FESTIVITA’ 17 MARZO 2011 PER 150 ANNI UNITA’ ITALIA

Si  segnala che sulla Gazzetta  Ufficiale  n 44 del 23 2.2.2011 risulta pubblicato il decreto legge sotto riportato nel testo integrale  ,che disciplina la festività del 17 marzo prossimo,  istituita solo per l’anno in corso per celefrare i 150 anni dell’unità d’Italia.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l’articolo 7-bis del decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,
che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza
del 150° anniversario della proclamazione dell’Unita’ d’Italia;
  Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza  di  assicurare  la
dovuta  solennita’  e  la  massima   partecipazione   dei   cittadini
dichiarando il 17 marzo 2011  giorno  festivo  a  tutti  gli  effetti
civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica e a carico delle imprese private;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2011;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della
ricerca;

                                EMANA

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo  e’  considerato
giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio
1949, n. 260.
  2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e delle imprese private, derivanti da  quanto  disposto  nel
comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istituti
giuridici e contrattuali previsti per la festivita’ soppressa  del  4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla
festa  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell’Unita’   d’Italia
proclamata per il 17 marzo 2011.
  3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        Art. 2

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi’ 22 febbraio 2011 

In merito al contenuto del decreto legge sopra riportato   si sottolinea quanto segue :

 – Il 17 marzo è considerato festivo soltanto per il 2011

 -E’  considerato festivo  ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  27  maggio
1949, n. 260. ,che rispettivamente recitano  :

–     Art. 2.

Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di
compiere determinati atti giuridici…
 
 
Art. 4.
Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni…
– Invece non  è  festivo ai sensi dell’art.5 della predetta legge che disciplina il trattamento economico da riservare alle festività.Pertanto il 17 marzo deve ritenersi giornata festiva ma senza diritto alla retrinuzione.
 -.Per equilibrare la giornata di festa senza retribuzione ,il provvedimento espressamente stabilisce che”per il solo anno 2011 gli effetti economici e  gli  istitutigiuridici e contrattuali previsti per la festivita’ soppressa  del  4
novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, allaesta  nazionale  per  il  150°  anniversario  dell’Unita’   d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011,  onde  evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica  e delle imprese private”.Per inciso si rivorda che il 4 novembre non rientra pi tra le giornate festive,essendo statasposta dalla legge  n. 54/1977 allaprima domenica di novembre ,mentre ai lavoratori per il 4 novembre,oltre alla retribuzione per lavoro ordinario compete anche una giornata retribuita in più  a titolo di festività cadente di domenica nella misura di un sesto dell’orario settimanale di lavoro.
 – Peraltro la compensazione  con il 4 novembre per  la retribuzione del 17 marzo prossimo , si applica soltanto alle imprese private  e quindi ne sono fuori i datori di lavoro non imprenditori (studi professionali per i dipendenti,i condomini per i portieri,la famiglie  per i lavoratori domestici).
  e i predetti  lavoratori    faranno festa  il 17 .3.011,   nella busta   di marzo  per detta giorn maggiorata  per le ore di lavoro prestate  del 6o%. Infine perquano riguarda    i portieri dei condomini , giusta la previsione del ccnl ,se lavorano il 17 marzo ricevono la retribuzion maggiorata,se invece fanno festa fruiscono  al fine di   conservare la retribuzione ,di un permesso retribuito.

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