(continua) (La prima e seconda parte risultano pubblicate in data 25 e 26 giugno 2014)
La Terza parte della sintesi è dedicata alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I del provvedimento in esame riguardanti le MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA P.A.,nonche’ nel Capo I del Titolo II inerente l’ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ed infine del TITOLO IV inerenti le MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E
L’ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
00000000000000000000000000000
Art. 16
(Nomina dei dipendenti nelle societa’ partecipate)
Con il predetto articolo, dal comma 1 risultano apportate alcune modifiche al testo dei commi 4 e 5 dell’art.4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ,che, pertanto ,dal 25 giugno 2014, risultano formulati come segue .precisando che le modiche sono evidenziate in grassetto :
Comma 4
“4. I consigli di amministrazione delle societa’ di cui al comma 1 devono essere composti da non piu’ di tre membri, di cui due scelti d’intesa tra l’amministrazione titolare
della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e
vigilanza, per le societa’ a partecipazione diretta, ovvero scelti
d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione della
societa’ controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e
vigilanza e la stessa societa’ controllante, per le societa’ a
partecipazione indiretta . Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. Ferme le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita’ del trattamento
economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano
dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della societa’
controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi
assembleari all’amministrazione, ove riassegnabili, in base alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento
economico accessorio, e alla societa’ di appartenenza “
Comma 5
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre
societa’ a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita’ delle attivita’ svolte. Nel caso di
consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione
e’ determinata sulla base dei criteri del precedente comma.Nel caso diconsigli di amministrazione composti da cinque membri, e’ assicuratala presenza di almeno tre membri scelti d’intesa tral’amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare dipoteri di indirizzo e vigilanza, per le societa’ a partecipazionediretta, ovvero almeno tre membri scelti d’intesa tral’amministrazione titolare della partecipazione della societa’controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la
stessa societa’ controllante, per le societa’ a partecipazioneindiretta. Si applica quanto
previsto al terzo periodo del comma 4.
Resta fermo l’obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente.
Il commma 2,invece precisa che:”Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente decreto.
Art. 17
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati
delle societa’ partecipate)
1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di
razionalizzazione in ordine ai predetti enti.
2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi
strumentali all’attivita’ delle amministrazioni statali, con le
modalita’ di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema
informatico di acquisizione di dati relativi alla modalita’ di
gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai
servizi esternalizzati. Nello stesso termine e con le stesse
modalita’ di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i
relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della
responsabilita’ dirigenziale del dirigente competente.
.3, L’elenco delle amministrazioni adempienti e di
quelle non adempienti all’obbligo di comunicazione e’ pubblicato sul
sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 18
Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque,
1. A decorrere dal 1° ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalita’ per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonche’ delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale
2 E’ soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio
Art. 19
Soppressione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorita’ nazionale anticorruzione
L’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e’ soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,mentre
i compiti e le funzioni sono trasferiti all’Autorita’ nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e’ ridenominata Autorita’ nazionale anticorruzione Il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell’Autorita’ stessa, .
In aggiunta ai compiti di cui sopra l’Autorita’ nazionale anticorruzione: a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento. 6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilita’ dell’Autorita’ nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita’ istituzionali. 7. Il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l’Expo Milano 2015 ed alla Societa’ Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d’appalto per la realizzazione dell’evento. 8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell’ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell’approvazione del piano di cui al comma sopra
Art. 20
(Associazione Formez PA)
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento
dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario.
A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli
organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per
l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la
continuita' nella gestione delle attivita' dell'Associazione e la
prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il
Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di
sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,
che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e
gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali
nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano
e' presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle
determinazioni conseguenti.
Art. 21
(Unificazione delle Scuole di formazione)
Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni
centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia
e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica
e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni degli organismi
soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti
dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro
a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere
presso gli organismi soppressi,che cessano alla loro naturale scadenza.
3. Entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale
dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento
I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia
e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, c
onvertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola
nazionale dell'amministrazione e agli stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento
economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianita'.
5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli
organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza.
Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione
di comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti
vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni
aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene
l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico
e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione
di destinazione.
Art. 22 (Razionalizzazione delle autorita’ indipendenti)I componenti dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa,
dell’Autorita’ di regolazione dei trasporti, dell’Autorita’ per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei
dati personali, dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali, alla cessazione dall’incarico, non possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita’ indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.
. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l’articolo 29, e’
inserito il seguente: “Art. 29-bis. – 1. I componenti degli organi di
vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della Commissione
nazionale per le societa’ e la borsa, nei quattro anni successivi
alla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere, direttamente
o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di
impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi in violazione
del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio
sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.”.Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli
organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa
stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che
assicurino la trasparenza e l’imparzialita’ delle procedure e la
specificita’ delle professionalita’ di ciascun organismo. Sono nulle
le procedure concorsuali avviate dopo l’entrata in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in
essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli
obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma 1
provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti.
A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non
previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi.
nonche’ le autorita’ indipendenti,”.
Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Agenzia del demanio, individua uno o piu’ edifici
contigui da adibire a sede comune dell’Autorita’ di regolazione dei
trasporti, dell’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, servizi e forniture, dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione e della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno
2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti
edifici. Analogamente si procede, tenendo conto delle esigenze di
riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla
sede di Roma della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa e
a quelle dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, del
Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorita’
nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano
non piu’ di due sedi comu
Art. 23
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta’ metropolitane
1. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 15, all’ultimo periodo le parole “il consiglio metropolitano” sono sostituite con le seguenti: “la conferenza metropolitana”; b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel primo periodo, dopo le parole: “Provincia di Milano” sono inserite le seguenti: “e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza”. 2) dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.”; 3) l’ultimo periodo e’ sostituito con il seguente: “Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta’ metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza”; c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: “49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante societa’ dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l’appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu’ esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all’apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l’accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla citta’ metropolitana. Gli oneri delle attivita’ di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della citta’ metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, e’ quanto dovuto rispettivamente alla citta’ metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L’eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla citta’ metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della citta’ metropolitana e della nuova Provincia, che sara’ oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante societa’ dalla stessa controllate, nelle societa’ partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette societa’ decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle societa’ partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della citta’ metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi”. d) al comma 79, le parole “l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e’ indetta” sono sostituite dalle seguenti “l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e’ indetta e si svolge”; e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo; f) il comma 82, e’ sostituito con il seguente: “82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche’ la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78”. Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole “, secondo le modalita’ previste dal comma 82”; g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo “Gli eventuali incarichi commissariali successivi all’entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito”.
Art. 24
Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi
e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al
fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa
delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato
interistituzionale.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto,
adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e
delle imprese.
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su
tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche
amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e
locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese.
Art. 25
Semplificazione per i soggetti con invalidita’
Sonon stabilite le seguenti noivita’:
Nelle comissioni mediche locali istituite presso le ASL ,viene prevista la nomina di un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidita’ esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime e’ comunque a titolo gratuito”.
Per il ricon0scimento dello status di handicap ,la commissione medica ha a disposizione 90 gg ,invece di 180 ed ino,lktre piuo’ rilasciare a richiesta dell’interessato un certioficato provvisorio al termine della visita utilizzabile per i permessi e congedi , per la precedena nella scelta della sede di assegnazione o trasferiomento nei concorsi pubblici ,nonché per i benefici alternativi al prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di vita del figlio affetto da handicap in situazione di gravita’ ,ossia permessi orari o giornalieri dal lavoro
I soggetti affetti da invalidita’ pari ad almeno l’80 % è esonerato da prove preselettive per concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni
L’esonero dalle visite di controllo dello stato invalidante effettuate dall’Inps periodicamente per i soggetti cui sia stata accertata una menomazione o patologia stabilizzatya o ingravescente (dec min.del 2.8.07) ed anche quelli affetti da sindrome da talidomide o sindrome di Down,senza necessita’ del riconoscimento dell’assegnpo di accompagnamento
Ai minori gia’ titolari di indennita’ di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta’, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta’, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta’, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
6. Ai minori titolari dell’indennita’ di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennita’ di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennita’ di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche’ ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta’, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Art. 26
Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il
trattamento di patologie croniche
Nelle more della messa a regime
sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di
per le patologie croniche individuate dai regolamenti vigenti
il medico puo’ prescrivere medicinali fino ad un
massimo di sei pezzi per ricetta, purche’ gia’ utilizzati dal
paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della
prescrizione non puo’ comunque superare i 180 giorni di terapia.”.
Art. 28 Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a
carico delle imprese A decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in
vigore del presente decreto, l’importo del diritto annuale a carico
delle imprese di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e’ ridotto del cinquanta per cento.Art. 38 (Processo amministrativo digitale)
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia ,e’ adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italiadigitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si puo’ procedere in assenza dello stesso.
Art. 40
(Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di
appalti pubblici)
Art. 42
(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo
amministrativo
Si stabilisce che l’udienza è fissata entro 30 gg ,con possilita’ rinvio per necessita’ istruttorie ad altra udienza entro 30 giorni.
Cauzione in caso di accoglimento istanza cautelare.
Deposito della sentenza entro 20 giornied a richiestra deposioto dispositivo entro 2 gg.
Art. 41
(Misure per il contrasto all’abuso del processo
Si stabilisce la penale per manifesta soccombenza ,mentre nel rito appalti è prevista una sanzione pecuniaria per lite temeraria fino all’1% del valore dei contratti
Art. 42
(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo
amministrativo
Comunicazioni e notificazioni delle cancellerie soltanto tramite pec
Art. 43
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Si possono svolgere in modalita’ telematica ed informatica
Art. 44
Obbligatorieta’ del deposito telematico degli atti processuali nel processo civile
L’obbligo del deposito telematico diventa obbligatorio entro il 30 giugno 2014 per le cause iniziate dalla stessa data ,mentre per quelle iniziate prima l’obbligo decorre dal 31 dicembre c.a.Per le Corti di Appello il deposito telemattico e’ obbligatorio dal 30 giugo dell’anno prossimo.
Inoltre e’ stabilito che per “difensori” non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente .
Art. 45
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di
sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della
sentenza)
Risulta soppressa la sottoscrizione del verbale del processo civile di soggetti diversi dal cancelliere
Inoltre la sentenza del processso civile va comunicata nel testo integrale
Infine risulta soppressa la sottoscrizione del testimone
Art. 46
Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Non piu’ necessarisa l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine per la notifica in proprio degli avvocati ed inoltre la notifica e’ esente da marca
Art. 48
Vendita delle cose mobili pignorate
Si stabilisce che le cose pignorate possono essere poste in vendita con modalita’ telematica
Art. 49
Disposizioni in materia di processo tributario
Le comunicazioni si effettuano tramite pec
Art. 50
Ufficio per il processo
Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu’ efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e itribunali ordinari, strutture organizzative denominate ‘ufficio peril processo’, mediante l’impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
Art. 51
Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per
via telematica nel processo civile
Il deposito atti si perfezione con la ricevuta di intervenuta consegna entro la fine del giorno di scadenza ,mentre per gli allegati troppo pesanti si possono effettuare piu’ invii ,contando l’ultimo effettuato .
Art. 52
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)
I difensori possono attestare la conformita’ delle copie estratte dal fascicolo informatico-salvo provvedimenti giudiziaòli autorizzanti il prelievo di somme vincolate.
Per la notifica presso la cancelleria del tribunale è consentita soltanto quando non risulta possibile quella con pec
Art. 53
Norma di copertura finanziaria
Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l’anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l’anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l’anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»; b) all’articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»; c) all’articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»; d) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»; e) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»; f) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»; g) all’articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»; h) all’articolo 13, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e’ pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e’ ridotto della meta’. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’ pari a euro 168.»; i) all’articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851». 2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all’aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attivita’ di monitoraggio. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.
Per un raffronto con gli importi precedenti del contributo unificato ,si riportail testo dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,come novellato dal dec.legvo n.98/11 :
ART. 13.
(Importi)
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.
1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi dell’articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.
4.(…)
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.
6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’ articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
a)