Archive for febbraio 2010

USO P.E.C. NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

25/02/2010

L’argomento specificato nel titolo risulta trattato nella circolare della Presidenza del Consiglio  dei Ministri    22 febbraio 2010, n. 1  pubbliche in cui  preliminarmente viene evidenziato che uno dei principali obiettivi dell’azione di governo  è quello di aumentare  il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi, rendendo più efficace e trasparente l’azione pubblica  , a cui tutte le amministrazioni sono chiamate a rispondere.

 La realizzazione di  tale obiettivo ,prosegue il documento in esame,  è affidata con priorità all’utilizzo     dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.,dando rilievo in particolare,   alla Posta Elettronica Certificata specie in rapporto alle garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che questo strumento può offrire.

  Detto mezzo di comunicazione viene definito fondamentale per qualunque amministrazione pubblica, perché coniuga la semplicità d’uso della posta elettronica con le garanzie fondamentali che devono caratterizzare la comunicazione istituzionale ,come confermano le tante   iniziative  promosse dal  governo   su questo fronte: dall’obbligatorietà introdotta per i professionisti di dotarsi di Posta Elettronica Certificata, all’intervento in atto sul fronte della fornitura gratuita di una casella di Posta Elettronica Certificata ai cittadini che ne faranno richiesta , nonchè il  notevole contesto normativo   per consentire un uso esteso della Posta Elettronica Certificata come strumento di comunicazione.

 Peraltro  la circolare  sottolinea non soltanto che i  riferimenti normativi richiamati sanciscono  chiaramente l’obbligo di utilizzo della posta elettronica da parte delle amministrazioni pubbliche con riferimento sia alla posta elettronica semplice, da utilizzarsi per le comunicazioni ordinarie interne alle amministrazioni e tra amministrazioni, sia a quella certificata, da prendere a modello per tutte le comunicazioni ufficiali da e verso i cittadini e le imprese , ma  pure che nella situazione oramai imminente in cui qualunque professionista, cittadino o impresa potrà disporre agevolmente di un sistema per interagire con le amministrazioni in modalità elettronica, quest’ultime hanno l’obbligo di gestire tramite lo stesso mezzo le istanze veicolate in questa forma.

Conclusivamente  l’atto  della Presidenza del Consiglio dei  Ministri Le stesse amministrazioni,  dichiara che in conseguenza del disposto relativo all’istituzione di almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo, le pp.aa.dovranno, inoltre, provvedere a collegare il sistema di protocollazione e gestione dei documenti  a sistemi idonei a trasmettere e ricevere documenti sia mediante la posta elettronica semplice che mediante la posta elettronica certificata ,pervenendo   alla divulgazione  dei  propri indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzando gli strumenti già oggi disponibili, quali il proprio sito istituzionale e l’Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee gestito da DigitPA non mancando di adoperarsi affinché le comunicazioni istituzionali utilizzino in percentuale sempre maggiore il canale della Posta Elettronica Certificata  non solo realizzando il collegamento tra le caselle di posta elettronica edi sistemi per il protocollo informatico dei documenti, ma anche dotandosi di strumenti per l’apposizione della firma digitale sui documenti da trasmettere, nei casi previsti dalla legge. dovendosi ter conto   che l’attuazione delle disposizioni  emanate in materia è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge del 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,mentre la mancata disponibilità di almeno una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo e la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione configurano l’inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico.

DICHIARAZIONE PER RIDUZIONE CONTRIBUZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE

25/02/2010

 Premesso che  al  finanziamento della cassa integrazione guadagni ,insieme allo Stato ,concorrono le aziende previste dalla normativa con un contributo ordinario ed   addizionale ,  il cui importo  si differenzia  in relazione al  numero dei dipendenti in forza ,si evidenzia che  alla fine del  mese di febbraio(  per l’anno corrente interviene la  proroga  al 1° marzo successivo cadendo di domenica il 28/2/2010)   di ciascun anno  scade il termine ultimo entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere all’Inps la dichiarazione di responsabilità sul numero dei dipendenti mediamente in forza nell’anno precedente   al fine di poter fruire dell’aliquota Cig ridotta.

     Per beneficiare dell’aliquota Cig ridotta è necessario presentare una dichiarazione di responsabilità all’Inps entro il termine suddetto ,richiamando tuttavia la   circolare Inps 89/2003 che  ha semplificato l’adempimento, prevedendo che la presentazione di tale dichiarazione attestante l’organico aziendale venga effettuata soltanto in occasione di inizio attività, oppure dopo il verificarsi della variazione della forza lavoro che può influire sulla determinazione dell’aliquota.  Ciò significa che  se il datore di lavoro  già beneficiava nel 2009 dell’agevolazione e non ha modificato il suo organico, è esonerato dall’adempimento continuando  a beneficiare dell’agevolazione.

 Alla normativa in questione sono interessati  i  datori dei settori industriale, edile e lapideo (in  questi due ultimi   settori limitatamente agli impiegati ed ai quadri), nonché le cooperative che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici (art. 2, legge n. 240/1984), che hanno avuto in forza nel corso del 2009 un numero di lavoratori dipendenti non superiore alle 50 unità.

Le imprese artigiane dei settori edile e lapideo sono esentate dalla trasmissione della dichiarazione, poiché la contribuzione per impiegati e quadri è automaticamente determinata nella misura ridotta pari all’1,90% (art. 4, legge n. 443/1985).

Ai fini del  calcolo del limite dimensionale sono da tenere in considerazione tutti i lavoratori che hanno prestato la loro opera con vincolo di subordinazione, ivi compresi quelli cui non è dovuto il contributo per il finanziamento della cassa integrazione guadagni. In particolare: gli operai, gli impiegati, i viaggiatori ed i piazzisti, i quadri, i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (per congedo di maternità, malattia, congedo parentale ecc.) se non sono stati sostituiti da un altro lavoratore assunto.  

I lavoratori part-time sono da computare in proporzione all’orario di lavoro svolto, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale; se sono presenti lavoratori con contratto di job sharing, due unità contano una, in caso di job sharing part-time si calcola in proporzione all’unità;  i lavoratori con contratto intermittente contano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Nel calcolo  non sono da computare   :

  1.  i lavoratori assunti con contratto di  reinserimento (art. 20, legge n. 223/1991);
  2. i lavoratori assunti con contratto di inserimento (art. 54, Dlgs n. 276/2003);
  3. gli apprendisti nelle tre diverse tipologie individuate  dal Dlgs   n.276/03 .

 Il periodo di riferimento utile all’individuazione della forza lavoro è calcolato a seconda che l’impresa abbia operato l’intero anno, oppure per frazione di anno.

 Per le imprese operative nell’intero anno 2009,il numero dei dipendenti è dato dalla media annua dello scorso anno (da gennaio a dicembre) mentre per quelle  costituite nel corso dell’anno (frazione di anno),il  numero  dei dipendenti è dato dai lavoratori in forza alla fine del primo mese di attività.

 Come sopra accennato, il   finanziamento della Cassa integrazione guadagni avviene attraverso l’applicazione di una duplice contribuzione e le diverse aliquote contributive Cig che i datori di lavoro interessati dovranno applicare per l’anno  2010 sono:

Contribuzione Aliquote Base imponibile
 ordinaria Edili ed affini industriali e artigiane Impiegati/quadri1,90% fino a 50 dip.2,20% oltre 50 dip.Operai 5,20%  Retribuzione determinata ai sensi dell’art. 12 della legge 153/1969
Lapidee industriali e artigiane Impiegati/quadri1,90% fino a 50 dip.2,20% oltre 50 dip.Operai 3,70%
 addizionale Edili ed affini/Lapidee industriali e artigiane  5% Ammontare dell’integrazione corrisposta

 Si ribadisce che non  tutte le aziende con l’organico mediamente inferiore a 50 dipendenti nel 2009  sono tenute all’adempimento.  Infatti  la circolare Inps 89/2003, al fine di semplificare l’adempimento, ha previsto due casi in cui le aziende sono tenute alla presentazione:

  1. in occasione dell’inizio di un’attività con lavoratori dipendenti, ossia unitamente alla denuncia di iscrizione con il mod. DM68;
  2. in caso di variazione della forza lavoro precedentemente comunicata che possa influire sulla determinazione dell’aliquota Cig da applicare.

 

 

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

24/02/2010

 Si riporta l’elenco del aziende operanti in Abruzzo nei cui confronti risulta emesso dal Ministero del Lavoro provvedimento di cigs nel periodo  16/23 febbraio 2010 :

  HONEYWELL                                                                                                                S.r.l.

  con sede in :  MILANO                                                                                –  MI

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                   

  Unita’ aziendali di :

     AVEZZANO                                                                                                –   AQ

        Decreto              del 18/02/2010 n.   50070 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     01/11/2009   al     31/10/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     01/11/2009   al     31/10/2010

  Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di  macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri

SANGRO MENSE C/O SEVEL                                                                                              S.r.l.

  con sede in :  MOZZAGROGNA                                                                    –  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     ATESSA                                                                                                    –   CH

  Decreto              del 18/02/2010 n.   50143 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     19/10/2009   al     31/10/2009

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     19/10/2009   al     31/10/2009

  Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti

 

– SIXTY FACTORY                                                                                                           S.p.a.

  con sede in :  COLLECORVINO                                                                     –  PE

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     MOSCIANO SANT’ANGELO                                                                              –   TE

  Decreto              del 18/02/2010 n.   50089 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     19/10/2009   al     18/10/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     19/10/2009   al     18/10/2010

  Settore : Confezioni varie e accessori per abbigliamento- confezione di cappelli e berretti- confezione di copricapi in pelliccia- confezione di altri  accessori per abbigliamento: guanti, cinture, scialli, foulard, cravatte, retine per capelli, spalline 

 

CHIARIMENTI INPS SU INDENNITA’ MATERNITA’/PATERNITA’ DOMESTICI SOMMINISTRATI

24/02/2010

  In risposta a corrispondenti  richieste di chiarimenti ,l’Inps con il  Messaggio 23 febbraio 2010, n. 5409 fornisce  precisazioni sulle modalità di pagamento dell’indennità di maternità/paternità in favore dei lavoratori domestici somministrati  .

Dopo aver   ricordato che :

– trattasi, come noto, di lavoratori dipendenti da agenzie interinali (dette anche agenzie di somministrazione) ed utilizzati da un terzo soggetto (c.d. utilizzatore) per effettuare prestazioni di lavoro domestico  ;

 – per i lavoratori domestici somministrati trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti per la generalità dei lavoratori domestici (art. 25, comma 4, D.lgs. 276/2003) ;

l’Istituto  rammenta che anche per tali lavoratori grava sull’agenzia interinale la corresponsione della retribuzione ed il versamento dei relativi contributi previdenziali,mentre  il soggetto utilizzatore risponde di tali obbligazioni solo in caso di inadempimento del somministratore

 Inoltre precisa che l’agenzia di somministrazione provvede al versamento dei contributi in favore dei lavoratori domestici somministrati mediante l’F24, secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri lavoratori dipendenti) e, correlativamente, procede alla trasmissione mensile dei dati inerenti ai lavoratori interessati tramite “Uniemens”.

 Infine riguardo  al pagamento dell’indennità di maternità/paternità in favore dei lavoratori in esame, il messaggio ribadisce la competenza dell’Istituto ad effettuare il pagamento diretto delle citate prestazioni secondo i criteri e le modalità di calcolo previste per la generalità dei lavoratori del settore domestico (vedi D.P.R. 1403/1971).

 

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

23/02/2010

Si richiama l’attentenzione sulle seguenti   decisioni realative a questioni   inerenti il lavoro:

a)  CORTE DI CASSAZIONE

 

Ordinanza n.531/2010 : Tutte le controversie relative al raporto di lavoro dei segratari comunali e provinciali ,comprese quelle riguardanti la loro assunzione,sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario .

– Sentenza n.2734/2010 :  L’imprenditore nei licenziamenti dopo unaprocedura di cigs non è tenuto a rispettare l’art.24 dellalegge n.223/91 e può procedere al licenziamento anche di un solo dipendente senza dover rispettareil limite di cinque indicato dalla norma.

Sentenza n.2736/2010 : La responsabilità conseguente alla violazione dell’art.2087 c.c. per l’inosservanza delle misure di sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale .Pertanto l’Inail che agisca in via di regresso deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazionw lavorativa e del danno,nncè il nesso causale di questo con laprestazione .Il datore di lavoro invece deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile  e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza ,aprestando tutte le misure per evitare il danno , e che  gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

Sentenza n.3598/2010 : L’imprenditore che con un contratto a termine assume un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non èobbligato a fargli svolgere le stesse mansioni della persona che è chiamato a rimpiazzare..Uno dei punti  decisivi per affermare la legittimità del contratto di sostituzione  è nella coinidenza delle date di inizio e fine del rapporto con quelle di inizio e fine del congedo del lavoratore da rimpiazzare.Pertanto stabilitala contemporaneita della sostituzione,resta fermo che l’imprenditore può procedere ad una riorganizzazione dell’attività aziendale mettendo in atto gli spostamenti ch ritiene piùopportuni,compresa una diversa  assenazione di ruolo del dipendente assunto a termine.

Sentenza n.3600/2010 : In tema d’interpretazione dei contratti collettivi,dovendo fare riferimento al significato letterale delle espressioni usate e non potendo ,allorquando esso risulti univoco ,ammettereil ricorso ad ulteriori criteri interpretativi,laddove vi sia una clausola che prevede illicenziamento in tutti i casi d’improseguibilità del rapporto ed un’altra che preveda il licenzimento in tutti i casi di condannaper reato a penadetentiva senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale,dette clausole per il loro carattere complementare  s’interpretanonel seno che è sempre possibile per il datore recedere da rapporto anche in caso di reati di minore gravità ,purchè discrezionalmente ritenuti tali da impedire la prosecuzione de rapporto. 

b) TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO

-Sentenza TAR  Lazio n.1414 del 2.2.2010 :Le controversie riguardanti  il rilascio del nulla osta relativo al ricongiungimento familiare,come il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari,sono sottratte alla giurisdizione del giudiceamministrativo e rientrano in quelladel giudice ordinario ,che può essere adito anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto.

Sentenza TAR Sicilia n.954 del 27.1.2010 : Lo straniero ,anche entrato o rimasto irregolarmente in Italia,ha diritto di ottenere per il tempo necessario ad effettuare cure mediche d’urgenza  o che non potrebbe ottenerenl Paese d’origine ,un permesso temporaneo di soggiorno idoneo a regolarizzare lasua situazione ,applicandosi l’art.5 comma 9 del dec.leg.vo n.286/98,in base al quale ,se sussistono i requisi e le condizioni previste,il permesso di sogioprno deve essere rilasciato ,rinnovato o convertito entro 20 giorni dalla data di  presentazione delladomanda .

Sentenza TAR  Emilia R omagna n.191 del 22.1.2010 :  Non risulta fondato il ricorso del cittadino extracomunitario contro il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno adottatato dal questorea causa della sentenza di condanna per detenzion e spaccio di stupefacenti. Infatti  ai sensi del dec.leg.vo n.286 /98 ,condizione fondamentale per consentire l’ingresso degli stranieri ,è l’assenza di condanne penali emesse per reati inerenti gli stupefacent.

CONSULENTI LAVORO E TIROCINI FORMATIVI

22/02/2010

   I  Consulenti del Lavoro, purchè delegati della Fondazione Lavoro, dal  1° gennaio c.a possono attivare per i propri studi professionali o per le aziende clienti, i tirocini formativi disciplinati dal DM n.142/98 con pochi e semplici passaggi per via telematica.
 All’interno dell’area riservata ai delegati sul sito della Fondazione è  previsto      un vero e proprio “sportello tirocini”, che  fa da collettore di tutte le domande di attivazione che pervengono dai CDL delegati, che per i
tirocini di loro competenza fungeranno anche da tutor esterno individuato dalla Fondazione.
Il processo   è composto da   5 fasi immediate e successive:
1) Qualsiasi azienda può rivolgersi ai CDL muniti di delega per conferirgli mandato di
trovare un tirocinante in un determinato ruolo ovvero  qualsiasi Consulente delegato potrà
proporre alle aziende un soggetto da avviare in tirocinio .
2) Individuato il tirocinante  , il CDL compila i campi del modello
predisposto all’interno dello “sportello tirocini” sul sito della Fondazione, inviando così la
richiesta di attivazione alla Fondazione.
3) La Fondazione, , dopo aver valutato dal punto di vista formale e sostanziale la correttezza  del progetto formativo connesso, assegnando un ID automatico e progressivo alla richiesta, genera in automatico in triplice copia la Convenzione di Tirocinio ed progetto o programma
Formativo che rimarrà identico fino alla conclusione di tutto il processo. I documenti,
generati in PDF con in calce la firma digitale e certificata del Presidente della
Fondazione, verranno inviati per mail al delegato richiedente usando la PEC
istituzionale.
4) Questi ha l’onere di farli firmare all’azienda ospitante e al tirocinante, oltre
naturalmente di provvedere a tutte le comunicazioni obbligatorie.
5) Una volta raccolte le firme, il CDL delegato invia in formato elettronico la scansione
dei documenti alla Fondazione per l’archiviazione la quale deve garantire l’invio, ai
sensi dell’art. 5 del d.m. 142/98, alla regione e alla struttura territorialmente
competente del ministero del lavoro in materia di ispezione. 
    Il Consulente del lavoro diventa delegato a svolgere le attività autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, articolo 6 commi
e 5, articolo 2 lettere b), c) e d), articolo 4 comma 6 : intermediazione, ricerca e selezione,
ricollocamento professionale; rimane interdetta la somministrazione di lavoro.
 2004). La delega, infatti, permette al singolo consulente di operare come un punto operativo
della Fondazione Lavoro – Agenzia per il Lavoro con autorizzazione ministeriale a tempo
indeterminato – conseguentemente vanno sempre tenute presenti le normative che regolano
le attività delle agenzie del lavoro iscritte all’albo del Ministero.
 
 

Si ricorda che il   tirocinio è un rapporto triangolare tra tirocinante, azienda ospitante (pubblica o privata) ed
ente promotore, il quale deve garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico organizzativo
delle attività. Anche le aziende ospitanti dovranno indicare un responsabile
aziendale di riferimento per il tirocinante
Gli   attori del Tirocinio sono:

1. Ente Promotore è la Fondazione Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro
come Agenzia per il Lavoro. Il tutor individuato dal soggetto promotore sarà il
Consulente delegato.
2. Azienda ospitante il tirocinio. L’azienda deve individuare per ogni tirocinio un
tutor aziendale.
3. Tirocinante

IMPORTANTE DECISIONE CONSIGLIO DI STATO SUI TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA DISABILI

22/02/2010

 Come è noto l’art.33 comma 5 della legge n.33/92  prevede che : ”   Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita’ un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio  “,mentre l’art.20 della legge n.53/2000  specifica che .”le  disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano … ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente”.

Rispetto a quanto sopra  riportato ,si è registrato  la recente presa di posizione   del Consiglio di Stato  riguardo ai  presupposti  che  giustificano  l’applicazione delle norme prima richiamate  ai fini dell’avvicinamnto della sede di lavoro nei confronti del lavoratore che  presta assistenza ad un parente o affine   fino al terzo grado ,anche non convivente .

Infatti con la decisione n.825  depositata il 15 scorso ,i giudici di Palazzo Spada   ,accogliendo il ricorso prodotto dal Consiglio Superiore della Magisttatura  avverso la favorevole decisione del  TAR  che accordava il trasferimento di sede ad un magistrato per poter accudire adeguatamente un familiare, hanno chiarito in via definitiva i requisiti necessari  in base alla normativa in materia.

Nella citata decisione è riportato che non basta per dar corso al trasferimento della sede di lavoro la continuità dell’assistenza,ma appare indispensabile che  ricorra anche l’esclusività della stessa.

In proposito ,il Consiglio di Stato nella pronuncia in esame  evidenzia che susistenono due distinti indirizzi  in giurisprudenza : per il primo il trasferimento dela sede di lavoro viene legittimato soltanto  dalla mancanza nel comune  di residenza  del   disabile di altri familiari tenuti a prestargli la necessaria assistenza,invece per il secondo è ammesso il trasferimento anche quando sono presenti nel comune altri parenti o affini sino al terzo grado ,ma che   si dichiarano indisponibili a fornire l’assistenza.

Rispetto ai predetti diversi indirizzi,il Consiglio di Stato propende  verso il primo,che appare più derente allo scopo della norma da applicare ,in quanto il requisito dell’esclusività  sussiste solo se il lavoratore che richiede il trasferimento della sede di lavoro comprova l’inesistenza di altri familiari abilitati ad occuparsi  del disabile .

Peraltro la sentenza dichiara anche che la predetta  inesistenza  non può essete rimessa a semplici dichiarazioni di ordine formale,ma va accertata  con dati ed elementi di natura oggettiva  ed aventi una significativa  gravità  in quanto idonei a giustificare l’indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza  , che  compete allo stesso richiedente il trasferimento  prospettare  ,così  da poter  derogare  all’assunto dell’inesisteza di altri congiunti ,soltanto quando siano portati elementi  probatori che  altri congiunti sono impossibilitati ad  aiutare  la persona invalida.

NUOVI CHIARIMENTI MINISTERO INTERNO SANATORIA PERSONALE DOMESTICO

21/02/2010

 Si tratta dei    chiarimenti  contenuti nella   Circolare 18 febbraio 2010, n. 1354 che riguardano rispettivamente  la  presentazione della documentazione relativa all’alloggio , le conseguenze per  la mancata   presentazione delle parti alla convocazione ed  i  dati relativi alla domanda.

 In merito, innanzitutto,  risulta precisato  che, per quanto attiene l’alloggio del lavoratore, se questi dimora presso l’abitazione del datore di lavoro oppure è ospite presso altri soggetti, è sufficiente esibire allo Sportello Unico una copia della comunicazione di  “cessione di fabbricato” per ospitalità, presentata alla competente Autorità di P.S ,evidenziando che gli Sportelli Unici, anche alla luce di quanto previsto dalla legge 102/09, non sono tenuti a richiedere il titolo in base a cui il datore di lavoro detiene l’alloggio (atto di proprietà, contratto di affitto, ecc.).

Inoltre,  è  confermato  che la mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, comporta l’archiviazione del procedimento e la conseguente cessazione della sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore extracomunitario.

 Infine,  viene  rammentato  che sul portale web, che  il  Dipartimento Immigrazione  ha reso disponibile alle Forze di Polizia, è possibile verificare, sulla base del codice di controllo inserito, oltre alla veridicità dei dati presenti sulla ricevuta di invio della domanda, anche gli altri dati relativi alla domanda stessa, tra cui l’indirizzo di posta elettronica dal quale è stata trasmessa.

 

 

 

 

LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE PER IL 2010

21/02/2010

Il 17 scorso Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali hanno  concordato  sulla necessità di individuare  alcune fondamentali linee guida per orientare,attraverso una prima sperimentazione nel corso del 2010, l’impiego delle risorse finanziarieper la formazione degli inoccupati, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità otemporaneamente sospesi (cassintegrati, percettori di indennità di disoccupazione ex art. 19legge n. 2/2009, ecc ) in considerazione  ai caratteri discontinui e selettivi della ripresa chepotranno indurre un allungamento del periodo di inattività o rendere difficoltosa la transizione verso altra occupazione di molti lavoratori.

Pertanto si è stabilito che   :

– la  formazione  deve essere  organizzata in funzione dei fabbisogni professionali dei settori e delle imprese e tenendo conto della occupabilità e della inclusione sociale delle persone ;

 – ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale e la conseguente facoltà di valutare autonomamente l’eventuale impiego di proprie risorsefinanziarie, il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali  sono impegnate   a sollevare concordemente nelle competenti sedi comunitarie  il tema delle semplificazioni e di un utilizzo più flessibile del Fondo Sociale Europeo e le questioni relative al disimpegno automatico  delle stesse,mentre   sul piano nazionale sarà confacente   non introdurre elementi che possano configurare criticità nel flusso finanziario previsto dalle norme al fine di evitare la perdita di risorse ;

  – Governo,  Regioni,   Province Autonome e  parti sociali si   attiveranno per    favorire la più efficiente sinergia tra le risorse pubbliche e quelle private per la formazione con l’obiettivo di sostenere l’occupabilità, nonché di pervenire alla definizione di un modello organizzativo condiviso per l’attuazione degli interventi e l’utilizzo delle risorse ,nonchè per conseguire  un sistema nazionale di standard professionali e formativi, di certificazione delle competenze e di accreditamento delle strutture formative rispondenti agli standard omogenei condivisi a livello nazionale.

 In ragione di  quanto sopra previsto  ,Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali hanno concordato  sulla necessità divalorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e lavoratori al fine  di favorire investimenti formativi  : a) mirati ai soggetti più esposti alla esclusione dal mercato del lavoro; b) organizzati  secondo criteri non autoreferenziali, in ambienti produttivi o prossimi ad essi; c) rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelletransizioni occupazionali che caratterizzeranno il mercato del lavoro nel corso del 2010; d)progettati in una logica di placement, volta cioè ad ottimizzare un incontro dinamico eflessibile tra la domanda e l’offerta di lavoro e a rendere più efficiente il raccordo e, là dove opportuna, l’integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato dellavoro, in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte dei settori e dei territoriin cui le imprese operano.

Pertanto si provvederà:

1. all’attivazione    di una unità operativa straordinaria presso il Ministero del lavoro per laraccolta dei fabbisogni di competenze e figure professionali rilevati nei territori e neidiversi settori produttivi. Tale unità si fonderà sulla cabina di regia nazionale già istituitadal Ministero del Lavoro, sugli osservatori regionali già esistenti e sulle strutture delleparti sociali già costituite a questo scopo;

2.all’ impiego diffuso del metodo concreto di apprendimento per“competenze” ,provvedendo ad : – a)   estendere la sperimentazione del libretto formativo, ;  b) affermare il valore dell’istruzione e formazione tecnicoprofessionaleanche promuovendo l’integrazione con il lavoro attraverso reti e intesetra istituti tecnici e professionali, enti di formazione e associazioni di settore  , c) rilanciare il contratto di apprendistato, nelle sue tretipologie  ;  

 3. all’ampliamento e diversificazione delle azioni formative in favore degli inoccupatiattraverso la promozione di tirocini di inserimento, corsi di istruzione e formazionetecnico superiore (IFTS), contratti di apprendistato, e, in generale, promuovendol’apprendimento nella impresa ,nonchè alla definizione   di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine divalorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzodistorto dello strumento;

4. alla formazione degli adulti attraverso: a) accordi di formazione-lavoro per rientro anticipato dei cassaintegrati, b) la possibilità di impiego di parte delle risorse dei fondiinterprofessionali per la formazione continua per finanziare la formazione per ilavoratori soggetti a procedure di mobilità nel corso del 2010 e per i lavoratori inmobilità che vengano assunti nel 2010, fermo restando il vincolo della iscrizione aiFondi dell’azienda cui il lavoratore apparteneva, c) l’individuazione, nell’ambito della bilateralità e dei servizi competenti al lavoro, pubblici e privati, autorizzati e accreditati,di punti di informazione e orientamento per i lavoratori di tutte le età, perché sianopresi in carico, guidati e responsabilizzati in vista del loro reinserimento nel mercatodel lavoro; d) programmi di formazione nei luoghi produttivi di beni o servizi anche seinattivi o nei centri di formazione professionale che garantiscano la riproduzione dieffettivi contesti produttivi, nonché congrui periodi di tirocinio presso l’impresa; e)possibilità di impiego dei lavoratori inattivi quali tutori nell’ambito di attività formativetecnico-professionali, previa formazione specifica per questa funzione anche in vistadelle possibili esperienze di alternanza scuola lavoro e di apprendistato formativo eprofessionalizzante; f) rilancio del contratto di inserimento per gli over 50, per i giovanie per le donne con una forte valorizzazione delle ricalibrature professionali decise insieme con i soggetti coinvolti nel contratto;

5.all’ avvio in via sperimentale per il 2010 di un sistema di accreditamento su base regionalee secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale di “valutatori/certificatori”(tra cui, in via esemplificativa, gli enti bilaterali, le associazioni di rappresentanza deidatori di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale drilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attivitàimprenditoriali, la promozione del lavoro o di percorsi di formazione, l’inserimento nelmercato del lavoro di lavoratori svantaggiati o disabili) in grado di riconoscere, valutaree certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona, leeffettive competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare latrasparenza e la migliore informazione nel mercato del lavoro, da accrescere lacapacità di offerta sul mercato del lavoro, da migliorare l’incontro tra domanda e offertae da stimolare la ricerca delle più utili attività formative. Fermo restando che lavalutazione e l’attestazione dell’esito delle attività di formazione continua per i propridipendenti restano di competenza della impresa di appartenenza, lo strumento idoneoa registrare le competenze acquisite sarà il Libretto formativo introdotto dall’articolo 2del decreto legislativo n. 276/2003.

DIPENDENTI PUBBLICI OBBLIGATI ESIBIRE TESSERINO IDENTIFICATIVO

19/02/2010

   Si evidenziano gli aspetti rilevanti e significativi della Circolare 17 febbraio 2010, n. 3 con cui   il Dipartimento della Funzione Pubblica  fornisce indicazioni e chiarimenti sull’art. 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001  relativo all’  identificazione del  personale delle pp.aa.a contatto con il pubblico tenuto   a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro , avvertendo  che detta disposizione  è entrata in vigore il 13 febbraio.

Anzitutto la circolare  precisa che  la  norma persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni.   così da agevolare agevolare l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi da parte degli utenti nonché  attraverso la responsabilizzazione dei    i pubblici dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, poiché il processo di responsabilizzazione passa anche attraverso la pronta individuabilità del soggetto interlocutore.

 Inoltre chiarisce che la  disposizione si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001    ed   è immediatamente operante anche per le Regioni e gli Enti locali ,in quanto rappresenta  esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett l) ed m), della Costituzione, come risulta anche dall’art. 74 del d.lgs. n. 150 del 200 9 .

 Circa le  categorie di dipendenti interessati,è rimarcato che la  prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggetti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all’art. 3 del d.l gs. n. 165 del 2001 e quindi  la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali  .

 Viene aggiunto che  eventuali deroghe al regime generale possono essere stabilite soltanto per categorie determinate di pubblici dipendenti in relazione ai compiti ad esse attribuiti,mentre le suddette  possono esssere  giustificate   per circostanze particolari limitate dal punto di vista soggettivo ed oggettivo ,mentre punto di vista formale, le deroghe debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, adottati su proposta del Ministro competente, ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Pertanto, in assenza di tali provvedimenti, la norma è vincolante nei confronti della generalità dei dipendenti che operano a contatto con il pubblico.

  Riguardo al concetto   di attività a contatto con il pubblico che determina l’obbligo di identificazione   ,la circola  afferma che  si intendono quelle svolte in pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta , aggiungendo che ,in relazione alla  varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni, l’individuazione delle attività  rientranti  è rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione ,indicando a  titolo esemplificativo  le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall’ufficio relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attività del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie.

 Per quanto concerne gli elementi da riportare sui cartellini e sulle targhe ai fini dell’   identificazione del dipendente ,le indicazioni ministeriali affermano che al cognome e nome si posono aggiungere  ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell’ambito dell’organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza  , mentre   non sembra rispondere ad un principio di corretto utilizzo dei dati personali   l’indicazione nel cartellino delle generalità del dipendente, complete dell’indicazione della data di nascita.   

La circolare si conclude  con la precisazione che la  disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti ,pur  essendo chiaro    che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall’altro fornire gli strumenti per l’identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell’ambito della stessa amministrazione ,che valuterà l’inosservanza della prescrizione   secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.

 

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI(1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; (2) decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; (3) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; (4) decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; (5) legge 7 agosto 1990, n. 241; (6) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; (7) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; (8) legge 18 giugno 2009, n. 69; (9) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; (10) decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; (11) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; (12) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

LEGISLAZIONE:

 

CODICI: (1) costituzione art. 117;