L’argomento di cui al titolo è disciplinato dal dec.legvo 14 settembre 2015, n. 151, vigente dal 24-9-2015 ,che riguarda molteplici aspetti ,che di seguito sono distintamente esaminati
1)MODIFICHE DISCIPLINA COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO INTRODOTTE DEC.LEG.VO 151/15
Le modifiche in materia di collocamento obbligatorio ,relative alla legge n.68/99 e alla legge 113/85,sono previste dagli artt da 1 a 13 del declegvo n.151/15 ,in vigore dal 24 settembre 2015 ,che seguito si provvede ad evidenziare evidenziate
a) Linee guida per collocamento obbligatorio mirato
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con uno o piu’ decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita’
b) Estensione normativa collocamento obbigatorio titolari assegno invalidita’
Si estende l’applicazione della normativa del collocamento mirato di cui all’art.1 comma 1,lettera a) legge 68/99 ,ai titolari di assegno d’invalidita’,di cui alla Legge 12 giugno 1984 n. 222 il cui art.1 ,comma 1 recita
“Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale,l’assicurato la cui capacita’ di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,sia ridotta in modo permanente a causa diinfermita’ o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
c) Collocameto oìbbligatorio datori lavoro da 15 a 35 dipendenti
L’art.3 del decreto legvo in esame dispone la soppressione dall’1.1.2017,dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui :Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
d)Assunzioni obbligatorie partiti politici , sindacati ed organizzazioni senza scopo di lucro
Dall1.1.2017 i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, devono coprire la quota di riserva sevìcon do la regola generale e non piu’ quando effettuano nuove assunzionila
e) Computo in quota riserva lavoratori gia’ invalidi assunti collocamento ordinario
All’art.4 della legge n.68/99 risulta inserito .dopo il comma 3 ,il comma 3 bis , secondo cui i lavoratori, gia’ disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 a condizione che;
A )abbiano una riduzione della capacita’lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unicodelle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
B)registrano una riduzione della capacita’lavorativa superiore al 45 %per una disabilita’ intellettiva e psichica, accertata dagli organi competenti
f)) Sostituzione procedura esonero con autocertificazione
Le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro ,in cui si attesta che i lavoratori di cui sopra sono esclusi dalla base di computo e siono obbligate a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei un contributo esonerativo pari a 30.64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita’ non occupato
g)Facolta’assunzione con richiesta nominativa o convenzione per datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
A modifica della previsione dell’articolo 7 legge 68/99 1999, n. 68, si stabilisce che :
1). Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3,
i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i
lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici
competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui
all’articolo 11.
2)La richiesta nominativa puo’ essere preceduta dalla
richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle
persone con disabilita’ iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8
che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle
qualifiche e secondo le modalita’ concordate dagli uffici con il
datore di lavoro.»;
3 ) Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita’ di cui sopra
entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili. ), gliuffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili
4) Gli uffici possono procedere anche previa chiamata conavviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderisconoalla specifica occasione di lavoro.
h ) Compensazione datori lavoro pubblici senza preventiva autorizzazione
Come è noto ,i datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione (articolo 5, comma 8-ter Legge n. 68/1999).
In questo caso, pertanto, la compensazione territoriale andava preventivamente autorizzata secondo modalità che spettava al Dipartimento della funzione pubblica.individuare ,ma che non e’ mai intervenuta.
Per effetto dell’art.5 del dec.legvo 151/15 , il comma 8 ter dell ‘art.5 della legge n.68/99 assume un nuovo testo , che consente ai datori di lavoro pubblici ,senza bisogno della preventiva autorizzazione ,di assumere in una unita’ produttiva un numero di lavoratori aventidiritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita’produttive della medesima regione.,prescrivendo che datori di lavoro pubblici ,laddove si avvalgano di tale facolta’ , devono trasmettere in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma6. della legge 68/99
i) Modifica per l’iscrizione dei lavoratori aspiranti al collocameno obbligatorie
Dal 24.9.2015, l’iscrizione nell’elenco degli aspiranti al collocamento avviene nella struttura nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato,con facolta’ per il medesimo di iscriversi nel’elenco di altro servizio nel territorio dello stato ,previa cancellazione dall’elenco precedente
l)Modifiche alla disciplina degli incentivi per l’assunzione delle persone invalide
Dall’1.1.2016 gli incentivi per il collocamente dei disabili di cui all’art.13 legge n.68/99 hanno la seguente regolamentazione:
«Ai datori di lavoro e’ concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
1)) nella misura del 70 % della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una
riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79 % o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ;
2) nella misura del 35 % della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una
riduzione della capacita’ lavorativa compresa tra il 67 e
il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
3). L’incentivo di cui al comma 1 e’ altresi’ concesso, nella
misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile
ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilita’
intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita’
lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in
caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la
durata del contratto
4)L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e’ corrisposto al
datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
5)La domanda per la fruizione dell’incentivo e’ trasmessa,
attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede,
entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica
in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita’ di risorse
per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore
del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare
previsto dell’incentivo spettante e al richiedente e’ assegnato un
termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del
contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo. Entro il termine
perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha
l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta
procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo
all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L’incentivo in questione e’ riconosciuto dall’INPS in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito
l’effettiva stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo e, in
caso di insufficienza delle risorse a
Esaurite le risorse,l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediatacomunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.
13) Soppressione Albo centralinisti telefonici non vedenti
Detta soppressione e’ prevista dall’ art 12
Peraltro, il nuovo testo del comma 6 dell’art.7 dispone che:
1) .” I privi della vista abilitati . che risultano disoccupati, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale sitrova la residenza dell’interessato. Il servizio verifica il possessodell’abilitazione e la condizione di privo della vista e rilasciaapposita certificazione. L’interessato puo’ comunque iscriversinell’elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.
2)I privi della vista iscritti in piu’ di un elenco, oltre a
quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale
hanno la residenza, scelgono l’elenco presso cui mantenere
l’iscrizione entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.
2)RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE RAPORTI DI LAVOR
A) Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali
- I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni
connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o
territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano
depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del
lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime
modalita’, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
B)Libro Unico del Lavoro
- A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro e’
tenuto, in modalita’ telematica, presso il Ministero del lavoro
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita’ tecniche e
organizzative per l’interoperabilita’, la tenuta, l’aggiornamento e
la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro .
c) Comunicazioni telematiche
- Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro,
collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi,
politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla
osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore
dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica
secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli
standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le
comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all’aggiornamento dei
modelli esistenti, al fine di armonizzaree semplificare leinformazioni richieste.
d)Abrogazione autorizzazione al lavoro estero
L’articolo 1, comma 4 ,del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e’ abrogato;
–3)Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
a)Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1)Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le
seguenti modificazioni:a) all’articolo 3,il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di
lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le
altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione
sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali
vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani agli ammalati e ai disabili.»;
2.) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione
agli esami, le modalita’ di svolgimento delle prove e di rilascio e
rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e’, altresi’,
determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati
inbase alla normativa vigente.
b)Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortunio
1)«Entro il 31 dicembre l’Istituto assicuratore rende
disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il
calcolo del premio assicurativo con modalita’ telematiche sul proprio
sito istituzionale.
2)Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore
infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e’
obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia
di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via
telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica
all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua
compilazione.
–
- e)
2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Il dato
re di lavorodeve fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie
per l’istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»;
3) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «La trasmissione per
via telematica del certificato di cui al secondo comma e’ effettuata
utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto
assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a
effettuare la denuncia in modalita’ telematica, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.»;
a)Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19
1)L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi
anche la possibilita’ di controllo a distanza dell’attivita’ dei
lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la
tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria
o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso
di imprese con unita’ produttive ubicate in diverse province della
stessa regione ovvero in piu’ regioni, tale accordo puo’ essere
stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli
impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere
installati previa autorizzazione della Direzione territ
oriale dellavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive
dislocate negli ambiti di competenza di piu’ Direzioni territoriali
del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e
agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
- Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono
utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a
condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle
modalita’ d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e
nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30
giugno2003, n. 196.».
b))Cessione dei riposi e delle ferie
- Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e
le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso
datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di a
ssisterei figli minori che per le particolari condizioni di salute
necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo
le modalita’ stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul
piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
c)Esenzioni dalla reperibilita’
- All’articolo 5, comma 13, del decreto-
- 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
- 638, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo
decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita’ per i
lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati».
d)Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
- Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente
con modalita’ telematiche su appositi moduli resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito
http://www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione
territoriale del lavoro competente con le modalita’ individuate con
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui
al comma 3.
- Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui
al comma 1 il lavoratore ha la facolta’ di revocare le dimissioni e
la risoluzione consensuale con le medesime modalita’.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di
identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o
che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di
lavoro e del lavoratore, le modalita’ di trasmissione nonche’ gli
standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
- La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo’ avvenire anche
per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonche’
degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione
- Salvo che il fattocostituisca reato, il datore di lavoro che
alteri i moduli di cui al comma 1 e’ punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L’accertamento e
l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni
territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel
caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengononelle sedi di cui a
ll’articolo 2113, quarto comma, del codice civile
o avanti alle commissioni di certificazione
- Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono
abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della legge 28 giugno
2012, n. 92