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PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA

01/11/2018

Di Gabriele D’Intino [*]

Come è noto di recente si è concluso l’iter parlamentare che ha disposto l’approvazione del c.d. “Decreto Dignità” (L. n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018), con introduzione di diverse novità in materia di prestazioni occasionali riguardo alle previsioni di cui all’art. 54 bis della L. n. 97/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, che disciplina la materia.

Proprio nei giorni scorsi l’INPS è intervenuta con la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, anche alla luce dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro con le note prot. n. 6616, n. 6699 e n. 7036 del 2018, per fornire indicazioni operative in materia, sui regimi speciali nei settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali nonché sulle nuove modalità di pagamento delle prestazioni. 

  1. Limiti qualificatori dell’istituto di natura soggettiva ed oggettiva

A far tempo dal 24 Giugno 2017 è stato reintrodotto nel nostro ordinamento la possibilità di ricorrere a prestazioni occasionali con conseguente attivazione della piattaforma dedicata sul sito INPS, attraverso la quale si possono effettuare tutte le comunicazioni di rito.

Il contratto telematico di prestazione occasionale (CPO), denominato “Prest-O”, può essere lecitamente utilizzato anche da parte degli imprenditori agricoli, nel rispetto di una serie di vincoli introdotti dal Legislatore.

In primo luogo va detto che sono state abrogate le precedenti  limitazioni di carattere oggettivo in ordine al tipo di attività agricola (di carattere stagionale) e al volume di affari dell’azienda (non superiore a 7.000,00 Euro ai sensi dell’art.34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972), pertanto allo stato attuale è possibile ricorrere al nuovo istituto delle prestazioni occasionali in tutte le attività di natura agricola, così come individuate dall’art. 2135 del c.c..

I limiti qualificatori di carattere economico che circoscrivono la liceità del CPO nel campo agricolo, in ragione di anno civile, sono quelli vigenti per tutti i settori produttivi:

-compensi di importo non superiore 5.000,00 Euro complessivi per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

-compensi di importo, nel complesso, non superiore a 5.000,00 Euro per ciascun utilizzatore rispetto alla totalità dei prestatori di lavoro;

-compensi non superiori a 2.500,00 Euro per ogni lavoratore nei confronti del medesimo utilizzatore, calcolati sul netto erogato ai prestatori di lavoro.

A riguardo, va evidenziato che il comma 8 dell’art. 54 bis del D.L. 50/17, prevede il computo dei compensi per prestazioni di lavoro occasionale in misura pari al 75% del loro importo per titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni, persone disoccupate e percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito (in sostanza, per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666,00 Euro in luogo di 5.000,00 Euro). Al fine di poter usufruire di tale percentuale di computo, la L. 96/2018 introduce come condizione un’autocertificazione da parte dei prestatori stessi in merito alla loro condizione, all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS.

Un ulteriore limite riguarda il monte ore annuo massimo che, per tutti i settori merceologici, è pari a 280 ore, mentre nel settore agricolo è pari al rapporto tra il limite di Euro 2.500,00 in ragione di anno civile e la retribuzione oraria minima prevista per le prestazioni di natura subordinata stabilita dalla disciplina pattizia. Di conseguenza, è pari a 260 ore per l’Area I^ (retribuzione oraria Euro 9,65), 280 ore per l’Area II^ (retribuzione oraria Euro 8,80) e 380 ore per l’Area III^ (retribuzione oraria Euro 6,56).

Vi è anche un limite dimensionale da rispettare, infatti le aziende agricole con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato non possono utilizzare questa tipologia contrattuale [1].

Nel settore agricolo sono previsti, inoltre, requisiti soggettivi riguardo ai lavoratori utilizzabili per il CPO:

  • pensionati sia di vecchiaia che di invalidità;
  • studenti fino a 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
  • che non siano stati iscritti l’anno precedente all’elenco dei lavoratori agricoli;
  • che non abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con la stessa azienda negli ultimi sei mesi (requisito comune anche agli altri settori produttivi).

Altra novità introdotta dal Decreto Dignità 2018, come già evidenziato, è la necessità per i prestatori di lavoro di auto-certificare in forma telematica sulla piattaforma INPS:

-la propria appartenenza ad una delle sopra riferite categorie;

-la non iscrizione alle liste dei lavoratori agricoli dell’anno precedente[2].

Resta fermo il divieto di far ricorso al CPO nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (divieto di carattere generale che coinvolge tutti i settori produttivi). 

  1. Compensi

Nel settore agricolo i compensi minimi giornalieri devono essere corrisposti per almeno 4 ore di lavoro, anche nei casi in cui la prestazione si concluda con una durata inferiore.

L’importo orario è liberamente fissato dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricolo. A tal proposito, l’INPS con circolare esplicativa ha precisato che la misura minima oraria per compensi relativi alle prestazioni occasionali in  agricoltura da prendere in considerazione è quella definita dai contratti di lavoro collettivi stipulati per gli operai agricoli con le organizzazioni sindacali più rappresentative riguardo alle prestazioni di natura subordinata.

Pertanto, i compensi minimi orari e giornalieri (come già detto per almeno quattro ore di lavoro) sono i seguenti:

  • AREA 1 € 9,65 (ora) –  € 38,60 (minimo giornaliero);
  • AREA 2 € 8,80 (ora) –  € 35,20 (minimo giornaliero);
  • AREA 3 € 6,56 (ora) –  € 26,24 (minimo giornaliero).

Agli importi come sopra determinati vanno aggiunti, sul totale della prestazione, il 33%  a titolo di contributi  previdenziali IVS alla Gestione separata  INPS  nonché il 3,5% a titolo di assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Un ulteriore 1% per oneri di gestione  INPS va aggiunto alla sommatoria dei compenso e dei contributi.

  1. Procedura telematica

Per poter attivare lecitamente un contratto telematico di prestazione occasionale è prevista una procedura a dir poco complessa.

In primo luogo, sia gli utilizzatori che i prestatori devono registrarsi, anche per il tramite di un intermediario abilitato, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, all’indirizzo http://www.inps.it/ prestazioni e servizi/ Servizio Prestazioni occasionali, scegliendo poi l’opzione Imprese agricole (per la registrazione  è necessario essere già muniti di PIN INPS o codice identificativo SPID).

L’utilizzatore dovrà alimentare il proprio portafoglio elettronico presso l’INPS,  in media 7 giorni prima dell’effettuazione della prima prestazione, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione.

Come chiarito dalla Circolare INPS in commento, tali versamenti potranno avvenire tramite le seguenti modalità:

  1. a) a mezzo modello F24 – Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e della causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le Amministrazioni Pubbliche utilizzeranno il modello F24 EP;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN INPS, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).

L’utilizzatore potrà effettuare i versamenti anche tramite un intermediario di cui alla L. n. 12/79; sul punto l’Istituto si riserva di fornire apposite istruzioni a seguito dei necessari adeguamenti delle procedure.

Almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero il numero verde del Contact Center INPS, l’utilizzatore deve effettuare la comunicazione preventiva che  dovrà contenere:

-i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

-il luogo di svolgimento della prestazione;

-l’oggetto della prestazione e il settore di impiego del prestatore;

-la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni[3];

-Il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore al compenso per 4 ore, anche per prestazioni di durata inferiore nell’arco del periodo di 10 giorni continuativi.

La stessa circolare precisa che:” La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione”.

La piattaforma invia al prestatore una  notifica della comunicazione preventiva, tramite SMS o posta elettronica.

L’utilizzatore  può entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo al giorno della prestazione,  confermare che la prestazione è avvenuta, oppure  revocarla.

Da parte sua il lavoratore, entro il medesimo termine delle ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello della prestazione, può convalidare la mancata prestazione oppure confermarla.

Se la prestazione  non viene revocata, l’INPS  provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito su conto corrente bancario indicato dal prestatore al momento della registrazione iniziale.  Se la prestazione si è  svolta  a cavallo fra 2 mesi, il pagamento del compenso avviene il mese successivo alla data finale del periodo.

L’Istituto di previdenza provvede inoltre all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del lavoratore e al trasferimento all’INAIL, al termine del primo e secondo semestre dell’anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Decreto Dignità  ha  introdotto nuove modalità di pagamento delle prestazioni al fine di ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori.

A tal proposito, la più volte citata Circolare INPS, ha chiarito le modalità con le quali il prestatore potrà riscuotere i compensi maturati:

“a)tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;

b)tramite bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore;

c)per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata. Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della stessa……….Si fa presente che gli oneri di pagamento di tale nuova modalità di riscossione del compenso, attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sono a carico del prestatore e saranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore per ogni singolo mandato di pagamento”.

  1. Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è previsto dal comma 20 dell’art. 54 bis della L. n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera g), del D.L. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018.

Tale comma prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella cornice edittale da 500,00 a 2.500,00 Euro, con ammissione alla conciliazione amministrativa e, quindi, ridotta ex art. 16, L. n. 689/81 ad Euro 833,33, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale sia stata omessa la comunicazione preventiva all’INPS.

La medesima sanzione si applica nel caso di violazione del comma 14 del richiamato art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, che ha ad oggetto il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale nei seguenti casi:

a)da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b)da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti in possesso dei requisiti innanzi specificati purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c)da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d)nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Sul punto va precisato che tale sanzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro agricoli, qualora l’irregolarità derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni effettuate sulla piattaforma informatica INPS dai prestatori (novità introdotta dal Decreto Dignità).

Per espressa previsione della norma non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Inoltre, l’impiego oltre i limiti qualificatori di natura economica (Euro 2.500,00 per prestazioni rese da parte di un singolo lavoratore nei confronti di un singolo utilizzatore) ovvero di natura temporale (limite di durata nell’anno civile), comporta la trasformazione del CPO in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato, con conseguente applicazione della disciplina e delle tutele previste nel nostro ordinamento (art. 54 bis, comma 20, D.L. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017).

  1. Conclusioni

Il Legislatore ha inteso rivitalizzare, nel settore agricolo, il ricorso al contratto di prestazione occasionale, proseguendo l’opera intrapresa con la citata L. n. 96/2017 (c.d. Manovra Correttiva) che, superando le previsioni della L. n. 64/2017, aveva reintrodotto nel nostro ordinamento tale istituto, seppure con diverse limitazioni.

Tuttavia, la procedura telematica da seguire per l’attivazione di tali prestazioni appare alquanto complessa e di difficile attuazione nel comparto agricolo.

Si pensi, da un lato, ai datori di lavoro che, il più delle volte, sono piccoli imprenditori (Coltivatori diretti e IAP) dotati di risorse umane e tecnologie limitate e non sempre adeguatamente e tempestivamente raccordati con professionisti abilitati e/o organizzazioni di categoria; dall’altro, ai prestatori di lavoro che spesso sono immigrati provenienti dall’est europeo, dai Paesi dell’Africa del nord e sud sahariana o dai Paesi orientali.

[*] Ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara, sede di Chieti.

Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegnano, in alcun modo, l’amministrazione di appartenenza.

note

[1] In proposito è stato chiarito che  il periodo semestrale da considerare per il calcolo della forza occupazionale è il semestre che va dall’8° al 3° mese prima della data di svolgimento della prestazione, applicando  i valori dell’elemento “forza aziendale” nel flusso Uniemens. I lavoratori part-time e quelli intermittenti sono riparametrati sulla base delle ore lavorate, secondo quanto disposto rispettivamente dall’art. 9 e dall’art. 18 del D.lgs. n. 81/2015. Devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta dell’ attività; per le aziende di nuova costituzione il requisito si parametra sui mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

[2] Sul punto la Circolare INPS n. 103 ha chiarito che i prestatori sono tenuti ad aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica indicando la propria condizione attraverso le seguenti modalità: 1)accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi); 2) ricorso ai servizi di contact center INPS, raggiungibili da rete fissa (803 164), da telefonia mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype). Anche in tal caso, si ricorda che è preliminarmente necessario che il lavoratore risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi); 3)tramite intermediari di cui alla L. 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

[3] Ai sensi dell’art. del comma 8-bis dell’art. 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il periodo inizialmente previsto di tre giorni è stato esteso a 10 giorni per le aziende alberghiere e strutture ricettizie che operano nel settore del turismo o ente locale nonché per gli imprenditori agricoli. A tal proposito, la piattaforma telematica è stata già aggiornata per questa novità dal 20 agosto 2018.