Archive for dicembre 2009

PROCEDURA TELEMATICA PER RICONOSCIMENTO INVALIDITA’ CIVILE

29/12/2009

Con la circolare n.131 del 28.12.09 l’Inps fornisce indicazioni operative   sull’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 ,che  ha introdotto  importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici  in  materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l’obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.

Di seguito si evidenziano gli aspetti rilevanti di dette istruzioni,mentreper laconsultazione del testo integrale della citata circolare si rinvia al sito www.inps.it

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il processo dell’invalidità civile sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:

 1.       La “certificazione medica” è compilata on line dal medico certificatore, di fatto attivando l’input per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante.

2.       La “domanda” è compilata on line e deve essere abbinata al certificato medico precedentemente acquisito.

3.       Completato l’abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il sistema consente l’inoltro della domanda all’INPS attraverso Internet. Il medesimo sistema fornisce dapprima l’avviso di avvenuta ricezione, successivamente gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita (luogo, data e orario).

4.       In fase di accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell’INPS.

5.       I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per la parte inerente i loro specifici adempimenti. La trasmissione e la condivisione degli atti tra uffici diversi è garantita dall’applicativo gestionale, che governa in modalità integrata l’intero processo.

6.       Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica, previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione.

7.       Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione Medica, comportano la sospensione della procedura, l’esame della documentazione sanitaria in atti e l’eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, sarà cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre le azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti la documentazione sanitaria. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

8.       Per ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un fascicolo sanitario elettronico

9.       La Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita)  anche successivamente all’invio del verbale al cittadino.

10.    L’Istituto diventa unico legittimato passivo nell’ambito del contenzioso giudiziario. Al riguardo si richiamano tutte le disposizioni già impartite con la circolare n. 93 del 20 luglio 2009, avente ad oggetto “Controversie in materia di invalidità civile – articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, numero 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009”.

 

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

29/12/2009

Si richiama l’attenzione sulle decisioni sotto riportate  relative a questioni in materia di lavoro:

Sentenza Corte Cassazione n.26023 dell’11.12.09: La richiesta di essere accompagnato dal legale di fiducia non fa cadere il diritto del lavoratore licenziato con provvedimento disciplinare di essere ascoltato dal datore di lavoro.Infatti,pur trattandosi di cosa non consentita ,è onere dell’imprenditore procedere alla convocazione precisando che l’audizione può avvenire alla sola presenza di un rappresentante sindacale ,poichè l’anomalia della richiesta non fa venir meno l’obbligo di convocazione.

Sentenza Corte di Cassazione n. 26024 dell’11.12.09:In   tema di Cfl ,l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione del rapporto fin dall’inizio i rapporto a tempo indeterminato,qualora l’inadempimento abbia un ‘oggettiva rilevanza ,concretizzandosi  nella totale mancanza di formazione,teorica e pratica ,ovvero in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obittivi in dicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto .

-Sentenza Corte di Cassazione n.25750 del 9.12.09 : In materia prevideniale ,a differenza che in quella civile,il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della legge n.335/95 e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza . Pertanto,unavolta esaurito il termine ,la prescrizione ha  efficacia estintiva e non preclusiva con la conseguenza che opera di diritto,è rilevabile d’ufficio e l’ente previdenziale non può rinunciarvi.

-Sentenzan.25751 del 9.12.09: In tema d’integrazione salariale,nel caso di diniego dell’autorizzazione sussiste la necessità di adire il giudice amministrativo,mentre una volta emanato il provvedimento di autorizzazione sorgono in capo agli interessati posizioni di diritto soggettivo tutelabili di fronte al giudice ordinario.

Sentenza  n.25894del 10.12.09 :L’impiegato cui sono state assegnate ,  al di fuori dei casi consentiti,mansioni superipori ha diritto ,in conformità alla giurisprudenza costituzionale ,ad una retribuzione proporzionata e sufficiente,ai sensi dell’art.36 della Costituzione,senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato ,sempre che le mansioni superiori siano state svolte sotto il profilo quantitativo e qualitativo nella loro pienezza e sempre che siano stati esercitati poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette mansioni superiori. 

-Sentenza Corte di Cassazione n.26986 del 22.12.09 :Non possono chiedere di essere inquadrati come dipendenti ,i lavoratori che pur essendo inseriti da tanto tempo nell’organizzazione aziendale e rispondendo alle regole di questa,abbiano mantenuto una pur minima  autonomia.Il caso definito riguardava un co.co.co che esercitava in un’azienda da sei anni ,seguendo le direttive scandite dall’organizzazione ,ma mantenendo la facoltà di assentarsi per lunghi periodi senza essere soggetto a sanzioni disciplinari. La Corte di Casssazione ha detto che la subordinazione va intesa come prestazione alle dipendenze e sotto la direzionedel datore ,mentre non sono rilevanti la continuità della prestazion lavorativa,la rispondenza di questa ai fini propri dell’impresa e le  modalòità di erogazione della retribuzione

Sentenza Consiglio di Stato n.7497/09 : I vincitori di un concorso non hanno un diritto soggettivo incondizionato all’assunzione o allapromozione ,in quanto l’amministrazione può non procedere alla nomina o all’ immissione in servizio per valide e motivate ragioni d’interesse pubblico,che abbiano fatto venir meno la necessità o la convenienza alla coperturadei posti messi a concorso.Inoltre in quel caso le aspettattive dei vincitori non devono essere risarcite. 

Sentenza TAR Lombardia n.5153/09 :Il lavoratore a cui sia stata negata la modifica dell’orario di servizio può chiedere all’ente di conoscere le timbrature dei colleghi onde veri ficare se siano state applicate a tutti e senza discriminazioni le ragioni di servizio portate a giustificazione del mancato accoglimento della domanda di modifica dell’orario .

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

28/12/2009

 Si riporta l’elenco delle aziende operanti in Abruzzo  per cui risulta  adottato dal Ministero del Lavoro il provvedimento di cigs nel periodo 16/23 dicembre 2009: 

–  ELCO ITALY                                                                                                                  S.r.l.

  con sede in :  GUARDIAGRELE                                                                     –  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     GUARDIAGRELE                                                                                          –   CH

  Decreto              del 21/12/2009 n.   48939 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     15/07/2009   al     14/07/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     15/07/2009   al     14/07/2010

  Con autorizzazione al pagamento diretto –

  Settore : Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili- fabbricazione di nastri, galloni e simili, compresi   nastri senza trama in fibre o fili disposti parallelamente ed incollati- fabbricazione di etichette, scudetti, ecc.,

–  L.T.A. ABRUZZO                                                                                                           S.r.l.

  con sede in :  FARA FILIORUM PETRI                                                           –  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     FARA FILIORUM PETRI                                                                                   –   CH

     SAN SALVO                                                                                               –   CH

  Decreto              del 21/12/2009 n.   48967 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     12/10/2009   al     11/10/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     12/10/2009   al     11/10/2010

  Con autorizzazione al pagamento diretto –

  Settore : Fabbricazione di articoli in plastica per edilizia- fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia: porte, finestre, intelaiature, persiane,avvolgibili, tendaggi in plastica, battiscopa in materie plastiche, vasche, serbatoi, rivestimenti per pavimenti.

-METAL SERVICE               Srl

   con sede in :  CORROPOLI                                                                           –  TE

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     CORROPOLI                                                                                                –   TE

  Decreto              del 21/12/2009 n.   48966 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     26/10/2009   al     25/10/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     26/10/2009   al     25/10/2010

  Settore : Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria- fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito e di qualsiasi altro materiale, ad es. fogli di plastica, materie tessili, fibre vulcanizzate.

  ROBOTEC                                                                                                                     S.r.l.

  con sede in :  GISSI                                                                                     –  CH

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     GISSI                                                                                                        –   CH

  Decreto              del 22/12/2009 n.   49032 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     28/09/2009   al     27/09/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     28/09/2009   al     27/09/2010

  Settore : Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori,

  SGE                                                                                                                              S.r.l.

  con sede in :  PESCARA                                                                              –  PE

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                   

  Unita’ aziendali di :

     PESCARA                                                                                                  –   PE

  Decreto              del 21/12/2009 n.   48929 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     06/07/2009   al     05/07/2010

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     06/07/2009   al     05/07/2010

  Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, cavi di telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, inclusi i collettori per energia elettrica solare, 

– YKK SNAP FASTENERS ITALIA                                                                                        S.p.a.

  con sede in :  COLONNELLA                                                                        –  TE

  Causale di intervento :   contratto di solidarietà                         

  Unita’ aziendali di :

     COLONNELLA                                                                                             –   TE

  Decreto              del 22/12/2009 n.   49057 

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     16/10/2009   al     15/10/2010

  Settore : Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini- fabbricazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio bastoni-sedile, fruste, frustini, bottoni, bottoni a pressione e simili, bottoni per polsini, chiusure-lampo- fabbricazion

CHIARIMENTI INAIL SU RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE

28/12/2009

   Con  la nota 16 dicembre 2009, n. 10792 l’Inail fornisce chiarimentisulla riduzione   dei premi assicurativi  nel settore  edile   ,che per l’anno   2009 il decreto del Ministro del Lavoro ha confermato essere pari all’11  ,5 %.

Ricordato che la riduzione in parola riguarda  i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale e che la stessa si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili,si sottolinea che lo  “sconto edili” non è cumulabile con altri benefici e trova applicazione  esclusivamente sul premio infortuni e silicosi ,mentre risulta  esclusa   sul premio speciale unitario artigiani.

Per quanto concerne i requisiti ,la nota dell’Inail in esame  rammenta che  ai  sensi della “Legge Bersani”   l’agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza e che  in merito all’assenza di tali condanne, i datori di lavoro interessati all’agevolazione devono presentare apposita autocertificazione.

 Inoltre viene precisato  , che il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici contributivi e quindi dello sconto edile, i datori di lavoro devono:

1. essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell’Inail, dell’Inps e delle Casse Edili

2. applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali

3. autocertificare l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

 Peraltro l’Istituto afferma che  entro  il termine di scadenza dell’autoliquidazione (16/2/2010) i datori di lavoro devono presentare il modello di autocertificazione per l’assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai sensi della legge 248/2006 alla Sede INAIL competente. Tale modello,   è disponibile anche sul sito dell’Istituto (www.inail.it – Assicurazione – Modulistica – Download modelli – Autoliquidazione – Modello autocertificazione sconto edile).

La nota si conclude  osservando che  nel caso in cui la richiesta del beneficio sia effettuata per la prima volta con l’autoliquidazione 2010, i datori di lavoro, entro lo stesso termine (16/2/2010) dovranno anche presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente  l’ autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito ,utilizzando  l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it – Attività ispettiva – DURC – Modulo di autocertificazione) ,che  potrà essere presentato alla DPL in formato cartaceo ovvero per via telematica con firma digitale (circolare ministeriale n. 10 del 1° aprile 2009 e nota ministeriale n. 6675 del 7 maggio 2009) restando precisato   che nel   caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell’agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DPL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

 

 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA PERSONALE DOMESTICO EXTRACOMUNITARIO IN ATTESA CONCLUSIONE PROCEDURA SANATORIA

27/12/2009

 Il ministero dell’Interno con la  la circolare 23 dicembre 2009, n. 8450 ha dato risposta alle richieste di  chiarimento circa    l’assistenza sanitaria al personale domestico extracomunitario   nelle more della conclusione della procedura di emersione attivata a norma della legge n.102/09.

 In particolare il Ministero afferma che da  quanto  disposto dai commi 14 e 17 dell’art.1 terdella sopra citata legge   si evince  che il contributo forfetario di euro 500,00 per ciascun lavoratore è finalizzato anche alla copertura assistenziale del periodo 1 aprile – 30 giugno 2009 ,mentre il  comma 10 dispone altresì che nelle more della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, fatto salvo il caso in cui non siano riscontrate le condizioni per l’emersione.

Pertanto in base alle  predette motivazioni si ritiene che i cittadini stranieri, per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi della legge 102/2009, siano assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria, di cui all’art.34 del T.U. (lavoro subordinato e lavoro autonomo), e quindi possano essere iscritti al servizio sanitario nazionale.

  Altresì viene osservato che poichè  gli stranieri in argomento non sono in possesso del codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, si ritiene che possano essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica.

Ne deriva che alla data di perfezionamento dell’iscrizione dello straniero dovrà essere chiuso e ritirato il codice identificativo STP dei medesimi.

Infine risulta rappresentato che eventuali   oneri per prestazioni sanitarie, fruite nel periodo ricompreso tra il primo di aprile 2009 e la data di regolarizzazione dell’iscrizione anagrafica, non potranno essere rendicontate al Ministero dell’Interno dato che il procedimento inizia con la presentazione della “dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’INPS, mediante il Mod.LD-EM 2009.

 .

 

 

 

 

RISPOSTE MINISTERO LAVORO AD INTERPELLI

27/12/2009

Si richiama l’attenzione sulle risposte che  la  DGAI del Ministero del  Lavoro ha fornito a tre corrispondenti interpelli in data 22.12.09:

 –Interpello n.80  : a seguito d’ istanza avanzata dalla Confindustria per avere chiarimenti in ordine all’interpretazione del regime degli incentivi alle assunzioni di lavoratori diversamente abili previsto dall’art. 13 della L. n. 68/1999, come  modificato  dalla L. n. 247/2007,  risulta precisato che,   avendo  la L. n. 247/2007  introdotto il regime del contributo diretto al datore di lavoro privato che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e nell’ambito delle Convenzioni di cui all’art. 11 della L. n. 68/1999 stipulate dopo tale data, effettua le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disabili,  di conseguenza    le stesse saranno finanziate, nei limiti delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, esclusivamente con contribuzione diretta al datore di lavoro privato ai sensi del novellato art. 13 della L. n. 68/1999.

 –interpello n.81 :a fronte dell’istanza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia   per conoscere il parere    in merito alla possibilità di ricorrere alla certificazione del rapporto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 ed in  particolare se, oltre alla certificazione del contratto di lavoro fra agenzia e dipendente, sia possibile la certificazione del contratto (commerciale) di somministrazione al fine di validare, in particolare, la legittimità dell’utilizzo dello strumento giuridico e la sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni di ricorso previste dall’ordinamento , deve  ritenersi che  l’art.84 del dec.leg.vo n.276/03 già presuppone la possibilità di ricorrere all’istituto della certificazione del contratto di somministrazione , precisando comunque   che la procedura di certificazione del contratto (commerciale) di somministrazione non costituisce un valido accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi per operare.

In tal senso, infatti, è utile ricordare che la sussistenza di tali requisiti è riscontrabile in virtù dell’iscrizione dell’agenzia all’Albo di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e che, quindi, non trova alcuna giustificazione, limitatamente a questo profilo, il ricorso alla certificazione del contratto. Tra l’altro, nel caso di agenzie stabilite in un Paese comunitario straniero, la verifica dei requisiti soggettivi dipende dal provvedimento autorizzatorio dello Stato di appartenenza e dal giudizio di equivalenza dei requisisti richiesti da tale Stato con quelli previsti dall’ordinamento italiano, accertamento, questo, che esula dai compiti attribuiti dall’ordinamento alle Commissioni di certificazione.

 

Interpello n.82: in esito  all’istanza  della  Federalberghi   diretta a    conoscere il parere  in ordine alla corretta interpretazione della disciplina concernente la concessione dei benefici economici nel caso di stipulazione di contratti d’inserimento lavorativo con i soggetti di cui all’art. 54, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 276/2003,ossia con i  soggetti invalidi, ed in particolare se gli incentivi economici, previsti per tali fattispecie contrattuali dall’art. 59, comma 3, del citato Decreto, possano essere cumulati con l’agevolazione di cui all’art. 13, L. n. 68/1999, dopo le modifiche apportate dalla L. n. 247/2007 e, in caso di risposta affermativa, in quale misura percentuale e con quali modalità , si fa presente che bisogna distinguere  le assunzioni di soggetti disabili avvenute in attuazione di una convenzione ex art. 11, L. n. 68 stipulata entro il 31 dicembre 2007, dalle assunzioni che interverranno a seguito di convenzioni stipulate successivamente al 1° gennaio 2008 (cfr. il messaggio INPS n. 11930/2009 e la nota di questo Ministero del 10 aprile 2009 – DG Mercato del Lavoro – Divisione III).

Nella prima ipotesi, infatti, operando il previgente regime della fiscalizzazione, è indubbia la possibilità di cumulare entrambe le agevolazioni nel limite del 100% della contribuzione dovuta.

Diversamente nel caso di assunzioni che godono dell’incentivo erogato dalle Regioni, stante la sua non assoggettabilità a contribuzione previdenziale, risulterebbe privo di significato lo stesso limite del 100% in quanto parametrato alla contribuzione dovuta (che peraltro la Regione di fatto non conosce). In tal caso, peraltro, l’agevolazione contributiva prevista dal decreto n. 276 del 2003 si applicherà alla residua quota di retribuzione posta a carico del datore di lavoro.

 Per completezza risulta precisato  altresì  che un eventuale limite alla possibilità di cumulare i due diversi benefici va ricercato nella normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. In particolare, il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione prevede all’art. 5 che l’intensità lorda massima degli aiuti concessi a lavoratori disabili non possa superare il 60% del costo salariale, mentre all’art. 8 precisa che gli aiuti concessi nell’ambito dei regimi esentati a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato “a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un’intensità di aiuto lorda superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati”.

Conclusivamente la risposta ministeriale   afferma che alla   uce di quanto sopra esposto, la possibilità di cumulo tra le agevolazioni contributive in questione e il beneficio ex art. 13 citato nella versione novellata dalla L. n. 247/2007 trova un limite nel 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione.

 

BIGLIETTO AUGURALE

22/12/2009

 Approssimandosi le feste di  natale e di fine anno,si formulano cordiali  e sentiti auguri a tutti i lettori che seguono con attenzione i posts pubblicati e che hanno  consentito  di registrare al momento oltre 205 mila visite al blog,dimostrando così che il medesimo continua a perseguire lo scopo per cui nell’agosto 2008 venne avviato,ossia quello di voler fornire un modesto contributo a quanti quotidianamente devono affrontare le incertezze ,i  dubbi  e le preplessità derivanti dal   vasto e  complesso mondo del lavoro.

Nel ringraziare per l’interesse dimostrato,si desidera anche comunicare  che nel periodo delle prossime festività per intuibili ragioni le publicazioni sul blog avranno carattere sporadico e saltuario,mentre riprenderanno con regolarità entro la prima settimana di gennaio prossimo.

In tale prospettiva,si porgono i migliori saluti.

NUOVE FASCE REPERIBILITA’ PER MALATTIA DIPENDENTI PUBBLICI

20/12/2009

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo  n.150/09 , il Ministro della Funzione Pubblica ha firmato il provvedimento ,di sua diretta ed esclusiva competenza,sulle nuove fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici in malattia , che dovrebbe essere pubblicato presto in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore da gennaio prossimo .

Il decreto ministeriale in parola prevede che le nuove fasce di reperibilità per il dipendente pubblico malato , in sostituzione delle attuali che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 , saranno pari a 7 ore e comprenderanno i periodi dale 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni della settimana ,mentre le stesse non riguarderanno i malati oncologici o comunque con patologie gravi che richiedono terapie salva vita ,nonche ‘i malati per causa di servizio.

 Inoltre si stabilisce che , in attesa che il sistema di invio telematico dei certificati di malattia vada a regime , da gennaio 201o , tanto nel settore pubblico che in quello privato, risulterà possibile tanto l’invio della certificazione sanitaria nel modo tradizionale , che la rimessa diretta all’Inps on line da parte del medico o della struttura pubblica,con l’impegno dell’Inps d’inoltrare la stessa all’amministrazione del dipendente malato .

Peraltro   è programmato l’obbligo di certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un dottore convenzionato per malattie di durata superiore a 10 giorni 

 In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativon.150/09 , il Ministro della Funzione  Pubblica  ha firmato   il provvedimento ,di sua diretta ed esclusiva competenza,sulle nuove fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici  in malattia    , che dovrebbe essere pubblicato presto  in Gazzetta Ufficiale   per entrare   in vigore  da gennaio prossimo .

   Il decreto ministeriale in parola    prevede che le  nuove fasce  di reperibilità per il dipendente pubblico malato , in sostituzione   delle attuali che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19  , saranno  pari a 7 ore e comprenderanno i periodi dale 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni della settimana ,mentre le stesse non riguarderanno i malati oncologici o comunque con patologie gravi che richiedono terapie salva vita ,nonche ‘i malati per causa di servizio.

Inoltre si stabilisce    che , in attesa che il sistema di invio    telematico  dei certificati di malattia  vada a regime , da  gennaio  201o  , tanto nel settore pubblico che in quello privato,   risulterà possibile tanto l’invio della certificazione sanitaria  nel modo tradizionale ,   che   la rimessa  diretta  all’Inps on line  da parte del  medico  o della struttura pubblica,con l’impegno dell’Inps d’inoltrare la stessa all’amministrazione  del dipendente malato.

Infine    è programmato    l’obbligo di  certificazione  rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un dottore convenzionato per malattie di durata superiore a 10 giorni .
 Alla base del nuovo innalzamento delle fasce di reperibilità     sta la constatazione   che nei ultimi tre mesi scorsi     sono cresciute   le assenze dal lavoro per malattia dei dipendenti pubblici  nella  misura rispettivamente del 24,2, 21 e 20 per cento e del del 24,2 per cento,facendo ritenere al  Ministro della Funzione Pubblica che l’assenteismo opportunistico dei lavoratori delle amministrazioni pubbbliche è ripreso.

 Spetterà ai  dirigenti  il compito di vigilare sui casi sospetti onde   evitare passi indietro. Responsabili troppo “permissivi” saranno punti con la decurtazione o la mancata attribuzione della retribuzione di risultato, fino alla  sospensione dall’incarico, con privazione della retribuzione.

   Peraltro è da evidenziare che con  le nuove norme sul lavoro pubblico, rischia anche  il medico se attesta il falso,prevedendosi il carcere,la radiazione dall’albo, la decadenza della convenzione con il Ssn edil  licenziamento in tronco, se dipendente di struttura pubblica.

Infine un  aspetto   non trascurabile   è che  l’impiegato “malato”  subisce  una trattenuta sulla componente accessoria del suo salario, che varia  da 6 a 12, 13 euro al giorno , a seconda del comparto di appartenenza .

. Alla base del nuovo innalzamento delle fasce di reperibilità sta la constatazione che nei ultimi tre mesi scorsi sono cresciute le assenze dal lavoro per malattia dei dipendenti pubblici nella misura rispettivamente del 24,2, 21 e 20 per cento e del del 24,2 per cento,facendo ritenere al Ministro della Funzione Pubblica che l’assenteismo opportunistico dei lavoratori delle amministrazioni pubbbliche è ripreso. Spetterà ai dirigenti il compito di vigilare sui casi sospetti onde evitare passi indietro. Responsabili troppo “permissivi” saranno punti con la decurtazione o la mancata attribuzione della retribuzione di risultato, fino alla sospensione dall’incarico, con privazione della retribuzione. Peraltro è da evidenziare che con le nuove norme sul lavoro pubblico, rischia anche il medico se attesta il falso,prevedendosi il carcere,la radiazione dall’albo, la decadenza della convenzione con il Ssn edil licenziamento in tronco, se dipendente di struttura pubblica. Infine un aspetto non trascurabile è che l’impiegato “malato” subisce una trattenuta sulla componente accessoria del suo salario, che varia da 6 a 12, 13 euro al giorno , a seconda del comparto di appartenenza .

CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO SU RIPOSI SETTIMANALI

20/12/2009

 In risposta a corrispondente richiesta  ,il Ministero del Lavoro con la  nota    14  dicembre  2009, N. 19428 fornisce chiarimenti sui  riposi settimanali di cui all’art 9 del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dalla L. n. 133/2008 e sul regime sanzionatorio.

 Circa il criterio da seguire per il calcolo della sanzione di omessa fruizione del riposo settimanale,   la nota ministeriale in esame ,    dopo aver:

–   richiamato la disciplina di cui all’art. 9, D.Lgs. n. 66/2003, così come modificato ed integrato dalla L. n. 133/2008 ,che dispone al primo comma che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7  ,

-aggiunto   che il   suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni ,così che la   media costituisce criterio di calcolo dei due riposi settimanali di almeno 24 ore da usufruire nell’arco temporale di quattordici giorni , 

 -ricordato    che, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, il lavoratore può godere del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica ed altresì  che è necessario, prima di procedere a sanzionare il mancato rispetto della previsione normativa, verificare l’esistenza di eventuali deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva  contrattuale collettivo,     

 dichiara l’opportunità   che gli organi di vigilanza verifichino il rispetto della citata disposizione partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore (cd. dies a quo) e procedendo a ritroso, a fine di accertare se, nei 13 giorni precedenti, il medesimo lavoratore abbia goduto almeno di un altro giorno di riposo e così via per l’intero arco temperale oggetto di controllo.

In ordine  alla disciplina sanzionatoria, la nota in commento     evidenzia   che  l’art. 18 bis, comma 3, D.I.gs. n. 276/2003  , a seguito delle intervenute modifiche ex L n. 133/2008, stabilisce inoltre che la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 9, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione. Detto periodo, come noto, non è superiore a 4 mesi, salva diversa previsione dei contratti collettivi che possono elevarlo “fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contraiti colletitvi. Ne consegue che il personale ispettivo, dopo aver proceduto ad individuare il periodo di riferimento oggetto di accertamento (normalmente 4 mesi), nell’ambito di tale periodo dovrà verificare il rispetto della norma che impone il godimento di almeno due giorni nell’ambito di 14 giorni, secondo la procedura innanzi descritta. Una pluralità di violazioni riferite al medesimo lavoratore, se ricadenti nel periodo di riferimento oggetto di accertamento, daranno comunque luogo ad una sola  sanzione

ISTRUZIONI INPS INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PRECARIO

17/12/2009

 Nella  circolare 16 dicembre 2009, n. 125 l Inps anzitutto  richiama la  Convenzione 5 agosto 2009 , sottoscritta con durata triennale  fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro    per  agevolare  il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008.

Inoltre aggiunge che a   detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte ,mentre per  i periodi di “non lavoro” durante l’anno solare, detto  personale precario docente e ATA avrà diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione.

   Evidenzia  altresì   l’intervento     successivo del   Decreto Legge n. 134 del 25/9/2009 che  ,dettando  dettato ulteriori disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse  per l’anno scolastico 2009/2010 ,prevede che “l’amministrazione scolastica assegni le supplenze, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di Istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento. L’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell’indennità di disoccupazione, a cui può essere corrisposta un’indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione delle Regioni”.

Premesso quanto sopra l’Inps detta alcune indicazioni operative alle strutture territoriali ed all’utenza interessata al conseguimento dell’indennità di disoccupazione ,precisando in primo luogo che beneficiari del predeto trattamento sono  i docenti e gli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010, ed ai quali , essendo assicurati contro la disoccupazione involontaria ,  ricorrendone le condizioni, spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria.

In secondo luogo precisa che    per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.

Proseguendo la circolare in esame stabilisce che per  ottenere la prestazione, i lavoratori devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modello DS21, scaricabile dal sito www.inps.it.,che   va  presentata:

 a) direttamente alla struttura INPS di residenza del lavoratore e contestualmente copia della domanda o attestazione dell’avvenuta presentazione a INPS, presso la Scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009;

b) per il tramite di un Ente di Patronato, e contestualmente copia o attestazione dell’avvenuta presentazione, anche alla Scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009  .

 Rispetto a  domande di disocupazione  eventualmente già giacenti presso le Istituzioni Scolastiche,si avverte che le stesse  dovranno  essere rimesse , nel più breve tempo possibile, alla struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche.

Nella fattispecie si possono verificare i seguenti casi:

 1) nell’ipotesi in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida;

2) nell’ipotesi in cui il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono valide le modalità sopra descritte.

 Al fine di agevolare  i  lavoratori in questione , che  potrebbero  alternare periodi di disoccupazione a periodi di supplenze   la circolare   consente   , fermo restando il limite temporale dell’anno scolastico 2009/2010:

 a) la presentazione di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;

b) una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all’atto della presentazione della domanda (D.I.D.).

 Nella parte conclusiva le istruzioni dell’Istituto stabiliscono che :

 – il lavoratore deve recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato ;

– le singole Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell’INPS, devono tempestivamente comunicare all’Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, così come previsto nel punto 3 della convenzione, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime ;

 -è  data facoltà, comunque, al lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza, la supplenza o la cessazione della medesima.

 -le Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi, i casi di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, con l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto ;

 -resta  ferma la modalità di richiesta per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l’eventuale personale docente e ATA avente diritto.

 Le istruzioni in commento terminano con  il richiamo  alla normativa generale  su     requisiti soggettivi che devono   essere posseduti da lavoratori , durata e  misura della prestazione di disoccupazione in parola,nonchè con la precisazione che i   contratti di supplenza stipulati per l’anno scolastico 2009/2010, prorogano il periodo di durata della prestazione  in misura pari alla durata del contratto.