Archive for agosto 2011

ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO PROCEDURA TELEMATICA RICHIESTE INPS PRESTAZIONI O SERVIZI

31/08/2011

  Si evidenzia che nella   Circolare  INPS 30 agosto 2011, n. 110,di cui di seguito si fornisce ampio stralcio ,sono contenute le indicazioni operative  circa la presentazione telematica in via esclusiva di tutte le istanze e le richieste di servizio ,in relazione  a corrispondente determinazione   del Presidente dell’Istituto n.277 del 24 giugno2011,allegata   in parte   .

Si ritiene di fa notare che per  determinate

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Stralcio circolare n110/2011

 Il  processo di telematizzazione delle richieste di prestazione o di servizio e’ stato introdotto dall’circolare n. 169 del 2010, applicativa della Determinazione presidenziale n.75 del 30 luglio 2010..

A distanza di quasi un anno dall’avvio del percorso di progressiva estensione della telematizzazione, la Determinazione Presidenziale n. 277 del 24 giugno2011 ha definito il calendario definitivo della sostituzione delle tradizionali modalità di invio delle istanze all’INPS con la presentazione telematica in via esclusiva.

Ne consegue che con la citata Determinazione, il processo di telematizzazione della presentazione delle domande di servizio completa il suo percorso implementativo.

Il calendario, allegato alla Determinazione Presidenziale ed alla presente circolare, definisce per ciascuna domanda di servizio la data di passaggio al canale telematico esclusivo, prevedendo una progressione temporale che si concluderà, con l’ultimo insieme di istanze, il 1° aprile 2012.

La stessa Determinazione Presidenziale, dà comunque mandato al Direttore Generale di poter disporre, per ciascuno dei passaggi all’esclusività telematica, un periodo transitorio.

Del passaggio di ciascun tipo di istanza alla presentazione telematica in via esclusiva, che avverrà secondo il citato calendario, verrà data di volta in volta notizia al pubblico ed agli operatori delle Sedi mediante la pubblicazione di specifiche circolari, che indicheranno, altresì, il relativo periodo transitorio (di durata variabile in funzione della complessità o rilevanza), durante il quale le modalità tradizionali coesisteranno validamente insieme a quelle telematiche. Al termine del periodo transitorio inizialmente fissato, potrà essere, eventualmente, stabilito per ogni singolo prodotto un prolungamento dello stesso, laddove ritenuto opportuno.

Nel richiamare, quindi, integralmente le disposizioni operative stabilite con la circolare n.169 del 31 dicembre 2010, per le tipologie di istanze contenute nelle Determinazioni presidenziali n.75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011, dalla data di cessazione del periodo transitorio la presentazione delle domande di servizio dovrà avvenire soltanto attraverso uno dei seguenti canali:

WEB- servizi accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

Contact center integrato;

Intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Da ciò consegue, sotto il profilo giuridico, che l’istanza presentata in forma diversa da quella telematica, anche laddove possegga tutti i requisiti per essere definita una chiara manifestazione di volontà (certezza sul richiedente, il petitum e la causa petendi), non sarà procedibile fino a quando il soggetto istante non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate.

Le Sedi, se la mancata trasmissione telematica sia stata determinata da eventi non ascrivibili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente il soggetto interessato circa l’improcedibilità della domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all’insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario.

La data di presentazione della domanda sarà esclusivamente quella in cui verrà ricevuta in forma telematica.

Laddove, all’opposto, si accerti che la causa inibente dell’invio telematico sia addebitabile al sistema informativo dell’INPS, le Sedi provvederanno alla protocollazione in entrata, alla relativa acquisizione ed alle successive fasi gestionali.

 Allegato 1

Stralcio Determinazione del 24 giugno 2011, n. 277

 

Determina

 1. l’utilizzo esclusivo del canale telematico dal 1° aprile 2012 per la presentazione di tutte le istanze e le richieste di servizio da indirizzare all’INPS;

2. la presentazione telematica in via esclusiva delle singole istanze secondo il calendario di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di dare mandato al Direttore generale di disporre, con propri atti, in relazione agli specifici prodotti, specifiche modalità esecutive ed il relativo periodo transitorio, che dovrà concludersi, in ogni caso, entro il 31 luglio 2012; ferma restando l’esclusività del ricorso al canale telematico per la presentazione delle istanze di servizio;

 .

Allegato 2

Istanze e servizi inps – presentazione telematica in via esclusiva – decorrenza –

Presentazione telematica dalla   pubblicazione della Determina in G.U., osservando che all’odierna data non risulta ancora avvenuta.

Iscrizioni e variazioni aziende

Iscrizioni e variazioni aziende agricole

Accentramento contributivo

Ricorsi amministrativi

Agevolazioni contributive ex articolo 2, commi 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Agevolazioni contributive ex articolo 7 ter della legge 9 aprile 2009, n. 33

Differimento del versamento contributivo per ferie collettive-DM

Iscrizione alla Gestione Separata

Iscrizioni e variazioni lavoratori autonomi agricoli

Iscrizioni e variazioni dei rapporti di lavoro domestico

Sospensione e sgravio per calamità naturale da parte dei lavoratori autonomi agricoli

Dichiarazioni di Responsabilità ICLAV (permanenza e iscrizione liste collocamento), ICRIC (stato di ricovero a titolo gratuito), ACC AS/PS (residenza stabile e continuativa in Italia)

Variazioni contributive su estratto conto

Indennità di mobilità ordinaria e anticipazione

Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola e Assegni al Nucleo Familiare

Certificazioni ISE/ISEE

Cure termali

Presentazione telematica dall’1 settembre 2011

Autorizzazione ai versamenti volontari (con esclusione dei lavoratori domestici)

Conto individuale – Riscatti

Presentazione telematica dal 30 settembre 2011

Ricostituzioni (supplementi, assegni familiari, ricostituzioni: documentali, contributiva, reddituali)

Pensioni di anzianità e vecchiaia

Pensioni, e assegni sociali

Pensioni/Assegni di Invalidità ed Inabilità

Pensioni ai superstiti – reversibilità

Presentazione telematica dall’1 ottobre 2011

Visita medica di controllo

Tutela maternità obbligatoria lavoratori dipendenti ed autonomi

Trattamenti di famiglia (autorizzazioni ANF e ANF ai lavoratori parasubordinati e assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

Congedo parentale lavoratori dipendenti ed autonomi Assegno integrativo di indennità di mobilità

Presentazione telematica dall’1 novembre 2011

Agevolazioni contributive ex art.25 comma 9 della legge n. 223 del 1991

Presentazione telematica dall’1 gennaio 2012

Dilazione amministrativa

Sospensione e  sgravio per calamità naturale da parte delle aziende agricole Sospensione della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito Cessione dei crediti da parte degli Enti morali

Rriduzione delle sanzioni civili

Rimborso dei contributi

Compensazione contributiva e auto conguaglio Dichiarazione di riduzione nell’edilizia

Variazione inizio attività degli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione commercianti

Sgravio della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito

Rimborso o accredito trimestrale da parte dei datori di lavoro domestico

Riduzione contributiva ex articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Pensioni ai superstiti – indirette

Pensioni di Invalidità specifica autoferrotranvieri

Pensioni di Inidoneità al servizio Ferroviario in genere

Pensioni di invalidità / inabilità in Convenzioni Internazionali – Assegni di invalidità

Pensioni di invalidità / inabilità in Convenzioni Internazionali – Pensioni di inabilità

Pensioni dirette in Convenzioni internazionali – Pensioni di vecchiaia/anzianità

Pensioni ai superstiti in Convenzioni internazionali – Pensioni Indirette

Pensioni ai superstiti in Convenzioni internazionali – Pensioni di reversibilità

Contratti di solidarietà ed integrazione salariale (ordinaria e straordinaria)

Indennità di disoccupazione agricola ed assegno al nucleo familiare

Trattamenti di famiglia (assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici ed assegni familiari ai piccoli coltivatori diretti)

Indennità di disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera e lavoratori rimpatriati UE ed extra UE

Congedo straordinario per assistenza disabili (art.42, e. 5 Dlg 151/2001)

Presentazione telematica dall’1 aprile 2012

Ammortizzatori in deroga (CIG e Mobilità)

Trattamento economico previdenziale per donatori di sangue / midollo e soccorso alpino

Rimpatrio e trattamento di richiamo alle armi

Trattamenti speciali di disoccupazione edile

Tutela maternità gestione separata (Congedo di maternità obbligatorio lavoratori iscritti alla gestione separata e congedo parentale collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata)

Assegno per congedo matrimoniale

Permessi per assistenza disabili (legge n. 104/1992, art. 33)

Prestazioni antitubercolari e ANF

Indennità di disoccupazione ordinaria requisiti ridotti e assegno al nucleo familiare

Indennità lavoratori sospesi

Fondi di garanzia – Interventi per liquidazione TFR e crediti diversi, per posizione previdenziale complementare, per TFR esattoriali

Malattia (pagamento diretto). Tutela della degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione Separata e Tutela della malattia a favore dei CO. CO. PRO. e categorie assimilate

ORIENTAMENTO CASSAZIONE CIRCA TRASFORMAZIONE RAPPORTO COLLABORAZIONE IN LAVORO SUBORDINATO

31/08/2011

 Allo scopo di   conoscere    l’attuale orientamento  dalla Corte di Cassazione in ordine a controversie giudiziarie attivate   da richieste di lavoratori,utilizzati con prolungati  rapporti di collaborazione ,tese ad ottenere  la trasformazione degli stessi in quelli di lavoro subordinato ,si ritiene confacente esporre brevemente il contenuto di tre sentenze in materia .

Il primo caso  , definito in senso  negativo dalla sentenza n.17833 del 30 agosto 2011, ha come protagonista  un  ricorrente che    richiedeva il riconoscimento del lavoro dipendente in relazione alle prestazioni rese da collabratore per  trent’anni a 24 ore settimnali e  compenso fisso.

I giudici  hanno ritenuto di negare l’esistenza della subordinazione sia  per il fatto che a volte il collaboratore aveva negato l’appuntamento ad alcuni clienti della strutura in cui operava come logopedista ,sia   perche’  non aveva l’obbligo di  partecipare alle riunioni mensili in cui si impartivano ordini e direttive in ordine allo svolgimento dell’attività terapeutica .

Inoltre è stato rilevato il fatto che l’attività della logopedista venisse svolta in orari predeterminati dalla società “non era indice di subordinazione, ma derivava dalla necessità di coordinamento con le esigenze della società medesima e degli allievi e pazienti”; ed infatti, “la fissazione degli orari avveniva anche sulla base delle esigenze della ricorrente, come dimostrato dal fatto che non lavorava nelle giornate di mercoledì e di lunedì in cui era impegnata in attività professionale autonoma svolta presso altro studio professionale

Infine  è stato  sottolineato da un lato  che le ferie del ricorrente coincidevano con i giorni di chiusura della strutura sanitaria di   serrvizio , dall’altro che la predeterminazione di 24 ore settimanali di prestazione non determinavano l’esistenza del lavoro dipendente,in quato detta predeterminazione discendeva dall’esigenza di coordinamentocon le necesita’ della societa’ e dei pazienti,noche di quelle dello stesso logopedista ,che non lavorava in due giorni dell asettimana in cuiera impegnao in  un’ altra attivita’ professionale svolta in un diverso studio professionale.

Il secondo caso, inerente la questione   considerata  , è quello su cui la Corte di Cassazione si è pronunciata  con la sentenza n.4271 del 18 aprile 2011, stabilendo che nelle mansioni di disegnatore progettista non si configura il rapporto di lavoro dipendente, se manca l’elemento della subordinazione dato dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo ,organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.Infatti nella decisione si legge in particolare  quanto segue:

“Il ricorso, pur valutato nella sua duplice articolazione, è infondato.
Invero, dalla lettura della impugnata sentenza emerge con chiarezza l’iter logico della motivazione
che, in aderenza ai principi della giurisprudenza di legittimità, ha correttamente valutato sia la volontà delle parti (sul cui accertamento non deve prescindersi”: Cass. 23 luglio 2004, n. 13884) sia la concreta successiva evoluzione del rapporto accertata sulla base delle risultanze probatorie
di volta n volta richiamate nel corpo della motivazione. Al riguardo, basandosi sulle circostanze pacifiche e comprovate dall’istruttoria, la sentenza ha accertato che il “contratto di lavoro autonomo”:
a) si era tra le parti snodato “nel tempo con le medesime caratteristiche” (circostanza comprovata all’esito dei successivi specifici accertamenti della sentenza della Corte di Lecce e dalle deposizioni testimoniali);
b) “senza mai assurgere nel concreto alla figura del rapporto di lavoro subordinato”.
In particolare, è risultato che l’A., al di là di talune affermazioni equivocamente interpretabili fatte da alcuni testi, per sua stessa ammissione convenne di svolgere un’attività lavorativa autonoma assimilabile al contratto di collaborazione continuativa, nell’espletamento della quale non fu sottoposto né a rigidi vincoli di orario (essendo ovvio che l’opera dovesse essere svolta in coordinamento con l’azienda negli orari di apertura di questa) né a direttive (se non quelle rivolte all’ottenimento dell’opus richiestogli dall’azienda: il tale progetto con tali finalità e potere disciplinare del datore di lavoro (non potendosi i riferiti screzi, privi di sanzione, essere considerati -come ritenuto dal Giudice a quo- espressione di potere disciplinare ma solo del potere di supervisione), ma svolse in tutta autonomia la tipica attività di disegnatore progettista di carpenteria, retribuito secondo il monte ore previsto per l’esecuzione dei progetti via via affidatigli e con tariffe orarie desunte dalle tabelle professionali: il tutto con compensi estremamente variabili nel corso degli anni e solo “con controllo finale dell’elaborato”. Le emergenze probatorie confluiscono quindi nella descrizione dell’attività svolta dall’A. quale opera prestata in autonomia al di fuori di direttive e controlli che non fossero quelli dedotti col contratto.
Detta situazione di fatto -così come accertata -, ove il rapporto tra le parti è articolato non già sulla mera messa a disposizione di energie lavorative etero dirette bensì sulla fornitura all’azienda committente di svariate e connesse operazioni funzionali all’approntamento dei progetti, in contestualità con l’azione di una equipe tecnica coordinata, non lascia dubbi sulla sussistenza di un contratto di lavoro autonomo teso al conseguimento di quel risultato.
In definitiva, non ravvisandosi gli elementi fondamentali del rapporto di lavoro subordinato, ma al contrario essendo emersa l’effettiva esecuzione degli accordi inter partes circa l’espletamento del convenuto rapporto di lavoro autonomo (e nel primo e nei successivi anni del rapporto stesso), correttamente, l’impugnata sentenza ha confermato la sentenza di primo grado”.

Il terzo caso che si richiama,in cui pero’ la Cassazione ha  deciso  in maniera opposta   ale sentenze sopra esposte ,è stato definito dalla sentenza n.4271 del 22.2.2011in merito ad una fattispecie  di pratica professionale “fittizia” ,che la compente Corte d’Appello aveva stabilito non essere “  pratica professionale e nemmeno apprendistato, ma lavoro dipendente” ,evidenziando in concreto “la sussistenza delle principali ed esclusive caratteristiche della subordinazione e, in particolare, della sottoposizione al potere organizzativo e gerarchico del dominus”.

In effetti, “dalla documentazione prodotta non emergeva alcun elemento idoneo a suffragare che l’attività svolta fosse di pratica professionale“.

Da ultimo, elemento significativo, era pure emerso “il mancato rilascio del certificato di attestazione della pratica al fine dell’iscrizione nel relativo registro

La Cassazione, sezione Lavoro ,ha  confermato la decisione dei Giudici d’appello, condannando definitivamente il consulente del lavoro ad inquadrare il “praticante” nel IV livello del CCNL studi professionali.

IRREGOLARITA’ RIGUARDANTI LIBRO UNICO LAVORO

31/08/2011

Rispetto all’argomento del titolo ,si segnala la Circolare 30 agosto 2011, n. 23,che affronta specifii e rilevanti aspetti inerenti il LUL ,fornendo chiarimenti    in merito a  illeciti diffidabili  ,  pluralità di violazioni    ,nonchè   elaborazione e consegna del prospetto di paga di cui alla L. n. 4/1953 ,che di seguito si esaminano.

LUL e illeciti diffidabili

Sul quadro normativo delineato dagli art. 33, comma 2, della L. n. 183/2010, consente ad oggi la regolarizzazione delle “inosservanze comunque materialmente sanabili”. Rispetto alla precedente formulazione normativa si prevede dunque una vera e propria estensione delle inosservanze interessate dalla diffida, atteso che l’avverbio ‘materialmente” sembrerebbe voler indicare la possibilità di regolarizzare perlomeno tutti quegli adempimenti di carattere documentale che non attengono esclusivamente ad una tutela psicofisica del lavoratore.

Con tali premesse è, quindi, possibile sostenere che tutti gli illeciti previsti dal Legislatore in materia di LUL – ad eccezione di quello concernente la mancata conservazione, in quanto certamente non sanabile – possano essere oggetto di diffida obbligatoria con l’ammissione, in caso di regolarizzazione, al pagamento della sanzione nella misura del minimo stabilito dalla legge.

Con riferimento all’illecito relativo alla omessa o infedele registrazione dei dati sul Libro Unico il personale ispettivo, in ogni caso di registrazioni omesse o infedeli provvedere, di norma, a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze a meno che non accerti la volontà dello stesso di alterare i dati riportati sul LUL e quindi un vero e proprio dolo nella commissione dell’illecito.

Violazioni in materia di LUL per più periodi

Alcune problematiche sono state evidenziate con riferimento alla applicabilità delle sanzioni per l’omessa o infedele registrazione dei dati e per le tardive registrazioni, nell’ipotesi in cui la condotta illecita si sia protratta per più mensilità.

Al riguardo, nel confermare quanto già chiarito da questo Ministero nel vademecum 5 dicembre 2008 (sez. C, risposte n. 7 e 9) e nella art. 8, comma 2, della medesima L. n. 689/1981 che consente l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, per chi “con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”.

Per quanto concerne le ritardate registrazioni, detta violazione si verifica qualora il LUL sia stato compilato in ritardo rispetto ai tempi previsti dall’art. 8, comma 2, della L. n. 689/1981, qualora l’inadempimento abbia ricadute “in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”.

Rapporti tra violazioni   in materia di LUL e prospetto di paga

Il art. 1 della L. n. 4/1953 di “consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”.

Detto obbligo tuttavia, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del citato D.L. n. 112/2008, può essere adempiuto “con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel Libro Unico del Lavoro”.

Il quadro normativo che ne deriva impone pertanto una serie di chiarimenti sull’applicabilità del regime sanzionatorio legato alla violazione dei precetti in questione, sia nelle ipotesi in cui il datore di lavoro utilizzi il LUL per adempiere agli obblighi di cui alla L. n. 4/1953, sia quando ciò non avvenga.

Datore di lavoro che utilizza il LUL per adempiere agli obblighi di cui alla L. n. 4/1953

Occorre anzitutto chiarire quali sanzioni applicare a fronte della mancata o errata compilazione del LUL nonché, conseguentemente, di mancata consegna del prospetto di paga o di consegna di un prospetto paga errato per tutti i datori di lavoro che utilizzano il Libro Unico per adempiere agli obblighi di cui alla L. n. 4/1953.

Sul punto va osservato che la condotta materiale (mancata o errata compilazione del LUL) è già oggetto di specifica sanzione e, qualora sia accertato che abitualmente il datore di lavoro utilizza il LUL per gli adempimenti di cui alla L. n. 4/1953 essendo necessario e sufficiente che il datore di lavoro provveda a consegnare al lavoratore, all’atto della corresponsione della retribuzione, la parte del LUL relativa alla valorizzazione retributiva, previdenziale e fiscale della prestazione lavorativa (come già chiarito l’obbligo di consegna delle presenze non sussiste tranne che “non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale”, così nel vademecum 5 dicembre 2008, sez. A, risposta n. 23) – detta condotta non può considerarsi foriera di ulteriori conseguenze sul piano sanzionatorio.

In altri termini la mancata o errata compilazione del LUL già di per sé non consentirebbe di porre in essere gli ulteriori obblighi descritti dalla Legge del 1953, la cui sanzionabilità rimarrebbe pertanto preclusa dal momento che il Legislatore già interviene punendo un comportamento che si inserisce necessariamente in una fase antecedente alla consegna del prospetto di paga.

Pertanto, al fine di non assoggettare a due diverse sanzioni l’unica condotta materiale posta in essere dal datore di lavoro, nel rispetto del principio del ne bis in idem, si ritiene che in tali ipotesi trovino applicazione esclusivamente le disposizioni sanzionatorie contenute nell’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008.

Pertanto, come già affermato in precedenza, tale scelta interpretativa vale anche nell’ipotesi in cui la condotta materiale si sia protratta   per più mensilità. In questi casi va chiarito che l’omessa o infedele registrazione dei dati che si sia protratta per più mensilità comporterà l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, in base al numero dei lavoratori coinvolti (essendo la violazione punita con la sanzione da 150 a 1500 euro quando la condotta illecita interessa da 1 a 10 lavoratori, oppure con la sanzione va da 500 a 3000 euro se la condotta illecita interessa da 11 lavoratori in poi), salva tuttavia l’applicazione, in sede di emanazione dell’ordinanza ingiunzione, dell’art. 8, comma 2, della medesima L. n. 689/1981 che consente l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, per chi “con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”.

Datore di lavoro che non utilizza il LUL per adempiere agii obblighi di cui alla L. n. 4/1953

Diverse considerazioni vanno svolte nel caso in cui sia accertato che il datore di lavoro non utilizzi abitualmente il LUL per adempiere agli obblighi di cui alla L. n. 4/1953 ovvero non abbia neppure proceduto ad istituire il LUL.

In questi casi le sanzioni previste dall’art. 39, comma 5, del D.L. n. 112/2008.

Ferma restando dunque l’applicazione sia delle sanzioni in materia di LUL che in materia di elaborazione e consegna del prospetto di paga, occorre fornire alcune precisazioni nell’ipotesi in cui dette condotte si siano protratte per più mensilità.

Per quanto riguarda le violazioni in materia di LUL valgono le considerazioni appena formulate, mentre in ordine alle violazioni delle norme contenute nella art. 8, comma 1, della medesima L. n. 689/1981 che consente l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, per chi  “con un azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione”.

La presente circolare supera ogni precedente chiarimento fornito con riferimento alle problematiche affrontate.

INTERVENTO FAVORE 10 MILA APPARTENENTI CATEGORIE ASPIRANTI PENSIONAMENTO SECONDO NORMATIVA VIGENTE AL 31.12.2010

31/08/2011

Si richiama la particolare attenzione dei soggetti precisati nel titolo sul  Messaggio 12 agosto 2011, n. 16355,del quale a margine  è riportato  il testo ,con cui l’Inps fornisce  precisazioni in ordine all’applicazione dell’articolo 12, commi 5 e 5 bis, della legge n. 122 del 2010 e sui pagamenti delle prestazioni di sostegno al reddito (mobilità e assegno straordinario) mesi di luglio e agosto 2011

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MESSAGGIO n.13655 del 13.8.2011

Premessa

 L’articolo 12, comma 5, della legge n. 122 del 2010 stabilisce che la disciplina dell’accesso al pensionamento in vigore prima dell’entrata in vigore della legge stessa si continui ad applicare nei limiti di 10.000 unità ai:

a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il successivo comma 6 attribuisce all’Istituto il compito di effettuare il monitoraggio per stabilire i soggetti, che rientrano nelle fattispecie elencate, che possono continuare a beneficiare della disciplina di accesso al pensionamento previgente alla legge n. 122/2010.

L’articolo 12, ai sensi del quale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, può disporre, in alternativa a quanto previsto dal comma 5, la concessione del prolungamento del trattamento di sostegno al reddito limitatamente al periodo intercorrente tra la prima data utile di accesso al pensionamento secondo la vecchia disciplina e la prima data utile di accesso al pensionamento prevista dalla nuova disciplina.

Non essendo stato possibile ultimare le operazioni necessarie all’individuazione dei destinatari dell’articolo 12, commi 5 e 5 bis, della legge n. 122 del 2010, nonché definire i criteri per l’applicazione del citato comma 5 bis, l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle prestazioni in essere per le quali è già decorso il termine di scadenza.

In particolare, non e’ stato possibile procedere alla liquidazione della pensione con decorrenza ante legge n. 122 del 2010, né si e’ potuto procedere al prolungamento della tutela del reddito (mobilità o assegno straordinario) fino alla nuova decorrenza della pensione.

L’Istituto ha immediatamente segnalato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la problematica per i provvedimenti del caso al fine di evitare situazioni critiche legate alla mancata percezione della pensione e della prestazione di sostegno al reddito.

Lo stesso Dicastero, nel prendere atto dell’urgenza segnalata, ha autorizzato l’Istituto a pagare – in via provvisoria – la prestazione di sostegno al reddito per i mesi di luglio e agosto 2011 ai seguenti soggetti:

– lavoratori in mobilità ordinaria o lunga che, avendo perfezionato il requisito della pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, all’interno del periodo della mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2011, avrebbero potuto percepire, previa presentazione della relativa domanda, la pensione con decorrenza luglio 2011, secondo le norme previgenti la legge n. 122/2010, e il cui trattamento di mobilità è stato sospeso al 30 giugno 2011;

-·lavoratori in esodo a carico dei fondi di solidarietà, titolari al 1° maggio 2010 di assegno straordinario che, avendo perfezionato il requisito della pensione, sia di vecchiaia che di anzianità, all’interno del periodo della fruizione dell’assegno straordinario successivamente al 1° gennaio 2011, avrebbero potuto percepire, previa presentazione della relativa domanda, la pensione con decorrenza luglio 2011, secondo le norme previgenti la legge n. 122/2010.

1. Pagamento dei trattamenti di sostegno per i mesi di luglio e agosto 2011.

 Al fine di monitorare la spesa rispetto alle somme appositamente stanziate, le Strutture dovranno segnalare le posizioni di lavoratori rientranti in detta fattispecie, chiedendo specifica autorizzazione al pagamento del trattamento di sostegno, inviando la e-mail:

– alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito all’indirizzo di posta elettronica lucian.sorrentino@inps.it, per i soggetti precedentemente ammessi al trattamento di mobilità ordinaria o lunga;

– alla Direzione Centrale Pensioni all’indirizzo di posta elettronica raffaella.camponeschi@inps.it ovvero graziella.ceccarini@inps.it, per i soggetti precedentemente ammessi all’assegno straordinario di sostegno al reddito. Il pagamento dovrà essere effettuato, a titolo di acconto, con imputazione al conto GPA51/099 e con il modello con IP6bis.

Per i soggetti che rientreranno nell’applicazione del citato comma 5 (mantenimento della disciplina delle decorrenze in vigore prima della legge n. 122 del 2010) le somme in questione saranno considerate come acconto e dovranno, pertanto, essere recuperate sugli arretrati della pensione in base alle indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio.

Per i soggetti che risulteranno destinatari del comma 5 bis (prolungamento della tutela del reddito fino alla nuova decorrenza della pensione), il pagamento di cui al presente messaggio sarà considerato anticipo dello stesso. Anche a tale riguardo, si fa riserva di successive istruzioni per l’eventuale recupero.

MODIFICHE PREVISTE PER MANOVRA FINANZIARIA BIS

30/08/2011

I partiti della maggioranza di governo,dopo un serrato e prolungato confronto,hanno concordato di apportare  modifiche  ad alcune delle  disposizioni  previste dal    decreto legge n.138/2011, relativo alla manovra finanziaria bis,all’esame del Parlamento per la conversione in legge,che di seguito si precisano in breve ,cosi’ come divulgate dai mass media,in attesa di disporre del testo effettivo delle medesime.  

Ritocco all’IVA

 E’ stata esclusa la  possibilità di un rialzo dell’imposta sul valore aggiunto ,che potrebbe eventualmente avvenire ,  quella   all’interno della delega fiscale.  Pertanto è stato deciso   di percorrere  un’altra strada per arrivare al medesimo risultato ,ossia  quella di una tassazione su intestazioni e interposizioni patrimoniali elusive e di una  riduzione sulle agevolazioni fiscali alle    cooperative per ricavare risorse sostitutive

Contributo di solidarieta’

 E’ definitivamente  abolito il contributo in  questione  i disciplinato   dal dec.legge n.138/2011   ,che almeno  in parte dovrebbe essere rimpiazzato   dalle risorse ottenibile da quanto previsto nella voce precedente ,  mentre  restera’ quello disposto dal dec.legge n.98/2011 ,convertito in legge n.11/2011, relativo ai  membri del Parlamento e dei pubblici dipendenti,magistrati compresi .Infine potrebbe essere  definito uno specifico contributo di solidarietà  per  gli sportivi ,a cominciare dai calciatori  , nei cui confronti   dovrebbe essere   maggiorato,stando alle affermazioni di qualche  esponente  politico .

Pensioni

 Risulta previsto il mantenimento dell’attuale regime previdenziale già previsto per coloro che abbiano maturato quarant’anni di contributi ,ai fini della pensione di anzianita’,con esclusione dei periodi relativi al percorso di laurea e al servizio militare,rimangono comunque utili ai fini del calcolo della pensione ,fermo  rimanendo il sistema vigente delle quote.edil riconoscimento dei periodi riscattati di cui sopra per la pensione di vecchiaia.Sussiste la prospettiva di non applicare la disposizione in questione ,che avra’ efficacia dall’1.1.2012 ,a quanti ha gia’  pagato ovvero hanno in corso il pagamento  dei  periodi di laurea riscattati

Tagli enti locali

   Si prevede una riduzione dei tagli previsti a loro carico che dovrebbe aggirarsi attorno ai due miliardi di euro

Piccoli comuni

 Non soppressione degli stessi,ma «sostituzione dell’articolo della manovra relativo ai piccoli Comuni con un nuovo testo che preveda l’obbligo dello svolgimento in forma di unione di tutte le funzioni fondamentali a partire dall’anno 2013 nonché il mantenimento dei consigli comunali con riduzione dei loro componenti senza indennità o gettone alcuno per i loro membri».

 Lotta all’evasione
«Attribuzione agli enti territoriali di maggiori poteri e responsabilità nel contrasto all’evasione fiscale con vincolo di destinazione agli stessi del ricavato delle conseguenti maggiori entrate».

Riduzione parlamentari e soppressione Province

Concordato che per via costituzionale si  dara’ luogo al   dimezzamento di deputati e senatori ,nonche’ alla soppresione di tutte le Province

FISSATI PER ANNO 2011 CONTINGENTI REGIONALI TIROCINI E CORSI FORMAZIONE CITTADINI EXTRACOMUNITARI

30/08/2011

 Il ministro del Lavoro con decreto dell’11 luglio 2011 ,pubblicato sulla G.U. agosto 2011, n. 200 ha provveduto a determinare il contingente annuale 2011, relativo all’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi,come segue

Art. 1

1. Per l’anno 2011 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in:

a) 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2

1. Le quote di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Allegato

 Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d’ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento da parte di cittadini stranieri

 

REGIONE

QUOTA

ABRUZZO

50

BASILICATA

30

CALABRIA

50

CAMPANIA

70

EMILIA ROMAGNA

800

FRIULI VENEZIA-GIULIA

400

LAZIO

300

LIGURIA

300

LOMBARDIA

800

MARCHE

300

MOLISE

30

PIEMONTE

400

PUGLIA

50

SARDEGNA

50

SICILIA

50

TOSCANA

400

UMBRIA

30

VALLE D’AOSTA

30

VENETO

800

Provincia Autonoma di BOLZANO

30

Provincia Autonoma di TRENTO

30

 

 

TOTALE

5.000

 Peraltro ,in merito  alla regolamentazione  dei tirocini formativi  agli stranieri si rinvia al post pubblicato sul blog in data 3. 2.2009,mentre per la disciplina normativa   dei corsi di formazione si rinvia al decreto  interministeriale 22.3.2006 e al decreto ministro solidarieta’ sociale  del 31.1.2008

 .

DIVIETO TRASFERIMENTO SEDE PER 5 ANNI PERSONALE SCUOLA NEO ASSUNTO

30/08/2011

Quanto precisato nel titolo  risulta trattato  dalla nota del MIUR  Prot. n .AOOODGPER6705  del 24 agosto 2011      il cui testo integrale si riporta di seguito                                        

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI

UFFICI SCOLASTICI

REGIONALI

 

LORO SEDI

OGGETTO: Precisazioni sulle assunzioni a tempo indeterminato: personale docente ed educativo

            Facendo seguito alla circolare n.73 del 10 agosto u.s., con la quale è stato trasmesso il D.M. n.74 in pari data, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico per l’a.s. 2010/2011 e 2011/2012,con la presente si forniscono ulteriori precisazioni a seguito di numerosi quesiti pervenuti.

Rinuncia all’assunzione in ruolo dal contingente 2010/2011

Graduatorie concorsi: La rinuncia alla nomina dal contingente 2010/11 consente di rimanere in posizione utile per le assunzioni da effettuare con il contingente 2011/12.

Graduatorie ad esaurimento

Ad integrazione del punto c) della C.M. 73 del 10 agosto 2011 si chiarisce che la rinuncia alla nomina dal contingente per le assunzioni 2010/11, effettuata in base alle graduatorie ad esaurimento valide per il citato anno, lascia impregiudicata la posizione dell’aspirante inserito nelle GAE compilate per l’a.s. 2011/2012, consentendo in tal modo l’immissione in ruolo anche per gli anni successivi alla tornata relativa all’anno scolastico 2011/12.

 

Posti da utilizzare

Le immissioni in ruolo, comprese quelle del contingente relativo all’a.s. 2010/2011, devono essere effettuate utilizzando i posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, residuati dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dall’O.M. n. 64 del 21 luglio 2011, ovviamente nel limite di dette disponibilità.

Scuola primaria

Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Ne consegue che non si procede comunque alla immissione in ruolo qualora il profilo di insegnate di scuola primaria  risulti in esubero a livello provinciale.

ART. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge 12.7.2011, n.106

 Il comma 21 prevede che “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”.

La suddetta disposizione si applica anche ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento,  in quanto anche nei confronti di tale personale l’assunzione è effettuata nell’anno scolastico 2011/12, a valere sul contingente programmato per gli anni 2011-2013:  il comma 17 del citato D.L. n. 70/2011 stabilisce, infatti, che ”è definito un piano triennale per gli anni 2011-2013…..il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall’a.s. 2010/2011 di quota parte delle assunzioni..” 

 

INAPPLICABILITA’ NORME LEGISLATIVE VIGENTI

29/08/2011

 Non sono rari i casi in cui  delle norme legislative, pur se regolarmente   approvate , promulgate e pubblicate , per qualche  tempo,che  a volte risulta piuttosto prolungato, non  risultano di fatto  applicabili ,poiche’ mancano gli  specifici  regolamenti attuativi.

Tale situazione  è riscontrabile  tra l’altro riguardo ad  una serie di disposizioni contenute nel decreto legge n.138/2011 ,relativo alla   manovra finaziaria di ferragosto,che si evidenziano di seguito:

SPESE DI RAPPRESENTANZA ,PUBBLICHE  RELAZIONI ED OSPITALITA’    
PP.AA.

  Sarà un atto di natura non regolamentare del ministero dell’interno, d’intesa con la Conferenza stato-città e autonomie locali e con il ministero dell’economia, ad adottare entro metà novembre lo schema tipo del prospetto da utilizzare. 

  CONTRIBUITO SOLIDARIETA’

   Sarà  il decreto dell’economia che lo  renderà operativo   ,da emanare  entro il 30 settembre 2011.  

 MINISTERI

   Per la cura dimagrante alle dotazioni dei ministeri. di 6 miliardi di euro per il 2012 e di 2,5 miliardi per il 2013 ,dovra’ essere emanato apposito  il dpcm che conterrà la ripartizione delle riduzioni tra i vari organi centrali  entro il prossimo 25 settembre. 

 RENDITE

 L’aumento della   tassazione (dal 12,5 al 20%) per le rendite finanziarie. prevede dei   provvedimenti attuativi   sia per disciplinare il periodo transitorio connesso al passaggio dal sistema di imposizione vigente prima del 31 dicembre 2011 e quello applicabile dal 1° gennaio 2012, sia per regolare la possibilità di affrancamento delle plusvalenze latenti, come pure per regolamentare il nuovo regime di deducibilità (con limite al 62,5%) delle minusvalenze.

  IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE  

Con  dm dell’Economia si deve  modificare   la disciplina prevista per la tassazione Ipt degli atti soggetti a Iva, il cui trattamento fiscale verrà equiparato a quello previsto per gli atti non soggetti ad Iva.

 SOPPRESSIONE PONTI

. A partire dal 2012, l’accorpamento al weekend delle festività infrasettimanali di natura non religiosa ( 25 aprile,1° maggio e 2 giugno) sarà sancito da un apposito dpcm, da emanarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente

 TREDICESIME PUBBLICI   DIPENDENTI

Sarà un decreto ministro economia a stabilire le modalità applicative della rateizzazione della tredicesima mensilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche non virtuose.  .

  SOPPRESSIONE ENTI MINORI

Provvedera’ un dpcm entro il 30 settembre 2011 ad individuare gli enti con organico fino a70 dipendenti ,che non hanno  valenza economica

 LIBERALIZZAZIONE PROFESSIONI

Deve intervenireun dpcm entro 4 mesi dala conversione il legge del dec.legge per individuareattività econominche che saranno escluse in tuto o in pat dalll’brogazione delle restrizioni all’accesso.

 MUNICIPALIZZATE

Sara’un decreto del Min.trasporti cche destinera’ la quorta del Fondo Infrastutture  ad investimenti effetuti da enti territoriali che entro la fine del 2012 e 2013 procedono alladismissione di partecipazione in società municipalizzate,escluso servizio idrico.

 SOPPRESSIONE PROVINCE

Spetta a un Decreto Ministero Interno stabilire modalità  attuaive  ,altri provvedimnti dello stesso   ministro e del  Pres.Cons.Ministri che  stabiliranno il trasferimento personale,beni,strumenti opertivi e finanziari

 REVISIONE CONTI ENTI  COMUNALI

Entro meta’ novembre 2011  un decreto Ministro Interno stabilira’ le modalità circa estrazione revisori conti dei comuni.

 UNIONI MUNICIPALI

Entro metà novembre 2011 apposito decreto governativo  disciplinera’ procedimento prima costituzione unione municipale per i comuni con meno di 1.000 abitanti

 TIROCINI FORMATIVI

L’art.11  rinvia alle normative regionali la ridefinizione dei requisiti dei soggetti che possono promuovere le esperienze dei tirocini ,aggiungendo tuttavia che in atesa ,se compatbili continuano ad applicarsi l’art.18 della legge n.196/97 e il D. M . n.142/98.

Mentre rispetto alle disposizioni sopra citate le conseguenze  per la mancanza dei regolamenti si  presentano poco  significative , in attesa    della conversione in legge del provvedimento che le contiene, se ne possono indicare altre    per le quali  il ritardo nell’emanazione delle norme regolamentari previste  si  avverte significativamente,come quelle che  si riferiscono  a provvedimenti  destinati  ad incentivare l’occupazione in generale e/o di particolari categorie svantaggiate.

Un primo gruppo di tali disposizioni risulta contenuto nel decreto legge n.98/2011 convertito in legge n.111/2011, nel cui ambito  s’individuano  i seguenti argomenti:

TRATTAMENTO AGGIUNTIVO DISOCCUPAZIONE ORDINARIA(Art.18 c.2)

L’argomento precisato nel titolo è disciplinato dall’art.18,comma 2, della legge prima citata,nel quale si dice:

 “- L’articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come successivamente prorogato, e’ abrogato dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente   decreto-legge(ossia dal 6.7.2011) ,ricordando che detta norma stabiliva:

“10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo’ essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all’indennita’ di mobilita’ nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”

Si aggiunge che nella seconda parte di detto comma 2 dell’art.18 ,si trova scritto quanto segue:

Dalla   medesima   data, nell’ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per  occupazione  e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a),  del  predetto
decreto-legge  n.185  del  2008,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle
finanze, puo’ concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso  di
licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro  e  qualora  i
lavoratori medesimi siano  percettori  dell’indennita’  ordinaria  di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo  pari
alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e
l’indennita’ di mobilita’ per un numero  di  mesi  pari  alla  durata
dell’indennita’ di disoccupazione”

Pertanto la disposizione sopra riportata fa riferimento a:

1)  ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223

2)in caso  di licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro ,

3) qualora  i lavoratori medesimi siano  percettori  dell’indennita’  ordinaria  di disoccupazione con requisiti normali,

4)un trattamento aggiuntivo  pari alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e
l’indennita’ di mobilita’ per un numero  di  mesi  pari  alla  duratadell’indennita’ di disoccupazione .

5) spetta al  Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Ecomomia  individuare  le risorse del Fondo per l’occupazione da destinare a tal scopo ,che  ancora non risulta emanato .

 CONTRATTAZIONE AZIENDALE (Art.26)

 Per l’anno 2012 le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del
settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di
produttivita’,  qualita’,   redditivita’,   innovazione,   efficienza
organizzativa,  collegate   ai   risultati   riferiti   all’andamento
economico o agli  utili  della  impresa,  o  a  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita’  aziendale,
compresi i contratti aziendali  sottoscritti  ai  sensi  dell’accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra  Confindustria,  Cgil,  Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del  reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di  lavoro.  Il  Governo,  sentite  le  parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla  determinazione  del
sostegno fiscale e  contributivo  previsto  nel  presente  comma  nei
limiti delle risorse stanziate con  la  legge  di  stabilita’  ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione.

Un secondo gruppo di disposizione destinate a favorire l’occupazione si rinviene nel c.detto Decreto Sviluppo -n.70/2011 convertito in legge n.106/2011 con riferimento ai seguenti argomenti:

 BONUS ASSUNZIONI (Art.2)

 Ai  datori di lavoro già  costituiti  che,  nei  dodici  mes i successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato,
assumendo    lavoratori     definiti     dalla     CommissioneEuropea “svantaggiati”,ai sensi del numero 18  dell’articolo  2  del  predettoRegolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno ,e’  concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta  nella  misuradel 50% dei costi salariali   sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea “molto svantaggiati” ai
 ilcredito  d’imposta  e’  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all’assunzione.

Si attende che  con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  della
gioventu’, previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto  dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
di programmazione, nell’impegno e nella spesa dei  fondi  strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti  di  finanziamento  garantiti  da
ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche’ le  disposizioni  di
attuazione dei  commi  precedenti  anche  al  fine  di  garantire  il
rispetto delle condizioni  che  consentono  l’utilizzo  dei  suddetti
fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del  presente
credito d’imposta.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (Art.6 comma 2 ter)

Si prevede  che all’articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo e’ sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».

Posto che il tasso di premio Inail risulta espresso in valori  millesimali e nonpercentuali,occorre modificare la previsione legislativa per rendere la disposizione applicabile .

ATTIVITA  DI VIGILANZA (Art .7 comm1 1 e 2 )

 Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e piu’ in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni cosi’ articolate:

a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorita’ competente deve essere unificato, puo’ essere operato al massimo con cadenza semestrale, non puo’ durare piu’ di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese .

 A livello statale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalita’ e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il piu’ efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell’INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’attivita’ ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto e’ altresi’ assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attivita’ di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese.

Un terzo gruppo di norme finalizzate all’incentivazione  dell’roccupoazione di soggetti beneficiari degli ammortizzatori sociali  ‘ e più  in generale  alla stabilizzazione dell’occupazione  è previsto  dalla legge di  legge di stabilita’ n.220/2010, riguardando  i seguenti aspetti:

ASSUNZIONE   ANNO 2011 BENEFICIARI AMMORTIZZATORI SOCIALI (Art 1 c.33  )

  Si evidenzia che    alcuni degli   interventi destinati ad incentivare l’occupazione   previsti in via sperimentale  per gli anni  2009 e 2010  ,  sono stati confermati per l’anno 2011  ,ma le   modalita’ applicative  non  risultano ancora  rese note.

Anzitutto ,si citano gli interventi     di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,che  sono stati prorogati per l’anno 2011 dall’art. 1 comma 33 della legge di stabilità n.220/201    , precisando che gi interventi  in questione   sono i seguenti:

Comma 131 :per l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera

Comma 132 :  ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, e’ riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre  2011 

 La contribuzione figurativa integrativa e’ pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. 
 -Comma 134. :la riduzione contributiva prevista dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ estesa,   non oltre la data del 31 dicembre 2011 , ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,  con  almeno cinquanta anni di eta’.

 La durata della riduzione contributiva prevista  dai citati  articoli  8, comma 2, e   25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e’ prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita’ o che beneficiano dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali con almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011 ,restando stabilito che detto e’ concesso a domanda  .

– Comma 151: ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennita’ di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’indennita’ di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e’ concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennita’ spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilita’ di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e’ erogato, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili  , attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991 

Mentre per il biennio precedente  le modalità per gli incentivi suddetti risultono fissate con i decreti interminisyteriali del 26 luglio 2010 numeri  53343 e   53344 ,per  il 2011 dette modalita’    da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze non risultano  ancora rese note , restando specificato che il decreto in questione deve precisare anche il   limite  degli  importi disponibili  , anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2010, e che  comunque non dovranno essere superiori a quelli stabiliti per l’anno scorso 

DECONTRIBUZIONE PREMI RISULTATO (Art.1 comma 47  )

Si stabilisce lo sgravio sulla contribuzione per i salari connessi alla contrattazione di secondo livello per i datori di lavoro ed ai lavoratori.Le relative misura devono essere definite da un decreto  del ministro del  lavoro e dell’economia ,tuttora mancante.

REGOLAMENTO RIORGANIZZAZIONE MINISTERO LAVORO

28/08/2011

Dal 9 settembre 2011 entrera’  in vigore il DPR n.144 del 7 aprile 2011, relativo al Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,adottato in relazione alla previsione di numerose  disposizioni legislative circa il riordino ,ottimizzazione ,economicita’   ,produttivita’ ed efficazia delle funzioni ,competenze  ,strutture ed attivita’ delle Pubbliche Amministrazioni.

Il regolamento si compone di 4 Capi , 17  Articoli ed  1  Allegato.

I quatro Capi concernono rispettivamente:

-Organizzazione del Ministero

-Articolazione teritoriale del Ministero

-Disposizioni in mteria di organizzazione  e di personale

-Norme di abrogazione e finali

Gli articoli da 1 a 13 disciplinano    funzioni ,attribuzioni  e organizzazione del Ministero a livello centrale,precisando la strutura ed i compiti del Segretario Generale e delle Direzioni Generali ,che da  n.13 (n.8 nel Settore Lavoro   e n.5 nel Settore Politiche Sociali),in base alla previgente regolamentazione ,sono   ora n.10 e   ,a fronte delle funzioni chiamate a svolgere ,hanno le seguenti denominazioni:

-Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione,  il  bilancio e la logistica

 
– Direzione generale per la comunicazione e l’informazione  in  materia di lavoro e politiche sociali

-Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

-Direzione generale delle relazioni  industriali  e  dei  rapporti  di  lavoro

-Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro

-Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

-Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali

– Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali 

-Direzione   generale   dell’immigrazione   e   delle   politiche  integrazione

– Direzione generale per l’attivita’ ispettiva 
 

L’art.14 del DPR s’interessa della  rete territoriale degli uffici del Ministero ,che risulta articolata in
direzioni regionali e  territoriali  del  lavoro  che  esercitano  le competenze riservate allo Stato ai sensi dell’articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , dipendendo ono  organicamente  e funzionalmente  dalla  direzione  generale  per  le   politiche   del personale, l’innovazione, il bilancio e la logistica  che  impartisce
direttive, in raccordo con la funzione  esercitata  dal  segretariato generale al fine di assicurare l’unita’ dell’azione amministrativa  e garantire il coordinamento dei programmi.

 Sono  confermate  n.18 direzioni regionali del lavoro ,come in precedenza ,  diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici  dirigenziali di livello non generale,   otto articolate  ciascuna  in  due  uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in  un  ufficio dirigenziale  di  livello  non  generale.

Le   direzioni   regionali coordinano, in particolare, l’attivita’ di vigilanza  in  materia  di lavoro e legislazione sociale ai sensi  del  decreto  legislativo  23 aprile 2004,  n.  124,  anche  attraverso  le  procedure  di  riesame normativamente  previste,  e  sviluppano,  in  attuazione  di  quantoprevisto al comma 1, rapporti con il sistema delle  regioni  e  degli
enti locali ed altri organismi per  la  realizzazione  di  interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del  lavoro  ed  in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 Nei confroti  delle direzioni territoriali insistenti nell’ambito  territoriale  di
riferimento,le direzioni regionali esercitano le  funzioni
di:
    a) programmazione e coordinamento delle attivita’ operative;
    b) programmazione economico finanziaria attraverso l’elaborazione
dei piani attuativi di intervento;
    c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
    d) gestione amministrativa delle risorse umane;
    e) indirizzo uniformante,  contribuendo  alla  definizione  degli
standard  qualitativi  dei  processi  di  lavoro  e  dei  livelli  di
servizio;
    f) monitoraggio  del  livello  di  trasparenza  ed  imparzialita’
dell’azione istituzionale;
    g) monitoraggio sull’attuazione  delle  politiche  del  lavoro  e
delle politiche sociali;
    h)  supporto  nell’analisi  del  mercato   del   lavoro   e   nel
monitoraggio degli indicatori di contesto.

In base a quanto sopra riportato   risulta  stabilito l’accentramento a livello regionale  delle  funzioni  previste dalle lettere c) e d)   riguardanti anche le strutture territoriali ,che pe rtanto non devono più esercitarle  per il rispettivo personale.  

In sostituzione delle precedenti  n.  92  direzioni provinciali lavori ,risultano istituite n.74 direzioni territoriali,per l’esercizio delle seguenti funzioni nell’ambito del rispetttivo territorio :

a) coordinamento e razionalizzazione dell’attivita’ di  vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
    b) vigilanza e regolazione in  materia  di  lavoro,  legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
    c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;

 d)  prevenzione,  promozione  e  informazione  per  la   corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
    e) vigilanza sull’applicazione  della  normativa  in  materia  di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi  dell’articolo  13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    f) autorita’ territoriale competente a valutare, ai  sensi  degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la  fondatezza degli  accertamenti   svolti   dagli   organi   addetti,   ai   sensi dell’articolo 13 della medesima legge, al  controllo  sull’osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e  nelle  attribuzioni  del Ministero,  per  la  cui   violazione   e’   prevista   la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
    g) mediazione delle controversie di lavoro;
    h) certificazione dei contratti di lavoro;
    i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro. 
 Peraltro è introdotta  l’innovazione per cui nell’ ambito  provinciale  in  cui  hanno  sede,  le   direzioni
regionali del lavoro esercitano  anche  i  compiti  operativi  propri della direzione territoriale del lavoro,risultando spiegata  e giustificata   la contrazione  del numero delle direzioni territoriali da n.92 operanti in precedenza a n.74 .

 Alla riorganizzazione delle strutture territoriali  si  provvede nel  limite   massimo   di
centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non  generale,posto che ai  direttori regionali del lavoro e  ai  direttori  territorialidel lavoro e’ conferito  un  incarico  di  livello  dirigenziale  non generale.

L’art.15 prevede le dotazioni organichedel personale   indicate nella tabella Allegato A,in cui si prevedono nel totale generale n.9036 unita’

Infine l’art.16 del DPR in questione indica le norme legislative che risultano abbrogate a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di riorganizzazione .

NUOVE INDICAZIONI INPS PENSIONAMENTO ANTICIPATO LAVORI USURANTI

28/08/2011

Le nuove indicazioni  di cui al titolo sono state fornite dall’Inps con i messaggi  del 25 agosto 2011 recanti rispettivamente i nn. 12693 e  16762  .

Gli aspetti esposti nel primo dei messaggi citati risultano essere i seguenti :

 
1- Requisito soggettivo 1.1- Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

 1.2- Lavoratori notturni
 
1.3- Lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”

 1.4- Conducenti di veicoli

  2- Requisito oggettivo

 3- Beneficio 
 
3. 1- Beneficio nel periodo transitorio 

 4- Incumulabilità con altri benefici

 5- Decorrenza del beneficio

 6- Presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione

 7- Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale

 
8- Differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico

9- Modalità di rilevazione dello svolgimento da parte del lavoratore delle attività particolarmente faticose e pesanti

 
10- Meccanismo di salvaguardia

 
11- Obblighi di comunicazione del datore di lavoro riguardanti lo svolgimento di attività faticose e pesanti

 12- Copertura finanziaria

 13- Prime indicazioni operative

                                                                                             oooooooooooooooooo
 
 Il secondo messaggio invece si sofferma in particolare sulla domanda da presentare ai  fini del conseguimento del pensionamento anticipato ,soprattutto con riferimento ai lavoratori che  , ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo, sono tenuti a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto abbiano “già maturato o maturino i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011”.
Dopo aver precisato quanto necessario circa:
 

 

1- Lavoratori interessati

 2- Ulteriori condizioni per l’esercizio del diritto

 3- Misura del beneficio

il messaggio inquestione si sofferma al punto 4 sulla  Domanda di accesso al beneficio,fornendo le seguenti precisazioni

Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale, presso il quale lo stesso è iscritto, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo ,restando inteso che la domanda  va presentata all’ente previdenziale secondo le modalità definite dall’ente medesimo.

 Per i lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 la data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda è fissata al 30 settembre 2011.I lavoratori iscritti all’INPS debbono presentare la domanda, anche tramite Patronati riconosciuti dalla legge,  per la quale è stato predisposto il modello AP45, allegato al presente messaggio (all. n.2) e disponibile sul sito internet WWW.INPS.IT nella sezione moduli.

 Le domande presentate in data anteriore a quella del presente messaggio sono da ritenere utilmente presentate.

 La documentazione, da produrre a corredo della domanda, deve essere consegnata alla competente Struttura territoriale a cura dell’interessato o del Patronato che lo rappresenta.

 La domanda  intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti  può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

 Si precisa al riguardo che, in tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n. 247 del 2007, per i lavoratori autonomi.

La circolare ministeriale n.22/2011 individua i seguenti elementi per la procedibilità della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti:

a) la manifestazione di volontà dell’interessato;

b) la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;

c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare stessa (allegato 3).

Con riferimento alla documentazione minima necessaria il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella    sopra citata circolare che in assenza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere considerata procedibile.

 Peraltro il predetto Dicastero ha precisato che la documentazione, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.

Tutta la documentazione dovrà risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e  non può pertanto essere sostituitita da dichiarazioni rilasciate “ora per allora”.

La domanda di accesso al beneficio deve essere considerata validamente presentata, anche ai fini dell’individuazione della priorità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30 settembre 2011.

 Dovranno essere considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, ancorché mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, purché comunque tali elementi siano integrati entro il 30 settembre 2011.

Pertanto, le competenti strutture territoriali avranno cura di contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli stessi presentata venga corredata della necessaria documentazione entro il predetto termine del 30 settembre 2011, ai fini della procedibilità della domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per accedere al trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di apposita domanda.

 Ulteriori indicazioni riguardanti il decreto legislativo n. 67 del 2011 saranno diramate dopo l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo stesso.