Si segnala la Sentenza n. 98/2009 con cui la Corte di Giustizia della UE precisa che la previsione del D.Lgs. n. 368/2001, che non impone di indicare nei contratti a tempo determinato il nome del lavoratore sostituito e i motivi della sostituzione, non risulta contraria alla clausola 8 della direttiva UE 1999/70 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) in tema di garanzie del lavoratore ,aggiungendo peraltro che sarà compito del giudice nazionale interpretare il diritto interno correttamente e verificare il rispetto delle tutele e di garantire la piena efficacia delle norme dello stesso , onde pervenire a soluzioni conformi alle finalità perseguite.
In relazione alla sentenza citata si ritiene confacente richiamare
gli interrogativi posti dalla c.d.di ragioni sostitutive, soprattutto nei casi in cui le aziende utilizzino le ragioni sostitutive per coprire, ad esempio, i periodi di ferie collettive ovvero per ovviare ad esigenze organizzative complesse nella quali il titolo dell’assenza è normalmente collegato alla rotazione di un numero consistente di lavoratori.
In merito la Corte Costituzionale con sentenza n. 214 del 14 luglio 2009, nel pronunciarsi su diverse questioni inerenti il contratto a tempo determinato e, tra queste, nell’esaminare la questione di legittimità dell’art. 1, comma 1 e 11 del D.Lgs. n. 368/2001, in riferimento all’abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e, in particolare, in riferimento al venir meno di quella disposizione della legge del 1962 che imponeva, in caso di assunzione per ragioni sostitutive, di indicare il nome del lavoratore sostituito (art. 1, comma 1 lett. b) L. n. 230/1962) ha stabilito, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità, che il comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001, in base al quale l’apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita per ragioni di carattere sostitutivo, va interpretato secondo il disposto del successivo comma 2 in cui si stabilisce che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”, fra cui, quindi, anche l’indicazione del soggetto da sostituire. Solamente in questo modo potrà essere correttamente configurato il rapporto a tempo determinato.
Peraltro è da evidenziare chje dopo quella decisionee dopo avere assistito ad orientamenti non univoci da parte dei giudici di merito che in alcuni casi si sono conformati alla decisione della Corte e in altri casi hanno ritenuto di discostarsene sono intervenute due decisioni di analogo contenuto della Corte di Cassazione, le sentenze n. 1576 e la n. 1577, entrambe del 26 gennaio 2010, che sono destinate a riaprire una serie di interrogativi in materia di ragioni sostitutive, soprattutto nei casi in cui le aziende utilizzino le ragioni sostitutive per coprire, ad esempio, i periodi di ferie collettive ovvero per ovviare ad esigenze organizzative complesse nella quali il titolo dell’assenza è normalmente collegato alla rotazione di un numero consistente di lavoratori. Casi nei quali, secondo una prassi invalsa, generalmente non si procedeva più a specificare i nominativi dei lavoratori da sostituire, limitandosi a fare riferimento alla causale della sostituzione di lavoratori assenti per ferie, poi individuati secondo un piano di rotazione stabilito. E ciò sulla scorta della formulazione generale di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 che parla, appunto, di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Tale prassi, che nel vigore della precedente disciplina di cui alla L. n. 230/1962 – che tra l’altro richiedeva espressamente di indicare il nome del lavoratore sostituito – aveva dato luogo a sanzioni da parte della Cassazione, perché non idonea a soddisfare i requisiti che in materia erano previsti dalla legge quando ad esempio fosse inserito nel contratto solo un riferimento generico ad un determinato arco temporale identificato solo per giustificare l’assunzione a termine di ampio numero di lavoratori in ferie, è stata rimessa in discussione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, proprio sulla scorta dei requisiti di specificità che la norma di cui all’art. 1, comma 1 D.Lgs. n. 36872001 impone, ma pare ora ricevere una nuova legittimazione seguendo la chiave di lettura prospettata dal recente orientamento della Cassazione.
Le due decisioni, infatti, pur riconoscendo l’autorevolezza della posizione espressa dalla Corte Costituzionale, sottolineano che il venir meno della tipizzazione delle causali dell’apposizione del termine al contratto, che erano previste dalla L. n. 230/1962, se da un lato impone di ricercare l’effettività del presupposto oggettivo che dà luogo alla causale, proprio per evitare un uso indiscriminato dell’istituto, dall’altro richiede anche di adottare un certo grado di elasticità interpretativa in fattispecie complesse nelle quali il requisito dell’indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire può e deve passare attraverso la specificazione di altri elementi oggettivi, comunque idonei a identificare i lavoratori da sostituire. In pratica, secondo la Cassazione, l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale dei riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.
Gli operatori faranno bene a tener presente ,in caso di assunzioni a termine per ragioni sostitutive, di quanto previsto dalle decisioni sopra riportate
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