– Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale con ricorso notificato il 7 marzo e depositato il 12 marzo 2014, a seguito di opposizione della Regione Lombardia, notificata il 7 febbraio, i Collegi IPASVI costituiti in ogni provincia lombarda hanno impugnato la nota della Regione Lombardia, prot. H1.2013.0023546 del 9 agosto 2013, di riscontro all’atto di diffida che il Coordinamento IPASVI aveva indirizzato alla Regione chiedendo l’eliminazione delle restrizioni anticoncorrenziali introdotte ai danni degli infermieri professionali.
L’atto di significazione e diffida rivolto alla Regione trova la sua causa nella scelta organizzativa dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale maggiore” di Crema, con atti adottati in conformità della delibera di Giunta regionale n. 3313 del 2 febbraio 2001, di riservare l’attività di prelievo a domicilio unicamente a soggetti autorizzati ad erogare servizi di medicina e laboratorio ASL o SMEL, per cui l’Azienda ha stipulato una serie di accordi di collaborazione con vari soggetti operanti sul territorio, previamente accreditati presso le ASL della provincia, escludendo che la prestazione possa essere resa da infermieri professionali libero-professionisti, ancorché iscritti all’Albo, ma non aderenti ad una delle dette istituzioni.
In primo grado, i ricorrenti invocavano a sostegno della ritenuta illegittimità degli atti dell’Azienda, i principi di libera concorrenza e libero mercato e, in particolare, le modifiche introdotte in materia di liberalizzazione delle attività economiche e delle professioni con decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge n. 148/2011.
– La Regione, di contro, ribadiva di non considerare l’attività di prelievo in sé come “prestazione sanitaria”, né di permetterla disgiuntamente dai laboratori, che si assumono invece la responsabilità dell’intero processo concernente la prestazione sanitaria dell’esame diagnostico-
Nel merito, è fondato il motivo col quale gli appellanti denunciano la restrizione ingiustificata all’esercizio della libera professione di infermiere derivante dalle scelte dell’Azienda ospedaliera.
4.1. – Anche prescindendo dalle misure di massima liberalizzazione introdotte con l’art. 3 del D.L. n. 138 del 13.8.2011, convertito in legge n. 148 del 14.9.2011, e tenendo conto del solo principio costituzionale di cui all’art. 41 in tema di libertà di esercizio dell’attività economica, nonché delle specifiche norme di settore, si ritiene che l’esercizio della libera professione infermieristica, svolta da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio (diploma universitario abilitante) e di iscrizione all’albo professionale, non possa subire discriminazioni ingiustificate.
4.2. – Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento adottato con D.M. 14 settembre 1994, n. 739, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l’attività dell’infermiere professionale ricomprende ogni prestazione che possa ricondursi alla generale categoria dell’”assistenza generale infermieristica”, attività con funzione di prevenzione delle malattie e di assistenza dei malati e disabili.
A tal fine, l’infermiere professionale agisce sia individualmente, sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (art. 1, comma 3, lett. e).
L’infermiere professionale, in possesso del prescritto titolo di formazione e dell’iscrizione all’albo è, secondo il Regolamento, “responsabile dell’assistenza generale infermieristica” (art. 1, comma 1) e “svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale” (art. 1, comma 3, lett. g).
4.3. – Stante il tenore di tale disposizione, applicabile su tutto il territorio nazionale, l’infermiere libero professionista può prestare la propria attività assistenziale, anche a domicilio, senza necessità di essere dipendente o collaboratore di un Laboratorio.
4.4. – Pertanto, la scelta dell’Azienda ospedaliera di concludere accordi per l’effettuazione di prelievi a domicilio solo con i soggetti autorizzati ad erogare servizi di Medicina e Laboratorio determina una immotivata discriminazione ai danni degli infermieri libero professionisti, causando una irragionevole restrizione della concorrenza nel settore e limitando ingiustificatamente l’accesso al mercato di operatori pienamente legittimati dalla normativa di settore, senza che ricorra alcuna causa eccezionale che giustifichi tale restrizione.
4.5. – Né vale invocare l’interesse pubblico ad una più elevata tutela della salute, atteso che tale fine è adeguatamente tutelato dalla disciplina di settore, che prevede una formazione a livello universitario, e dalle varie norme di categorie, adottate anche dall’ente rappresentativo nazionale cui aderiscono i ricorrenti Collegi (Federazione nazionale dei Collegi IPASVI), quali il codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale dei Collegi IPASVI il 17 gennaio 2009, ed il Vademecum, che fornisce agli infermieri libero professionisti strumenti per l’operatività assistenziale.
4.6. – L’Azienda avrebbe potuto, tutt’al più, imporre particolari oneri e cautele di tipo tecnico-operativo ai propri operatori-collaboratori (quali, ad es., l’uso di un particolare refrigeratore per il trasporto del sangue, oppure termini di consegna dei campioni prelevati), o indire con avviso pubblico una selezione dei contraenti, ma non escludere, in via assoluta e generalizzata la categoria degli infermieri libero professionisti dagli accordi di collaborazione.
5. – L’appello, conclusivamente, va accolto e, per l’effetto, va dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado e accolto nel merito, con conseguente annullamento della nota della regione Lombardia impugnata.
6. – Le spese di questo grado di giudizio si possono compensare tra le parti, attesa la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 8823 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara ammissibile e accoglie il ricorso introduttivo di primo grado, annullando l’atto impugnato.