Archive for gennaio 2010

DISPOSIZIONI SU ISTITUTI DI PATRONATO

31/01/2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n.22/2010 risulta pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro 14.12 2009 ,che, in attuazione della legge n.152/01, contiene nuove disposizioni  sugli istituti di patronato, di cui di seguito si evidenziano gli aspetti rilevanti .

 Anzitutto  va sottolineato che  i  predetti  istituti  di  patronato

  possono   stipulare   convenzioni   per   svolgere   attivita'   di   sostegno,
informative, di servizio e di assistenza tecnica nei confronti  delle
pubbliche amministrazioni in tutte le loro articolazioni  e  con  gli
organismi comunitari ai sensi dell'art.  10,  comma  1,  lettera  b),
della legge 30 marzo 2001, n. 152.
Si  sottolinea  che le  Le  predette  convenzioni  devono
essere  svolte  senza  scopo  di  lucro e  con  rimborso  delle   spese
effettuate   mentre  sono gratutite   Le attivita'  prestate ai  lavratori
 Inoltre si stabilisce che  gli  istituti di patronato   svolgono
 attivita'  di  informazione,  consulenza  e  assistenza  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti  dei
lavoratori, delle pubbliche amministrazioni e dei  datori  di  lavoro
privati ,venendo espletate gratuitamente nei confronti dei lavorator
 e sulla base  di  apposite tariffe    nei  confronti
delle pubbliche amministrazioni e dei datori di lavoro privati.
Rispetto alle convenzioni, si chiarisce  che ognuna delle stesse
 deve individuare i soggetti interessati, i loro
ruoli, le attivita' oggetto della convenzione, i tempi, le  modalita'
di esecuzione e di  rimborso  dei  costi  anche  forfettari  mediante
rendicontazione, i criteri  di  computo  del  rimborso  spese,  anche
attraverso un'analisi preventiva dei costi, e le  relative  modalita'
di erogazione, i livelli  di  responsabilita'  e  di  garanzia  nello
svolgimento di tali attivita'.
    Peraltro il decreto  avverte che da  parte degli istituti di patronato
    le convenzioni  sono  sottoscritte  dal  legale rappresentante  o
 dai soggetti individuati  e  autorizzati,  attraverso  procure
speciali,sulla base delle rispettive norme statutarie.
   I  criteri  per  definire  e  calcolare  i  rimborsi  spese,  da
considerarsi contributi ai sensi dell'art. 18, della legge  30  marzo
2001, n. 152, devono essere determinati in relazione  alla  tipologia
ed alle caratteristiche delle attivita' oggetto della convenzione con
riferimento a parametri e/o indicatori oggettivi,  individuati  dalle
amministrazioni che propongono la convenzione ,restando inteso che le
   convenzioni con le pubbliche amministrazioni e gli  organismi
comunitari devono essere  stipulate  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza dell'azione amministrativa ,mentre non
si possono essere stipulate convenzioni per svolgere attivita'  di
informazione, consulenza, assistenza e tutela sulle prestazioni  gia'
regolate dal decreto 10 ottobre  2008,  n.  193,  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e relativi allegati. 

 Infine risulta  stabilito che:
a) le convenzioni stipulate  vanno rimesse  alla  competente
Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla data della stipula ;
b) in riferimento ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni,  le  convenzioni  stipulate  con  pubbliche
amministrazioni ed organismi comunitari sono pubbliche e chiunque  ha
il diritto di prenderne visione.

NUOVE DECISIONI CICAS PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

29/01/2010

  Di seguito si illustrano le decisioni prese  dal CICAS  (Comitato intervento crisi aziendali e di settore),  riunitosi il 29.01.2010 presso la sede della Giunta  Regione Abruzzo di Pescara  

L’Organo collegiale,sulla base  delle relazioni esposte  e dei dati  forniti da ‘Inps,  Italia Lavoro ed Abruzzo Lavoro,   preso atto  dell’impegno finanziario sostenuto  per far  fronte  alle  necessita’ delle imprese e dei dipendenti ,  ha ritenuto indispensabile    continuare a fronteggiare  in modo confacente  le persistenti difficolta’ produttive e lavorative registrate  nella regione Abruzzo attraverso la completa utilizzazione delle  risorse finanziarie   assegnate lanno scorso, per si  registrano le seguenti disponibilità   : 

 – sulle risorse Regione Abruzzo, pari ad Euro 2nt5.000.000,00, assegnate nel 2009, Decreti 45080 e  46449, residuano circa € 12.673.000,00;

– sulle risorse Area Sisma, pari ad € 60.000.000,00, assegnate nel 2009, Accordi del 17/04/09 e 28/07/09, residuano circa € 7.500.000,00.

-alle .risorse di cui al decreto 46449 vanno aggiunte le risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo, fondi FSE, pari a circa  € 6.500.000,00.

Pertanto  è stato stabilito di destinare le predette risorse,in attesa di ulteriori assegnazioni,come segue.

a) Proroga sino alla data del 30/o4/2010 della cassa integrazione   guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, di cui alla lett. a) del verbale CICAS del 27/04/2009    e lett. a) del verbale CICAS del 20/05/2009, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.

 Rispetto  a quanto previsto   nella  lettera a) ,si ritiene di  precisare che:

1) il verbale Cicas del 27.4.09  fa riferimento  all’intervento della cig in deroga  per 13 settimane ,poi prorogate complessivamente  sino al 31. 01.2010  nelle  riunioni del 5.8.09 e del 10.11.09 ,  in favore dei dipendenti di datori di lavoro operanti  nei territori del sisma  sospesi o ad orario ridotto dal 6.4.09 ;

2) il verbale Cicas del  20.5.09  concerne l’intervento della cig  in deroga per 13 settimane  ,poi prorogate complessivamente sino al 31.01.2010 nelle riunioni del 05.08.09 e 10.11.09,in favore dei dipendenti di datori di lavoro operanti nei restanti territori dell ‘ Abruzzo sospesi o ad orario ridotto a decorrere dal 12.4.09;

3)   per accedere alla cig in deroga  di cui alla lettera a)i lavoratori devono contare   su  una prestazione lavorativa della durata non inferiore a 90 giorni ,anche non consecutivi,presso il datore di lavoro che richiede l’integrazione salariale ,ad eccezione dei lavoratori somministrati per cui sono necessarie almeno 40 giornate di prestazione lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la cig in deroga.

  b.)      Concessione di 13 settimane di mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali,  nel periodo compreso tra il  01.01.2010 ed il 31. 03.2010 ,  viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione , ricordando che nella riunione del10,11,2009 il Cicas ebbe a deliberare la destinazione   per  tale intervento  risorse pari a € 10.000.000/00= (diecimilioni/00)  nell’ambito di  quelle di cui al punto 1 dell’ ’Accordo Regione/Ministero del Lavoro in data    17/04/2009 .

  Rispetto allaprevisione dellalettera b),si ritiene di chiarire che : anche  i lavoratori aspiranti al trattamento  di mobilità, licenziati da datori di lavoro  non rientranti nell’ambito della vigente legislazione a regime in tema di ammortizzatori sociali ,devono possedere un ‘anzianità aziendale di almeno 12 mesi ,di cui 6 di effettivo lavoro, a norma dell’art.16 legge n.223/91e successive modificazioni ed integrazioni.

c) Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione di pari periodo di detto trattamento per effetto della lettera b) del verbale CICAS del 10.11.2009, nei confronti dei quali sia scaduta o venga a scadere la mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 01.01.2010  ed il 31.03.2010 , sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione.

Si ricorda che la lettera b) del verbale  Cicas del10.11.09  stabiliva la    Concessione di 13 settimane di mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali,  nel periodo compreso tra il  01.10.09   ed il 31. 12.2010,veniva    a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria .

 d)    Concessione di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.02.2010 al 30.06.2010, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

A proposito di quanto definito nella lettera d),    sottolinea che il trattamento  previdenziale concesso riguarda   i lavoratori posti in mobilità da aziende con più di 15 dipendenti e quindi  destinatarie della disciplina generale della cigs, per i quali nel periodo semestrale sopra  precisato viene meno l’ordinaria indennità di mobilità   .

e)Proroga di 26 settimane della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori sospesi , dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa e per i quali, dal periodo 01.02.2010 al 30.04.2010, risulti scadere l’indennità di cassa in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera a) del presente verbale di riunione, né con quella sempre alla stessa lettera dei  verbali CICAS del 27.04.09, 20.05.09 e 10.11.09.

In merito a quanto sopra, si ritiene di precisare che il trattamento previdenziale previsto ,ossia sino ad  ulteriori  26 setimane di cig in deroga trova applicazione ai datori di lavoro che  ha utlizzato la sudetta per 13 ssttimane ,così come stabilito dagli Accordi quadro regionali del27.4.09 e del 20.5.o9,riguardanti rispettivamente  i territoriinclusi  nel  cratere sismico ed esclusi dal medesimo.Detti datori di  lavoro appunto hanno la  possibilità di prolungare la sospensione (  ed anche la riduzione del’orario di lavoo,pur  se non espressamente indicato nel verbale di riunione ,dovendo ritenere che trattasi di semplice omissione materiale,cui non può corrispondere un’effettiva e giustifica ta esclusione)dei dipndeti ,laddove per costoro l’integrazione salaria scade  nel periodo specificato,cioè dal1 febbraio al 30 aprile del corrente anno

f) Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.02.2010 al  30.04.2010 sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera b) del verbale del 10.11.09.

Rispetto alla previsione della lettera f),si chiarisce che sono interessati alla proroga i licenziati da imprese industriali  con  un organico di personale non superiorea 15 dipendenti e da imprese artigiane senza influsso gestionale prevalente a norma dell’art.12 legge   n.223/91,che nel trimestre febbraio-aprile p.v. registrano la scadenza    dell’indennità di mobilità in deroga,che non ha nulla a che vedere con quella concessa a norma della lettera b) del verbale Cicas del 10.11.09 ,riferentesi a lavoratori per cui terminava il trattamento di dosoccupazione ordinaria nel periodo 1.1009-31.12.09.

g)Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7 del D.Lgs 468/97 per i quali, nel periodo 01.02.2010 al 30.04.2010, sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga
 
Riguardo a quanto stabilito nella lettera g)  ,si ritiene consono riportare il testo degli artt.7 ed 8 del decreto leg.vo n.468/97 relativi  all’impiego dei lavoratori  in attività socialmente utili  :
 Articolo 7 – Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale,del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l’utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell’area della sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. 2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attività di lavori socialmente utili.

3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, nell’ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.

4. Ai fini dell’assegnazione, i centri per l’impiego ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell’indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l’indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Articolo 8 – Disciplina dell’utilizzo nelle attività

1. L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all’articolo 1 non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore

La determinazione della Cicas in questione mira a consentire la continuazione d’impiego dei lavoratori in dette attività,che atrimenti non sarebbe possibile per la scadenza dell’indennità di mobilità in godimentonel periodo indicato.

  h )   Concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, per il periodo 02.03.2010 al 02.11.2010, in favore di n. 36 lavoratori sospesi, dipendenti della Fo.ce.i.t. S.p.A.,  con sede legale e stabilimento produttivo in Pratola Peligna, come da istanza dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila n. 3343 del 25.01.2010. Fatto salvo che l’istanza di cig in deroga va corredata da piano industriale che preveda un concreto impegno finanziario  anche da parte dell’azienda.

La   decisione contenuta nellalettera g )del verbale  Cicas   trova giustificazione  con la salvuaguarda  di posti di lavoro compromessi dalla cessazione dell’attività aziendale e  con la prospettiva che venga predisposto e realizzato apposito progetto occupazionale nel sito  in dustriale interessato con relativo impegno finanziario.

 i)   Adesione alla concessione e/o proroga degli ammortizzatori in deroga,  in  favore di:

  • N. 09 lavoratori  sospesi della Cooperativa Ausiliari Traffico “Bruno Buozzi” a r.l., periodo dal 16/12/2009 al 15/12/2010, operanti in Abruzzo (verbale c/o Ministero del Lavoro del 15.12.09);
  • N. 04 lavoratori con contratto di apprendistato licenziati dalla Società Mobildiscount S.r.l., periodo dal 22/12/2009 al 21/12/2010, già  operanti in Abruzzo (verbale c/o Ministero del Lavoro del 21.12.09);
  • N. 1 lavoratore sospeso dalla Società Biblioteca Italiana Ciechi “Regina Margherita”  (verbale c/o Ministero del Lavoro del 21/01/2010).

 In merito a quanto  previsto nella lettera i),viene chiarito che gli  atti di assenso comportano la compartecipazione economica al sostegno al reddito nella misura del 30% e la relativa retroattività, giusta accordo Stato-Regioni del 12/02/2009 e successivi.

 La parte  finale del verbale  di  riunione del 29.01.2010 è riservata  alle seguenti  due seguenti  puntualizzazioni da parte del Cicas:

1) richiamato l’intervento di cui alla lettera b) del verbale di riunione del 10.11.09,riguardante la concessione di 13 settimane di mobilità in deroga in favore   di   dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che non rientrano nell’ambito degli ammortizzatori ordinari o negli istituti di cui all’art. 19 del DL. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009,risulta stabilito che per i suddetti lavoratori operanti  sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, detta  indennità di mobilità in deroga   decorre dal giorno successivo alla data di scadenza dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione ordinaria,che risulta prorogata per sei mesi dal punto 1, art. 5, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 maggio 2009 ;

2 )Spetterà alla  Conferenza dei Servizi  predisporre le  istruzioni operative e  e la  relativa modulistica per accedere all’utilizzo delle disposizioni  previste dal verbale di riunione del 20.01.2010 verbale, nonché la definizione delle istanze/problematiche connesse alla fruibilità degli interventi decisi dal CICAS.

Si conclude la presente esposizione evidenziando quanto riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 18.11.09.”persiste la possibilità per i datori di lavoro ( non rientranti   tra  i destinatari  della disciplina   generale  della cigs)che non hanno utilizzato la cig in deroga ,di  cui agli Accordi quadro regionali del 27.4.09 e del 20.5.09 punti a),di ricorrere a tale istituto secondo le modalità  (ed i tempi  ,ossia 13 settimane) definite negli Accordi stessi”. 

CONFERMATO NEL 2010 REGIME TRANSITORIO ASSUNZIONE BULGARI E RUMENI

28/01/2010

 Mentre i cittadini dei 25 Stati   membri dell’UE già  prima del 1° gennaio 2007 possono essere regolarmente assunti senza   richiedere alcun preventivo nulla osta al lavoro ,    essendo sufficiente  porre in essere  gli ordinari adempimenti previsti per i lavoratori italiani (comunicazione di assunzione ai centri per l’impiego almeno il giorno prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro così previsto dalla legge n. 296/2006, apertura posizione previdenziale ed assicurativa presso i competenti Enti previdenziali ed assistenziali)  , per i  cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria,   entrati a pieno titolo nell’UE dal 1° gennaio 2007, è stata transitoriamente stabilita una procedura specifica per l’assunzione in alcuni settori lavorativi.

 In particolare il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio prima di liberalizzare completamente il loro accesso al lavoro subordinato, mentre non sono state introdotte restrizioni per il lavoro autonomo.

 Detto  regime transitorio, inizialmente previsto per un anno e   prorogato per il 2008 ed il 2009   , risulta confermato sino al 31.12,2010 con la circolare congiunta dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno n,2 del 20 scorso.  

Il regime transitorio predetto prevede l’apertura immediata nei seguenti settori con gli stessi adempimenti previsti per i lavoratori italiani agricolo; turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.

 Uguale  apertura immediata è prevista  per il lavoro stagionale ed in tutti i casi originariamente previsti dall’articolo 27 del Testo Unico sull’immigrazione.

  Pertanto i datori di lavoro che   nei predetti settori intendono  procedere all’assunzione di lavoratori rumeni o bulgari dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, effettuando le  comunicazioni  obbligatorie ai Centri per l’impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali. Invece per l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari nei restanti settori produttivi è richiesto il rispetto di una una procedura semplificata che prevede la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, di una richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti  dei Ministeri del Lavoro e   dell’Interno  , evidenziando in merito che non occorre rispettare quote numeriche, in quanto non previste. Per l’individuazione del settore di riferimento in cui si collocano i lavoratori è sufficiente consultare l’elenco dei contratti collettivi nazionali di lavoro,  per ognuno dei quali  è riportato il settore (con relativo codice, titolo abbreviato e titolo esteso) in cui rientra la tipologia di contratto applicato.

 Per risalire alla corretta conoscenza di quali settori produttivi s ‘ intendono effettivamente “aperti” ai lavoratori rumeni e bulgari, così come dei restanti settori produttivi in cui si applicano invece le “procedure semplificate” di richiesta del nulla osta al lavoro occorre, pertanto, fare riferimento al predetto elenco. Per es. se i lavoratori rumeni e bulgari devono essere assunti dai datori di lavoro con un contratto rientrante nel settore “Alberghi e ristoranti” (in cui nel titolo si riporta l’indicazione di imprese turistiche, ecc.), allora non occorre il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione; se, invece, tali lavoratori vengono assunti con un contratto rientrante nel settore “Commercio” (ad es. CCNL per i dipendenti delle aziende commerciali e dei servizi) allora si applica la procedura semplificata di richiesta del nulla osta al lavoro sopra descritta.

Le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro potranno presentare le richieste di nulla osta al lavoro, per conto dei datori di lavoro, utilizzando l’accesso ad internet, previo accreditamento presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia ove sarà svolta l’attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta, che dovrà essere prodotto dal lavoratore ai fini dell’iscrizione anagrafica prevista dal D.Lgs. n. 30/2007.

 Non si procede più alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, ne’ risulta più necessario richiedere il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine.

Dopo il rilascio del nulla osta sarà quindi direttamente possibile procedere all’assunzione del lavoratore, previo il rispetto degli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro (comunicazioni ai Centri per l’impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali).

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI PERSONALE DOMESTICO

28/01/2010

Di seguito si pubblica la tabella dei minimi retributivi per il personale domestico fissati dallacompetente Commissione Nazionale a norma dell’art.36 del CCNL del 16.2.2007 ,in vigore dall’01.01.2010.

 VALORI IN EURO
 
               TABELLA A
                        LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)
A 572,71  
AS
676,84
 
B
728,91
 
BS
780,97
 
C 833,04  
CS 885,10  
D 1.041,30 + indennità 153,98
DS 1.093,36 + indennità 153,98
 
            TABELLA B
                    LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO. (valori mensili)
B 520,65 .
BS
546,68
.
C
603,95
.
 
             TABELLA C
                   LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)
A 4,16 .
AS 4,90 .
B 5,21 .
BS 5,52 .
C 5,83 .
CS 6,13 .
D 7,08 .
DS 7,39 .
 
             TABELLA D
                  ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)
  AUTOSUFF.  NON AUTOSUFF.
BS 898,12 .
CS . 1.017,87
DS . 1.257,37
 
             TABELLA E
               PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)
LIV. UNICO 601,36 .
 
              TABELLA F
               INDENNITA’ (valori giornalieri)
pranzo e/o colazione 1,72
cena 1,72
alloggio 1,49
totale 4,93

  Al fine di agevolare la lettura dei dati del sopra riportato prospetto, si  riporta il testo dell’art.10 del ccnl relativo ai livelli d’inquadramento del personale domestico.

1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:

Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

Profili :

Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;
Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici;
Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.

Livello A super

Profili:

a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.

Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

Profili:

Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza;
Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.

Livello B super
Profilo:

Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Profilo:

Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.
Livello C super
Profilo:

Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Profili:

a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;

Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.

Livello D super
Profili:

Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.

Note a verbale:
1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
3) La formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.

ISTRUZIONI MINISTERO LAVORO CONTRATTI SOLIDARIETA’CON CIGS

27/01/2010

 A fronte di perplessità evidenziate e quesiti formulati sull’argomento ,il Ministero del Lavoro con la nota  21 gennaio 2010, n. 1879 fornisce chiarimenti  in merito alla possibilità di stipulare contratti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, n. 863, da parte di imprese che abbiano nell’arco del quinquennio già fruito del limite massimo di 36 mesi di integrazione salariale,  osservando  quanto segue.

L’articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223   consente per ciascuna unità produttiva  trattamenti straordinari di integrazione salarialeche  non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista per i contratti di solidarietà ,computando , a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato.

 Tuttavia va  sottolineato che  il  limite in questione   non è tuttavia rigido, prevedendo la legge stessa espressamente la possibilità di un suo superamento:

– nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di particolare complessità di cui all’articolo 1, comma 3 della legge n. 223/1991 (per i quali appunto è prevista una durata massima di 48 mesi);

– nelle ipotesi in cui l’impresa sia ammessa a procedure concorsuali, di cui all’articolo 3 della legge n. 223/91;

– nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

– nel caso di proroga dei sopra detti contratti di solidarietà di cui dall’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

 La spiegazione del  superamento del limite dei 36 mesi di cigs in un quinquennio  si spiega con la volontà d’  impedire che  vengano preclusi validi piani e programmi volti al salvataggio dei livelli occupazionali.

   Originariamente la legge demandava al CIPI la determinazione delle ” condizioni e delle modalità” per il superamento del detto limite dei 36 mesi, nelle sopra indicate ipotesi ma successivamente le funzioni del detto Comitato interministeriale sono state devolute  al Ministerodel Lavoro,  per cui l’individuazione delle condizioni e delle modalità di cui al richiamato art 1, comma 9 della legge n. 223/91 rientra nelle competenze di  detto Ministero.

In linea con quanto sopra esposto, con decreto ministeriale n. 46448, del 10 luglio 2009, sono state disposte semplificazioni per le modalità d’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti di solidarietà ,prevedendo  che qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’articolo 4, della legge n. 223/91 il limite disposto all’articolo 1, comma 9 della medesima legge n.223/91 può essere superato.

Pertanto conclude la citata nota ministeriale , in conformità al predetto dettato normativo  legge n. 223/91,    se una impresa che abbia già fruito dei 36 mesi di integrazione salariale a qualunque titolo corrisposta nel quinquennio, faccia ricorso alla stipula di un contratto di solidarietà, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, n. 863, come strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità, il predetto tetto massimo dei 36 mesi nel quinquennio possa essere superato.

 

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

27/01/2010

Si riporta di seguito l’elenco delle aziende operanti in Abruzzo per cui è intervenuto il provvedimento di cigs da parte del Ministero del Lavoro nel periodo  16/23 gennaio 2

Denominazione Azienda :    SUPER POLO BORSE
con sede in :   CORROPOLI Prov :    TE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    CORROPOLI Prov :    TE  
Settore:    FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO E SELLERIA IN CUOIO E IN MATERIALE SIMILARE    
Decreto del  19/01/2010 n.  49344        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   16/11/2009   al   15/11/2010        
Con autorizzazione al pagamento diretto

 

Denominazione Azienda :    WEB COLOR
con sede in :   ROMA Prov :    RM
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    CARSOLI Prov :    AQ  
Settore:    Altre stampe di arti grafiche    
Decreto del  19/01/2010 n.  49331        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/12/2009   al   30/11/2010  

 

  N.P.Z.                                                                                                                           S.r.l.

  con sede in :  ROCCA SAN GIOVANNI                                                          –  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                   

  Unita’ aziendali di :

     SAN GIOVANNI TEATINO                                                                                –   CH

     VASTO                                                                                                     –   CH

     ROCCA SAN GIOVANNI                                                                                  –   CH

  Decreto              del 22/01/2010 n.   49493

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     01/01/2010   al     25/01/2010

  Con autorizzazione al pagamento diretto –

  Settore : Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano- commercio al dettaglio di articoli ed attrezzature per il fai da te- commercio al dettaglio di ferramenta, vetro piano, colori, vernici e lacche- commercio

 

  VE.GA                                                                                                                          S.r.l.

  con sede in :  SPOLETO                                                                               –  PG

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     MONTESILVANO                                                                                          –   PE

     ORTONA                                                                                                   –   CH

  Decreto              del 22/01/2010 n.   49492 

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     01/01/2010   al     25/01/2010

  Con autorizzazione al pagamento diretto –

  Settore : Supermercati- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con pagamento all’uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 250 mq e di un vasto assortimento

ATTIVATA P E C MINISTERO LAVORO

26/01/2010

    Attra verso apposito Comunicato  del 22  scorso il Ministero del Lavoro informa di aver attivato il nuovo servizio della Posta Elettronica Certificata-PEC  per tutte le Unità Organizzative Centrali del Ministero, il servizio di Posta Elettronica  sulla base di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 82/2005) e dal DPCM 6 maggio 2009, ulteriormente rafforzati dalle nuove regole introdotte per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti dei cittadini (articolo 11, comma 5 del D.L.gs 150/2009).

 Sottolineato che la  PEC è un sistema di posta elettronica che conferisce efficacia legale alla trasmissione per via telematica dei documenti e degli atti amministrativi  ,ricalcando  concettualmente il servizio di posta tradizionale raccomandata ,  senza   entrare  nel merito di cosa sia stato spedito, ma  essendo  in grado di garantire che ciò che è stato spedito non sia stato alterato durante il processo di consegna e che sia stato preso in carico e consegnato (o non consegnato) al destinatario in tempi e con modalità certe.

 Inoltre è da tener conto che  la PEC consente agli uffici della pubblica amministrazione di dialogare direttamente con i cittadini e i dipendenti pubblici via e-mail e offre la possibilità di semplificare i procedimenti, riducendone i tempi di esecuzione e assicurando qualità ed efficacia al servizio.

 Infine si precisa  usufruire del servizio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata.

 Si riporta    l’elenco delle unità operative della struttura centrale del Ministero munite di Pec ed i  relativi indirizzi:

 

   

 

 

 

 

Centro di Contatto

centrodicontatto@mailcert.lavoro.gov.it

Ufficio di Gabinetto

gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

Ufficio Legislativo

ufficiolegislativo@mailcert.lavoro.gov.it

Segretariato Generale

SegretarioGenerale@mailcert.lavoro.gov.it

Consigliere Diplomatico

consiglierediplomatico@mailcert.lavoro.gov.it

Ufficio Stampa

ufficiostampa@mailcert.lavoro.gov.it

D.G.risorse umane e affari generali

dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it

D.G.politiche per l’orientamento e la formazione

dgpoliticheorientamento@mailcert.lavoro.gov.it

D.G.ammortizzatori sociali eincentivi all’occupazione

dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it

D.G. tutela delle condizioni di lavoro

dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it

D.G. innovazione tecnologica e la comunicazione

dginnovazionetecnologica@mailcert.lavoro.gov.it

D.G. mercato del lavoro

dgmercatolavoro@mailcert.lavoro.gov.it

D.G.gestione Fondo nazionale politiche sociali e monitoraggio spesa sociale

dgfondopolitichesociali@mailcert .lavoro.gov.it

D.G. inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)

dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it

D.G. comunicazione

dgcomunicazione@mailcert.lavoro.gov.it

D.G. attività ispettiva

dgattivitaispettiva@mailcert.lavoro.gov.it

D.G volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali

dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it

D.G. immigrazione

dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

D.G. politiche previdenziali

dgpoliticheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it

 

 

 

 

CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO PER CERTIFICAZIONI SANITARIE NON PIU’RILASCIATE DA STRUTTURE S.S.N.

26/01/2010

 Il  Ministero del Lavoro con la   lettera circolare 22 gennaio 2010, n. 1401 affronta e definisce la questione riguardante il  rilascio di certificazioni sanitarie  che ,spettanti ad    organi del servizio sanitario nazionale ,non risultano più emesse dagli stessi  ,in quanto negli   ultimi anni varie normative regionali in materia di semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie hanno previsto che le ASL della rispettiva regione non rilascino   alcuni certificati sanitari ,quali ad esempio quello di idoneità fisica per l’assunzione di minori o il certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

   Sottolineato  che    il  mancato rilascio di tali certificazioni pone dei dubbi interpretativi sui comportamenti che le Direzioni Provinciali devono adottare laddove le normative nazionali prevedono tali certificazioni ,la lettera    circolare fornisce i   chiarimenti  del caso .,osservando anzitutto che la  problematica in esame  è stata più volte affrontata a partire dall’emanazione della legge della regione Lombardia n  .12 del 4 agosto 2003 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) sulla quale si sono espressi sia la corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 26 maggio – 1 giugno che il consiglio di Stato con parere n. 3208/2005, reso dalla sezione II il 9 novembre 2005. A seguito della suddetta legge regionale e con esplicito riferimento alle certificazioni previste dall’art. 8 della L. 977/1967 e s.m.i. in materia di idoneità per l’assunzione di minori, in merito a cui il   Ministero, tenuto conto anche di quanto espresso dalla corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato, ha già fornito indicazioni con lettera circolare Prot. 15/VI/7144/14.01.01.02 dell’11 aprile 2006 evidenziando la persistenza dell’obbligo della visita medica di idoneità fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa certificazione ,mentre successivamente con la risposta all’interpello n. 1866 del 19.07.2006, è stato chiarito che “… la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sìa il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale -quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, quale è ad es. il medico di medicina generale”

Peraltro viene evidenziato che   l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nei casi in cui sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria ha previsto che il medico competente possa effettuare anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva. Tale previsione tiene conto che trattasi di medico di qualificata professionalità con specifiche conoscenze ed esperienze professionali e con specifici titoli e requisiti (articolo 38 DLgs. 81/2008 e s.m.i.)- Pertanto la certificazione rilasciata dalla suddetta figura professionale si ritiene valida ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in esame.

 In conclusione in tutti i casi in cui le disposizioni normative, seppure antecedenti all’attuale normativa in materia di salute e sicurezza, prevedano una certificazione di idoneità allo svolgimento di determinate attività, come ad esempio nel caso del rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, si devono ritenere valide le certificazioni rilasciate da un medico del servizio sanitario nazionale, ancorché operante in regime di convenzione, ovvero da un medico competente.

DENUNCIA ON LINE DI MALATTIA PROFESSIONALE ,SILICOSI ED ASBESTOSI

26/01/2010

 Con apposito comunicato sul sito,l’Inail informa che dal 25 scorsosono attivi i servizi del portale dell’Istituto  affinche i datori di lavoro e relativi delegati ,purchè muniti di pat , trsasmettano telematicamente   la denuncia  per la  malattia professio ,silicosi ed asbestosi.

L’invio della denuncia può essere effettuata per tutti i lavoratori nel settore:

  • dell’industria, dell’artigianato, del terziario e altro;
  • delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto.

Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:

  • subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura;
  • dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la “gestione per conto” e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (P.a.t.);
  • studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine  grado.

Peraltro sireputa confacente ricorda ,in base ai riferimenti normativi in materia che la

 denuncia di Malattia Professionale deve sempre essere presentata, alla Sede INAIL competente, dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa.

Il Datore di lavoro è al momento obbligato ad inviare, per le vie tradizionali, detto certificato (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965) alla sede INAIL competente risultante nel modulo/ricevuta della denuncia inoltrata telematicamente e per la quale si intende quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato (Delibera CS n. 446 del 17 giugno 2004).

Si ricorda altresi che il LAVORATORE:

  • deve informare il datore di lavoro (o il preposto all’azienda) della malattia professionale contratta, entro 15 gg. dal manifestarsi dei primi sintomi per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. 1124/1965).

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,82 (L. 251/1982, art. 16).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1, lett. B).
Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (L. 296/06, art. 1, comma 1177).

Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:

  • denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da euro 1290 a euro 7745
  • codice fiscale mancante o inesatto euro 129

NOVITA’ LEGISLATIVE DISCIPLINA APPRENDISTATO

25/01/2010

 Il susseguirsi negli anni scorsi  di modifiche ed integrazioni alla disciplina  dell”apprendistato contenuta    nel  decresto legislativo n.276/03 registra nuovi capitoli,  alcuni dei quali già scritti in norme  ormai  approvate ed efficaci ed altri proposti  all’approvazione  degli organi parlamentari competenti.

Per quanto riguarda i primi, si richiamano i commi 154 e 155 dell’art.2 della legge finanziaria n.191 del 23.12.2010 che in materia di apprendistato contiene due rilevanti novità ,ossia :

a) per agevolare le  transizioni occupazionali, soprattutto dei giovani, con il contratto di apprendistato,  prevede la destinazione di   100 milioni di euro per l’anno 2010  alle   attività di formazione   dell’apprendistato  ,di cui  una parte è  prevista  prioritariamente  per l’attuazione dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ;

 2) consente  la percentualizzazione della retribuzione dell’apprendista ,in alternativa all’inquadramento del  medesimo fino a due liveli inferioriori a quello dell’attribuzione della qualifica.Vale a dire che , in base  alla previsione della contrattazione nazionale ,territoriale o aziendale stipulata da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente  più rappresentative,la retribuzione è destinata a crescere progressivamente durante lo svolgimento del rapporto in base alla relativa anzianità maturata.

Rispetto a  quanto  riportato al    n.2,si sottolinea anzitutto che con l’opzione  dell’aumento della retribuzione dell’apprendista a percentuali progressive in base ai periodi temporali prefissati si tende a prevenire le disparità che si potrebbero determinare tra lavoratori appendisti e non apprendisti della stessa azienda,considerato che con il metodo del sottoinquadramento sino a due livelli può capitare che il dipendnte qualificato possa percepire una retribuzione quasi identica al collega apprendista.

Inoltre   si  evidenzia  che    la norma richiamata   amplia la possibilità della contrattazione dei parametri retributivi di secondo livelo attraverso i contratti aziendali,realizzati con l’assistenza delle associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in campo nazionale.

 Circa le  modifiche alla disciplina dell’apprendisto in fieri,si segnala  che    in sede d’esame al  Senato in seconda lettura del disegno di legge n.1167 , risulta presentato tra gli altri   attinenti la materia di lavoro  un emendamento  che disciplina la possibilità che attraverso l’apprendistato venga realizzato l’obbligo d’istruzione ,che come è noto attualmente  prevede  una durata di 10 anni.

Infatti l’emendamento  in questione aggiunge  un comma al testo dell’art.48  del dec.leg.vo n.276/03 ,stabilendo che il diritto- dovere dell’istruzione   sia  soddisfatto anche attraverso il  rapporto di apprendistato  , inserendo  pure un’altra importante  novità normativa    sull’età minima necessaria  per l’instaurazione   dei   rapporti   di lavoro subordinato,  fissata a 16 anni  dalla legge n.296/2006  con decorrenza 1° settembre 2007 in conseguenza dell’innalzamento dell’istruzione obbligatoria.

 In virtù dell’ emendamento proposto , gli adolescenti,derogando dalla regola generale sull’età minima per l’accesso al lavoro, potranno stipulare i contratti di apprendistato già  a 15 anni  per adempiere  al ciclo dell’istruzione obbligatoria.

Resta inteso che l’emendamento di cui sopra sull’apprendistato sara’ efficace soltanto  a seguito del recepimento dello stesso da parte degli organi parlamentari e quindi dell’approvazione del disegno di legge in esame.