Preliminarmente si ritiene confacente ricordare che la disciplina degli incentivi per l’assunzione di lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni è contenuta nell’art. 9, comma 2, della legge n.407/90 e nell’ art. 4, comma 3,della Legge 236/93 , che stabiliscono rispettivamente quanto di seguito si riporta :
Art 9, coma 2, legge n.407/90
I lavoratori in cigs da almeno 24 mesi che vengono assunti da imprese con rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine ,anche parziale ,purchè non in sostituzione di lavoratori licenziati per qualsiasi causa o sospesi nei sei mesi precedenti , consentono alle stesse per un periodo di 36 mesi :
-se operanti al centro nord di pagare i contributi previdenziali ed assicurativi al 50 %
se operanti nel mezzogiorno o artigiane di godere dell’esenzione totale dai contributi suddetti.
Specifiche indicazioni applicative sull’argomento sono previste dal messaggio inps n. 20607 del 30.5.2005 ,a cui si rinvia.
Art .4, comma 3 ,legge n.236/93
Per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro dei lavoratori sospesi in cigs da almeno tre mesi presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,determina il beneficio per 12 mesi del pagamento della contribuzione pari a quella degli apprendisti,nonchè del contributo mensile pari al 50%dell’indennità di cigs che sarebbe spettata per 9 mesi . Detto contributo viene concesso sino a 21 mesi se gli assunti risiedono nei territori non meridionali e sino a 33 mesi se residenti in quest’ultimi ovvero in circoscrizioni aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,purchè i datori di lavoro che effettuano le assunzioni operano negli stessi territori ed a condizione che i lavoratori al momento dell’assunzione sono ultracinquantenni.
Inoltre si fa presente che a regolamentare il trasferimento d’azienda provverdono le disposizioni di cui all’art.47 della legge n.428/90 ed all’art.2112 del codice civile , i cui testi si riportano di seguito:
Art.47 legge n.428/90
Comma 1
Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’ art. 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati piu’ di quindici lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell’art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unita’ produttive interessate, nonche’ alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo’ essere effettuata per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare:
a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda;
b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ulitimi.
Comma 2
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l’alienante e l’acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell’acquirente o dell’alienante, dell’obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20/05/1970, n. 300.
Comma 3
I primi tre commi dell’art.2112 cc sono sostituiti con i seguenti ;
“In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt.410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L’acquirente e’ tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente”.
Comma 4
Ferma restando la facolta’ dell’alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo di licenziamento.
Comma 4 bis
Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento,anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende :
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c) , della legge 12 agosto 1977,n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti».
Comma 5
Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazine di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attivita’ non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo’ altresi’ prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.
Comma 6
I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall’acquirente, dall’affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile.
In base al sopra riportato testo dell’art.47 legge n.428/90 ,qualora il trasferimento concerne aziende in crisi aziendale con l’intervento della cigs o per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività ovvero per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; ovvero per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti».‘ è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i termini e le limitazioni entro cui trova applicazione l’art.2112 c c ,sempre che l’accordo stipulato preveda il mantenimento anche parziale dell’occupazione;
B) nei casi in cui il trasferimento riguardi imprese nei cui confronti vi sia stata dichiarazione di fallimento,omologazione di concordato preventivo consistente nella cessazione dei beni ,emanazione del provvedimento di liquidazione coatta anmminiustrativa o di amministrazione straordinaria ,ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,senza continuazione ovvero con la cessazione dell’attivita’ , se risulti stipulato un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile .
Art 2112 c c
Trasferimento dell’azienda
In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt.410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L’acquirente e’ tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente . Le disposizioni di quest’articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell’azienda.”
Passando a trattare della questione di cui al titolo, si esprime l’orientamento teso ad escludere che gli incentivi previsti, per l’assunzione in generale dei cassintegrati ,dall’art 9 ,comma 2 ,della legge n.407/90 e dall’ art .4, comma 3 , delle legge n.236/93 , possano spettare al nuovo datore di lavoro che assume i dipendenti posti in cigs dall”impresa oggetto di trasferimento secondo la disciplina dell’art.47 della legge n.428/90 e dell’art.2112 c.c .
Infatti, anzitutto occorre tener conto che il comma 1 dell’art.2112 cc stabilisce che:In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, mentre ,a sua volta ,il comma 4 bis dell’art.47 della legge n. 428/90 prevede che:”.Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento,anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo “
Vale a dire che in tali ipotesi , essendo esplicitamente prevista l’applicazione dell’art.2112 c.c. , viene del tutto esclusa l’assunzione ex novo da parte del nuovo titolare aziendale , il che comporta che il rapporto di lavoro ,in precedenza intrattenuto con il cedente , continua con l’acquirente
Pertanto mancando l’assunzione ,ma verificandosi la prosecuzione del rapporto di lavoro gia’ esistente con il precedente datore di lavoro ,appare fuori luogo pensare che ,a seguito del trasferimernto d’azienda ,si possano riconoscere in favore del nuovo datore di lavoro benefìci ed agevolazioni riservati esclusivamente ai casi di assunzioni effettive,che invece mancano
Detto questo ,tutavia ,resta da esaminare l’ipotesi di trsasferimento d’azienda disciplinata dall’art.5 dell’art 47 della legge n.428/90, secondo cui : “Se il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attivita’ non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo’ altresi’ prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.”
Il testo letterale della suddetta disposizione da’ conto con certezza che in questa ipotesi se “nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione… ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore.” ,mentre nulla dice o lascia desumere circa la spettanza o meno dei benefici per i lavoratori “il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente” e nei cui confronti non ” non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile”
A dare conforto all ‘affermazione circa l’ esclusione dei benefici per i lavoratori che,a seguito del trasferimento d’azienda ,continuano il rapporto con il nuovo datore di lavoro ,sta’ ,peraltro , l’art.4 ,comma 12 ,lett.a) della legge n.92 ,che in materia di assunzioni incentivate ,dispone: ” Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, , si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.”
Vale a dire che i benefici sono esclusi ,oltre che dall’esplicita previsione normativa inerente l’obbligatoria applicazione dell’art.2112 c c , anche dalla circostanza che l’assunzione è realizzata in attuazione di un obbligo stabilito dalla legge o dalla contrattazione colletiva, che si materializza nell’accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione
Pertanto, anche rispetto alla previsione del comma 5 dell’art.47 della legge n.428/90 , si pone la questione se spettino o meno le agevolazioni stabilite per l’assunzione dei lavoratori cassintegrati .,ma ,prima di intrattenersi sullo specifico argomento , sembra opportuno far presente che la disposizione contenuta nel comma 5 dell’art.47 legge n.428/90 è ritenuta ,da una parte della dottrina ,contraddittoria, in quanto prevede contemporaneamente da un lato la “ la non applicazione dell’art. 2112 c.c.” e dall’altro “ la continuazione del rapporto di lavoro” ,che invero risulta essere il principale effetto derivante dall’applicazione dell’art. 2112 del codice civile.
Necessita evidenziare che in proposito gli autori hanno avanzato interpretazioni alternative circa il significato della locuzione “ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c.”
Infatti , per alcuni, la suddetta locuzione, da considerare atecnica e imprecisa, va interpretata nel senso di “continuità materiale” delle prestazioni, trattandosi in realta’ di nuove assunzioni effettuate dall’imprenditore subentrante, così da configurarsi quindi una risoluzione del rapporto ,che poi viene ricostituito ex novo presso il cessionario con totale disapplicazione del disposto dell’art. 2112 c.c., e relativa perdita dei diritti collegati all’anzianità del precedente rapporto di lavoro.
Altri ,invece ,affermano che la deroga per i lavoratori, il cui rapporto continua presso l’azienda trasferita, non opera con riferimento a tutte le altre protezioni previste dall’art. 2112, salvo eventuali disposizioni di miglior favore introdotte dall’accordo sindacale, mentre resta fermo il disposto di cui al comma 1 dello stesso, che stabilisce la continuazione in senso giuridico e materiale del rapporto lavorativo.
Comunque, si ritiene opportuno aggiungere che, sia a voler qualificare come nuove assunzioni i rapporti di lavoro di cui il cessionario diviene titolare, sia a volerle ritenere prosecuzione degli originari rapporti, è indubbio che alle stesse si perviene in ogni caso in attuazione di un’obbligazione che la legge pone in capo all’imprenditore subentrante, che dunque, sottoscrivendo l’accordo sindacale, è tenuto a garantire l’occupazione presso l’azienda rilevata, pur se nell’ambito e nei limiti posti dalle intese raggiunte con i responsabili della procedura concorsuale e le rappresentanze sindacali.
Tale ultimo aspetto, che si reputa confacente rimarcare, influisce in modo particolare ,finendo forse per risultare decisivo ai fini della risposta da fornire al quesito relativo alla spettanza o meno delle agevolazioni ed incentivazioni per le assunzioni di lavoratori sospesi ed in CIGS ,come disciplinate dall’art.8 comma 2 della legge n.407/90 ,dall’art. 4, co. 3, D. Legge 148/93 convertito dalla legge 236/93 .
A dare conforto all ‘affermazione circa l’ esclusione dei benefici per i lavoratori che,a seguito del trasferimento d’azienda , non solo disciplinato dal comma 1 dell’art.2112 cc e del comma 4 bis dell’art.47 della legge 428/90,ma anche di quello rergolamentato dall’art 5 dell’art.47 della legge or ora citata,continuano il rapporto ovvero iniziano un rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro ,sta’ ,peraltro , l’art.4 ,comma 12 ,lett.a) della legge n.92 ,che in materia di assunzioni incentivate ,dispone: ” Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, , si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.”
Vale a dire che i benefici sono esclusi ,oltre che dall’esplicita previsione normativa inerente l’obbligatoria applicazione dell’art.2112 c c , anche dalla circostanza che l’assunzione è realizzata in attuazione di un obbligo stabilito dalla legge o dalla contrattazione colletiva, che nell’ipotesi del trasferimento d’azienza si materializza nell’accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione
Sussistendo quindi a carico del datore di lavoro subentrante l’obbligo di consentire senza ovvero con soluzione di continuità la costituzione dei rapporti di lavoro con i lavorsatori beneficiari della cigs ,a carico del datore di lavoro subentrante ,viene a mancare il titolo che giustifica per il medesimo di poter usufruire delle agevolazioni contributive previste tanto dall’art. 9 ,comma 2, legge 407/90, quanto dall’art.4, comma 3, D. Legge 148/93 convertito dalla legge 236/93
Infatti, le agevolazioni sono tassativamente ed esclusivamente accordate al datore di lavoro non tenuto all’assunzione, poiché la ratio di tutte le norme sopra citate risulta essere quella di incentivare la creazione di occupazione aggiuntiva a favore dei sospesi in CIGS di aziende interessate dal trasferimento disciplinato dall’art. 2112 codice civile e dall’art. 47, legge 428/90, comprese quelle rientranti nel comma 5 dello stesso.
Infine sempre, per quanto attiene alla normativa legislativa in materia, si ritiene confacente dedicare attenzione al disposto contenuto nel comma 6 del più volte menzionato art. 47, che espressamente prevede in capo ai lavoratori, che, per effetto dell’accordo sindacale derogatorio, non transitano alle dipendenze del subentrante, diritto di precedenza nelle assunzioni eventualmente effettuate entro un anno dal trasferimento d’azienda ovvero entro il maggior periodo stabilito dall’accordo raggiunto.Ebbene anche in tale situazione, in cui non viene messo in dubbio che si tratta di vere e proprie nuove assunzioni, si esclude il riconoscimento delle agevolazioni contributive apprestate dalle leggi vigenti per incentivare l’occupazione, trattandosi della costituzione obbligatoria dei rapporti, a cui il cessionario è tenuto ope legis, Se le cose stanno così relativamente alle assunzioni realizzabili ex art. 47, comma 6 della legge 428/90, non appare possibile affermare cosa diversa a maggior ragione rispetto alle assunzioni conseguenti al trasferimento di aziende in crisi ed in procedure concorsuali, per cui le relative assunzioni costituiscono un preciso obbligo a carico del nuovo datore di lavoro a seguito dell’accordo sottoscritto con le OO.SS.
* * * * *
La parte conclusiva della presente è dedicata all’incompatibilità degli sgravi contributivi previsti dall’art. 4, co. 3, legge 236/93, nel caso che le aziende abbiano sospensioni in atto ai sensi dell’art. 1 della legge 223/91, salvo che le assunzioni stesse avvengano ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni.
In merito, partendo dal testo della norma legislativa di riferimento, anzitutto si chiarisce che:
a) l’azienda per conseguire le agevolazioni di cui si tratta non deve avere, nel momento in cui procede a nuove assunzioni , sospensioni in atto di propri dipendenti ai sensi dell’art. 1, legge n. 223/91 (ossia per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione ovvero conversione aziendale);
b) le nuove assunzioni devono essere a tempo pieno ed indeterminato;
c) nel caso in cui l’azienda che procede all’assunzione di lavoratori beneficiari di CIGS ha dipendenti sospesi ai sensi dell’art. 1, legge 223/91, l’assunzione stessa deve riguardare esclusivamente l’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
In relazione a quanto sopra precisato, si esprime l’avviso che:
1) l’incompatibilità al conseguimento delle agevolazioni contributive, se sono presenti nell’azienda che assume sospensioni ai sensi dell’art. 1, legge 223/91, concerne ogni nuova unità dalla cui assunzione non deriva alla predetta l’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle sospensioni in atto;
2) rispetto alla fattispecie illustrata nella lettera del 22 febbraio scorso, non si ritiene di riscontrare incompatibilità per le agevolazioni contributive, posto che, in base a quanto è stato precisato, i 35 lavoratori sospesi ed in CIGS sono in forza all’impresa interessata da concordato preventivo con cessione dei beni e non a quella che, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda, è tenuta alla prosecuzione del rapporto di lavoro con gli stessi, salvo che per assurdo l’assunzione di cassintegrati preceda temporalmente quella degli altri lavoratori non cassintegrati inseriti nei processi produttivi, venendosi così a determinare la condizione vietata dall’art. 4, co. 3, legge 236/93 per escludere le agevolazioni contributive;
3) poiché, sempre riportandosi a quanto esposto nella lettera in riferimento e prescindendo dal numero delle unità non cassintegrate immesse nelle attività produttive aziendali dopo l’acquisizione del ramo d’azienda dal concordato, si valuta che la prosecuzione del rapporto di lavoro da parte del cessionario, a norma dell’art. 47, co. 5, legge 428/90, dovrebbe riguardare contestualmente tutte le unità in forza all’impresa in concordato preventivo, incluse quelle in CIGS (che sono destinatarie dell’art. 3, legge 223/91?), si esclude che nella situazione considerata ricorre la condizione prevista dall’art. 4, co. 3, legge 236/93 (vale a dire l’esistenza presso l’azienda che procede alle nuove assunzioni di sospensioni in atto) così da configurarsi l’incompatibilità ad ottenere i benefici contributivi e ciò si esclude malgrado la prospettiva che venga comunque richiesto “un breve periodo di CIGS” dopo il trasferimento di ramo d’azienda da parte dell’imprenditore acquirente, che, si ripete, stante la formulazione letterale dell’art. 45, co. 3, legge 236/93, per poter legittimamente aspirare alle agevolazioni contributive previste dalla norma non deve registrare la presenza di sospensioni ai sensi della legge 223/91 che interessano dipendenti appartenenti dal proprio organico all’atto dell’assunzione di quelli provenienti dall’impresa in concordato preventivo, che pur risultando in tutto o in parte in CIGS presso l’impresa acquisita non determinano conseguenze all’ottenimento dei benefici perseguiti;
4) il beneficio della riduzione della contribuzione a carico dell’imprenditore cessionario alla misura prevista per gli apprendisti, che dall’1.1.07 per effetto della legge finanziaria è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali spetta ricorrendo le condizioni stabilite dalla normativa per tutte le unità provenienti dall’impresa acquisita a seguito di trasferimento, ma di fatto opera soltanto per quelle inserite al lavoro nel processo produttivo, dalla data in cui l’inserimento avviene e sino alla data in cui lo stesso persiste, mentre per il lavoratore cassintegrato è inoperante sino a quando perdura la sospensione in quanto si applica la contribuzione figurativa a favore dello stesso.
Analoga considerazione va fatta per il 50% del trattamento previdenziale, che interviene a favore del cessionario soltanto per i lavoratori assunti a tempo pieno ed indeterminato che abbiano fruito della CIGS per almeno tre mesi, anche non continuativi, però soltanto a decorrere dalla data di ammissione al lavoro, nonché durante l’effettivo loro impiego e sino al limite di durata fissata dalla legge. Pertanto sino a quando i cassintegrati trasferiti presso il cessionario non tornano a lavorare, questi non avrà titolo al predetto beneficio per i suddetti.