Si rende noto che con l’Ordinanzadel Presidente del Consiglio dei Ministri n.3782 del 16 gougno 2010 è stato disposto il rinvio di un anno dellascadenzaprevista per il pagamento delcontributo biennale di revisione e della quota del 3$ degli utili di esercizio a carico delle cooperative operanti in Abruzzo all’interno del cratere del terremoto del 6 aprile 2009.
Tale rinvio, si legge nell’Ordinanza ,serve per assicurare la ripresa del tessuto socio-economico dei territori colpiti dall’evento sismico .
Si ricorda che Il contributo biennale va corrisposto da tutte le cooperative e versato con codice tributo 3010 sezione Erario del modelo F24 con gli importi stabiliti anno per anno da apposito D.M.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2009 è pubblicato il Decreto Ministeriale del 15/12/2008 che determina il contributo dovuto dalle società cooperative per il biennio 2009/2010. .
.Il contributo dovrà essere corrisposto con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006 e sulla base dei seguenti parametri:
Parametri
Fasce e importi | N. Soci | Capitale sottoscritto | Fatturato |
€ 260,00 | fino a 100 | fino a € 5.160,00 | fino a € 75.000,00 |
€ 630,00 | da 101 a 500 | da € 5.160,01 a € 40.000,00 | da € 75.000,01 a € 300.000,00 |
€ 1.250,00 | superiore 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 |
€ 1.600,00 | superiore 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 1.000.000,01 a €
2.000.000,00 |
€ 2.200,00 | superiore 500 | superiore a € 40.000,00 | superiore a a € 2.000.000,00 |
L’ammontare del contributo dovrà essere calcolato sulla base deiparametri rilevati al 31 dicembre 2008.
Le Cooperative che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera a) dell’art. 2425 del codice civile.
Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all’incremento di valore dell’immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della produzione» di cui alla lettera a) – precisamente lettera A2) e/o A4) – dell’art. 2425 del codice civile.
I contributi 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le Cooperative sociali di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.Per gli enti iscritti all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.
I contributi devono inoltre essere maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 260,00 (oltre alle eventuali maggiorazioni sopra descritte) le cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2009/2010.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerati dal pagamento del contributo le cooperative che saranno iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2009.
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice | Descrizione |
3010 | – contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento |
3011 | – maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento |
3014 | – sanzioni |
I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.
Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono – in misura totale o parziale – di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.
In ordine al Il contributo del 3% sugli utili delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta,si evidenzia che la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 8 e 11, commi 4 e 6, ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, tale contributo e’ obbligatorio per le cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta. (D.M. 11 ottobre 2004). Il contributo va pagato entro il 30 ottobre di ogni anno da calcolarsi sull’ultimo bilancio approvato, se l’esercizio non coincide con l’anno solare il termine e’ di 90 giorni dall’approvazione del bilancio. (D.M. 1° dicembre 2004).
Modalità di versamento previste dal nuovo D.M. 9 ottobre 2007 sono variate, per cui non si paga piu’ con bollettino di c/c, ma con modello F24 sezione erario codice tributo «3012» denominato «quota del 3% degli utili di esercizio ed interessi- art. 11, comma 4 e 6 legge 59/1992».