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COMPUTO FORZA LAVORO AZIENDALE PER OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO

31/08/2009

Le misure di protezione che la disciplina del T.U.n.81/09,riformato dal dec.leg.vo n.106/09,impone al il datore di lavoro di adottare per ridurre al minimo possibile i rischi per la salute e sicurezza del lavoratori ,dipendono anche dalla dimensione dell’organico aziendale,ossia dal numero dei lavoratori presenti in azienda o in un’unità produttiva.
A conferma si porta l’esempio dei datori di lavoro che occupano sino a 10 lavoratori a cui le norme consentono che la valutazione dei rischi sia effettuata sulla base delle procedure standardizzate , ammettendo non oltre il 30.6.2012 l’autocertificazione .Il ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi è previsto anche per i datori di lavoro occupanti sino a 50 lavoratori, senza però gli stessi poter ricorrere all’autocertificazione .
Pertando ,considerato che la forza lavoro è una variabile che incide sugli obblighi acarico delle imprese per le misure di prevenzione e sicurezza,appare utile esaminare i criteri che l’art.4 del T.U.fissa per la determinazione del numero dei dipendenti .
Anzitutto è da annotare che il T.U. stabilisce che nel computo del personale si prescinde dalla durata del contratto e dall’orario effettuato.
Derogano a tale principio la somministrazione di lavoro ed i rapporti a tempo parziale,il cui computo deve avvenire sulla base del numero delle ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre..
Un’altra deroga concerne l numero degli oprai ha tempo determinato,utilizzati anche come stagionali ,nel settore agricolo, che si computa,in base alla normativa comunitaria ,per frazioni di unità lavorative anno (Ula),precisando che una Ula corisponde ad una persona che durante tutto un anno ha lavorato per l’intero anno nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo pieno.Pertanto i soggetti che non hanno lavorato tutto l’anno ovvrto l’hanno fatto a tempo parziale o come lavoratori stagionali,sono contabilizzati in frazioni di Ula.
Il calcolo dei lavoratori deve avvenire considerando tutti i lavoratori,intesi come persone che ,indipendentemente dalla tipologia contrattuale ,svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,con o senza retribuzione,anche al solo fine di apprendere un mestiere ,un’arte o unaprofessione, Ai lavoratori, come sopra definiti, sono equiparati :
-il socio lavoratore di cooperativa o di società,anche di fatto ,che presta la sua opera per conto della società :
-l’associato in partecipazione .
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo sulla sicurezza fa discendere particolari obblighi non sono computati:

a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto.

f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

i) i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.
m) i lavoratori in prova.

MISURE SICUREZZA APPLICABILI AI LAVORATORI DOPO MODIFICHE T.U. N.81/08

31/08/2009

Premesso che le modifiche normative introdotte dal dec.leg.vo n.106/09 al T.U n.81/08 sono entrate in vigore dal 20 agosto scorso e che le norme di sicurezza sul lavoro si applicano ,con riferimento ai settori pubblici e privati, a tutti i lavoratori subordinati ed autonomi,nonchè ai soggetti equiparati agli stessi,di seguito si espongono ,con riferimento alle tipologie possibili dei rapporti di lavoro, gli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro per assicurare la prevenzione e la sicurezza.
1. LAVORATORI SUBORDINATI : tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per il datore di lavoro.
2. LAVORATORI IN SOMMINISRAZIONE:l’impresa utilizzatrice degli stessi si fa carico degli obblighi di sicurezza .Salva specifica previsione nel contratto di somministrazione che spettano all’utilizzatore , risulta a carico del somministratore informare i lavoratori sui rischi per l sicurezza relativi alle attività produttive in generale e provvedere alla formazione ed addestramnto nell’uso delle attrezzature necessarie per l’attivita lavorativa prevista nell’ assunzione. Infine compete all’utilizzatore informare il lavoratore che le mansioni cui risulta assegnato richiedano una sorveglianza medica speciale ovvero comportano rischi specifici.
3.LAVORATORI DISTACCATI: al distaccante spetta l’informazione e la formazione sui rischi specifici dell’ attività prevista dalla mansione,mentre sono a carico del distaccatario gli obblighi di prevenzione e protezione.
4.LAVORATORI A PROGETTO E IN CO.CO.CO: gli obblighi di prevenzione e protezione scattano se le attività si svolgono nei luoghi di lavoro del committente , che risponde degli stessi .
5. LAVORATORI ACCESSORI OCCASIONALI :l’applicazione dell norme del T.U.e delle norme speciali sulla sicurezza e tutella della salute rimane esclusa soltanto per i piccoli lavori domestici a carattere straordinario,l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini,anziani ,ammalati e disabili.
6. LAVORATORI A DOMICILIO E RIENTRANTI IN CCNL PROPRIETARI FABBRICATI: al datore di lavoro compete informare e formare,nonche’ fornire i dispositivi di protezione individuale e, laddove fornisce le attrezzature di lavoro ,le stesse devono risultare conformi alle norme di sicurezza.
7. IMPEGNATI NEL TELELAVORO: spetta al datore di lavoro rispettare le norme sulle attrezzature munite di videoterminali ed dare informazioni sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza,garentendo misure di prevenzione atte ad evitare l’ solamento del lavoratore rispetto ai colleghi .
8. VOLONTARI CHE PRESTANO SERVIZIO PRESSO UN DATORE DI LAVORO : spetta al datore di lavoro fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici degli ambiente in cui operano,sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’a propria attività ed intervenire per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza tra le prestazioni dei volontari e le altre attività .
9. VOLONTARI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE: devono far uso di attrezzature conformi all norme sulla siurezza,essere dotati dei dispositivi di protezione individuare e munirsi di tessera di riconoscimento .
10. LAVORATORI AUTONOMI (art.,2222 c.c.) : sono tenuti a far uso di attrezzature conforni alle norme sulla sicurezza,proteggersi con i dispositivi individuali ,munirsi di tessera di riconoscimento se svolgono lari in appalto e ubappalto e possono beneficiare dellasorveglianzasanitria , nonche’ prendere parte a corsi di formazione specifici.
11. COMPONENTI D’IMPRESA FAMILIARE ( art.230 bis c. c . )-COLTIVATORI DIRETTI FONDO -ARTIGIANI E PICCOLI COMMERCIANTI-SOCI SOCIETA’ SEMPLICI AGRICOLE: devono usare attrezzature conformi alle norme di sicurezza, proteggersi con i dispositi individuali e munirsi di tessera di riconoscimnto in caso di attività svolte in appalto o subappalto.
12.IMPRESE AGRICOLE CHE IMPIEGANO LAVORATORI STAGIONALI FINO A 50 GIORNATE LAVORATIVE : spetta ad apposito decreto fissare adempimenti semplificati per l’ informazione,formazione e sorveglianza sanitaria,mentre è rimesso al ccnl di stabilire specifiche modalità di attuazione delle norme del T.U. sul rappresentante dei lavoratori per lasicurezza.
13. FORZE ARMATE-POLIZIA-VIGILI DELFUOCO-SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE-SERVIZI PROTEZIONE CIVILE-ORGANIZZAZIONI VOLONTARIATO-STRUTTURE GIUDIZIARIE E PENTENZIARIE-UNIVERSITA’D ISTITUTI D’ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO-ARCHIVI ,BIBLIOTECHE E MUSEI-MEZZI DI TRASPORTO AEREO : con apposito decreto sarranno stabilite specifiche deroghe alle disposizioni del T.U.in relazione alle rispettive esigenze ed alle peculiarità organizzative.
14. TRASORTO NAVALE-TRASPORTO FERROVIARIO – NAVI DA PESCA:appositi decreti disporranno il coordinamento tra le norme già vigenti e quelle del T.U.

ISTITUZIONE COMITATO INDIRIZZO E VALUTAZIONE E COORDINAMENTO NAZIONALE ATTIVITA’ VIGILANZA PER SALUTE E SICUREZZA LAVORO

31/08/2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2009 risulta pubblicato il Decreto Ministro del Lavoro del 26 maggio 2009 che istituisce presso il Ministero del Lavoro il Comitato di cui al titolo, previsto dall’articolo 5 del “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro, per l’indirizzo delle politiche attive e per il coordinamento delle attività di vigilanza.
Il nuovo organismo collegiale ,composto da rappresentanti dei Ministeri della Salute,del Lavoro e dell’Interno,delle Regioni e Province Autonome,nonche’ da partecipanti con funzioni consultive di Inail,Ispsel ed Ipsema , a fronte della prevista finalità di garantire la piu’ completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni ,ha i seguenti compiti :
-stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro :
-individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute esicurezza dei lavoratori;
– definire la programmazione annuale di vigilanza,i piani di attività ed i progetti operativi a livello nazionale ,tenendo conto dell indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
-programmare il coordinamnto della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
-garantire lo scambio d’informazioni tra i soggetti i stituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’ applicazione della normativa vigente;
-individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Le modalità di funzionamento del Comitato, i cui componenti durano in carica cinque anni ,possono essere confermatienon hanno dirito a compenso,rimborso spese o indennità di missione,,sono stabilite in apposito regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare l’art. 5, comma 1, che prevede l’istituzione presso il Ministero della salute, oggi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di nomina del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 di nomina dei Sottosegretari di Stato al lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2008 di attribuzione da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione;

Tenuto conto che i comma 1 e 2 del suddetto art. 5 prevedono che siano chiamati a farne parte due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero dell’interno, cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e con funzione consultiva un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL ed uno dell’IPSEMA;

Acquisite le designazioni formalizzate dalle sopra citate Amministrazioni ed Enti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita’ di’ vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da suo delegato, e’ come di seguito composto:

dott. Fabrizio Oleari – direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria dell’ex Ministero della salute;

dott. Giancarlo Marano – direttore dell’ufficio qualita’ in ambienti di vita e di lavoro dell’ex Ministero della salute;

dot. Giuseppe Mastropietro – direttore della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro:

dott. Paolo Pennesi – direttore della Direzione generale per l’attivita’ ispettiva;

ing. Gioacchino Giomi – Dirigente superiore del Corpo nazionale vigili del fuoco;

dott. Giuseppe Monterastrelli – Dirigente – regione Emilia-Romagna;

dot. Gianfranco Bertani – Dirigente – regione Lombardia;

dott. Gabriele Amicarelli – Dirigente – regione Molise;

ing. Marco Masi – Dirigente – regione Toscana;

dott.ssa Giovanna Frison – Dirigente – regione Veneto.

Art. 2.

1. Ai lavori del Comitato partecipano, con funzione consultiva:

dott. Fernando Giannoni – Dirigente dell’INAIL;

dott. Stefano Signorini – Capo della segreteria tecnico-scientifica dell’ISPESL;

dott. Agatino Cariola – Dirigente centrale dell’IPSEMA.

Art. 3.

1. I componenti rimangono in carica per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, e possono essere confermati.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal dirigente medico dott.ssa Tommassina Mancuso, dalla sig.ra Valentina Meloni funzionario ISPESL, dal sig Renato Pesce, collaboratore tecnico della prevenzione.

Art. 5.

1. Le spese per la partecipazione ai lavori del Comitato restano a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

Art. 6.

1. Il presente decreto e’ trasmesso per la registrazione all’Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 26 maggio 2009

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

31/08/2009

In riferimento agli argomenti trattati ed ai principi affermati,si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni della magistratura :

– Sentenza Corte di Cassazione n.21165/09 : quando l’uso privato del telefono in dotazione dell’ufficio della pubblica amministrazione non riveste il carattere della sporadicità e dell’urgenza,lo stesso configura l’addebito per peculato in capo al dipendente pubblico,scoperto ad effettuare numeose telefonate personali non riconducibili a ragioni di servizio ,realizzando in due anni chiamate per circa duemila euro

– Sentenza Corte di Cassazione n.13101/09 : il tepestivo pag amento della multa per violazione al codice della strada comporta l’acquiescenza alla della sanzione ed il riconoscimento della propria responsabilità ed impedissce al trasgressorela presentazione successiva del ricorso

– Ordinanza Consiglio di Stato n. 3968/09 : non si applica agliavvocati dipendenti degli uffici legali delle pubbliche amministrazioni larilevazione delle presenze ,pertanto sono illgittime le disposizioni di servizio che dispongono l’obbligo dell’uso del cartelino marcatempo a detto personale,in relazione alla delicatezza e peculiarietà dello status degli avvocati ,le cui attività risultano rese organizzando in autonomia i propri servizi e le le propie funzioni,che in gra parte si svolgono fuori degli uffici di appartenenza

– Sentenza del Tribunale di Roma n.10436 / 09 : non occorre la contrattazione colletiva per istituire la vicedirigenza nella pubblica mministrazione e l’art.8 della legge n.15/09 non costitisce efficace norma d’interpretazione autentica in senso contrario.I vicari dei manager pubblici sarebbero già stati istituiti in via immediata e diretta dall’art.17 bis del dec.leg.vo n.165/01 .Risulterebbe leso un vero e proprio diritto soggettivo dell’interessato all’inquadramento nella nuova categoria l’Aministrazionche resta inrte in ttesa di una contrattazione collettiva che non ha sinora attuato la disciplina del citato art.17 bis

-Sentenza TAR Piemonte n.2128/09 :per il consigliere comunale risulta sufficiente la richiesta verbale per ottenere la copia degli atti utili al mandato ,in quanto il diritto di accesso del predetto non subisce i vincoli e le limitazioni del cittadino comune ,pur se le ragioni alla base della richiesta di accesso non devono essere emulative e fondarsi su esigenze generiche

-Sentenza Corte di Cassazione n.17495/09 :malgrado che agli effetti della transazione resti insensibile l’obbligazione contributiva,rispetto alle somme liquidate al lavoratore a titolo conciliativo,l’Inps può azionare il credito contributivo nei confronti del datore di lavoro,provando con quasiasi mezzo che le eventuali somme concesse al suddetto titolo sono assoggettabili a contribuzione

– Sentenza Corte di Cassazione n.17837/09 : l’uso aziendale,appartenendo al novero delle fonti sociali ,che comprendono i contratti collettivi ed i regolmnti d’azienda,agisce rispetto ai singoli rapporti individuali con efficacia pari a quella di un CCNL

ADEMPIMENTI PER REGOLARIZZARE COLF E BADANTI

27/08/2009

La normativa prevede adempimenti che in parte si differenziano per la regolarizzazione degli occupati in nero come colf o badanti , a seconda che la predetta riguarda :
A) lavoratori italiani , comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ;
B) lavoratori extracomunitari presenti in Italia senza permesso di soggiorno ovvero con un permesso di soggiorno diverso da quello abilitante al lavoro .

REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI PREVISTI DALLA LETTERA A)

Al datore di lavoro interessato spetta:
1. acquisire l’apposito modello F24 ,pubblicato dal 21 agosto scorso sui siti dell’Agenzia Entrate ,del Ministero Interno , del Ministero del Lavoro e del’Inps,nonchè disponibile presso gli uffici postali e le banche ;

2. versare , a decorrere dal 21 agosto scorso ed entro il 30 settembre prossimo , un contributo forfettario di 500 euro mediante il citato modello F24 con pagamento in banca , posta ,esattoria i o con modalità on- line ,inserendo tra i dati richiesti il codice tributo RINT se si tratta di lavoratore italiano o comunitario ed il codice tributo REXT se si tratta di lavoratore extracomunitario ;

3.acquistare , in caso di regolarizzazione di lavoratore extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, una marca da bollo di 14,62 euro, da esibire ,insieme all’attestato di pagamento del contributo forfettario ,al momento della convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno (Modello Q ), secondo la previsione del DPR n.334/04,ricordando che il rapporto di lavoro deve avere una durata minima di 20 ore settimanali ,non essendo possibile sommare a tal fine più rapporti di lavoro ;

4.disporre dei dati relativi al documento d’identità o al passaporto del lavoratore da regolarizzare in corso di validità da riportare sul modello F24;

5.presentare ,nel periodo 1/30 settembre c.a., la domanda di regolarizzazione all’INPS, mediante la compilazione del modello LD – EM2009 UE, scaricabile dal sito dell’Istituto ,tenendo conto che :
a) la presentazione può avvenire attraverso :
– il numero gratuito 803164 del Centro di contatto;
– la procedura on-line dell’INPS;
– lo sportello INPS, allegando copia del documento di identità del datore di lavoro;
– con lettera raccomandata AR, unendo fotocopia del documento di identità del datore di lavoro ;

b) la comunicazione obbligatoria all’Inps prevista dall’art.16 bis della legge n.2/09 è assolta con la presentazione del suddetto modello LD-EM2009 UE,ricordando cne il contratto di lavoro da stipulare deve essere a tempo indeterminato ovvero determinato;

6.rispondere nel caso in cui la domanda di regolarizzazione riguarda extracomunitario presente in Italia con il permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato,alla convocazione dello Sportello Unico Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno ( modello Q ),disponendo della marca da bollo di 14,62 euro.,avvertendo che in caso di regolarizzazione di una badante ,se il datore di lavoro è impossibilitato, per motivi fisici, ad andare allo Sportello Unico per l’Immigrazione ,il medesimo può essere sostituito da coniuge, figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado ,mentre in caso di impossibilità da parte dei parenti, deve far ricorso a delega notarile ;

7. rendere noto entro 48 ore alla Questura l’intervenuta stipula del contratto di soggiorno con una colf o una badante convivente extracomunitaria,ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998 ore. Il predetto obbligo sussiste sempre nell’ipotesi in cui sia, comunque, assicurata la disponibilità di un alloggio sia di proprietà che in forma di godimento , avvertendo che la mancata comunicazione alla Questura è punita con la sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.

REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI PREVISTI DALLA LETTERA B)

Al datore di lavoro interessato spetta:

1. acquisire l’apposito modello F24 ,pubblicato dal 21 agosto scorso sui siti dell’Agenzia Entrate ,del Ministero Interno , del Ministero del Lavoro e del’Inps,nonchè disponibile presso gli uffici postali e le banche ;

2. versare , a decorrere dal 21 agosto scorso e sino al 30 settembre prossimo , un contributo forfettario di 500 euro mediante il citato modello F24 con pagamento in banca , posta ,esattoria i o con modalità on- line ,inserendo tra i dati richiesti il codice tributo REXT ed il numero di passaporto o d di altro documento equipollente del lavoratore extracomunitario,tenendo presente che se il numero di carattere identificativi del documentoè superiore a 17,vanno indicati soltanto i primi 17;

3.acquistare , una marca da bollo di 14,62 euro,i cui estremi vanno riportati sulla domanda di regolarizzazione ed inoltre deve essere esibita insieme all’attestato di pagamento del contributo forfetario , al momento della convocazione presso lo Sportello Unico Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno (Modello Q ), secondo la previsine del DPR n.334/04,ricordando che il rapporto di lavoro atempo indeterminato deve avere una durata minima di 20 ore settimanali ,non essendo possibile sommare a tal fine più rapporti di lavoro ;

4.disporre dei dati relativi al passaporto o altro documento equipollente in corso di validità del lavoratore ,tenendo conto che i documeni equipollenti al passaporto sono quelli previsti dalle istruzioni per la compilazione del modello di domanda di regolarizzazione ,ossia:
– documento di viaggio per apolidi
– documento di viaggio per rifugiati
– titolo di viaggio per stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’autorità del paese di cui sono cittadini
– lasciapassare delle Nazioni Unite documento individuale rilasciato al personale militare da un Quartier Generale della NATO
– libretto di navigazione per l’esercizio dell’attività marittima
– documento di navigazione aerea
– carta d’identità valida per l’espatrio per i cittadini di uno stato dell’U.E. o di altri stati aderenti all’ ”Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto” (firmato a Parigi il 13.12.1957) ;

5. disporre , in caso di legalizzazione di badanti, di una certificazione rilasciata dall’ASL o dal medico di base, attestante la limitazione dell’autosufficienza della persona per la quale è stata richiesta l’assistenza. Se la richiesta è per due persone, la certificazione deve attestare la necessità di entrambe. Se l’assistito è in possesso di un certificato rilasciato dalla Commissione medica presso l’ASL attestante la propria non autosufficienza, non c’è bisogno di altra certificazione (circ. n. 10/2009 Min. Interno – Lavoro).

5.presentare, nel periodo 1/30 settembre c.a.,in via esclusivamente telematica la domanda di regolarizzazione allo Sportello Unico Immigrazione ,utilizzando sia il modello (rispondendo a tutte le voci che interessano),che la procedura prevista sul sito http://www.interno.it ,tenendo presente che:
a) possono esser regolarizzati un collaboratore familiare e, a certe condizioni, due badanti ;
b) per l’assunzione di un collaboratore familiare è previsto un reddito minimo (in caso di un solo percettore di reddito in ambito familiare) pari a 20.000 euro che divengono 25.000 nel caso in cui nella famiglia vi siano più redditi. Il reddito è quello desumibile dalla denuncia dell’anno 2008 che andrà portata, in visione alo Sportello Unico Immigrazione all’atto della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno ;
c) non è previsto un reddito minimo per la legalizzazione di un badante ;
d) è previsto un “minimum” di orario contrattuale pari ad almeno 20 ore settimanali, con lo stesso datore di lavoro che presenta la domanda, non essendo possibile a tal fine sommare più rapporti di lavoro ;
e) nel modello di domanda di regolarizzazione da un punto di vista contrattuale va specificato il livello di inquadramento offertoal lavoratore ,posto che quello di badante è, ad esempio, superiore a quello di colf :
f) vanno indicati nell’istanza di regolarizzazione gli estremi del pagamento del contributo forfetario e la relativa attestazione va portata in visione all’atto della stipula del contratto di soggiorno;
g)il contratto di lavoro da stipularedeve essere a tempo indeterminato.

6.tener conto che la procedura on-line per la domanda di regolarizzazione consente l’emissione di una ricevuta ,che sarà disponibile e scaricabile (in formato pdf) all’interno del sito del Ministero dell’Interno, con codici univoci di identificazione, entro 72 ore dalla presentazione dell’istanza ed è inviata alla casella e-mail da dove è stata inoltrata la domanda ,tenendo conto che la copia della ricevuta va fornita al lavoratore. ed altresi che la stessa rimarrà a disposizione a tempo indeterminato ;

7.rispondere alla convocazione dello Sportello Unico Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno ( modello Q ),disponendo della marca da bollo di 14,62 euro , dell’attestazione di pagamento del contributo forfetario ed in caso di regolarizzazione di badante della certificazion sanitaria atttestante la limitazione dell’autosufficienza per la persona da assistere . avvertendo che se la regolarizzazione interessa una badante ed il datore di lavoro è impossibilitato, per motivi fisici, ad andare allo Sportello Unico per l’Immigrazione ,il medesimo pò essere sostituito da coniuge, figli o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado ,mentre in caso di impossibilità da parte dei parenti, deve far ricorso a delega notarile ;

8. comunicare all’Inps , una volta stipulato il contratto di soggiorno, l’avvenuta regolarizzazione del rapporto ex art. 16 bis della legge n. 2/2009 ,tenendo conto peraltro che in sede di regolarizzazione ci saranno operatori INPS che esplicheranno tale incombenza ,mentre si evidenzia che al lavoratore , dopo la stipula del contratto di soggiorno, spetta sostenere gli oneri economici correlati al rilascio del permesso di soggiorno ed a tale proposito gli verrà consegnato dallo Sportello Unico Immigrazione il modello 209 ;

9. rendere noto entro 48 ore alla Questura l’intervenuta stipula del contratto di soggiorno con una colf o una badante convivente ,ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L.vo n. 286/1998 ore. Il predetto obbligo sussiste sempre nell’ipotesi in cui sia, comunque, assicurata la disponibilità di un alloggio sia di proprietà che in forma di godimento , avvertendo che la mancata comunicazione alla Questura è punita con la sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.

RIVALUTATO L’ASSEGNO D’INCOLLOCABILITA’

27/08/2009

L’assegno d’incollocabilità è una prestazione concessa dall’Inail in presenza dei seguenti requisiti:
-età non superiore a 65 anni
-incollocabilità riconosciuta dagli organismi competenti
– grado di inabilità non inferiore al 34% (riconosciuto dall’Inail) .
Il lavoratore assicurato deve presentare domanda all’Inail.
La prestazione non è soggetta ad Irpef ,viene pagata menilmente
insieme alla rendita ed è rivalutata annualmente con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione all’indice ISTAT delle variazioni effettive dei prezzi al consumo.
L’incollocabilità deve essere riconosciuta dagli Organismi competenti, come specificato alla Legge n. 68/99, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e dalla Circolare 10 luglio 2001, n. 66, “Disciplina generale
del collocamento obbligatorio – Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità” e spetta ai lavoratori che, in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale, non possano più svolgere attività lavorativa, riconoscendo l’esistenza di situazioni limite per le quali, all’esito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di impossibilità o inopportunità di effettuare il collocamento stesso.
Pertanto, è lo stesso INAIL, già titolare della funzione di erogazione dell’assegno, a provvedere, nell’espletamento dell’attività di accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione apposita, nella quale si specifichi, a norma art. 2 Decreto n.137/87, che l’interessato non può fruire del collocamento obbligatorio, attivando conseguentemente le procedure per l’erogazione dell’assegno.
Non è, quindi, solo la percentuale di invalidità a determinare l’incollocabilità lavorativa, ma la totale inabilità a svolgere qualsiasi mansione
L’assegno viene concesso per un periodo compreso tra i 2 e 4 anni, al termine del quale e dopo accertamenti sanitari, si procede ad una valutazione definitiva.
Premesso quanto sopra ,si rende noto che Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 24 agosto 2009, il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2009 riguardante la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità che, dal 1° luglio 2009, risulta essere pari a 233,76 euro.

ADEGUAMENTO SANZIONI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CENTRALINISTI NON VEDENTI

27/08/2009

La legge n.113/85 ,che contiene la disciplina del collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti presso i datori di lavoro pubblici e privati,all’art.10 dispone quanto segue in materia di sanzioni :

– 1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall’articolo 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 160.460 a lire 3.209.240.

2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 32.082 a lire 128.365 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

3. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell’ufficio provinciale del lavoro.

4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzerà per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all’articolo 8.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto centrale di statistica.

in relazione a quanto precede , si rappresenta che con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 24.7.09, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2009 si provvede all’adeguamento delle sanzioni di cui aicommi 1 e 2 della Legge 29 marzo 1985, n. 113 e si stabilisce che :
1. Gli importi di cui al primo comma dell’art. 10 della legge 28
marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di
adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da
euro 112,14 ad euro 118,53 e da euro 2.242,31 a 2.370,12.
2. Gli importi di cui al secondo comma dell’art. 10 della legge 29
marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di
adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da
euro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ad euro 94,79.

DECRETO MINISTRO LAVORO RICHIESTA CIGS PER EVENTO IMPREVISTO ED IMPROVVISO

26/08/2009

Si riporta di seguito il testo integrale del decreto ministeriale n.46863 del 29.6.09 ,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 46863 del 29 giugno 2009 relativo lalla semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002.

” IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
Visto il decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002;
Considerata l’attuale congiuntura economica e finanziaria che ha
determinato ricadute sull’occupazione;
Considerata, altresi’, l’esigenza di favorire il ricorso a
strumenti di sostegno al reddito volti al mantenimento
dell’occupazione, evitando il ricorso ai licenziamenti collettivi;
Ritenuto che, nelle ipotesi di intervento della CIGS per crisi
aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto,
collegato all’attuale scenario di crisi nazionale ed internazionale,
non siano prevedibili le modalita’ di fuoriuscita dalla crisi con la
conseguente difficolta’ di predisporre piani di risanamento che
dovrebbero essere, in ogni caso, collegati al superamento della crisi
globale;
Ritenuto, altresi’, di poter individuare, nelle medesime ipotesi di
cui al capoverso precedente, al fine della fuoriuscita dalla
situazione di crisi delle singole imprese, esclusivamente il
superamento dell’attuale crisi che investe il mercato nazionale ed
internazionale;
Ritenuto, pertanto, che la valutazione dei programmi di crisi
aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, possa
essere effettuata, a causa della crisi in atto, anche in assenza del
piano di risanamento di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del
decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di limitare la
modifica di cui al capoverso precedente agli anni 2009, 2010, 2011,
in funzione del prevedibile superamento dell’attuale fase di crisi;
Decreta:

Art. 1.

Per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai fini dell’approvazione del
programma di crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed
imprevisto, esterno alla gestione aziendale, di cui all’art. 1, comma
1, lettera e), e comma 2, del decreto ministeriale n. 31826 del 18
dicembre 2002, la fattispecie e’ valutata anche in assenza del piano
di risanamento di cui alla lettera c) del medesimo art. 1, comma 1.
Il presente decreto sara’ trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 giugno 2009 ”

ISTRUZIONI INAIL COMUNICAZIONE NOMINATIVI RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER SICUREZZA

26/08/2009

In riferimento alle modifiche apportate dall’art.13 del decretolegislativo n.106/09 all’art.18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 ,l’Inail ,d’intesa con le Direzioni Generali Attività Ispettiva e Tutela Condizioni Lavoro del Ministero del Lavoro con la circolare n.43 del 25.8.09 fornisce istruzioni operative all’utenza e alle strutture territoriali sull’argomento specificato nel titolo i cui gli aspetti significativi e rilevanti si riassumono di seguito.

Premesso il contenuto dell’art. 13, lettera f) del decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 in base a cui i datori di lavoro ed i dirigenti aziendali devono comunicare in via telematica all’INAIL (e all’IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza , evidenziando che in fase di prima applicazione l’obbligo in parola riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati ,la circolare anzitutto precisa che ,a differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione,restando peraltro inteso che in fase di prima applicazione del dec.leg.vo n.106/09 l’adempimento riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati .

Pertanto:
a) coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo – secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 – comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, salvo che cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare. n.43/09 ;

b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la circolare n. 11/2009 devono specificato.
inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative specificate nella circolare .
Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

L’Istituto inoltre ricorda che rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti – se tale compito rientra nelle competenze attribuite agli stessi , nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro – di qualsiasi settore privato e pubblico ,mentre sono escluse le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall’art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo la circolare fa riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.

Infine l’Inail dichiare di ritenere utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.
Nella restante parte la circolare s’intrattiene sui seguenti aspetti :

a)TERMINI E MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI:
b) ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO ALL’APPLICAZIONE DICHIARAZIONE RLS E MODALITA’ DI INSERIMENTO
c) PRIMA COMUNICAZIONE
d) COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
e)MODIFICA DEI DATI

Le istruzioni si concludono:
1) con il richiamo della sanzione stabilita dall’ 55 del Decreto legislativo n. 81/2008, cosi’ come modificato dall’art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009 n. 106/2009, che risulta essere da 50,00 a 300,00euro ;

2) con la precisazione che qualora per problemi tecnici l’inserimento dei dati non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 – utilizzando il modello predisposto da richiedere presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL: http://www.inail.it.

F. to IL DIRETTORE GENERALE

COMUNICATO

13/08/2009

Si rende noto che in relazione al corrente periodo feriale viene sospesa per alcuni giorni la pubblicazione dei posts sul blog . Buon ferragosto e cordiali saluti .