Archive for novembre 2015

iN VIGORE NUOVO ORARIO LAVORO PERSONALE SANITARIO

30/11/2015

 Dal 25 novembre 2015 è scattata  l’entrata in vigore del nuovo orario per il personale sanitario che prevede il tetto massimo di 48 ore di lavoro settimanali e 1 1 ore consecutive di riposo.

Infatti, la disposizione della legge n. 161/2014 (Legge europea 2013-bis),art.14, (*)che abroga  il comma 13 (**)dell’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66(***), ossia quelle norme che escludono l’applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del SSN, di quella in materia di durata media massima dell’orario di lavoro settimanale.

L’abrogazione è conseguenza della procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea contro l’Italia, rea di non applicare le norme europee che prevedono una durata media dell’orario di lavoro non superiore, per 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario e il diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Tali norme esistono dal 2003 ma l’Italia non le aveva mai recepite pagando multe esose.

Il nuovo orario rischia di mandare in tilt il servizio sanitario. Il sindacato medico dichiara infatti che per fare fronte a questi limiti di lavoro ‘europei’, occorrerebbero almeno 5 mila dottori in più in servizio.

Per far fronte a tale situazione il Governo starebbe pensando di inserire un emendamento alla legge di stabilità 2016, attualmente alla camera, che porterebbe all’assunzione di circa 3-4mila unità di personale e alla stabilizzazione dei precari. Il ministero della Salute starebbe definendo in   l’emendamento.

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(*)Art. 14 Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185. 1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuita’ nell’erogazione dei servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una piu’ efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuita’ nell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita’ disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresi’ equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell’articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell’articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.

 (**)Si riporta il testo del comma 13  dell’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112     .  ” Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita’ di conformare l’impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita’ propria dell’incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalita’ atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. 14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l’articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.”

(***). Si riporta testo dell’articolo 17 del citato decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,   comma 6-bis dello stesso  ‘ abrogato “decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”:

 “6 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, peril quale si fa riferimento
alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto
dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori

 

EQUITALIA: RICHIESTA RATEAZIONE E FERMO AMMINISTRATIVO

30/11/2015

Inutile chiedere a Equitalia la rateazione delle cartelle di pagamento solo per sbarazzarsi del fermo auto: oggi, nonostante l’accoglimento dell’istanza di pagamento dilazionato presentata dal contribuente, le ganasce fiscali restano lo stesso fino al pagamento dell’ultima rata.

Cosi’ dispongono   il decreto legislativo n. 159/2015.di riforma della riscossione esattoriale e le istruzioni  contenute nella circolare n.98/15 di riforma della riscossione esattoriale. inviata dalla capogruppo Equitalia Spa a tutte le strutture operative.

 

Se in passato, il cittadino che avesse ricevuto il fermo auto o l’ipoteca sulla casa poteva sbarazzarsi della misura cautelare presentando un’istanza di rateazione e pagando la prima rata, oggi non è più così.

Attualmente, infatti, l’istanza blocca solo i pignoramenti in corso e interdice quelli futuri (ma solo con il pagamento della prima rata), inoltre vieta che, un domani, Equitalia possa attuare fermi e ipoteche, ma questi ultimi, se già iscritti prima della domanda di dilazione, restano fino a estinzione totale del debito.

Il problema è meno grave con l’ipoteca la quale, ovviamente, non impedisce di utilizzare l’immobile, né di venderlo (in tal caso, l’ipoteca segue il nuovo proprietario, riducendo di fatto il valore di mercato del bene). Dunque, se tutto sommato il contribuente può ben vivere con un’ipoteca per 5 o 10 anni, non così per il fermo, che impone l’acquisto di una nuova vettura o l’utilizzo di mezzi pubblici per un tempo estremamente lungo.

La riforma prevede inoltre che la richiesta di rateazione non blocca le azioni esecutive se il bene espropriato è stato già venduto all’asta, oppure se il creditore abbia presentato istanza di assegnazione (nelle ipotesi in cui l’incanto non sia andato a buon fine).

Infine, l’accoglimento della rateazione non blocca neanche il pignoramento presso terzi (stipendio, conto corrente, pensione, crediti di clienti, ecc.) se il terzo ha già reso dichiarazione positiva di essere debitore nei confronti del soggetto iscritto a ruolo. In tutti gli altri casi la procedura si fermerà, purché il contribuente versi la prima rata.

TAR LAZIO:AGENZIA ENTRATE DEVE CONSENTIRE ACCESSO ATTI

30/11/2015

La decisione di cui al titolo ,favorevole al ricorrente  e’ contenuta nella sottoriportata sentenza

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Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III
Sentenza 16 novembre 2015, n. 12977

Presidente: Dongiovanni – Estensore: Blanda

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, in data 29 maggio 2015, ha ricevuto l’avviso di accertamento n. TK3016401286/2015 dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2010, sottoscritto dal dott. Giancarlo Di Fonzo.

L’istante, pertanto, ha presentato istanza di accesso agli atti alla medesima amministrazione al fine di conoscere se il dott. Giancarlo Di Fonzo, dipendente dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma, che ha sottoscritto l’avviso di accertamento fosse “incaricato di funzioni dirigenziali” o rivestisse la qualifica di “Dirigente”.

Lo stesso dott. Di Fonzo, con la nota prot. n. 106701/2015 del 29 luglio 2015, ha negato l’accesso sul presupposto che l’istante non avrebbe un interesse diretto, attuale e concreto all’accesso perché la richiesta farebbe riferimento ad atti non impugnati entro il termine di decadenza o impugnati senza dedurre un vizio riconducibile alla legittima investitura del sottoscrittore o comunque a giudizi ormai definiti; che la richiesta di accesso farebbe riferimento alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, secondo cui la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che, infine, l’istanza di accesso si riferirebbe a documenti già noti, in quanto già notificati al destinatario degli stessi, per cui la richiesta avrebbe fini dilatori.

Avverso tale diniego ha, quindi, proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis della l. n. 241 del 1990 e s.m.i., dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. 62/2013 e delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU sotto il profilo del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, manifesta ingiustizia, sviamento dall’interesse pubblico e dalla funzione tipica dell’azione amministrativa.

Il diniego è stato adottato e sottoscritto dal dott. Giancarlo Di Fonzo, dipendente dell’Agenzia delle Entrate interessato alla richiesta di accesso agli atti di cui si controverte, in violazione delle norme in rubrica.

Atteso il conflitto di interessi del dott. Di Fonzo, egli si sarebbe dovuto astenere dalla rispondere alla richiesta di accesso;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 23 e 24 della l. n. 241 del 1990 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU sotto il profilo del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sviamento di potere, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia.

La motivazione del diniego sarebbe insufficiente, illogica e contraddittoria in quanto la richiesta di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione può essere proposta anche sulla base di un interesse di contenuto, tale da non legittimare la proposizione del ricorso giurisdizionale, pertanto l’interesse a chiedere l’ostensione di documenti è autonomo rispetto a quelli che conducono, eventualmente, l’interessato, ad agire in giudizio per la tutela di determinate posizioni giuridiche.

La circostanza, quindi, che il ricorrente sarebbe decaduto dall’eventuale impugnazione non rileverebbe ai fini dell’interesse dell’istante all’accesso agli atti in questione.

Gli atti richiesti dal ricorrente non sarebbero già stati trasmessi allo stesso, in quanto egli avrebbe ricevuto dall’Agenzia delle Entrate solo l’avviso di accertamento, dal quale non si evincerebbe la posizione funzionale e la carriera del firmatario.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 4 novembre 2015, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare occorre dare atto che nel corso della discussione la difesa dell’Agenzia delle Entrate ha rinunciato alla eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio della notifica in quanto (secondo l’amministrazione) eseguita presso l’ufficio della Direzione Provinciale di Roma 1, invece che presso il domicilio del controinteressato.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Con istanza trasmessa all’agenzia delle entrate il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti riguardanti la carriera del dott. Giancarlo Di Fonzo, dipendente dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma, che ha sottoscritto l’avviso di accertamento indirizzato al ricorrente.

L’Agenzia delle Entrate con nota sottoscritta dallo stesso dott. Di Fonzo ha negato l’accesso con la seguente motivazione:

1) “Nella richiesta in oggetto viene fatto riferimento ad atti non impugnati entro il termine di decadenza o con giudizi ormai definiti o impugnati senza dedurre un vizio riconducibile alla legittima investitura del responsabile del provvedimento.

Ad avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato, per tali atti non può porsi un problema di validità, perché, data la natura del processo tributario, si rendono definitivi tutti gli aspetti non contestati nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, introducendo il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Dunque, per la richiesta di accesso non esiste un correlato interesse diretto, attuale e concreto. richiesto dalla norma e ritenuto ineliminabile anche da un sentenza recente del Consiglio di Stato (sez. V, sentenza n. 556 del 5 febbraio 2014)”;

2) “la richiesta di accesso riguarda, inoltre, l’indicazione del responsabile del procedimento, facendo anche espresso riferimento alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015.

Inoltre, nella sentenza citata, la Corte ha chiarito che “considerando le regole organizzative interne dell’Agenzia delle Entrate e la possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale – come affermato dalla giurisprudenza tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’ufficio e sulla sua idoneità ad esprimerne all’esterno la volontà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10 agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile – T, 11 ottobre 25012, n. 17400) – la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata”.

(…)

Anche nel caso in cui il titolare alla sottoscrizione degli atti fosse un incaricato di funzioni dirigenziali, è ormai consolidato il principio secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità di una disposizione legislativa che autorizza l’incarico si estende ai soli rapporti giuridici ancora pendenti. Pertanto, una eventuale richiesta di annullamento degli atti poteva essere richiesta soltanto in sede di impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile) e facendo espresso riferimento, tra i motivi del ricorso, all’illegittimità della sottoscrizione.

Quindi, non potendo essere mossa alcuna contestazione circa la validità degli atti richiamati, deve ritenersi carente il requisito della correlazione con un interesse diretto, attuale e concreto…”;

3) (…)

“In questo caso, tuttavia, la richiesta di accesso, proviene direttamente dal destinatario dell’atto e si riferisce, quindi, a documenti già noti, in quanto già notificati e/o trasmessi al destinatario degli effetti giuridici degli stessi. Pertanto. la richiesta di accedere a tali atti, non è diretta in alcun modo a realizzare il principio di trasparenza, configurandosi, piuttosto. come strumento diretto a realizzare meri fini dilatori”.

In relazione alle esposte ragioni del diniego si osserva che, secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la richiesta di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione può essere proposta anche sulla base di un interesse di contenuto tale da non legittimare la proposizione del ricorso giurisdizionale, dovendosi ribadire l’autonomia dell’interesse a chiedere l’ostensione di determinati documenti rispetto a quello che conduce, eventualmente, l’interessato, ad agire in giudizio per la tutela di determinate posizioni giuridiche.

La valutazione, da parte dell’amministrazione, circa la sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale all’accesso (che costituisce altresì requisito di ammissibilità della relativa azione) è limitata al solo giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché esso non sia preordinato ad un controllo generalizzato ed indiscriminato sull’azione amministrativa, espressamente vietato dall’art. 24, comma 3, della l. n. 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2013, n. 4321 e 12 febbraio 2013, n. 793).

La legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve, quindi, ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che i provvedimenti che si chiede di visionare abbiano prodotto o siano idonei a determinare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti. Pertanto il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall’esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere o a partecipare alla formazione di quelli successivi.

Nel caso in esame sussiste un interesse concreto e attuale all’accesso in capo al richiedente e non può nemmeno affermarsi che l’istanza in questione sia preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione; ciò in quanto il ricorrente, mediante l’esame della documentazione richiesta, si propone di verificare la correttezza del procedimento che ha condotto all’adozione dell’avviso di accertamento che rientra appieno nella nozione di “situazione giuridicamente tutelata” ai fini dell’accesso, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990.

In senso contrario non vale l’eccezione dell’amministrazione secondo cui sarebbe ormai decorso del termine per impugnare gli atti di accertamento tributario innanzi alla competente Commissione Tributaria (punto 1 del diniego), atteso che l’interessato ha prospettato la possibilità che tali atti possano essere considerati nulli per mancata sottoscrizione da parte del dirigente, in virtù di quanto statuito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni che consentivano alle Agenzie fiscali di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari.

Né rileva ai fini del diniego di accesso agli atti l’esistenza di un “atto di delega di firma del Direttore provinciale” (punto 2 della nota impugnata), in quanto deve comunque ritenersi sussistente un interesse del ricorrente a conoscere “il titolo in base al quale il sottoscrittore ha firmato” l’avviso di accertamento, al fine di verificare se lo stesso funzionario abbia agito quale “incaricato di funzioni dirigenziali” o in virtù della qualifica di “dirigente” conseguita a seguito di concorso pubblico.

Infine, quanto al punto 3 della motivazione del diniego di accesso, si osserva che l’istante chiede di prendere visione di documenti diversi rispetto a quelli già comunicati o notificati, dai quali non è possibile evincere la posizione funzionale e la qualifica del sottoscrittore dell’avviso di accertamento. Invero, da quest’ultimo si evince soltanto che il funzionario ha sottoscritto l’atto su delega del Direttore provinciale, senza alcuna ulteriore indicazione, per cui il diniego di accesso non può essere giustificato nemmeno da quanto espresso al menzionato punto 3 della nota impugnata.

Per le considerazioni che precedono, sussiste il diritto del ricorrente a prendere visione, anche mediante estrazione di copia, della documentazione richiesta con l’istanza del 3 luglio 2015.

L’estrazione di copia, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica se antecedente, è subordinata al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Agenzia delle Entrate di rilasciare al ricorrente nel termine di cui in parte motiva, mediante estrazione di copia, la documentazione indicata nella istanza di accesso trasmessa all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli, in data 3 luglio 2015.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1000,00 (mille/00), comprensivi di IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

GARANTE PRIVACY:SPETTA DATORE LAVORO RIMUOVERE ACCOUNT EX DIPENDENTE

30/11/2015

La email dell’ex dipendente va chiusa. Per evitare di perdere comunicazioni aziendali, il datore di lavoro dovrà informare i terzi della avvenuta chiusura dell’indirizzo, segnalando un account aziendale utile. Il Codice Privacy vieta, invece, di tenere aperto l’account con il nome del lavoratore cessato, e di disporre l’inoltro automatico dei messaggi alla casella di un altro dipendente in servizio. Lo precisa il Garante della Privacy con il provvedimento 450/2015. ,sotto evidenziato.

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Trasforma contenuto in PDF – Garante per la protezione provvedimento 450/2015,

RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI IMPRESE E CITTADINI

30/11/2015

L’argomento di cui al titolo  è disciplinato dal dec.legvo  14 settembre 2015, n. 151, vigente dal  24-9-2015 ,che  riguarda  molteplici aspetti ,che di seguito sono distintamente esaminati

 

1)MODIFICHE DISCIPLINA COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO INTRODOTTE DEC.LEG.VO 151/15

Le modifiche in materia di collocamento obbligatorio  ,relative alla legge n.68/99 e alla legge 113/85,sono previste dagli artt da 1 a 13 del  declegvo n.151/15  ,in vigore dal 24 settembre 2015 ,che   seguito  si provvede ad evidenziare evidenziate

a) Linee guida per collocamento obbligatorio mirato

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del   decreto legislativo, con uno o piu’ decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita’

b) Estensione normativa collocamento obbigatorio titolari assegno invalidita’

Si  estende l’applicazione della normativa del collocamento mirato di cui all’art.1 comma 1,lettera a) legge 68/99 ,ai titolari di assegno d’invalidita’,di cui alla Legge 12 giugno 1984 n. 222 il cui art.1 ,comma 1 recita

“Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto  ad assegno   nell’assicurazione   obbligatoria   per  l’invalidita’,  la vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti ed autonomi gestita    dall’Istituto    nazionale   della   previdenza   sociale,l’assicurato  la  cui  capacita’ di lavoro, in occupazioni confacenti alle  sue  attitudini,sia  ridotta  in  modo  permanente a causa diinfermita’ o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

 

c) Collocameto oìbbligatorio datori lavoro  da 15 a 35 dipendenti

L’art.3 del decreto legvo in esame   dispone  la soppressione dall’1.1.2017,dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68  secondo cui :Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

 

d)Assunzioni obbligatorie partiti politici , sindacati ed organizzazioni senza scopo di lucro   

Dall1.1.2017     i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, devono coprire la quota di riserva sevìcon do la regola generale e non piu’ quando effettuano nuove assunzionila

e)  Computo  in quota riserva lavoratori gia’ invalidi assunti collocamento ordinario

All’art.4 della legge n.68/99 risulta  inserito  .dopo il comma 3    ,il comma 3 bis , secondo cui i lavoratori, gia’ disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di   riserva   di   cui all’articolo 3 a condizione che;

A )abbiano una riduzione della capacita’lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unicodelle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,

B)registrano una  riduzione della capacita’lavorativa superiore al 45 %per una disabilita’ intellettiva e psichica,   accertata dagli   organi competenti

 

f)) Sostituzione procedura esonero con autocertificazione

 Le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro ,in cui si attesta che i lavoratori di cui sopra sono esclusi dalla base di computo e siono obbligate a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei  un contributo esonerativo pari a 30.64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita’ non occupato

 

g)Facolta’assunzione con   richiesta nominativa o convenzione per datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici

 

A modifica della previsione  dell’articolo 7 legge 68/99 1999, n. 68, si stabilisce che :

1). Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3,

i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i

lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici

competenti o mediante la stipula   delle   convenzioni   di   cui

all’articolo 11.

2)La richiesta nominativa puo’ essere preceduta dalla

richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle

persone con disabilita’ iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8

che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle

qualifiche e secondo le modalita’ concordate dagli uffici con il

datore di lavoro.»;

3 ) Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita’ di cui sopra

entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili. ), gliuffici competenti avviano i   lavoratori   secondo   l’ordine   di graduatoria per la qualifica richiesta o altra   specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili

4) Gli uffici possono procedere anche previa chiamata conavviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderisconoalla specifica occasione di lavoro.

 

 h ) Compensazione datori   lavoro pubblici senza preventiva autorizzazione

 Come è noto ,i datori di lavoro  pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione (articolo 5, comma 8-ter Legge n. 68/1999).

In questo caso, pertanto, la compensazione territoriale  andava   preventivamente autorizzata secondo modalità che spettava al Dipartimento della funzione pubblica.individuare ,ma che non e’ mai intervenuta.

Per effetto dell’art.5 del dec.legvo 151/15 , il comma 8 ter dell ‘art.5 della legge n.68/99 assume un nuovo testo  ,  che consente ai datori di lavoro pubblici ,senza bisogno della preventiva autorizzazione ,di   assumere in una unita’ produttiva un numero di lavoratori aventidiritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita’produttive della medesima regione.,prescrivendo che datori di lavoro pubblici ,laddove si avvalgano di tale facolta’ , devono trasmettere in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma6. della legge 68/99

 

i) Modifica  per  l’iscrizione dei lavoratori aspiranti al collocameno obbligatorie   

Dal 24.9.2015,  l’iscrizione nell’elenco degli aspiranti al collocamento avviene nella struttura nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato,con facolta’ per il medesimo di iscriversi nel’elenco di altro servizio nel territorio dello stato ,previa cancellazione dall’elenco precedente

 

l)Modifiche alla disciplina degli incentivi per l’assunzione delle persone invalide

Dall’1.1.2016 gli incentivi per il collocamente dei disabili di cui all’art.13 legge n.68/99 hanno la seguente regolamentazione:

«Ai datori di lavoro e’ concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

1)) nella misura del 70 % della retribuzione mensile lorda

imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,

assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una

riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79 % o

minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle

tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ;

 

2) nella misura del 35 % della retribuzione mensile lorda

imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,

assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una

riduzione della capacita’ lavorativa compresa tra il 67 e

il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta

categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

3). L’incentivo di cui al comma 1 e’ altresi’ concesso, nella

misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile

ai fini previdenziali, per   ogni   lavoratore   con   disabilita’

intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita’

lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in

caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo

determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la

durata del contratto

4)L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e’ corrisposto al

datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

5)La domanda per la fruizione dell’incentivo e’ trasmessa,

attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede,

entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica

in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita’ di risorse

per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore

del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare

previsto dell’incentivo spettante e al richiedente e’ assegnato un

termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del

contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo. Entro il termine

perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha

l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta

procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo

all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di

cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di

somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a

disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

L’incentivo in questione e’ riconosciuto dall’INPS in base all’ordine

cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito

l’effettiva stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo e, in

caso di insufficienza delle risorse a

Esaurite le risorse,l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande   fornendo   immediatacomunicazione   anche   attraverso   il   proprio   sito   internet istituzionale.

 

 

13) Soppressione Albo centralinisti telefonici non vedenti

Detta soppressione e’ prevista dall’ art 12

 Peraltro, il  nuovo testo del comma 6 dell’art.7 dispone che:

1) .” I privi  della  vista  abilitati  . che risultano disoccupati, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale  sitrova la residenza dell’interessato. Il servizio verifica il possessodell’abilitazione e la condizione di privo  della  vista  e  rilasciaapposita  certificazione.  L’interessato  puo’  comunque   iscriversinell’elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.

2)I privi della vista iscritti in piu’ di un elenco, oltre a

quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale

hanno la residenza, scelgono l’elenco presso cui mantenere

l’iscrizione entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE RAPORTI DI LAVOR

 

A) Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali

 

  1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni

connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o

territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano

depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del

lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime

modalita’, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

 

B)Libro Unico del Lavoro

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro e’

tenuto, in modalita’ telematica, presso il Ministero del lavoro

 

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,da emanare

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita’ tecniche e

organizzative per l’interoperabilita’, la tenuta, l’aggiornamento e

la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro  .

 

c) Comunicazioni telematiche

 

  1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro,

collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi,

politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla

osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore

dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica

secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli

standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.

 

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le

comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all’aggiornamento dei

modelli esistenti, al fine di armonizzaree semplificare leinformazioni richieste.

d)Abrogazione autorizzazione al lavoro estero

 

L’articolo 1, comma 4 ,del  decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,  e’ abrogato;

 

3)Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

a)Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

1)Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le

seguenti modificazioni:a) all’articolo 3,il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di

lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le

altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione

sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui

all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle

disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali

vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi

l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani agli ammalati e ai disabili.»;

2.) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla

conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione

agli esami, le modalita’ di svolgimento delle prove e di rilascio e

rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e’, altresi’,

determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati

inbase alla normativa vigente.

 

 

b)Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortunio

 

1)«Entro il 31 dicembre l’Istituto assicuratore rende

disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il

calcolo del premio assicurativo con modalita’ telematiche sul proprio

sito istituzionale.

 

2)Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore

infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e’

obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia

di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via

telematica all’Istituto assicuratore.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia

professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica

all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura

sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua

compilazione.

 

 

 

  1. e)

2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Il dato

re di lavorodeve fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie

per l’istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»;

3) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «La trasmissione per

via telematica del certificato di cui al secondo comma e’ effettuata

utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto

assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili

telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a

effettuare la denuncia in modalita’ telematica, nel rispetto delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e

successive modificazioni.»;

 

 

a)Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e

all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19

1)L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e’ sostituito

dal seguente:

«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi

anche la possibilita’ di controllo a distanza dell’attivita’ dei

lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze

organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la

tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo

accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria

o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso

di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della

stessa regione ovvero in piu’ regioni, tale accordo puo’ essere

stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’

rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli

impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere

installati previa autorizzazione della Direzione territ

oriale dellavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive

dislocate negli ambiti di competenza di piu’ Direzioni territoriali

del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  1. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti

utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e

agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

  1. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono

utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a

condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle

modalita’ d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e

nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30

giugno2003, n. 196.».

 

 

b))Cessione dei riposi e delle ferie

  1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile

2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e

le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso

datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di a

ssisterei figli minori che per le particolari condizioni di salute

necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo

le modalita’ stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle

associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul

piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

 

c)Esenzioni dalla reperibilita’

  1. All’articolo 5, comma 13, del decreto-
  2. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
  3. 638, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo

decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita’ per i

lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati».

 

 

 d)Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

 

  1. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive

modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente

con modalita’ telematiche su appositi moduli resi disponibili dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito

http://www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione

territoriale del lavoro competente con le modalita’ individuate con

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui

al comma 3.

 

  1. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui

al comma 1 il lavoratore ha la facolta’ di revocare le dimissioni e

la risoluzione consensuale con le medesime modalita’.

 

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali,da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di

identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o

che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di

lavoro e del lavoratore, le modalita’ di trasmissione nonche’ gli

standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.

 

  1. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo’ avvenire anche

per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonche’

degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione

 

  1. Salvo che il fattocostituisca reato, il datore di lavoro che

alteri i moduli di cui al comma 1 e’ punito con la sanzione

amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e

l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni

territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

  1. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel

caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengononelle sedi di cui a

ll’articolo 2113, quarto comma, del codice civile

o avanti alle commissioni di certificazione

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione

a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in

vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono

abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della legge 28 giugno

2012, n. 92

 

INPS:ISTRUZIONI CONGUAGLIO MANCATA PERQUAZIONE PENSIONI

29/11/2015

Il debito fiscale generato in pensione dal bonus attribuito per il mancato riconoscimento della perequazione dal decreto legge 65/2015 (ai sensi della sentenza corte costituzionale n. 70/2015) verrà recuperato con trattenute sulla pensione a partire dal prossimo mese di marzo 2016.

Chi ha un debito superiore a 50 euro, riceverà nei prossimi giorni una specifica lettera dell’Inps. Lo spiega l’Inps nei messaggi sottostanti  nel  , in cui riepiloga le operazioni di ricostituzione e aggiornamento delle pensioni, effettuate sulla rata di dicembre 2015.

Con la mensilità di novembre l’Inps ha rielaborato le pensioni in considerazione del bonus aggiuntivo erogato in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015. In quella sede, l’Inps ha posto in sospeso le pensioni che hanno generato un conguaglio a debito inferiore a 12 euro o a credito inferiore a 1 euro, rinviandone la gestione sulla rata di gennaio 2016, con i conguagli di perequazione che saranno generati dal rinnovo delle pensioni per l’anno 2016.

Sulla mensilità di dicembre, invece, l’Inps ha elaborato le posizioni residue, quelle per le quali il ricalcolo aveva generato un conguaglio a debito o a credito superiore, rispettivamente, a 12 o 1 euro. Per i debiti superiori a 12 euro è stato attivato il piano di recupero, con data d’inizio della trattenuta a marzo 2016. Inoltre, l’Inps ha predisposto l’invio della notifica al pensionato interessato per tutti i casi in cui a seguito delle operazioni sia risultato un importo effettivo da recuperare superiore a 50 euro. L’Inps, inoltre, ha provveduto alla ricostituzione centrale delle pensioni dei residenti in Italia a seguito della verifica dei redditi dell’anno 2013 (campagna REDITA2014).

Elargizioni. Il prossimo mese di dicembre l’Inps provvederà, inoltre, all’elargizione per l’anno 2015 dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000) e della seconda tranche della somma aggiuntiva per l’anno 2015 (c.d. quattordicesima – articolo 5, commi da 1 a 4, legge 3 agosto 2007, n. 127) – Tali importi, come di consueto, vengono corrisposti sulla mensilità di dicembre. Sulla mensilità di dicembre 2015 si è provveduto a disporre, unitamente balla pensione della gestione pubblica, il pagamento, per conto del MEF, dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare relativo all’anno 2015.

Invalidi. Come richiesto dalla legge n. 114/2014, inoltre, l’Inps ha sospeso tutte le prestazioni intestate a invalidi civili che non si sono presentati alla visita di revisione, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data fissata per la visita. Nel caso di prestazioni trasformate in assegno sociale, sono state sospese le sole indennità. In particolare, la prestazione è stata azzerata dal mese di dicembre 2015 e il debito è stato calcolato dal primo giorno del mese successivo alla data fissata per la visita fino al 30 novembre 2015. Agli interessati è stato inviata la notifica con la motivazione «sospensione per assenza a visita di revisione legge 114/2014».

messaggio n. 7156/2015

messaggio 6682/2015

COME COMPORTARSI DOPO 31.12.2015 CIRCA COCOCO,COCOPRO E RAPPORTI PARTITE IVA IN ATTO

29/11/2015

La questione di cui al titolo si pone in riferimento al decreto leg.vo n 81/2015 ,che all’art.2 ,comma 1    recita :”A far data  dall’ 1 gennaio 2016  , ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa   caratterizzate da    prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro,si applichera’ la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.”

Pertanto, in previsione dell’entrata in vigore della predetta disposizione ,il committente  che ha in   atto  uno dei  citati  rapporti, deve  valutare se ,proseguendo il medesimo ,  rischia che trovi  applicazione allo stesso  l’art. 2   ,comma  1,ossia  la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

L’indagine  del committente   deve portare a  stabilire se sussistano ovvero   manchino   tutti   i tre  requisiti indicati  dalla norma      ,ossia è necessario  non solo  che la prestazione  sia “continuativa” ed  “esclusivamente personale” ,ma altresì  che le modalità di esecuzione risultino organizzate dal committente ,anche con riferimento ai“tempi e al luogo di lavoro.

Quindi,per aversi una cococo genuina  e non  soggetta alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato  dall’1.1.2016 , non soltanto deve ricorrere l’ etero direzione ,ma  contestualmente  anche   l’etero organizzazione.

Infatti , laddove sia  il datore di lavoro a determinare i tempi ed il luogo di lavoro, va da sé che  la tutela normativa non può che essere quella del lavoro subordinato

Insomma ,fermo restando che si tratta di una co co co ,al lavoratore andranno riconoscioute tutte le prerogativer della disciolina del lavorom siìubordinaton,da quella contrattuale (ccnl ,inquadramento,malattia ,maternita’, contribiuzione inps non piu’ alla gestione separata,ma a quella dei dipendenti,avra’ diritto in caso di disoccupazione alla Naspi) ,mentre per il  commitente ci potra’ esere un ritorno di convenienza ,nel senso che il colaboratore ,in quando dipendente,non rientrera’ nel calcolo della forza lavoro aziendale per l’applicazioone di partivolari discipline (esempio :assunzioni obbligatorie)

Se  una co. co. co.   dispone di  una pur minima ‘organizzazione   del lavoro   e   la stessa  risulta  caratterizzata da   modalita’ e  tempistica    fissate dallo stesso committente,   alla collaborazione  si applica   la normativa sul rapporto di lavoro subordinato ,    non senza tener conto che   occorre  comunque  distinguere  fra   etero organizzazione   e momenti di coordinamento in azienda,  trattandosi di aspetti  piuttosto diversi  fra loro.

 

Da quanto detto deriva che se  l’indagine porta il  commitente a   ritenere che il contratto in essere ha i requisiti dell’autonomia e della  “non etero organizzazione” , risultando inconfutabile essere il prestatore ad organizzare l’attivita’ svolta ,il rappporto potra’continuare ad essere svolto nelle forme e nei termini esistenti, ma laddove la verifica porta a risultato diverso e,quindi , al fatto  che al rapporto in atto trovi applicazione l’art,2,comma 1 del dec.legvo n.81/15,allora il committente  dispone dell’ipotesi disciplinata dall’art. 54 del citato dec.lvo che,prevede e regolamenta la stabilizzazione di tali contratti, a determinate condizioni., i cui aspertti di seguito si precisano

a) Rapporti stabilizzabili

Sono stabilizzabili i rapporti di  co.co.co .,anche a progetto  ,e quelli dei  titolari di partita IVA

b)Finalita’perseguite

La disposizione ha la finalita’ di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ,nonché di garantire il corretto utilizzo dei  rapporti di lavoro autonomo

  1. c) Quando deve intervenire la  stabilizzazione

La stabilizzazione deve intervenire a decorrere dall’1.1. 2016

  1. d) Soggetti    interessati

I committenti (anche non imprenditori) ed i prestatori  in  rapporti di  co.co.co .,anche a progetto  ,e quelli  con titolari di partita IVA

  1. e) Modalita’ da rispettare

Sottoscrivere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ,anche parziale

  1. f) Beneficio  esonero triennale contributi inps

Dovrebbe spettare ,considerato che le stabilizzazione attraverso assunzioni a tempo indeterminato devono avvenire dall’1.1.2016 ,  data da cui  ,secondo la previsione della legge di stabilizzazione in corso di approvazione,  si prevede l’  applicazione    dell’esonero contributivo inps ,sia pure  in misura e durata  diverse  rispetto al 2015..

Non interferisce in merito la previsione dell’art.31 del dec.legvo n.150/2015 ,che dispone l’esclusione del beneficio degli sgravi quando l’instaurazione di un rapporto di lavoro rappresenti l’attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legger o dalla contrattazione collettiva

Nella fattispecie non ricorre la ptrevisione di cui all’art.31 richiamato ,considerato cle la stabilizzazione e l’assunzione a tempo indeterminatato e’ collegato soltanto  alla volonta’  delle parti che sottoscrivono il vetbale di conciliazione in sede protetta

g)Condizioni da rispettare

Si tratta di condizioni, che , riportandosi a provvedimenti emanati in passato, fanno riferimento ad atti di conciliazione destinati ad estinguere possibili pretese economiche che  riguardanti  la   pregressa qualificazione del rapporto.

In primo luogo ,tali accordi vanno sottoscritti davanti alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del Lavoro, in sede sindacale,  ovvero presso gli  organi di certificazione .

Inoltre ,occorre rispettare l’impegno sottoscritto dal    datore di lavoro  di  non recedere dal rapporto di lavoro stabilizzato nei dodici mesi successivi, fatte salve le ipotesi di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo.

E ‘ ovvio   che , in caso di licenziamento illegittimo, troveranno applicazione le nuove norme contenute nel Decreto Legislativo sul contratto a tutele crescenti entrato in vigore  dal 7 marzo 2015

  1. h) Effetti della sanatoria

Gli effetti della sanatoria   sono di natura normativa ed   economica  ,nel senso che comporta  l’estinzione  degli  illeciti amministrativi,   contributivi   e   fiscali   connessi   all’erronea qualificazione del rapporto  di  lavoro,  fatti  salvi  gli  illeciti accertati  a  seguito  di  accessi  ispettivi  effettuati   in   dataantecedente alla assunzione. Precisati gli aspetti inerenti la stabilizzazione ,si ritiene di evidenziare alcuni punti relativi alla medesima ,che sarebbe utile ed opportuno siano precisati dagli organi istituzionali competenti con la sollecitudine del caso,onde prevenire e superare dubbi  ed incertezze operative.

Un primo punto meritevole dell’interrvento istituzionale concerne l’impegno  sottoscritto in sede   di conciliazione , dal    datore di lavoro  di  non recedere dal rapporto di lavoro stabilizzato nei dodici mesi successivi, fatte salve le ipotesi di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo ,nel senso che ci si  domanda  cosa accade in presenza di dimissioni   del lavoratore dal rapporto di lavoro stabilizzato nei dodici mesi successivi  ,da confermare seconmdo la procedura prevista dal dec.legvo n.151/15

Tale situazione è assimilabile a quella indicata con la circolare del MLPS n. 26/2015 ,riguardante la fruizione della diffida per lavoro nero e .quindi ,l: ‘impossibilità di accedere alla disposizione premiale ,così che qualunque organo, anche avente comperternza in materia fiscale, potrà effettuare accertamenti legati alla erronea qualificazione del rapporto,così come riportato peraltro, nel verbale di conciliazione sottoscritto ?

Un secondo aspetto riguarda la tipologia contrattuale da costituire con il prestatore nel rispetto dell’impegbnì’no sotoscritto in sede di conciliazione,nel senso che sara valido afìgli effetti previsti un rapporto di apprendistato ,che per definizione è a tempo indeterminato e un rapporto intermittente ,per cui ,come è noto, le indicazioni amministtrative(cic.inps n.17/2015) escludono l’intrervento dell’esonero contributivo ?

Infine, l’auspicato interrvento degli organi istituzionali competenti dovrebbe mirare:

1) ad affermare esplicitasmente la non perseguibilità del trasgressore per la parte contributiva e fiscale in una sorta di “stabilizzazione tombale”,cui al momento è di ostacolo la previsione nel comma 2 del’art. 54 del dec.legvo n.81/15 ” dell’estinzione degli illeciti” ;

2) a neutralizzare la circostanza che le previsione normativa non faccia riferimento ” ai premi assicurativi”;

3) ad ammettere per le assunzione collegate alla stabioliuzzazione l’agevolazione, dell’esonero contributivo inps , che il disegno di legge stabilità 2016, attualmente all’esame della Camera, fissa, per un biennio, in favore delle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2016 in 3.250 euro.

  

A conclusione della presente esposizione ,si ricordache il comma 1 dell’ art.52 del decreto  n.81/15 dispone   l’abrogazione dal 25 giugo 20215  degli articoli dal 61 al 69 bis del D.L.vo n. 276/2003 ,precisando che gli stessi restano in vigore esclusivamente per disciplinare transitoriamente i contratti     gia’ stipulati ed in atto  alla data  predetta   .Il comma 2   ,invece ,dichiarando   che  “resta salvo quanto disposto dall’art. 409 cpc”   , a far data dal 25 giugno 2015, attribuisce alla disposizione  richiamata  un ‘efficacia particolare   in materia di collaborazioni coordinate e continuative , come sara’ precisato piu’ avanti.

Ma  procediamo  con ordine.

Anzitutto , richiamando il  comma 1 dell’art.52 in esame ,  va preso  atto che nell’ambito delle disposizioni del dec-.legvo n.276/03    rientrano in particolare i commi 1 e 3,secondo comma , dell’art.61 ,nonché l’art.69 bis.

Il  comma 2 del’art.61 concerne  le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,con lo stesso committente,    sottratte alla disciplina del lavoro a progetto, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare risultasse superiore a 5 mila euro

Il comma 3 ,secondo periodo dell’art.61,riguarda  le collaborazioni coordinate e continuative ,realizzate dai pensionati di vecchiaia , anch’esse escluse dalla disciplina del lavoro a progetto.

L’art. 69-bis. si riferisce alle  ” Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”.

L’ abrogazione dal 25 giugno 2015   delle norme contenute nei suddetti articoli 2015 , comporta che da tale data non sarebbero piu’ instaurabili

  1. a) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto
  2. b) le mini cococo con prestazioni fino a 30 giorni  e le collaborazioni rese nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, per un massimo di 240 ore annue ,comportanti compensi d’ importo sino a 5000 euro
  3. c) le collaborazioni con i pensionati di vecchiaia;

ricordando che le prestazioni di cui alle lettere b) e c) , esenti dall’obbligo del progetto , trovavano legittimita’ in norme espressamente abrogate dal 25 giugno 2015

Allo stesso tempo, deve evidenziarsi che   dalla medesima data sono venuti meno i requisiti specifici introdotti con l’art. 69 – bis dalla legge n. 92/2012  agli effetti della   genuinità delle c.d. “partite IVA” , vale a dire il requisito :

1) della collaborazione con lo stesso committente per 8 mesi per 2 anni consecutivi,

2) del  corrispettivo derivante dalle collaborazioni, riconducibile allo stesso centro di imputazione di interessi, pur se in favore di soggetti diversi, superiore all’80% nell’arco di due anni solari consecutivi,

3) della postazione fissa presso una delle sedi del committente

restando salve ,invece, le ipotesi di conoscenze teorico – tecniche di grado elevato o valore reddituale complessivo superiore ad una determinata soglia ( art. 69 – bis, comma 2, lettera b) o prestazioni professionali per le quali viene richiesta l’iscrizione in albi o registri professionali, individuati dal D.M. 20 dicembre 2012 (comma 3).

E da dire ,anzitutto ,che l’abrogazione degli articoli da 61 a 69 –bis fa venir meno anche tutta una serie di diritti “minimi” strettamente correlati alle collaborazioni a progetto ( ad esempio,quelli indicati dall’art.66 per gravidanza ,malattia ed infortuunio ).

Per quanto concerne i titolari di partita IVA, il venir meno dei requisiti generali cui si faceva cenno  sopra,  comporta che la prestazione sara’ da considerare come subordinata in presenza delle prove storiche , che concernono la mancanza di autonomia, l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell’imprenditore, l’uso dei mezzi di lavoro del datore, l’inserimento stabile all’interno di un processo produttivo, così come avviene nel settore edile, dove il Mlps ha fornito   specifici chiarimenti    per contrastare efficacemente   il fenomeno delle false partite IVA e dei falsi artigiani.

Ma oltre a questo ,  a chi domanda quali siano le collaborazioni coordinate e continuative che sara’ consentito legittimamente realizzare, si suggerisce di tener conto del comma 2 dell’art.52 in esame,che ,come sopra detto ,acquista un’efficacia normativa particormente significativa ,in relazione ai fini cui e’ destinato

Infatti ,ricordato che il citato comma 2 dispone :” resta salvo quanto disposto dall’art. 409 cpc” ,nonche’ evidenziato che tale norma ,come è risaputo, individua la competenza del giudice del lavoro per la cognizione di una serie di rapporti ,affermando  rientrare nella giurisdizione del giudice del lavoro , oltre ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale , “altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata , prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” ,è evidente che la risposta al quesito di cui sopra è:” quanto disposto dall’art.409 c p c”

Vale a dire che , venuti meno dall’ambito dell’ordinamento giuridico i contratti di collaborazione a progetto e quelli    correlati agli stessi attraverso le norme contenute negli artt 61 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003,dal 25 giugno 2015 sono possibili rapporti di collaborazione che  , in assenza di una specifica qualificazione degli stessi ,  essendo caratterizzati da determinati   requisiti riportano alla c.d. “parasubordinazione”, in quanto caratterizzati da una prestazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale, in cui le prestazioni vengono rese in favore dell’ imprenditore committente ,ma che ,nel rispetto della previsione del comma 1 dell’art.2 del  decreto n.81/2015,  siano   anche caratterizzati da etero direzione ed etero organizzazione.

Per la verifica che trattasi di co.co.co genuina appare necessario riscontrare ,tra l’altro,che ricorrano la continuita’, cordinazione e la prestazione personale prevalente.

Ma il compito al riguardo risulta facilitato dalle definizioni delle stesse fornite dalla Corte di Cassazione

Pertanto ,circa:

  1. a) la continuita’, si puo’  fare riferimento   alla Suprema Corte ed in particolare alle sentenze n. 9067/1990 n. 6298/1988 , n5698/2002 e 3485/2001,in cui afferma che la prestazione non deve essere occasionale od istantanea, ma si deve protrarre in un arco temporale abbastanza lungo, implicante una reiterazione delle prestazioni ed un impegno costante a favore del committente,aggiungendo che non occasionalità sta a significare “non limitazione” ad una opera specifica e determinata ,ma a prestazioni che si svolgono lungo un determinato periodo, non essendo intesa in senso meramente cronologico, cosa che comporta un certo numero di prestazioni professionali in un determinato periodo di tempo (Cass., n. 5811/1984). La continuità può realizzarsi anche attraverso prestazioni istantanee funzionalmente correlate e destinate a soddisfare un interesse duraturo del committente (Cass., n. 2906/1976).

 

  1. b) la coordinazione ,sono sempre le indicazioni della Corte Suprema a sciogliere i dubbi in ordine alla sua definizione ,avendo la suddetta dichiarato che la coordinazione richiede che che l’attività sia strutturalmente e funzionalmente collegata alla organizzazione produttiva del committente (Cass., n. 3698/2002; Cass., n. 3485/2001; Cass., n. 9087/1990) e che le direttive imprenditoriali circa le prestazioni da svolgere vanno eseguite, pur essendo le stesse svolte sì in maniera coordinata, ma del tutto autonoma, con il potere del committente che è limitato a chiedere la prestazione dovuta, mancando il potere di determinazione unilaterale delle modalità di esecuzione della stessa,
  2. c) la  prevalente personale prestazione ,per la quale non si può non fare riferimento ancora una volta alle decisioni della Cassazione   n. 12681/2003 e n. 1112/198 , che sono oggettivamente ineccepili. .

Riepilogando e concludendo ,si afferma che , a partire dal 25 giugno 2015,:

1) i nuovi rapporti di collaborazione coordinate e continuativa non dovranno più essere formalizzati come contratti a progetto ,ma semplicemente come collaborazioni   ex art. 409 c.p.c. (quindi senza progetto e senza necessità di un termine finale).;

2)sono sopravvissute non soltanto le cococo in generale ,ma pure le cococo con prestazioni fino a 30 giorni o durata minore  e le collaborazioni rese nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, per un massimo di 240 ore annue ,comportanti compensi d’ importo sino a 5000 euro ,nonche’ le collaborazioni con i pensionati di vecchiaia , che ,uscite dalla porta per effetto dell’abrogazione dell’ art.61 ,comma 2 e 3 del dec.legvo n.276/03 , disposta dal comma 1 dell’art.52 del decreto n.81/15, poi sono rientrate ,per così dire ,dalla finestra ,cioe’ per effetto del comma 2 del citato art.52,che ha fatto “salvo quanto previsto dall’art.409 del c p c.”

3) per la genuinita’ delle cococo occorre riscontrare sia i requisiti della prestazione prevalentemente personale ,della continuita ‘ e della coordinazione ,ma anche la etero direzione ed etero organizzazione in testa al collaboratore

CONCORSO PUBBLICO ASSUNZIONE 350 MAGISTRATI

29/11/2015

Il Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, ha indetto   una selezione pubblica  per 350 nuovi magistrati. Si tratta di un concorso per esami indetto con il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2015. Di seguito indicheremo i requisiti principali richiesti, le modalità di partecipazione ed i termini di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione

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  bando di concorso

INPS:PRECISAZIONI CALCOLO DURATA NASPI

29/11/2015

Con la sottostante circolare  , l’Inps  fornisce alcune precisazioni in merito al calcolo della durata dell’indennità NASpI.

In particolare, è stato precisato ed armonizzato il procedimento di calcolo e presentate alcune precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione.

Infine sono state presentate le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.

 

Fonte: Inps

circolare n. 194 del 27 novembre 2015,

MLPS: DECRETO ATTIVITA’ INFORMAZIONE,ISTRUTTORIA ED INVIO ISTANZE PATRONATI

29/11/2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2015, il Decreto 28 settembre 2015 con la definizione dello schema di convenzione (di cui all’articolo 10 comma 1 lettera c) della legge 30 marzo 2001, n. 152), secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di informazione, istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all’erogazione del servizio.

Fonte: Ministero del Lavoro