Di seguito si illustrano le decisioni prese dal CICAS (Comitato intervento crisi aziendali e di settore), riunitosi il 29.01.2010 presso la sede della Giunta Regione Abruzzo di Pescara
L’Organo collegiale,sulla base delle relazioni esposte e dei dati forniti da ‘Inps, Italia Lavoro ed Abruzzo Lavoro, preso atto dell’impegno finanziario sostenuto per far fronte alle necessita’ delle imprese e dei dipendenti , ha ritenuto indispensabile continuare a fronteggiare in modo confacente le persistenti difficolta’ produttive e lavorative registrate nella regione Abruzzo attraverso la completa utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate lanno scorso, per si registrano le seguenti disponibilità :
– sulle risorse Regione Abruzzo, pari ad Euro 2nt5.000.000,00, assegnate nel 2009, Decreti 45080 e 46449, residuano circa € 12.673.000,00;
– sulle risorse Area Sisma, pari ad € 60.000.000,00, assegnate nel 2009, Accordi del 17/04/09 e 28/07/09, residuano circa € 7.500.000,00.
-alle .risorse di cui al decreto 46449 vanno aggiunte le risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo, fondi FSE, pari a circa € 6.500.000,00.
Pertanto è stato stabilito di destinare le predette risorse,in attesa di ulteriori assegnazioni,come segue.
a) Proroga sino alla data del 30/o4/2010 della cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, di cui alla lett. a) del verbale CICAS del 27/04/2009 e lett. a) del verbale CICAS del 20/05/2009, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.
Rispetto a quanto previsto nella lettera a) ,si ritiene di precisare che:
1) il verbale Cicas del 27.4.09 fa riferimento all’intervento della cig in deroga per 13 settimane ,poi prorogate complessivamente sino al 31. 01.2010 nelle riunioni del 5.8.09 e del 10.11.09 , in favore dei dipendenti di datori di lavoro operanti nei territori del sisma sospesi o ad orario ridotto dal 6.4.09 ;
2) il verbale Cicas del 20.5.09 concerne l’intervento della cig in deroga per 13 settimane ,poi prorogate complessivamente sino al 31.01.2010 nelle riunioni del 05.08.09 e 10.11.09,in favore dei dipendenti di datori di lavoro operanti nei restanti territori dell ‘ Abruzzo sospesi o ad orario ridotto a decorrere dal 12.4.09;
3) per accedere alla cig in deroga di cui alla lettera a)i lavoratori devono contare su una prestazione lavorativa della durata non inferiore a 90 giorni ,anche non consecutivi,presso il datore di lavoro che richiede l’integrazione salariale ,ad eccezione dei lavoratori somministrati per cui sono necessarie almeno 40 giornate di prestazione lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la cig in deroga.
b.) Concessione di 13 settimane di mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.01.2010 ed il 31. 03.2010 , viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione , ricordando che nella riunione del10,11,2009 il Cicas ebbe a deliberare la destinazione per tale intervento risorse pari a € 10.000.000/00= (diecimilioni/00) nell’ambito di quelle di cui al punto 1 dell’ ’Accordo Regione/Ministero del Lavoro in data 17/04/2009 .
Rispetto allaprevisione dellalettera b),si ritiene di chiarire che : anche i lavoratori aspiranti al trattamento di mobilità, licenziati da datori di lavoro non rientranti nell’ambito della vigente legislazione a regime in tema di ammortizzatori sociali ,devono possedere un ‘anzianità aziendale di almeno 12 mesi ,di cui 6 di effettivo lavoro, a norma dell’art.16 legge n.223/91e successive modificazioni ed integrazioni.
c) Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione di pari periodo di detto trattamento per effetto della lettera b) del verbale CICAS del 10.11.2009, nei confronti dei quali sia scaduta o venga a scadere la mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 01.01.2010 ed il 31.03.2010 , sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.
Si ricorda che la lettera b) del verbale Cicas del10.11.09 stabiliva la Concessione di 13 settimane di mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.10.09 ed il 31. 12.2010,veniva a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria .
d) Concessione di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.02.2010 al 30.06.2010, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.
A proposito di quanto definito nella lettera d), sottolinea che il trattamento previdenziale concesso riguarda i lavoratori posti in mobilità da aziende con più di 15 dipendenti e quindi destinatarie della disciplina generale della cigs, per i quali nel periodo semestrale sopra precisato viene meno l’ordinaria indennità di mobilità .
e)Proroga di 26 settimane della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori sospesi , dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa e per i quali, dal periodo 01.02.2010 al 30.04.2010, risulti scadere l’indennità di cassa in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera a) del presente verbale di riunione, né con quella sempre alla stessa lettera dei verbali CICAS del 27.04.09, 20.05.09 e 10.11.09.
In merito a quanto sopra, si ritiene di precisare che il trattamento previdenziale previsto ,ossia sino ad ulteriori 26 setimane di cig in deroga trova applicazione ai datori di lavoro che ha utlizzato la sudetta per 13 ssttimane ,così come stabilito dagli Accordi quadro regionali del27.4.09 e del 20.5.o9,riguardanti rispettivamente i territoriinclusi nel cratere sismico ed esclusi dal medesimo.Detti datori di lavoro appunto hanno la possibilità di prolungare la sospensione ( ed anche la riduzione del’orario di lavoo,pur se non espressamente indicato nel verbale di riunione ,dovendo ritenere che trattasi di semplice omissione materiale,cui non può corrispondere un’effettiva e giustifica ta esclusione)dei dipndeti ,laddove per costoro l’integrazione salaria scade nel periodo specificato,cioè dal1 febbraio al 30 aprile del corrente anno
f) Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.02.2010 al 30.04.2010 sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera b) del verbale del 10.11.09.
Rispetto alla previsione della lettera f),si chiarisce che sono interessati alla proroga i licenziati da imprese industriali con un organico di personale non superiorea 15 dipendenti e da imprese artigiane senza influsso gestionale prevalente a norma dell’art.12 legge n.223/91,che nel trimestre febbraio-aprile p.v. registrano la scadenza dell’indennità di mobilità in deroga,che non ha nulla a che vedere con quella concessa a norma della lettera b) del verbale Cicas del 10.11.09 ,riferentesi a lavoratori per cui terminava il trattamento di dosoccupazione ordinaria nel periodo 1.1009-31.12.09.
g)Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7 del D.Lgs 468/97 per i quali, nel periodo 01.02.2010 al 30.04.2010, sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga
Riguardo a quanto stabilito nella lettera g) ,si ritiene consono riportare il testo degli artt.7 ed 8 del decreto leg.vo n.468/97 relativi all’impiego dei lavoratori in attività socialmente utili :
Articolo 7 – Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale,del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l’utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell’area della sezione circoscrizionale per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. 2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attività di lavori socialmente utili.
3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura, nell’ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.
4. Ai fini dell’assegnazione, i centri per l’impiego ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell’indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l’indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Articolo 8 – Disciplina dell’utilizzo nelle attività
1. L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all’articolo 1 non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore
La determinazione della Cicas in questione mira a consentire la continuazione d’impiego dei lavoratori in dette attività,che atrimenti non sarebbe possibile per la scadenza dell’indennità di mobilità in godimentonel periodo indicato.
h ) Concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, per il periodo 02.03.2010 al 02.11.2010, in favore di n. 36 lavoratori sospesi, dipendenti della Fo.ce.i.t. S.p.A., con sede legale e stabilimento produttivo in Pratola Peligna, come da istanza dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila n. 3343 del 25.01.2010. Fatto salvo che l’istanza di cig in deroga va corredata da piano industriale che preveda un concreto impegno finanziario anche da parte dell’azienda.
La decisione contenuta nellalettera g )del verbale Cicas trova giustificazione con la salvuaguarda di posti di lavoro compromessi dalla cessazione dell’attività aziendale e con la prospettiva che venga predisposto e realizzato apposito progetto occupazionale nel sito in dustriale interessato con relativo impegno finanziario.
i) Adesione alla concessione e/o proroga degli ammortizzatori in deroga, in favore di:
- N. 09 lavoratori sospesi della Cooperativa Ausiliari Traffico “Bruno Buozzi” a r.l., periodo dal 16/12/2009 al 15/12/2010, operanti in Abruzzo (verbale c/o Ministero del Lavoro del 15.12.09);
- N. 04 lavoratori con contratto di apprendistato licenziati dalla Società Mobildiscount S.r.l., periodo dal 22/12/2009 al 21/12/2010, già operanti in Abruzzo (verbale c/o Ministero del Lavoro del 21.12.09);
- N. 1 lavoratore sospeso dalla Società Biblioteca Italiana Ciechi “Regina Margherita” (verbale c/o Ministero del Lavoro del 21/01/2010).
In merito a quanto previsto nella lettera i),viene chiarito che gli atti di assenso comportano la compartecipazione economica al sostegno al reddito nella misura del 30% e la relativa retroattività, giusta accordo Stato-Regioni del 12/02/2009 e successivi.
La parte finale del verbale di riunione del 29.01.2010 è riservata alle seguenti due seguenti puntualizzazioni da parte del Cicas:
1) richiamato l’intervento di cui alla lettera b) del verbale di riunione del 10.11.09,riguardante la concessione di 13 settimane di mobilità in deroga in favore di dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che non rientrano nell’ambito degli ammortizzatori ordinari o negli istituti di cui all’art. 19 del DL. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009,risulta stabilito che per i suddetti lavoratori operanti sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, detta indennità di mobilità in deroga decorre dal giorno successivo alla data di scadenza dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione ordinaria,che risulta prorogata per sei mesi dal punto 1, art. 5, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 maggio 2009 ;
2 )Spetterà alla Conferenza dei Servizi predisporre le istruzioni operative e e la relativa modulistica per accedere all’utilizzo delle disposizioni previste dal verbale di riunione del 20.01.2010 verbale, nonché la definizione delle istanze/problematiche connesse alla fruibilità degli interventi decisi dal CICAS.
Si conclude la presente esposizione evidenziando quanto riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 18.11.09.”persiste la possibilità per i datori di lavoro ( non rientranti tra i destinatari della disciplina generale della cigs)che non hanno utilizzato la cig in deroga ,di cui agli Accordi quadro regionali del 27.4.09 e del 20.5.09 punti a),di ricorrere a tale istituto secondo le modalità (ed i tempi ,ossia 13 settimane) definite negli Accordi stessi”.