Archive for gennaio 2017

INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE OTD E OTI ANNO 2017

31/01/2017

L’Inps, con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2017, comunica le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2017.

La misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016.

Per l’anno 2017, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 28,70%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

 

FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, il limite complessivo del 32%, di cui alla legge 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art.1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Conseguentemente, anche per l’anno 2017, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

 

Contributi INAIL dal 1 gennaio 2017 per gli operai agricoli dipendenti

Nulla è variato sulle aliquote INAIL; conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250
Addizionale Infortuni sul Lavoro   3,1185

 

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2017

Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

Territori Misura agevolazione D.L. Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) 100%
Montani 75%   25%
Svantaggiati 68%   32%

 

 

LIMITE MINIMO RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED AGGIORNAMENTO ed ALTRI VALORI CALCOLO TUTTE CONTRIBUZIONI ANNO 2017

31/01/2017

L’Inps, con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2017, comunica, relativamente all’anno 2017, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

INPS:CONGUAGLIO PREVIDENZIALE 2016 GESTONE DIPENDENTI PUBBLICI

31/01/2017

L’Inps, con la circolare n. 20 del 31 gennaio 2017, fornisce i chiarimenti e le precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2016 per i datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici.

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

31/01/2017
  Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2140

Mansioni – Polizia municipale – Riorganizzazione degli uffici – Trasferimento -Demansionamento

  Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2142

Dipendente pubblico – Mobbing – Danno biologico – Risarcimento – Lesione dell’immagine, della professionalità e della vita di relazione

  – Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2145

Agente contabile – Giusta retribuzione – Economo dell’ufficio speciale condono edilizio – Ius variandi

  – Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2147

Trasferimento – Insegnante – Condotta di bossing o di mobbing

  – Sentenza 30 gennaio 2017, n. 2259

Profilo professionale – Mansioni proprie – Corresponsione differenze fra retribuzione percepita e corrispondente

MLPS:INDICAZIONI OPERATIVE SOTTOSCRIZIONE PROGETTI REISERIMENTO LAVORATIVO ED INCLUSIONE SOCIALE

31/01/2017

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 629 del 27 gennaio 2017, fornisce le indicazioni operative relative alla sottoscrizione dei progetti di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

INPS:CIRCOLARE SEMPLIFICAZIONI PER DURC

31/01/2017

L’Inps, con la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, illustra i contenuti delle modifiche effettuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto del 23 febbraio 2016, sulla disciplina del Durc on line.

Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2 del D.M. 30 gennaio 2015)

Il D.M. 23 febbraio 2016 con il comma 1 lett. a) ha modificato il primo periodo dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 prevedendo che “I soggetti di cui all’art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili.”

Rispetto alla nuova formulazione, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, ha sottolineato che con tale modifica il legislatore, sul presupposto che l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ha inteso estendere la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate, ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai fini previdenziali nel settore edile anche a quelle che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto.

In proposito, il predetto Dicastero ha avuto occasione in più circostanze di precisare che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.

Tenuto conto che, come precisato dall’Istituto nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l’individuazione della competenza delle Casse edili, in conformità alla pregressa formulazione dell’art. 2 del D.M. 30 gennaio 2015, veniva effettuata dal sistema INPS attraverso la rilevazione delle posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (Uniemens) che risultavano contraddistinte dal codice statistico contributivo (c.s.c.) previsto per il settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, la procedura DURC on line verrà opportunamente adeguata al fine di dare attuazione alla modifica in esame.

La soluzione informatica, condivisa in sede ministeriale anche con Inail e con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, consentirà di estendere l’interrogazione nei confronti delle medesime Casse competenti ad attestare la regolarità contributiva. Ciò sia nei confronti delle imprese classificate con c.s.c. 1/4.13.xx, sia nei confronti di quelle che, diversamente classificate, applicando il CCNL edile restano in tal modo soggette al riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle stesse Casse edili.

Dalla nuova formulazione della norma conseguirà pertanto che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili.

 

Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del D.M. 30 gennaio 2015)

Il decreto in esame ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art.5 del D.M. 30 gennaio 2015 con il quale erano state disciplinate le ipotesi di verifica della regolarità in presenza di procedure concorsuali.

Il nuovo testo integra le fattispecie già in precedenza considerate del fallimento con esercizio provvisorio e dell’amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con quelle della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e dell’amministrazione straordinaria, di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n.39 e successive modifiche e integrazioni, prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi.

Il legislatore, nel confermare per le imprese interessate da queste procedure il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, ha ritenuto, tuttavia, che tale attestazione non sia più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali (3).

Come infatti chiarito nella circolare ministeriale n. 33 del 2016, la modifica normativa, escludendo la pregressa condizione, risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

In ragione delle modifiche illustrate, ai fini dell’attestazione di regolarità, in base a quanto disposto al comma 5 dell’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Le descritte disposizioni si applicano alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data del 31 gennaio 2017.

 

AGENZIA ENTRATE :ISTRUZIONI PER CUMULABILIOTAS’ CREDITO IMPOSTAATTIVITA’ RICERCA E SVILUPPO CON ALTRI FINANZIAMENTI PUBBLICI

30/01/2017

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 12 del 25 gennaio 2017, con la quale fornisce indicazioni circa la corretta verifica della cumulabilità del “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” con gli altri finanziamenti pubblici. In particolare, se i contributi comunitari ricevuti rilevino esclusivamente per l’ammontare che sovvenziona i “costi diretti” o assumano rilevanza anche per l’ammontare che sovvenziona i “costi indiretti”.

 

INAIL:LINEE INDIRIZZO PER MALATTIE ORIGINE PROFESSIONALE

30/01/2017

Si richiama la   delibera dell’0Inail n. 1 del 24 gennaio 2017, con la quale  si approvano le nuove “Linee di indirizzo in merito alle malattie di origine professionale“, che permetteranno di rivedere e riorganizzare l’attività connessa alla valutazione delle richieste di prestazioni a favore dei tecnopatici.

 

 

Fonte: Inail

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

30/01/2017

– Sentenza 26 gennaio 2017, n. 1997

Supermercato – Contratto di merchandising – Rapporto di lavoro di natura subordinata – Dirigenti supermercato – Direttive

 – Sentenza 26 gennaio 2017, n. 2000

Lavoro – Medici – Dirigenti di primo livello –  Monetizzazione di ferie non godute – Disciplina del contratto collettivo

  Sentenza 26 gennaio 2017, n. 2005

Fondazione Enpam – Contributo dovuto – Prestazione medici ed odontoiatri vincolati alle società

 – Sentenza 26 gennaio 2017, n. 2007

Licenziamento per giusta causa – Abusiva sottrazione di beni aziendali – Reiterazione – Lesione del vincolo fiduciario

  – Sentenza 26 gennaio 2017, n. 2010

Licenziamento – Requisiti pensione di vecchiaia – Diritto a restare in servizio sino al compimento 60° anno di età

  Sentenza 26 gennaio 2017, n. 2011

Dipendente pubblico – Inquadramento in posizione D3 – Mutamento organizzativo – Risarcimento danni

INPS:ADEMPIMENTI ISCRIZIONE ELENCHI NOMINATIVI BRACCIANTI AGRICOLI 2016

29/01/2017

L’Istituto rammenta che le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici , devono aver usufruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:

  • l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni” attraverso proprie delibere/decreti);
  • le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

Inoltre che, ai sensi dell’articolo 38, commi 6 e 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111 (cfr. circolare n. 104 del 5/08/2011), la notifica dei suddetti elenchi avverrà mediante pubblicazione telematica sul sito Internet dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento; pertanto gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2016 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2017.

Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2016

Il beneficio consiste nel riconoscimento ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n.102/04; si precisa che, al fine della fruizione per l’anno 2016 del citato beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.

L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea come da fac-simile.

La trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 24 febbraio p.v., per dar modo alle Sedi di procedere alla validazione delle domande, entro il 3 marzo p.v. Per la corretta compilazione dell’istanza si rimanda al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

 

Fonte: Inps