Archive for ottobre 2015

VERSO SUPERAMENTO STOP IMPIEGO LAVORATORI LSU

30/10/2015

La questione di cui al titolo ,evidenziata dal blog nei giorni scorsi con due distinti post, e’ conseguente    all’art.34 del dec.legvo n.150/2015  che prevede, al comma 1 ,lettera  m) , tra le norme abrogate dal 24.9.2015, anche quelle del   dec.legvo n.468/97, riguardante la ” Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili”,aggiungendo che gli articoli 7 e 8 del  predetto decreto legvo , riguardanti l’utllizzo diretto in attivita’ socialmente utili dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennita’ di mobilita’ e di altro trattamento speciale di disoccupazione.,  si applicano  soltanto ai progetti di attivita’ e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Di  conseguenza  si e’  bloccato  sia   il rinnovo alla loro scadenza  dei contratti in corso  .,sia  l’avvio di nuovi progetti ,  determinandosi  così il rischio   del  blocco   nei comuni e non solo  di servizi  importanti ,come quelli delle pulizie  nelle   scuole, della gestione delle biblioteche o degli uffici comunali ,che  erano non di rado   garantiti solo attraverso l’impiego degli Lsu.

In merito ,come è noto e’ intervenuto il MLps ,che con circolare n. 28 del 22 ottobre 2015pdf_icon ha chiarito quali siano i progetti di attività in corso al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 150/2015), affinché, per gli stessi, possano continuare ad essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.L.vo n. 468/1997, e la condizione  circa la possibilita’   dell’eventuale prolungamento degli stessi.

Tuttavia Il chiarimento ministeriale,per quanto utile ed opportuna non ha dato soluzione alla problematica di fondo ,rappresentata  dal fatto che prima della costituzione ed operatività dell’Anpal (Agenzia Politiche Attive Lavoro) , scaduti  i contratti lsu in corso alla data del 24.9.2015 ,non potranno essere avviati ulteriori nuovi progetti.

La questione pero’ sembra avviata a soluzione ,posto che, in sede di conversione del decreto legge n.154/15(Disposizioni urgenti in materia economico sociale),risulta presentato ed approvato  martedì scorso in Commissione Bilancio della Camera ,un emendamento  secondo cui ,onde consentire agli enti  la continuita’ nello svolgimento delle attivita’ di pubblica utilita’  .gli art.7 e 8 del dec.legvo n.468/97 sono estesi ai progetti ed ai lavori in corso  alla data di adozione della convenzione quadro” ,che spettera’ all’Anpal predisporre” ,il che permettera’ di evitare, nella fase transitoria ,  il blocco dell’impiego dei lavoratori degli lsu ,.calmierando in modo consono    gli evidenziati disagi  a carico dei servizi all’utenza , non potendosi trascurare di tener conto   che in tutte le Regioni i lavoratori  destinatii  alle   attivita’  in parola sono stati migliaia.

 

DISEGNO LEGGE STABILITA’ 2016:REGIME FISCALE PREMI PRODUTTIVITA’

29/10/2015

Il  disegno di legge riportato nel titolo  reca un’articolata disciplina, introduttiva di misure per l’incremento della produttività, per il rafforzamento della partecipazione dei dipendenti all’impresa e per lo sviluppo delle politiche a sostegno dei lavoratori e dei propri familiari.

In particolare  si prevede che :

1)salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa sono assoggettati, entro il limite complessivo di 2.000 euro lordi, a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, in misura pari al 10 %;

2). le somme e i valori  di cui al comma 2 e dell’ultimo periodo del coma 3 dell’asrt.51 del TUIR

, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al predetto comma 1. In buona sostanza, il lavoratore può’ scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, le somme di cui al comma 1, e di fruire, in alternativa, di somme e di valori di cui al citato articolo 51 del TUTR, comma 2 e comma 3, ultimo periodo. Tali ultimi valori e somme non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti massimi individuati nelle disposizioni richiamate. A titolo meramente esemplificativo, le somme di cui al comma 1 potrebbero essere fruite, in tutto o in parte, sotto forma di contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare. Resta fermo in tali evenienze, che detti contributi non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti, rispettivamente, di 3.615,20 e 5.164,57 euro, considerando in tali importi anche quanto già cumulativamente versato nel medesimo periodo d’imposta dal datore di lavoro e dal dipendente.

3)  le somme e i valori di cui ai predetti commi 1 e 2 non rilevano ai firn della determinazione della situazione economica equivalente. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

4) ai fini dell’accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5) la disciplina introdotta dal presente articolo si applichi limitatamente al settore privato e con esclusivo riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

6) ai fini dell’applicazione delle disposizioni in commento, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

7) con  un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1 ,nonché la definizione delle modalità attuative delle previsioni in esame, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro, di cui al successivo comma 8. Tale decreto recherà altresì la disciplina in materia di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 6.

8) infine, si prevede la possibilità per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro la possibilità di elevare fino a 2.500 euro il limite di cui ai precedenti commi 1 e 3.

9)  modificando l’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, si riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributi per incentivare la contrattazione di secondo livello e individua l’ammontare delle risorse del medesimo destinato alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

DISEGNO LEGGE STABILITA’ 2016:MISURE PER LAVORATORI AUTONOMI

29/10/2015

Le misure di cui al titolo sono previste dll’art.14 del disegno di legge di stabilita’ 2016 ,che conferma, per l’anno 2016, l’aliquota contributiva   nella misura del 27%per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata  , che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

Inoltre, reca l’istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

DISEGNO LEGGE STABILITA’ 2016:DISPOSIZIONI RELATIVE CANONE RAI

28/10/2015

Sull’argomento di cui al titolo dispone l’art.19 del disegno di legge di stabilita’ 2016 ,che prevede quanto segue.

  1. Per l’armo 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio  è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 100.:

2.La detenzione o l’utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all’Agenzia delle entrate competente per territorio.

3.Il  canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”;

4.Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ,il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettric

5:Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all’erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l’attuazione della presente norma

6.In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui sopra 3, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47

Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all’addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente

8.Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare.

LEGGE STABILITA’ 2016: ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ,MACCHINARI IMBULLONATE E TERRENI AGRICOLI

28/10/2015

Di seguito si precisano gli aspetti rilevanti dell’argomento  specificato nel titolo ,   disciplinato nell’art.4 del disegno di legge di stabilita ‘2016 , presentato al Senato per  l’iter di approvazione

Nelle disposizioni concementi la riforma della tassazione locale immobiliare l’intervento normativo sull’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 è diretto, innanzitutto, a ridisciplinare la tassazione relativa ai terreni agricoli.

Al riguardo, le disposizioni concernenti l’art. 13 in questione devono essere lette in combinato disposto con l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli prevista dal successivo comma 3 nel quale viene ripristinato nuovamente il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993. Lo stesso comma 3 stabilisce, inoltre, che sono beneficiati dall’agevolazione i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nelle isole minori, già contemplati nell’art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D. L. n. 4 del 2015;
  • a immutabile destinazione  agro-silvo-pastorale  a proprietà collettiva indivisibile  ed inusucapibile, già esenti in virtù dell’art. 1, comma 4, del D. L. n. 4 del 2015.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in virtù dell’esenzione appena illustrata, si precisa che le stesse sono dirette a eliminare le disposizioni che riservano ai CD e agli IAP un particolare trattamento di favore nella determinazione dell’IMU, vale a dire il moltiplicatore ridotto di cui al comma 5, secondo periodo, e la cosiddetta franchigia prevista dal comma 8-bis [(comma 1, lett. a) e lett. b)].

Il comma 1, lett. c) modifica il comma 13-bis stabilendo la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte dell’Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

La norma in commento prevede, altresì, l’eliminazione al comma 2 della disposizione di cui al comma 8 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 che attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU. Occorre precisare che l’intervento costituisce una mera opera di pulizia del testo poiché detta facoltà deve ritenersi ricompresa nella più ampia potestà attribuita alle predette autonomie dall’art. 80 del D.P.R. n. 670 del 1972, in base alla quale le province stesse hanno istituito TIMI e 1TMIS in sostituzione dell’IMU.

Al comma 4, è stato previsto l’adattamento delle disposizioni concernenti la TASI, operando i necessari interventi nella legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo, al fine di eliminare dal campo di applicazione della TASI l’imposizione, sia nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell’ipotesi in cui è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, [comma 4, lett. a) e b)].

In relazione, invece, ai cosiddetti beni merce [comma 4, lett. c)], vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è stato previsto un regime di favore, ossia l’applicazione di un’aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento e, inoltre, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento. Ovviamente, anche in questa fattispecie è consentito al comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di azzerare l’aliquota.

Il comma 4, lett. d) prevede che il versamento della TASI, nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell’anno 2015. E’ stabilito, inoltre, che in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell’ipotesi di assenza toltale di delibera anche per l’anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento.

Il comma 4, lett. e) modifica il comma 688, dell’art. 1, della legge n. 147 del 2013 stabilendo, come per PIMU, la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione da parte dell’Arriministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

L’esenzione dall’EVIU riconosciuta, sin dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 per l’abitazione principale ha comportato che la Commissione europea imponesse all’Italia di applicare lo stesso regime fiscale previsto per ÌTMU anche allTvTJE. Le disposizioni di cui al comma 5 recano, pertanto, un’uniformità di disciplina tra IMU e IVIE, attuata attraverso la modifica del comma 15-bis dell’art. 19 del D. L. n. 201 del 2011.

I commi 6 e 7 (compensazione IMU TASI): stabiliscono le modalità di compensazione per i Comuni – al fine di tenere conto dell’esenzione di cui al presente articolo prevista per Ì’MU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli – mediante un incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015. Inoltre, viene aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard al 30 per cento per l’anno 2016, al 40 per cento per l’anno 2017 e al 55 per cento per l’anno 2018.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene, a norma del comma 7, attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il  comma 8 prevede che per l’anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, seguendo gli stessi criteri utilizzati per la distribuzione delle somme attribuite con D.M. 6 novembre 2014, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013. Le somme in questione non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.

  • commi da 9 a 12 concernono la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi “D” ed “E” e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall’applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.
  • tema della valutazione catastale degli impianti negli immobili a destinazione speciale, censibili in catasto nelle categorie del gruppo “D” ed “E” è senza dubbio complesso, considerando che le norme e la prassi di settore prevedono che, per questa tipologia di immobili, la rendita catastale – come noto utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare – sia determinata attraverso un procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva che, come tale, è soggetta ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione.

La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati dalla proprietà, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (tramite la procedura “Docfa”) ed è verificata dai tecnici dell’Agenzia delle entrate al momento dell’accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.

In effetti, i documenti di prassi catastale delineano il perimetro concettuale degli impianti da considerare nella stima.

In particolare, la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, emanata dall’Agenzia sul tema, ha chiarito che “… al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell’essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia “fisso”, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare………………. “.

In buona sostanza, come precisato nella circolare sopracitata, sono da considerare, nella determinazione della rendita catastale, gli impianti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione di tali impianti agli elementi strutturali dell’unità stessa.

Ne consegue che, nella determinazione della suddetta rendita catastale, si deve tenere conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’immobile – senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso – e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di “immobiliarità”, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.

L’articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha, da ultimo, indicato la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 quale strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva, finalizzato all’attribuzione della rendita catastale agli stessi.

I principi e i criteri generali utilizzati dall’Agenzia delle entrate per la valutazione degli impianti risultano, dunque, coerenti con il quadro normativo di riferimento.

Tuttavia, continua a riscontrarsi un significativo ricorso alle controversie tributarie da parte dei proprietari delle unità immobiliari in argomento conseguente agli accertamenti delle componenti impiantistiche, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole all’Amministrazione da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Tale prassi giurisprudenziale si è consolidata per talune tipologie di immobili ed impianti, con particolare riferimento alle centrali di produzione di energia elettrica.

La disposizione di cui al comma 9, seppure diretta a rideterminare i criteri di accatastamento degli immobili appartenenti all’intero gruppo catastale D, tuttavia tende ad incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie catastali “D/l – Opifìci” e “D/7 – Immobili per le attività industriali” caratterizzate da una presenza di impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontrabile negli immobili censiti nelle altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere considerata marginale.

In particolare, la predetta disposizione esclude i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” dall’ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto.

I commi da 10 a 12 riguardano l’efficacia temporale delle nuove rendite proposte con “Docfa” e l’erogazione del contributo compensativo ai comuni per effetto del mancato gettito dellTMU e della TASI derivante dall’introduzione della norma in commento.

Il comma 10 dispone che, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma precedente, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura “Docfa”.

Nel dettaglio, dal punto di vista giuridico, occorre precisare che, al comma 11, è stato previsto, limitatamente all’anno 2016, che gli atti di aggiornamento delle rendite relative agli immobili in questione devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.

Tale intervento è indispensabile per superare la previsione generale di cui all’art. 13, comma 4, del D. L. n. 201 del 2011, relativo alla disciplina dell’IMU, secondo cui per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando le rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Senza detta modifica le nuove rendite si applicherebbero ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI solo dal 1° gennaio 2017.

E’ stato, altresì, inserito il termine del 15 giugno 2016 per rendere possibile ai contribuenti di versare la prima rata dei tributi entro il termine del 16 giugno con l’applicazione della nuova rendita.

La disposizione contenuta nel comma 12 prevede anche il contributo che deve essere assegnato ai comuni in ragione del minore gettito IMU e TASI derivante dall’applicazione della nonna in questione.

Il  contributo è attribuito, a decorrere dall’anno 2017, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2017 sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Limitatamente, invece, all’anno 2016, in virtù della disposizione che permette l’efficacia retroattiva dei soli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno, il contributo è determinato sempre con decreto da emanarsi dai medesimi Ministri entro il 31 ottobre 2016 sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2016 e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

La disposizione recata dal comma 13 prevede l’abrogazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011 concernente l’istituzione dell’Imposta municipale secondaria (IMUS) a partire dal 2016 che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). La norma demanda a un regolamento governativo l’istituzione dell’IMUS. Si deve sottolineare che la macchinosità del procedimento di approvazione dell’IMUS ha determinato il reiterato rinvio dell’emanazione del regolamento governativo diretto a introdurre le linee guida per l’istituzione di tale imposta. A ulteriore conferma della circostanza che la norma di cui si propone l’abrogazione è da considerare del tutto superflua, occorre ricordare che anche nel progetto di riforma della ed. Locai Tax era stato previsto il superamento dell’istituzione dell’IMUS attraverso l’istituzione di un canone di concessione che racchiudesse in unico testo la disciplina dei diversi canoni e tributi attualmente vigenti, proprio al fine di razionalizzare e di semplificare la materia.

Per quanto riguarda il comma 14, è previsto, limitatamente all’anno 2016, il blocco del potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Le eccezioni al comma in commento riguardano:

  • per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
  • possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti.
  • la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013;
    • il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 246 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000.

Non rientrano, invece, nell’ambito del divieto le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Occorre sottolineare che il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco.

Infine, il comma 15 prevede che, per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del presente articolo, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l’anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma.

LEGGE STABILITA’ 2016: ELIMINAZIONE AUMENTI ACCISE ED IVA

28/10/2015

Di seguito si precisano gli aspetti rilevanti dell’argomento  specificato nel titolo ,  previsto dall’art.3 del disegno di legge di stabilita 2016 , presentato al Senato per  l’iter di approvazione .

 Nel comma 1 si dispone l’abrogazione del comma 430 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva di assicurare maggiori entrate nella misura di 3.272 milioni nel 2016 e di 6.272 milioni a decorrere dal 2017. ,che ,secondo la norma ,   abrogata, sarebbero dovute derivare da variazioni delle aliquote di imposta e da riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.

Il  comma 2 modifica il comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dispone variazioni all’aliquota IVA del 10 per cento di cui alla lettera a) del citato comma 718, nonché all’aliquota IVA del 22 per cento di cui alla lettera b) del comma medesimo.,che rispettivamente prevedevano  :

 a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di  due  punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un  ulteriore  punto
percentuale dal 1º gennaio 2017; 
    b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di  due  punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di  un  ulteriore  punto
percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti  percentuali
dal 1º gennaio 2018;
Inoltre,  venendo  moficata la lettera c) della disposizione citata  , si prevede che l’aumento delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell’accisa sul gasolio usato come carburante sia tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per il solo anno 2018.

Infione il comma 3, intervenendo sul comma 632 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprime la previsione che demandava ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’aumento delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell’accisa sul gasolio usato come carburante.

DISEGNO LEGGE STABILITA’ 2016:RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

28/10/2015

L’argomento precisato nel titolo  e’ trattato   dall’art.20 ,di cui si  evidenziano i  gli  aspetti sotto     riportati.

Il comma 1 prevede che, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre48, l’autorizzazione di spesa è incrementata, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473,

il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre

  • in parziale rettifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi.
  • Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.,ma per  tali  lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
  • Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Il comma 2 proroga, per l’anno 2016, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della societa’ Italia Lavoro Spa con un contributo   nel limite di 12 milioni di euro.

DISEGNO LEGGE STABILITA’ : OPZIONE DONNA ,INVECCHIAMENTO ATTIVO E NO TAX AREA PENSIONATI

28/10/2015

Le disposizioni inerenti gli argomenti precisati nel titolo sono regolamentati dall’art 19 ,che prevede quanto di seguito precisato.

Premessso che il comma 9 dell’art.1 della legge n.243/04  recita: ” via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e’ confermata la possibilita’ di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianita’, in presenza di un’anzianita’ contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’eta’ pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.”,si segnala che il comma 1 dell’art.19 in esame stabilisce che la predetta la facoltà  è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

Il comma 2 prevede  agevolazione per il prepensionamento dei  lavoratori  iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, secondo cui:” Al ine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e’ liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e’ fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e’ liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e’ fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e’ liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e’ determinato in 66 anni; d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e’ liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e’ determinato in 66 anni. 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e’ conseguito in presenza di un’anzianita’ contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’ annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo’ in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’eta anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianita’ contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole “, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,” sono soppresse. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno di cui all’ articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ incrementato di un anno.

Infatti , i predetti avoratori       ,che devono  aver maturato    i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia,

a) d’intesa   con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011,possono ridurre l’  orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento,

b) ottenere    mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del medesimo datore di lavoro ,elativa alla prestazione lavorativa non effettuata. c) tale mporto non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

d)  per  i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.che recita : ” fini dell’individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, e’ neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove cio’ comporti un trattamento pensionistico piu’ favorevole”

e)Il datore si lavoro che intende ,d’intesa con il lavoratore dello stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale deve dare comunicazione all’INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro   della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo.

f) beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall’INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

f) l’INPS   provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all’accesso al beneficio in esame.

Infine ,pr quanto concerne la “no tax area” per i pensionati, si modificano i commi 3 e 4 dell’articolo 13 del TUIR al fine di incrementare le detrazioni spettanti ai pensionati, distinguendone gli importi a seconda dell’età del pensionato (fino a 75 anni o di età superiore), titolari di un reddito complessivo fino a 15.000 euro

Infatti dall’1.1.2017:

a)nel  comma 3:

  • nella lettera a), le parole “1.725 euro” e “7.500 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “1.783 euro” e “7.750euro”;
  • la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
  • b) nel comma 4:
  • nella lettera a), le parole “1.783 euro” e “7.750 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “1.880 euro” e “8.000 euro”;
  • la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;”.

DISEGNO LEGGE STABILITA’ 2016:SETTIMA SALVAGUARDIA ESODATI

28/10/2015

Il disegno di legge di stabilita 2016 si occupa  degli esodati all’art 18  ,in cui si stabilisce    che la disciplina della e c.d. settima salvaguardia, in relazione alla quale le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 :

1))nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, limitatamente ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

2))nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a)(*) e f),(**) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011

(*) lett,a) sono : i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita’, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

(**) lett.f)sono :i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche’ al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita’ lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita’ lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

3)nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b)(*), c) (**)e d)(***), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

(*)lett.b sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e’ risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita’ non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e’ risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita’ non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita’ non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

( **)lett.c sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e’ risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita’ non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

(***) lett.d) sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita’ non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indetermina

4) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge

5) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Pertaltro si prevede che per i lavoratori   che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

Si  dispone altresì  :

A)che  il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

B) circa le modalità di presentazione delle istante e le modalità con cui 1TNPS procede alla verifica e al rispetto dei limiti numerici e finanziari.

C)i benefici di cui  sopra sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti   indicando  i rispettivi limiti di spesa annui.

DISEGNO LEGGE STABILITA’ 2016:PROROGA ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATPO

28/10/2015

 

Ai sensi dell’art.11 del disegno di legge in esame   in esame, è riconosciuto, l’esonero dal versamento del  40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua ( euro 8.060,00 legge 190/14))   , con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulati nell’arco del 2016. (del 2015 legge 190/14)

Il citato esonero spetta ai datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi (36 mesi per legge 190/14)ssunzioni di cui al primo periodo e non si applica, tra l’altro, ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico, né all’assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro o che abbiano già usufrito del beneficio.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, differenza di quanto stabilito per la legge n.190/15

Inoltre, i commi 2 e 3 recano particolari disposizioni per i datori di lavoro del settore agricolo,cpome per legge 190/14

Il comma 4, infine, disciplina il caso del subentro di un datore di lavoro nella fornitura di servizi in appalto, stabilendo che il datore di lavoro subentrante preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo nei limiti della durata e della misura che residua presso il datore di lavoro cessante.