Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 254 del 29.10.2013 risulta pubblicato il testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, contenente la regolamentazione sulle materie di cui al titolo.
Prima di pubblicare a stralcio gli articoli riguardanti le suddette materie ,si evidenzia che :
a)e modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
e sono riportate tra i segni ((...))
b) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400le modifiche apportate
dalla legge diconversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto
della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85
Art. 2
Altre disposizioni in materia di IMU
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. (( Per il medesimo anno
l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.))
2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere
dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.»;
b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari
di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,»,
sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione
di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014.
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione
principale. ((Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.)) A decorrere dal 1°
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in
materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, ((purche' il
fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9,
che sia)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ((Per
l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal 1° luglio.))
((5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente
articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il
termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di
variazione relative all'imposta municipale propria, apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la
presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il
possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli
immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le
modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente
comma.
5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di
variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma
2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento
dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti
per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo
9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di
presentazione della domanda.))
((Art. 2-bis
Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a
parenti
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013,
limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, i comuni possono equiparare
all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta
imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In
caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo
soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo
puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune
definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione
dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al
quale subordinare la fruizione del beneficio.
2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito
dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma
1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura
massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.))
Art. 4
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone
concordato
1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole «e' ridotta al 19 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «e' ridotta al 15 per cento».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 10
Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013
1. Ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 1, comma
253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione
dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni
di euro ((da destinare)) al rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo
conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalita' alle
Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1,
comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono
in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga nelle predette Regioni.
((Modifica)) all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, e relative norme attuative
1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le
seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti
condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la
quale comunque non puo' essere anteriore al 1º gennaio 2009 e
successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo
riferito a qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi
che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico
entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di
6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno
2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro
per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni
di euro per l'anno ((2018 e di 12)) milioni di euro per l'anno 2019.
Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si
applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui
al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 171 ((del 24 luglio 2012)), e successivamente integrate dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile
2013, pubblicato nella ((Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio
2013)), con particolare riguardo alla circostanza che la data di
cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le
comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro,
ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di
disposizioni normative o regolamentari, ((e alle procedure)) di
presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali
del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse
all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro((, e altresi' provvede a pubblicare
sul proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare
le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i
dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura
di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative
motivazioni)). Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito
dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di
salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano maturato
i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle
ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
b) le parole: «959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno
2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di
euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per
l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni
di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019».
((Art. 11-bis
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
in materia di trattamenti pensionistici
1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) e'
aggiunta la seguente:
«e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano
essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e
contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento
pensionistico non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2014».
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di
2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro
per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni
di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2
milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimita' al
raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al
primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma,
l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di
cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di
euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9
milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017
e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»
sono sostituite dalle seguenti: «delle ulteriori modifiche apportate
al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
b) le parole: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno
2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di
euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.133 milioni
di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per
l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018».))
Art. 12
Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire due milioni e
500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 630 per il periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a ((euro
530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e,
a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14,
limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente» )).
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, nonche' di ((euro 530)) a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi
versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.
((2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' indeducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. A
decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle
disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.)) (Si preciosa che il comma 76 stabilisce:" 76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di
assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del
contraente, e' deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal
reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede
40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a
decorrere dall'anno 2012.")