Archive for giugno 2010

PER COOPERATIVE CRATERE SISMA ABRUZZO RINVIATO VERSAMENTO CONTRIBUTO BIENNALE

30/06/2010

Si rende noto che con l’Ordinanzadel Presidente del Consiglio dei Ministri n.3782 del 16 gougno 2010 è stato disposto il rinvio di un anno dellascadenzaprevista per il pagamento delcontributo biennale di revisione e della quota del 3$ degli utili di esercizio  a carico delle cooperative operanti  in  Abruzzo all’interno del cratere del terremoto del 6 aprile 2009.

Tale  rinvio, si legge nell’Ordinanza ,serve per assicurare la ripresa del tessuto socio-economico dei territori colpiti dall’evento  sismico .

Si ricorda che Il contributo biennale va corrisposto da tutte le cooperative e versato con codice tributo 3010 sezione Erario del modelo F24 con gli importi stabiliti anno per anno da apposito D.M.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2009 è  pubblicato il Decreto Ministeriale del 15/12/2008 che determina il contributo dovuto dalle società cooperative per il biennio 2009/2010.  .

 

 .Il contributo dovrà essere corrisposto  con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006 e sulla base dei seguenti parametri:  

Parametri

Fasce e importi  N. Soci  Capitale sottoscritto  Fatturato 
€ 260,00  fino a 100  fino a € 5.160,00  fino a € 75.000,00 
€ 630,00  da 101 a 500  da € 5.160,01 a € 40.000,00  da € 75.000,01 a € 300.000,00 
€ 1.250,00  superiore 500  superiore a € 40.000,00  da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 
€ 1.600,00  superiore 500  superiore a € 40.000,00  da € 1.000.000,01 a € 

2.000.000,00 

€ 2.200,00  superiore 500  superiore a € 40.000,00  superiore a a € 2.000.000,00 

L’ammontare del contributo dovrà essere calcolato sulla base deiparametri rilevati al 31 dicembre 2008.

 Le Cooperative  che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera a) dell’art. 2425 del codice civile.

 Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all’incremento di valore dell’immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della produzione» di cui alla lettera a) – precisamente lettera A2) e/o A4) – dell’art. 2425 del codice civile.

I contributi 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le Cooperative sociali di   cui all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.Per gli enti iscritti all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.

I contributi devono inoltre essere maggiorati  del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

 Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 260,00 (oltre alle eventuali maggiorazioni sopra descritte) le cooperative   che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2009/2010.  

Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. 

 Sono esonerati dal pagamento del contributo le cooperative che saranno iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2009.

 I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente  mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice  Descrizione 
3010  – contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento 
3011  – maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento 
3014  – sanzioni 

  I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono – in misura totale o parziale – di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

  In ordine al Il  contributo del 3% sugli utili delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta,si evidenzia che la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 8 e 11, commi 4 e 6,  ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, tale contributo e’ obbligatorio per le cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta. (D.M. 11 ottobre 2004). Il contributo va pagato entro il 30 ottobre di ogni anno da calcolarsi sull’ultimo bilancio approvato, se l’esercizio non coincide con l’anno solare il termine e’ di 90 giorni dall’approvazione del bilancio. (D.M. 1° dicembre 2004).

Modalità di versamento previste dal nuovo D.M. 9 ottobre 2007 sono variate, per cui non si paga piu’ con bollettino di c/c, ma con modello F24 sezione erario codice tributo «3012» denominato «quota del 3% degli utili di esercizio ed interessi- art. 11, comma 4 e 6 legge 59/1992».

VIGILANZA IN ATTIVITA’ STAGIONALI

30/06/2010

 Con il Messaggio 25 giugno 2010, n. 16741 l’Inps  segnala alle strutture territoriali l’opportunità di organizzare e realizzare l’attivita di vigilanza   nei confronti di aziende che svolgono attività “a carattere stagionale” ,che  spesso avviene con l’impiego di personale “non in regola” sotto il profilo assicurativo e previdenziale.

Le indicazioni dell’Istituto affermano che, conformemente alla direttiva del Ministro Sacconi, la specifica iniziativa dovrà orientarsi in maniera esclusiva sulle violazioni sostanziali e non su quelle puramente formali, focalizzando in particolare l’attenzione sul lavoro sommerso. L’attività, pertanto, dovrà articolarsi attraverso una successione di rapidi accessi ispettivi, da programmare prevalentemente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, anche con accessi nelle ore notturne,nel periodo luglio-settembre, in modo da rendere percepibile sul territorio la presenza dell’Istituto. 

Tra i settori merceologici di interesse risultano segnalati i seguenti : – Commercio e Pubblici Esercizi; – Turistico Alberghiero; – Locali notturni; – Centri benessere; – Porti turistici; – Villaggi Vacanze; – Altri obiettivi similari individuati a livello locale. 

 In tale ambito viene raccomandato di valutare ogni possibile iniziativa al fine di evitare sovrapposizioni o duplicazioni di interventi con altri soggetti preposti ad azioni ispettive.

NON SPETTA DISOCCUPAZIONE PER DIMISSIONI

29/06/2010

Si segnala  il  Messaggio 21 giugno 2010, n. 16285 con cui l’Inps ,a    seguito di quesiti  posti dalle strutture periferiche,  ribadisce che, secondo la normativa vigente (art. 34, co.5, della L.448/1998, circ. INPS n. 27/1999), la cessazione dal lavoro per dimissioni volontarie non consente la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Conseguentemente, l’indennità di disoccupazione spetta solo nel caso di licenziamento, perché solo in tal caso si produce uno stato di disoccupazione “involontario” da tutelare ai sensi dell’art.38 c.2 Cost.

In linea con le nuove disposizioni normative,  sono intervenute le circolari dell’Inps   nn.27/1999 e 128/2000,  che hanno specificato  che l’indennità nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore, restava erogabile solo nella particolare ipotesi di lavoratrici madri dimissionarie durante il periodo della gravidanza in cui sussiste il divieto di licenziamento.

Peraltro   successivamentesuccessivamente si è pronunciata  pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 269/2002, affermando che le dimissioni riconducibili a “giusta causa” comportano, al pari del licenziamento, uno stato di disoccupazione involontaria.

In  relazione a detta  pronuncia, l’INPS ha emanato le circolari nn. 97/2003 e 163/2003., che hanno  indicato  le seguenti ipotesi in cui le dimissioni sono determinate da “giusta causa” con riconoscimento dell’indennità di disoccupazione:

a) mancato pagamento della retribuzione; aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative (Corte Costituzionale n.269/2002);

b) c.d. mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o demansionamento, già previsti come giusta causa di dimissioni ;

c) notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);

d) spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art.2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);

e) comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).

 Come è posto in evidenza anche dalla giurisprudenza citata, la giusta causa di dimissioni non può essere individuata in base ad una valutazione soggettiva del lavoratore, ma deve essere riconducibile alle vicende intercorse tra le parti del rapporto di lavoro.Vale a dire che in  pratica, essa si realizza solo quando si è in presenza di un grave inadempimento contrattuale ovvero di una violazione di principi o di lesione di diritti costituzionali nell’ambito del rapporto lavorativo.

 

 

 

   Un caso particolare da esaminare concerne l’ipote di recesso  o esclusione del socio lavoratore di cooperativa

Fino all’entrata in vigore della legge n.30/2003 (c.d. legge Biagi), era prevista l’erogazione dell’indennità di disoccupazione ai soci-lavoratori di cooperative  nei casi in cui, insieme al rapporto lavorativo, cessava il rapporto associativo per recesso o esclusione del socio oppure, laddove fosse stato mantenuto il rapporto associativo, dopo la dimostrazione dell’avvenuta dichiarazione di disponibilità al Centro per l’impiego.

L’articolo 9 c.2 della legge n.30/2003 ha modificato l’articolo 5 c.2 2 della legge n.142/2001 (legge di riforma delle cooperative di lavoro), prevedendo che “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gliarticoli 2526 e 2527 del codice civile ”

Ciò significa che il recesso oppure la esclusione del socio fanno “automaticamente” cessare il rapporto di lavoro .

Il recesso dal rapporto associativo viene liberamente scelto dal socio-lavoratore e – viste le conseguenze che la legge vi ascrive (estinzione rapporto di lavoro) – è anche indiretta manifestazione di volontà di estinguere il rapporto di lavoro; si dovrebbe concludere che esso è assimilabile alle dimissioni volontarie, non derivandone una disoccupazione involontaria e, quindi, indennizzabile, salvo la ricorrenza di una giusta causa di recesso.

Per quanto riguarda l’esclusione del socio lavoratore deliberata dagli organi della cooperativa, viste le cause che la determinano e le conseguenze di cui alla norma citata, la fattispecie è assimilabile al licenziamento (per giusta causa), per cui, in tal caso, spetta l’indennità di disoccupazione .

SOSPESO CONGUAGLIO SISMA ABRUZZO

29/06/2010

L’ INPS con il Messaggio 25 giugno 2010, n. 16821 rende noto  il comunicato  diramato   dall’Ufficio Stampa dell’Istituto alle agenzie di stampa e ai quotidiani a diffusione nazionale per cui  per il sisma del 6 aprile 2009 nella zona del cratere, il decreto n. 78 del 2010 all’art. 39 prevede la proroga, fino al 15 dicembre 2010, della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, con volume d’affari non superiore a 200mila euro.

Dal 1° luglio 2010, per tutti gli altri soggetti riprende, quindi, la tassazione ordinaria e contributiva.

Un emendamento al dl 78, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, stabilisce che il recupero dell’arretrato decorrerà dal 1° gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in sessanta rate mensili di pari importo, anziché dal 1° luglio 2010.

Di conseguenza, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, comunicano che il pagamento di quanto non versato rimane sospeso in attesa della conversione in legge del dl 78.

 

 

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

27/06/2010

Si riporta l’elenco delle aziende operanti in Abruzzo per cui nel periodo 16/23 giugno 2010 sono   intervenuti  i provvedimenti  ministeriali    di cigs.

Denominazione Azienda :    AD MANIFATTURE
con sede in :   CORROPOLI Prov :    TE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    CORROPOLI Prov :    TE  
Settore:    INDUSTRIE TESSILI E DELL’ABBIGLIAMENTO    
Decreto del  18/06/2010 n.  52670        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/03/2010   al   28/02/2011        
Con autorizzazione al pagamento diretto        
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Denominazione Azienda :    ATR AEROSPACE SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
con sede in :   COLONNELLA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Amministrazione straordinaria
Unità di :    COLONNELLA Prov :    TE  
Settore:    COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI, COMPRESA L’ATTIVITA’ DI IMPIANTISTICA    
Decreto del  21/06/2010 n.  52738        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   27/03/2010   al   14/12/2010        
Con autorizzazione al pagamento diretto        
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Denominazione Azienda :    ATR COMPOSITES SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
con sede in :   COLONNELLA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Amministrazione straordinaria
Unità di :    COLONNELLA Prov :    TE  
Settore:    FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI    
Decreto del  21/06/2010 n.  52737        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   27/03/2010   al   14/12/2010        
Con autorizzazione al pagamento diretto        
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Denominazione Azienda :    ATR SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
con sede in :   COLONNELLA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Amministrazione straordinaria
Unità di :    COLONNELLA Prov :    TE  
Settore:    FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI    
Decreto del  21/06/2010 n.  52736        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   27/03/2010   al   14/12/2010        
Con autorizzazione al pagamento diretto        
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Denominazione Azienda :    ATR TOOLS SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
con sede in :   COLONNELLA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Amministrazione straordinaria
Unità di :    COLONNELLA Prov :    TE  
Settore:    FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI, COMPRESI PARTI ED ACCESSORI    
Decreto del  21/06/2010 n.  52739        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   27/03/2010   al   14/12/2010        
Con autorizzazione al pagamento diretto        
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Denominazione Azienda :    PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY
con sede in :   LANCIANO Prov :    CH
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    LANCIANO Prov :    CH  
Settore:    Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di pompe, compressori e sistemi idraulici    
Decreto del  16/06/2010 n.  52612        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   11/01/2010   al   10/01/2011        
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SENTENZA CORTE GIUSTIZIA UE SU LAVORO A TERMINE PER RAGIONI SOSTITUTIVE

27/06/2010

 Si segnala la  Sentenza n. 98/2009 con cui la Corte di Giustizia  della UE precisa che la previsione del D.Lgs. n. 368/2001, che non impone di indicare nei contratti a tempo determinato il nome del lavoratore sostituito e i motivi della sostituzione, non risulta contraria alla clausola 8 della direttiva UE 1999/70 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) in tema di garanzie del lavoratore ,aggiungendo peraltro che sarà compito del giudice  nazionale   interpretare il diritto interno correttamente  e verificare il rispetto delle tutele e di garantire la piena efficacia delle norme  dello stesso , onde  pervenire a soluzioni conformi alle finalità perseguite.

In relazione alla sentenza citata si ritiene confacente richiamare

 gli  interrogativi  posti dalla c.d.di ragioni sostitutive, soprattutto nei casi in cui le aziende utilizzino le ragioni sostitutive per coprire, ad esempio, i periodi di ferie collettive ovvero per ovviare ad esigenze organizzative complesse nella quali il titolo dell’assenza è normalmente collegato alla rotazione di un numero consistente di lavoratori.
 In merito la Corte Costituzionale con sentenza n. 214 del 14 luglio 2009, nel pronunciarsi su diverse questioni inerenti il contratto a tempo determinato e, tra queste, nell’esaminare la questione di legittimità dell’art. 1, comma 1 e 11 del D.Lgs. n. 368/2001, in riferimento all’abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e, in particolare, in riferimento al venir meno di quella disposizione della legge del 1962 che imponeva, in caso di assunzione per ragioni sostitutive, di indicare il nome del lavoratore sostituito (art. 1, comma 1 lett. b) L. n. 230/1962) ha stabilito, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità, che il comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001, in base al quale l’apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita per ragioni di carattere sostitutivo, va interpretato secondo il disposto del successivo comma 2 in cui si stabilisce che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”, fra cui, quindi, anche l’indicazione del soggetto da sostituire. Solamente in questo modo potrà essere correttamente configurato il rapporto a tempo determinato.

Peraltro è da evidenziare  chje dopo  quella decisionee  dopo avere assistito ad orientamenti non univoci da parte dei giudici di merito che  in alcuni casi si sono conformati alla decisione della Corte e in altri casi hanno ritenuto di discostarsene    sono intervenute   due decisioni di analogo contenuto della Corte di Cassazione, le  sentenze  n. 1576 e la n. 1577, entrambe del 26 gennaio 2010, che sono destinate a riaprire una serie di interrogativi in materia di ragioni sostitutive, soprattutto nei casi in cui le aziende utilizzino le ragioni sostitutive per coprire, ad esempio, i periodi di ferie collettive ovvero per ovviare ad esigenze organizzative complesse nella quali il titolo dell’assenza è normalmente collegato alla rotazione di un numero consistente di lavoratori. Casi nei quali, secondo una prassi invalsa, generalmente non si procedeva più a specificare i nominativi dei lavoratori da sostituire, limitandosi a fare riferimento alla causale della sostituzione di lavoratori assenti per ferie, poi individuati secondo un piano di rotazione stabilito. E ciò sulla scorta della formulazione generale di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 che parla, appunto, di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Tale prassi, che nel vigore della precedente disciplina di cui alla L. n. 230/1962 – che tra l’altro richiedeva espressamente di indicare il nome del lavoratore sostituito – aveva dato luogo a sanzioni da parte della Cassazione, perché non idonea a soddisfare i requisiti che in materia erano previsti dalla legge  quando ad esempio fosse inserito nel contratto solo un riferimento generico ad un determinato arco temporale identificato solo per giustificare l’assunzione a termine di ampio numero di lavoratori in ferie, è stata rimessa in discussione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, proprio sulla scorta dei requisiti di specificità che la norma di cui all’art. 1, comma 1 D.Lgs. n. 36872001 impone, ma pare ora ricevere una nuova legittimazione seguendo la chiave di lettura prospettata dal recente orientamento della Cassazione.

Le due decisioni, infatti, pur riconoscendo l’autorevolezza della posizione espressa dalla Corte Costituzionale, sottolineano che il venir meno della tipizzazione delle causali dell’apposizione del termine al contratto, che erano previste dalla L. n. 230/1962, se da un lato impone di ricercare l’effettività del presupposto oggettivo che dà luogo alla causale, proprio per evitare un uso indiscriminato dell’istituto, dall’altro richiede anche di adottare un certo grado di elasticità interpretativa in fattispecie complesse nelle quali il requisito dell’indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire può e deve passare attraverso la specificazione di altri elementi oggettivi, comunque idonei a identificare i lavoratori da sostituire. In pratica, secondo la Cassazione, l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale dei riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.

Gli operatori faranno bene a tener presente ,in caso di assunzioni a termine per ragioni sostitutive, di quanto previsto dalle decisioni sopra riportate

CHIARIMENTI INPS ASSICURAZIONE I.V.S. ESERCENTI ATIVITA’ COMMERCIALI

24/06/2010

 Si evidenzia che l’Inps con la  Circolare 23 giugno 2010, n. 78 ha fornito chiarimenti in merito all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali con particolare riferimento ai produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo.

 Nel documento l’Istituto anzitutto precisa   la nozione di “produttori di terzo e quarto gruppo” soggetti ad obbligo di assicurazione alla gestione speciale esercenti attività commerciale, anche con riferimento alla istituzione, da parte dell’ISVAP, del “Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi” , ricordando  al riguardo ,come  già affermato con circolare n. 12 del 22 gennaio 2004, l’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,in cui si  dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali”.

 Inoltre sul  dubbio circa la possibile configurazione di una figura di “produttore libero” diversa da quella sopra richiamata, e pertanto non soggetta all’obbligo assicurativo nell’ambito della gestione speciale esercenti attività commerciali,viene precisato in primo luogo che l’articolo 44 del D.Lgs. 269/2003, nel richiamarsi alle definizioni previste dal suddetto contratto collettivo, non fa salve le eventuali modifiche dello stesso. La tecnica legislativa utilizzata è quella della definizione per rimando ad altro testo, onde si deve ritenere che le definizioni richiamate ne risultino cristallizzate e che ogni successivo accordo modificativo del testo richiamato sia del tutto ininfluente ai fini dell’operatività della norma primaria. In altri termini le definizioni di produttori di terzo e quarto gruppo già dettate dal contratto collettivo del 25 maggio 1939 debbono essere tenute ferme, ai fini dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 44 del D.Lgs. 269/2003, anche nel caso in cui un nuovo accordo modifichi la disciplina contrattuale o intervenga a modificare il testo del suddetto contratto collettivo.

Pertanto la circolare conclude che  le  definizioni di produttore di terzo e quarto gruppo valide ai fini dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali restano  quelle già contenute nel citato contratto collettivo del 25 maggio 1939, che di seguito si riportano:

– terzo gruppo: produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione, e che sono compensati con provvigioni, anche corrisposte mediante anticipazioni;

– quarto gruppo: produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione; compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione.

 Per verificare l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali, di cui al citato articolo 44, occorre in primo luogo ricordare che i produttori di primo e secondo gruppo di cui al citato contratto sono inquadrati con contratto di lavoro subordinato, mentre quelli di quinto gruppo sono (sempre ai sensi del citato contratto collettivo) i “produttori occasionali, cioè quelli che non sono forniti di lettera di autorizzazione”.

Conseguentemente il   rinvio effettuato dall’articolo 44 del D.L. 326/2003 finisce per assoggettare ad obbligo di assicurazione presso la gestione speciale esercenti attività commerciali tutti i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa in forma autonoma o imprenditoriale e sulla base di una specifica lettera di autorizzazione.

I chiarimenti della circolare in esame terminanocon l’affermazione che   la normativa sopra citata resta ferma anche a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), che ha ridisciplinato la materia, sostituendo la legge n. 792/1984. In attuazione dell’articolo 109 del citato decreto legislativo 209/2005, l’ISVAP, con Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, ha istituito il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che sostituisce l’albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, e nel quale sono obbligatoriamente iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. A tal proposito vale la pena di osservare che la individuazione delle cinque sezioni in cui si articola il Registro non ha effetti sulla materia previdenziale, per la quale ha rilevanza unicamente la sopra rammentata definizione di produttori di terzo e quarto gruppo.

CIRCOLARE MINISTERO LAVORO SU CONSIGLIERI PARITA’

24/06/2010

 Il MINISTERO DEL LAVORO ha emanato la Circolare 22 giugno 2010, n. 20 con cui ,a seguito del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ,fornisce inee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità.

Di seguito si evidenziano gli aspetti significativi e rilevanti della predetta circolare.

 Premesso che  l’ art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificalo dall’articolo 1 de) D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, prevede che; “A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera  o un consigliere di parità. Per ogni consiglierà a consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente ”   la circolare  conferma la previsione normativa  che la consigliera di parità supplente agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.

Pertanto, la consigliera di parità effettiva valuta quando conferire il mandato, fermo restando che la consigliera di parità supplente agisce in sostituzione dell’effettiva e, quindi, non è consentita la partecipazione di entrambe ai medesimi incontri, né lo svolgimento delle stesse attività.

 In ordine alla  procedura di nomina,si osserva che  l’art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 stabilisce che “Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministrò del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma ì, e con le procedure previste

 Si avverte che in  merito alle modalità da seguire per la scelta delle consigliere/i di parità, da designare, in virtù del richiamo alle procedure previste dall’articolo 12, i soggetti pubblici designanti, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, avvieranno procedure di valutazione comparativa.

 Per quanto concerne i requisiti,si fa riferimento al l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo in oggetto secondo cui    “le consigliere e i consiglieri dì parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari Opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione ” ,restando precisato dalla circolare monisteriale che il   requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione ,mentre quello dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durino non inferiore a due anni presso enti e amministrazioni pubbliche o private ,da documentare  adeguatamente.

Inotre  risulta evidenziato che i suddetti  Tali requisiti devono risultare dal curriculum vitac che, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovrà essere completo ma sintetico; non è ammesso il rinvio ad altri atti da cui risultino le informazioni.

Rispetto al mandato dei consiglieri di parita’ si fa rifrimento all’art.14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” come modificato dall’articolo 1 del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, in cui si stabilisce che “Il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri dì parità di cui all’articolo 12 ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 12. Le consigliere ed i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.”,rimanendo chiarito che  ladurata del mandato deve essere calcolata dalla data del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha il solo valore di pubblicità dichiarativa

Particolarmente rilevante risulta la trattazuone della circolare sui  permessi spettanti ai consiglieri di parita,prevedendo quanto segue.

 L’art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo li aprile 2006, n, 198 come modificato dall’articolo 1 del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5,  stabilisce che: “Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima. “

Si aggiunge che è  possibile usufruire delle ore di permesso non utilizzate in un mese, in quello successivo.

Si fa infine presente che per   le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali il legislatore ha previsto un’indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, da fissare annualmente con ti decreto di riparto del Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.

Il nuovo testo di legge enumera a titolo esemplificativo le categorie dei lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, pertanto, a tali soggetti sono equiparate le restanti categorie non contemplate espressamente.

Poiché il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza, ai lini della liquidazione dell’indennità sarà necessario che la consigliera di parità effettiva attesti che nel mese di riferimento sia stata effettivamente esercitala la supplenza.

CIRCOLARE MINISTERI LAVORO/INTERNO ASSUNZIONI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI

23/06/2010

Si richiama l’attenzione sulla circolare congiuta del 18 scorso con cui i Ministeri del Lavoro e dell’Interno forniscono  precisazioni in merito alle assunzioni stagionali degli extracomunitari previste dal dpcm 1.4.2010,al fine di prevenire e contrasstare fenomeni di lavoro in nero.

In particolare il provvedimento prevede alcune modifiche alla  procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta al alvoro stagionale ,nel senso che :

 -anzitutto,   nell’ambito dell’istruttoria relativa alle domande in argomento, le competenti DIrezioni Provinciali del Lavoro, al fine di rilasciare il prescritto parere, devono  valutare  con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca di nulla osta già rilasciati ;

 – inoltre, il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.

 Peraltro nella  circolare  si aggiunge che :

a) al momento della presentazione dello stesso allo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale – purchè con motivate giustificazioni –  potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.

 b)  la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere  accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in caso di presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

 Il provvedimento in parola si conclude con l’avvertenza  che, d’intesa con le Amministrazioni interessate, sono attualmente in corso le iniziative necessarie ad individuare una procedura finalizzata a dare attuazione, nel più breve tempo possibile, all’art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed all’art.38 bis del D.P.R. 394/99, che prevedono il rilascio di un permesso pluriennale per lavoro stagionale ,di cui si

 fa riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvio di operatività.

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

23/06/2010

Si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni della Corte di Cassazione relative a questioni di diritto del lavoro e legislazione sociale:

Sentenza n.13743/2010 : Ai fini del riconoscimento dellamaggiorazione del periodo contributivo ,occorre verificare se vi sia stato il superameno della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di  0,1 fibre per centimetro  cubo,quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno ,avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale di accertamento. 

Sentenza n.13967/2010: L’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto di contratto di formazione in rapporto a tempo indeterminato ,qualora l’inadempimento abbia un  ‘obiettiva rilevanza ,concretizzandosi nella totale mancanza di formazione ,teorica o pratica,ovvero in un’attività formativa carente  o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto.

Sentenza n.13968/2010: Nelle controversie relative all’espletamento di procedure concorsuali interne per il rionoscimento del diritto all’assegnazione del posto messo aconcorso ,sono cosiderati contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica e della domanda di iformulazione della graduatoria ,che esplica  suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti.

Sentenza n.14042/2010: Se nelle  decisioni  collegiali non vengono applicate le regole stabilite,il provvedimento che ne scaturisce deve essere annullasto .Nella fattispecie risulta annullato il provvedimento di licenziamentodi di un dipendente  a seguito di voto palese del Consiglio di Amministrazione di una casa di riposo ,mentre il regolamento della stessa prevedeva la votazione segreta.

Sentenza n.14212/2010 : E’ possibile modificare nel corso del giudizio la contestazione disciplinare che ha dato luogo al licenziamento ,purchè i nuovi fatti addebitati al dipendente non configurino una fattispecie di illecito diversa e più grave di quella iniziale .

Sentenza n.14783/2010: Anche le coppie di fatto hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare.La normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio naturale  riconosciuto ,non necessariamnte l’inserimento nella famiglia legittima.Il concetto di nucleo familiare delineato in materia dal legislatore  va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del  predetto ,legalmente riconosciuti ,anche se non inseriti  nella famiglia legittima.Nella fattispecie si tratta dei figlia carico  avuti dalla convivente da un uomo coniugato  con un’altra donna   non ancora separato dalla moglie.

-Sentenza  n.15058/2010: La ratio della L. 2 marzo 1999, n. 68, art. 9 – che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato –  va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica  qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell’atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell’organizzazione aziendale, che sia utile all’impresa e che nello stesso tempo, per consentire l’espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica “simile” a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità, previste dalla stessa L. n. 68 del 1999, art. 12″.

– Sentenza n.22558/2010: In caso d’incidente sul lavoro,il sindacato può costituirsi  parte civile contro l’azienda anche se il lavoratore coinvolto non ha mai aderito ad  alcuna sigla sindacale,in  relazione al danno che viene causato  all’ immagine del sindacato  , che può essere giudicato incapace d’incidere in modo concreto sui temi della sicurezza all’interno dell’azienda.

 –  Sentenza n. 15055 /2010 .Viene  sancita   l’esclusione dall’estensione di un anno del beneficio contributivo previsto per gli apprendisti, come disposto dall’art. 21, comma 6, L. n. 56/1987, per il datore di lavoro che trasformi l’apprendista in qualificato, nel caso in cui tale trasformazione comporti una modifica della mansione.Tale scelta si giustifica con il carattere di ‘addestramento’ affidato all’apprendistato, che non è volto a permettere una qualsiasi utilizzazione del lavoratore all’interno dell’azienda, bensì alla formazione per uno specifico compito.