Archive for giugno 2014

CASSAZIONE:E’ REATO INSTALLARE PONTEGGI COSTRUZIONI EDILI SENZA MARCHIO FABBRICAZIONE

30/06/2014

Di seguito si riporta la lsentrenza con cui la Corte di Cassazione si e’ pronunciata nei termini di cui al titolo.

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Sentenza 26 giugno 2014, n. 27693

1. Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 14.6.2013 ha riconosciuto G.A. responsabile del reato di cui all’art. 135 d.lgs. 81\2008, condannandolo alla pena dell’ammenda, per aver installato un ponteggio metallico a telaio sprovvisto di marchio di fabbricazione, quindi privo di autorizzazione ed utilizzato per effettuare lavori di intonaco alla parete perimetrale esterna di un edificio (S. Severina, il 19.11.2008).

Avverso tale pronuncia il predetto ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo lamenta la nullità della sentenza perché l’imputazione reca l’errata indicazione dell’art. 136, comma 3 del d.lgs. 812008, mentre la condotta descritta rientrerebbe nella fattispecie contemplata dall’art. 135 del medesimo decreto legislativo. Inoltre, nella motivazione della sentenza, viene effettuato un richiamo, pure ritenuto errato, all’art. 183, comma 3 sempre del medesimo decreto.

Aggiunge che la norma era comunque entrata in vigore poco tempo prima del controllo ed anche l’impresa era di recente costituzione, cosicché poteva ritenersi giustificata la mancata conoscenza del precetto da parte dell’imputato, il quale versava, in ogni caso, in condizioni di perfetta buona fede o poteva ritenersi, comunque, caduto in errore scusabile, con conseguente difetto dell’elemento soggettivo del reato.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile.

Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall’art. 568, comma quinto cod. proc. pen., alla verifica dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. I n. 33782, 2 agosto 2013; Sez. V n. 21581, 25 maggio 2009; Sez. IlI n. 19980, 12 maggio 2009; Sez. IlI n.2469, 17 gennaio 2008; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004; Sez. V n. 27644, 26 giugno 2003; Sez. IV n.17374, 14 aprile 2003; Sez. Il n.14826, 28 marzo 2003; Sez. Il n. 12828, 19 marzo 2003; Sez. Ili n.17474, 9 maggio 2002 SS. UU. n. 45371, 20 dicembre 2001).

A tali principi si è correttamente adeguata la Corte di appello di Catanzaro, che con ordinanza del 28.11.2013, rilevato che la sentenza non è appellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3 cod. proc. pen., ha qualificato l’appello come ricorso, trasmettendo gli atti a questa Corte.

Va tuttavia ricordato che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999. V. anche ex pi. Sez. III n. 26905.16 giugno 2004; Sez. IV n. 5291,10 febbraio 2004).

Ciò premesso, deve dunque rilevarsi che non possono essere prese in considerazione in questa sede tutte le questioni in fatto prospettate nell’impugnazione e concernenti le modalità di acquisto del ponteggio da parte dell’imputato.

4. Fatta tale necessaria precisazione, deve anche rilevarsi come siano del tutto infondate le censure concernenti l’imputazione.

E’ infatti vero che il capo di imputazione riportato in sentenza reca un errato richiamo all’art. 136, comma 3 d.lgs. 81\2008, tuttavia la descrizione della condotta posta in essere risulta completa e puntuale, così da essere perfettamente idonea a consentire all’imputato di ben comprendere l’oggetto della contestazione.

Recita infatti, testualmente, il capo si imputazione: «per avere installato a ridosso del fabbricato sito in S. Severina, via X un ponteggio metallico a telaio sprovvisto di marchio di fabbricazione, quindi privo di autorizzazione ed utilizzato per effettuare lavori di intonaco alla parete perimetrale esterna. Acc. In S. Severina 19.11.2008».

La formulazione dell’imputazione con le modalità appena descritte non determinava, dunque, alcuna nullità, in quanto, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche la mancata indicazione degli articoli di legge violati è irrilevante quando il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, in modo tale che non possa insorgere alcun equivoco sul pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. VI n. 45289, 5 dicembre 2011; Sez. V n. 44707, 7 dicembre 2005, citata anche nel provvedimento impugnato; Sez. I n. 18027, 19 aprile 2004; Sez. IV n. 39617, 22 novembre 2002; Sez. VI n. 3138, 14 settembre 2000 e numerose altre prec. conf).

5. Parimenti irrilevante risulta l’erroneo riferimento, nella motivazione, ad un risalente precedente giurisprudenziale contenente un richiamo all’art. 183, comma 3 del d.lgs. 81\2008, poiché la menzione della massima, che non ha alcuna attinenza con la vicenda sottoposta all’esame del giudice del merito, non inficia comunque il complessivo contenuto della motivazione, avendo il giudice indicato, seppure sinteticamente, gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento, richiamando i fatti accertati all’atto del controllo, i documenti acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentale ed il contenuto della deposizione testimoniale di uno dei verbalizzanti.

6. Altrettanto destituite di fondamento risultano, inoltre, le deduzioni concernenti la insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Va detto, a tale proposito, che la disposizione violata dall’imputato non può dirsi del tutto nuova rispetto alla previgente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevedendo anche l’art. 22 del d.P.R. 547\55, per le scale aeree ed i ponti mobili sviluppabili, l’obbligo di apposizione di una targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l’anno di costruzione e la portata massima.

In ogni caso, è di tutta evidenza che l’inserimento in un particolare ambito professionale, quale quello delle costruzioni edili, comporta un inderogabile onere di adeguata informazione sulle disposizioni che lo disciplinano, tanto più nel caso in cui queste riguardino, come nella fattispecie, la sicurezza dei luoghi di lavoro.

E’ pertanto evidente che il non aver ottemperato a tale obbligo di informazione evidenzia la piena sussistenza dell’elemento soggettivo necessario per la configurabilità della contravvenzione contestata ed esclude, contestualmente, la possibilità di ipotizzare la buona fede o l’errore scusabile invocati nell’atto di impugnazione.

7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

ISTRUZIONI INPS INCENTIVI ASSUNZIONI IN AGRICOLTURA BENEFICIARI ASPI

30/06/2014

Ai fine di agevolare l’ attuazione  di quanto previsto  dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99.,inerente  l’incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).   presso i datori di lavoro agricoli. che possono conseguire l’incentivo stabilito ,l’Inps ha emesso la sottostante circolare ,con cui fornisce istruzioni di comportamento   .

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Circolare n. 81 del 27-06-2014

ISCRIZIONE ALL’INPS IN TEMPO REALE

30/06/2014

Al risultato di cui al titolo mirano le istruzioni contenute nella sotto segnata  circolare dell’Inps ,  che prevede la  semplificazione   delle procedure per la classificazione dei datori  di lavoro ,posto che l’inquadramento degli stessi interviene attraverso l’autocertificazione dell’ attivita.’

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Circolare n. 80 del 25-06-2014

ISTRUZIONI INPS CORRESPONSIONE CD.QUATTORDICESIMA PENSIONATI ANNO 2014

30/06/2014

Le istruzioni operative in merito all’argomento del titolo, sono fornite dall’Inps con il Messaggio sotto richiamato,cui si fa rinvio.

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INPS – Messaggio 27 giugno 2014, n. 5662

CASSAZIONE: POSSONO COSTITUORE PIENA PROVA VERBALI ORGANI DI VIGILANZA SU LAVORO E PREVIDENZA

30/06/2014

A seguito della condanna subita  per il mancato  pagamento di contributi dovuti nei confronti dell’Inps,  un’impresa  ha fatto  ricorso alla Corte di Cassazione  ,lamentando  la violazione di legge in relazione agli artt. 2697 e 2700 cod. civ., per avere la sentenza impugnata “fondato la decisione sulle risultanze dei verbali ispettivi e sulle dichiarazioni rese agli ispettori, “sebbene queste… non siano assistite da efficacia probatoria privilegiata” e che invece “ sia necessaria la loro conferma in sede testimoniale”.

La Cassazione ,nel caso considerato ,ha respinto il ricorso con la sentenza n. 10427 del 14 maggio 2014, confermando il giudizio della Corte territoriale che aveva considerato la cartella in questione “validamente emessa dall’Ufficio Inps territorialmente competente, sulla base di iscrizione a ruolo dei contributi a seguito di verbale ispettivo che aveva accertato l’interposizione di manodopera in relazione a rapporti di lavoro formalmente instaurati con cooperative e riconducibili invece alla azienda…”. La Corte d’appello “aveva fondato la decisione sul verbale ispettivo, sulle dichiarazioni agli ispettori di otto lavoratori e sulle risultanze di tre sentenze del tribunale che aveva accertato la fattispecie interpositoria vietata dalla legge nei confronti di tre lavoratori”.

I giudici della Cassazione hanno precisato, a proposito dell’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che:

  1. “deve rilevarsi che l’esclusione di un’efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
  2. ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l’escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità”.

“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro, si legge nella sentenza del 14 maggio, fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d’altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.”.

MLPS:ULTIMI INTERPELLI PUBBLICATI

30/06/2014

 Di seguito si evidenziano gli ultimi interpelli  ,formulati ex art.9 dec.legvo n.124/04 ,cui il MLPS ha fornito risposta pubblicato sul proprio sito.

26/06/2014 – n. 13/2014
destinatario: Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
istanza: autorizzazione preventiva per lavoro all’estero.

SOTTOSCRITTO ACCORDO APPLICAZIONE DPCM DETASSAZIONE 2014 IN AGRICOLTURA

29/06/2014

Confagricoltura, Coldiretti e Cia hanno sottoscritto, in data 19 giugno 2014, con i sindacati Fai Cgil, Flai Cisl e Uila Uil, l’accordo per la detassazione 2014 con il quale viene prevista una agevolazione fiscale del 10% sulle retribuzioni fino ad un massimo di 3.000 euro, così come previsto dal DPCM 19 febbraio 2014.

All’interno dell’accordo nazionale è stato previsto uno schema di accordo territoriale utilizzabile per favorire l’applicazione del regime fiscale agevolato.

INPS:ISTRUZIONI COMUNICAZIONI ON LINE RIOCCUPAZIONE IN ATTIVITA’ AUTONOMA BENEFICIARI ASPI / MINI ASPI

29/06/2014

E’ noto che per  i licenziamenti e le dimissioni per giusta causa  intervenuti dall’1.1.2013,la legge Fornero ha  disposto la sostituzione  delle l’indennita’ di disoccupazione non agricola con i requisiti normali ovvero ridotti   con l’ASPI e la MINI ASPI.

E’ noto altres’ che i beneficiari di detti trattamenti  nel caso di nuova occupazione ,comunicata ai servizi impiego con le modaòlita’ di legge  ,con rapporto di lavoro subordinato  non sono piu’ obbligati a cornire specifica  informazione al riguardo ,avento stabilito la legge n.92/12 che  compete all’Inps effettuare gli accertamenti del caso, attraverso la   verifica  delle comunicazioni obbligatorie ,che i datori di lavoro sono tenuti a presentare ai Centri Impiego territorialmente competenti in via telematica,  aventi  multi efficacia.

Invece ,se si tratta di accettare nuova occupaziuone in attività avente carattere autonomo,i suddetti beneficiari continuano ad essere obbligati ,a pena di perdita del trattamento previdenziale ,a fornile formale e temèpestiva informazione all’Inps,

Premesso quanto spra si segnala il Messaggio n.5430/14 ,con cui l’Inps fornisce istruzioni sulle modalità  che i lavoratori beneficiari di Aspi e di Mini Aspi devono  rispettare  per dare attuazione a quanto specificato nel titolo,evidenziando che sino  al  18 agosto 2014 ,saranno ancora accettate le comunicazioni i n formato cartaceo ,nonché  precisando che  l’occupazione  di tipologia autonoma  si riferisce alle attività dei,professionisti ,commercianti ,artigiani ,parasubordinati

Inoltre si precisa che i modelli da utilizzare  sono pubblicati nel sito http://www.inps.it  alla voce modulistica e sono contrassegnati con la sigla SR 137 (Aspi) e SR 138 (Mini Aspi),mentre per la compilazione e trsasmissione on line  gli interessatio possono utilizzare i servizi telematici dell’istituto  accesibili al cittadino tramite Pin  ,ovvero chiamando il conctat center integrato al numero 8033164 (se da telefono fisso) ovvero 06164164 (da mobile) ovvero tramite i Patronati/ intermediari Inps

Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente COMUNICATO   INPS

Con riferimento alle comunicazioni ASPI-COM, attiva una nuova procedura telematica la quale, oltre a consentire di comunicare gli eventi riportati sui modelli ASPI-COM (Mod. SR137) e mini ASPI-COM (Mod. SR138), permette al beneficiario della prestazione di disoccupazione di comunicare anche le variazioni di domicilio/residenza, di telefono, di e-mail e delle modalità di pagamento riportate sulle domande di disoccupazione in ambito ASpI già inviate; nonché le informazioni attinenti al reddito percepito da lavoro autonomo o parasubordinato.

Attraverso i modelli ASpI-COM (Mod. SR137) e Mini ASpI-COM (Mod. SR138), in sostituzione del modello DS56 bis, i lavoratori beneficiari di ASpI e miniASpI comunicano tutti gli eventi che nel corso della fruizione della prestazione hanno effetto sul diritto, la misura e la durata delle suddette prestazioni.

L’Inps – con Messaggio 18 giugno 2014, n. 5430 – ha comunicato, come accennato, il rilascio di una nuova procedura telematica. Dal momento che è previsto l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi all’Istituto, la presentazione di comunicazioni aventi ad oggetto gli eventi previsti dai modelli ASpI-COM (Mod.SR137) e mini ASpI-COM (Mod.SR138) dovrà avvenire, a regime, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: – WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; – contact center integrato – n. 803164 da telefono fisso e n. 06164164 da cellulare; – patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Al fine di consentire l’adeguamento alle nuove modalità operative, si prevede un periodo transitorio di due mesi a partire dalla data di pubblicazione del messaggio, durante il quale continuerà ad essere ammessa la presentazione dei modelli ASPI-COM e mini ASPI-COM con le consuete modalità. Al termine di detto periodo transitorio, i tre canali telematici menzionati diventeranno esclusivi ai fini della comunicazione degli eventi previsti dai modelli ASpI-COM e miniASpI-COM che hanno effetto sulle prestazioni ASPI, mini ASpI e anticipazione di indennità ASpI e di indennità mini ASpI.

Nel dettaglio, il servizio è costituito da due componenti applicative: una procedura Internet per gli utenti esterni (cittadini, Patronati/Intermediari e Contact Center) e una procedura Intranet per gli operatori Inps di sede. La procedura Internet è articolata nelle consuete tre funzionalità di Informazione, Inserimento e Consultazione. La funzionalità di informazione consente di visualizzare una breve descrizione del modello ASPI-COM, delle sue caratteristiche e delle sue finalità. La funzionalità di inserimento serve ad inviare una comunicazione ASPI-COM telematica relativa ad una specifica domanda ASpI precedentemente inviata dall’utente. Quando viene attivata, preleva automaticamente le informazioni anagrafiche del richiedente e l’ultima domanda di ASpI inviata dall’utente. Se non viene trovata alcuna domanda ASpI sugli archivi, l’applicazione non consente di inoltrare alcuna comunicazione. L’utente, in alternativa all’ultima domanda ASPI inviata, proposta automaticamente dal programma, può associare – sempre da programma – la comunicazione ad altre domande di ASpI precedentemente inviate e presenti sugli archivi. Mediante una comunicazione ASPI-COM sono possibili due tipologie di comunicazione: – Variazione indirizzo e/o modalità di pagamento. Con questo tipo di comunicazione si possono comunicare una o più variazioni di una precedente domanda AspI inerenti al Domicilio/Residenza, Indirizzo e-mail, Recapito telefonico, Modalità di pagamento, Codice IBAN nel caso in cui la modalità di pagamento sia stata modificata da bonifico domiciliato presso Poste Italiane in riscossione tramite accredito su conto corrente bancario o postale, o nel caso di variazione di un precedente IBAN; – Eventi che influiscono sul pagamento della prestazione in relazione a: – Lavoro autonomo:Inizio attività e reddito presunto; Svolgimento di attività già avviata e reddito presunto; Variazione del reddito derivante dall’attività; Reddito effettivo percepito per un determinato anno dall’attività precedentemente comunicata; – Pensione: Presentazione della domanda di pensione non INPS; – Espatrio: Inizio ed eventuale fine dell’espatrio; – Malattia: Inizio ed eventuale fine della malattia; – Ricovero in ospedale: Inizio ed eventuale fine del periodo di ricovero; – Maternità: Inizio ed eventuale fine del periodo della maternità; – Servizio civile: Inizio edeventuale fine del periodo di prestazione del servizio; – Lavoro subordinato: Inizio ed eventuale fine del periodo di attività.

Compilata per intero la comunicazione ASPI-COM, l’utente ha la possibilità di salvarla tramite il pulsante “Salva ed esci” oppure inviarla tramite il pulsante “Conferma”. Dopo l’invio l’utente può stampare la ricevuta di presentazione ed il riepilogo dei dati inviati nella comunicazione. La funzionalità di consultazione consente di visualizzare tutte le comunicazioni ASPI-COM inviate telematicamente e offre la possibilità di consultare per ognuna di esse il dettaglio.

 

SINTESI DISPOSIZIONI DECRETO LEGGE N.90/14 ( Parte terza-Artt da 16 a 54 )

29/06/2014

 

(continua) (La prima e seconda parte risultano  pubblicate in data 25 e 26 giugno 2014)

La Terza parte della sintesi è dedicata alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I  del provvedimento in esame riguardanti le MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA P.A.,nonche’ nel Capo I del Titolo II inerente l’ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   ed infine del TITOLO IV inerenti   le MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E
L’ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

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                               Art. 16

         (Nomina dei dipendenti nelle societa’ partecipate)

Con il predetto articolo, dal comma  1 risultano apportate alcune modifiche al testo dei commi 4 e 5 dell’art.4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.   95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ,che, pertanto ,dal 25 giugno 2014, risultano formulati come segue .precisando che le modiche sono evidenziate in grassetto :

 

Comma 4

“4. I consigli di amministrazione delle societa’ di cui al comma 1 devono essere composti da non piu’ di tre membri, di   cui due scelti d’intesa tra l’amministrazione  titolare
della partecipazione e quella  titolare  di  poteri  di  indirizzo  e
vigilanza, per le societa’ a partecipazione  diretta,  ovvero  scelti
d’intesa tra l’amministrazione titolare  della  partecipazione  della
societa’ controllante, quella  titolare  di  poteri  di  indirizzo  e
vigilanza e la  stessa  societa’  controllante,  per  le  societa’  a
partecipazione indiretta . Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. Ferme   le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita’ del trattamento
economico, qualora i membri del consiglio  di  amministrazione  siano
dipendenti dell’amministrazione titolare della  partecipazione  o  di
poteri di indirizzo e  vigilanza  ovvero  dipendenti  della  societa’
controllante  hanno  obbligo  di  riversare   i   relativi   compensi
assembleari all’amministrazione,  ove  riassegnabili,  in  base  alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento  del  trattamento
economico accessorio, e alla societa’ di appartenenza   “

Comma 5

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre
societa’ a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita’ delle attivita’ svolte. Nel caso di
consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione
e’ determinata sulla base dei criteri del precedente comma.Nel  caso  diconsigli di amministrazione composti da cinque membri, e’  assicuratala   presenza   di   almeno   tre   membri   scelti   d’intesa    tral’amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare  dipoteri di indirizzo e vigilanza, per  le  societa’  a  partecipazionediretta,   ovvero   almeno   tre   membri   scelti    d’intesa    tral’amministrazione  titolare  della  partecipazione   della   societa’controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la
stessa  societa’  controllante,  per  le  societa’  a  partecipazioneindiretta.  Si applica quanto
previsto al terzo periodo del comma 4.  
Resta  fermo l’obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente.
Il commma 2,invece precisa   che:”Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere  dal  primo rinnovo dei consigli  di  amministrazione  successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente decreto.

Art. 17

(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione  delle  banche  dati
                     delle societa’ partecipate)

1. Al  fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  degli  enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un  sistema  informatico  di  acquisizione  di  dati  e  proposte  di
razionalizzazione in ordine  ai  predetti  enti.

2. Al fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  dei  servizi
strumentali  all’attivita’  delle  amministrazioni  statali,  con  le
modalita’ di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  predispone  un  sistema
informatico di  acquisizione  di  dati  relativi  alla  modalita’  di
gestione dei servizi  strumentali,  con  particolare  riferimento  ai
servizi  esternalizzati.  Nello  stesso  termine  e  con  le   stesse
modalita’ di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i
relativi  dati.  Il  mancato  inserimento  rileva   ai   fini   della
responsabilita’ dirigenziale del dirigente competente.
.3, L’elenco delle amministrazioni  adempienti  e  di
quelle non adempienti all’obbligo di comunicazione e’ pubblicato  sul
sito  istituzionale  del  Dipartimento  del  Tesoro   del   Ministero
dell’economia e delle finanze e  su  quello  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 18

Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, 

 

1. A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalita’ per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonche’ delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale

2 E’ soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio

 

 Art. 19
 Soppressione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorita’ nazionale anticorruzione
 L’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e’ soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,mentre
  i compiti e le funzioni  sono trasferiti all’Autorita’ nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e’ ridenominata Autorita’ nazionale anticorruzione  Il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell’Autorita’ stessa,  .
In aggiunta ai compiti di cui  sopra  l’Autorita’ nazionale anticorruzione: a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. 6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilita’ dell’Autorita’ nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita’ istituzionali. 7. Il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano 2015 ed alla Societa’ Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d’appalto per la realizzazione dell’evento. 8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell’ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell’approvazione del piano di cui al comma  sopra
             Art. 20 
 
                      (Associazione Formez PA) 
 
   Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  6,  lo  scioglimento
dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario.
A far data dalla nomina del Commissario  straordinario  decadono  gli
organi dell'Associazione Formez PA in  carica,  fatta  eccezione  per
l'assemblea e il collegio dei revisori. Il  Commissario  assicura  la
continuita' nella gestione delle  attivita'  dell'Associazione  e  la
prosecuzione dei progetti in corso.  Entro  il  31  ottobre  2014  il
Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche  di
sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,
che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in  servizio  e
gli equilibri  finanziari  dell'Associazione  e  individui  eventuali
nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.  Il  piano
e' presentato dal  Ministro  medesimo  all'assemblea  ai  fini  delle
determinazioni conseguenti.


 Art. 21
 (Unificazione delle Scuole di formazione) 


 Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni
 centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia 
e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione 
dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica
 e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale
 dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni degli organismi
 soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti 
dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3.   La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro
 a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere 
presso gli organismi soppressi,che cessano alla loro naturale scadenza.  
 3. Entro centoventi giorni 
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale 
dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento  
  I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia 
e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, c
onvertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola
 nazionale dell'amministrazione e agli stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento
 economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianita'.
 5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli 
organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza.
 Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione 
di comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti 
vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni
 aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene 
l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico
 e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione
 di destinazione.
                  Art. 22           (Razionalizzazione delle autorita’ indipendenti)I componenti dell’Autorita’  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, della Commissione nazionale per  le  societa’  e  la  borsa,
dell’Autorita’  di  regolazione  dei  trasporti,  dell’Autorita’  per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  dell’Autorita’  per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per  la  protezione  dei
dati  personali,  dell’Autorita’  nazionale   anticorruzione,   della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e  della  Commissione  di
garanzia dell’attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici  essenziali,  alla  cessazione  dall’incarico,  non  possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita’  indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.
. Alla legge 28 dicembre 2005, n.  262,  dopo  l’articolo  29,  e’
inserito il seguente: “Art. 29-bis. – 1. I componenti degli organi di
vertice  e  i  dirigenti  a  tempo  indeterminato  della  Commissione
nazionale per le societa’ e la borsa,  nei  quattro  anni  successivi
alla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere, direttamente
o indirettamente, rapporti di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi  in  violazione
del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni  di  servizio
sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.”.Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale  degli
organismi di cui  al  comma  1  sono  gestite  unitariamente,  previa
stipula  di  apposite  convenzioni  tra  gli  stessi  organismi,  che
assicurino la trasparenza e  l’imparzialita’  delle  procedure  e  la
specificita’ delle professionalita’ di ciascun organismo. Sono  nulle
le  procedure  concorsuali  avviate  dopo  l’entrata  in  vigore  del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o  poste  in
essere, successivamente alla predetta stipula,  in  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  presente  comma  e  le  successive   eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure  concorsuali  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma  1
provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti, a una  riduzione  non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti.
A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento,  rispetto  a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi  collegiali  non
previsti dalla legge. Gli incarichi  e  i  contratti  in  corso  sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine  di  assicurare  il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in  modo  unitario,  mediante  la  stipula  di   convenzioni   o   la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi.
nonche’ le autorita’ indipendenti,”.
Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’economia  e  delle
finanze, tramite l’Agenzia del demanio, individua uno o piu’  edifici
contigui da adibire a sede comune dell’Autorita’ di  regolazione  dei
trasporti, dell’Autorita’  per  l’energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico, servizi e forniture, dell’Autorita’ per  le  garanzie
nelle comunicazioni  e  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della  legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro  il  30  giugno
2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici  nei  predetti
edifici. Analogamente si procede, tenendo  conto  delle  esigenze  di
riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla
sede di Roma della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa e
a quelle dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,  del
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  dell’Autorita’
nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano
non piu’ di due sedi comu

Art. 23

 Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta’ metropolitane

1. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 15, all’ultimo periodo le parole “il consiglio metropolitano” sono sostituite con le seguenti: “la conferenza metropolitana”; b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel primo periodo, dopo le parole: “Provincia di Milano” sono inserite le seguenti: “e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza”. 2) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.”; 3) l’ultimo periodo e’ sostituito con il seguente: “Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta’ metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza”; c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: “49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante societa’ dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l’appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu’ esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all’apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l’accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla citta’ metropolitana. Gli oneri delle attivita’ di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della citta’ metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, e’ quanto dovuto rispettivamente alla citta’ metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L’eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla citta’ metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della citta’ metropolitana e della nuova Provincia, che sara’ oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante societa’ dalla stessa controllate, nelle societa’ partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette societa’ decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle societa’ partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della citta’ metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi”. d) al comma 79, le parole “l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e’ indetta” sono sostituite dalle seguenti “l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e’ indetta e si svolge”; e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo; f) il comma 82, e’ sostituito con il seguente: “82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche’ la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78”. Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole “, secondo le modalita’ previste dal comma 82”; g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo “Gli eventuali incarichi commissariali successivi all’entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito”.

 

          Art. 24 
 
   Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard  
 
  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente  le  linee  di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.  L'Agenda  per  la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di  accordi
e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al
fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita'  per  l'attuazione  condivisa
delle misure contenute nel  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35.  A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente  comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito  comitato
interistituzionale. 
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'  provveduto,
adottano con decreto del Ministro  competente,  di  concerto  con  il
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati  e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la  presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da  parte  dei  cittadini  e
delle imprese. 
  3. Il Governo, le regioni e gli  enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della  legge
5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese. 

Art. 25

 Semplificazione per i soggetti con invalidita’

Sonon stabilite le seguenti noivita’:

Nelle comissioni mediche locali istituite presso le ASL ,viene prevista la nomina   di un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidita’ esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime e’ comunque a titolo gratuito”.

Per il ricon0scimento dello status di handicap ,la commissione medica  ha a disposizione  90  gg ,invece  di 180 ed ino,lktre piuo’ rilasciare a richiesta dell’interessato un certioficato provvisorio al termine della visita utilizzabile per i permessi e congedi , per la precedena nella scelta della sede di assegnazione o trasferiomento  nei concorsi pubblici ,nonché per i benefici alternativi al prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di vita del figlio affetto da handicap in situazione di gravita’  ,ossia  permessi orari o giornalieri dal lavoro

I  soggetti affetti da  invalidita’    pari ad almeno  l’80 % è esonerato da prove preselettive  per concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni

L’esonero dalle visite  di controllo dello stato invalidante effettuate dall’Inps periodicamente  per i soggetti cui sia stata accertata una menomazione o patologia stabilizzatya o ingravescente  (dec min.del 2.8.07) ed anche quelli affetti da sindrome da talidomide o sindrome di Down,senza necessita’ del riconoscimento dell’assegnpo di accompagnamento

Ai minori gia’ titolari di indennita’ di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta’, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta’, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta’, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

6. Ai minori titolari dell’indennita’ di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennita’ di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennita’ di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche’ ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta’, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Art. 26

Semplificazione  per  la  prescrizione   dei   medicinali   per   il
                 trattamento di patologie croniche

Nelle  more  della  messa  a  regime
sull’intero territorio nazionale della  ricetta  dematerializzata  di
per le patologie croniche individuate dai  regolamenti vigenti
il medico puo’ prescrivere medicinali fino  ad  un
massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,  purche’  gia’  utilizzati  dal
paziente  da  almeno  sei  mesi.  In  tal  caso,  la   durata   della
prescrizione non puo’ comunque superare i 180 giorni di terapia.”.

 Art. 28 Riduzione del diritto annuale dovuto  alle  camere  di  commercio  a
                        carico delle imprese A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in
vigore del presente decreto, l’importo del diritto annuale  a  carico
delle imprese di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e’ ridotto del cinquanta per cento.Art. 38                  (Processo amministrativo digitale)

Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri in materia    ,e’ adottato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  invigore della legge di conversione del presente decreto. Il  Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italiadigitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla  richiesta,
decorsi i quali si puo’ procedere in assenza dello stesso.

Art. 40

(Misure per l’ulteriore  accelerazione  dei  giudizi  in  materia  di
                          appalti pubblici)

 

    Art. 42

(Comunicazioni  e  notificazioni  per  via  telematica  nel  processo
amministrativo

Si stabilisce  che  l’udienza è fissata   entro 30 gg ,con possilita’ rinvio per necessita’ istruttorie ad altra udienza entro 30 giorni.

Cauzione in caso di accoglimento istanza cautelare.

Deposito della sentenza entro 20 giornied a richiestra deposioto dispositivo entro 2 gg.

Art. 41

          (Misure per il contrasto all’abuso del processo

Si stabilisce la penale per manifesta soccombenza ,mentre nel rito appalti  è prevista  una sanzione pecuniaria per lite temeraria fino all’1% del valore dei contratti

Art. 42

(Comunicazioni  e  notificazioni  per  via  telematica  nel  processo
                           amministrativo

Comunicazioni  e  notificazioni delle cancellerie soltanto tramite pec

 

 

               Art. 43

(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile

Si possono svolgere in modalita’ telematica ed informatica

 

Art. 44 

  Obbligatorieta’ del deposito telematico degli atti processuali nel processo civile

 

 L’obbligo del deposito telematico diventa obbligatorio entro il 30 giugno 2014 per le cause iniziate dalla stessa data ,mentre per quelle iniziate prima l’obbligo decorre dal 31 dicembre c.a.Per le Corti di Appello il deposito telemattico e’ obbligatorio dal 30 giugo dell’anno prossimo.

Inoltre e’ stabilito che per “difensori” non si intendono  i  dipendenti  di  cui  si  avvalgono  le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente  .

Art. 45

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di
sottoscrizione  del  processo  verbale  e  di   comunicazione   della
                              sentenza)

Risulta soppressa la sottoscrizione del verbale del processo civile  di soggetti diversi dal cancelliere

Inoltre la sentenza del processso civile  va comunicata nel testo integrale

Infine risulta soppressa la sottoscrizione del testimone
Art. 46 

            Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

Non piu’ necessarisa l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine per la notifica in proprio degli avvocati ed inoltre la notifica e’ esente da marca

 

Art. 48 

 Vendita delle cose mobili pignorate 

Si stabilisce che le cose pignorate possono essere poste  in vendita con modalita’ telematica

Art. 49 

Disposizioni in materia di  processo tributario

Le comunicazioni si effettuano tramite pec

 

Art. 50 
 
                       Ufficio per il processo  

Al  fine  di  garantire  la  ragionevole  durata  del  processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando  un piu’ efficiente impiego delle tecnologie  dell’informazione  e  della
comunicazione sono  costituite,  presso  le  corti  di  appello  e  itribunali ordinari, strutture organizzative denominate  ‘ufficio  peril processo’, mediante l’impiego del personale di  cancelleria  e  di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo

Art. 51 

Razionalizzazione degli uffici di cancelleria  e  notificazioni  per
                           via telematica nel processo civile

 

Il deposito atti si perfezione con la ricevuta di intervenuta consegna  entro la fine del giorno di scadenza ,mentre per gli allegati troppo pesanti si possono effettuare piu’ invii ,contando l’ultimo effettuato .

Art. 52

  (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

I difensori possono  attestare la conformita’ delle copie estratte dal fascicolo informatico-salvo provvedimenti giudiziaòli autorizzanti il prelievo di somme vincolate.

Per la notifica presso la cancelleria del tribunale è  consentita  soltanto quando non risulta possibile quella con pec

  Art. 53

Norma di copertura finanziaria

 

Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l’anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l’anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l’anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»; b) all’articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»; c) all’articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»; d) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»; e) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»; f) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»; g) all’articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»; h) all’articolo 13, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e’ pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e’ ridotto della meta’. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’ pari a euro 168.»; i) all’articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851». 2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all’aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attivita’ di monitoraggio. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

Per un raffronto con  gli importi precedenti del contributo unificato ,si riportail testo dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,come novellato dal dec.legvo n.98/11 :

ART. 13.
(Importi)

1.  Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a)  euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b)  euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c)  euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d)  euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
e)  euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f)  euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g)  euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000
1-bis.  Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione
1-ter.  Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.
1-quater.  Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
2.  Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.
2-bis.  Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari
3.  Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno
3-bis.  Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi dell’articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
4.(…)
5.  Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.
6.  Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis.  Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a)  per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
b)  per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c)  per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
d)  per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;
e)  in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650.
6-bis.1.  Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’ articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

 

 

 

 








































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COMMISSIONE- CALENDARIO E PROCEDURE ESAMI ABILITAZIONE CONSULENTI LAVORO 2014

29/06/2014

 .La Direzione regionale del lavoro Abruzzo comunica che è stata costituita la Commissione per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro con decreto direttoriale n. 9/2014 del 9 maggio 2014.

Le prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di consulente del lavoro – sessione 2014 – si terranno nei giorni 3 e 4 settembre 2014 presso l’Istituto d’istruzione superiore “D. COTUGNO” – aula magna “Auditorium 6 aprile 2009” – in Via Carducci a L’Aquila.

Di seguito le note contenenti le informazioni sopra descritte: