(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
A) DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ‘ ARTICOLO 1
Possibilita’ di proroga sino al 31.12.2011 termini previsti dalla Tabella 1
Dopo il comma 2 risulta aggiunto il comma 2 bis che modifica le modalità per disporre la proroga sino al 31.12.2011 dei termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.Infatti ,ferma la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia al riguardo, si stabilisce che “le proroghe di termini sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione,di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari
competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dallatrasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consigliodei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.”
Magistrati onorari
Risultano aggiunti i commi 2-ter e 2 quater che apportano modifiche rispettivamente al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ed al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio2010, n. 24, ,i cui testi pertanto sono ora i seguenti:
– “245. 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente
decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sara’ attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell’articolo 106, secondo comma, della Costituzione, comunque non oltre il 31 dicembre 2011.”
– “193 – 24 I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato e’ scaduto il 31 dicembre 2010 e per i quali
non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 42-quinquies, primo comma dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 3 gennaio 1941, n. 12, nonche’ i giudici di pace il cui
mandato scade entro il 31 dicembre 2011 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previst0 dall’ articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2011, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.
Graduatorie concorsi pubblici
Resta confermato il differimento al 31.3.2011 dell’ efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,già fissata al 31 dicembre 2010 dall’art.17 comma 19 della legge n.102/09 ,come previsto dalò decreto legge ,cosi’ da consentire una significativa riduzione del numero di nuove prove selettive per accedere al pubblico impiego ,ma è stato introdotto il comma 2 sexies in cui si aggiunge che “la proroga si intende riferita anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni”
B) DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL ‘ ARTICOLO 2
Cinque per mille e S L A
Resta confermato nel comma 1 che disposizioni , relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Inoltre si prevede che le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro 400.000.000 e che a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati .
Foglio rosa per motorini e minicar
Risulta aggiunto il comma 1-quater. in cui si stabilisce Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma
1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all’articolo 1, comma 1(31.3.2011) , sono disciplinate le modalita’ e le procedure di richiesta e rilascio di un’autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneita’ alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresi’ disciplinate la validita’ di tale autorizzazione e le modalita’ dell’esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresi’ che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d’esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validita’ dell’autorizzazione sia consentitoripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla
guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e’ punito ai sensi dell’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Comitato verifica causa di servizio
Attraverso l’aggiunta del comma 1-octies. ,si prevede per il Comitato per la verifica delle cause di servizio di
cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica29 ottobre 2001, n. 461 , la proroga , fino al 31 dicembre 2013, della composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.
Sospensione riscossione tributi , contributi e premi zone alluvionate Veneto
Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche’ dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nel Veneto, e’ differito alla data del 30
giugno 2011.
Rifiuti e terremoti
L’argomento è disciplinato nei commi 2 bis,2 ter ,2 quater e 2 quinquies inseriti dalla legge di conversione ,che prevedono quanto segue.
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti,comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestionedei rifiuti puo’ essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all’attuazione delfederalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi,delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalita’:
a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presentearticolo, con limite di incremento dell’imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;
b) i comuni possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui
all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;
c) le province possono deliberare un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della
predetta addizionale.
I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facolta’ prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall’anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un’aliquota indifferenziata e un gettito non
inferiore all’importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.
All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilita’ finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, e’ autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonche’ ad
elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo’ essere disposto
l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e’ corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e’ stabilita con provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di riserva. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 1966, n. 1142, puo’ intervenire anche nei territori per i quali e’ stato deliberato lstato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo
Sospensione riscossione tributi ,contributi e premi zone sisma Abruzzo
Si conferma quanto stabilito dal comma 3 del decreto legge in ordine alla sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 1 gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La
ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi delresente comma e’ disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
Altri interventi per zone sisma Abruzzo
Risultano aggiunti in sede di conversione del decreto legge i commi 3 quater,3 quinquies 3 sexies e 3 septies , che prevedono quanto segue:
3-quater. All’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalita’ stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalita’ e i termini stabiliti»;
b) al comma 3-ter, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011con le modalita’ stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalita’ e i termini stabiliti».
3-quinquies. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, e’ inserito il seguente: «4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine
economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessita’ nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di
sorveglianza, puo’ disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con impreso unita’ locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, ddecreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
3-sexies. Il comune dell’Aquila, in deroga all’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 24,comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, puo’ stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011,
2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell’Aquila e di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spescomplessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi dipersonale fino al limite di quattro quinti della pianta organica enel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilita’interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapportotra spese per il personale e spesa corrente.
3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attivita’ nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell’Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell’Aquila, e’ differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga deltermine di operativita’ dei rispettivi organi.
Bonifica sito comune di Bussi (Pe)
Nel comma 3-octies. aggiunto dalla legge di conversione si prevede che “Al fine di contribuire alla ripresa economica eoccupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614 provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito
d’interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di
euro per l’anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cuiall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Istituzione giornata memoria vittime sisma Abruzzo
L’istituzione è prevista dal comma 3-decies. che cosi’ recita”A decorrere dall’anno 2011 e’ istituita, per il giorno 6
aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto dell’ aprile 2009 che ha colpito la provincia dell’Aquila e altri comuni abruzzesi, nonche’ degli altri eventi sismici e delle calamita’ naturali che hanno colpito l’Italia. Tale giornata non costituisce festivita’ ai fini lavorativi.”
Aumento biglietti ingresso cinema
Con il comma 4-ter approvato in sede di conversione delmilleproroghe ,si stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 e’ istituito, per l’accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad
esclusione di quelle delle comunita’ ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali e dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure diriscossione e di versamento del contributo speciale”.
Servizio all’estero personale docente ed amministrativo scuola
Il comma 4 -novies.inserito nella legge di conversione dispone che:” Il servizio all’estero del personale docente e
amministrativo della scuola e’ prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all’estero non puo’ quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica conseguentemente al personale che abbia gia’ prestato un servizio all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilita’ estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilita’ del
personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresi’assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono
utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.”
Proroga termine premi Inail ed interventi finanziari per imprese trasporto conto terzi
La proroga in questione è prevista dal comma 4-duodecies introdotto dalla legge di conversioni ,che così recita:”Per l’anno 2011, il termine di cui all’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e’ fissato al 16 giugno. Per l’anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e’ ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto con le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.”
Sistema valutazione personale scuola
Le dispozioni riguardanti l’argomento in questione sono contenute nei commi 4-octiesdecies e noviesdiecies ,inseriti o nella legge di conversione
Il primo afferma quanto segue:”Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare,ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalita’ e protocolli standard definiti dallo stesso
regolamento. La relativa pianta organica rimane quella gia’ prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere acarico della finanza pubblica.”
Invece nel secondo si legge:” Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessantgiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricercaeducativa, con compiti di sostegno ai processi diinnovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard
nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”
Contenimento spesa Banca d’Italia
Il comma 5 sexies ,approvato con lalegge di conversione modifica il testo dell’art.3 cpmma 3 della leggge n.122/2010 relativo all’argomento di cui al titolo ,che pertanto risulta essere il seguente:”La Banca d’Italia tiene conto, nell’ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d’Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell’accordo”.
Proroga rapporti lavoro personale assunto per Sportelli Unici Immigrazione
In base al comma 5 del provvedimento in esame ,per garantire l ‘ operativita’ degli Sèportelli unici nei compiti di accoglienza ed integrazione e degli uffici d’immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare ,il ministero interno,in deroga alòla npormativa vigente,è autorizzato arinnovare per un anno i contratti di lvoro di cui all’art.1 comma 1 dell’Ordinanza del P.C.M. del 29.3.07 n.3576.A tali rapporti non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Richiesta di avviamento collocamento obbligatorio settore minerario
Il comma 12-quater del provvedimento in esame stabilisce che il termine di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge12 marzo 1999, n. 68,reltivo allarichiesta di avviamento dei lavoratori aspiranti al collocamento obbligatorioin quanto appatenenti alle categorie protette, e’ elevato da sessanta a novanta giorni per i datori di
lavoro del settore minerario, con l’esclusione nella base di computo e dall’avviamento del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attivita’ di movimentazione etrasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni
dell’articolo 5, comma 2, della medesima legge.
Intervento finanziario per zone colpite da alluvioni
Il comma 12-quinquies. del provvedimento prevede che al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato
di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici chehanno colpito il territorio, nonche’ per la copertura degli onericonseguenti allo stesso, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno deglianni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall’alluvione del 2 ottobre 2009.