Si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni della Corte di Cassazione relative a questioni di diritto del lavoro e legislazione sociale:
–Sentenza n.13743/2010 : Ai fini del riconoscimento dellamaggiorazione del periodo contributivo ,occorre verificare se vi sia stato il superameno della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo,quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno ,avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale di accertamento.
– Sentenza n.13967/2010: L’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto di contratto di formazione in rapporto a tempo indeterminato ,qualora l’inadempimento abbia un ‘obiettiva rilevanza ,concretizzandosi nella totale mancanza di formazione ,teorica o pratica,ovvero in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto.
–Sentenza n.13968/2010: Nelle controversie relative all’espletamento di procedure concorsuali interne per il rionoscimento del diritto all’assegnazione del posto messo aconcorso ,sono cosiderati contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica e della domanda di iformulazione della graduatoria ,che esplica suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti.
–Sentenza n.14042/2010: Se nelle decisioni collegiali non vengono applicate le regole stabilite,il provvedimento che ne scaturisce deve essere annullasto .Nella fattispecie risulta annullato il provvedimento di licenziamentodi di un dipendente a seguito di voto palese del Consiglio di Amministrazione di una casa di riposo ,mentre il regolamento della stessa prevedeva la votazione segreta.
– Sentenza n.14212/2010 : E’ possibile modificare nel corso del giudizio la contestazione disciplinare che ha dato luogo al licenziamento ,purchè i nuovi fatti addebitati al dipendente non configurino una fattispecie di illecito diversa e più grave di quella iniziale .
– Sentenza n.14783/2010: Anche le coppie di fatto hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare.La normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto ,non necessariamnte l’inserimento nella famiglia legittima.Il concetto di nucleo familiare delineato in materia dal legislatore va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del predetto ,legalmente riconosciuti ,anche se non inseriti nella famiglia legittima.Nella fattispecie si tratta dei figlia carico avuti dalla convivente da un uomo coniugato con un’altra donna non ancora separato dalla moglie.
-Sentenza n.15058/2010: La ratio della L. 2 marzo 1999, n. 68, art. 9 – che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato – va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell’atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell’organizzazione aziendale, che sia utile all’impresa e che nello stesso tempo, per consentire l’espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all’atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica “simile” a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità, previste dalla stessa L. n. 68 del 1999, art. 12″.
– Sentenza n.22558/2010: In caso d’incidente sul lavoro,il sindacato può costituirsi parte civile contro l’azienda anche se il lavoratore coinvolto non ha mai aderito ad alcuna sigla sindacale,in relazione al danno che viene causato all’ immagine del sindacato , che può essere giudicato incapace d’incidere in modo concreto sui temi della sicurezza all’interno dell’azienda.
– Sentenza n. 15055 /2010 .Viene sancita l’esclusione dall’estensione di un anno del beneficio contributivo previsto per gli apprendisti, come disposto dall’art. 21, comma 6, L. n. 56/1987, per il datore di lavoro che trasformi l’apprendista in qualificato, nel caso in cui tale trasformazione comporti una modifica della mansione.Tale scelta si giustifica con il carattere di ‘addestramento’ affidato all’apprendistato, che non è volto a permettere una qualsiasi utilizzazione del lavoratore all’interno dell’azienda, bensì alla formazione per uno specifico compito.
Rispondi