Archive for febbraio 2011

MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (Parte Prima)

28/02/2011
Il decreto legge n.225 del 29.12.2010,così detto Mille proproghe ,è stato convertito in legge n.10 del 26.2.2011 con relativa pubblicazione su Supplemento ordinario   n.53  alla GazzettaUfficiale n.47 del 26 febbraio 2011.
Di seguito si evidenziano   le disposizioni   rilevanti , sia  che erano gia’    previste dal decreto legge ed eventualmete modificate , sia      che  sono state  approvate in sede di conversione in legge  del provvedimento  in questione   ,  dicando  particolare attenzione  a quelle  inerenti il  lavoro  ,nonche’  sottolineando che  le  modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e ricordando che  a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

A) DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL  ‘ ARTICOLO 1

 Possibilita’  di proroga sino al 31.12.2011  termini previsti dalla  Tabella 1

 Dopo il comma 2 risulta aggiunto    il  comma 2 bis   che    modifica  le modalità  per disporre la proroga sino al 31.12.2011 dei termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.Infatti ,ferma la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia al riguardo, si stabilisce che “le  proroghe di termini    sono  disposte previo parere della Commissione parlamentare per la  semplificazione,di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28  novembre  2005,  n. 246, e successive modificazioni,  e  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per le conseguenze  di  carattere  finanziario.  I  pareri parlamentari sono  resi  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dallatrasmissione degli schemi dei decreti del  Presidente  del  Consigliodei  Ministri  che,  decorso  il  termine,  possono  essere  comunque adottati.”

 

 Magistrati onorari

 Risultano aggiunti i  commi  2-ter  e 2 quater  che apportano   modifiche rispettivamente  al  comma 1 dell’articolo  245  del  decreto  legislativo  19 febbraio 1998, n. 51 ed  al  comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29  dicembre2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio2010, n. 24, ,i cui testi pertanto sono ora i seguenti:

– “245. 1. Le disposizioni del regio decreto  30  gennaio 1941, n. 12, come  modificate  o  introdotte  dal  presente
          decreto, in forza delle quali  possono  essere  addetti  al  tribunale ordinario e alla procura della Repubblica  presso il tribunale ordinario  magistrati  onorari,  si  applicano  fino a quando non sara’ attuato il complessivo riordino del  ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a  norma dell’articolo 106, secondo  comma,  della  Costituzione,  comunque non oltre il 31 dicembre 2011.” 
  – “193 – 24   I giudici onorari e i vice procuratori  onorari  il  cui mandato e’ scaduto il 31 dicembre 2010 e  per  i  quali
          non e’  consentita  un’ulteriore  conferma  secondo  quanto previsto  dall’   articolo   42-quinquies,   primo   comma dell’ordinamento giudiziario, di cui al  regio  decreto  3   gennaio 1941, n. 12, nonche’  i  giudici  di  pace  il  cui
          mandato scade entro il 31 dicembre 2011 e per i  quali  non  e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previst0 dall’ articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n.  374,  e  successive   modificazioni,   sono   ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive  funzioni  a  far data dal 1° gennaio 2011, fino alla riforma organica  della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

 Graduatorie concorsi pubblici

 Resta confermato il differimento  al 31.3.2011 dell’ efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,già fissata   al 31 dicembre 2010 dall’art.17 comma 19 della legge n.102/09 ,come previsto dalò decreto legge ,cosi’ da  consentire una significativa riduzione del numero di nuove prove selettive per accedere al pubblico impiego ,ma è stato introdotto il comma 2 sexies  in cui si  aggiunge che “la proroga si intende  riferita  anche  agli  idonei  nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni”

B) DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ‘ ARTICOLO 2

  Cinque per mille e S L A

   Resta confermato nel comma 1 che  disposizioni , relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Inoltre si prevede che  le  risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro 400.000.000 e che a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati  .

 Foglio rosa per motorini e minicar

Risulta aggiunto il comma 1-quater. in cui si stabilisce Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma
1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all’articolo 1, comma 1(31.3.2011) , sono disciplinate le modalita’ e le procedure di richiesta e rilascio di un’autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneita’ alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresi’ disciplinate la validita’ di tale autorizzazione e le modalita’ dell’esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresi’ che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validita’ dell’autorizzazione sia consentitoripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla
guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e’ punito ai sensi dell’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 Comitato verifica causa di servizio

Attraverso l’aggiunta del comma 1-octies. ,si  prevede  per il Comitato per la verifica delle cause di servizio di
cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica29 ottobre 2001, n. 461  ,  la proroga , fino al 31 dicembre 2013, della  composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

Sospensione riscossione tributi  , contributi e premi  zone alluvionate  Veneto

 Risulta confermata la disposizione contenuta nel comma 2 del decreto legge secondo cui il   termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche’ dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nel Veneto, e’ differito alla data del 30
giugno 2011.
  Rifiuti   e terremoti

 L’argomento è disciplinato nei  commi 2 bis,2  ter  ,2 quater  e 2 quinquies inseriti dalla legge di conversione ,che prevedono   quanto segue.

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti,comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestionedei rifiuti puo’ essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all’attuazione delfederalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi,delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalita’:
a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presentearticolo, con limite di incremento dell’imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;
b) i comuni possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui
all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;
c) le province possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della
predetta addizionale.
 I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facolta’ prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall’anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un’aliquota indifferenziata e un gettito non
inferiore all’importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.
 All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilita’ finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, e’ autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonche’ ad
elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo’ essere disposto
l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e’ corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e’ stabilita con provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 1966, n. 1142, puo’ intervenire anche nei territori per i quali e’ stato deliberato lstato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo

 Sospensione  riscossione tributi ,contributi e premi zone sisma Abruzzo

  Si conferma quanto stabilito dal comma 3 del decreto legge in ordine alla sospensione della  riscossione delle rate in scadenza tra il 1 gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La
ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi delresente comma e’ disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

 Altri interventi per  zone sisma Abruzzo

Risultano aggiunti in sede di conversione del decreto legge i commi 3  quater,3 quinquies 3 sexies e 3 septies  ,  che prevedono quanto segue:

3-quater. All’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita’ stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalita’ e i termini stabiliti»;
b) al comma 3-ter, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011con le modalita’ stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalita’ e i termini stabiliti».
3-quinquies. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, e’ inserito il seguente: «4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine
economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessita’ nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di
sorveglianza, puo’ disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con impreso unita’ locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel  limite massimo di 2.500.000 euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, ddecreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
3-sexies. Il comune dell’Aquila, in deroga all’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 24,comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, puo’ stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011,
2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell’Aquila e di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spescomplessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi dipersonale fino al limite di quattro quinti della pianta organica enel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilita’interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapportotra spese per il personale e spesa corrente.

3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attivita’ nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell’Aquila, e’ differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga deltermine di operativita’ dei rispettivi organi.

 

 Bonifica  sito   comune di Bussi (Pe)

Nel comma    3-octies. aggiunto dalla legge di conversione si prevede  che “Al fine di contribuire alla ripresa economica eoccupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614 provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito
d’interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e  perimetrato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di
euro per l’anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cuiall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 Istituzione giornata memoria  vittime sisma Abruzzo

L’istituzione è prevista dal comma 3-decies. che cosi’ recita”A decorrere dall’anno 2011 e’ istituita, per il giorno 6
aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto dell’  aprile 2009 che ha colpito la provincia dell’Aquila e altri comuni  abruzzesi, nonche’ degli altri eventi sismici e delle calamita’ naturali che hanno colpito l’Italia. Tale giornata non costituisce festivita’ ai fini lavorativi.”
 

 Aumento biglietti ingresso cinema

Con il comma 4-ter approvato in sede di conversione delmilleproroghe ,si stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 e’ istituito, per l’accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad
esclusione di quelle delle comunita’ ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali e dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure diriscossione e di versamento del contributo speciale”.

 Servizio all’estero personale docente ed amministrativo scuola

Il comma 4 -novies.inserito nella legge di conversione dispone che:” Il servizio all’estero del personale docente e
amministrativo della scuola e’ prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non puo’ quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia gia’ prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilita’ estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilita’ del
personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresi’assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono
utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.”

 Proroga termine premi Inail  ed interventi finanziari per imprese trasporto conto terzi

La proroga in questione è prevista dal comma 4-duodecies introdotto dalla legge di conversioni ,che così recita:”Per l’anno 2011, il termine di cui all’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e’ fissato al 16 giugno. Per l’anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e’ ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.”
 

 Sistema valutazione personale scuola

Le dispozioni riguardanti l’argomento in questione sono contenute nei  commi   4-octiesdecies e noviesdiecies ,inseriti  o nella legge di conversione

Il primo afferma quanto segue:”Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare,ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalita’ e protocolli standard definiti dallo stesso
regolamento. La relativa pianta organica rimane quella gia’ prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere acarico della finanza pubblica.”
 Invece nel secondo si legge:” Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessant
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricercaeducativa, con compiti di sostegno ai processi diinnovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard
nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”

 Contenimento spesa Banca d’Italia

Il comma 5 sexies ,approvato con lalegge di conversione modifica il testo dell’art.3 cpmma 3 della leggge n.122/2010  relativo all’argomento di cui al titolo ,che pertanto risulta essere il seguente:”La Banca d’Italia tiene conto, nell’ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d’Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell’accordo”.

 Proroga rapporti lavoro personale assunto per Sportelli Unici Immigrazione

In base al comma 5 del provvedimento in esame  ,per  garantire l ‘ operativita’ degli Sèportelli unici nei compiti di accoglienza ed integrazione e degli uffici d’immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare ,il ministero interno,in deroga alòla npormativa vigente,è autorizzato  arinnovare per un anno i contratti di lvoro di cui all’art.1  comma 1 dell’Ordinanza del P.C.M. del 29.3.07 n.3576.A tali rapporti  non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Richiesta di avviamento collocamento obbligatorio settore minerario 

Il comma 12-quater del provvedimento in esame  stabilisce che il  termine di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge12 marzo 1999, n. 68,reltivo allarichiesta di avviamento dei lavoratori aspiranti al collocamento obbligatorioin quanto appatenenti alle categorie protette, e’ elevato da sessanta a novanta giorni per i datori di
lavoro del settore minerario, con l’esclusione nella base di  computo e dall’avviamento  del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attivita’ di movimentazione etrasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni
dell’articolo 5, comma 2, della medesima legge.

Intervento   finanziario per zone colpite da alluvioni

Il comma 12-quinquies. del provvedimento prevede che al   fine di finanziare le spese conseguenti allo stato
di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici chehanno colpito il territorio, nonche’ per la copertura degli onericonseguenti allo stesso, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno deglianni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione del 2 ottobre 2009.

 

NON OPERATIVA PROROGA TERMINE IMPUGNAZIONE RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO IRREGOLARI INSERITA LEGGE CONVERSIONE MILLEPROROGHE

27/02/2011

  Come è noto di  decadenze  per impugnare il licenziamento s’interessano i primi quattro commi dell’art.32 della legge n.183/2010(Collegato Lavoro)  che dispongono quanto  di seguito viene riportato. 

  Il primo  comma prevede la sostituzione   dei commi 1 e 2  dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,  i  cui nuovi   testi   pertanto sono  i  seguenti:

_« Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.

-”L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di   270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato,ferma restando la possibilità di   produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso   . Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo ».

Il comma secondo invece stabilisce che   le  disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1  , si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

Il comma terzo  a sua volta prevede che le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1  , si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

 Il comma quarto  infine  stabilisce   che le   disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1  , si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

 b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Per coloro che ha avuto un rapporto -co co co ovvero a termine-concluso prima del 24 novembre 2010,data d’entrata in vigore della legge n.183/2010,il primo termine di 60 giorni per l’impugmazione è scaduto il 23 gennaio 2011.

Premesso quanto sopra, si  segnala che l’art.2 comma 54 della legge 26.2.2011 n.10 ,che ha convertito il decreto   legge n.225 del 29.122010 (c.d.Milleproroghe)  e che risulta pubblicata s Supplemento Ordinario n.53 della GazzettaUfficiale n.47 del 26.2011,, ha inserito   una disposizione finalizzata a spostare al 31 dicembre 2011 la scadenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione  dei cococo e  rapporti  a termine ritenuti irregolari ,così che la decadenza,inizialmente fissata  a 60 giorni dalla data d’entrata in vigore della legge n.183/2010 e quindi  al 23.1.2010, è rinviata a 60 giorni successivi al 31.12.2011 ,vale a dire al 1° marzo 2012.

Purtroppo  la predetta disposizione non può essere applicata,perchè  nel testo del citato comma 54    del decreto Milleproroghe risulta  errata la norma  di riferimento,di conseguenza    la disposizione  è  da consiuderare   inesistente.

Infatti  il comma 54   in questione  ha integrato il testo dell’art.32  della  legge n.183/2010  con l’art.1 bis  ,  nel quale si dispone che “in sede di prima applicazione  le disposizioni di cui all’art.6,comma primo,della legge 15 luglio 1966 n.604,come modificato dal comma 1 del presente articolo ,relative al termine di 60 giorni per l’impugnazione  del licenziamento acquistano efficacia  a decorrere dal 31 dicembre2011”.

L’errore contenuto nella suddetta norma  sta  nel fatto che la stessa  avrebbe dovuto  fare riferimento ,circa la norma da disapplicare , non già al comma  primo dell’art.6  della legge n.  604/66, bensì ai commi 3 e 4 ,i cui testi  sono stati   riportati  all’inizio della presente  trattazione

Gli stessi  appunto prevedono  l’estensione della disciplina relativa  alle impugnazioni  contro i licenziamenti  ai co co co e rapporti a termine,compresi quelli conclusi al 24 novembre 2010.

Pertanto , la situazione resta immodificata ,almeno per il momento ,tenendo presente tuttavia che la Camera, all’atto dell’approvazione della legge di conversione del Milleproroghe, ha votato anche un ordine del giorno in cui il Governo si impegna ad emanare un provvedimento contenente nuove    norme per la correzione del predetto errore.

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

27/02/2011

Si elencano le aziende operanti in Abruzzo per cui  emessi dal Ministero del Lavoro i provvedimenti di cigs nel periodo 8/23 febbraio 2011.

Denominazione Azienda :    PLASGOMMA DI PROCACCINI TOMMASO & C.
con sede in :   ESANATOGLIA Prov :    MC
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta
     
Settore:    Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.    
Unità di :    CASOLI Prov :    CH  
Settore:    Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.    
Decreto del  15/02/2011 n.  57111        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/09/2010   al   31/01/2011        
*********************

 

Denominazione Azienda :    CDC POINT
con sede in :   PONTEDERA Prov :    PI
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta
Unità di :    SAN GIOVANNI TEATINO Prov :    CH
Settore:    Commercio all’ingrosso di computer e apparecchiature informatiche, esclusi elaboratori destinati all’impiego nei processi industriali  
Decreto del  22/02/2011 n.  57341        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   08/06/2010   al   07/06/2011        
*********************

 

Denominazione Azienda :    CO.GE.SI. SNC DI TORLONE SEBASTIANO PIO
con sede in :   PRATOLA PELIGNA Prov :    AQ
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    PRATOLA PELIGNA Prov :    AQ  
Settore:    METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO    
Decreto del  21/02/2011 n.  57250        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   25/10/2010   al   24/10/2011        
Con autorizzazione al pagamento diretto        
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Denominazione Azienda :    JUNIOR FASHION GROUP S.R.L.
con sede in :   ORTONA Prov :    CH
Causale di Intervento :    Concordato preventivo
Unità di :    ORTONA Prov :    CH  
Settore:    CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO    
Decreto del  21/02/2011 n.  57309        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   13/08/2010   al   12/08/2011        
Con autorizzazione al pagamento diretto        
*********************

 

Denominazione Azienda :    LA MURRINA
con sede in :   SARONNO Prov :    VA
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    PESCARA
Settore:    FABBRICAZIONE DI DISPOSITIVI PER ILLUMINAZIONE (ANCHE DEL TIPO NON ELETTRICO), DI LAMPADINE E LAMPADE ELETTRICHE
Decreto del  21/02/2011 n.  57195        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   27/09/2010   al   26/09/2011        
Con autorizzazione al pagamento diretto        
*********************

 

Denominazione Azienda :    OMA SRL
con sede in :   CASTIGLIONE A CASAURIA Prov :    PE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    CASTIGLIONE A CASAURIA Prov :    PE  
Settore:    Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture    
Decreto del  21/02/2011 n.  57258        

FESTIVITA’ 17 MARZO 2011 PER 150 ANNI UNITA’ ITALIA

24/02/2011

Si  segnala che sulla Gazzetta  Ufficiale  n 44 del 23 2.2.2011 risulta pubblicato il decreto legge sotto riportato nel testo integrale  ,che disciplina la festività del 17 marzo prossimo,  istituita solo per l’anno in corso per celefrare i 150 anni dell’unità d’Italia.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l’articolo 7-bis del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,
che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150° anniversario della proclamazione dell’Unita’ d’Italia;
  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza  di  assicurare  la
dovuta  solennita’  e  la  massima   partecipazione   dei   cittadini
dichiarando il 17 marzo 2011  giorno  festivo  a  tutti  gli  effetti
civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica e a carico delle imprese private;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2011;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della
ricerca;

                                EMANA

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo  e’  considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio
1949, n. 260.
  2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti
giuridici e contrattuali previsti per la festivita’ soppressa  del  4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla
festa  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell’Unita’   d’Italia
proclamata per il 17 marzo 2011.
  3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        Art. 2

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi’ 22 febbraio 2011 

In merito al contenuto del decreto legge sopra riportato   si sottolinea quanto segue :

 – Il 17 marzo è considerato festivo soltanto per il 2011

 -E’  considerato festivo  ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio
1949, n. 260. ,che rispettivamente recitano  :

–     Art. 2.

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di
compiere determinati atti giuridici…
 
 
Art. 4.
Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni…
– Invece non  è  festivo ai sensi dell’art.5 della predetta legge che disciplina il trattamento economico da riservare alle festività.Pertanto il 17 marzo deve ritenersi giornata festiva ma senza diritto alla retrinuzione.
 -.Per equilibrare la giornata di festa senza retribuzione ,il provvedimento espressamente stabilisce che”per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istitutigiuridici e contrattuali previsti per la festivita’ soppressa  del  4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, allaesta  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell’Unita’   d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011,  onde  evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica  e delle imprese private”.Per inciso si rivorda che il 4 novembre non rientra pi tra le giornate festive,essendo statasposta dalla legge  n. 54/1977 allaprima domenica di novembre ,mentre ai lavoratori per il 4 novembre,oltre alla retribuzione per lavoro ordinario compete anche una giornata retribuita in più  a titolo di festività cadente di domenica nella misura di un sesto dell’orario settimanale di lavoro.
 – Peraltro la compensazione  con il 4 novembre per  la retribuzione del 17 marzo prossimo , si applica soltanto alle imprese private  e quindi ne sono fuori i datori di lavoro non imprenditori (studi professionali per i dipendenti,i condomini per i portieri,la famiglie  per i lavoratori domestici).
  e i predetti  lavoratori    faranno festa  il 17 .3.011,   nella busta   di marzo  per detta giorn maggiorata  per le ore di lavoro prestate  del 6o%. Infine perquano riguarda    i portieri dei condomini , giusta la previsione del ccnl ,se lavorano il 17 marzo ricevono la retribuzion maggiorata,se invece fanno festa fruiscono  al fine di   conservare la retribuzione ,di un permesso retribuito.

PROTOCOLLO MINISTERO LAVORO /CONSIGLIO NAZ.LE CONSULENTI LAVORO COMMISSIONI CERTIFICAZIONI

24/02/2011

 Tra il Ministero del Lavoro ed il Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro risulta sottoscritto un    protocollo d’intesa  per rendere operativa l’attivita’  delle Commissioni  di Certificazione  da costituire presso le sedi dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro ,cui spetta anche  la funzione di conciliazione .

Di seguito si riporta il testo  del predetto protocollo. 

Articolo 1

Regolamento

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, entro 60 giorni dalla firma del presente accordo, approva il regolamento sulla base del quale si costituiscono ed operano le Commissioni istituite presso i Consigli Provinciali.

Il regolamento che stabilisce la procedura di certificazione ai sensi dell’articolo 78 del d.lgs. 276/2003 è redatto nel rispetto dei seguenti principi:

1. identificazione del numero dei componenti della commissione che non può essere inferiore a tre;

2. identificazione delle competenze dei membri della commissione e delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi

3. obbligo di comunicare al Ministero del lavoro, con cadenza semestrale, ogni modifica dei componenti della commissione

4. obbligo per i membri delle commissioni di partecipazione ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro anche per il tramite della Fondazione Studi

5. obbligo di audizione dei lavoratori interessati dal provvedimento emesso dalla commissione ai fini della verifica della reale volontà delle parti contraenti;

6. modalità di conservazione degli atti di certificazione

7. criteri di validità delle sedute e delle delibere

8. modalità di redazione dell’atto di certificazione e di inoltro alle autorità competenti

9. obbligo di fornire al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con cadenza trimestrale, un resoconto dell’attività svolta, con particolare riferimento al numero e alla tipologia di istanze e di contratti certificati, secondo un modulo di rilevazione che verrà predisposto dal Ministero del lavoro entro un mese dalla stipulazione del presente protocollo.

L’entrata in vigore del sopra citato regolamento sostituisce ogni altro strumento regolamentare vigente e vincola i Consigli Provinciali al rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Articolo 2

Pubblicità e trasparenza

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini di pubblicità e trasparenza si impegna a diffondere – in apposita sezione del sito internet istituzionale – un elenco delle commissioni istituite presso i Consigli Provinciali che intendano operare nell’ambito della presente intesa.

Articolo 3

Coordinamento

Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera c-ter) del decreto legislativo n. 276/2003, ha la funzione di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi, delle commissioni di certificazione costituite presso gli Consigli Provinciali.

Inoltre, il Consiglio Nazionale svolge un ruolo di:

1. tenuta anche ai fini della pubblicità di cui all’art. 2 dell’elenco delle commissioni di certificazione dei Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro con indicazione dei componenti e delle relative funzioni anche ai fini della verifica delle eventuali incompatibilità e dei possibili conflitti di interesse a garanzia della posizione di terzietà della commissione;

2. aggiornamento formativo semestrale obbligatorio, per il tramite della propria Fondazione Studi, dei componenti delle commissioni mediante idoneo programma scientifico;

3. supporto alle commissioni di certificazione per il normale svolgimento delle loro funzioni, anche tramite linee guida.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio Nazionale al fine di monitorare e coordinare l’attività delle commissioni di certificazione istituite ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. C-ter del decreto legislativo n. 276/2003 istituiscono un tavolo di lavoro congiunto – che si riunirà con cadenza semestrale nonché all’occorrenza, su iniziativa dei componenti – volto alla valutazione dei periodici rapporti di monitoraggio anche al fine di valutare l’opportunità di iniziative congiunte anche di tipo formativo e informativo

ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO PROVINCIALE QUOTE DPCM 30.11.2010

23/02/2011

Premesso che:

 1)  In data3.2.2011,  a conclusione delle prime tre giornate  stabilite per il clich day  relativo alle domande di autorizzazione previsto dal DPCM del 30.11.2010  per i  flussi 2011 in favore degli extracomunitari,risultavano pervenute  per la regione Abruzzo il seguente numero di richieste ,suddivise per provincia     e tipologia  di autorizzazione richiesta:  

 
Provincia -Descrizione Modello- Pervenute
CHIETI A – Lavoro Domestico-       438
CHIETI B – Lavoro Subordinato.- 3 68
CHIETI VA – Conversioni -7
CHIETI VB – Conversioni- 5
CHIETI BPS – Art. 23 –       1
CHIETI LS – Conversioni – 0
L’AQUILA A – Lavoro Domestico -823
L’AQUILA B – Lavoro Subordinato -765
L’AQUILA VB – Conversioni-      57
L’AQUILA BPS – Art. 23  -22
L’AQUILA VA – Conversioni – 1
PESCARA A – Lavoro Domestico   628
PESCARA B – Lavoro Subordinato-  249
PESCARA VB – Conversioni-  10
PESCARA VA – Conversioni -9
PESCARA BPS – Art. 23 -5
TERAMO A – Lavoro Domestico-  681
TERAMO B – Lavoro Subordinato- 294
TERAMO VB – Conversioni- 7
TERAMO VA – Conversioni- 4
TERAMO BPS – Art. 23   -1
TERAMO LS – Conversioni-  1
 
Totale Regione Domande Pervenute: 4.376,la cui  ripartizione percentuale in  riferimento alle quattro province dell’ A bruzzo  è la seguente   :Chieti 18,72%,L’Aquila  38,12%,Pescara   20,58 % e Teramo 22,58% .;

2) Con lettera circolare n.  377 dell’1.2.2011   il Ministero del Lavoro ha effettuato  una prima ripartizione delle quote alivello provinciale relative  alle  assunzioni con rapporto di lavoro subordinato per i cittadini delle  nazionalità riservatarie,che sono state esposte su questo blog in data 7.2.2011    ,a cui si rinvia;

3) Con lettera circolare   n.387 del 3.2.2011il Ministero delLavoro  ha  comunicato la ripartizione a livello provinciale delle quote in questione relative  al   lavoro domestico e di assistenza personale,che evidenziano   per l’Abruzzo la seguente   assegnazione di quote :Chieti 10, L’Aquila 40 ,Pescara 40 Teramo 40,Totale Regione 130;
 

4) Con la lettera circolare n.  n.469 dell’8.2.2011 il Mnistero del Lsavoro   ha comunicato i dati  riguardanti le  domande presentate   e  le  quote assegnate alle Direzioni Provinciali Lavoro ,nonchè  le  conversioni   da permesso di soggiorno CE per soggiornanti di  lungo periodo a lavoro subordinato ed a lavoro autonomo ,nonchè  le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale a lavoro subordinato,che    per la regione Abruzzosono i seguenti

A) Domande  conversionin soggiornanti lungo periodo a lavoro   subordinat  e  quote assegnate alle DPL

CHIETI                                 0           0    

 L’AQUILA                            0          0     

PESCARA                             0          0

TERAMO                               1          1    

 ABRUZZO                           1           1

 TOTALE NAZIONALE  135      135

b)Domande di conversioni da soggiornanti  lungo periodo a   lavoro autonome  e   quote   assegnate   alle DPL 

CHIETI                                                                                   0         0                                                      
 L’AQUILA                                                                             0         0                                                
PESCARA                                                                                0         0                                             
TERAMO                                                                                  0         0   

 ABRUZZO                                                                                 0         0

TOTALE NAZIONALE                                                        16      16  

C) Domande di   conversioni da stagionale  a lavoro subordinato e  quote  assegnate  alle DPL

                                                                                   
CHIETI                                          4            4       
 L’AQUILA                                 51          51
PESCARA                                   10         10
TERAMO                                      7          7
 ABRUZZO                                 72        72

 TOTALE NAZIONALE         3.215     3194

 va segnalato  che con la lettera circolare n.694 del 21.2.2011 il Ministero del Lavoro ha   assegnato-

  direttamente tramite sistema SILEN – le quote residue, ripartite a livello provinciale, relative sia alle nazionalità privilegiate che al lavoro domestico di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 30.11.2010.

L’ulteriore attribuzione di quote è stata fatta tenendo conto della consultazione effettuata dalle Direzioni Regionali e provinciali del lavoro con le Istituzioni e le parti sociali a livello territoriale.

In tal senso si è provveduto a distribuire le quote rimanenti sulla base dei fabbisogni richiesti e tenendo conto delle quote già anticipate.

La percentuale della distribuzione delle quote disponibili rispetto ai fabbisogni è stata del 35%, aliquota che è stata applicata analogamente anche sulle domande inoltrate a livello provinciale per le specifiche comunità nazionali privilegiate sulla base delle disposizioni del DPCM 30.11.2010.

Per le Province Autonome di Trento e Bolzano e per le Regioni Veneto e Friuli non sono state attribuite ulteriori quote essendo il fabbisogno stimato nell’ambito delle consultazioni in linea con l’anticipazione delle quote già attribuite.

Nella  nota ministeriale risulraprecisato in riferimento a   richieste pervenute da vari uffici relativi alla possibilità di privilegiare, all’interno della quota delle nazionalità privilegiate, quelle relative al lavoro subordinato, così come per il lavoro domestico, quelle riservate al lavoro di cura alla persona, segnaliamo che non è possibile sulla base degli attuali dispositivi normativi accogliere tali richieste.

Pertanto, nell’ambito delle quote riservate alle nazionalità privilegiate e per il lavoro domestico è necessario procedere all’esame delle domande sulla base dell’ ordine cronologico della presentazione delle stesse, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni lavorative richieste.

 L’assegnazione di cui sopra prevede  per la regione Abruzzo   complessive  190  assegnate ,ripartite a livello provinciale e con riferimento alle nazionalità privilegiate come segue: 

         1         2        3        4        5          6          7          8         9         10      11        12       13        14       15         16      17     18  19     20 

CH  15        4        0          1        1        O           2            3       2          1         3          0         1           5         0           0       2        0     0      40 

AQ 12        2         1            1       2        0          10        10       2         2         0          0        2           3          1            3      3     0     0        54

PE  11         2         1            3       3         0           3          3       5          1          6          0        0          3           0           1       4      1       0     47

TE  15          0        1            3        3        3           3          5        5          0         4          0        1           5           0          0       2     0         0    49  

  Legenda nazionalia’     :                                              

                           1  ALBANIA   2 ALGERIA    3 BANGLADESH  4  EGITTO  5 FILIPPINE   6 GHANA   7  MAROCCO

                            8 MOLDAVIA  9 NIGERIA  10 PAKISTAN   11 SENEGAL 12  SOMALIA   13 SKRILANKA  14 TUNISIA

                            15 INDIA  16 PERU’ 17  UCRAINA  18 NIGER  19 GAMBIA  20 TOTALE  NAZIONALITA’  PRIOrITARIE        

  Inoltre sono state assegnate all’Abruzzo complessive 326 quote per lavoo domestico riguardanti le altre nazionalità non prioritarie ,ripartite a livello provinciale come segue   :

 CHIETI   21     L’AQUILA  65      PESCARA 73       TERAMO  139      ABRUZZO  326

DISCIPLINA DISTACCO LAVORATORE

22/02/2011

 Oltre che   dai     contratti collettivi,le fonti delle regole  che   disciplinano  l’istituto del distacco del lavoratore   sono costituite   dalle  leggi,   dalla prassi amministrativa  e dalla  giurisprudenza.

 Tra le fonti legislative ,prima  di altre viene  il decreto legislativo n.276/03  ,che     con l’art.30  ha introdotto una definizione legale di distacco   ,prevedendo che “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.  la Pertanto i “requisiti di legittimità del distacco” sono   la temporaneità del distacco e l’interesse del distaccante

Entrambi i requisiti sono ulteriormente chiariti dalla circolare n.3/2004 del Ministero del Lavoro .

Il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.

Quanto al profilo dell’interesse, l’art. 30 del d.lgs. 276/2003 ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui. Inoltre la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacc

 Possono essere tante le ragioni che caratterizzano le necessità di un distacco: dall`esigenza del datore di lavoro a far acquisire al proprio dipendente nuove conoscenze professionali presso un`altra impresa, all`interesse al buon andamento della società controllata o partecipata (nei distacchi intra-gruppo) oppure a fronteggiare periodi di cali produttivi odi crisi salvaguardando i livelli occupazionali. Di stretta attualità è infatti l`ipotesi in cui – soprattutto fra imprese appartenenti a gruppi societari- si utilizzi lo strumento in questione per evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni o scongiurare riduzioni di personale.

Così chiariti i profili economici, normativi e contributivi, la circolare affronta l’ipotesi racchiusa nell’art. 30, comma 3, del Dlgs n. 276/2003, precisando innanzitutto che il consenso del lavoratore al distacco che comporti un mutamento di mansioni “vale a ratificare l’equivalenza delle mansioni nell’ipotesi in cui, pur in assenza di demansionamento, vi sia una specializzazione e/o una riduzione dell’attività svolta con riguardo al patrimonio professionale del lavoratore”.

Distacco a più di 50 Km
La circolare in esame sottolinea altresì che il riferimento alle “comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive” per il distacco che avvenga in un’unita produttiva a più di 50 Km di distanza dalla sede di provenienza, “non comporta l’applicazione della disciplina del trasferimento”. Si tratta di una precisazione che, se pur parziale, è quanto mai opportuna, dal momento che il tenore letterale della riforma Biagi poteva autorizzare ad un’interpretazione che ravvisasse, in tale specifica ipotesi, una trasformazione del distacco in trasferimento (“Quando comporti un trasferimento a un’unita produttiva sita a più di 50 km … il distacco può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive o sostitutive”, cfr. art. 30, comma 3, Dlgs n. 276 del 2003; la giurisprudenza, come noto, ha invece sempre ritenuto illegittimo il trasferimento del lavoratore disposto a seguito di distacco presso altra società del gruppo (cfr., per tutte: Trib. Milano, 23.12.2000). Nonostante tale precisazione, tuttavia, la circolare non afferma alcunché in merito ai motivi della diversa disciplina del distacco che avvenga ad una distanza maggiore di 50 km (l’unico che è lecito intuire è quello dei maggiori disagi per il distaccato), né alcuna esemplificazione delle citate ragioni tecniche, organizzative e produttive o sostitutive.

Distacco parziale
Da ultimo, la circolare apre la possibilità di un distacco parziale (possibilità per il lavoratore distaccato di svolgere la propria attività lavorativa anche parzialmenate presoso il distaccatario e continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte di prestazione lavorativa).

Sostituzione di lavoratore distaccato
La circolare in oggetto autorizza il distaccante ad assumere con contratto a termine un altro lavoratore ove sussistano le esigenze che legittimano l’apposizione del termine in base alle previsioni del Dlgs 368/2001.

Osservazioni

Infatti si legge che il  concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.

 

 Inoltre    per il  profilo dell’interesse il citato art.30  ne consente una interpretazione piuttosto ampia  così che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui. Inoltre la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.

In altre parole,per quanto riguarda il datore di lavoro può avere interesse ad una lunga o lunghissima permanenza del proprio dipendente presso terzi, per motivi o con modalità tutt’altro che occasionali.
Allo stesso modo, come si desume dalla circolare, qualunque interesse può essere alla base del provvedimento di distacco, e non solo un interesse qualificato o particolarmente meritevole di tutela. “In tale ottica”, afferma la circolare in commento, la legge Biagi “legittima le prassi di distacco all’interno dei gruppi di impresa, le quali corrispondono a una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo”. 

Riguardo  gli oneri relativi al trattamento economico e normativo del  lavoratore in distacco,è pacifico che  essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore,ma la circolare prima citata   riferisce anche della prassi, ormai consolidata, del rimborso di tali oneri da parte del distaccatario, concludendo che ,  eseguendo il lavoratore distaccato  la sua prestazione anche nell’interesse del distaccatario, la scelta del rimborso rende più lineare e trasparente l’imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società ed in In tal senso, “l’importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di l avoro distaccante”.

Sul fronte contributivo e assicurativo, inoltre, la circolare ribadisce in parte principi già enunciati in precedenti circolari: il distaccante è titolare del trattamento contributivo, da adempiere con riferimento all’inquadramento della sede di provenienza; il premio per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è a carico del distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa applicati al distaccatario (cfr. circolari Min. lav nn. 4 e 58 del 1994).
Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile, in caso di rivalsa dell’Istituto, in occasione di un infortunio sul lavoro che integri un’ipotesi di reato e che sia avvenuto presso il distaccatario incaricato della direzione e della sorveglianza del lavoro in base all’art. 10 Dpr 1124/1965. È possibile, tuttavia, un diverso accordo tra le parti.

 Dopo i   profili economici, normativi e contributivi, la circolare affronta l’ipotesi  del consenso del dipendente al distacco racchiusa nell’art. 30, comma 3, del Dlgs n. 276/2003,che  ,   non necessitando in generale detto  consenso,precisa   che il consenso del lavoratore al distacco che comporti un mutamento di mansioni “vale a ratificare l’equivalenza delle mansioni nell’ipotesi in cui, pur in assenza di demansionamento, vi sia una specializzazione e/o una riduzione dell’attività svolta con riguardo al patrimonio professionale del lavoratore”.

 Peraltro la circolare   sottolinea altresì che il riferimento alle “comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive” per il distacco che avvenga in un’unita produttiva a più di 50 Km di distanza dalla sede di provenienza, “non comporta l’applicazione della disciplina del trasferimento”. Si tratta di una precisazione che, se pur parziale, è quanto mai opportuna, dal momento che il tenore letterale della riforma Biagi poteva autorizzare ad un’interpretazione che ravvisasse, in tale specifica ipotesi, una trasformazione del distacco in trasferimento (“Quando comporti un trasferimento a un’unita produttiva sita a più di 50 km … il distacco può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive o sostitutive ”   

La ragione di  tale precisazione,  su cui la    circolare non dichiara alcunché in merito ai motivi della diversa disciplina del distacco che avvenga ad una distanza maggiore di 50 km si ritiene sia da individuare   nel fatto che la  distanza comporta    maggiori disagi per il .distaccato .

Inoltre nella circolare in esame non si fa parola o  esemplificazione  rispetto alle citate ragioni tecniche, organizzative e produttive o sostitutive ,che tuttavia ci riportano alla discipina del lavoro a termine del dec.leg.vo n.368/01r

Infine   la circolare ,oltre a prevedere  la possibilità di un distacco parziale (possibilità per il lavoratore distaccato di svolgere la propria attività lavorativa anche parzialmenate presso  il distaccatario e continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte di prestazione lavorativa) ,precisa altresì   che  il distaccante può assumere con contratto a termine un altro lavoratore ove sussistano le esigenze che legittimano l’apposizione del termine in base alle previsioni del  prima richiamato   Dlgs 368/2001.

In ogni caso il distaccato avrà ugualmente diritto agli assegni per il nucleo famigliare, all’eventuale indennità di malattia, maternità, disoccupazione o mobilità, ma non potrà usufruire delle integrazioni salariali elargite dal distaccatario perché a tutti gli effetti il distaccato rimane dipendente dell’azienda di origine

Il distacco interessa diverse categorie, particolare disciplina vige però per il lavoratore edile[13] che può essere temporaneamente distaccato presso un’altra impresa a condizione che vi sia il previo consenso del lavoratore stesso ed esista l’interesse economico e produttivo dell’impresa distaccante. Durante il periodo di distacco il lavoratore presta la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante e al termine rientra presso quest’ultima.

 Una seconda fonte legislativa sul distacco risulta costituita dall’art.8 della legge n.236/93, che al comma 3 recita” che “gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o piu` lavoratori dall’impresa ad altra per una durata temporanea”,rimanendo f  fermo il perdurare del vincolo obbligatorio con il datore di lavoro distaccante, con la conseguenza che gli obblighi contributivi continuano a gravare sul distaccante originario titolare del rapporto, all’attività del quale si deve far riferimento ai fini della classificazione previdenziale e quindi della determinazione del regime contributivo applicabile, quale che siano le attività del terzo distaccante e le mansioni del lavoratore durante il distacco.

Come chiarito dalla circolare del ministeo del Lavoro n.11/93 ,si  , di una normativa che trova il suo ambito di applicazione nel corso delle richiamate proceduredi riduziondipersonale  con la conseguenza di consentire un uso più esteso dei predetti istituti rispetto alle condizioni generali alle quali, come in precedenza fatto presente, è subordinata, invece, al di fuori delle cennate procedure, la liceità degli stessi.

Si osserva che poichè durantev il distacco illavoratoreè assoggettato al potere dirttivo  e duisciplinare del distaccatario ,sarà quest’ultimo che sarà responsabile della sorveglianza del lavoro.Peraltro anche il distaccante dovrà svilupare rapporti di cooperazione e coordinamento in materiadi sicurezza del lavoro con il dist accatario. 

Infine gli obblighi fiscali restano a carico del distaccante

Passando alla prassi amministrativa ,come  fonti di indicazioni sul distacco del lasvoratore si pongono  tanto alcune  circolari e note ,quantoalcune risposte ad interpelli del Ministero del Lavoro.

Tra  le prime si menzionano  la circolare n.28/2005 ,relativa  al  ricorso al distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione di attività produttiva e se ne afferma la liceità

 Detta ipotesi ,dice la circolare,solleva infatti alcuni profili di criticità con riferimento al principio in base al quale il distacco deve essere riconducibile ad uno specifico interesse del datore di lavoro affinché la prestazione sia, temporaneamente, eseguita presso un terzo ma in adempimento dell’unico e originario rapporto di lavoro che prosegue con il distaccante.

Poiché, infatti, il distacco integra un atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, e determina così una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 agosto 2004, n. 16165), deve escludersi la legittimità di un distacco fondato su una ragione meramente economica, che può essere tanto l’interesse ad un corrispettivo, come sopra evidenziato, quanto il solo interesse al risparmio del costo del lavoro.

Avrebbe natura meramente economica un distacco che non si limitasse ad avere come effetto solo indiretto il rimborso del costo del lavoro, che costituisce prassi ricorrente e irrilevante ai fini della legittimità del distacco (Cass., Sez. Un., 13 aprile 1989, n. 1751 già richiamata dalla Circolare n. 3/2004), ma trovasse in tale esito la sua propria giustificazione.

La possibilità quindi di disporre il distacco per evitare il ricorso alla cassa integrazione potrebbe apparire dettata non tanto da un interesse proprio del distaccante, affinché i lavoratori eseguano presso il terzo la prestazione lavorativa, quanto piuttosto dalla esigenza di sostenere l’impresa, temporaneamente in crisi, attraverso il rimborso del costo della manodopera in distacco; tanto più che l’operazione complessiva troverebbe riscontro in un autonomo e rilevante interesse del distaccatario a fronteggiare, proprio attraverso la fornitura della manodopera in distacco, punte di intensificazione della attività produttiva.

In questo senso depone anche il confronto con la specifica ipotesi di distacco prevista dall’articolo 8 legge n. 236/1993. La norma in esame rinvia, infatti, ad accordi collettivi che regolamentino il distacco di personale per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo.

In questo caso l’interesse che legittima il distacco è quello dei lavoratori a non essere licenziati (ed eventualmente l’interesse pubblico a preservare i livelli occupazionali) mentre, a fronte del filtro dato dal controllo sindacale sulla operazione, l’autonomo interesse del distaccante può anche mancare ovvero può, in questa ipotesi, coincidere con il mero passaggio dei costi della manodopera eccedentaria in capo al distaccatario.

Non sembra, peraltro, che questa ipotesi possa essere estesa in via analogica a quella in esame sia per la natura eccezionale della fattispecie sia per la differenza sussistente fra una situazione tendenzialmente irreversibile, quale quella che porta ad una procedura di licenziamento collettivo, rispetto ad una ipotesi di temporanea concentrazione dell’attività produttiva cui è possibile far fronte con un trattamento di integrazione salarialePeraltro proprio il dato della temporaneità può consentire una ricostruzione dell’interesse del distaccante che, nella ipotesi prospettata, sia ulteriore rispetto ad una mera opportunità di escludere il ricorso alla cassa integrazione. Da questa prospettiva sembra anche possibile accordare rilevanza come presupposto di fatto al gruppo di impresa entro cui ricondurre l’operazione di distacco.

Poiché infatti l’ipotesi in esame postula una contrazione solo temporanea del volume d’attività dell’impresa distaccante, si può configurare in capo al datore di lavoro un interesse specifico a preservare in forza (e nella propria disponibilità) i lavoratori temporaneamente sospesi. Il ricorso alla cassa integrazione, potrebbe, di contro, indurre i lavoratori a cercare una diversa occupazione a fronte della riduzione della retribuzione, questo in particolare per i lavoratori con qualifiche elevate. Inoltre, la sospensione della attività, ove protratta nel tempo, potrebbe incidere per sé sola sulla crescita professionale dei lavoratori.

A fronte di tali considerazioni si può pertanto ritenere che, nell’ipotesi in esame, il distacco risponda al legittimo interesse di preservare il patrimonio professionale dell’impresa attraverso le opportunità di scambio tra i lavoratori delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. In questo caso, quindi, il distacco non costituirebbe un mero scambio/prestito di manodopera per fronteggiare esigenze contingenti relative alla gestione del personale o della attività dell’impresa – ipotesi questa espressamente esclusa dalla giurisprudenza Cass. 2 novembre 1999 n. 12224) – ma la realizzazione di uno specifico interesse dell’impresa attraverso le opportunità che derivano dalla struttura integrata tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Infine, con riferimento alle concrete modalità operative si ritiene opportuno rilevare che: 1) il distacco di manodopera intra-gruppo non dovrebbe, in ogni caso, incidere sulla autonomia di gestione delle singole imprese onde evitare che il gruppo appaia una frammentazione artificiosa (e quindi fraudolenta) di un unico soggetto giuridico; 2) in caso di distacco occorre tenere presente non solo i presupposti di legittimo ricorso all’istituto ma anche i vincoli derivanti dall’applicazione della disciplina ed, in particolare, di quelli afferenti al mutamento di mansioni e di quelli relativi ad un possibile spostamento della sede di lavoro oltre 50 km rispetto a quella originaria.

 Per gli interpeli,si ricordano i seguenti:

a) interpello n.13 luglio 2006

In caso di appalto pubblico, l’impresa aggiudicataria può utilizzare personale distaccato da un’altra azienda. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti e della “Riforma Biagi” (decreto legislativo 276/2003).

b) interpello n.58/09

L’interpellante chiedeva se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell’art. 30, D.L.vo n. 276/2003, il Documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori.

In caso di distacco lecito, il lavoratore inviato presso l’impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell’accordo di distacco, nell’organizzazione della impresa distaccataria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell’originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all’appalto, sotto ogni profilo, l’impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.

 c ) interpello n.1/2011

Premette il Ministero che per correttamente configurare giuridicamente il distacco occorre richiamare i requisiti di legittimità contemplati nel richiamato articolo 30. Ricorda in particolare il Ministero che l’istituto in esame non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione. In tal senso il distacco produce l’effetto di modificare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell’originario contratto di lavoro.

Ricorda poi il Ministero che lo stesso articolo n.30 del richiamato Decreto individua, quali elementi caratterizzanti l’istituto:

– l’interesse del distaccante;

– la temporaneità del distacco;

– lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, elementi tutti indispensabili ai fini del legittimo ricorso al distacco Il distacco, evidenzia la risposta , può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, non deve coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di lavoro.

L’interesse di cui si dice deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. Perciò il distacco deve essere puntuale quanto alle finalità perseguite e temporalmente limitato. Inoltre altro requisito fondamentale dell’istituto è costituito dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante.

Posti questi come requisiti unici per un legittimo ricorso al distacco, la dislocazione del lavoratore presso la sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando l’ipotesi “statisticamente” più ricorrente, non può costituire un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto.

Tutto ciò considerato, conclude il Ministero, che la prestazione del lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce dunque un elemento di fatto della prestazione che potrà eventualmente essere valutato, unitamente agli altri, per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l’assenza di condotte elusive della normativa in esame.

Infine tra le pronunce della giurisprudenza che possono  essere considerate quali fonti della normativasul distacco del lavoratore ,sono da ricordatre quelle dellaCassazione ,che di seguito si riassumono:

Come chiarisce Cass., 10 agosto 1999, n. 8567, “Il distacco non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un novo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l’obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari (2)) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente, sicché il datore di lavoro distaccante rimane il soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro ed a corrispondere al lavoratore la retribuzione, a meno che il rapporto di lavoro non sia stato sospeso per dar luogo ad un nuovo rapporto col beneficiario della prestazione di lavoro.” Com’è dato constatare, la Cassazione ritiene possibile che il lavoratore distaccato, previa sospensione dl rapporto di lavoro in atto, instauri un nuovo rapporto con il distaccatario, senza con questo pregiudicare il suo diritto a riattivare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro distaccante.      

La temporaneità del distacco ha valore relativo in quanto è legata al persistere dell’interesse del datore di lavoro distaccante che può coincidere con l’intera durata del rapporto di lavoro ad  iniziare dall’assunzione (Cass., 15 giugno 1992, n. 7328). Questa situazione può, talora, configurare una cessione del contratto di lavoro, nel qual caso è richiesto il consenso del lavoratore ceduto.

Il terzo comma prevede che l’eventuale mutamento delle mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore. Qualora il beneficiario del distacco adibisca il lavoratore a mansioni superiori, il datore di lavoro distaccante sarà “tenuto a corrispondere il trattamento economico relativo alle mansioni superiori effettivamente svolte  e del conferimento del grado e della qualifica superiore, senza che possa invocare la sua estraneità al conferimento di tali mansioni, dipendendo tale situazione esclusivamente dal suo provvedimento di distacco.” (Cass., 8  agosto1987, n. 6817). La decisione trova giustificazione nella sentenza 16 aprile 1984, n. 2471 della stessa Corte in quanto se così non fosse, il lavoratore subirebbe un grave pregiudizio non potendo “far valere i diritti derivanti dall’art. 2103 c.c. né nei confronti del terzo beneficiario del contratto, in quanto persona estranea al rapporto di lavoro, né nei confronti dl datore di lavoro distaccante, in quanto l’assegnazione delle mansioni superiori non dipenderebbero da lui.

Sentenza n.23933/2010

 Nel distacco  la temporaneità non va confusa con il concetto di brevità: in sostanza la destinazione del lavoratore a prestare la propria attività in favore di un terzo, non è vincolata a una durata predeterminata fin dal l’inizio, né al fatto che questa sia più o meno lunga. Il vincolo di legittimità risiede esclusivamente nella sussistenza, per tutta la durata, dell’interesse del distaccante a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore del distaccatario. In pratica il distacco potrebbe addirittura persistere per tutta la durata del rapporto di lavoro

Nel distacco il lavoratore pur operando all’estero ha diritto al mantenimento del regime previdenziale del paese di provenienza, tale diritto viene meno nel caso di permanenza oltre il massimo consentito dagli accordi internazionali, con il conseguente assoggettamento al regime di sicurezza sociale del paese ospite.

L’INPS è tenuta a rilasciare al lavoratore assicurato un certificato di distacco che ha la funzione di evitare la doppia imposizione contributiva, il lavoratore distaccato dovrà portare con sé il certificato ed esibirlo in caso di eventuali controlli.

Il periodo di distacco può essere prorogato per un periodo uguale a quello del distacco originario, la proroga deve essere autorizzata dall’autorità competente del paese ospitante e la domanda deve essere inoltrata dal datore prima della scadenza.
In merito al distacco del lavoratore italiano in una paese della UE, il datore che distacca il lavoratore in altro paese della UE[14] continua ad applicare al rapporto tutta la normativa italiana in materia di avviamento, tenuta dei documenti obbligatori e disciplina contrattuale individuale, tuttavia l’impresa deve osservare le disposizioni del paese ospite in materia di: retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile in quel paese, tenuta di una serie di documenti sociali di lavoro presso lo stabilimento.

Per i paesi comunitari il certificato di distacco è costituito dal modello E101[15] che può essere utilizzato anche per il distacco in paesi extracomunitari non convenzionati per i quali manca una specifica modulistica. La giurisprudenza comunitaria[16] ha affermato che fino a quando non venga invalidato o revocato il modello 101, questo vincola l’ordinamento giuridico dello stato membro in cui sono distaccati i lavoratori, pertanto il giudice del paese ospitante non può verificare la validità di un modello E101 per quanto riguarda l’attestazione degli elementi in base ai quali è stato rilasciato.

Per i paesi comunitari il periodo massimo di distacco non può superare i 5 anni salvo quando la richiesta di una ulteriore proroga sia motivata dall’interesse specifico del lavoratore. La richiesta di proroga va effettuata previo l’invio di uno specifico formulario, cd E102 che può essere impiegato anche per il distacco in paesi extracomunitari convenzionati per i quali manca una specifica modulistica.

Il lavoratore italiano distaccato riceve le prestazioni sanitarie nel paese ospite con le modalità in vigore nel paese stesso ma l’onere delle prestazioni è sostenuto dagli enti italiani, a tal fine i lavoratori devono presentare la tessera sanitaria europea TEAM valevole su tutto il territorio della UE, se invece il lavoratore trasferisce la residenza avrà diritto al rilascio del modello E106 che assicura assistenza in forma diretta al pari di un lavoratore del posto.

In caso di malattia del lavoratore distaccato, questi deve fornire adeguata certificazione all’INPS e al datore nei tempi utili per aver diritto all’indennità di malattia che è a carico degli enti previdenziali italiani.

In caso di infortunio invece l’erogazione della prestazione avviene direttamente dall’istituto competente del paese ospitante cui l’INAIL effettuerà successivamente il dovuto rimborso.

Se l’azienda distaccante è interessata da una procedura di cassa integrazione o mobilità, il distacco è revocato e il distaccato sarà destinatario dei relativi provvedimenti al pari degli altri dipendenti appartenenti alla medesima unità produttiva e non distaccati.

La permanenza all’Estero per periodi superiori a 12 + 12 mesi comporta, salvo specifica autorizzazione Ministeriale, l’assoggettamento del lavoratore alla contribuzione del Paese Cee in cui svolge la propria attività lavorativa.

Devono essere notificate all’INPS le modifiche intervenute nel distacco originariamente previsto, con particolare riguardo ai casi di mancato invio all’estero del lavoratore, interruzioni non temporanee, assegnazioni del lavoratore ad altra impresa per fusioni, trasferimenti od altre operazioni societarie.

Da un punto di vista fiscale, nel caso in cui la permanenza del lavoratore distaccato sia per un periodo inferiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, il regime di imposizione fiscale applicato è quello del Paese di origine (Italia). In caso contrario, se il Paese in cui il lavoratore è distaccato prevede una Convenzione contro le doppie imposizioni, vige il criterio della “tassazione concorrente”, altrimenti si applica il regime di doppia imposizione fiscale. Questo è un concetto estremamente importante, pertanto prima della partenza occorre accertarsi se il paese di destinazione sia convenzionato, se così non fosse e si superano le 183 giornate nel corso di 12 mesi, si avrà purtroppo una doppia imposizione fiscale.

Per quanto riguarda il lavoratore autonomo, si applicano per analogia le norme previste per il subordinato con la differenza che questi, diversamente dal lavoratore subordinato, può non avere una posizione assicurativa preesistente al distacco. Ciò significa che il lavoratore autonomo, prima di trasferirsi in altro Stato membro, deve aver già esercitato per un certo tempo la sua attività nello Stato in cui risiede ed aver già versato la corrispondente contribuzione. Parimenti a quanto accade per i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi debbono premunirsi del formulario E101 (per l’Italia presso l’INPS) e del formulario E102 per l’eventuale proroga. Inoltre va anche ricordato che per poter conservare l’iscrizione al regime previdenziale del Paese in cui risiede, il lavoratore autonomo, durante il periodo di lavoro all’estero, dovrà mantenere nel territorio del Paese da cui proviene l’infrastruttura necessaria a proseguirvi la sua attività dopo il suo ritorno. La permanenza di una tale infrastruttura potrà essere valutata in base: all’esistenza e all’uso di idonei locali nel Paese di provenienza; al versamento dei contributi e delle imposte; al possesso di una tessera professionale e di un numero di partita Iva; nonché all’iscrizione presso le Camere di Commercio e a ordini o organizzazioni professionali.

In merito al distacco del lavoratore comunitario in Italia, si definisce distaccato il lavoratore abitualmente occupato in uno stato membro della UE diverso dall’Italia che, per un periodo di tempo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio italiano.

A tal proposito occorre ricordare che valgono le condizioni del luogo in cui i lavoratori distaccati effettuano le proprie prestazioni ovvero vige il principio della lex loci.

Tuttavia nei casi di distacchi in Italia di lavoratori comunitari, extracomunitari provenienti da Paesi extra-UE convenzionati, è contemplata la possibilità, nei limiti stabiliti negli stessi accordi e previa adozione della specifica modulistica, di continuare a versare i contributi esclusivamente nel Paese di provenienza del lavoratore.

Per quanto attiene però agli obblighi contributivi, con l’interpello n. 6/2009, il Ministero del lavoro, della salute e della politiche sociali, rinviando a quanto già precisato nella precedente risposta ad interpello n. 24/2007 e facendo propri i principi richiamati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/2008, ha chiarito che ciò che forma materia tipica del DURC, o di altra documentazione equivalente rilasciata dal competente istituto del Paese straniero, non può essere surrogato, nella sua funzione probante, dalla dichiarazione sostitutiva dell’interessato, né tanto meno dai modelli utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali.

In merito al distacco del lavoratore extracomunitario in Italia, occorre invece ricordare che la procedura volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è necessaria solo per il primo ingresso in Italia dello straniero, infatti qualora lo straniero sia già titolare di un permesso di soggiorno rilasciato anche per motivi diversi dal lavoro, può esercitare attività di lavoro subordinato utilizzando o convertendo il proprio permesso a determinate condizioni stabilite dalla legge
Qualora non esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale con il paese straniero distaccante o esistono solo convenzioni parziali, l’obbligo assicurativo deve essere assolto in Italia dal distaccante con le ordinarie modalità in vigore per la generalità dei dipendenti, pertanto l’azienda distaccante dovrà provvedere all’apertura di una posizione assicurativa e al versamento della contribuzione in Italia nominando a tal fine un procuratore.

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

21/02/2011

Si richiama l’attenzione sulle seguenti sentenze della  Corte di Cassazione in relazione alle partiolari questio definite:

Sentenza n.23933/2010

 Nel distacco  la temporaneità non va confusa con il concetto di brevità: in sostanza la destinazione del lavoratore a prestare la propria attività in favore di un terzo, non è vincolata a una durata predeterminata fin dal l’inizio, né al fatto che questa sia più o meno lunga. Il vincolo di legittimità risiede esclusivamente nella sussistenza, per tutta la durata, dell’interesse del distaccante a che il proprio dipendente presti la sua opera in favore del distaccatario. In pratica il distacco potrebbe addirittura persistere per tutta la durata del rapporto di lavoro .

Sentenza n.3590/2011

 Quando il licenziamento sia intimato all’esito di un procedimentodisciplinare ,l’enunciazione dei motivi ,tanto nellacontestazione quanto nella lettera di licenziamento soddisfa la razio dell legge  e pertanto il licenziamento per giusta causa è leggitimo 

-Sentenza n.3955 /2011

Nel rapporto di agenzia ,il preavviso riguarda soltanto il recesso del contratto a tempo indeterminato  e non può essere esteso a quelo a tempo determinato ,anche se si sono succeduti più contratti a termine .

Sentenza n.3597/2011

Nel risarcimento del danno al lavorato licenziato illeggittimamente ,l’indennita’ di mobilità non può essere dettratta dalle somme alle quali il datore di lavoro è stato condannato ,non potendosi ritenere la stessa non acquisita dal lavoratore e ripetibili dagli istituti previdenziali.

Sentenza n.3602/2011 

L’art.14 del CCNL dei servizi ambientali e territoriali va interpretato nel senso che l’operatore autista di combinata canal-jet ,responsabile dellamanovra dell’alta pressione con interventopersonale e diretto in pozzi neri deve essere inquadrato  nell’area conduzione ,quarto livello ,a prescindre al fatto che per la guida< sia richiesta la patene  C .

-Sentenza n.3607/2011

L’esclusione del diritto del personale direttivo al riposo settimanale e festivo,nochè al compenso speciale per lavoro oltre l’orario normale ,non ha carattere assoluto ,essendo soggetta a limiti di ragionevolezza  verificabili dal giudice,sempre che il loro superamento sia stato dedotto e provato dal  dirigente .

Sentenza n.3744/2011 

Il principio dell’irriducibilità della prestazione ,che si desume dagli art.2103 c.c e 36 della Costituzione  ,ossia dal divieto di assegnaione a mansioni  inferiori e dallancessaria proporzione tra l’ammotaredella retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato ,si estende anchel indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro ,nel senso che quella voce retributiva può essere soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione,ma deve essere conservata in caso contrario. 

Sentenza n.3871/2011

 Non può avere rilievo l’assunto del Ministero ricorrente, secondo cui la tipologia del rapporto, in relazione alla limitata durata del contratto, impedisce all’Amministrazione di avvalersi della elevazione culturale conseguente alla fruizione dei permessi di studio. Ed infatti il riconoscimento di determinati benefici, quali quelli in esame, prescinde da un siffatto interesse del datore di lavoro, pubblico o privato, essendo diretto alla concreta attuazione di fondamentali garanzie costituzionali, riconosciute nell’ordinamento internazionale e recepite altresì dal Legislatore nella definizione dei diritti spettanti ai lavoratori studenti (97 Cost.).

  Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: “In base ad un’interpretazione coerente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dall’art. 10 legge n. 300 del 1970)”.

 La sentenza della Corte d’appello di…   è conforme a tale principio e, pertanto, il ricorso del Ministero va rigettato.

Sentenza n.4053/2011

 Il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, “sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi”, e che tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata,

AGENZIA ENTRATE : DOVUTA IMPOSTA BOLLO PER IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA

21/02/2011

L’art.4 della legge 300/1970 prevede quanto segue:”E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.”

  Sussistendo incertezza in materia,ilMinistero del Lavoro ha rivolto apposito intepello all’Agenzia delle Entrate per conoscere se sia dovuta l’imposta di bollo da parte dei datori di lavoro che rivolgono istanzaalle Direzioni Provinciali del Lavoro per ottenere l’autorizzazione all’installazione  degli impianti di video sorveglianza ,esprimendo il parere di esenzione della stessa a norma dell’artt.41 della predetta legge 300/70 ,secondo cui :”Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascent dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse”.

L’Agenzia Entrate con notaprot.n.954/18588  dell’11.2.2011 ,ha fatto presente di ritenere che la disposizione contenuta nell’art.41  dello Statuto dei lavoratori risulta abrogata  a seguito dell’entrata in vigore dell’art.42 del DPR n.601/1973,che prevede;”Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie…diverse da quelle considetrate nel decreto stessoo in altri decreti emanati in attuazione della legge 9.10.1971 n.825″

Di conseguenza alle istanze previste dall’art.4 della legge n.300/70 non può trovare  applicazione l’esenzione stabilita dall’art.41 della medesima legge ,dalla data d’entrata in vigore del decreto leg.vo n.601/1973 ,aggiungendo che non possono trovare neppure applicazione sia  la legge n.533/73 relativa alle controversie o individuali di lavoro,i cui atti e provvedimenti di conciliazione  sono esenti dall’imposta di nollo,in  quanto risulta esclusa l’applicazione per analogia delle norme di agevolazione fiscale,sia il regime di favore recato dall’art.12 comma 3 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972 n.642  .

Pertanto  alle  pratiche in questioni deve trovare applicazione la previsione dell’art.3della tariffa allegata al dpr n642 e quindi devono presenta istanzain bollo da euro 16,42 alla DPL ,accompagnata da una  marca di pari importo  , che sarà apposta dall’Ufficio  sull’autorizzazione una volta intervenuta con relativo annullamento della stessa.

DIFFERIMENTO TERMINE PREMI AUTOTRASPORTATORI MERCI

20/02/2011

 

  Con la nota n.1367 del 17 febbraio 2011 l’Inail  informa che , in relazione all’approvazione   del decreto  milleproroghe ,recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie contenente, tra le altre, disposizioni che riguardano lo slittamento dei termini per l’autoliquidazione per le imprese  di autotrasporto merci in conte terzi previsti dall’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n.144,  si ritiene opportuno differire dal  16 febbraio 2011  al 16 giugno 2011   per il versamento dei premi assicurativi dovuti per l’autoliquidazione 2010/2011, da parte  delle predette dette tipologie di imprese.

L’Istituto  si  riserva di successive informazioni e istruzioni – all’esito del completamento dell’iter parlamentare della norma in argomento  ,ribadendo  che il differimento dei termini di scadenza – ove confermato in sede di approvazione definitiva della predetta norma – riguarda esclusivamente il pagamento di quanto dovuto per l’Autoliquidazione 2010-2011, mentre il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni resta confermato al 16 febbraio e, per le imprese che si avvalgono delle modalità telematiche, al 16 marzo.