Come è noto,la Camera dei Deputati sta procedendo ,ai fini della conversione in legge ,all’esame del decreto legge n.104/13,che, tra gli altri argomenti ,prevede anche la definizione della situazione dei docenti riconosciuti iinidonei all’insegnamento..che ha subito qualche modifica apportata dalla Commissione Cultura .
Resta confermata dal 1° gennaio 2014 l’abrogazione delle disposizioni che dispongono il passaggio d’ufficio nei ruoli del personale Ata dei docenti che alla data del 31 dicembre 2013 risultano essere dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute a svolgere la funzione docente, ma idonei ad altri compiti.
Importante è invece la modifica del comma 6 dell’art.15 con cui si dispone che il docente dichiarato permanentemente inidoneo ma idoneo ad altri compiti, successivamente al 1° gennaio 2014, potrà chiedere, ove ne abbia i requisiti (quindici anni di servizio), di essere dispensato dal servizio.
In alternativa alla dispensa ,si consente che presenti , entro 30 giorni dal riconoscimento dell’inidoneità, istanza per il passaggio nel personale Ata. ,mentre ,in assenza di posti richiesti dovrà essere assoggettato obbligatoriamente alla mobilità compartimentale in ambito provinciale.
Peraltro, si stabilisce che ,nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale, il personale potra’ venire utilizzato per le iniziative di aiuto allo studio,l’aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio o per altre iniziative,riguardanti la prevenzione della dispersione scolastica, attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
Per quanto concerne il personale docente, già dichiarato permanentemente inidoneo alla data dell’entrata in vigore del decreto, è confermato che entro il 20 dicembre 2013 dovrà essere sottoposto a nuova visita da parte delle competenti commissioni mediche.
In proposito si sottoilinea che ,diversamente dall’iniziale previsione del decreto legge ,tali organi collegiali però non saranno integrati, , da un rappresentante del ministero dell’istruzione
Infine, si rimarca che in caso di mancata conferma dell’inidoneità il docente dovrà tornare ad insegnare. In caso invece di conferma , i docenti potranno chiedere, ove ne hanno i predetti requisiti, di essere dispensati dal servizio. Alla nuova visita i docenti inidonei potranno tuttavia rifiutare di esservi sottoposti ,ma In tale caso trovano integrale applicazione le disposizioni del comma 6 dell’articolo 15, come modificato in Commissione.
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