La normativa prevede adempimenti che in parte si differenziano per la regolarizzazione degli occupati in nero come colf o badanti , a seconda che la predetta riguarda :
A) lavoratori italiani , comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ;
B) lavoratori extracomunitari presenti in Italia senza permesso di soggiorno ovvero con un permesso di soggiorno diverso da quello abilitante al lavoro .
REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI PREVISTI DALLA LETTERA A)
Al datore di lavoro interessato spetta:
1. acquisire l’apposito modello F24 ,pubblicato dal 21 agosto scorso sui siti dell’Agenzia Entrate ,del Ministero Interno , del Ministero del Lavoro e del’Inps,nonchè disponibile presso gli uffici postali e le banche ;
2. versare , a decorrere dal 21 agosto scorso ed entro il 30 settembre prossimo , un contributo forfettario di 500 euro mediante il citato modello F24 con pagamento in banca , posta ,esattoria i o con modalità on- line ,inserendo tra i dati richiesti il codice tributo RINT se si tratta di lavoratore italiano o comunitario ed il codice tributo REXT se si tratta di lavoratore extracomunitario ;
3.acquistare , in caso di regolarizzazione di lavoratore extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, una marca da bollo di 14,62 euro, da esibire ,insieme all’attestato di pagamento del contributo forfettario ,al momento della convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno (Modello Q ), secondo la previsione del DPR n.334/04,ricordando che il rapporto di lavoro deve avere una durata minima di 20 ore settimanali ,non essendo possibile sommare a tal fine più rapporti di lavoro ;
4.disporre dei dati relativi al documento d’identità o al passaporto del lavoratore da regolarizzare in corso di validità da riportare sul modello F24;
5.presentare ,nel periodo 1/30 settembre c.a., la domanda di regolarizzazione all’INPS, mediante la compilazione del modello LD – EM2009 UE, scaricabile dal sito dell’Istituto ,tenendo conto che :
a) la presentazione può avvenire attraverso :
– il numero gratuito 803164 del Centro di contatto;
– la procedura on-line dell’INPS;
– lo sportello INPS, allegando copia del documento di identità del datore di lavoro;
– con lettera raccomandata AR, unendo fotocopia del documento di identità del datore di lavoro ;
b) la comunicazione obbligatoria all’Inps prevista dall’art.16 bis della legge n.2/09 è assolta con la presentazione del suddetto modello LD-EM2009 UE,ricordando cne il contratto di lavoro da stipulare deve essere a tempo indeterminato ovvero determinato;
6.rispondere nel caso in cui la domanda di regolarizzazione riguarda extracomunitario presente in Italia con il permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato,alla convocazione dello Sportello Unico Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno ( modello Q ),disponendo della marca da bollo di 14,62 euro.,avvertendo che in caso di regolarizzazione di una badante ,se il datore di lavoro è impossibilitato, per motivi fisici, ad andare allo Sportello Unico per l’Immigrazione ,il medesimo può essere sostituito da coniuge, figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado ,mentre in caso di impossibilità da parte dei parenti, deve far ricorso a delega notarile ;
7. rendere noto entro 48 ore alla Questura l’intervenuta stipula del contratto di soggiorno con una colf o una badante convivente extracomunitaria,ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998 ore. Il predetto obbligo sussiste sempre nell’ipotesi in cui sia, comunque, assicurata la disponibilità di un alloggio sia di proprietà che in forma di godimento , avvertendo che la mancata comunicazione alla Questura è punita con la sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.
REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI PREVISTI DALLA LETTERA B)
Al datore di lavoro interessato spetta:
1. acquisire l’apposito modello F24 ,pubblicato dal 21 agosto scorso sui siti dell’Agenzia Entrate ,del Ministero Interno , del Ministero del Lavoro e del’Inps,nonchè disponibile presso gli uffici postali e le banche ;
2. versare , a decorrere dal 21 agosto scorso e sino al 30 settembre prossimo , un contributo forfettario di 500 euro mediante il citato modello F24 con pagamento in banca , posta ,esattoria i o con modalità on- line ,inserendo tra i dati richiesti il codice tributo REXT ed il numero di passaporto o d di altro documento equipollente del lavoratore extracomunitario,tenendo presente che se il numero di carattere identificativi del documentoè superiore a 17,vanno indicati soltanto i primi 17;
3.acquistare , una marca da bollo di 14,62 euro,i cui estremi vanno riportati sulla domanda di regolarizzazione ed inoltre deve essere esibita insieme all’attestato di pagamento del contributo forfetario , al momento della convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno (Modello Q ), secondo la previsine del DPR n.334/04,ricordando che il rapporto di lavoro atempo indeterminato deve avere una durata minima di 20 ore settimanali ,non essendo possibile sommare a tal fine più rapporti di lavoro ;
4.disporre dei dati relativi al passaporto o altro documento equipollente in corso di validità del lavoratore ,tenendo conto che i documeni equipollenti al passaporto sono quelli previsti dalle istruzioni per la compilazione del modello di domanda di regolarizzazione ,ossia:
– documento di viaggio per apolidi
– documento di viaggio per rifugiati
– titolo di viaggio per stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’autorità del paese di cui sono cittadini
– lasciapassare delle Nazioni Unite documento individuale rilasciato al personale militare da un Quartier Generale della NATO
– libretto di navigazione per l’esercizio dell’attività marittima
– documento di navigazione aerea
– carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno stato dell’U.E. o di altri stati aderenti all’ ”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957) ;
5. disporre , in caso di legalizzazione di badanti, di una certificazione rilasciata dall’ASL o dal medico di base, attestante la limitazione dell’autosufficienza della persona per la quale è stata richiesta l’assistenza. Se la richiesta è per due persone, la certificazione deve attestare la necessità di entrambe. Se l’assistito è in possesso di un certificato rilasciato dalla Commissione medica presso l’ASL attestante la propria non autosufficienza, non c’è bisogno di altra certificazione (circ. n. 10/2009 Min. Interno – Lavoro).
5.presentare, nel periodo 1/30 settembre c.a.,in via esclusivamente telematica la domanda di regolarizzazione allo Sportello Unico Immigrazione ,utilizzando sia il modello (rispondendo a tutte le voci che interessano),che la procedura prevista sul sito http://www.interno.it ,tenendo presente che:
a) possono esser regolarizzati un collaboratore familiare e, a certe condizioni, due badanti ;
b) per l’assunzione di un collaboratore familiare è previsto un reddito minimo (in caso di un solo percettore di reddito in ambito familiare) pari a 20.000 euro che divengono 25.000 nel caso in cui nella famiglia vi siano più redditi. Il reddito è quello desumibile dalla denuncia dell’anno 2008 che andrà portata, in visione alo Sportello Unico Immigrazione all’atto della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno ;
c) non è previsto un reddito minimo per la legalizzazione di un badante ;
d) è previsto un “minimum” di orario contrattuale pari ad almeno 20 ore settimanali, con lo stesso datore di lavoro che presenta la domanda, non essendo possibile a tal fine sommare più rapporti di lavoro ;
e) nel modello di domanda di regolarizzazione da un punto di vista contrattuale va specificato il livello di inquadramento offertoal lavoratore ,posto che quello di badante è, ad esempio, superiore a quello di colf :
f) vanno indicati nell’istanza di regolarizzazione gli estremi del pagamento del contributo forfetario e la relativa attestazione va portata in visione all’atto della stipula del contratto di soggiorno;
g)il contratto di lavoro da stipularedeve essere a tempo indeterminato.
6.tener conto che la procedura on-line per la domanda di regolarizzazione consente l’emissione di una ricevuta ,che sarà disponibile e scaricabile (in formato pdf) all’interno del sito del Ministero dell’Interno, con codici univoci di identificazione, entro 72 ore dalla presentazione dell’istanza ed è inviata alla casella e-mail da dove è stata inoltrata la domanda ,tenendo conto che la copia della ricevuta va fornita al lavoratore. ed altresi che la stessa rimarrà a disposizione a tempo indeterminato ;
7.rispondere alla convocazione dello Sportello Unico Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno ( modello Q ),disponendo della marca da bollo di 14,62 euro , dell’attestazione di pagamento del contributo forfetario ed in caso di regolarizzazione di badante della certificazion sanitaria atttestante la limitazione dell’autosufficienza per la persona da assistere . avvertendo che se la regolarizzazione interessa una badante ed il datore di lavoro è impossibilitato, per motivi fisici, ad andare allo Sportello Unico per l’Immigrazione ,il medesimo pò essere sostituito da coniuge, figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado ,mentre in caso di impossibilità da parte dei parenti, deve far ricorso a delega notarile ;
8. comunicare all’Inps , una volta stipulato il contratto di soggiorno, l’avvenuta regolarizzazione del rapporto ex art. 16 bis della legge n. 2/2009 ,tenendo conto peraltro che in sede di regolarizzazione ci saranno operatori INPS che esplicheranno tale incombenza ,mentre si evidenzia che al lavoratore , dopo la stipula del contratto di soggiorno, spetta sostenere gli oneri economici correlati al rilascio del permesso di soggiorno ed a tale proposito gli verrà consegnato dallo Sportello Unico Immigrazione il modello 209 ;
9. rendere noto entro 48 ore alla Questura l’intervenuta stipula del contratto di soggiorno con una colf o una badante convivente ,ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998 ore. Il predetto obbligo sussiste sempre nell’ipotesi in cui sia, comunque, assicurata la disponibilità di un alloggio sia di proprietà che in forma di godimento , avvertendo che la mancata comunicazione alla Questura è punita con la sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.