( Nota Bene: la prima parte risulta pubblicata il 29.8.08 )
NUMERAZIONE UNITARIA LUL
Appare confacente riportarsi all’esposizione dell ‘argomento nella circ olare ministeriale n.20/08,compreso quanto risulta trattato circa la facoltà delle sedi Inail,su indicazione delle Direzioni Provinciali Lavoro competenti,di sospendere o revocare le autorizzazioni alla numera r azione unitaria ai professionisti delegati per iscritto da ciascun datore di lavoro,avvertendo che delega può risultare anche dalla lettera d’incarico o da altro documento similare.
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE : CONTENUTI
Si prende atto delle precisazioni fornite sull’argomento dal Ministero del Lavoro,ritenendo appropriato peraltro sottolineare soprattutto i seguenti aspetti:
-per i lav oratori in sommini strazione, la registrazione dovrà risultare nel Lul sia dell’utilizzatore che dell’Agenzia per il lavoro che li assume;
-si dovrà fare esplicita e specifica indicazione nel Lul delle somme erogate a titolo di premio ovvero per prestazioni straordinarie;
-le annotazioni relative alla presenza/assenza dei lavoratori si effettueranno utilizzando causali univoche,riportandosi a specifica legenda ,tenuta anche separatamente dal Libro Unico;
-le particolarità che caratterizzano le annotazioni che dovranno farsi sul Libro per i lavoratori in somministrazione ,per i lavoratori assunti dai datori agricoli e per il lavoro a domicilio.
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE: PROFILI SANZIONATORI
Anzitutto va evidenziato che, nel rispetto della previsione dell’art.39 comma 7 dec.legge 112/08,potranno essere oggetto di sanzion soltanto le omesse e/o errate registrazioni che incidono sui trattamenti retributivi,previdenziali e fiscali,mentre non sono punibili gli errori formali che non producono i predetti effetti.
Inoltre si precisa che le sanzioni intervengono in due distinte ipotesi di violzione :una di carattere omissivo ( mancata registrazione dei dati), ed una di carattere commissivo (registrazione dei dati in modo non corrispondente al vero).
A prescindere dal numero e dalla tipologia dei dati omessi o infedelmente trascritti,la condotta deveconcorrere ad in tegrare l’omissione o l’infedeltà nella registrazione con riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione,al trattamento fiscale e previdenziale del rapporto lavorativo.
Nei casi d’incertezza interpretativa su modifiche legislative,amministrative e contrattuali ovvero di ritardi nella divulgazione del testo dei rinnovi contrattuali,nonchè di difficoltà nel l’individuare correttamente la natura delle prestazioni rese,le corrispondenti condotte rese dai datori di l avoro non rientrano tra quelle punili.Da qui la massima attenzione del personale ispettivo nelle
deteminazioni di competenza in sede di vigilanza.
Altro aspetto da considerare con la dovuta attenzione e considerazione dagli operatori istituzionali non meno che dagli utenti concerne la differenziazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in base al numero dei lavoratori interessati per le omesse e/o infedeli registrazioni,poiche’ la misura delle sanzioni varia allorchè il numero di lavoratori coinvolti è sino ovvero oltre dieci,da computare applicando il criterio indicato dall’art.5 comma 2 del dm 9.7.08,ossia:
-se trattasi di lavoratori subordinat,gli stessi ai fini che qui interessano sono conteggiati a prescidare dall’effettivo orario di lavoro da ciascuno svolto;
-se si tratta di cococo e di associati partecipazione con apporto di lavoro,si computano gli iscritti sul LUL ed ancora in forza all’atto della commissione dell’illecito.
Peraltro e’ da tener presente che la circ olare ministeriale n.20/08 opportunamente afferma che ,onde ev itare inaccettabili sperequazioni,si devono computare anche i prestato ri occupati in nero nel periodo di riferimento con una delle tipologie contrattuali iscrivibili sul Libro.
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE:LIMITI TEMPORALI
Sull’argomento si rinvia alla trattazione present e nella circ olare del Ministero del Lavorol ,osservando che merita specifica annotazione il richiamo all’art.39 comma 3 del dec .legge 112/08,secondo cui i dati delle scritturazioni obbligatorie sul Lul devono avvenire ” per ciasc un mese di riferimento,entro il 16 del mese successivo”.Così che ,in relazione alla finalitè perseguita dalla suddetta disposizione,in maniera consona ed opportuna il documento ministeriale s’indirizza a considerare non tardive e quindi non sanzionabili le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile, nei casi in cui lo stesso sia sfasato per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza.Anche in tali ipotesi la misura della sanzione amministrati va differenziata in rifermento al numero dei lavoratori interessati.
OBBLIGO DI ESIBIZIONE
Si richiamano le analitiche indicazioni riguardanti que sto argomento contenute nel corrispodente paragrafo della circolare ministeriale n.20/08,che appunto in modo specifico e circ ostanziato si sofferma sulle varie fattispecie che possono caratterizzare l’ esibizione del Libro, in riferimento al fatto che:
– l’accesso ispettivo e la richiesta di esibizione della documentazione avviene dopo ovvero entro il 16 del mese;
-la tenuta del libro avviene direttamente da parte datore di lavoro ovvero dai professionisti abilitati ex legge n.12/79 ovvero dalle associazioni e dai centri servizi,
-intervenga la recidiva da parte dei professionisti delegati e delle Associazioni incaricate rispetto alla mancata esibizione entro 15 giorni senza giustificato motivo ostativo o impeditivo,che,ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa, comporta l’informazione tempestiva da parte dello stesso accertatore al Consiglio Provinciale dell’ ‘Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medesimo ovvero nei confronti dellAssociazione inadempiente una sanzione aggravata.
ELENCHI RIEPILOGATIVI MENSILI
Per questo argomento sembra opportuno evidenziare ,come viene precisato dalle indicazioni ministeriali,la mancanza di sanzione amministrativa in caso di omessa esibizione degli elenchi riepilogativi mensili ,che in sede di accesso ispettivo il personale di vigilanza ha il potere di richedere ai datori di lavoro occupanti pù di dcieci lavoratori oppure operanti in più sedi stabili.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
Risulta dimezzato da dieci a cinque anni l’obbligo di conservazione del LUL in uso e dei registri dismess,i a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di semplificazione contenute nel dec.legge n .112/08,tenendo conto che il suddetto periodo si calcola dalla data dell’ultima registrazione sui registri interessati.
ACCERTAMENTI ISPETTIVI E PROCEDURA SANZIONATORIA
La normativa in esame traccia le seguenti linee operative per gli accertamenti ispettivi e le procedure sanzionatorie:
-tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza sono competenti a constatare e contestare gli illeciti amministrativi relativi agli obblighi di istituziione,tenuta,registrazione,esibizione e conservazione del Lul;
-tutti gli organi di vigilanza che effettuano acceramenti in materia di lavoro ed previdenza sono competenti in ordine all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti agli illeciti .
Pertanto l’ispezione del Lul può avvenire da parte degli ispettori del lavoro,ma anche di quelli degli Istituti ed Enti previdenziali ed assicu rativi .Invece,l’autorità abilitata a ricevere il rapporto,ai sensi dell’art.17 della legge n.689/81,in caso di mancata estinzione delle violazioni con pagamento in misura ridotta delle sanzioni, è la DPL territorialmente competente,cui spetta la conclusione della proceduara sanzionatoria e che,esse ndo destinataria degli scritti difensivi,provvede all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione o d’archiviazione a seguito di rapporto da parte del accertatori.
Premesso quanto sopra,si riportano di seguito le varie tipologie d’illecito e di sanzioni amministrative pecuniarie che possono intervenire per le violazioni delle norme del dec.legge 112/08 sul LUL,restando precisato che il codice tributo per il versamento sul mod F23 risulta il 741 T.
ILLECITO
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SANZIONE
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DIFFIDA OBBLIGATORIA
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1- Istituzione e tenuta LUL
Per la violazione dell’obbligo di istituire e tenere il LUL da parte del datore di lavoro privato occupante lavoratori subordinati, Co.Co.Co ed associati in partecipazione con apporto lavorativo (art. 39, co. 1 DL 112/08)
N.B. L’illecito si determina per mancanza del LUL ovvero per l’uso di LUL non rispettoso dei sistemi di tenuta dello stesso così come previsti dall’Art. 1 DM 09/07/2008
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Art. 39 co. 6 DL 112/2008 da € 500,00 a € 2500,00
Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 833,33
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E’ applicabile con sanzione di € 500,00, trattandosi di inosservanza sanabile in base alla previsione della circolare del M.L. n° 9/06
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2- Mancata registrazione sul LUL
Per la registrazione dei dati relativi al lavoratore ed alle prestazioni lavorative con determinazione di differenze per trattamenti retributivi previdenziali e/o fiscali ( art. 39, co. 1 e 2 DL 112/08)
N.B. sono fatti salvi i casi di errori meramente formale
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Art. 39 co. 7 DL 112/2008 se la violazione si riferisce ad un numero fino a 10 lavoratori, la sanzione è da € 150,00 a € 1500,00
Mentre la stessa è da € 500,00 a € 3000,00
Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 300,00 (per ipostesi sino a 10 lavoratori); € 1000,00 per ipostesi oltre 10 lavoratori)
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E’ applicabile con sanzione di € 150,00, nell’ipotesi sino a 10 lavoratori ed a € 500,00 oltre i 10 lavoratori, trattandosi di inosservanza sanabile in base alla previsione della circolare del M.L. n° 9/06
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3- Infedele Registrazione sul LUL
Per infedele registrazione dei dati relativi ai lavoratori ed alle prestazioni lavorative determinante differenti trattamenti retributivi previdenziali e/o fiscali
( art. 39, co. 1 e 2 DL 112/08)
N.B. sono fatti salvi i casi di errori meramente formale
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Art. 39 co. 7 DL 112/2008 se la violazione si riferisce ad un numero fino a 10 lavoratori, la sanzione è da € 150,00 a € 1500,00
mentre la stessa è da € 500,00 a € 3000,00
Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 300,00 (per ipostesi sino a 10 lavoratori); € 1000,00 per ipostesi oltre 10 lavoratori)
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Non è applicabile
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4- Tardiva Registrazione sul LUL
Per aver omesso la registrazione dei dai relativi al lavoratore ed alle prestazioni lavorative per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo ( art. 39, co. 3 DL 112/08)
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Art. 39 co. 7 DL 112/2008 se la violazione si riferisce ad un numero fino a 10 lavoratori, la sanzione è da € 100,00 a € 600,00
mentre la stessa è da € 150,00 a € 1500,00
Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 200,00 (per ipostesi sino a 10 lavoratori); € 300,00 per ipostesi oltre 10 lavoratori)
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E’ applicabile con sanzione di € 100,00, nell’ipotesi sino a 10 lavoratori ed a € 150,00 oltre i 10 lavoratori, trattandosi di inosservanza sanabile in base alla previsione della circolare del M.L. n° 9/06
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5- Omessa Esibizione del LUL da parte del Datore di Lavoro
Per la mancata esibizione da parte del datore di lavoro agli organi di vigilanza del LUL (art. 39, co. 6 DL 112/08)
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Art. 39 co. 6 DL 112/2008 da € 200,00 a € 2000,00
Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 400,00
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Non è applicabile
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6- Omessa Esibizione del LUL da parte del professionista abilitato
Per la mancata ottemperanza senza giustificato motivo da parte del professionista abilitato ex art. 1, co 1 L 12/79, entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione riguardante il LUL in loro possesso (art. 5, co 2 L. 12/79 cosi come modificato dall’art. 40 co. 1 DL 112/08)
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art. 5, co 2 L. 12/79 cosi come modificato dall’art. 40 co. 1 DL 112/08 da € 100,00 ad € 1000,00
Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 200,00
N.B. in caso di recidiva della violazione l’accertatore da informazione tempestiva al Consiglio Provinciale dell’Ordine Professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari
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Non è applicabile
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7- Omessa Esibizione del LUL da parte di Associazioni di Categoria e Centro Servizi
Per la mancata ottemperanza senza giustificato motivo da parte dell’associazione di categoria ex art. 1, co 1 L 12/79, entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione riguardante il LUL in loro possesso (art. 39 co. 6 DL 112/08)
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Art. 39 co. 6 DL 112/2008 da € 250,00 a € 2000,00
in caso di recidiva da € 500,00 ad € 3000,00
Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 500,00; € 1000,00 per i casi di recidiva.
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Non è applicabile
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8- Omessa Conservazione del LUL
Per non aver conservato il LUL per il termine stabilito (art. 39, co. 6 DL 112/08)
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Art. 39 co. 7 DL 112/2008 da € 100,00 a € 600,00
Sanzione ridotta Art. 16 L. 689/81: € 200,00
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Non è Applicabile
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REGIME TRANSITORIO E COORDINAMENTO NORMATIVO
Appare adeguato riportarsi alla circolare ministeriale n.20/08 ed alle indicazioni esposte sull’argomento nel corrispondente paragrafo della stessa,tenendo conto delle previsioni dell’art.7 commi 1 e 2 dm 9-7-2008.
LA MAXI SANZIONE CONTRO IL SOMMERSO DOPO IL LIBRO UNICO DEL LAVORO
La circolare ministeriale più volte menzionata dedica un’apposito paragrafo a questo argomento,evidenziando opportunamente che dal 18 agosto 2008,a seguito dell’abrogazione del libro paga e matricola,per vigilare e contrastare il lavoro sommerso,occorrerà fare riferimento alla comunicazione obbligatoria di assunzione disciplinata dall’art.1 comma 1180 della legge n.296/06,ed aggiungendo che per le situazioni per cui non sussiste l’obbligo della comunicazione al Centro Impiego ,ma si prevede,ad esempio, la denuncia per fax o in via telematica all’INAIL prima dell’inizio di attività con l’indicazione del trattamento retributivo,il solo documento a cui riportarsi per verificare la regolarità dei rapporti risulta appunto quello che realizza il predetto adempimento verso l’Istituto assicuratore.E’ questo il caso dei rapporti posti in essere con i soggetti considerati nel primo periodo dell’art.23 DPR n.1124/65,nel testo novellato dall’art.39 dec.legge 112/08.
In relazione a quanto precede,sono da considerare con attenzione e positiva propensione gli indirizzi operativi ed i suggerimenti forniti al personale della vigilanza dalla circolare ministeriale n.20/08, a cui viene raccomandato di acquisire confacenti informazioni nel corso degli accessi ispettivi attraverso le dichiarazioni dei lavoratori in azienda,pr edispon endo per prassi abituale e ricorrente “specifico verbale di primo accesso ispettivo”,in cui vanno riportati tutti i dati analiticamente prev isti dalla circolare ministeriale n.20/08,nonche provvedendo a richedere l’esibizione delle comunicazioni di assunzione preventive se obbligatorie ovvero altra documentazione sostitutiva legislativamente stabilita per non occultare i rapporti di lavoro.Così che ,se l’ispezione fa emergere la mancanza della comunicazione obbligatoria d’instaurazione del rapporto di lavoro e non risulta possibile rilevare da altri adempimenti obbligatori(Emens,dm10,denuncia Inail) la volontà dell’impresa di non occultare i rapporti di lavoro,si potrà applicare la maxisanzione ed inoltre, se un quinto dei lavoratori presenti è in nero, la sospensione dell’attività aziendale.Peraltro,occorrerà che il personale ispettivo verifichi che non si sia in presenza di assunzioni realizzate per forza maggiore o avvenimenti straordinari(in cui la risposta ad interpello della dgai n.13107 dell’11.7.07 fa rientr are anche quelle dell’art. 10 dec.leg.vo n.368/01,ossia i c.d.lavoratori extra del settore turismo e pubblici esercizi). Infatti, come chiarsce la stessa circolare in esame , in ques te situazioni la maxisanzione trova applicazione se viene accertato da ll’ispettore che non sussisteva un’oggettiva impossibilità di conoscere in anticipo numero e nominativo dei lavoratori occupati.Infine,è da tener conto che le istruzioni ministeriali prevedono che la maxisanzione non opera nell’ipotesi,in cui ,avendo l’azienda affidato ai professionisti abilitati dalla legge n.12/79 ovvero alle associazione o centri di servizi gli adempimenti relativi alle comun icazioni per l’instaurazione dei rapporti lavorativi, non risulta possibile effettuare la comunicazione mediante la trasmissione del mod UniLav a causa delle ferie e della chiusura dei soggetti delegati.Ciò a patto che, al pari di quanto stabilito per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici sia stata data comunicazione preventiva a mezzo fax e mediante il modello Uni URG,nonchè fermo l’obbligo di invio della comunicazione stessa nel primo giorno successivo dopo la riapertur a degli studi prfessionali , delle’associazione e centri srvizi interessati.
LA NUOVA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE
Importanti cambiamenti si sono determinati, a seguito dell’introduzione del Lul e la c ontestuale abrogazione dei registri paga e matricola, per la dichiarazione di assunzione c he il datore di lavoro è obbligato a consegnare ai dipendenti prima dell’inizio dell’attivita’ .
Tale incombenza dal 18.8.08 si assolve consegnando al lavoratore la copia della comunicazione obbligatoria rimessa telematicamente ai servizi impiego ovvero del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni relative alla instaurazione allo asvolgimento del rapporto.
Per quanto con cerne il regime sanzonatorio per questo adempimento,è da evidenziare la previsione normativa (art.19 comma 2 d.lv. n.276/03) sulla sanzione pec uniaria amministrativa a carico della mancata consegna alternativamente di uno dei due suddetti documenti ,che è da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore interessato,con l’ammissione alla sanzione in misura ridotta ex art.16 legge n.689/ 81,pari ad euro 500,nonchè con l’applicazione della diffida obbligatoria da parte del personale,che se ottemperata comporta l’ammissione al pagamento della sanzione ridottissima,pari al minimo edittale di euro 250.
RICADUTE SULLE MODALITA’ D’ISPEZIONE
A conclusione della presente analisi della circolare ministeriale n.20/08,pare consono sottoporre all’attenzione degli interessati la sottolineatura finale presente nel documento del Ministero del Lavoro circa il futuro delle attivita ispettive in materia di lavoro e previdenza sociale,che non può prescindere da una sistematicità di rapidi accessi di vigilanza programmati,destinati a rendere percepibile sul territorio la presenza degli organi di controllo per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, favorirel’emersione ed incoraggiare la legalità ,anche attraverso azioni di prevenzione e promozione indicate dal dec.Leg, vo n.124/04.