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PUBBLICATOIL DECRETO LEGGE DI RIFORMA DELLA LEGGE MARZANO

31/08/2008

  Sulla Gazzetta Ufficiale   n.201 del 28.8.08 risulta pubblicato il decreto legge n.134 di pari data   ,  riguardante  la  riforma delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al d.legge n.347/03,convertito in legge n.39/04,meglio noto  come” legge Marzano”.

Il provvedimento ,che  è immediatamente  efficace   , costituisce lo strumento funzionale ad   affrontare e definire le difficoltà dell’Alitalia,ma è  fuori d ubbio che quanto stabilito nello stesso potrà trovare applicazione anche ad altre vicende occupazionali del    territorio nazionale,Abruzzo compreso.

Di seguito ,si annotano   gli aspetti più significativi e rilevanti del nuovo decreto legge ,con riserva  di ulteriore esame ed approfondimento sullo stesso all’ atto della conversione in legge ,   eviden ziando che  lo stesso si compone di quattro articoli,compreso quello relativo all’entrata in  vigore.

Nell’art.1 si prevede che il Presidente del Consiglio  ovvero il Ministro dello Siluppo Economico dispone  per le società   operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali l’ammissione  immediata nella procedura di amministrazione straordinaria,la nomina del commissario straordinario e le condizione dell’incarico,  anche  in deroga alla vigente normativa.

Inoltre disciplina sia  l’ipotesi della trasformazione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento  da parte del tribunale competente ,sia la  possibilità che il commisario straordinario individui a trattativa privata l’acquirente dell’impresa o di parti della stessa, onde assicurare la rapidità dell’intervento,fermo  restando il rispetto dei principi di trasparenza,mentre il prezzo di cessione non sarà  inferiore a quello di  mercato.

Infine assai importanti tra le dis po sizioni del primo articolo appaiono quelle concernenti il dimezzamento   d ei termini previsti  dalle leggi che disciplinano la concessione degli ammortizzatori sociali,l’esame congiunto tra azienda ed OO SS dei lavoratori per la cigs  e   per il trasferimento  di azienda o ramo della stessa,  prevedendosi altresi’ che, esaurite infruttuosamente le trattative, tra Commissario straordinario  e c essionario si può concordare direttamente il trasferimento solo parziale delle strutture e del personale,il cui passaggio può essere  effettuato previa collocazione in Cigs  o cessazione del rapporto in essere con assunzione da parte del cessionario.

 Co nclusivamente l’art.1 nel   provvedimento si stabilisce che l’assunzione  dei  dipendenti di imprese ammesse  alla procedu ra di amministrazione straordinaria titolari di trattamento cigs ed indennità di mobilitè, al fine di agevolare il loro reimpiego, determina nei confronti del cessionari il riconos cimento della riduzione contributiva  e dell’acquisizione del 50 per cento dell’indennità previdenziale in godimento,secondo la disciplina degli artt.8-commi 2 e 4-e 25 comma 9 della legge n.223/1991. 

Le norme principali  contenute nell’art.2 riguardano: a) l’ampliamento della du rata   degli ammortizzatori sociali , che possono esere concessi ai dipendenti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria per periodi massimi pari rispettivamente  a mesi   48  (per cigs) e 36 (per  indennità di mobilità) indipendentemente dall’età anagrafica e dall’area geografica di rifermento dei beneficiari e delle imprese,sulla base  di accordi in sede governativa; b) il regime delle decadenze a carico dei beneficiari degli ammortizzatori sociali secondo la disciplina contenuta nel   decreto legge n.249/04 convertito  in legge n.291/04,prevedendosi che ai fini del’erogazione dei trattamenti previdenzial autorizzati  i   lavoratori  destinatari sono tenuti  a sottoscrivere e rispettare apposito patto di servizio  presso i competenti Centri Impiego ovvero presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego degli stessi. 

Lart.3 del decreto legge   contiene disposizioni transitorie per disciplinare e sanare sitauzioni ,comportamenti e determinazioni  che risulta no intervenute  e/o posti in essere in periodi prec edenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in questione per   garantire la  continuità aziendale di Alitalia.

LA NORMA TAGLIALEGGI CONTENUTA NEL DEC.LEGGE 112/08 CONVERTITO IN LEGGE 133/O8

30/08/2008

Nel testo del decreto legge 112/08 convertito in legge 133/08 figura l’art.24 recante il titolo “taglia-leggi”, in quanto prevede che:

-sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato A,

-un atto ricognitivo dl Governo individuerà le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell’Allegato A

Sono oltre tremila le disposizioni che entro 180 giorni, ossia entro il 22 dicmbre p.v., spariranno formalmente dall’ordinamento giuridico, in quanto obsolete, inattuali, incongruenti e soprattutto riguardanti fattispecie e situazioni ormai affidate ad una nuova regolamentazione nel frattempo approvata ed applicata.

Per quanto interessa la materia del lavoro e  della legislazione sociale è da dire che sono una ventina le normative che, contenute  nel citato Allegato A sono destinate a venir meno  e nell’ambito delle stessa pare interessante e confacente porre attenzione alle seguenti:

– Regio Decreto 1476/1945 sulle industrie e lavorazioni in cui per esigenze tecniche o stagionali si consentiva di superare l’orario giornaliero di lavoro di otto ore e  di 48 ore per quello settimanale. La citata normativa appare ormai da tempo superata dal d.leg.vo n. 66/03 che affida ai contratti collettivi di disciplinare il c.d. orario multiperiodale;

-Regio Decreto 2543/1925 di approvazione della convenzione sul collocamento della gente di mare, divenuto inattuale a seguito della disciplina contenuta nel dpr n. 231/06;

– Regii Decreti 288/29, 221/29 ed 883/29 che avevano inserito nella tabella dei lavori discontinui le seguenti attivita:

1) Personale addetto all’industria della pesca;

2) Impiegati di albergo aventi rapporti con la clientela di carattere discontinuo (addetti al bourau, cassieri ecc.)

3) Operai addetti alle pompe stradali di distribuzione carburante;

– Legge 370/34 relativa alle attività in cui il riposo settimanale può venire fissato in un giorno diverso dalla domenica, ripresa dall’art. 9 D.Lgs 66/03, per cui sarà necessario intervenire per coordinare l’abrogazione di detta legge con la nuova disciplina sull’orario di lavoro e sui riposi di cui al suddetto decreto legislativo, nel quale qualche modifica risulta apportata dal D.L. 112/08

ANNOTAZIONI E CONSIDERAZIONI SUGLI ARTICOLI 39 E 40 DEL DEC.LEGGE 112/08 CONVERTITO IN LEGGE 133/08, DOPO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N.20/O8 ( SECONDA PARTE)

30/08/2008

( Nota Bene: la prima parte risulta pubblicata il 29.8.08 )

NUMERAZIONE UNITARIA LUL

Appare confacente riportarsi all’esposizione  dell   ‘argomento nella  circ olare ministeriale n.20/08,compreso quanto risulta trattato circa la facoltà delle sedi Inail,su indicazione delle Direzioni Provinciali Lavoro competenti,di sospendere o revocare le autorizzazioni alla numera r azione unitaria ai professionisti delegati per iscritto da ciascun datore di lavoro,avvertendo che delega   può risultare anche dalla lettera d’incarico o da altro documento similare.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE : CONTENUTI

Si prende atto delle  precisazioni fornite sull’argomento dal  Ministero del Lavoro,ritenendo appropriato peraltro sottolineare  soprattutto i seguenti aspetti:
-per i lav oratori in sommini strazione, la registrazione dovrà risultare nel Lul sia dell’utilizzatore che dell’Agenzia per il lavoro che li assume;
-si dovrà fare esplicita e specifica indicazione nel Lul delle somme erogate a titolo di premio ovvero per prestazioni straordinarie;
-le annotazioni relative alla presenza/assenza dei lavoratori si effettueranno utilizzando causali univoche,riportandosi a specifica legenda ,tenuta anche separatamente dal Libro Unico;
-le particolarità che caratterizzano  le annotazioni che dovranno farsi sul Libro per i lavoratori in somministrazione ,per i lavoratori assunti dai datori   agricoli  e per il lavoro a domicilio.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE:  PROFILI SANZIONATORI

Anzitutto va evidenziato che, nel rispetto della previsione dell’art.39 comma 7 dec.legge 112/08,potranno essere oggetto di sanzion  soltanto le omesse e/o errate registrazioni che incidono sui trattamenti retributivi,previdenziali e fiscali,mentre non sono punibili gli errori formali che non producono i predetti effetti.
Inoltre si precisa che le   sanzioni intervengono in due distinte ipotesi di violzione :una di carattere omissivo ( mancata registrazione dei dati), ed una di carattere commissivo (registrazione dei dati in modo non corrispondente al vero).
A prescindere dal numero e dalla tipologia dei dati omessi o infedelmente trascritti,la condotta deveconcorrere ad in tegrare l’omissione o l’infedeltà nella registrazione con riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione,al trattamento fiscale e previdenziale del rapporto lavorativo.
Nei casi d’incertezza interpretativa su modifiche legislative,amministrative e contrattuali ovvero di ritardi nella divulgazione del testo dei rinnovi contrattuali,nonchè di difficoltà nel l’individuare correttamente la natura delle  prestazioni rese,le corrispondenti condotte rese dai datori di l avoro non rientrano tra quelle punili.Da qui la massima attenzione del  personale ispettivo nelle
deteminazioni di competenza in sede di vigilanza.
Altro aspetto da considerare con la dovuta attenzione e considerazione dagli operatori istituzionali non meno che dagli utenti concerne la differenziazione delle sanzioni pecuniarie  amministrative in base al numero dei lavoratori interessati per le omesse e/o infedeli registrazioni,poiche’ la misura delle sanzioni varia  allorchè il   numero di lavoratori coinvolti è sino ovvero oltre dieci,da computare applicando il criterio indicato dall’art.5 comma 2 del dm 9.7.08,ossia:
-se trattasi di lavoratori subordinat,gli stessi ai fini che qui interessano sono conteggiati a prescidare dall’effettivo  orario di lavoro da ciascuno svolto;
-se si tratta di cococo e di associati partecipazione con apporto di lavoro,si computano gli iscritti sul LUL ed ancora in forza all’atto della commissione dell’illecito.
Peraltro e’ da tener presente che la circ olare ministeriale n.20/08 opportunamente afferma che ,onde ev itare inaccettabili sperequazioni,si devono computare anche i prestato ri occupati in nero nel periodo di riferimento con una delle tipologie contrattuali iscrivibili sul Libro.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE:LIMITI TEMPORALI

Sull’argomento si rinvia alla trattazione present e nella circ olare del Ministero del Lavorol ,osservando che merita specifica annotazione il richiamo all’art.39 comma 3 del dec .legge 112/08,secondo cui i dati delle scritturazioni obbligatorie sul Lul devono avvenire ” per ciasc un mese di riferimento,entro il 16 del mese successivo”.Così che ,in relazione alla finalitè perseguita dalla suddetta disposizione,in maniera consona ed opportuna  il documento ministeriale s’indirizza a  considerare non tardive e quindi non sanzionabili  le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile, nei casi in cui lo stesso sia sfasato per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza.Anche in tali ipotesi la misura della sanzione amministrati va differenziata in rifermento al numero dei lavoratori interessati.

OBBLIGO DI ESIBIZIONE

Si richiamano le analitiche indicazioni riguardanti que sto argomento  contenute nel corrispodente paragrafo della circolare ministeriale n.20/08,che appunto in modo specifico e circ ostanziato si sofferma sulle varie fattispecie che possono caratterizzare l’   esibizione del Libro, in riferimento al fatto che:
– l’accesso ispettivo e la richiesta di esibizione della documentazione avviene dopo ovvero entro il 16 del mese;
-la tenuta del libro  avviene direttamente  da parte  datore di lavoro ovvero  dai professionisti abilitati ex legge n.12/79 ovvero  dalle associazioni e dai centri servizi,
-intervenga la recidiva da parte dei professionisti delegati e delle Associazioni incaricate rispetto alla mancata esibizione entro 15 giorni senza giustificato motivo ostativo o impeditivo,che,ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa, comporta l’informazione tempestiva da parte dello stesso accertatore al Consiglio Provinciale dell’ ‘Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medesimo ovvero nei confronti dellAssociazione inadempiente una sanzione aggravata.

ELENCHI RIEPILOGATIVI MENSILI

Per questo argomento sembra opportuno evidenziare  ,come viene precisato dalle indicazioni ministeriali,la mancanza di sanzione amministrativa in caso di omessa esibizione degli elenchi riepilogativi mensili ,che in sede di accesso ispettivo il personale di vigilanza ha il potere di richedere ai datori di lavoro occupanti pù di dcieci lavoratori oppure   operanti in più sedi stabili.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Risulta dimezzato   da dieci a cinque anni l’obbligo di conservazione del LUL in uso e dei registri dismess,i a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di semplificazione contenute  nel dec.legge n .112/08,tenendo conto che il suddetto periodo si calcola dalla data dell’ultima registrazione   sui registri interessati.

ACCERTAMENTI ISPETTIVI E PROCEDURA SANZIONATORIA

La normativa in esame traccia le seguenti linee operative per gli accertamenti ispettivi e le procedure sanzionatorie:
-tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza sono competenti a constatare e contestare gli illeciti amministrativi relativi agli obblighi di istituziione,tenuta,registrazione,esibizione e conservazione del Lul;
-tutti gli organi di vigilanza che effettuano acceramenti in materia di lavoro ed previdenza sono competenti in ordine all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti agli illeciti .
Pertanto l’ispezione del Lul può avvenire da parte degli ispettori del lavoro,ma anche di quelli  degli Istituti ed Enti previdenziali ed assicu rativi .Invece,l’autorità abilitata a ricevere il rapporto,ai sensi dell’art.17 della legge n.689/81,in caso di mancata estinzione delle violazioni con pagamento in misura ridotta delle sanzioni, è la DPL territorialmente competente,cui spetta la conclusione della proceduara sanzionatoria e che,esse ndo destinataria degli scritti difensivi,provvede  all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione o d’archiviazione a seguito di rapporto da parte del accertatori.
Premesso quanto sopra,si riportano di seguito le varie tipologie d’illecito e di sanzioni amministrative pecuniarie che possono intervenire per le violazioni delle norme del dec.legge 112/08 sul LUL,restando precisato che il codice tributo per il versamento sul  mod F23 risulta il 741 T.

 

ILLECITO

SANZIONE

DIFFIDA OBBLIGATORIA

1- Istituzione e tenuta LUL

Per la violazione dell’obbligo di istituire e tenere il LUL da parte del datore di lavoro privato occupante lavoratori subordinati, Co.Co.Co ed associati in partecipazione con apporto lavorativo (art. 39, co. 1 DL 112/08)

N.B. L’illecito si determina per mancanza del LUL ovvero per l’uso di LUL non rispettoso dei sistemi di tenuta dello stesso così come previsti dall’Art. 1 DM 09/07/2008

 

Art. 39 co. 6 DL 112/2008 da € 500,00 a € 2500,00

Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 833,33

 

E’ applicabile con sanzione di € 500,00, trattandosi di inosservanza sanabile in base alla previsione della circolare del M.L. n° 9/06

2- Mancata registrazione sul LUL

Per la registrazione dei dati relativi al lavoratore ed alle prestazioni lavorative con determinazione di differenze per trattamenti retributivi previdenziali e/o fiscali ( art. 39, co. 1 e 2 DL 112/08)

N.B. sono fatti salvi i casi di errori meramente formale

 

 

Art. 39 co. 7 DL 112/2008 se la violazione si riferisce ad un numero fino a 10 lavoratori, la sanzione è da € 150,00 a € 1500,00

Mentre la stessa è da € 500,00 a € 3000,00

Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 300,00 (per ipostesi sino a 10 lavoratori); € 1000,00 per ipostesi oltre 10 lavoratori)

 

E’ applicabile con sanzione di € 150,00, nell’ipotesi sino a 10 lavoratori ed a € 500,00 oltre i 10 lavoratori, trattandosi di inosservanza sanabile in base alla previsione della circolare del M.L. n° 9/06

3- Infedele Registrazione sul LUL

Per infedele registrazione dei dati relativi ai lavoratori ed alle prestazioni lavorative determinante differenti trattamenti retributivi previdenziali e/o fiscali

( art. 39, co. 1 e 2 DL 112/08)

N.B. sono fatti salvi i casi di errori meramente formale

 

 

Art. 39 co. 7 DL 112/2008 se la violazione si riferisce ad un numero fino a 10 lavoratori, la sanzione è da € 150,00 a € 1500,00

mentre la stessa è da € 500,00 a € 3000,00

Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 300,00 (per ipostesi sino a 10 lavoratori); € 1000,00 per ipostesi oltre 10 lavoratori)

 

Non è applicabile

4- Tardiva Registrazione sul LUL

Per aver omesso la registrazione dei dai relativi al lavoratore ed alle prestazioni lavorative per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo ( art. 39, co. 3 DL 112/08)

 

 

Art. 39 co. 7 DL 112/2008 se la violazione si riferisce ad un numero fino a 10 lavoratori, la sanzione è da € 100,00 a € 600,00

mentre la stessa è da € 150,00 a € 1500,00

Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 200,00 (per ipostesi sino a 10 lavoratori); € 300,00 per ipostesi oltre 10 lavoratori)

 

E’ applicabile con sanzione di € 100,00, nell’ipotesi sino a 10 lavoratori ed a € 150,00 oltre i 10 lavoratori, trattandosi di inosservanza sanabile in base alla previsione della circolare del M.L. n° 9/06

5- Omessa Esibizione del LUL da parte del Datore di Lavoro

Per la mancata esibizione da parte del datore di lavoro agli organi di vigilanza del LUL (art. 39, co. 6 DL 112/08)

 

Art. 39 co. 6 DL 112/2008 da € 200,00 a € 2000,00

Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 400,00

 

Non è applicabile

6- Omessa Esibizione del LUL da parte del professionista abilitato

Per la mancata ottemperanza senza giustificato motivo da parte del professionista abilitato ex art. 1, co 1 L 12/79, entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione riguardante il LUL in loro possesso (art. 5, co 2 L. 12/79 cosi come modificato dall’art. 40 co. 1 DL 112/08)

 

 

 

art. 5, co 2 L. 12/79 cosi come modificato dall’art. 40 co. 1 DL 112/08 da € 100,00 ad € 1000,00

Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 200,00

N.B. in caso di recidiva della violazione l’accertatore da informazione tempestiva al Consiglio Provinciale dell’Ordine Professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari

 

 

Non è applicabile

7- Omessa Esibizione del LUL da parte di Associazioni di Categoria e Centro Servizi

Per la mancata ottemperanza senza giustificato motivo da parte dell’associazione di categoria ex art. 1, co 1 L 12/79, entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione riguardante il LUL in loro possesso (art. 39 co. 6  DL 112/08)

 

 

 

 

 

Art. 39 co. 6 DL 112/2008 da € 250,00 a € 2000,00

in caso di recidiva da € 500,00 ad € 3000,00

Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 500,00; € 1000,00 per i casi di recidiva.

 

 

Non è applicabile

8- Omessa Conservazione del LUL

Per non aver conservato il LUL per il termine stabilito (art. 39, co. 6 DL 112/08)

 

 

Art. 39 co. 7 DL 112/2008 da € 100,00 a € 600,00

Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 200,00

 

 

 

Non è Applicabile

 

REGIME TRANSITORIO E COORDINAMENTO NORMATIVO

Appare adeguato riportarsi alla circolare ministeriale n.20/08 ed alle indicazioni esposte sull’argomento nel corrispondente paragrafo della stessa,tenendo conto delle previsioni dell’art.7 commi 1 e 2 dm 9-7-2008.

 

LA MAXI SANZIONE CONTRO IL SOMMERSO DOPO IL LIBRO UNICO DEL LAVORO

 

La circolare ministeriale più volte menzionata dedica un’apposito paragrafo a questo argomento,evidenziando opportunamente che dal 18 agosto 2008,a seguito dell’abrogazione del libro paga e matricola,per  vigilare e contrastare il lavoro sommerso,occorrerà fare riferimento alla comunicazione obbligatoria di assunzione disciplinata dall’art.1 comma 1180 della legge n.296/06,ed aggiungendo che per le situazioni per cui non sussiste l’obbligo della comunicazione al Centro Impiego ,ma si prevede,ad esempio, la denuncia per fax o in via telematica all’INAIL prima dell’inizio di attività con l’indicazione  del trattamento retributivo,il solo documento a  cui riportarsi per verificare la regolarità dei rapporti risulta appunto quello che    realizza il predetto adempimento verso l’Istituto assicuratore.E’  questo il caso  dei       rapporti posti in essere con i soggetti considerati nel primo periodo dell’art.23 DPR n.1124/65,nel testo novellato dall’art.39 dec.legge 112/08.

In relazione a quanto precede,sono da considerare con  attenzione e positiva propensione gli indirizzi operativi ed i suggerimenti forniti al personale della vigilanza dalla circolare ministeriale n.20/08, a cui viene  raccomandato  di acquisire confacenti informazioni nel corso degli accessi ispettivi attraverso le dichiarazioni dei lavoratori in azienda,pr edispon endo   per prassi  abituale e ricorrente “specifico verbale di primo accesso ispettivo”,in cui vanno riportati  tutti  i dati analiticamente prev isti dalla circolare ministeriale n.20/08,nonche provvedendo a richedere l’esibizione delle comunicazioni di assunzione preventive se obbligatorie ovvero altra documentazione sostitutiva  legislativamente stabilita per non occultare i rapporti di lavoro.Così che ,se l’ispezione  fa emergere la mancanza della comunicazione obbligatoria d’instaurazione del rapporto di lavoro e non risulta possibile rilevare da altri adempimenti obbligatori(Emens,dm10,denuncia Inail) la volontà dell’impresa di non occultare i rapporti di lavoro,si potrà  applicare la maxisanzione ed inoltre, se un quinto dei lavoratori presenti è in nero,  la sospensione dell’attività aziendale.Peraltro,occorrerà  che il personale ispettivo verifichi che non si sia in presenza di assunzioni realizzate per forza maggiore o avvenimenti straordinari(in cui la risposta ad interpello della dgai n.13107 dell’11.7.07 fa rientr are  anche quelle dell’art. 10 dec.leg.vo n.368/01,ossia i c.d.lavoratori extra del settore turismo e pubblici esercizi). Infatti, come chiarsce la stessa circolare in esame , in ques te situazioni la maxisanzione trova applicazione  se viene accertato da ll’ispettore che non sussisteva un’oggettiva impossibilità di conoscere in anticipo numero e nominativo dei lavoratori occupati.Infine,è da tener conto che le istruzioni ministeriali prevedono che la maxisanzione non opera nell’ipotesi,in cui  ,avendo l’azienda affidato ai professionisti abilitati dalla legge n.12/79  ovvero alle associazione o centri di servizi gli adempimenti relativi alle comun icazioni per l’instaurazione dei rapporti lavorativi, non risulta possibile effettuare la comunicazione mediante la trasmissione del mod UniLav a causa delle ferie e della chiusura dei soggetti delegati.Ciò a patto che, al pari di quanto stabilito   per i casi di malfunzionamento  dei sistemi informatici  sia stata data comunicazione  preventiva a mezzo fax  e mediante il modello Uni  URG,nonchè fermo l’obbligo di invio della comunicazione stessa nel primo giorno successivo dopo la riapertur a degli studi prfessionali  , delle’associazione  e centri srvizi interessati.

 

LA NUOVA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE

 

Importanti cambiamenti si sono determinati, a seguito dell’introduzione del Lul e la c ontestuale abrogazione dei    registri  paga e   matricola, per la dichiarazione di assunzione c he il datore di lavoro è obbligato a consegnare ai dipendenti prima dell’inizio dell’attivita’  .

Tale    incombenza dal 18.8.08  si assolve consegnando al lavoratore la copia della comunicazione obbligatoria rimessa telematicamente ai servizi impiego ovvero del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni relative alla instaurazione allo asvolgimento del rapporto.

Per quanto con cerne il regime  sanzonatorio per questo adempimento,è da evidenziare la previsione normativa (art.19 comma 2 d.lv. n.276/03) sulla sanzione pec uniaria amministrativa  a carico della mancata consegna alternativamente di uno dei due suddetti documenti ,che è  da 250  a 1500 euro per ogni lavoratore interessato,con l’ammissione alla sanzione in misura ridotta ex art.16 legge n.689/ 81,pari ad euro 500,nonchè con l’applicazione della diffida obbligatoria da  parte del personale,che se   ottemperata comporta l’ammissione al pagamento della sanzione ridottissima,pari al minimo edittale di euro 250.

 

RICADUTE SULLE MODALITA’ D’ISPEZIONE

 

A conclusione della presente analisi della circolare ministeriale n.20/08,pare consono sottoporre all’attenzione degli interessati la sottolineatura finale  presente nel documento  del Ministero del Lavoro circa il futuro delle attivita ispettive in materia di lavoro e previdenza sociale,che non può  prescindere da una sistematicità di rapidi accessi di vigilanza programmati,destinati a rendere percepibile sul territorio la presenza degli organi di controllo per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso,  favorirel’emersione ed incoraggiare   la legalità ,anche attraverso azioni di prevenzione e promozione indicate  dal dec.Leg, vo n.124/04.

ANNOTAZIONI E CONSIDERAZIONI SUGLI ARTICOLI 39 E 40 DEL DEC.LEGGE 112/0 8 CONVERTITO IN LEGGE,DOPO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N.20/O8 (PARTE PRIMA)

29/08/2008

Come anticipato nel comunicato del 25 scorso, dopo aver pubblicato in data 8.8.08 l’esame di rilevanti disposizioni riguardanti aspetti attinenti alcune materie di lavoro e legislazione sociale del decreto legge 112/08 coordinato con la legge di conversione 133/08, in presenza della circolare del Ministero del Lavoro n.20/08,si ritiene confacente approfondire la conoscenza degli articoli 39 e 40 dei predetti provvedimenti legislativi,nonchè del dm 9/7/08 che tratta delle modalità di tenuta e c onservazione dl libro unico del lavoro (L.U.L.),entrato in vigore il 18.8.08,data di sua pubblicazione in G.U. n.192.
Si avverte preliminarmente che ,pur rispettando, per agevolare la lettura di quanto sarà esposto,la traccia seguita dalla circ olare in questione e la suddivisione per argomenti presente nella stessa,scopo della presente trattazione risulta quello di richiamare e soffermare l’attenzione su aspetti e questioni che appaiono di particolare interesse,nonchè meritevoli di specifica considerazione ed annotazione nella prosp ettiva di forni re un contributo per l’uniforme e conforme applicazione delle disposizioni legislative ed amministrativesul LUL, le cui rilevanti e molteplici innovazioni introdotte stanno suscitando aspettative,preoccupazione e perplessità tra gli operatori aziendali,professionali ed istituzionali interessati.

FINALITA’
Fra tutta quelle che è capitato di leggere ,l’espressione che più di ogni altra ,a giudizio del sottoscritto,è riuscita a precisare le finalità perseguite tanto dalle disposizioni contenute negli articoli 39 e 40 del d. legge 112/08 e di altre dello stesso provvedimento ,risulta quella resa dll’On.le Ministro del Lavoro Sacconi in sede di presentazione della circolare in commento.Infatti il predetto.chiarendo la portata delle misure di semplificazione e deregolarizzazione,ha affermato che il provvedimento si pone nella direzione di eliminare inutili e superflui “lacci e lacciuoli”,così da favorire le condizioni per far conseguire al sistema delle imprese notevoli risparmi e rilevanti benefici avendo riguardo agli adempimenti per i rapporti lavorativi ed alla gestione del personale.
Altrettanto significativi appaiono i commenti rispetto alla linea presente nel d.legge n.112/08 attribuiti dai mass media special izzati ad autorevoli studiosi del diritto del lavoro partecipanti al dibattito suscitato dal provvedimento ,sostenendosi da alcuni degli stessi che le misure legislative di cui si tratta,perseguendo la semplificazione delle pr assi operative,se saranno attuate coerentemente, non potranno non aver un impatto positivo nel processo di recupero della competitività del sistema prod uttivo sia nazionale che territoriale.

ABROGAZIONI

Nel rinviare circa le disposizioni che con l’entrata in vigore dei provvedimenti in esame risultano venute meno all’analitica e precisa elencazione fatta in merito dalla circolare n.20/ 08,che peraltro distingue tra abrogate esplicitamente ed implicitamente,pare co nfacente sottolineare che dal 18 agosto 2008:a)sono aboliti immediatamente il libro matricola ed il registro d’impresa; b) sono modificate le norme relative al registro dei lavoranti a domicilio ed al libretto personale di controllo,nochè al registro per l’orario di lav oro dei prestatori mobili delle imprese di autotrasporto; c) viene prevista l’istituzione del libro unico del lavoro; d) nel regime transitorio,ossia sino al 16 gennaio 2009, si può adempiere adempiere agli obblighi del LUL secondo le disposizioni dell’art.39 d.legge n.112/08 e del dm 9.7.08 mediante le relative scritturazioni sul libro paga (sezione paga e presenza) per le aziende soggette ad Inail,Inps ed Inpgi ovvero sul registro lavoranti a domicilio e libretto per sonale di controllo per il lavoro a domicilio ovvero sul registro d’impresa per il lavoro agricolo,preventivamente vidimati; d) tutte le disposizioni normative ancora vigenti richiamanti i libri obbligatori o i libri matricola e paga s’intendono riferite al LUL per quanto compatibile .

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA ISTITUZIONE E TENUTA DEL LUL

Ad eccezione di quelli domestici,i datori di lav oro privati di tutti i settori hanno l’obbligo di istituire e tenere il LUL ,in cui vanno riportasi i dati richiesti dalla normativa in materia relativi ai lavoratori subordinati (compresi gli occupati in sedi estere,in missione con contratto di somministrazione e quelli in posizione di distacco) ,i co. co. co. e gli associati in partecipazione con appor to lavorativo ,anche parziale e misto.
Invece,non sono soggetti a registrazione sul LUL i dati concernenti soggetti diversi da quelli sopra citati, così come analiticamente elencati nel corrispondente paragrafo della c irc olare ministeriale n.20/ 07 a cui si rinvia, mentre si richiama l’attenzione nel contempo sui soggetti che non rientrano tra gli obbligati alla tenuta del registro in questione,con la specifica avvertenza riguardante le società,anche cooperative,obbligate ad istituire il Lul sia per i soci ,quando gli stessi instaurano uno specifico rapporto di lavoro subordinato e di co.co.co.,sia per i propri dipendenti,colaboratori ed associati in partecipazione con apporto di lavoro,al pari di quanto imposto alla generalità dei datori di lavoro.Infine si specifica che sono escluse dall’istituzione del Lul le Pubbliche Amministrazioni.

MODALITA’ D’ISTITUZIONE E TENUTA DEL LUL

Anche quando il datore di lavoro registra molteplici posizioni assicurative e previdenziali,nonchè più sedi di lavoro,è obbligato ad istituire e tenere un Lul unico,mentre si precisa che il dm 9.7.08 esclude la tenuta del libro in parola cartaceo con relativa compilazione manuale,prevendedndo in vece che lo stesso sia elaborato e stampato meccanograficamente con la numerazione di ogni pagina e la vidimazione prima dell’uso presso l ‘ Inail( ovvero con numerazione e vidimazione effettuate dai soggetti appositamente autorizzati dal predetto Istituto),in sede di stampa del modulo continuo .Previa autorizzazione dello stesso Inail è consentita la stampa laser del Lul con generazione della numerazione automatica.Infine si evidenzia che il registro in argomento può essere tenuto su supporti magnetici,dandone comunicazione preventiva alla DPL competente, anche a mezzo fax ovvero email,precisando le caratteristiche tecniche del sistema adottato,ma in tal caso i documenti informatici componenti il LUL non devono essere modificabili e vanno emessi con l’apposizione temporale e la sottoscrizione elettronica.
Le istruzioni ministerali precisano i seguenti aspetti a cui l’utenza deve attenersi circa l’istuzione dl Lul:
-il libro su supporti magnetici deve essere leggibile e reso disponibile su carta o supporto informatico(dpf) in caso di verifiche,controlli o ispezioni;
-in ogi caso e a prescindere dal sistema di tenuta adottato,si devono conservare eventuali fogli deteriorati o annullati del libro,
-la sola deroga alla regola dell’unicita’ d el Lul è costituita dalla elaborazione separata all’interno dello stesso del calendario delle p res enze,conservando una numerazione sequenziale.

LUOGO DI TENUTA DEL LUL

Sono previste tre possibilità alternative circa la sede di tenuta del libro,ossia.
-a) la sede legale del datore di lavoro,
-b) il professionista abilitato ex art. 5 legge n.12/79,
-c) i servizi e i centri di assistenza delle associazioni delle imprese artigiane e delle piccole imprese,anche in forma cooperative.
Nelle ipotesi sub b) ( per espressa previsione normativa) e c) (per un’interpretazione sistematica della no rmativa esplicitata nella circolare ministeriale n.20/08),i datori di lavoro interessati devono provvedere alla preventiva comunicazione scritta alla DPL territorialmente competente,precisando le gene ralità del soggetto incaricato ed il luogo ove il Lul è materialmente reperibile .Malgrado il silenzio delle norme legislative e d amministrative, si ritiene chenulla osta che la comunicazione suddetta , oltre che con la tradizionale raccomandata a/r postale , con la consegna diretta e rilascio di ricevuta da parte dell’ufficio destinatario,nonche’ con fax ,avvenga anche tramite email .Importante e decisivo è che sia certa la data di trasmissione della comunicazione,onde dimostrare l’avvenuta comunicazione nei tempi previsti dalle norme.Pertanto va conservata la prova della trasmissione della comunicazione “preventiva”,tenendo conto della modalità utilizzata (ricevuta invio a mezzo posta ovvero tramite consegna diretta all’ufficio,riscontro invio fax avvenuto con data ed ora,riscontro invio email ) In definitiva occorre garantirsi la prova legale circa l’effettiva trasmissione della comunicazione preventiva alla DPL competente,che ,come è noto, per la posta elettronica può ottenersi attraverso quella certi ficata in applic azione del dpr 11.2.05,mentre il CapoIV del dec.lg.vo n.82/05 disc iplina la trasmissione informatica dei documenti,evidenziando che trattasi di norme che si applicano anche ai privati nei rapporti con la P.A.
Sull’argomento si ritiene di sottolineare altresì che :
-resta esc lusa la possibilità di affidare la tenuta del Lul ai CED,
-la circolare ministeriale n.20/08,riportandosi all’art 31 comma 1 del dec.leg,vo n.276/03,prevede che la tenuta Libro uni co lavoro possa affidarsi per i gruppi d’impresa alla società capogruppo per le società collegate.

LE DISPOSIZIONI DEL DEC. LEGGE N.112/08 CONVERTITO IN LEGGE N.133/O8 RIGUARDANTI LE COOPERATIVE

27/08/2008

L ‘esame del testo definitivo del decreto legge 112/08 , coordinato con le variazioni apportate dalla legge di conversione 133/08 ,evidenzia che alle cooperative sono dedicate alcune disposizioni contenute nell’art.82 e precisamente nei commi da 25 a 29.
Prima di procedere a breve analisi delle disposizioni suddette,peraltro si ri confacente evidenziare che nella conversione del provvedimento legislativo non figura piu’ il comma 29 bis,che stabiliva l’abolizione della vigilanza per le cooperative con un volume di affari non superiore ad un milione di euro.Pertanto, non si registra alcuna variazione in materia di revisioni ordinarie,comprese per quelle effettuate dalle Associazioni di rappresentanza e tutela in base al d.l.vo n.220/02,che pertanto continuano ad essere soggette all’ispezione biennale,che invece sembrava volersi esc ludere per le piccole società.
Passando al testo normativo,anzitutto è da sottolineare quanto previsto nel comma 27 dell’art.82,che limita l’aumento della ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche (20 per cento) ai sodalizi di medie e grandi dimensioni,che invece continua ad essere pari al 12,50 per gli enti piccoli e micro,secondo il criterio stabilito nella raccomandazione 2003/361/Ce della Commmissione del 6.5.2003,secondo cui sono microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo ovvero un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro,mentre si definiscono piccole ,quelle che hanno in forza meno di 50 unità o un fatturato annuo ovvero un bilancio totale non superiore a 10 milioni di euro.
In merito dovrà essere chiarita la decorrenza del predetto aumento,considerato che la norma è entrata in vigore dal 25 giugno scorso e tenuto conto che per le norme tributarie vige il principio del leg ittimo affidamento, contrastante con un’interp retazione restrittiva di questa disposizione.
Inoltre si evidenzia la previsione in applicazione del comma 28 dell’art.82 dell’aumento dal 30 al 55 per cento della quota degli utli netti di bilancio da sottoporre a tassazione ai fini Ires per le cooperative di consumo e relativi consorzi .
Infine è da citare l’obbligo di devolvere il cinque per cento dei netti annuali al fondo di solidarità per i cittadini meno abbienti da parte delle cooperative a mutualità prevalente con bilancio che registra finanziamenti dai soci superiori a 50 milioni di euro(comma 25 art.82) .

SENTENZE DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI LAVORO

27/08/2008

Di seguito si evidenziano alcune pronunce della Suprema Corte intervenute di recente,che si segnalano per l’attualità degli argomenti in materia di lavoro trattati
La prima sentenza,datata 26.7.08 e recante il numero 20326,concerne il caso di un lavoratore dipendente licenziato perchè sorpreso a dormire durante l’orario di lavoro
La Cassazione ha confermato il provvedimento aziendale di risoluzione del rapporto lavorativo, riscontrando nel comportamento del ricorrente una giusta causa di licenziamento,evidendiando che non risulta sanzionabile la condotta caratterizzata da” un colpo di sonno “,mentre lo è quando si registra ” un profondo assopimento ” trattandosi di episodio ritenuto particolarmente grave.
La seconda sentenza,datata 1.8.08 e recante il numero 21028,riguarda un ricorso per mobbing da parte di lavoratore subordinato sottoposto a continue visite fiscali per malattia.
Il gravame risulta respinto dalla Cassazione ,che ha dichiarato che il mobbing si determina”in ipotesi di comportamento materiale di provvedimenti contraddistinti da finalità persecutorie e di discriminazione con connotazione emulativa e pretestuosa”,il cui accertamento presuppone “la prova del cennato disegno persecutorio” ,che spetta al giudice valutare.
Nella terza pronuncia,datata 1.8.08 e recante il numero 21031,la Cassazione ha stabilito che anche pochi giorni di lavoro determinano l’obbligo dei contributi previdenziali,a prescindere che trattasi di prestazione di carattere esec utivo e discontinuo,che di per sè può assicurare il riconosc imento della natura subordinata del rapporto.Tra l’altro nella sentenza in parola si rimarca che il carattere saltuario della prestazione non ne determina l’autonomia,mentre l’applicazione della ritenuta d’acconto è un comportamento unilaterale,che non prova la qualificazione giuridica del rapporto.

SCHIARITA NELLA VICENDA OCCUPAZIONALE CPL IMPERIAL 2 SPA

27/08/2008

Presso l’Assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo,in data 6.8.08 ,nell’ambito della procedura di mobilità intrapresa per asserite insuperabili difficoltà finanziarie ,produttive e lavorative della Spa CPL IMPERIAL 2,si è tenuta apposita riunione con la partecipazone di rappresentanti istituzionali,aziendali e sindacali ,che si è conclusa con la sottoscrizione di un verbale di accordo tra le parti con cui ,in considerazione della verifica effettuata e dedlle posizioni espresse,in attesa della definizione della procedura di concordato preventivo attivata dalla Società,si è stabilito :
-di chiudere con accordo la fase dell’esame congiunto della predetta procedura di mobilità limitatamente lla possibilità per Cpl Imperial 2 spa di procedere a collocare in mobilità esclusivamentei lavoratori che accetteranno il licenziamento ,previa conciliazione individuale ,come da vigenti disposizioni;
-di derogare al termine di 120 giorni per la messa in mobilità dei lavoratori,fissando il termine stesso entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di conclusione della procedura .
Si precisa che la contrapposizione delle OO SS nei riguardi della Cpl Imperial 2 risultava determinata dalla preoccupazione che l’avvio della procedura di mobilità relativa a 127 dipendenti occupati nei Centri cxommerciali di Pescara,Lanciano,Avezzano,Mozzagrogna e San Giovanni Teatino potesse rappresentare un forte ridimensionamento dei livelli occupazionali con prospettiva di chiusura delle unità produttive coinvolte .
L’intesa raggiunta presso la Regione, la previsione di positiva definizione della procedura di concordato preventivo con cessione parziale dei beni aziendale,la prospettiva di ricorso agli ammortizzatori sociali (cigs,indennità di mobilità,prepensionamenti) ,nochè la disponibilità dihiarata da altri imprenditori del settore per l’eventuale ricollocazione di dipendenti esuberanti,lasciano intravedere per la vicenda occupazionale in questione soluzioni meno peoccupanti e traumatiche per i lavo ratori interessati alla stessa.

MINISTERO DEL LAVORO-RISPOSTE AD INTERPELLI

26/08/2008

In conformità alla previsionedell’art.9 del decr.leg.vo n.124/04,la DGAI del Ministero del Lavoro ha fornito risposta con note del 19-8-2008 ha 3 nuovi interpelli,i cui aspetti essenziali di seguito si evidenziano:
-con la nota n.25-1-0011428 è stata riscontrata la richiesta del Consiglio Nazionale de’Ordine Consulenti del Lavoro tesa a conoscere :a)se l’interruzione della gravidanza intervenuta prima del 180° giorno dal suo inizio possa qualificarsi come malattia determinata da gravidanza,con la conseguente applicazione della tutela stabilita dall’art.20 DPR n.1026-1976;b)se,in caso di risposta affermativa al precedente quesito,sia necessaria la certificazione di medico specialista ovvero di quello di base del servizio sanitario nazionale.
Il Ministero ha risposto affermativamente al quesito sub a),mentre ha escluso la necessità della certificazione rilasciata dallo specialista, affermando che in base all’art.76 de decr.leg.vo n.151-01 appare confacente il certificato del medico di base.
-Con la nota n.25-1-0011429 ha chiarito all’Associazione Nazionale Vettori ed Operatori Trasporto Aereo la disciplina contenuta nell’art.47 del decr.leg.vo n.151-01 sui congedi per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni,ricordando in particolare che detti congedi spettano,entro il limite individuale di 5 giorni lavorativi di assenza all’anno,a ciascun genitore per ogni flglio e che i medesimi decorrono dal giorno successivo al compimento del terzo anno di vita e fino agli 8 anni di età,compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno;
-Con la nota 25-1-0011430 vengono forniti chiarimenti alla Confartigianato sul diritto per i soci lavoratori al trattamento di fine rapporto e correlativo obbligo di versamento al Fondo di previdenza complementare ovvero all’INPS.
Per integrale conoscenza del testo delle risposte ministeriali di cui sopra si rinvia alla consultazione del sito INTERNET http://www.lavoro.gov.it.

FISSATO PER IL 2008 IL CONTINGENTE DI INGRESSI IN ITALIA PER STRANIERI INTERESSATI A FREQUENTARE TIROCINI E CORSI FORMATIVI.

26/08/2008

La Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2008 pubblica il decreto del Ministro del Lavoro datato 9 luglio sc orso con cui,in attuazione della previsione del d.l.vo n.286\98 e del dpr n.394\99, si stabilisce per il 2008 il numero di ingressi in Italia per gli stranieri che intendono partecipare ai tirocini e ai corsi di formazione,in co nformita’ rispettivamente del dm 142\98 e dell’art.142 comm1 lett.d) d. l. vo n.112\98.
Per il territorio nazionale il contingente risulta fissato in 5 mila quote per i tirocini e in 5 mila quote per i corsi finalizzati al ricoscimento di una qualifica ovvero alla certificazione delle competenze acquisite
Alla regione Abruzzo invece sono assegnate n.100 quote complessive.

ISTRUZIONI INPS SU ARRETRATI RETRIBUTIVI DELL’ACCORDO PER RINNOVO CCNL SETTORE INDUSTRIA TESSILE \CONFEZIONI

26/08/2008

Con la circolare n.84 dell’8.8.08 l’Inps fornisce istruzioni di chiarimento sulla valutazione degli arretratrati,pari ad euro 114,00 lordi,che le imprese industriali del settore tessile\abbigliamento,giusto Accordo per il rinnovo del vigente ccnl,sono tenute a versare ai dipendenti in forza alla data dell’11 giugno sc orso.
Nel rinviare per la conoscenza integrale della circolara citata al sito internet (www.inps.it) dell’Istituto previdenziale,si sottolinea che tra l’altro la stessa prevede che detti arretrati vanno “valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia,congedo matrimoniale ed integrazione salariale “.