Archive for ottobre 2013

CASSAZIONE:NON PREVISTA INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO PER LAVORO A TERMINE

30/10/2013

Quanto riportato nel titolo si legge nella sentenza della Corte di Cassazione 9 ottobre 2013, n. 24335,in cui tra l’altro si afferma  quanto segue:

“mentre il preavviso è espressamente previsto dal legislatore nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato (art. 2118 cod. civ.), trovando giustificazione, per il lavoratore, nel fatto che il medesimo, trovatosi improvvisamente privo di occupazione, deve essere messo in grado di ricercare un nuovo posto di lavoro, non altrettanto è a dirsi per il contratto a termine, nel quale nulla viene a perdere il lavoratore in termini economici e di certezza circa Il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristorata l’illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto.

Tale opzione interpretativa risulta conforme all’orientamento di questa Corte in materia di applicabilità ai rapporti di lavoro a termine della disciplina di cui all’art. 2118 cod. civ.

Al riguardo è stato affermato che in caso di dimissioni intervenute nel corso di un rapporto a termine sorrette da giusta causa (id est in caso di licenziamento illegittimo) non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa  legislativamente prevista solo per il rapporto a tempo indeterminato (Cass. 8 maggio 2007 n. 10430). ” .

CONVERTITO IN LEGGE DECRETO SULLA P.A.

30/10/2013

Il Senato  ,con un giorno di anticipo sulla scadenza del termine  fissato  dalla Costituzione, ha definitivamente approvato e convertito in legge il decreto n.101/13 riguardante la Pubblica Amministrazione

Di  seguito si evidenziano i principali aspetti disciplinati dal provvedimento in questione:

Un primo aspetto riguarda    l’efficacia delle graduatorie concorsuali    , prevedendosi  che, fino al 31 dicembre 2016, l’autorizzazione all’avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica dell’assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1º gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie, anche secondo criteri di equivalenza. Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate e devono attivare procedure di mobilità. In relazione a ciò, si proroga al 31 dicembre 2016 l’efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria. Infine, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio telematico dell’attuazione delle misure.

Inoltre    è introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l’istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica. Le stesse amministrazioni possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità.

Si prevede  altresì  sia  la possibilità che i bandi di concorso prevedano un contributo a carico del candidato ,mentre   per gli anni 2014-2016, le procedure di passaggio di dipendenti tra amministrazioni si svolgono nei limiti della percentuale di turn over non riservata ad assunzioni  

Di rilievo  pure la previsione  dei contratti a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche «riservati» ai vincitori di concorso e ai soggetti idonei inseriti nelle graduatorie vigenti per i bandi finalizzati ad assunzioni  a tempo indeterminato.

La disposiozione  punta a utilizzare al meglio coloro che hanno vinto un concorso, senza però gravare pesantemente sui conti degli enti nazionali e locali .Infatti  nel testo,   si legge che «per prevenire fenomeni di precariato», la p.a. ricorre «al contratto a tempo determinato, solo dopo aver verificato di poter sottoscrivere» modelli a termine con chi si è classificato ai primi posti ed è idoneo secondo le graduatorie vigenti «della stessa, o di altre amministrazioni del medesimo comparto», predisposte a seguito di bandi per assunzioni a tempo indeterminato.

E’ stabilita  un’ulteriore riduzione      ai fondi per le auto blu  ,poiche’ a partire dal 2014 si potrà spendere   dall’80% al 50% del limite fissato per il 2013, tetto valido anche per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per dotarsi dei buoni taxi.

Peraltro  si   consente che i contratti dei dipendenti «in comando» presso altre amministrazioni (in base a quanto stabiliscono gli articoli 56-57 del dpr 165/01 ) possano essere prorogati, anche in deroga ai limiti temporali della durata di tre anni ,restrando precisato che    la nuova destinazione del personale non comporta la nascita di un diverso rapporto e, quindi, non incide sulla posizione economico-giuridica del lavoratore, il cui trattamento retributivo resta di norma a carico dell’organismo «comandante».

Infine, e’ stato  approvato l’emendamento secondo cui  gli  enti locali  potranno avvalersi dei vigili del fuoco, pagando loro straordinari e mettendo a disposizione le  risorse necessarie.

Per  il personale in esubero si stabilisce lo slittamento della possibilita’ di andare in  pensione con le regole antecedenti la riforma Fornero ,spostando dal 2014 al 2015 il limite di raggiungimento dei requisiti.

I rapporti a termine del personale delle province sono fatti salvi sino al 30 giugno 2014  ,essendo prevista   la relativa proroga, che  pertanto potra’ essere disposta” per esigenze di continuita’ dei servizi “sino alla suddetta data.

I dirigenti delle societa’ partecipate in attivo nonn cumuleranno  retribuzione e pensione,mentrequelli  con prestazioni previdenziali di aziende che abbiano chiuso l’esercizio in perdita cesseranno il rapporto alla fine dell’anno corrente

Si conclude dando rilievo alla disposizione che prevede l’inserimento nelle pp.aa dei testimonoi di giustizia

DECISIONI CONSIGLIO MINISTRI RIUNIONE DEL 29.10.2013

30/10/2013

Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 20.10.2013   approvando , le seguenti misure:

   Decreto legge contenente misure finanziarie urgenti in favore di Regioni ed Enti locali ed interventi localizzati nel territorio,che l’altro   consentirà la riapertura del Registro dei revisori legali nei confronti dei dottori commercialisti neo-abilitati in attesa dell’emanazione del regolamento attuativo del D.Lgs. n. 39/2010 che disciplinerà il nuovo esame per l’accesso al Registro.

 

Comitato per le Privatizzazioni
Il Comitato per le privatizzazioni viene reso permanente. È composto dal direttore generale del Tesoro che lo presiede e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza ed esperienza. Il Comitato lavorerà per la predisposizione di un programma di privatizzazione, in coerenza con quanto indicato dal governo in “Destinazione Italia”, e per la successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.

Salva Roma. Rapporti finanziari tra Roma Capitale e la gestione Commissariale
Il Commissario straordinario di Governo del Comune di Roma è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni o oneri dello stesso Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.
Roma Capitale potrà riacquisire l’esclusiva titolarità di crediti verso le società partecipate dalla stessa anche in via compensativa. A tal fine potrà avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate.
Roma Capitale potrà incrementare dal 1° gennaio 2014 la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef – attualmente fissata allo 0,9% – di ulteriori 0,3 punti percentuali.

 “Patto Per Roma” – Piano raccolta differenziata
Vengono così rimodulate le somme destinate al ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma Capitale del programma di lavoro triennale “raccolta differenziata” per un totale massimo di circa 28,5 milioni di euro nel triennio 2013-2015.
 
Nuovi poteri al Commissario della Regione Campania
Si stabilisce che il Commissario ad acta incaricato dell’attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania adotti i provvedimenti più idonei i tema di:

  • rimodulazione dei servizi;
  • applicazione di misure di efficientamento coerenti con gli standard individuati sulla base del mercato compatibili con il perseguimento dell’obbiettivo dell’equilibrio economico;
  • si prevede una dotazione di 50 milioni di euro nel Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario.

Norme a tutela delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere
Si stabilisce, in base al principio dell’esigenza di assicurare la continuità dell’erogazione delle funzioni essenziali connesse al Servizio sanitario nazionale, di dispone l’obbligo in capo al tesoriere, al momento dell’adozione della delibera trimestrale di impignorabilità, di rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza delle Aziende sanitarie finalizzate alla tutela dei livelli essenziali di assistenza.

Debiti della Pubblica amministrazione
Dal 30 aprile 2014 le amministrazioni pubbliche, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, dovranno comunicare:

  • l’importo dei singoli debiti;
  • il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;
  • la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;
  • l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui ai periodi precedenti.

Contributo a Milano per l’Expo 2015
Viene stanziato un contributo al Comune di Milano di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015.

Meno rigidità per i Comuni
Si garantisce, agli enti con più di 60.000 abitanti e che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione delle società e degli organismi partecipati, tali da incidere sul riequilibrio del bilancio degli stessi enti, di raggiungere, in deroga alle norme vigenti, l’equilibrio entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Tav. Indennizzi per le aziende vittime di danneggiamenti
Vengono stanziati 5 milioni di euro come indennizzo a favore delle imprese impegnate nella realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici che abbiano subito atti di danneggiamento, non colposi, delle proprie attrezzature volti ad ostacolare o rallentare l’esecuzione delle stesse opere.

Rifinanziamento della “Carta acquisti”
Il Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti è stato rifinanziato, per l’anno 2013, di 35 milioni di euro.

Cessione degli immobili ai Comuni e alienazione di immobili pubblici
Viene reso più semplice il trasferimento ai Comuni degli alloggi costruiti per i profughi rimuovendo l’ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei Comuni.
Al tempo stesso si rende più facile il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permettere la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti.

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Il Consiglio dei Ministri ha ascoltato la relazione del ministro del Lavoro e politiche sociali, Enrico Giovannini, sui nuovi criteri relativi a crisi aziendali e Cassa integrazione in deroga, in vista dei prossimi provvedimenti di completamento delle erogazioni per il 2013 e di definizione di quelle per il  2014.

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È stato approvato, su proposta del Ministro degli Affari esteri, Emma Bonino, del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi e del Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra l’Italia, Cipro, la Grecia e Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012, che determina le condizioni per avviare  all’interno dell’Unione una “cooperazione rafforzata” tra gli Stati firmatari. L’ambito dell’Accordo, in sintonia con gli obiettivi del Cielo Unico Europeo, è principalmente finalizzato a rendere possibile il conseguimento di un continuo rinvigorimento delle possibili sinergie ed un’ espansione tecnico/operativa nel campo dei Servizi della navigazione aerea e di gestione del traffico aereo.

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È stato approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia, un regolamento che definisce la disciplina sanzionatoria in caso di violazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 181 del 2011, con l’obiettivo di istituire l’organismo deputato alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni, creando un sistema di tutela dei diritti dei passeggeri di questo tipo di trasporto e concorrendo contestualmente al miglioramento delle condizioni generali del trasporto su gomma anche in termini di qualità del servizio, sicurezza, puntualità, migliori servizi per le persone con disabilità o mobilità ridotta. Il regolamento, approvato in esame preliminare, verrà trasmesso alla Conferenza  Stato-Regioni ed alle Commissioni parlamentari competenti per i pareri previsti.

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È stato approvato, su proposta  del Presidente del Consiglio e dei Ministri per gli Affari europei e dell’Interno, un regolamento che modifica la normativa che ha definito le modalità di attuazione del Regolamento UE n. 211 del 2011 in materia di iniziativa dei cittadini, recependo integralmente le osservazioni formulate dalla Commissione europea in materia e al fine di rendere più semplice e snella – da parte dei cittadini -la procedura per la presentazione delle dichiarazioni di sostegno ad un’iniziativa normativa avente rilevanza europea. Il provvedimento ha inoltre l’obiettivo di consentire la possibilità di far sottoscrivere le dichiarazioni di sostegno ai cittadini dell’Unione che abbiano un’età non inferiore a quella stabilita dagli ordinamenti nazionali per acquisire il diritto di voto per le elezioni al Parlamento europeo.

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PUBBLICATA LEGGE CONVERSIONE RIGUARDANTE IMU, AMMORTIZZATORI IN DEROGA E TRATTAMENTI PENSIONISTICI

30/10/2013

Sul Supplemento Ordinario alla  Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 254 del 29.10.2013   risulta pubblicato il testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, contenente la regolamentazione sulle materie di cui al titolo.

Prima di pubblicare a stralcio gli articoli riguardanti le suddette materie ,si evidenzia  che :

  a)e modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi. 
  e sono riportate tra i segni ((...)) 
 b)   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400le modifiche apportate 
 dalla  legge  diconversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione. 
Art. 1 

Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per  gli  immobili  oggetto
  della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 

   1. Per l'anno 2013  non  e'  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85

Art. 2 

                Altre disposizioni in materia di IMU 

   1. Per l'anno 2013 non e'  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. (( Per il medesimo anno
l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.)) 
  2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere
dal 1º gennaio 2014 sono esenti  dall'imposta  municipale  propria  i
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati.»; 
    b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «agli   alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case  popolari
(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque
denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in
attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 
  3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  «sanitarie,»,
sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014. 
  4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione
principale. ((Per l'anno  2013,  la  disposizione  di  cui  al  primo
periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.)) A  decorrere  dal  1°
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale  i  fabbricati
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come  definiti  dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. 
  5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della
residenza anagrafica ai fini dell'applicazione  della  disciplina  in
materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto
edilizio  urbano  come  unica  unita'   immobiliare,   ((purche'   il
fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o  A/9,
che sia)) posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e  alle  Forze  di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad  ordinamento  civile,  nonche'  dal  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia.  ((Per
l'anno 2013, la disposizione di cui al primo  periodo  si  applica  a
decorrere dal 1° luglio.)) 
  ((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al  presente
articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro  il
termine  ordinario  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni   di
variazione  relative   all'imposta   municipale   propria,   apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale  attesta  il
possesso dei requisiti e indica gli  identificativi  catastali  degli
immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto  modello  le
modifiche eventualmente necessarie per  l'applicazione  del  presente
comma. 
  5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  27  luglio
2000, n. 212,  l'articolo  13,  comma  14-bis,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che  le  domande  di
variazione catastale  presentate  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma
2-bis, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  e  l'inserimento
dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti  previsti
per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui  all'articolo
9 del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente  a  quello  di
presentazione della domanda.)) 

((Art. 2-bis 

Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato  a
                               parenti 

   1.  Nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della   disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013,
limitatamente alla seconda rata dell'imposta  municipale  propria  di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e   successive   modificazioni,   i   comuni    possono    equiparare
all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione  della  suddetta
imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in  linea  retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In
caso di piu' unita' immobiliari concesse  in  comodato  dal  medesimo
soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo
puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun  comune
definisce   i   criteri   e   le   modalita'    per    l'applicazione
dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi  compreso  il  limite
dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  al
quale subordinare la fruizione del beneficio. 
  2. Al  fine  di  assicurare  ai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e  di  Bolzano  il  ristoro  dell'ulteriore  minor  gettito
dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma
1, e' attribuito ai  comuni  medesimi  un  contributo,  nella  misura
massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013,  secondo
le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto.)) 
Art. 4 

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti  a  canone
                             concordato 

  1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole «e' ridotta al  19  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' ridotta al 15 per cento». 
  2. Le disposizioni del  comma  1  hanno  effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
Art. 10 

      Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013 

  1. Ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 1,  comma
253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante  riprogrammazione
dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e  la  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 500  milioni
di euro ((da  destinare))  al  rifinanziamento  degli  ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65  e  66,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi  tra  le  Regioni  tenendo
conto delle risorse da destinarsi  per  le  medesime  finalita'  alle
Regioni interessate dalla procedura di  cui  al  citato  articolo  1,
comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le  quali  concorrono
in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga nelle predette Regioni. 

((Modifica)) all'articolo 6 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.
  216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,
  n. 14, e relative norme attuative 

   1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre  2011,»  sono  inserite  le
seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del  rapporto  di
lavoro medesimo ovvero». Restano  in  ogni  caso  ferme  le  seguenti
condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che: 
    a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la
quale comunque non  puo'  essere  anteriore  al  1º  gennaio  2009  e
successiva al 31 dicembre 2011, un reddito  annuo  lordo  complessivo
riferito a qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a  rapporto  di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500; 
    b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e  contributivi
che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima  della  data
di entrata in vigore del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico
entro il trentaseiesimo mese  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel  limite  di
6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno
2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di  euro
per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni
di euro per l'anno ((2018 e di 12)) milioni di euro per l'anno  2019.
Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si
applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di  cui
al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, come definite  nel  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 ((del  24  luglio  2012)),  e  successivamente  integrate  dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  22  aprile
2013, pubblicato nella ((Gazzetta Ufficiale  n.  123  del  28  maggio
2013)), con particolare riguardo alla  circostanza  che  la  data  di
cessazione debba risultare da elementi certi e  oggettivi,  quali  le
comunicazioni obbligatorie alle Direzioni  Territoriali  del  lavoro,
ovvero agli altri soggetti equipollenti  individuati  sulla  base  di
disposizioni normative  o  regolamentari,  ((e  alle  procedure))  di
presentazione delle istanze alle  competenti  Direzioni  Territoriali
del lavoro, di esame delle medesime e di  trasmissione  delle  stesse
all'INPS.  L'INPS  provvede  al   monitoraggio   delle   domande   di
pensionamento  inoltrate  dai  lavoratori  di  cui  al  comma  1  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  sulla  base  della  data  di
cessazione del rapporto di lavoro((, e altresi' provvede a pubblicare
sul proprio sito internet, in forma aggregata al fine  di  rispettare
le vigenti disposizioni in materia di tutela dei  dati  personali,  i
dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio,  avendo  cura
di evidenziare le domande accolte,  quelle  respinte  e  le  relative
motivazioni)). Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato  ai  sensi  del
primo  periodo  del  presente  comma,  l'INPS  non  prende  in  esame
ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 
  3. I  risparmi  di  spesa  complessivamente  conseguiti  a  seguito
dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico di cui al  comma  18  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono  al  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, per essere destinati  al  finanziamento  di  misure  di
salvaguardia per  i  lavoratori  finalizzate  all'applicazione  delle
disposizioni in materia di requisiti di accesso  e  di  regime  delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano  maturato
i requisiti per l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al  31
dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «e del decreto ministeriale di cui al comma 232  del
presente articolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  decreto
ministeriale di cui al  comma  232  del  presente  articolo  e  delle
ulteriori modifiche apportate al  comma  2-ter  dell'articolo  6  del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»; 
    b) le parole: «959 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  1.765
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017,  a  1.480  milioni  di
euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro  per  l'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014,  a
1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni  di  euro  per
l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni
di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019». 
((Art. 11-bis 

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
               in materia di trattamenti pensionistici 

   1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214,  e  successive  modificazioni,  dopo  la  lettera  e-bis)  e'
aggiunta la seguente: 
  «e-ter) ai lavoratori che,  nel  corso  dell'anno  2011,  risultano
essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive
modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33,
comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive
modificazioni,  i  quali  perfezionino  i  requisiti   anagrafici   e
contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza  del   trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.  Il  trattamento
pensionistico non puo'  avere  decorrenza  anteriore  al  1º  gennaio
2014». 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel  limite  di
2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23  milioni  di  euro
per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9  milioni
di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di  2
milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  L'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle  domande  di
pensionamento inoltrate  dai  lavoratori  di  cui  al  comma  1,  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimita' al
raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento  del  diritto  al
primo  trattamento  pensionistico  utile.  Qualora  dal  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del primo periodo del  presente  comma,
l'INPS  non  prende  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di
cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di
euro per l'anno 2014, a 17 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  a  9
milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno  2017
e a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e  formazione,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  4. All'articolo 1,  comma  235,  quarto  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «delle ulteriori modifiche apportate al  comma  2-ter
dell'articolo  6  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14»
sono sostituite dalle seguenti: «delle ulteriori modifiche  apportate
al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»; 
  b) le parole: «1.110 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017,  a  1.527  milioni  di
euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.133  milioni
di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno  2015,  a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018».)) 

Art. 12 

      Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi 

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire  due  milioni  e
500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro  630  per  il  periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche'  a  ((euro
530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e,
a  decorrere  dallo  stesso  periodo  d'imposta,  a  euro   1.291,14,
limitatamente ai  premi  per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti  della  vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente» )). 
  2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta  in  corso  alla
data del 31 dicembre 2013, nonche' di ((euro 530))  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi
versati per i contratti di assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli
infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000. 
  ((2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla  data  del
31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e' indeducibile ai  fini  delle  imposte  sui
redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.  A
decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa  l'applicazione  delle
disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.))  (Si preciosa che  il comma 76 stabilisce:" 76.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  334  del  codice  delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n.  209,   applicato   sui   premi   delle   assicurazioni   per   la
responsabilita' civile per i danni  causati  dalla  circolazione  dei
veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  per  il  quale   l'impresa   di
assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei  confronti  del
contraente, e'  deducibile,  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma  1,
lettera e), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal
reddito complessivo del contraente medesimo per la parte  che  eccede
40 euro. La disposizione di  cui  al  presente  comma  si  applica  a
decorrere dall'anno 2012.")

CASSAZIONE :DISTACCO PRESSO SOCIETA’ GESTRICE SERVIZI INFORMATICI ESTERNALIZZATI RISPETTA OBBLIGO REPECHAGE DIPENDENTE LICENZIANDO

29/10/2013

Si richiama la sottostante sentenza della Corte di Cassazione chh ha riconosciuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente,  a seguito  del rifiuto  opposto  dal medesimo all’offerta da parte del datore di lavoro  del distacco presso una societa’ terza, incaricata di gestire    i servizi informatici esternalizzati

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Sentenza 28 ottobre 2013, n. 24259

Lavoro – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Esternalizzazione del servizio – Distacco presso la società terza che gestisce in outsourcing – Rifiuto – Assolvimento dell’obbligo di repechage

Svolgimento del processo

E.D. ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla BCC del Garda – Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Scarl in data 6.4.2007 per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla mancanza in azienda di posizioni lavorative coerenti con il suo inquadramento, a seguito di una riorganizzazione dei servizi informatici che aveva interessato tutte le Banche di Credito Cooperativo lombarde e della creazione, in tale contesto, di una società presso la quale il lavoratore era stato distaccato fino al momento del licenziamento.

Il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda con sentenza che, sull’appello della Banca, è stata riformata dalla Corte d’appello di Brescia, che ha respinto la domanda del lavoratore, ritenendo provate l’esistenza della riorganizzazione aziendale, la mancanza, all’interno della nuova organizzazione, di una posizione lavorativa confacente al livello professionale del D. e la volontà della Banca di adempiere all’obbligo del repechage (desumibile, quest’ultima, dalla offerta di prolungare il distacco presso la società alla quale erano stati affidati i principali servizi inerenti al sistema informatico o in alternativa di essere impiegato presso la filiale in mansioni corrispondenti alla sua qualifica).

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione E.D. affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso la BBC del Garda Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda scarl, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Il D. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale e, successivamente, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi principale e incidentale, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

1. – Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per difformità del dispositivo letto in udienza rispetto a quello riportato in calce alla motivazione della sentenza (in udienza: “in riforma della sentenza … del Tribunale di Brescia; compensa le spese”; in sentenza: “in riforma della sentenza … del Tribunale di Brescia respinge la domanda dell’appellato; compensa le spese”), traducendosi detta difformità in una ipotesi di insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione.

2- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604/66, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale esteso il suo accertamento all’esistenza di motivi che non erano stati indicati nella lettera di motivazione del licenziamento, quali la prova del “riordino organizzativo determinato dalla creazione della piattaforma di I.” – e cioè della società alla quale era stata affidata la gestione dei principali servizi inerenti al sistema informatico – e per aver ritenuto che il datore di lavoro avesse assolto l’onere di provare di non aver potuto adibire il lavoratore ad altre mansioni.

3. – Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso ogni pronuncia sull’appello incidentale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la decisione impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, ovvero per aver omesso di considerare che la posizione di Vice Responsabile dell’Ufficio Organizzazione e Sistemi era ancora esistente al momento del licenziamento e per aver attribuito al ricorrente la richiesta, mai avanzata, di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento perché ancora esistente la posizione, da lui stesso ritenuta “demansionante”, di addetto alla procedura di internet banking.

5. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione formulata dalla società in sede di gravame.

6.- Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel rito del lavoro, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. E tale insanabilità sussiste quando dispositivo e motivazione rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro. La prospettata insanabilità del contrasto non sussiste, invece, quando la motivazione – lungi dal risultare del tutto antitetica – sia, invece coerente rispetto al dispositivo, limitandosi a ridurne o ampliarne il contenuto, senza tuttavia inficiarne il contenuto decisorio, e se ne possa escludere, peraltro, qualsiasi ripensamento sopravenuto, essendo la motivazione ancorata ad elementi acquisiti al processo. In tal caso, la divergenza tra dispositivo e motivazione non preclude il raggiungimento dello scopo – di consentire l’individuazione del contenuto del decisum – ed esclude, di conseguenza, la nullità della sentenza (ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.), essendo questa configurabile solo quando l’atto risulti inidoneo, appunto, al raggiungimento del suo scopo, e la motivazione della sentenza evidenzi un sopravvenuto ripensamento (cfr. ex plurimis Cass. n. 10305/2011, Cass. n. 18202/2008).

7. – Siffatta inidoneità non si verifica nel caso di specie, laddove si osservi che, in realtà, la Corte territoriale, inserendo l’espressione “respinge la domanda dell’appellato” tra le parole “in riforma della sentenza … del Tribunale di Brescia” e le parole “compensa le spese”, ha provveduto ad una mera integrazione del dispositivo letto in udienza, rispetto al quale, comunque, la motivazione si presenta del tutto coerente e non evidenzia alcun ripensamento. Né è sostenibile che il giudice d’appello con la formula “in riforma della sentenza … del Tribunale di Brescia; compensa le spese” avesse inteso provvedere solo a una riforma parziale della sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese, giacché, in questo caso, la Corte di merito avrebbe avuto cura di specificare, se non altro, che si trattava di una riforma “parziale” della sentenza impugnata – che lasciava, quindi, ferme le altre statuizioni di merito – e non avrebbe poi certamente adoperato il punto e virgola dopo l’espressione “in riforma della sentenza … del Tribunale di Brescia”.

8. – La divergenza prospettata, essendo nella fattispecie in esame configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, avrebbe quindi potuto essere emendata – come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18090/2007, Cass. n. 11020/2007) – mediante la procedura di correzione degli errori materiali (artt. 287 e ss. c.p.c.), essendo per contro inammissibile l’impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.

9. – Il secondo motivo è infondato. Non è vero, infatti, che la Corte d’appello abbia preso in considerazione, come giustificato motivo di licenziamento, circostanze diverse da quelle indicate dalla società a motivazione del suo recesso. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il giudice dell’appello ha preso in esame proprio la ricorrenza delle ragioni indicate dal datore di lavoro come giustificatrici del recesso (e cioè, la mancanza dì posizioni lavorative coerenti con la posizione e la qualificazione professionale del lavoratore), verificandone la sussistenza in ragione del riassetto organizzativo cui era stata sottoposta l’attività aziendale a seguito del processo di “esternalizzazione” delle principali attività del servizio informatico ed osservando, conclusivamente, che “al termine di questa operazione di esternalizzazione del servizi informatici, l’ufficio OSI”- e cioè l’Ufficio Organizzazione e Sistemi Informatici, al quale era addetto il ricorrente prima del periodo di distacco presso la società I. – “si trovava ad occuparsi delle attività informatiche residuali e di quelle meramente gestionali-operative dei servizi fomiti da I. tramite i tre addetti … cui erano affidati servizi ormai marginali, per i quali certamente la professionalità del D. non era utile e, comunque, era in esubero rispetto alle necessità, già ampiamente colmate con i tre lavoratori sopra menzionati” ed ancora che “è risultato provato che l’esternalizzazione di tutti i principali servizi informatici rendeva eccessivamente ridondante una figura della preparazione tecnica dell’ing. D., già, per il vero, sotto utilizzata fin dal 2003, in quanto le residue attività nel settore, comprese quelle di assistenza all’home banking, potevano essere espletate da tre dipendenti meno qualificati e che, nei due anni di distacco, avevano dimostrato di svolgere correttamente quel lavoro, rendendo non esigibile un nuovo riassetto per consentire il rientro del D. in quella posizione”.

Sotto altro profilo, le censure del ricorrente, e così anche quelle formulate, peraltro del tutto genericamente, in ordine alla asserita violazione dell’art. 5 della legge n. 604/66, si risolvono nella mera critica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, proponendone una diversa ricostruzione ed un giudizio valutativo parimenti diverso, e perciò in una richiesta che, in quanto diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, è estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

10.- Anche il terzo motivo è infondato, posto che l’appello incidentale del lavoratore (che riguardava la quantificazione del danno ex art. 18 della legge n. 300/70) è rimasto (e non poteva che restare) assorbito dall’accoglimento dell’appello principale.

11. – Neppure il quarto motivo può trovare accoglimento. Al riguardo, deve ribadirsi che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95).

12. – Nelle citate sentenze questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009 cit.). E, per quanto riguarda specificamente la valutazione della prova testimoniale, ha affermato che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42/2009 cit., cui adde Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 4347/99, Cass. n. 3498/94).

13. – Né può trascurarsi che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. ex plurimis Cass. n. 14034/2005), essendo necessario, in altri termini, che sussista un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. n. 21249/2006).

14. – Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in relazione a tutti i fatti rilevanti nella presente controversia, osservando, per quanto riguarda in particolare la posizione lavorativa occupata dal D. prima del distacco presso la società I., che, completato l’affidamento della gestione dei principali servizi informatici alla stessa società, all’Ufficio Organizzazione e Sistemi Informatici – cui era addetto il D. prima del periodo di distacco – erano rimaste solo alcune attività residuali (gestione dei server locali, gestione della rete dei client connessi al server, aggiornamento dei programmi applicativi in uso e interventi diretti sulle singole macchine), che ben potevano essere (ed erano) svolte da altri dipendenti meno qualificati del D. e che non erano comunque consone al suo profilo professionale.

15. – Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui la posizione lavorativa da lui ricoperta prima del distacco sarebbe rimasta sostanzialmente immutata ed ancora esistente al momento del licenziamento, non tengono conto delle argomentazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata in ordine al rilievo delle modifiche intervenute nell’assetto organizzativo dell’impresa e si risolvono, sostanzialmente, nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento a tutte le circostanze che vengono in rilievo ai fini della prova del giustificato motivo di licenziamento.

16. – Alla luce dei principi enunciati sub 11), 12) e 13), la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata e coerente sul piano logico-formale, non merita, dunque, le censure che le sono state mosse con il motivo in esame.

17. – Il ricorso incidentale è fondato.

Questa Corte ha già affermato (cfr. ex multis Cass. n. 2662/2013, nonché Cass. n. 15461/2008) che incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonché dell’art. 389 c.p.c., per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.

Nella specie, la Corte territoriale ha per l’appunto omesso di pronunciare sulla domanda restitutoria formulata dall’appellante. Questa, essendo comunque necessari ulteriori accertamenti di fatto, andrà, dunque, riproposta davanti al giudice del rinvio.

18. – In definitiva, riuniti i ricorsi, deve essere respinto quello principale e accolto l’incidentale, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice d’appello, che si designa nella Corte d’appello di Milano e che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il principale e accoglie l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano.

INPS: ISTRUZIONI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMMEDIATA DISPONIBILITA’ OCCUPAZIONE FINI RICHIESTA ASPI E MINI ASPI

29/10/2013

Si segnala la circolare Inps sottostante, che contiene istruzioni operative alle strutture territoriali dell’Istituto  ed all’ l’utenza in ordine all’argomento specificato nel titolo ,comportante l’istituzione e l’uso  di  apposita  modulistica   predisposta allo scopo e resa disponibile sul sito inps

In virtu’ di quanto previsto dall’Inps,l’tente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o Mini-ASpI, dovrà indicare o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti

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Roma, 28/10/2013
Circolare n. 154
Allegati n.2
OGGETTO: Presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità nell’ambito della domanda di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – messa a disposizione delle dichiarazioni ai Centri per l’impiego – art. 4, comma 38, legge 28 giugno 2012, n. 92 .
SOMMARIO: –      Premessa –      Aspetti procedurali–      Descrizione della modalità Sistema Informativo dei Percettori–      Descrizione della modalità Cooperazione Applicativa

Premessa

 

Come noto, lo stato di disoccupazione involontaria, ovvero la “condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”, comporta per il lavoratore l’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art. 1, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 181 del 2000.

Il suddetto status rappresenta uno dei requisiti, oltre a quelli di natura assicurativa e contributiva, per la concessione dell’indennità di disoccupazione nell’ambito ASpI, come precisato nell’art. 2, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Cfr. Circolare INPS n. 142 del 2012).

Al fine di semplificare l’erogazione della indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, il legislatore con la previsione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI.

E’ stato, quindi, affidato all’Istituto il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133) pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.it) ed allegata alla presente circolare, implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.

I Centri per l’Impiego accedono già alla Banca dati Percettori di cui all’art. 19, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e ss.ii.mm., per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all’Istituto, ai sensi della normativa vigente, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei centri medesimi.

L’INPS ha provveduto ad integrare nella suddetta Banca dati le funzionalità necessarie ai Centri per l’Impiego per ricevere le dichiarazioni in argomento al fine degli adempimenti di loro competenza.

In ragione della mancanza di un elenco anagrafico aggiornato dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti, l’Istituto si è adoperato per censire questi ultimi sul territorio nazionale al fine di mettere a disposizione le dichiarazioni di immediata disponibilità rilasciate dagli utenti all’Istituto. Infatti, in tal modo è agevolato il servizio di compilazione delle domande in via telematica poiché l’utente avrà a disposizione l’elenco dei Centri per l’Impiego afferenti al suo domicilio.

Questo censimento – con l’inserimento nelle procedure telematiche di presentazione della domanda da parte del cittadino e/o del Patronato di tutti i dati utili all’individuazione del Centro per l’impiego – consentirà all’interessato, una volta resa la dichiarazione in oggetto, di avvalersi delle funzioni svolte dal servizio competente, segnalato dalla procedura stessa.

L’utente, attraverso i canali telematici di presentazione della domanda di ASpI o Mini-ASpI, dovrà indicare o che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare lo status di disoccupato, oppure rendere la dichiarazione di immediata disponibilità direttamente all’Istituto compilando i campi appositamente inseriti.

I Centri per l’Impiego che si accrediteranno con un specifico PIN – come di seguito indicato – alla Banca dati nel Sistema informativo dei percettori potranno consultare le dichiarazioni rese dai beneficiari della prestazione che sono domiciliati nel territorio di loro competenza, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative in materia di accertamento/conservazione dello stato di disoccupato e di misure di politica attiva.

Si coglie l’occasione per rammentare che l’accertamento dello status di disoccupato e la verifica della conservazione dello stesso che non possono essere controllati e accertati dall’Istituto con i dati in suo possesso, rimangono di competenza dei Centri per l’Impiego.

Altresì, questi ultimi devono comunicare tempestivamente gli eventi che determinano la decadenza dalla prestazione (Cfr. combinato disposto dell’art. 2, comma 40, lett. a) e dell’art. 4, commi 41-44, della legge di riforma del mercato del lavoro).

Queste comunicazioni devono pervenire tramite i servizi messi a disposizione a tale scopo nella Banca dati percettori.

Infine si precisa che  al servizio descritto potranno accedere il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e gli altri soggetti istituzionali in base alle specifiche competenze previste dalla normativa vigente.

Aspetti procedurali

L’avvenuto rilascio all’Inps delle Dichiarazioni sullo Stato di Disoccupazione e di Immediata Disponibilità da parte degli interessati, nei casi di presentazione di una domanda d’indennità nell’ambito dell’ASpI, sarà comunicato ai Servizi Competenti territorialmente (in base al domicilio) e a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella costituzione della nuova Banca Dati delle Politiche Attive e Passive, attraverso le seguenti modalità:

  • Consultazione ed export tramite il Sistema Informativo dei Percettori;
  • Fornitura delle dichiarazioni pervenute attraverso appositi servizi in Cooperazione Applicativa (applicabile per quei Soggetti che abbiano stipulato protocollo di cooperazione con l’Istituto).

 

Descrizione della modalità Sistema Informativo dei Percettori

Per la trasmissione delle Dichiarazioni in argomento attraverso il Sistema Informativo dei Percettori sono state realizzate le seguenti funzionalità (F):

  • F1 – Notifica, al Servizio Competente territorialmente, della presenza di nuove dichiarazioni rilasciate all’INPS. Invio, agli indirizzi e-mail presenti nell’anagrafica dei Centri per l’Impiego  censiti dall’Istituto, delle notifiche di presenza di nuove dichiarazioni rilasciate all’INPS di competenza del Centro per l’Impiego;
  • F2 – Modifica dell’anagrafica del Centro per l’Impiego. Possibilità di aggiornare l’anagrafica dei Centri per l’Impiego censiti, attraverso l’applicazione intranet del Sistema Informativo dei Percettori;
  • F3 – Consultazione e download delle Dichiarazioni e delle informazioni presenti negli archivi INPS utili ai Centri per l’Impiego ai fini della certificazione dello Stato di Disoccupazione. Possibilità di visualizzare e scaricare in formato xls. e pdf., nell’apposita sezione “Stato di Disoccupazione” del Sistema Informativo dei Percettori, le nuove Dichiarazioni di competenza del Centro per l’Impiego.

Nell’ottica della massima condivisione delle informazioni e per semplificare l’attività di verifica e certificazione dello Stato di Disoccupazione del Centro per l’Impiego, oltre ai dati desumibili dalla domanda ASpI / mini-ASpI, saranno messe a disposizione tutte le informazioni estraibili dagli archivi INPS utili a tal fine, come meglio descritto nella tabella sottostante.

Tipologia Dati Descrizione
Anagrafica Generalità, residenza, contatti, estratti dagli archivi INPS
Autodichiarazioni ricavate dal modulo Domicilio eletto, contatti, dichiarazione di disoccupazione e di immediata disponibilità, dichiarazioni di svolgimento di eventuale attività lavorativa in corso, reddito presunto, estratti dalla domanda di indennità ASpI.

Data inizio eventuale attività lavorativa subordinata in corso (e fine se a tempo determinato), estratta dagli archivi INPSEsperienze ProfessionaliInformazioni relative alle esperienze professionali pregresse (azienda, settore, durata esperienza, qualifica professionale), estratte dagli archivi INPSPrestazioniTipo di prestazione percepita, durata, importo, estratti dagli archivi INPSDoteInformazioni relative agli incentivi disponibili (riferimento normativo, tipo assunzione e riduzioni contributive previste), estratte dagli archivi INPS

  • F4 – Archiviazione Dichiarazioni. Possibilità di archiviare sul Sistema Informativo dei Percettori le Dichiarazioni di competenza del Centro per l’Impiego già prese in carico;
  • F5 – Ricerca Dichiarazioni. Possibilità di ricercare le Dichiarazioni già archiviate attraverso appositi servizi di ricerca;
  • F6 – Segnalazione dell’eventuale non competenza territoriale del soggetto.  Segnalazione, attraverso la compilazione on line di apposito modulo, di non competenza relativamente alla dichiarazione soggetto interessato per cui è stata notificata la Dichiarazione al Centro per l’Impiego;
  • F7 – Segnalazione decadenza. Segnalazione all’Istituto degli eventi che determinano la decadenza del soggetto dal diritto a percepire le prestazioni a sostegno del reddito.

L’accesso ai nuovi servizi del Sistema Informativo dei Percettori potrà avvenire solo se in possesso di PIN identificativo rilasciato da INPS.

Per i Centri per l’Impiego già accreditati con PIN al Sistema Informativo dei Percettori, dovrà essere richiesto obbligatoriamente l’aggiornamento dello stesso, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it in cui dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

  • Denominazione del Centro per l’Impiego;
  • Indirizzo del Centro per l’Impiego;
  • Contatti del Centro per l’Impiego (telefono, e-mail presso cui saranno inviate le notifiche);
  • Lista dei Codici Fiscali del Centro per l’Impiego in possesso di PIN da aggiornare.

La richiesta di un nuovo PIN, invece, potrà essere effettuata all’Istituto secondo le consuete modalità.

 

Descrizione della modalità Cooperazione Applicativa

Per i Servizi Competenti che adotteranno la cooperazione applicativa la dichiarazione di cui sopra sarà rilasciata all’interno del pacchetto di Dati di Sintesi del Percettore con delle voci in aggiunta allo standard già definito.

Tali voci fanno riferimento a:

Tipologia Dati Descrizione
Autodichiarazioni ricavate dal modulo Domicilio eletto, contatti, dichiarazioni svolgimento eventuale attività lavorativa in corso, reddito presunto, estratti dalla domanda di indennità ASpI.

Data inizio eventuale attività lavorativa subordinata in corso (e fine se a tempo determinato), estratta dagli archivi INPS

Al fine di garantire un supporto qualificato per la corretta implementazione della procedura descritta, e’ stata istituita ed e’ attiva la casella di posta istituzionale all’indirizzo dichiarazioni.DCPrestazioni@inps.it, dove potranno essere inviate comunicazioni e/o richieste di informazioni.

L’imminente rilascio degli aggiornamenti procedurali sarà comunicato con apposito messaggio.

In fase di prima applicazione delle sopradescritte funzionalità ed al fine di garantire il pieno utilizzo della suddetta procedura aggiornata, che sarà rilasciata a breve, è sospesa, tenuto conto di quanto emerso nel corso di riunioni in ambito ministeriale, la decorrenza del termine di presentazione delle domande di disoccupazione ASpI/mini-ASpI nel periodo tra la data di pubblicazione della presente circolare e il 30 novembre 2013.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1
Allegato N.2

INPS:TELEMATIZZAZIONE RICORSI COMITATI VIGILANZA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

29/10/2013

Nell”ambito della diffusione dei servizi telematici  anchje per le attivita gia’ di spettanza dei soppressi Inpdaop ed Enpals ,si segnala la circolare sottoriportata relativa alle nuove modalità di presentazione attraverso il canale telematico dei ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza – Gestione Dipendenti Pubblici.

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Roma, 28/10/2013
Circolare n. 151
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medicie, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1
OGGETTO: Nuove modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza – Gestione Dipendenti Pubblici. Utilizzo del canale telematico.
SOMMARIO: 1)   Premessa.2)   Presentazione del ricorso amministrativo direttamente da parte del cittadino, nonché da parte di Amministrazioni/Enti datori di lavoro.

3)   Presentazione del ricorso amministrativo tramite patronati, intermediari e avvocati.

1.   Premessa

 

L’Istituto è da tempo impegnato nel complesso e graduale processo di telematizzazione dei servizi  avviato dal 2010 a seguito della determinazione presidenziale n.75 – avente ad oggetto “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” – con la quale è stato stabilito  l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,  convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, che ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS, il Presidente dell’Istituto, con determinazione n. 95 del 30 maggio 2012,  ha esteso alla Gestione  Dipendenti Pubblici il programma di telematizzazione dei servizi e, da ultimo, con la recente determinazione n. 174 del 27 settembre 2013, ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2014 la presentazione dei ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici avvenga esclusivamente attraverso modalità telematiche.

In relazione a quanto sopra, a partire dal 1° gennaio 2014, l’istanza relativa ai ricorsi amministrativi in materia previdenziale ai Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici (ricorsi avverso gli atti assunti in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi nonché di prestazioni previdenziali) dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico:

— In via diretta dai cittadini (iscritti o pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici), dotati di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai “servizi online”, nonché dalle loro Amministrazioni/Enti datori di lavoro.

— Tramite gli Avvocati, gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, per gli ambiti di propria competenza, attraverso i servizi telematici a loro disposizione.

Al fine di informare tutti i soggetti potenzialmente interessati all’innovazione introdotta e dare loro il tempo di familiarizzare con le nuove modalità di presentazione telematica dei ricorsi, è comunque garantito un periodo transitorio durante il quale, a partire dal 31 ottobre e fino al 31.12.2013, è possibile presentare i ricorsi amministrativi sia telematicamente che, secondo le consuete modalità, in formato cartaceo.

Al termine del periodo transitorio l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo ai fini della presentazione delle istanze in oggetto.

2.     Presentazione di un ricorso amministrativo effettuata direttamente da parte del cittadino, nonché da parte di Amministrazioni/Enti datori di lavoro

 

Per accedere alla procedura Ricorsi online (RiOL), il cittadino e le Amministrazioni/Enti datori di lavoro devono essere in possesso del PIN.

Tale codice, se non già posseduto, può essere richiesto:

  • dal cittadino:

–      tramite il sito internet (www.inps.it): cliccando sul link il PIN online – Richiedi  Pin, ed inserendo le informazioni richieste a video;

–      contattando telefonicamente il Contact Center dell’INPS, (tel. 803.164);

–      direttamente presso una Sede dell’Istituto.

  • dalle Amministrazioni/Enti datori di lavoro:

–      recandosi presso una Sede dell’Istituto che, nell’ambito dei servizi offerti nelle aree di front-office, provvederà a rilasciarlo.

Una volta in possesso del PIN, il cittadino accede al servizio di trasmissione telematica dei ricorsi seguendo  il percorso: www.inps.it – Servizi per il cittadino – ricorsi on-line  e l’Amministrazione/Ente datore di lavoro seguendo il percorso: www.inps.it – Servizi on-line – per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line.

L’accesso alla procedura RiOL avverrà dopo la necessaria autenticazione inserendo il codice fiscale ed il PIN e successivamente, l’utente dovrà:

  • compilare le schede della procedura (provvedimento, dati del ricorrente, ricorso, ecc.) secondo il percorso guidato;
  • allegare il ricorso amministrativo debitamente sottoscritto, precedentemente digitalizzato tramite scanner, nonché, separatamente, eventuali altri allegati in formato digitale.

La coerenza dei dati anagrafici e fiscali indicati nel ricorso è verificata con i dati residenti negli archivi dell’Istituto.

Il ricorso sarà sempre visibile e modificabile fino all’attivazione della funzione di “Inoltro”. Successivamente a tale attivazione sarà possibile scaricare e/o stampare la ricevuta dell’avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero di Protocollo Informatico Unificato (PIU) del ricorso presentato.

Sarà possibile, inoltre, tramite successivi accessi, consultare i ricorsi presentati e lo stato in cui si trovano in quel momento, nonché, una volta definiti, conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti.

Nella sezione RiOL dei “servizi online” è comunque consultabile il manuale di riferimento per l’applicazione.

Per eventuali informazioni è disponibile il Contact Center integrato dell’Istituto, che risponde al numero 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato dalle ore 8 alle 14. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.

 

3.        Presentazione del ricorso amministrativo tramite patronati, intermediari e avvocati

 

Anche la presentazione dei ricorsi amministrativi da parte di avvocati, Enti di patronato e degli altri intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n.12 avviene, previa autenticazione e verifica delle credenziali elettroniche di identificazione, mediante accesso alla procedura Ricorsi online (RiOL),  disponibile sul sito www.inps.it.

Gli Enti di Patronato e gli intermediari utilizzeranno il PIN in possesso, con lo specifico profilo assegnato, accedendo al servizio seguendo il percorso: www.inps.itServizi on-line – per tipologia di utente – aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line.

Effettuato l’accesso alla procedura, predisporranno i ricorsi compilando le schede previste e allegheranno in formato digitale: la delega sottoscritta dal ricorrente e il documento di identità dello stesso, il ricorso, nonché, separatamente, eventuale ulteriore documentazione.

La coerenza dei dati anagrafici e fiscali dei ricorrenti è confermata prima dell’ingresso del ricorso nel sistema informativo INPS, attraverso il confronto con i dati residenti negli archivi dell’Istituto.

Qualora sprovvisti di PIN, tali utenti potranno richiederlo recandosi presso una Sede dell’Istituto che, nell’ambito dei servizi offerti nelle aree di front-office, provvederà a rilasciarlo.

Per il rilascio del PIN agli avvocati, in particolare, le Sedi territoriali procederanno all’assegnazione del PIN previa:

  • ricezione dell’allegato modulo di richiesta “RichiestaPINIndividuale.pdf”, compilato e sottoscritto da parte dell’interessato;
  • ricezione di copia del certificato di iscrizione all’Ordine, o relativa autocertificazione sostitutiva;
  • identificazione del soggetto richiedente;
  • verifica della documentazione presentata, anche attraverso la consultazione online dell’elenco degli iscritti all’Ordine nei rispettivi siti Internet degli Ordini Provinciali degli Avvocati.

Ottenuto il PIN richiesto, gli Avvocati potranno accedere alla procedura per la trasmissione dei ricorsi seguendo il percorso: www.inps.it – Servizio on line – per tipologia di utente – Cittadino – ricorsi on line. All’atto dell’inserimento del PIN per l’autenticazione, l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e, in quanto tale, abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.

Anche per avvocati, Enti di patronato e intermediari è consultabile, nella sezione RiOL dei “servizi online”, il manuale di riferimento per l’applicazione e, per ulteriori informazioni, è sempre disponibile la funzione diretta di connessione con il Contact Center integrato dell’Istituto, che risponde al numero 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato dalle ore 8 alle 14.

Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.

Allegato modello richiesta Pin Avvocati

Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1

ADAPT: ESTRATTO E-BOOK SUI TIROCINI FORMATIVI

29/10/2013

Si pubblica l’e-book con cui viene illustrato dall’Adapt lo stato della  regolamentazione sui tirocini formativi da parte  delle Regioni italiane

cliccare

  l’estratto dell’e-book

REGOLAMENTAZIONE SITUAZIONE DOCENTI INIDONEI INSEGNAMENTO

29/10/2013

Come è noto,la Camera dei Deputati sta procedendo ,ai fini della conversione in legge ,all’esame del decreto legge n.104/13,che, tra gli altri argomenti ,prevede anche la definizione della situazione dei docenti  riconosciuti iinidonei all’insegnamento..che ha subito qualche modifica apportata dalla Commissione Cultura .

 Resta confermata   dal 1° gennaio 2014 l’abrogazione  delle disposizioni che dispongono il passaggio d’ufficio nei ruoli del personale Ata dei docenti che alla data del 31 dicembre 2013 risultano essere dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute a svolgere la funzione docente, ma idonei ad altri compiti.

 Importante è invece la modifica  del comma 6 dell’art.15 con cui  si dispone che il docente dichiarato permanentemente inidoneo ma idoneo ad altri compiti, successivamente al 1° gennaio 2014, potrà chiedere, ove ne abbia i requisiti (quindici anni di servizio), di essere dispensato dal servizio.

In alternativa alla dispensa ,si consente che  presenti , entro 30 giorni dal riconoscimento dell’inidoneità, istanza per il passaggio nel personale Ata.  ,mentre ,in  assenza di posti richiesti dovrà essere assoggettato obbligatoriamente alla mobilità compartimentale in ambito provinciale.

Peraltro, si stabilisce che ,nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale, il personale potra’ venire  utilizzato per le iniziative di   aiuto allo studio,l’aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio o per altre iniziative,riguardanti    la prevenzione della dispersione scolastica,  attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

  Per quanto concerne il personale docente, già dichiarato permanentemente inidoneo alla data dell’entrata in vigore del decreto, è confermato che entro il 20 dicembre 2013 dovrà essere sottoposto a nuova visita da parte delle competenti commissioni mediche.

In proposito si sottoilinea che  ,diversamente dall’iniziale previsione del decreto legge ,tali organi collegiali però non saranno integrati,  , da un rappresentante del ministero dell’istruzione

Infine, si rimarca che in  caso di mancata conferma dell’inidoneità  il docente dovrà tornare ad insegnare. In caso invece di conferma , i docenti potranno chiedere, ove ne hanno i predetti requisiti, di essere dispensati dal servizio. Alla nuova visita i docenti inidonei potranno tuttavia rifiutare di esservi sottoposti ,ma In tale caso trovano integrale applicazione le disposizioni del comma 6 dell’articolo 15, come modificato in Commissione.

 

PUBBLICATO DECRETO RELATIVO CONTRIBUTI UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI RESI DAL MEF

29/10/2013

Sulla Gazzetta Ufficiale n.251 del 25 ottobre 2013 risulta pubblicato il decreto del MEF n . 123 del 30 luglio 2013 ,sotto riportato che  da’ attuazione ,dopo 16 anni ,alla previsione dell’art43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi’ come modificato dall’articolo 45, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che demanda ad uno o piu’ regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri, l’individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto .

In pratica ,fatta eccezione per le ritenute sindacali ,se il Mef viene degato a tratytenere dalla paga dei dipendenti somme da riversare ad associazioni o a fondi di previdenza ,i soggetti predetti  devono psagare  per il servizio

Di seguito il testo del decreto richiamato

L MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

                           di concerto con 

             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, recante  il  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze a norma  dell'articolo  1,  comma  404,
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  cosi'  come  modificato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
febbraio  2013,  in  corso   di   perfezionamento,   concernente   la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a  norma
degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
cosi' come modificato dall'articolo 45,  comma  12,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, che demanda ad uno o piu' regolamenti  emanati
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla  base
di  criteri  generali  deliberati   dal   Consiglio   dei   ministri,
l'individuazione delle prestazioni,  non  rientranti  tra  i  servizi
pubblici  essenziali  o  non  espletate   a   garanzia   di   diritti
fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un  contributo  da   parte
dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1999, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  25  maggio
2000, n. 120; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 giugno 2012; 
  Vista la comunicazione effettuata al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23  agosto  1988,
n. 400, con nota n. 16348 del 14 novembre 2012; 
  Visto il nulla osta rilasciato  dal  Dipartimento  per  gli  Affari
Giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali, 

                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                        Disposizioni generali 

  1. Il presente regolamento individua le prestazioni, non rientranti
tra i servizi pubblici essenziali  o  non  espletate  a  garanzia  di
diritti fondamentali, svolte  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze, per le quali richiedere un contributo all'utente. 
  2. L'ammontare del contributo e' stabilito da convenzioni ovvero da
apposite determinazioni e deve tener conto  dei  costi  sostenuti  in
riferimento ad ogni tipo di prestazione effettuata. 
  3. Gli introiti relativi ai contributi sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato. 
  4. Il trenta per cento degli introiti e' riassegnato ai  pertinenti
capitoli afferenti a missioni/programmi del bilancio ed incrementa le
risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale
ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati  ai  centri
di responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
Art. 2 

              Aggiornamento e revisione dei contributi 

  1. I contributi di cui al  presente  regolamento  sono  soggetti  a
revisione e possono essere aggiornati annualmente  sulla  base  degli
indici ISTAT relativi al costo della vita.

                               Art. 3 

                  Prestazioni soggette a contributi 

  1.  Sono  individuate,  ai  sensi  dell'articolo  1  del   presente
regolamento, le seguenti attivita' per le quali puo' essere richiesto
il versamento di  un  contributo  nelle  forme  e  con  le  modalita'
previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati: 
    a) ritenute periodiche sugli stipendi  dei  dipendenti  pubblici,
applicabili  mediante  l'istituto  della  delegazione,  effettuate  a
favore di associazioni, fondi previdenziali,  istituti  assicurativi,
bancari, previdenziali e similari; 
    b) copie ed estratti di  documenti  di  archivio  effettuati  per
ragioni non di studio ovvero per ragioni di studio  finalizzato  alla
predisposizione di lavori destinati ad essere commercializzati; 
    c) accesso ad informazioni e documenti contenuti in banche dati; 
    d)  rilascio  di fotocopie  richieste  da  utenti  esterni  o  da
personale dell'Amministrazione per ragioni non di ufficio. 
  2. Tra le associazioni di cui al comma 1, punto  a),  del  presente
articolo non sono ricomprese le  organizzazioni  sindacali  a  favore
delle quali vengono disposte le trattenute sindacali. 
  3. Riguardo all'accesso alle informazioni e  documenti  di  cui  al
comma 1, punto c), del presente articolo, restano ferme le previsioni
in materia di consultazione senza  oneri  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni degli archivi informatici ai  fini  dell'acquisizione
d'ufficio di dati di cui all'articolo 43, comma 4,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  445  del  28  dicembre  2000  e  le
previsioni relative all'accesso alle banche dati, senza oneri, quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria allo svolgimento  di  compiti
istituzionali dell'amministrazione richiedente di cui all'articolo 50
del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,   n.   82   e   successive
modificazioni. 

Art. 4 

                        Ulteriori prestazioni 

  1. Con successivo decreto,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988  n.  400,  potranno  essere
individuati ulteriori prestazioni non ricomprese nell'articolo 3  del
presente   regolamento,   aventi   le   caratteristiche    prescritte
dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n.  449,  non
comprese nel presente regolamento. 
Art. 5 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 

    Roma, 30 luglio 2013