Con la circolare n.131 del 28.12.09 l’Inps fornisce indicazioni operative sull’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 ,che ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l’obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.
Di seguito si evidenziano gli aspetti rilevanti di dette istruzioni,mentreper laconsultazione del testo integrale della citata circolare si rinvia al sito www.inps.it
Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il processo dell’invalidità civile sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:
1. La “certificazione medica” è compilata on line dal medico certificatore, di fatto attivando l’input per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante.
2. La “domanda” è compilata on line e deve essere abbinata al certificato medico precedentemente acquisito.
3. Completato l’abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il sistema consente l’inoltro della domanda all’INPS attraverso Internet. Il medesimo sistema fornisce dapprima l’avviso di avvenuta ricezione, successivamente gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita (luogo, data e orario).
4. In fase di accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell’INPS.
5. I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per la parte inerente i loro specifici adempimenti. La trasmissione e la condivisione degli atti tra uffici diversi è garantita dall’applicativo gestionale, che governa in modalità integrata l’intero processo.
6. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica, previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione.
7. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione Medica, comportano la sospensione della procedura, l’esame della documentazione sanitaria in atti e l’eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, sarà cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre le azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti la documentazione sanitaria. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. Per ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un fascicolo sanitario elettronico
9. La Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita) anche successivamente all’invio del verbale al cittadino.
10. L’Istituto diventa unico legittimato passivo nell’ambito del contenzioso giudiziario. Al riguardo si richiamano tutte le disposizioni già impartite con la circolare n. 93 del 20 luglio 2009, avente ad oggetto “Controversie in materia di invalidità civile – articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, numero 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009”.
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