Il dec.legvo n.148/15 ,in vigore dal 24 settembre 2015,oltre alla nuova disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie ,contiene alcune disposizioni riguardanti la Naspi
Di seguito si espongono gli aspetti significativi e rilevanti riguardanti la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI ,compresi quelli introdotti dal sopra citato dec.legvo.,che figurano al n.7 della presente esposizione
1)Fonti
La Naspi ha la sua fonte legislativa negli articoli da 1 a 14 del Decreto Legislativo , n.22 del 4 marzo 2015, che da’ attuazione alla previsione in materia della legge n.183/2014
In attesa di apposita circolare ,prime indicazioni amministrative sono stati fornite dall’Inps con il Messaggio n. 2971 del 30-04-2015,
2)Da quando sara’ applicata
La nuova indennita’ mensile di disoccupazione opererà con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, sostitu,la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro intervenuti fino al 30 aprile 2015.
3) Quale funzione ha
Fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione ,sostituendo le prestazioni di Aspi e Mini Aspi ,la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro intervenuti fino al 30 aprile 2015.
4) Lavoratori destinatari
Tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego involontariamente,compresi i licenziati per motivi disciplinari
Pertanto , tra i destinatari della NASpI ,in quanto lavoratori dipendenti ,sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
5)Lavoratori subordinati esclusi
Non sono destinatari dell’indennita’ in parola:
- a) i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- b) gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
6.Condizione e requisiti per i destinatari
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
1.siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni , ,compresi i lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e quelli destinatari risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
2)possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
3)Per i periodi cadenti tra il 1° maggio 2015 ed il 31.12.2016 possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti ( cig ,malattia ,astensione, maternita’ , ecc. , nei limiti che saranno definiti dai competenti organi istituzionali ,) a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
- Durata NASPI
Per i periodi cadenti tra il 1° maggio 2015 ed il 31.12.2016, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni ,quindi per un massimo di 24 mesi
Dal 2017 il massimo sara’ di 78 settimane, ossia 18 mesi
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Per effetto di specifiche integrazioni introdotte dal dec.legvo n.148/15 ,si e’ proceduto ad abrogare l’ultimo periodo dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, portando strutturalmente la durata della NASpI a 24 mesi, con un onere valutato in 270,1 milioni di euro per Tanno 2018, 567,2 milioni di euro per l’anno 2019, 570,8 milioni di euro per l’anno 2020, 576,6 milioni di euro per l’anno 2021, 582,4 milioni di euro per l’anno 2022, 588,2 milioni di euro per l’anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
La npormativa dispone ,peraltro , un sistema di monitoraggio della spesa ed appposite procedure nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Inoltre si prevede che, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venga disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni.
In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell’applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi
. L’onere di tale provvedimento è valutato in 30,6 milioni di euro per l’anno 2015 e in 60,3 milioni di euro per l’anno 2016 e vige il sistema di monitoraggio e procedure in caso di scostamento di spesa di cui al comma precedente.
8.Misura e calcolo Naspi
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.Pertanto ,diversamente da ora,la Naspi sara’ d’importo rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale(cioè quella su cui sono stati versati i contributi ), dichiarata nei flussi Uniemens
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, l’indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione. Laddove la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo ,incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In ogni caso ,la Naspi mensile non può superare nel 2015 l’importo massimo mensile di euro 1300, da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Peraltro , l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione mentre alla stessa non si applica il contributo di cui all’art 26 della legge n Legge n. 41/1986 -, pari al 5,84 %
9.Presentazione domanda e decorrenza prestazione
La domanda della NASpI va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la stessa spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
A tal fine, a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda: via web, attraverso il sito http://www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).
10.Condizionalità
A pena di decadenza dalla prestazione ,l’erogazione richiede il rispetto delle seguenti condizioni :
- a) permanenza dello stato disoccupazione
- b) regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti .
Inoltre il decreto n.22/15 ,al comma 2 dell’art. 7 dispone che ,in base all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, siano introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
Infine, risulta stabilito che con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui sopra.
11.Incentivo all’autoimprenditorialità
Il destinatario della Nuova Aspi può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa, venendo meno il diritto alla contribuzione figurativa ed all’Assegno per il Nucleo Familiare.
A tal fine deve essere prodotta specifica richiesta all’INPS di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa. , che ,se avviene con l’ instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142,comporta che l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.
In caso di liquidazione anticipata in unica soluzione della Naspi , il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.
12.Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato
L’instaurazione da parte lavoratore che fruisce della NASpI di un rapporto di lavoro subordinato ,il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (attualmente euro 8 mila annui) decade dalla prestazione, fatta eccezione per il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi,che comporta soltanto la sospensione d’ufficio dell’indennita’ sino alla durata del rapporto di lavoro e comunque non oltre sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini del calcolo ,de misura , della durata della Naspi
Affinche’ il lavoratore destinatario della NASpI, che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale,mantenga l’indennita’ spettante , è necessario che :
- a) comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto;
- b) il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
E’ previsto altresì che in caso di mantenimento della NASpI, la prestazione è ridotta nei termini di cui al numero successivo di questa esposizione, relativo alla prestazione di lavoto autonomo e la contribuzione versata è utile ai fini di cui al calcolo ,misura e durata della Naspi
Infine è da rimarcare che, nel caso di lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012(procedura convalida), e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, ridotta nella misura dell’80% del reddito previsto , a condizione che comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
13.Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma
Se il lavoratore in corso di fruizione di NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello statodi disoccupazione, deve comunicarlo all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne ,subendo la riduzione della NASpI per un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma.
Infine, resta precisato che la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
14.Decadenza Naspi
Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
- a) perdita dello stato di disoccupazione
- b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni all’Inps
- c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all’Inps
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata
- e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
f)violazione delle regole di condizionalità di cui al precedente n .10 della presente esposizione
15.Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa spettante per il periodi di fruizione della Naspi è rapportata alla retribuzione di cui al n.8 della presente esposizione ,mentre per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1 gennaio 2016, è rapportata alla retribuzione di cui al n.8,entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASpI, determinato ai sensi del precedente n.8
Le retribuzioni computate nei limiti di cui sopra rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,relativo al calcolo della pensione con il sistema contributivo
16.Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2015
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori,ricordando che il decreto dl Mlps del 18 febbraio 2014 ha determinato la percentuale di erogazione dell’Aspi a detti lavoratori in misura pari al 40% nel 2014 e al 60% nel 2015 ,che,quindi,si applichera’,in base a quanto sopra disposto dall’1.1.2015 al 30.4.2015
17.Disposizione di rinvio agli istituti in vigore
Resta inteso che alla Nuova Aspi si applicheranno le norme già operanti in materia di ASpI in quanto compatibili
18) Integrazioni normative apportate dec,legvo 148/15
i procede ad abrogare l’ultimo periodo dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, portando strutturalmente la durata della NASpI a 24 mesi, con un onere valutato in 270,1 milioni di euro per l’anno 2018, 567,2 milioni di euro per l’anno 2019, 570,8 milioni di euro per Tanno 2020, 576,6 milioni di euro per l’anno 2021, 582,4 milioni di euro per l’anno 2022, 588,2 milioni di euro per l’anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Si prevede un sistema di monitoraggio della spesa e procedure nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
II quarto comma prevede che, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venga disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell’applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi. L’onere di tale provvedimento è valutato in 30,6 milioni di euro per l’anno 2015 e in 60,3 milioni di euro per l’anno 2016 e vige il sistema di monitoraggio e procedure in caso di scostamento di spesa di cui al comma precedente.
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