Archive for settembre 2015

MLPS :ELENCO SOGGETTI ABILITATI VISITE PERIODICHE ART 71 D.LVO 81/08

30/09/2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto Dirigenziale 22 settembre 2015 ove è pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Il suddetto elenco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015.

Fonte: Ministero del Lavoro

CIRCOLARE MINITERNO VOLONTARIATO MIGRANTI IN LSU

30/09/2015

 IL TESTO DELLA CIRCOLARE

“I flussi migratori verso l’Italia si sono intensificati molto dalla fine del 2013, con la conseguenza che oggi ogni provincia italiana ospita un numero importante di cittadini extracomunitari, molti dei quali richiedenti asilo o in attesa delle definizione del ricorso contro il diniego dello status di rifugiato da parte della commissione territoriale competente. Per loro – riporta il testo della circolare – una delle criticità segnalate, che si riflette negativamente sull’esperienza dell’accoglienza, è l’inattività durante il periodo di permanenza legato alla conclusione dei procedimenti”. Da qui l’invito alla prefetture da parte del capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Mario Morcone a stringere accordi con gli enti locali per favorire lo svolgimento “volontario, da parte degli immigrati ospitati, di attività socialmente utili, che avrebbero il doppio vantaggio di creare un terreno fertile per una più efficace integrazione nel tessuto sociale e di prevenire eventuali tensioni”.

Morcone raccomanda che l’attività di volontariato sia appunto “volontaria, gratuita e di utilità sociale, quindi senza scopi di lucro” ma anche “preceduta da un’adeguata formazione”. La domanda sorge spontanea: non si riesce a regolarizzarli in tempi decenti e invece si ha tempo per “formarli”, farli iscrivere “a un’associazione/organizzazione” e dotarli di “copertura assicurativa”?

Assicurazione obbligatoria, si badi bene, “non a carico dell’amministrazione dell’Interno”. Quindi a carico di chi? Del Comune che eventualmente si avvantaggerà del “lavoro socialmente utile” prestato dal richiedente asilo in modo “volontario e gratuito”? O a carico delle associazioni stesse?

“.

Fonte: Ministero del Lavoro

CASSAZIONE:ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO CONSEGUENTE MALATTIA

30/09/2015

Il licenziamento per scarso rendimento del dipendente non è sempre giustificabile con le troppe e reiterate assenze del lavoratore, se causate da malattia senza che sia ancora stato superato il cosiddetto periodo di comporto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la  sotto riportata sentenza.

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Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 17436/2015 …

CORTE COSTITUZIONALE:ILLEGITTIMI COMMI 1 E 3 ART 60 T.U. PENSIONI GUERRA

29/09/2015

“,La questione  sollevata dalla Corte dei Conti , sezione giurisdizionale per la Regione Campania,  fa riferimento  in punto di fatto al ricorso, proposto nei confronti del Ministero della difesa, che aveva respinto l’istanza con la quale L.M., madre di un giovane deceduto durante il servizio militare, separatasi dal marito, padre dello stesso giovane, successivamente alla morte del figlio, aveva rivendicato il diritto a percepire la metà della pensione privilegiata di reversibilità, già attribuita al padre del ragazzo, con riguardo al periodo dal 1° agosto 2000 al 31 ottobre 2002, rappresentando, tra l’altro, che nel 1999 il suo reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non risultava superiore al limite reddituale stabilito dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, ai fini del conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici.

Con la sottostante sentenza la Corte adita ha  evidenziato che in tutti i casi in cui – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – l’ammontare degli alimenti (o, secondo la non implausibile interpretazione del rimettente, del mantenimento) sia inferiore al limite di cui al  all’art. 70del T.U , il possesso del reddito derivante dagli stessi viene a costituire, per la madre separata, un vero e proprio elemento ostativo alla concessione della pensione.

Da questo dato oggettivo si ricava l’ingiustificata disparità di trattamento riservata alla madre separata rispetto alla madre vedova. Una tale discriminazione non trova idonea giustificazione nella particolare natura del reddito derivante dall’assegno periodico alimentare (o di mantenimento) corrisposto dal coniuge. Essa lascia trapelare una concezione dei rapporti familiari caratterizzata da una mancanza di autonomia economica della moglie, superata dall’ormai acquisito principio della parità tra i coniugi. L’origine del reddito non può costituire una valida ragione giustificativa della ravvisata disparità di trattamento.

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente quale parametro di costituzionalità, dell’art. 60, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi diano luogo a un ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto.

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CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 24 settembre 2015, n. 191

INPS:PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DOMANDE CIGO E PRESTAZIONI FONDI SOLIDARIETA DAL 24-9-2015

29/09/2015

Come e’ noto dal 24 settembre 2015 è in vigore il decreto delegato n.148/15 ,relativo alla revisione delle integrazioni salariali.

In riferimento a   detto provvedimento  ,l’Inps con il Messaggio sotto riportato fornisce istruzioni operative circa la presentazione della domande per la cigo e le prestazioni dei Fondi di Solidarieta’, ,mentre, su tutta la nuova disciplina, ivi compreso il passaggio tra vecchia e nuova normativa,indica  le nuove modalità di presentazione della domanda, nonché le ulteriori disposizioni innovative contenute nella riforma, verrà illustrata dall’Idstituto in una apposita circolare  che sarà pubblicata sul sito web istituzionale.

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INPS – Messaggio 24 settembre 2015, n. 5919

PROVVEDIMENTI CIGS REGIONE ABRUZZO

29/09/2015

 aziende con provvedimenti cigs  emanati dal 16/09/2015 al 23/09/2015

Denominazione azienda: Iscot Italia (c/o QUARTIGLIA)

Con sede in: TORINO Prov: TO

Causale di Intervento: Crisi aziendale

Unità di: PESCARA Prov: PE

Settore: Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

Decreto del: 18/09/2015 N. 91910

Approvazione del programma C.I.G.S. dal: 05/05/2015 al 30/06/2015

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 05/05/2015 al 30/06/2015

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Denominazione azienda: PENTAFERTE ITALIA

Con sede in: CAMPLI Prov: TE

Causale di Intervento: Contratti di solidarieta

Unità di: CAMPLI Prov: TE

Settore: Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

Decreto del: 18/09/2015 N. 91920

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 12/05/2015 al 11/05/2016

Pagamento diretto INPS: No

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Denominazione azienda: SISTEMI SOSPENSIONI

Con sede in: MILANO Prov: MI

Causale di Intervento: Contratti di solidarieta

Unità di: SULMONA Prov: AQ

Settore: Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

Decreto del: 17/09/2015 N. 91825

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 13/04/2015 al 12/04/2016

Pagamento diretto INPS: No

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Denominazione azienda: SI.TEC. SISTEMI TECNOLOGICI

Con sede in: L’AQUILA Prov: AQ

Causale di Intervento: Crisi aziendale

Unità di: L’AQUILA Prov: AQ

Settore: INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN EDIFICI

Decreto del: 23/09/2015 N. 91959

Approvazione del programma C.I.G.S. dal: 01/08/2015 al 28/10/2015

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 01/08/2015 al 28/10/2015

Pagamento diretto INPS: No

INPS:INDICAZIONI CIRCA CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO LAVORO AUTONOMO

28/09/2015

Con la circolare sotto evidenziata ,l’Inps fornisce indicazioni e chiarimento sull’argomento di cui al titolo con specifico riferimento  in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2014.

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INPS – Messaggio 24 settembre 2015, n. 5901

DISCIPLINA ASSEGNO DISOCCUPAZIONE(ASDI) DOPO INTEGRAZIONI DEC.LEGVO 148/2015

28/09/2015

Prermesso che il d.lvo n.22/15 ,contenente la disciplina dell’ASDI,stabiliva che  all’eventuale estensione  di tale indennita’  agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziariIl,si segnala a questo ha provveduto il  dec.legvo n.148/2015,in vigore dal 24 settembre 2015 

Pertanto ,di seguito  si riporta  la disciplina completa in materia di ASDI , compreso quanto introdotto per la stessa dal dec.legvo 148/2015,che risulta illustrato  al n.2 della presente esposizione

1.Da quando sara’ applicato

Questa nuova indennita’  avra’ applicazione dall’1.5.2015     in via sperimentale    soltanto nel   2015

2.Funzione

Fornire   una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e  versino   in condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).

Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASpI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo  apposioto .

Il dec.legvo n.148/15 dispone il prolungamento della sperimentazione dell’ASDI oltre il 2015, con uno stanziamento di 180 milioni di euro nel 2016, di 270 milioni di euro nel 2017, di 170 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro annui dal 2019,prevedendo che in ogni caso la prestazione ASDI non può essere usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Infine si prevede che, in via aggiuntiva a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’ articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è incrementato di 32 milioni di euro per l’armo 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l’anno 2020, di 52 milioni di euro per l’anno 2021, di 40 milioni di euro per l’anno 2022, di 25 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

3.Durata

L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI,  che ,se non superiore alla misura dell’assegno sociale,( pari nel 2014   ad euro mensili  a 447,61 ed annuali a €     5.818,93  )  è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, .

Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro.

Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

1).la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti;

2).l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso nel caso che le risorse previste ,pari a 300 milioni di euro,si rivelino insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;

3).gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;

4).i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;

5).le caratteristiche del progetto personalizzato;

6).il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;

7).i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

8.)il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;

9).le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;

10).l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;

11).le residue modalità attuative del programma.

DISCIPLINA NASPI INTEGRATA CON MODIFICHE INTRODOTTE DA DEC.LEGVO 148/2015

28/09/2015

Il dec.legvo n.148/15 ,in vigore dal 24 settembre 2015,oltre alla nuova disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie ,contiene alcune disposizioni riguardanti la Naspi

Di seguito si espongono gli aspetti  significativi e rilevanti riguardanti la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI ,compresi quelli introdotti dal sopra citato dec.legvo.,che figurano al n.7 della presente esposizione

1)Fonti

La Naspi ha la sua fonte legislativa negli articoli da 1 a 14 del  Decreto Legislativo , n.22 del 4 marzo 2015, che da’ attuazione alla previsione in materia della legge n.183/2014

In attesa  di apposita circolare ,prime indicazioni amministrative sono stati fornite  dall’Inps con il  Messaggio n. 2971 del 30-04-2015,

 2)Da quando sara’ applicata

La  nuova indennita’ mensile di disoccupazione opererà  con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, sostitu,la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro  intervenuti fino al 30 aprile 2015.

3) Quale  funzione  ha

Fornire  una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione ,sostituendo   le prestazioni di Aspi e Mini Aspi ,la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro  intervenuti fino al 30 aprile 2015.

4) Lavoratori destinatari

Tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego involontariamente,compresi i licenziati per motivi disciplinari

Pertanto ,  tra i  destinatari della NASpI ,in quanto lavoratori dipendenti ,sono  compresi  gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché  il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

5)Lavoratori  subordinati esclusi

Non sono destinatari dell’indennita’ in parola:

  1. a) i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  2. b) gli  operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

 

6.Condizione e requisiti per i destinatari 

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1.siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni , ,compresi  i lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e quelli destinatari   risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

2)possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

3)Per i periodi cadenti tra il 1° maggio 2015 ed il 31.12.2016 possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti ( cig ,malattia ,astensione, maternita’ , ecc.   , nei limiti che saranno  definiti  dai competenti organi istituzionali ,) a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione

  1. Durata  NASPI

Per i periodi cadenti tra il 1° maggio 2015 ed il 31.12.2016, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni ,quindi per un massimo di 24 mesi

Dal 2017 il massimo sara’ di 78 settimane, ossia 18 mesi

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Per effetto di specifiche integrazioni introdotte dal dec.legvo n.148/15 ,si e’ proceduto ad abrogare l’ultimo periodo dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, portando strutturalmente la durata della NASpI a 24 mesi, con un onere valutato in 270,1 milioni di euro per Tanno 2018, 567,2 milioni di euro per l’anno 2019, 570,8 milioni di euro per l’anno 2020, 576,6 milioni di euro per l’anno 2021, 582,4 milioni di euro per l’anno 2022, 588,2 milioni di euro per l’anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

La npormativa dispone ,peraltro , un sistema di monitoraggio della spesa ed appposite procedure nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

Inoltre si prevede che, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venga disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni.

In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell’applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi

. L’onere di tale provvedimento è valutato in 30,6 milioni di euro per l’anno 2015 e in 60,3 milioni di euro per l’anno 2016 e vige il sistema di monitoraggio e procedure in caso di scostamento di spesa di cui al comma precedente.

 8.Misura e calcolo Naspi

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.Pertanto ,diversamente da ora,la Naspi sara’ d’importo rapportato alla retribuzione imponibile  previdenziale(cioè quella su cui sono stati versati i  contributi ), dichiarata nei flussi Uniemens

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, l’indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione.  Laddove  la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo ,incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In ogni caso ,la Naspi   mensile non può  superare nel 2015 l’importo massimo mensile di euro 1300, da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Peraltro , l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quarto  mese di fruizione mentre alla stessa non si applica il contributo di cui all’art 26 della legge n Legge n. 41/1986 -, pari al 5,84 %  

9.Presentazione  domanda e decorrenza prestazione

La domanda della  NASpI va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la stessa  spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito http://www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

10.Condizionalità

A pena di decadenza dalla prestazione ,l’erogazione richiede il rispetto delle seguenti condizioni :

  1. a)  permanenza dello stato disoccupazione
  2. b)   regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti .

Inoltre il decreto n.22/15   ,al comma 2 dell’art. 7 dispone che ,in base  all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, siano   introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Infine, risulta stabilito che con  decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del   decreto  in esame sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui  sopra.

 11.Incentivo all’autoimprenditorialità

Il destinatario della Nuova Aspi   può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa, venendo meno il  diritto alla contribuzione figurativa  ed all’Assegno per il Nucleo Familiare.

A tal fine deve essere prodotta specifica richiesta all’INPS   di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa. , che ,se  avviene con l’  instaurazione di  un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142,comporta che  l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

In caso di  liquidazione anticipata in unica soluzione della Naspi , il  lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

12.Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato

L’instaurazione da parte    lavoratore  che fruisce  della NASpI  di un rapporto di lavoro subordinato ,il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (attualmente euro 8 mila annui) decade dalla prestazione,  fatta eccezione  per il   caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi,che comporta soltanto   la sospensione d’ufficio dell’indennita’  sino alla   durata  del rapporto di lavoro e comunque non oltre   sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini  del calcolo  ,de misura ,   della durata della Naspi

Affinche’  il  lavoratore  destinatario  della NASpI, che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale,mantenga   l’indennita’ spettante  ,  è necessario che :

  1. a) comunichi   all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto;
  2. b) il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal   datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

E’ previsto altresì  che in caso di mantenimento della NASpI, la prestazione è ridotta nei termini di cui al numero  successivo di questa esposizione, relativo alla prestazione di lavoto autonomo    e la contribuzione versata è utile ai fini di cui al   calcolo  ,misura e durata  della Naspi

Infine è da rimarcare che, nel caso di    lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012(procedura convalida), e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, ridotta nella misura dell’80% del reddito  previsto , a condizione che comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

13.Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma

Se il  lavoratore in corso di fruizione di NASpI  intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello statodi disoccupazione, deve  comunicarlo all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne ,subendo la riduzione della  NASpI  per  un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma.

Infine, resta precisato che  la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

14.Decadenza Naspi

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

  1. a) perdita dello stato di disoccupazione
  2. b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni all’Inps
  3. c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione  all’Inps
  4. d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata
  5. e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;

f)violazione delle regole di condizionalità di cui  al precedente n .10 della presente esposizione

 15.Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa spettante per il periodi di fruizione della Naspi  è rapportata alla retribuzione di cui  al n.8 della presente esposizione  ,mentre per gli  eventi di  disoccupazione  intervenuti      dal 1 gennaio 2016,   è rapportata alla retribuzione di cui  al n.8,entro un  limite di  retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASpI, determinato ai sensi  del precedente n.8

Le retribuzioni computate nei limiti di cui sopra  rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,relativo al calcolo della pensione con il sistema contributivo

16.Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2015

Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori,ricordando che il decreto dl Mlps del 18 febbraio 2014 ha determinato la percentuale di erogazione dell’Aspi a detti lavoratori  in misura pari al 40% nel 2014 e al 60%  nel 2015 ,che,quindi,si applichera’,in  base a quanto sopra  disposto dall’1.1.2015 al 30.4.2015

17.Disposizione di rinvio agli istituti in vigore

Resta inteso che  alla Nuova Aspi si applicheranno le norme già operanti in materia di ASpI in quanto compatibili

 18) Integrazioni normative apportate dec,legvo 148/15

i procede ad abrogare l’ultimo periodo dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, portando strutturalmente la durata della NASpI a 24 mesi, con un onere valutato in 270,1 milioni di euro per l’anno 2018, 567,2 milioni di euro per l’anno 2019, 570,8 milioni di euro per Tanno 2020, 576,6 milioni di euro per l’anno 2021, 582,4 milioni di euro per l’anno 2022, 588,2 milioni di euro per l’anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Si prevede un sistema di monitoraggio della spesa e procedure nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

II quarto comma prevede che, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venga disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell’applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi. L’onere di tale provvedimento è valutato in 30,6 milioni di euro per l’anno 2015 e in 60,3 milioni di euro per l’anno 2016 e vige il sistema di monitoraggio e procedure in caso di scostamento di spesa di cui al comma precedente.

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MLPS:PUBBLICATE RISPOSTE ULTIMI INTERPELLI

28/09/2015

Sul sito del Mlps  sono pubblicate le  ultime  risposte agli interpelli previsti e  disciplinati dall’art.9 dec.legvo n.124/04