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TRASFERIMENTO AZIENDA ED INCENTIVI ASSUNZIONE DIPENDENTI IN CIGS DOPO RIFORMA FORNERO

29/04/2014

Preliminarmente si ritiene confacente ricordare che  la disciplina degli  incentivi   per l’assunzione di lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni è contenuta nell’art. 9, comma 2, della legge n.407/90  e nell’ art. 4, comma  3,della  Legge 236/93   ,  che stabiliscono rispettivamente  quanto di seguito si riporta  :

Art  9, coma 2, legge n.407/90

I lavoratori in cigs da almeno 24 mesi che  vengono  assunti da imprese con rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine ,anche parziale ,purchè non in sostituzione di  lavoratori licenziati per qualsiasi causa o sospesi nei sei mesi precedenti   , consentono alle stesse per un periodo di 36 mesi  :

-se operanti al centro nord  di pagare i contributi previdenziali ed assicurativi al 50 %

se operanti nel mezzogiorno o   artigiane di godere  dell’esenzione totale dai contributi suddetti.

Specifiche indicazioni applicative sull’argomento sono previste  dal messaggio inps  n. 20607 del 30.5.2005 ,a cui si rinvia.

 

Art .4, comma 3 ,legge n.236/93

Per l’assunzione  a tempo pieno  ed indeterminato   o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro  dei lavoratori sospesi in cigs   da  almeno  tre mesi   presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,determina il beneficio per 12 mesi  del pagamento della contribuzione pari a quella   degli apprendisti,nonchè del contributo  mensile pari al 50%dell’indennità di  cigs che sarebbe spettata    per 9 mesi . Detto contributo viene concesso  sino a  21 mesi  se gli  assunti  risiedono  nei territori  non meridionali    e sino a   33 mesi se  residenti    in quest’ultimi ovvero in circoscrizioni  aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,purchè i datori di lavoro  che effettuano le assunzioni operano  negli stessi territori ed  a condizione che i lavoratori  al momento dell’assunzione  sono ultracinquantenni.

Inoltre  si fa presente che a regolamentare  il trasferimento d’azienda  provverdono le disposizioni di cui  all’art.47 della legge n.428/90 ed  all’art.2112 del codice civile , i cui testi si riportano di seguito:

Art.47 legge n.428/90

Comma 1
Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’ art. 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati piu’ di quindici lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell’art.19 della legge 20/05/1970, n.300, nelle unita’ produttive interessate, nonche’ alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo’ essere effettuata per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare:

a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda;
b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ulitimi.

Comma 2
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l’alienante e l’acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell’acquirente o dell’alienante, dell’obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della  legge 20/05/1970, n. 300.

Comma 3

I primi tre commi dell’art.2112 cc sono sostituiti con i seguenti ;

“In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt.410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L’acquirente e’ tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente”.

Comma 4
Ferma restando la facolta’ dell’alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo di licenziamento.

 

Comma 4 bis

 Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento,anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende :

 a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c) , della legge 12 agosto 1977,n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività

b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti».

Comma 5
Qualora il trasferimento riguardi  imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazine di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attivita’ non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo’ altresi’ prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.

Comma 6
I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall’acquirente, dall’affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile.

In base al sopra riportato testo dell’art.47 legge n.428/90  ,qualora il trasferimento  concerne aziende  in crisi aziendale  con l’intervento della cigs o  per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività  ovvero per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;  ovvero  per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti».‘ è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i termini e le limitazioni  entro cui trova applicazione l’art.2112 c c   ,sempre che  l’accordo    stipulato preveda il mantenimento anche parziale dell’occupazione;

B) nei casi in cui il trasferimento  riguardi imprese nei cui confronti vi sia stata dichiarazione di fallimento,omologazione di concordato preventivo consistente nella cessazione dei beni ,emanazione del provvedimento di liquidazione coatta anmminiustrativa o di amministrazione straordinaria ,ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,senza continuazione  ovvero con  la cessazione dell’attivita’ , se risulti  stipulato  un  accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, non  trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile .

Art 2112 c c

Trasferimento dell’azienda

In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt.410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’ consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L’acquirente e’ tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente . Le disposizioni di quest’articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell’azienda.”

Passando a trattare della  questione  di cui al titolo,   si   esprime l’orientamento  teso ad escludere che  gli  incentivi    previsti, per l’assunzione    in generale dei  cassintegrati ,dall’art  9 ,comma  2  ,della legge n.407/90 e dall’ art .4, comma 3 , delle legge n.236/93  ,  possano   spettare  al  nuovo datore di lavoro che assume i  dipendenti posti in cigs  dall”impresa oggetto di trasferimento   secondo la  disciplina dell’art.47 della legge n.428/90 e dell’art.2112 c.c .

Infatti, anzitutto occorre tener conto che  il comma 1   dell’art.2112 cc stabilisce che:In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”, mentre ,a sua volta ,il comma 4 bis dell’art.47 della legge n. 428/90 prevede che:”.Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento,anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo “

Vale a dire che in tali ipotesi , essendo  esplicitamente prevista  l’applicazione dell’art.2112 c.c. , viene del tutto esclusa  l’assunzione ex novo da parte del  nuovo titolare aziendale , il che comporta che il  rapporto di lavoro ,in precedenza intrattenuto con il cedente , continua  con l’acquirente

Pertanto  mancando   l’assunzione ,ma verificandosi la prosecuzione del rapporto di lavoro gia’ esistente con il precedente datore di lavoro ,appare fuori luogo  pensare che   ,a seguito del trasferimernto d’azienda ,si possano riconoscere  in favore del  nuovo datore di lavoro    benefìci ed agevolazioni  riservati  esclusivamente  ai casi  di   assunzioni   effettive,che invece mancano

Detto questo ,tutavia ,resta da esaminare   l’ipotesi di trsasferimento d’azienda  disciplinata dall’art.5 dell’art 47 della legge n.428/90,   secondo cui    :  “Se il trasferimento riguardi  imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attivita’ non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo’ altresi’ prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.”

Il testo letterale  della suddetta disposizione  da’ conto con certezza che in questa ipotesi se “nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione… ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore.” ,mentre  nulla  dice o lascia desumere circa la spettanza o meno dei  benefici per i lavoratori “il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente” e nei cui confronti non ” non trova applicazione l’ art. 2112 del codice civile”

 

A  dare   conforto  all ‘affermazione  circa l’ esclusione dei  benefici per i lavoratori che,a seguito del trasferimento d’azienda ,continuano il rapporto con il nuovo datore di lavoro ,sta’ ,peraltro ,  l’art.4 ,comma 12 ,lett.a) della legge n.92 ,che in materia di assunzioni incentivate ,dispone: ” Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, , si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.”

Vale a dire che  i benefici  sono esclusi  ,oltre che   dall’esplicita previsione normativa   inerente l’obbligatoria   applicazione dell’art.2112 c c ,  anche   dalla circostanza  che  l’assunzione è  realizzata in attuazione di un obbligo stabilito dalla legge  o dalla contrattazione colletiva, che si materializza nell’accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione

Pertanto, anche rispetto alla  previsione del comma 5 dell’art.47 della legge n.428/90  ,  si pone la questione se spettino o meno  le agevolazioni  stabilite per  l’assunzione dei  lavoratori cassintegrati .,ma ,prima di intrattenersi sullo specifico argomento   , sembra opportuno  far presente che la disposizione contenuta nel comma 5 dell’art.47 legge n.428/90  è ritenuta ,da una parte della dottrina ,contraddittoria, in quanto prevede contemporaneamente   da un lato   la “ la non applicazione dell’art. 2112 c.c.” e dall’altro “ la continuazione del rapporto di lavoro”  ,che invero risulta essere il principale effetto derivante dall’applicazione dell’art. 2112 del codice civile.

Necessita  evidenziare che in proposito gli autori hanno avanzato interpretazioni alternative circa il significato della locuzione “ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c.”

Infatti ,  per  alcuni, la suddetta locuzione, da considerare atecnica e imprecisa, va interpretata nel senso di “continuità materiale” delle prestazioni, trattandosi in realta’ di nuove assunzioni effettuate dall’imprenditore subentrante, così da configurarsi quindi una risoluzione del rapporto ,che poi viene ricostituito ex novo presso il cessionario con totale disapplicazione del disposto dell’art. 2112 c.c., e relativa perdita dei diritti collegati all’anzianità del precedente rapporto di lavoro.

Altri ,invece ,affermano che la deroga per i lavoratori, il cui rapporto continua presso l’azienda trasferita, non opera con riferimento a tutte le altre protezioni previste dall’art. 2112, salvo eventuali disposizioni di miglior favore introdotte dall’accordo sindacale, mentre resta fermo il disposto di cui al comma 1 dello stesso, che stabilisce la continuazione in senso giuridico e materiale del rapporto lavorativo.

Comunque, si ritiene  opportuno aggiungere che, sia a voler qualificare come nuove assunzioni i rapporti di lavoro di cui il cessionario diviene titolare, sia a volerle ritenere prosecuzione degli originari rapporti, è indubbio che alle stesse si perviene in ogni caso in attuazione di un’obbligazione che la legge pone in capo all’imprenditore subentrante, che dunque, sottoscrivendo l’accordo sindacale, è tenuto a garantire l’occupazione presso l’azienda rilevata, pur se nell’ambito e nei limiti posti dalle intese raggiunte con  i responsabili della procedura concorsuale  e le rappresentanze sindacali.

Tale ultimo aspetto, che si reputa  confacente rimarcare, influisce in modo particolare ,finendo forse per risultare decisivo ai fini della risposta da fornire  al quesito relativo   alla  spettanza o meno delle agevolazioni ed incentivazioni per le assunzioni di lavoratori sospesi ed  in CIGS  ,come disciplinate dall’art.8 comma 2 della legge n.407/90 ,dall’art. 4, co. 3, D. Legge 148/93 convertito dalla legge 236/93  .

A  dare   conforto  all ‘affermazione  circa l’ esclusione dei  benefici per i lavoratori che,a seguito del trasferimento d’azienda , non solo  disciplinato dal comma 1 dell’art.2112 cc  e del  comma 4 bis  dell’art.47 della legge 428/90,ma  anche  di  quello rergolamentato    dall’art  5 dell’art.47  della legge or  ora citata,continuano il rapporto ovvero  iniziano un  rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro ,sta’ ,peraltro ,  l’art.4 ,comma 12 ,lett.a) della legge n.92 ,che in materia di assunzioni incentivate ,dispone: ” Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, , si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.”

Vale a dire che  i benefici  sono esclusi  ,oltre che   dall’esplicita previsione normativa   inerente l’obbligatoria   applicazione dell’art.2112 c c ,  anche   dalla circostanza  che  l’assunzione è  realizzata in attuazione di un obbligo stabilito dalla legge  o dalla contrattazione colletiva, che nell’ipotesi del trasferimento d’azienza  si materializza nell’accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione

Sussistendo quindi a carico del datore di lavoro subentrante l’obbligo di consentire    senza  ovvero con  soluzione di continuità la  costituzione   dei rapporti di lavoro con i lavorsatori beneficiari della cigs ,a carico del datore di lavoro subentrante ,viene a mancare il titolo che giustifica per il medesimo di poter usufruire delle agevolazioni contributive previste tanto   dall’art.  9 ,comma 2, legge 407/90, quanto dall’art.4, comma 3, D. Legge 148/93 convertito dalla legge 236/93

Infatti, le agevolazioni sono tassativamente ed esclusivamente accordate al datore di lavoro non tenuto all’assunzione, poiché la ratio  di tutte le  norme sopra citate risulta essere quella di incentivare la creazione di occupazione aggiuntiva   a favore  dei sospesi in CIGS di aziende interessate dal trasferimento disciplinato dall’art. 2112 codice civile e dall’art. 47, legge  428/90, comprese quelle rientranti nel comma 5 dello stesso.

Infine  sempre, per quanto attiene alla normativa legislativa in materia, si ritiene confacente dedicare attenzione al disposto contenuto nel comma 6 del più volte menzionato art. 47, che espressamente prevede in capo ai lavoratori, che, per effetto dell’accordo sindacale derogatorio, non transitano alle dipendenze del subentrante, diritto di precedenza nelle assunzioni eventualmente effettuate entro un anno dal trasferimento d’azienda ovvero entro il maggior periodo stabilito dall’accordo raggiunto.Ebbene anche in tale situazione, in cui non viene messo in dubbio che si tratta di vere e proprie nuove  assunzioni, si esclude il riconoscimento delle agevolazioni contributive apprestate dalle leggi vigenti  per incentivare l’occupazione, trattandosi della costituzione obbligatoria dei rapporti, a cui il cessionario è tenuto ope legis, Se le cose stanno così relativamente alle assunzioni realizzabili ex art. 47, comma 6 della legge 428/90, non  appare possibile affermare cosa diversa a maggior ragione rispetto alle assunzioni conseguenti al trasferimento di aziende in crisi ed in procedure concorsuali, per cui le relative assunzioni costituiscono un preciso obbligo a carico del nuovo datore di lavoro a seguito dell’accordo sottoscritto    con le OO.SS.

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La parte conclusiva della presente è dedicata all’incompatibilità degli sgravi contributivi previsti dall’art. 4, co. 3, legge 236/93, nel caso che le aziende abbiano sospensioni in atto ai sensi dell’art. 1 della legge 223/91, salvo che le assunzioni stesse avvengano ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni.

In merito, partendo dal testo della norma legislativa di riferimento, anzitutto si chiarisce che:

a)     l’azienda per conseguire le agevolazioni di cui si tratta non deve avere, nel momento in cui procede a nuove assunzioni , sospensioni in atto di propri dipendenti ai sensi dell’art. 1, legge n. 223/91 (ossia per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione ovvero conversione aziendale);

b)     le nuove assunzioni devono essere a tempo pieno ed indeterminato;

c)     nel caso in cui l’azienda che procede all’assunzione di lavoratori beneficiari di CIGS ha dipendenti sospesi ai sensi dell’art. 1, legge 223/91, l’assunzione stessa deve riguardare esclusivamente l’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.

In relazione a quanto sopra precisato, si esprime l’avviso che:

1)    l’incompatibilità al conseguimento delle agevolazioni contributive, se sono presenti nell’azienda che assume sospensioni ai sensi dell’art. 1, legge 223/91, concerne ogni nuova unità dalla cui assunzione non deriva alla predetta l’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle sospensioni in atto;

2)    rispetto alla fattispecie illustrata nella lettera del 22 febbraio scorso, non si ritiene di riscontrare incompatibilità per le agevolazioni contributive, posto che, in base a quanto è stato precisato, i 35 lavoratori sospesi ed in CIGS sono in forza all’impresa interessata da concordato preventivo con cessione dei beni e non a quella che, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda, è tenuta alla prosecuzione del rapporto di lavoro con gli stessi, salvo che per assurdo l’assunzione di cassintegrati preceda temporalmente quella degli altri lavoratori non cassintegrati inseriti nei processi produttivi, venendosi così a determinare la condizione vietata dall’art. 4, co. 3, legge 236/93 per escludere le agevolazioni contributive;

3)    poiché, sempre riportandosi a quanto esposto nella lettera in riferimento e prescindendo dal numero delle unità non cassintegrate immesse nelle attività produttive aziendali dopo l’acquisizione del ramo d’azienda dal concordato, si valuta che la prosecuzione del rapporto di lavoro da parte del cessionario, a norma dell’art. 47, co. 5, legge 428/90, dovrebbe riguardare contestualmente tutte le unità in forza all’impresa in concordato preventivo, incluse quelle in CIGS (che sono destinatarie dell’art. 3, legge 223/91?), si esclude che nella situazione considerata ricorre la condizione prevista dall’art. 4, co. 3, legge 236/93 (vale a dire  l’esistenza presso l’azienda che procede alle nuove assunzioni di sospensioni in atto) così da configurarsi l’incompatibilità ad ottenere i benefici contributivi e ciò si esclude malgrado la prospettiva che venga comunque richiesto “un breve periodo di CIGS” dopo il trasferimento di ramo d’azienda da parte dell’imprenditore acquirente, che, si ripete, stante la formulazione letterale dell’art. 45, co. 3, legge 236/93, per poter legittimamente aspirare alle agevolazioni contributive previste dalla norma non deve registrare la presenza di sospensioni ai sensi della legge 223/91 che interessano dipendenti appartenenti dal proprio organico all’atto dell’assunzione di quelli provenienti dall’impresa in concordato preventivo, che pur risultando in tutto o in parte in CIGS presso l’impresa acquisita non determinano conseguenze all’ottenimento dei benefici perseguiti;

4)    il beneficio della riduzione della contribuzione a carico dell’imprenditore cessionario alla misura prevista per gli apprendisti, che dall’1.1.07 per effetto della legge finanziaria è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali spetta ricorrendo le condizioni stabilite dalla normativa per tutte le unità provenienti dall’impresa acquisita a seguito di trasferimento, ma di fatto opera soltanto per quelle inserite al lavoro nel processo produttivo, dalla data in cui l’inserimento avviene e sino alla data in cui lo stesso persiste, mentre per il lavoratore cassintegrato è inoperante sino a quando perdura la sospensione in quanto si applica la contribuzione figurativa a favore dello stesso.

Analoga considerazione va  fatta per il 50% del trattamento previdenziale, che interviene a favore del cessionario soltanto per i lavoratori assunti a tempo pieno ed indeterminato che abbiano fruito della CIGS per almeno tre mesi, anche non continuativi, però soltanto a decorrere dalla data di ammissione al lavoro, nonché durante l’effettivo loro impiego e sino al limite di durata fissata dalla legge. Pertanto sino a quando i cassintegrati trasferiti presso il cessionario non tornano a lavorare, questi non avrà titolo al predetto beneficio per i suddetti.

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA VALIDITA’ NOTIFICA CON FIRMA ILLEGIBILE RICEVENTE

29/04/2014

Quanto precisato nel titolo risulta stabilito dalla Corte di Cassazione con l ‘Ordinanza  sotto riportata ,a seguito  di impugnazione della contraria decisione della Cmmissione Tributaria Regionale della Campania

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Ordinanza 28 aprile 2014, n. 9337

La CTR di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 177/16/2009 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso di della ” S.I. srl” avverso l’avviso di accertamento per IVA-IRAP-IRES afferente l’anno 2005.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che dalla ricevuta di ritorno della raccomandata con cui era stato notificato l’atto di appello al procuratore costituito in giudizio “non solo il cognome del ricevente non è facilmente decifrabile ma non risulta neppure la qualità della stessa che la abilita a ricevere l’atto”. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte intimata non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc. Infatti, il motivo di censura (improntato alla violazione degli art. 16. 17, 53 49 del D – Lgs. n. 546/1992; degli art. 7 e 14 della legge n. 890/1982, in relazione all’art. 360 n.4 cpc), la parte ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità dell’appello, con violazione delle regole normative in materia di notificazione dello stesso, evidenziando che la predetta normativa vincola l’ufficio postale ad indicare soltanto i dati previsti per l’avviso di ricezione della raccomandata ordinaria e non anche quelli richiesti per l’avviso di ricevimento della specifica raccomandata in materia di atti giudiziari.

Il motivo di impugnazione appare fondato.

Con indirizzo ormai costante questa Corte ha ritenuto (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 9962 del 27/04/2010) che: “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 cod. proc. civ.”.

La pronuncia impugnata, che non si è attenuta agli anzidetti principi va dunque cassata e la causa deve essere rimessa allo stesso giudice di appello affinché questi riesamini le questioni oggetto di censura nel precedente grado.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Ritenuto inoltre:

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

CASI PARTICOLARI PER 80 EURO MENSILI

29/04/2014

In merito all’argomento  evidenziato nel titolo,  si ritiene di evidenziare   due casi particolari ,peraltro evidenziati   al n.5 della   Circolare 28 aprile 2014 , n. 8/E dell’Agenzia entrate , 

Detti casi concernono rispettivamente :

a) i contribuenti senza sostituto d’imposta;

b) i contribuenti  cui il credito  non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta.

Circa il caso sub a)  (esempio lavoratori domestici), la circolare richiamata precisa  quanto segue:

“I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell’art. 1-bis dell’art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso.”

In ordine  al caso sub b) , l’Agenzia Entrate hiarisce che:”La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

Ci  sono poi alcuni casi particolari, per i quali né la norma né la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate hanno fornito chiarimenti, che potrebbero rischiare di non vedersi attribuito il bonus IRPEF o di doverlo restituire a fine anno.
E’ il caso di chi svolge due lavori part-time con due datori di lavoro diversi ognuno dei quali erogherà il bonus al lavoratore producendo una duplicazione del credito. In in questa situazione il lavoratore dovrà restituire con la dichiarazione dei redditi quanto percepito in più in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Per ovviare al problema, visto che la norma prevede che il credito venga rapportato al periodo di lavoro nell’anno, si potrebbe interpretare tale indicazione ripartendo il bonus fino alla misurazione giornaliera dello stesso. In questo modo ogni datore di lavoro erogherebbe la propria quota di bonus sulla base alla percentuale di lavoro part-time svolto. Il tutto a patto che i due datori di lavoro sappiano entrambi dell’esistenza dell’altro.
Potendo anche il lavoratore a progetto prestare servizio per più datori di lavoro, lo stesso problema di cui sopra   si potrebbe riproporre anche in questo caso. Stavolta la soluzione consistere nel consentire al collaboratore di scegliere tra i vari committenti quello che dovrà erogare il bonus, comunicandogli i propri redditi, così che questo venga erogato nella giusta misura.
Infine ,nel caso in cui l’azienda corrisponda le retribuzioni ai propri lavoratori nel mese seguente a quello di riferimento il calcolo del bonus potrebbe essere falsato, dunque si potrebbe procedere con la divisione dell’importo spettante per 7 anziché per 8.

 

AGENZIA ENTRATE:ISTRUZIONI OPERATIVE PER 80 EURO MENSILI

29/04/2014

Si richiama l’attenzione sulla sottostante circolare con cui l’Agenzia dell’Entrate ha fornito    le istruzioni per l’erogazione nel 2014  del credito  di 640 euro   per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro ,mentre  in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.  nel’annpo 2014 , così come previsto dal al decreto legge n.66/2914.

Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto,quindi da maggio c.a.

il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze

credito, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 1 del decreto, è riconosciuto “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.

Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro (es.tre mesi di lavoro nell’anno corrente  daranno luogo al riconiscimento di  240 euro ,a prescindere  che il rappporto sia a tempo pieno ovvero parziale)

Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13, il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.

Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.

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AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 28 aprile 2014 , n. 8/E

Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

PREMESSA

1. I SOGGETTI BENEFICIARI

2. I SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

3. LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO

4. GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

5. I CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA

6. IL CREDITO NON SPETTANTE

7. LA RILEVANZA DEL CREDITO

PREMESSA

L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito, decreto), concernete la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari

3 stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Il credito in esame è riconosciuto per l’anno 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015.

1. I SOGGETTI BENEFICIARI

Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, introdotto dall’articolo 1 del decreto, prevede che “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.

Il comma 1-bis citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all’importo del reddito complessivo.

Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;

dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:

– compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);

 – le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);

– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);

– redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

– remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

– le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);

– compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR.

Al riguardo si ricorda che l’importo delle detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR è stato modificato dall’art. 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che per la determinazione di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).

Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo TUIR.

Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.

Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).

Per quanto detto sono esclusi dal credito:

– i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;

– i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;

– i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

2. I SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

L’articolo 1, comma 4, del decreto prevede che, per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, come modificato dall’articolo 1 del decreto, “in via automatica” e “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.

Si rammenta che ai sensi del primo comma dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973 sono sostituti d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:

– gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR;

– le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;

– le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;

– le imprese agricole;

– le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

– il curatore fallimentare;

– il commissario liquidatore;

– il condominio.

I medesimi soggetti, in base al primo comma dell’art. 24 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti.

Per effetto del richiamo ai sostituti d’imposta di cui all’art. 29 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti a riconoscere il credito anche:

– le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

– le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

I soggetti in precedenza indicati, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sono tenuti a riconoscere il credito “in via automatica”.

Ciò comporta che i sostituti d’imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Il credito, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 1 del decreto, è riconosciuto “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.

Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

3. LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO

I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.

4. GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto stabilisce che “Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni.

Il comma 6 stabilisce che “L’INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.

I commi 5 e 6 stabiliscono gli adempimenti dei sostituti d’imposta nell’erogazione del credito e forniscono le regole da seguire in caso di incapienza del sostituto in modo da assicurare la percezione del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis nello stesso periodo di paga a tutti coloro che ne hanno diritto.

In particolare, il comma 5 dispone che il sostituto d’imposta, al fine di erogare il credito indicato nell’articolo 13, comma 1-bis, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. Al riguardo, si fa presente che rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà.

In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

I contributi utilizzati per l’erogazione del credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, determinati dall’incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall’INPS dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.

L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

Gli importi non versati per effetto delle disposizioni in commento dovranno essere indicati nel modello 770.

5. I CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA

I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell’art. 1-bis dell’art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso.

La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

6. IL CREDITO NON SPETTANTE

Fermo restando che i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Si ricorda che il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del TUIR, va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, dello stesso TUIR.

Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

7. LA RILEVANZA DEL CREDITO

Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13, il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.

Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendent

 

CRESCONO DELL’1,13% RENDITE INAIL PER INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

28/04/2014

Quanto previsto dal titolo risulta stabilito dalla sotostanmte determina dell’INAIL n.102/2014 sottoriportata

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DETPRES DEL 14 APRILE 2014 N. 102
RIVALUTAZIONE DAL 1° LUGLIO 2014 DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNISUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE PER I SETTORI INDUSTRIA, AGRICOLTURA,MEDICI RADIOLOGI E TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIAMEDICAAUTONOMI.
IL PRESIDENTEvisto ilDecreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
visto l’art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio2010, n. 122;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
visto l’art.11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede che con effetto dall’anno
2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di rife
rimento per la liquidazione
delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte legestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e con il
Ministro della salute, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di
amministrazione dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per
lefamiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente;
vista la relazione del Direttore Generale in data10 aprile 2014,concernente la rivalutazione, condecorrenza 1° luglio 2014, delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattieprofessionali dei settori industriale, agricolo, navigazione, medici radiologi e tecnicisanitari diradiologia autonomi,
DETERMINA
di approvare la relazione del Direttore Generale citata in premessa
che,allegata,costituisce parte integrante della presente determinazione
.
La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione delle prestazioni economiche,
quantificata in euro35.573.826,graverà sul capitolo 370 “Rendite di inabilità e ai superstiti” imputabile allaMissione/programma 1.2
“Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati”–del Bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza
e di cassa.
La presente determinazionesarà inviata al Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali perl’emanazione dei relativi decreti.
f.to
Prof. Massimo DE FELICE
Per i particolari  si  rinvia alla scheda tecnica clicccando:pdf – 454 Kb – Inail

 

 

IN VIGORE DECRETO LEGGE COMPETITIVITA’ E GIUSTIZIA SOCIALE

28/04/2014

Dal 24 aprile 2014 è in vigore il decreto legge n.66/2014 , in pari data  pubblicato sula Gazzetta Ufficiale n.95/2014 , che contiene misure urgenti  in materia di :

 a) Riduzione del cuneo fiscale

 

Art. 1
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)
La norma in esame dispone il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro
dipendente per l’anno 2014.
L’importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:
Reddito (euro)Fino a 24.000 :Importo del credito (euro) 640
Oltre 24.000 fino a 26.000  640*[1-(rdt-24.000)/(26.000-24.000)]
Oltre 26.000  Importo credito 0
Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di
lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta
maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo dilavoro nell’anno.
Il credito di cui al comma precedente e' rapportato  al  periodo
di lavoro nell'anno. 
  Le disposizioni di cui sopra  si  applicano  per  il  solo periodo d'imposta 2014. 
  Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  riconoscono  il  credito  eventualmente  spettante   ai   sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come  modificato  dal   presente   decreto,   ripartendolo   fra   le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga  utile.  Il
credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e'  riconosciuto,  in  via
automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo  unico
delle imposte sui  redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito  sugli  emolumenti
corrisposti in ciascun  periodo  di  paga  rapportandolo  al  periodo
stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza,
l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo
di paga e, per la differenza,  i contributi previdenziali dovuti  per
il medesimo periodo di paga, in  relazione  ai  quali,  limitatamente
all'applicazione del presente articolo, non si procede al  versamento
della  quota  determinata  ai  sensi  del  presente  articolo,  ferme
restando le aliquote di  computo  delle  prestazioni.  L'importo  del
credito riconosciuto  e   indicato  nella  certificazione  unica  dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). 
   L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non  versati  dai
sostituti di imposta alle gestioni  previdenziali  rivalendosi  sulle
ritenute da versare mensilmente  all'Erario  nella  sua  qualita'  di
sostituto d'imposta. 

Art. 2
(Disposizioni in materia di IRAP)
Si propone la riduzione del 10 per cento a partire dall’anno di imposta 2014 delle aliquote ordinarieIrap per tutti i settori di attività economica.
Per il 2014 è prevista l’applicazione delmetodo previsionale ai fini della determinazione
dell’acconto in una misura limitata al 40%.
Di seguito si riportano le nuove aliquote proposte per la definizione dell’imposta:
ALIQUOTE ORDINARIEVIGENTI          ALIQUOTE ORDINARIE PROPOSTE DAL 2014
Generale/ordinaria       3.9                                                                         3,5
Banche                         4.6                                                                          4,2
Assicurazioni               5.5,                                                                         5,3
Agricoltura                   1.9                                                                          1,7
Concessionari               4.2                                                                          3,8

Inoltre, si considera come aliquota massima di maggiorazione per le manovre regionali lo 0,92%
per tutti i settori
(Strategie di contrasto all’evasione fiscale)
1. Nelle more dell’attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e di rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo di cui agli articoli 3 e 9 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.
2. Anche sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione e di contrasto all’evasione fiscale allo scopo di conseguire nell’anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2013.
Tetto al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)
Comma 1
-La disposizione, a decorrere dal 1° maggio 2014, fissa in 240.000 euro annui lordo
dipendente il limite massimo retributivo che la normativa vigente individua in
quello percepito dal
primo presidente della Corte di Cassazione (circa 311.000 euro annui lo
rdo dipendente con
riferimento all’anno 2013). In particolare la disposizione in esame interviene sugli artt. 23-bis e 23-ter della legge n. 214/2011, come integrata dall’art. 1, commi da 471 a 475,della legge n. 147/2013(legge di stabilità per il 2014).
Comma 2–Apporta alcune modifiche/integrazioni ai commi 471, 472 e 473 della citata legge di
stabilità nel senso di individuare più puntualmente l’ambito applicativo nei confronti delle Autoritàindipendenti, degli enti pubblici economici e delle società pubbliche partecipate.
Comma 3–Per le Regioni vengono confermate le modalità di adeguamento contenute nel
citatocomma 475 della legge di stabilità al nuovo limite retributivo di cui al comma 1.
Comma 4–La disposizione è diretta a confermare, ai
fini dei trattamenti previdenziali, inriferimento alle riduzioni dei livelli retributivi conseguenti all’applicazione dell’articolo in esame, ilprincipio del cosiddetto pro-
rata, prevedendo che le suddette riduzioni operino con riferimento alle
anzianitàcontributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma5-Introduce una norma di indirizzo nei confronti della Banca d’Italia che dovrà adeguare
autonomamente il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e  ricerca
   e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa) 
 
  1. Ad eccezione delle Universita', degli  istituti  di  formazione,
degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario  nazionale,
fermi restando i limiti derivanti dalle  vigenti  disposizioni  e  in
particolare le disposizioni di  cui  all'articolo  6,  comma  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013,  n.  125,  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  a
decorrere  dall'anno  2014,  non  possono  conferire   incarichi   di
consulenza, studio e ricerca  quando la spesa  complessiva  sostenuta
nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per  il
personale  dell'amministrazione  che  conferisce   l'incarico,   come
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni
con spesa di personale pari o  inferiore  a  5  milioni  di  euro,  e
all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a  5
milioni di euro
Spesa per autovetture) 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,
e' sostituito dal seguente: 
    "2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (Consob),  non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto,  la  manutenzione,  il
noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno  2014,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
Tale   limite   non   si   applica   alle   autovetture    utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco o per i servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero  per  i  servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i
servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS
S.p.a., nonche' per  i  servizi  istituzionali  delle  rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I  contratti
di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto possono essere ceduti,  anche  senza  l'assenso  del
contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle
relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.". 
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal  comma  1  del
presente articolo, e  dall'articolo  1,  commi  da  1  a  4-bis,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri   su   proposta   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  indicato  il  numero
massimo, non superiore a cinque, per  le  auto  di  servizio  ad  uso
esclusivo, nonche' per quelle ad  uso  non  esclusivo,  di  cui  puo'
disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. 
Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura) 
 
  1. I Ministeri e la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono
tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di  spesa  complessivo
pari a 240  milioni  di  euro  per  l'anno  2014.  Gli  importi  sono
determinati secondo le modalita' di cui all'articolo  1,  comma  428,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dall'articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sentiti  i  Ministri  competenti,
previa verifica da parte del Ministro dell'economia e  delle  finanze
degli  effetti  finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica,   sono
individuate  le  voci  di  spesa  da  ridurre  per  la  realizzazione
dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1.
Nelle more  di  un'organica  revisione  della  disciplina  degli
uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  per  l'anno  2014,  con
riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli
stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e  del  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  concernenti  le
spese per  l'indennita'  di  diretta  collaborazione  spettante  agli
addetti in servizio presso gli Uffici di diretta  collaborazione  dei
Ministri, con esclusione della spesa riferita  ai  destinatari  della
riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo  9,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento. 
  7.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  46-bis  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementata di 4,8  milioni  di
euro per l'anno 2014.
Concorso degli organi costituzionali e di  rilevanza  costituzionale
                alla riduzione della spesa pubblica) 
 
  1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti  alle  riduzioni  di
spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal
Senato della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati  e  dalla  Corte
Costituzionale,  secondo  le  modalita'   previste   dai   rispettivi
ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni  di
euro, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. Per l'anno 2014 gli stanziamenti iscritti  in  bilancio  per  le
spese di funzionamento del Consiglio nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, e degli organi di autogoverno della  magistratura  ordinaria,
amministrativa e contabile sono  ridotti,  complessivamente,  di  5,5
milioni di euro. 
  3. Le somme versate dal Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, nell'anno 2014, relative  all'avanzo  di  gestione  dell'anno
2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano  acquisite  all'entrata
del bilancio dello Stato. 
(Abolizione di agevolazioni postali) 
 
  1. A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate  di
cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  ed
all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,
n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e'
autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee
a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio  dello  Stato,
allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro  il  31
maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.

Riduzione dei costi  nei  comuni,  nelle  province  e  nelle  citta'
                           metropolitane ) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo  il  comma
150 sono inseriti i seguenti: 
    "150-bis. In considerazione delle misure  recate  dalla  presente
legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo
alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno  2014,  a
60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Con decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente. 
    150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui  al  comma  92,  a  seguito  del  trasferimento   delle   risorse
finanziarie,   umane,   strumentali    e    organizzative    connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dei commi da 85 a 97, tra le Province,  citta'  metropolitane  e  gli
altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.". 
  (Societa' partecipate) 
 
  1. Al fine del perseguimento  di  una  maggiore  efficienza  e  del
contenimento   della   spesa   pubblica,   le   societa'   a   totale
partecipazione  diretta  o  indiretta  dello  Stato  e  le   societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai  sensi
dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), del codice civile, i cui soci di
minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ed  enti  pubblici
economici, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti  finanziari
quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015,
una riduzione dei costi operativi,  esclusi  gli  ammortamenti  e  le
svalutazioni delle immobilizzazioni nonche'  gli  accantonamenti  per
rischi, nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al  4
per cento nel 2015. Nel calcolo della riduzione  di  cui  al  periodo
precedente sono  inclusi  i  risparmi  da  realizzare  ai  sensi  del
presente decreto. 
  2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al  comma  1,
si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi  valori
risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013. 
  3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le societa' di cui al
comma 1 provvedono a distribuire agli azionisti riserve  disponibili,
ove presenti, per un importo pari al 90 per  cento  dei  risparmi  di
spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al  medesimo  comma
1. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014  e  2015  le
stesse societa' provvedono a distribuire agli azionisti un  dividendo
almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto  dell'eventuale
acconto erogato. 
  4. Le societa' a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato
provvedono per ciascuno  degli  esercizi  considerati  a  versare  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  gli  importi
percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo. 
  5.  Per  il  biennio  2014-2015,   i   compensi   variabili   degli
amministratori  delegati   e   dei   dirigenti   per   i   quali   e'
contrattualmente   prevista   una    componente    variabile    della
retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 30 per  cento
ad obiettivi riguardanti l'ulteriore  riduzione  dei  costi  rispetto
agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti commi. 
  6. Il Collegio sindacale   verifica  il  corretto  adempimento  dei
commi precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio
d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate. 
  7. La presente disposizione non si applica  alle  societa'  per  le
quali alla data di entrata in vigore del presente  decreto  risultano
gia' avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale. 
 
Disposizioni concernenti RAI S.p.A.) 
 
   
    Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da  parte
di RAI S.p.a., le sedi regionali  o,  per  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' continuano ad
operare in regime di autonomia finanziaria e contabile  in  relazione
all'attivita' di adempimento  degli  obblighi  di  pubblico  servizio

(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e  societa'
              controllate dalle amministrazioni locali) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma  569,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario  di  cui
all'articolo  49-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
entro il 31 ottobre 2014 predispone un programma di razionalizzazione
delle  aziende  speciali,  delle   istituzioni   e   delle   societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dalle   amministrazioni
locali incluse nell'elenco di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  individuando   in   particolare
specifiche misure: 
    a)  per  la  liquidazione  o   trasformazione   per   fusione   o
incorporazione degli organismi  sopra  indicati,  in  funzione  delle
dimensioni  e  degli  ambiti  ottimali  per  lo   svolgimento   delle
rispettive attivita'; 
    b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la
comparazione con altri operatori che operano a  livello  nazionale  e
internazionale; 
    c) per la cessione di rami d'azienda  o  anche  di  personale  ad
altre societa' anche a  capitale  privato  con  il  trasferimento  di
funzioni e attivita' di servizi. 
 
Anticipazione obbligo fattura elettronica) 
 
  1. Nell'ambito del piu' ampio programma di  digitalizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche   definito   dall'Agenzia   per   l'Italia
digitale, al fine di accelerare  il  completamento  del  percorso  di
adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei  rapporti
economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della  fattura  elettronica  da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi  dell'articolo  1,
commi da 209 a 213,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244",  e'
anticipato  al  31  marzo  2015.  Alla  medesima  data,  sentita   la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' anticipato il termine dal quale  decorrono
gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55  del  2013,  per  le
amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n.  244
del 2007. 
  2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni,   le  fatture  elettroniche
emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: 
    1)  il Codice identificativo di gara  (CIG),  tranne  i  casi  di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136; 
    2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a  opere  pubbliche,  interventi   di   manutenzione   straordinaria,
interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  pagamento
delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig  e  Cup  ai
sensi del comma 2. 
 
Pubblicazione telematica di avvisi e bandi) 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 66, il comma 7 e' sostituito dai seguenti: 
      "7. Gli  avvisi  e  i  bandi  sono  altresi'  pubblicati  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti pubblici, sul «profilo di  committente»  della  stazione
appaltante, ed entro i successivi due  giorni  lavorativi,  sul  sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  e
sul sito informatico presso l'Osservatorio, con  l'indicazione  degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e' effettuata entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a
quello del ricevimento della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio
inserzioni  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello   Stato.   La
pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari  o  aggiuntive
rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e  nell'allegato  IX
A, avviene esclusivamente in via telematica  e  non  puo'  comportare
oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 
      7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui
all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante
dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni
dall'aggiudicazione."; 
    b) all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti: 
      "5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore  a
cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici,
sul «profilo di committente» della stazione appaltante,  ed  entro  i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del  Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.  20  e  sul  sito  informatico
presso   l'Osservatorio,   con   l'indicazione   degli   estremi   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  I
bandi relativi a contratti di  importo  inferiore  a  cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i
lavori e nel profilo di committente della  stazione  appaltante;  gli
effetti  giuridici  connessi  alla  pubblicazione   decorrono   dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.  Si  applica,  comunque,
quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.  La  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata  entro  il
sesto giorno  feriale  successivo  a  quello  del  ricevimento  della
documentazione  da  parte   dell'Ufficio   inserzioni   dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato.  La  pubblicazione  di  informazioni
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate  nel
presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in  via
telematica e non puo' comportare  oneri  finanziari  a  carico  delle
stazioni appaltanti. 
      5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti
pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui
all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante
dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni
dall'aggiudicazione.". 
 
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Dopo  l'articolo  7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 7-bis (Trasparenza  nella  gestione  dei  debiti  contratti
dalle pubbliche amministrazioni) 
    1. Allo  scopo  di  assicurare  la  trasparenza  al  processo  di
formazione ed estinzione  dei  debiti,  i  titolari  di  crediti  per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni  relative  a
prestazioni  professionali  nei   confronti   delle   amministrazioni
pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive  modificazioni,  possono
comunicare, mediante la piattaforma elettronica di  cui  all'articolo
7, comma 1, i dati riferiti alle fatture o richieste  equivalenti  di
pagamento emesse a  partire  dal  1°  luglio  2014,  riportando,  ove
previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG). 
    2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica,  anche  sulla
base dei dati  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
comunicano  le  informazioni  inerenti   alla   ricezione   ed   alla
rilevazione sui propri sistemi contabili delle  fatture  o  richieste
equivalenti di pagamento  relativi  a  debiti  per  somministrazioni,
forniture  e  appalti   e   obbligazioni   relative   a   prestazioni
professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014. 
    3. Nel caso di  fatture  elettroniche  trasmesse  alle  pubbliche
amministrazioni attraverso il  sistema  di  interscambio  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7  marzo  2008,  i
dati  delle  fatture  comprensivi  delle  informazioni  di  invio   e
ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono  acquisiti  dalla  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni in modalita' automatica. 
    4.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  1   e   2,   le
amministrazioni   pubbliche   comunicano,   mediante   la    medesima
piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi
ai  debiti   non   estinti,   certi,   liquidi   ed   esigibili   per
somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali, per i  quali,  nel  mese  precedente,  sia
stato superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  e
successive modificazioni. 
    5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e
4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente  all'ordinazione  di
pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma  elettronica
i dati riferiti alla stessa. 
    6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica  ai  sensi  del
presente articolo sono conformi ai formati previsti dal  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3  aprile  2013,  n.  55.
Includono, altresi', le informazioni relative alla natura, corrente o
capitale, dei debiti nonche' il codice identificativo di gara  (CIG),
ove previsto. 
    7. Le informazioni di cui al presente articolo  sono  accessibili
alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti  accreditati
sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei
crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui  all'articolo
7, comma 4-bis, nonche' utilizzabili per la tenuta del registro delle
fatture da parte delle amministrazioni pubbliche. 
    8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4  e  5  e'
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della
performance  individuale  del  dirigente  responsabile   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  o  misure
analogamente  applicabili.  Il  competente  organo  di  controllo  di
regolarita'  amministrativa  e   contabile   verifica   la   corretta
attuazione delle predette procedure. 
    9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo  e'  autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014.". 
  2. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2: 
    a)  al primo periodo, le parole: "le regioni e  gli  enti  locali
nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale",  sono  sostituite
dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
    b)  il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  "La  nomina  e'
effettuata dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  competente  per  le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali  centrali,
degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al
decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.300;   dalla   Ragioneria
territoriale  dello  Stato   competente   per   territorio   per   le
certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni."; 
    c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ferma restando
l'attivazione da parte  del  creditore  dei  poteri  sostitutivi,  il
mancato rispetto dell'obbligo di  certificazione  o  il  diniego  non
motivato di certificazione, anche parziale,  comporta  a  carico  del
dirigente  responsabile  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64.  La
pubblica amministrazione inadempiente di cui  al  primo  periodo  non
puo'   procedere   ad   assunzioni   di   personale    o    ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.". 
    d) alla fine del comma sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "La
certificazione deve indicare obbligatoriamente la  data  prevista  di
pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a cura dell'amministrazione con  l'apposizione  della  data
prevista per il pagamento.". 
 
(Debiti dei Ministeri) 
 
  1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi  ed
esigibili del Ministero  dell'Interno  nei  confronti  delle  Aziende
Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di  250  milioni  di  euro
nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti  sono  destinate  al
pagamento dei debiti della stessa  specie,  maturati  successivamente
alla predetta data. 
  2.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo,  con  una  dotazione  di  300
milioni per l'anno 2014,  destinato  all'estinzione  dei  debiti  dei
ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini  di
indebitamento netto. Entro il  30  giugno  2014,  le  amministrazioni
possono comunicare al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato,  l'elenco  dei
debiti di cui al presente comma, al  fine  della  attribuzione  delle
relative risorse. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro  il  31  luglio  2014,  si  provvede  alla
ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti,  sulla
base di apposita istruttoria sulle partite debitorie  al  fine  della
verifica  della  sussistenza  della   neutralita'   in   termini   di
indebitamento  netto.  In  caso  di   insufficienza   delle   risorse
stanziate, il predetto fondo e' ripartito in  proporzione  ai  debiti
assentibili per ciascuna amministrazione. 
 
 affidati alle stesse. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Societa' puo' cedere sul mercato, secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie, quote di societa' partecipate, garantendo la continuita' del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo, le modalita' di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.


 

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

28/04/2014

Di seguito, si riporta l’elenco  delle Aziende operanti in Abruzzo per cui,nel periodo dal 17 al 23 aprile ,risulta adottato dal Ministero del Lavoro il provvvedimento di autorizzazione della CIGS.

Denominazione Azienda : 3 C
con sede in : SCURCOLA MARSICANA Prov : AQ
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SCURCOLA MARSICANA Prov : AQ
Settore: FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA
Decreto del 18/04/2014 n. 81138
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/12/2013 al 08/12/2014
Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda : A. MANZONI & C.
con sede in : MILANO Prov : MI
Causale di Intervento : Riorganizzazione, Conversione aziendale – editoria

Unità di : PESCARA
Settore: Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari

Decreto del 17/04/2014 n. 81068
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/09/2013 al 11/09/2015
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/09/2013 al 11/09/2014

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Denominazione Azienda : CONFEZIONI FERDI
con sede in : CAMPLI Prov : TE
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : CAMPLI Prov : TE
Settore: Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
Decreto del 17/04/2014 n. 81079
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/10/2013 al 14/10/2014

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Denominazione Azienda : FIMATEX S.r.l.
con sede in : CORROPOLI Prov : TE
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : CORROPOLI Prov : TE
Settore: FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO
Decreto del 17/04/2014 n. 81089
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/11/2013 al 04/11/2014

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Denominazione Azienda : GABEL INDUSTRIA TESSILE S.P.A.
con sede in : ROVELLASCA Prov : CO
Causale di Intervento : Crisi aziendale

Unità di : CITTA’ SANT’ANGELO Prov : PE
Settore: Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

Decreto del 17/04/2014 n. 81045
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/08/2013 al 25/08/2014

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Denominazione Azienda : SACCI SPA
con sede in : ROMA Prov : RM
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : PESCARA Prov : PE
Settore: Produzione di cemento

Unità di : CASTELLALTO Prov : TE
Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : L’AQUILA Prov : AQ
Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : CAGNANO AMITERNO Prov : AQ
Settore: Trasporti di merci su strada
Unità di : PINETO Prov : TE
Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : TORTORETO Prov : TE
Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : ROSETO DEGLI ABRUZZI Prov : TE
Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : SAN MARTINO SULLA MARRUCINA Prov : CH
Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : MONTESILVANO Prov : PE
Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : COLLECORVINO Prov : PE
Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : TORREVECCHIA TEATINA Prov : CH
Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : ATESSA Prov : CH

Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : NOTARESCO
Settore: Produzione di calcestruzzo
Unità di : SAN GIOVANNI TEATINO
Settore: Produzione di calcestruzzo

Decreto del 17/04/2014 n. 81008
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/05/2013 al 05/05/2014
Con autorizzazione al pagamento diretto
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Denominazione Azienda : TECNOARREDO SRL
con sede in : ATRI Prov : TE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ATRI Prov : TE
Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
Decreto del 17/04/2014 n. 81025
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/10/2013 fino al raggiungimento dei 36 mesi nel quinquennio, non oltre il 01/03/2014
Con autorizzazione al pagamento diretto
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SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA RAPPORTO LAVORO DI CONSULENZA

28/04/2014

Si richiama l’attenzione sulla sottiostante sentenza in cui  ,in ordine ad un rapporto di consulenza ,risulta affrontata la questione se  il predetto  costituisce  rappporto di lavoro autonomo ovvero subordinato .

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Sentenza 23 aprile 2014, n. 9196

Lavoro autonomo e lavoro subordinato – Contratto di consulenza – Ispezione – Vincolo di subordinazione – Omesso versamento dei contributi – Negozio in frode alla legge

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6/11/2007 la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha rigettato l’opposizione avverso la cartella esattoriale notificata a cura dell’INPS alla soc D. a rl.

La Corte ha precisato che il credito dell’Istituto traeva origine dal verbale degli ispettori dell’istituto del 4/6/04, i quali avevano affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e F. C. addetto alle mansioni di gestore e coordinatore del supermercato gestito dalla D., sebbene risultasse stipulato tra la stessa D. e la soc L. di cui F. C. era socio, un contratto di consulenza.

La Corte ha rilevato che dalle dichiarazioni rese da F. C. agli ispettori risultavano specificate le mansioni svolte che consentivano di affermare lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e il vincolo di subordinazione, l’indispensabilità del suo lavoro e la sua infungibilità con gli altri soci della soc L., il suo ruolo di vertice nell’organizzazione aziendale della D. e la sovraordinazione rispetto al restante personale; la continuità e omogeneità del compenso, l’assenza di rischio.

La Corte ha osservato che comunque non sarebbe stato configurabile un contratto d’opera in quanto questo presupponeva un rapporto con una persona fisica e rileva che il contratto era stato stipulato in frode alla legge per non pagare i contributi.

Avverso la sentenza ricorre la soc D. formulando quattro motivi. La soc L. è rimasta intimata. L’Inps ha conferito delega in calce al ricorso notificato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2700 c.c. e 116 c.p.c. Censura la sentenza per aver riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato fondando la decisione sul verbale dell’ispettorato nel quale tuttavia si indicava solo l’attività svolta dal F. C. senza nessun riferimento all’assoggettamento al potere direttivo della D. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione Censura la sentenza per avere desunto dalla mera descrizione del contenuto delle prestazioni tratto dal verbale dell’ispettorato lo stabile inserimento del F.C. nella organizzazione della D. il vincolo di subordinazione. l’indispensabilità e infungibilità della prestazione, la continuità del compenso, l’assenza di rischio tutte affermazioni meramente apodittiche.

Osserva che la Corte non aveva motivato le ragioni per cui aveva respinto la prova per testi dalla quale potevano desumersi circostanze idonee ad escludere la subordinazione, né aveva consideralo le dichiarazioni dello stesso F. C.

Con il terzo motivo la società denuncia vizio di motivazione in quella parte in cui la Corte trae il convincimento della natura subordinata del rapporti) anche dalla asserita nullità del contratto di consulenza con la L. per violazione di norme imperative e negozio in frode alla legge.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la Corte esaminato le richieste subordinate con le quali aveva lamentato l’erroneità delle somme richieste calcolale sul compenso trimestralmente corrisposto dalla D. alla soc L. che era quasi il doppio di quello corrisposto mensilmente dalla sne F. Osserva che la contribuzione avrebbe dovuto essere calcolata in base alla retribuzione stabilità dal CCNL.

I primi tre motivi sono infondati.

Giova premettere sul punto del l’accertamento della controversa natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti che ai fini, della qualificazione di tale rapporto come autonomo o subordinatole sindacabile nel giudizio di cassazione, essenzialmente la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto mentre la valutazione delle risultanze processuali in base alle quali il giudice di merito ha ricondotto il rapporto controverso all’uno o all’altro istituto contrattuale implica un accertamento ed un apprezzamento di fatto che come tali non possono essere censurati in sede di legittimità se sostenuti da motivazione ed argomenti esaurienti ed immuni da vizi logici e giuridici (cfr tra le tante Cass n. 22765/2013).

In relazione alla fattispecie in esame deve rilevarsi che dalla descrizione delle mansioni contenuta nella sentenza emerge che in sostanza il F. C. dirigeva il supermercato D.E. gestito dalla soc D. La Corte d’appello ha evidenziato, infatti, sulla base degli elementi tratti dal verbale ispettivo, che il lavoratore svolgeva mansioni di controllo del funzionamento generale del punto di vendita D.E. di organizzazione del personale, di controllo della trasmissione degli ordini delle merci, di coordinamento dei capireparto di promovimento di riunioni annuali al line di stabilire gli obiettivi, il personale, i costi ed i ricavi. La Corte ha, altresì, sottolineato che pur non avendo un orario di lavoro il F.C. era di fatto sempre presente presso il supermercato con conseguente stabile inserimento nell’organizzazione aziendale.

La dichiarazione resa dal F.C.”non ho superiori”, può ben essere intesa, come ritenuto dal giudice di merito, come volta ad affermare l’esercizio di funzioni dirigenziali e non soltanto come mancato assoggettamento al potere direttivo della D. come affermato da quest‘ultima.

Ciò premesso deve rilevarsi che non appaiono fondate le censure formulate dalla ricorrente secondo cui nessuna prova era emersa circa il vincolo di subordinazione del F.C. non avendo la Corte territoriale neppure spiegato da dove avesse desunto l’esistenza della subordinazione.

A riguardo, va affermato che nel caso di esercizio di funzioni riconducibili a quelle dirigenziali e di svolgimento di attività prettamente intellettuale la subordinazione non si manifesta in fatti o atti particolarmente appariscenti ben potendosi concretare in semplici direttive di massima. Per aversi subordinazione non è necessario, cioè, che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza sull’attività svolta dal lavoratore, ma l’assoggettamento può realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall’imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale, assumendo, invece, particolare rilevanza l’inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell’organizzazione dell’impresa (cfr. Cass. n 18414/2013, 22785/2013, 7517/2012, n. 6983/2004).

La ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte non ha ritenuto di ammettere la prova testimoniale dalla quale avrebbero potuto desumersi elementi che consentivano di escludere la subordinazione e che cioè il F. C. non aveva orario, non era inserito in turni di lavoro, non era tenuto a giustificare assenze o malattie, lavorava anche per altri e circa 10/20 volte aveva mandato un sostituto quando era si era assentato.

Le circostanze oggetto di prova non sono decisive e tali da porre in dubbio le affermazioni del F. C. e sulla base delle quali il giudice ha accertato l’esercizio da parte del lavoratore di poteri sostanzialmente dirigenziali, né consentono di escludere la subordinazione.

Deve rilevarsi, infatti, che non sono dirimenti gli eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia e di discrezionalità dei quali il dipendente goda, quali quelli individuati nella specie, aventi carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria senza assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, assumendo, invece, valore determinante la continua dedizione funzionale della energia lavorativa del F.C. al risultato produttivo perseguito dall’imprenditore che ne imponeva la presenza giornaliera presso il punto vendita e l’inserimento stabile nell’organizzazione dello stesso.

Le censure della ricorrente, di cui ai primi due motivi, non sono idonee, pertanto, ad invalidare la decisione impugnata considerato, inoltre, che il verbale ispettivo può anche costituire la sola fonte do prova liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, quando il suo specifico contenuto, con riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante attesti di aver accertato, ovvero il concorso di altri elementi rende superfluo l’espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. n. 3525/2005; n. 15073/2008).

Quanto al vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve rilevarsi che detto vizio sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte. La citata norma non conferisce, infatti, alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Quanto al terzo motivo del ricorso è sufficiente rilevare che l’affermazione della Corte secondo cui il contratto di consulenza sarebbe nullo per contrasto con norme imperative ovvero per illiceità della causa e dei motivi e dunque anche sotto tale profilo dovrebbe concludersi per la natura subordinata del rapporto di lavoro, costituisce un argomento aggiuntivo restando ben chiaro che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è tratto da ben altri elementi.

Il quarto motivo deve invece, trovare accoglimento. La Corte territoriale ha infatti, omesso di motivare, incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c., circa il motivo dell’appello incidentale proposto dalla società D. con il quale veniva eccepito in subordine, che le somme pretese dall’INPS erano, comunque, errate avendo l’Istituto fatto riferimento al compenso trimestralmente versato da D. alla soc L., somme che secondo la ricorrente, erano molto maggiori a quanto mensilmente erogato dalla snc L. a F.C.

Il mancato esame di detto motivo, riproposto in appello come emerge dalla memoria con appello incidentale depositata nel presente giudizio nel rispetto dell’art. 369 c.p.c. impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composi/ione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnala in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente

 

IN SENATO PREVISTE CORREZIONI MODIFICHE APPORTATE CAMERA DECRETO LEGGE 34/14

28/04/2014

Da martedì 29 c.m . comincera’ l’esame da parte del Senato i,n seconda lettura per la conversione  in legge , del   decreto di cui al titolo ,rispetto a cui sono preannunziate correzioni alle modifiche apportate dalla  Camera  al testo originario  del predetto.,che  in particolare dovrebbero riguardare i seguenti aspetti:

a) eliminazione della trasformazione  a tempo indeterminato   per le aziende che superano la soglia del 20%  dei contratti a termine ,che sara’ sostituita dall’applicazione di una sanxziuone amministtrsativa;

b) abrogazione della disposizione  relativa all’offerta formativa pubblica regionale  per gli apprendisti ,ripristinata dai deputati.

Pertanto ,se ,cpome sembra,in Senato  interverrano modifiche al testo uscito dalla  Camera,sara’ necessario un secondo passaggio del decreto  alla Camera ,ricordando che la conversionec deve intervenire non  oltre il  19 maggio p.v.

 

 

 

 

 

 

DAL 1° APRILE 2014 NUOVI MODULI PER PRATICHE ALBO COOPERATIVE

27/04/2014

Quanto precisato nel titolo risulta previsto dalla sottostante circolare del MISE

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CIRCOLARE 27 febbraio 2014, n. 3668/C.

Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2013.

Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014 (Suppl. Ordinario n. 23)

Con la presente circolare si segnala la disponibilita’ delle istruzioni per l’utilizzo della nuova modulistica relativa al registro delle imprese e al REA approvata con decreto direttoriale 18 ottobre 2013.

Le nuove istruzioni tengono conto delle novita’ normative richiamate sinteticamente nelle premesse al predetto decreto direttoriale; contengono, inoltre, alcune razionalizzazioni che l’esperienza ha suggerito.

Le modifiche apportate rispetto alle precedenti istruzioni (di cui alla circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012) sono, per comodita’ di consultazione, evidenziate in una copia delle istruzioni stesse (denominata “Istruzioni – Versione con modifiche evidenziate”) resa disponibile, insieme alla versione “normale”, nel sito web di questa Amministrazione.

La presente circolare e’ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resa immediatamente disponibile sul sito web della Scrivente.

Roma, 27 febbraio 2014

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Vecchio

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MODULI

Modulo S1

Modulo S2