Il ministero dell’Interno con la la circolare 23 dicembre 2009, n. 8450 ha dato risposta alle richieste di chiarimento circa l’assistenza sanitaria al personale domestico extracomunitario nelle more della conclusione della procedura di emersione attivata a norma della legge n.102/09.
In particolare il Ministero afferma che da quanto disposto dai commi 14 e 17 dell’art.1 terdella sopra citata legge si evince che il contributo forfetario di euro 500,00 per ciascun lavoratore è finalizzato anche alla copertura assistenziale del periodo 1 aprile – 30 giugno 2009 ,mentre il comma 10 dispone altresì che nelle more della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, fatto salvo il caso in cui non siano riscontrate le condizioni per l’emersione.
Pertanto in base alle predette motivazioni si ritiene che i cittadini stranieri, per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi della legge 102/2009, siano assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria, di cui all’art.34 del T.U. (lavoro subordinato e lavoro autonomo), e quindi possano essere iscritti al servizio sanitario nazionale.
Altresì viene osservato che poichè gli stranieri in argomento non sono in possesso del codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, si ritiene che possano essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica.
Ne deriva che alla data di perfezionamento dell’iscrizione dello straniero dovrà essere chiuso e ritirato il codice identificativo STP dei medesimi.
Infine risulta rappresentato che eventuali oneri per prestazioni sanitarie, fruite nel periodo ricompreso tra il primo di aprile 2009 e la data di regolarizzazione dell’iscrizione anagrafica, non potranno essere rendicontate al Ministero dell’Interno dato che il procedimento inizia con la presentazione della “dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’INPS, mediante il Mod.LD-EM 2009.
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