Il MINISTERO DEL LAVORO ha emanato la Circolare 22 giugno 2010, n. 20 con cui ,a seguito del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ,fornisce inee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità.
Di seguito si evidenziano gli aspetti significativi e rilevanti della predetta circolare.
Premesso che l’ art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificalo dall’articolo 1 de) D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, prevede che; “A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consiglierà a consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente ” la circolare conferma la previsione normativa che la consigliera di parità supplente agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.
Pertanto, la consigliera di parità effettiva valuta quando conferire il mandato, fermo restando che la consigliera di parità supplente agisce in sostituzione dell’effettiva e, quindi, non è consentita la partecipazione di entrambe ai medesimi incontri, né lo svolgimento delle stesse attività.
In ordine alla procedura di nomina,si osserva che l’art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 stabilisce che “Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministrò del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma ì, e con le procedure previste
Si avverte che in merito alle modalità da seguire per la scelta delle consigliere/i di parità, da designare, in virtù del richiamo alle procedure previste dall’articolo 12, i soggetti pubblici designanti, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, avvieranno procedure di valutazione comparativa.
Per quanto concerne i requisiti,si fa riferimento al l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo in oggetto secondo cui “le consigliere e i consiglieri dì parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari Opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione ” ,restando precisato dalla circolare monisteriale che il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione ,mentre quello dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durino non inferiore a due anni presso enti e amministrazioni pubbliche o private ,da documentare adeguatamente.
Inotre risulta evidenziato che i suddetti Tali requisiti devono risultare dal curriculum vitac che, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovrà essere completo ma sintetico; non è ammesso il rinvio ad altri atti da cui risultino le informazioni.
Rispetto al mandato dei consiglieri di parita’ si fa rifrimento all’art.14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” come modificato dall’articolo 1 del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, in cui si stabilisce che “Il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri dì parità di cui all’articolo 12 ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 12. Le consigliere ed i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.”,rimanendo chiarito che ladurata del mandato deve essere calcolata dalla data del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha il solo valore di pubblicità dichiarativa
Particolarmente rilevante risulta la trattazuone della circolare sui permessi spettanti ai consiglieri di parita,prevedendo quanto segue.
L’art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo li aprile 2006, n, 198 come modificato dall’articolo 1 del D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, stabilisce che: “Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima. “
Si aggiunge che è possibile usufruire delle ore di permesso non utilizzate in un mese, in quello successivo.
Si fa infine presente che per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali il legislatore ha previsto un’indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, da fissare annualmente con ti decreto di riparto del Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.
Il nuovo testo di legge enumera a titolo esemplificativo le categorie dei lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, pertanto, a tali soggetti sono equiparate le restanti categorie non contemplate espressamente.
Poiché il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza, ai lini della liquidazione dell’indennità sarà necessario che la consigliera di parità effettiva attesti che nel mese di riferimento sia stata effettivamente esercitala la supplenza.
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