Archive for giugno 2016

INPS:DATI STATISTICI OSSERVATORIO LAVORATORI AUTONOMI

30/06/2016

L’Inps ha pubblicato i dati 2015 relativi ad artigiani e commercianti.

Per quanto riguarda gli artigiani, nell’anno 2015 risultano 1.781.666 iscritti alla gestione speciale dell’INPS, l’1,8% in meno rispetto al 2014 (1.813.964 iscritti) e il 3,7% in meno rispetto al 2013 (1.850.249 iscritti). Relativamente alla ripartizione per qualifica, nell’anno 2015 vi è una marcata prevalenza di titolari che con 1.638.296 iscritti, costituiscono il 92,0% del totale. La differenza per genere all’interno della qualifica dei collaboratori è meno marcata, con 83.057 iscritti maschi (57,9%) contro 60.313 femmine mentre fra i titolari c’è una prevalenza maschile con 1.338.911 iscritti (82% del totale) contro 299.385 femmine (18%).

I commercianti iscritti alla gestione speciale nel 2015 sono 2.295.571, numero che si mantiene sostanzialmente stabile rispetto al 2014 (2.295.200) e al 2013 (2.295.613). Nel 2015 risultano titolari dell’azienda il 90,5% degli iscritti. Prevalgono gli iscritti di maschi, che costituiscono il 64,5% del totale. Il 66,9% (1.390.646) dei titolari sono uomini, mentre tra i collaboratori prevalgono le donne con il 58,4% (127.164).

 

Scarica i dati statistici

 

CONSIGLIO STATO ACCOGLIE RICORSO IPASVI AVVERSO LIMITAZIONI REGIONE LOMBARDIA PRELIEVI INFERMIERI

30/06/2016

– Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale con ricorso notificato il 7 marzo e depositato il 12 marzo 2014, a seguito di opposizione della Regione Lombardia, notificata il 7 febbraio, i Collegi IPASVI costituiti in ogni provincia lombarda hanno impugnato la nota della Regione Lombardia, prot. H1.2013.0023546 del 9 agosto 2013, di riscontro all’atto di diffida che il Coordinamento IPASVI aveva indirizzato alla Regione chiedendo l’eliminazione delle restrizioni anticoncorrenziali introdotte ai danni degli infermieri professionali.

 L’atto di significazione e diffida rivolto alla Regione trova la sua causa nella scelta organizzativa dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale maggiore” di Crema, con atti adottati in conformità della delibera di Giunta regionale n. 3313 del 2 febbraio 2001, di riservare l’attività di prelievo a domicilio unicamente a soggetti autorizzati ad erogare servizi di medicina e laboratorio ASL o SMEL, per cui l’Azienda ha stipulato una serie di accordi di collaborazione con vari soggetti operanti sul territorio, previamente accreditati presso le ASL della provincia, escludendo che la prestazione possa essere resa da infermieri professionali libero-professionisti, ancorché iscritti all’Albo, ma non aderenti ad una delle dette istituzioni.

 In primo grado, i ricorrenti invocavano a sostegno della ritenuta illegittimità degli atti dell’Azienda, i principi di libera concorrenza e libero mercato e, in particolare, le modifiche introdotte in materia di liberalizzazione delle attività economiche e delle professioni con decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge n. 148/2011.

 – La Regione, di contro, ribadiva di non considerare l’attività di prelievo in sé come “prestazione sanitaria”, né di permetterla disgiuntamente dai laboratori, che si assumono invece la responsabilità dell’intero processo concernente la prestazione sanitaria dell’esame diagnostico-

Nel merito, è fondato il motivo col quale gli appellanti denunciano la restrizione ingiustificata all’esercizio della libera professione di infermiere derivante dalle scelte dell’Azienda ospedaliera.

4.1. – Anche prescindendo dalle misure di massima liberalizzazione introdotte con l’art. 3 del D.L. n. 138 del 13.8.2011, convertito in legge n. 148 del 14.9.2011, e tenendo conto del solo principio costituzionale di cui all’art. 41 in tema di libertà di esercizio dell’attività economica, nonché delle specifiche norme di settore, si ritiene che l’esercizio della libera professione infermieristica, svolta da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio (diploma universitario abilitante) e di iscrizione all’albo professionale, non possa subire discriminazioni ingiustificate.

4.2. – Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento adottato con D.M. 14 settembre 1994, n. 739, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, l’attività dell’infermiere professionale ricomprende ogni prestazione che possa ricondursi alla generale categoria dell’”assistenza generale infermieristica”, attività con funzione di prevenzione delle malattie e di assistenza dei malati e disabili.

A tal fine, l’infermiere professionale agisce sia individualmente, sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (art. 1, comma 3, lett. e).

L’infermiere professionale, in possesso del prescritto titolo di formazione e dell’iscrizione all’albo è, secondo il Regolamento, “responsabile dell’assistenza generale infermieristica” (art. 1, comma 1) e “svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale” (art. 1, comma 3, lett. g).

4.3. – Stante il tenore di tale disposizione, applicabile su tutto il territorio nazionale, l’infermiere libero professionista può prestare la propria attività assistenziale, anche a domicilio, senza necessità di essere dipendente o collaboratore di un Laboratorio.

4.4. – Pertanto, la scelta dell’Azienda ospedaliera di concludere accordi per l’effettuazione di prelievi a domicilio solo con i soggetti autorizzati ad erogare servizi di Medicina e Laboratorio determina una immotivata discriminazione ai danni degli infermieri libero professionisti, causando una irragionevole restrizione della concorrenza nel settore e limitando ingiustificatamente l’accesso al mercato di operatori pienamente legittimati dalla normativa di settore, senza che ricorra alcuna causa eccezionale che giustifichi tale restrizione.

4.5. – Né vale invocare l’interesse pubblico ad una più elevata tutela della salute, atteso che tale fine è adeguatamente tutelato dalla disciplina di settore, che prevede una formazione a livello universitario, e dalle varie norme di categorie, adottate anche dall’ente rappresentativo nazionale cui aderiscono i ricorrenti Collegi (Federazione nazionale dei Collegi IPASVI), quali il codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale dei Collegi IPASVI il 17 gennaio 2009, ed il Vademecum, che fornisce agli infermieri libero professionisti strumenti per l’operatività assistenziale.

4.6. – L’Azienda avrebbe potuto, tutt’al più, imporre particolari oneri e cautele di tipo tecnico-operativo ai propri operatori-collaboratori (quali, ad es., l’uso di un particolare refrigeratore per il trasporto del sangue, oppure termini di consegna dei campioni prelevati), o indire con avviso pubblico una selezione dei contraenti, ma non escludere, in via assoluta e generalizzata la categoria degli infermieri libero professionisti dagli accordi di collaborazione.

5. – L’appello, conclusivamente, va accolto e, per l’effetto, va dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado e accolto nel merito, con conseguente annullamento della nota della regione Lombardia impugnata.

6. – Le spese di questo grado di giudizio si possono compensare tra le parti, attesa la novità della questione trattata.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 8823 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara ammissibile e accoglie il ricorso introduttivo di primo grado, annullando l’atto impugnato.

CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 28 giugno 2016, n. 2830

 
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Giurisprudenza

COMMISSIONE TRIBUTARIA R

EGIONALE

Ordinanza

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE – Ordinanza 18 gennaio 2016

Fiscale

Imposte e tasse – Procedimento di accertamento tributario – Obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio con il contribuente – Previsione nelle sole ipotesi in cui l’Amministrazione abbia effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività – Art. 12, co. 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata

CONSIGLIO DI STATO

Sentenza

CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 28 giugno 2016, n. 2830

Ultimissime Lavoro, Fiscale del 30/06/2016

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Ultimissime Lavoro – Fiscale 30/06/2016

Giurisprudenza

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ordinanza

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE – Ordinanza 18 gennaio 2016

Fiscale

Imposte e tasse – Procedimento di accertamento tributario – Obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio con il contribuente – Previsione nelle sole ipotesi in cui l’Amministrazione abbia effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività – Art. 12, co. 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata

CONSIGLIO DI STATO

Sentenza

CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 28 giugno 2016, n. 2830

MLPS:DECRETO CRITERI FONDO BILATERALE ARTIGIANATO FESBA

30/06/2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 95581 del 29 aprile 2016 – registrato dalla Corte dei Corte il 23 giugno 2016, foglio n. 2744 – con il quale vengono indicati i criteri per disciplinare il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’artigianato FSBA, istituito ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 148/2015.

Il Fondo garantisce ai lavoratori del settore dell’artigianato una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del settore.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE:RISORSE E CRITERI AIUTI IMPRESE PESCA CHE SOSPENDONO ATTIVITA ‘

30/06/2016

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il Decreto 17 giugno 2016  con le modalità di attuazione del decreto 6 agosto 2015 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria (di cui al decreto 3 luglio 2015).

L’armatore autorizzato all’esercizio della pesca  marittima  con il sistema strascico, il  quale  comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all’arresto temporaneo obbligatorio previsto dall’art. 2  del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e che  ha  presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell’unità, al  Ministero delle politiche agricole – Direzione generale  della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC IV – Viale dell’arte,  16 00144  Roma, per il tramite dell’autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione, apposita manifestazione  di  interesse, deve trasmettere, entro il 31 agosto 2016, per il tramite della stessa autorità marittima, l’integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base  del  modello allegato al Decreto stesso.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

CASSAZIONE:VA COMPUTATO IN ANZIANITA’ AZIENDALE PERIODO DI CONTRATTO FORMAZIONE

30/06/2016

La società T. s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano con cui venne accolta la domanda proposta del suo dipendente F.M., diretta al riconoscimento dell’anzianità di servizio del periodo di lavoro svolto con contratto di formazione e lavoro, all’esito del quale il rapporto era stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre alla condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza del computo della detta anzianità di servizio.

Secondo l’assunto del ricorrente, la clausola del contratto individuale di formazione e lavoro, nella quale si prevedeva, per l’ipotesi della successiva conversione, la valorizzazione dell’anzianità in tal modo maturata ai soli fini giuridici e non a quelli economici doveva essere considerata nulla per contrasto con l’art. 3 del d.l. n. 726 del 1984 che invece prevede che detto periodo di lavoro “è computato nell’ anzianità di servizio in caso di trasformazione”.

Il Tribunale aveva accolto le domande e dichiarato nulla la clausola del contratto individuale di cui sopra.

La società appellante censurava la decisione allegando che l’anzianità di “formazione e lavoro” non era stata computata da essa datrice di lavoro ai soli fini degli scatti stipendiali prima denominati “classi di stipendio” e poi denominati, a decorrere dal c.c.n.I. 1.9.2003, “aumenti periodici di anzianità- APA”, trattandosi di un istituto di pura fonte contrattuale (aumenti retributivi automatici e periodici, di ammontare differenziato in base alle categorie di appartenenza), e perciò rimesso alla totale disponibilità delle parti stipulanti, che non si prestava, pena la violazione dell’art. 39 Cost., all’applicazione al periodo di formazione-lavoro appunto perché l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori con rapporto “trasformato” avviene nella classe iniziale della categoria stipendiale, cioè la classe zero.

Con sentenza depositata il 1° marzo 2010, la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte dal lavoratore.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il F., affidato a tre motivi.

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.

Il principio, successivamente condiviso da Cass. n. 14229/11 e Cass. n. 19198/13 e quindi dalle richiamate pronunce n. 7981\15, e ord. n. 5554\15, deve essere qui ribadito.

5. Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.


CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2016, n. 13066

INPS:PAGAMENTO QUATTORDICESIMA PENSIONATI

29/06/2016

L’Inps, con la messaggio n. 2831 del 27 giugno 2016, illustra i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e agli importi corrisposti per la somma aggiuntiva per l’anno 2015 (c.d. quattordicesima) alle pensioni di luglio 2016.

La legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva, collegata a determinate condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

L’elemento variabile per averne diritto, è rappresentato dai limiti di reddito che sono diversi per ciascun anno. La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che per il 2016 deve essere inferiore a quanto viene riportato nei requisiti reddituali richiesti.

La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che per il 2016 deve essere inferiore ai limiti sotto riportati:

Anni di contribuzione Anno 2016
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi TM mensile TM annuo TM annuo x 1,5 Somma aggiuntiva Limite massimo
< 15 anni(< 780 ctr.) < 18 anni
(< 936 ctr.)
€ 501,89 € 6.524,57 € 9.786,86 € 336,00 € 10.122,86
> 15 < 25 anni(> 781 < 1.300 ctr) > 18 < 28 anni(> 937 <1.456 ctr.) € 420,00 € 10.206,86
> 25 anni
(> 1.301 ctr.)
> 28 anni(>  1.457 ctr.) € 504,00 € 10.290,86

Fonte: Inps

 


 

CONSIGLIO STATO ACCOGLIE RICORSO INPS AVVERSO CIGO AZIENDA CON ESUBERANZA PERSONALE

29/06/2016

Si richiama l’attenzione sulla sottostante sentenza con cui il Consiglio di Stato ,ha accolto il ricorso dell’Inps avverso la decisione del Tar che aveva riconosciuto legittimo l’intervento della cigo ad un’azienda   annullando i provvedimenti impugnati, ritenendoli affetti dai vizi di illogicità manifesta e di contraddittorietà con gli atti dell’istruttoria.

 L’INPS ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo le seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della L. 20 maggio 1975 n. 164 e 6 del D.Lgs. C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869. Vizio di motivazione.

L’Istituto ha contestato l’erroneità della sentenza rilevando che l’art. 1 della L. n. 164/75, nel disciplinare i requisiti di concessione del trattamento di integrazione salariale per gli operai dell’industria, richiede non solo il requisito della temporaneità della sospensione dell’attività lavorativa, ma anche quello della non imputabilità al datore di lavoro della sospensione medesima.

Il T.A.R. avrebbe mal interpretato i verbali rilevando che la mancata concessione della misura di sostegno sarebbe derivata dalla mancanza del requisito della temporaneità della situazione di crisi, laddove, invece, sarebbe stata disposta per lo strutturale esubero di manodopera determinato dalle assunzioni effettuate negli anni 1994-1995 al fine di partecipare alle gare di appalto, come peraltro già ritenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2247/2002.

L’appellante ha quindi dedotto che per poter usufruire della CIG devono sussistere entrambi i presupposti individuati dall’art. 1 della L. n. 164/1975, e cioè la temporaneità della sospensione dell’attività lavorativa e la non imputabilità della sospensione medesima, circostanza che nel caso di specie non si sarebbe verificata.


CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 20 giugno 2016, n. 2713

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA INFORTUNIO IN ITINERE DIPENDENTE IMPRESE PRIVATE RADIO-TV

29/06/2016

Con sentenza depositata il 12.8.13 la Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo di R. S.r.l. contro la sentenza n. 379/13 del Tribunale di Monza, confermativa dell’ordinanza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato il 29.6.12 dalla suddetta società a L.Z., con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie previste dall’art. 18 Stat. (nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 92/12).

Statuivano i giudici di merito che, ai sensi dell’art. 53 CCNL imprese radiotelevisive private del 16.2.11, il termine massimo di comporto di 15 mesi ivi previsto era applicabile solo alle assenze dovute a malattia e non anche ad infortunio sul lavoro (infortunio in itinere, nel caso di specie), dovendosi in tale ultima evenienza attendere comunque il recupero dell’abilitazione al lavoro, come argomentato dal co. 12 dello stesso art. 53.

Per la cassazione della sentenza ricorre R. S.r.l. affidandosi ad un solo motivo, poi  ,lamentando falsa applicazione dell’art. 53 CCNL imprese radiotelevisive private del 16.2.11 e degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., per avere la sentenza impugnata negato l’applicabilità anche alle assenze per infortunio sul lavoro della pattuizione collettiva che prevede, riguardo a quelle per malattia, il termine massimo di comporto di 15 mesi .

Il ricorso risulta respinto dalla Corte Suprema , secondo cui   ai fini in esame non basta negare che il co. 12 del cit. art. 53 stabilisca un comporto coincidente in ogni caso con la durata dell’inabilità al lavoro conseguente ad infortunio: è, invece, pur sempre necessario accertare – in alternativa – se il cit. art. 53, in commi diversi dal co. 12, preveda al proprio interno l’estensione, anche al caso di infortunio sul lavoro, del periodo massimo di comporto previsto specificamente soltanto per la malattia (estensione da escludersi alla stregua delle considerazioni sopra svolte), oppure si presenti lacunoso a riguardo, il che rinvia o alla norma di chiusura dell’art. 1371 c.c. (e, quindi, all’equo contemperamento degli interessi delle parti) o all’art. 2110 co. 2 c.c. (e, quindi, agli usi o all’equità).


CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 giugno 2016, n. 11976

DAL 13.7.2016 IN VIGORE DECRETO LEGVO RIGUARDANTE LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PUBBLICI DIPENDENTI

29/06/2016

Il provvedimento citato nel titolo è il DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2016, n. 116,riguardante le modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti ,pubblicato sulla G:U n. G.U. 28 giugno 2016, n. 149.  ,che  trova applicazione agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore , ossia dal 13.7.2016.

L’esame del provvedimento in questione evidenzia i seguenti aspetti:

1) Costituisce falsa attestazione della presenza  in  servizio  qualunque  modalita’
fraudolenta posta in essere, anche  avvalendosi  di  terzi,  per  far
risultare  il  dipendente   in   servizio   o   trarre   in   inganno
l’amministrazione presso la  quale  il  dipendente  presta  attivita’
lavorativa circa il rispetto  dell’orario  di  lavoro  dello  stesso.
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato  con  la  propria
condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta
2 ).La falsa attestazione della  presenza  in
servizio,  accertata  in  flagranza  ovvero  mediante  strumenti   di
sorveglianza o di  registrazione  degli  accessi  o  delle  presenze,
determina  l’immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio  del
dipendente, fatto  salvo  il  diritto  all’assegno  alimentare  nella
misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti,
senza  obbligo   di   preventiva   audizione   dell’interessato.   La
sospensione e’ disposta dal responsabile della struttura  in  cui  il
dipendente  lavora  o,  ove  ne  venga  a   conoscenza   per   primo,
dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4,  con  provvedimento
motivato, in via immediata  e  comunque  entro  quarantotto  ore  dal
momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti  a  conoscenza.  La
violazione di tale termine non  determina  la  decadenza  dall’azione
disciplinare ne’ l’inefficacia  della  sospensione  cautelare,  fatta
salva  l’eventuale  responsabilita’  del  dipendente  cui  essa   sia
imputabile.
3) Con il medesimo provvedimento di  sospensione  cautelare  di
cui al  sopra , si procede anche  alla  contestuale  contestazione
per iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi
all’Ufficio provvedimenti disciplinari

4) Il dipendente e’ convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e puo’ farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

5) Fino alla data dell’audizione, il dipendente convocato puo’ inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente puo’ essere disposto solo una volta nel corso del procedimento.

6)L’Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito.

7) La violazione dei suddetti termini, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’invalidita’ della sanzione irrogata, purche’ non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4.

8)Nei casi  delle  falsa attestazione della  presenza  in
servizio,  accertata  in  flagranza  ovvero  mediante  strumenti   di
sorveglianza o di  registrazione  degli  accessi  o  delle  presenze la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare.

9) La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento.

10) L’azione di responsabilita’ e’ esercitata, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilita’ di proroga. L’ammontare del danno risarcibile e’ rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non puo’ essere inferiore a sei mensilita’ dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. 3-quinquies.

11)  Nei casi delle  falsa attestazione della  presenza  inservizio,  accertata  in  flagranza  ovvero  mediante  strumenti   di
sorveglianza o di  registrazione  degli  accessi  o  delle  presenze , per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse e’ data notizia, da parte dell’ufficio competente per il procedimento disciplinare, all’Autorita’ giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati


 

 

ACQUISTO VOUCHER LAVORO ACCESSORIO ANCHE ALLLE POSTE

29/06/2016

Dallo scorso 23 giugno imprese e liberi professionisti possono nuovamente acquistare i voucher lavoro accessorio presso le Poste, sia in forma telematica sia cartacea: lo precisa l’INPS, superando quindi la limitazione prevista dal Jobs Act in base alla quale l’acquisto di voucher lavoro accessorio era possibile solo attraverso procedura telematica, tabaccai, banche convenzionate. La notizia è contenuta in un comunicato PEI (posta elettronica istituzionale) dello scorso 23 giugno 2016.

In pratica, i datori di lavoro privati possono tornare ad acquistare i voucher negli uffici postali, per importi da 10 a 200 euro. L’ufficio può stampare il voucher telematico richiesto, oppure emettere un voucher cartaceo postale. Con un’unica transazione è possibile acquistare un numero massimo di cinque voucher pagando una commissione di acquisto pari a 1,50 euro più IVA. Per poter effettuare l’acquisto alle Poste, il datore di lavoro deve essere registrato sul sito dell’INPS.

Ai voucher acquistati alle Poste si applicano le stesse regole degli altri buoni lavoro relative alla preventiva attivazione con l’indicazione dei dati anagrafici del prestatore e del luogo di esecuzione della prestazione. Ricordiamo molto brevemente che il voucher contiene tutti gli elementi della retribuzione, compreso il 13% a favore della gestione separata INPS e il 7% all’INAIL. Il valore netto di un voucher nomale da 10 euro, è pari a 7,50 euro, quello di un voucher da 20 euro è di 15 euro, il netto di un buono da 50 euro è pari a 37,50 euro.