Di seguito si precisano gli aspetti rilevanti dell’argomento specificato nel titolo , disciplinato nell’art.4 del disegno di legge di stabilita ‘2016 , presentato al Senato per l’iter di approvazione
Nelle disposizioni concementi la riforma della tassazione locale immobiliare l’intervento normativo sull’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 è diretto, innanzitutto, a ridisciplinare la tassazione relativa ai terreni agricoli.
Al riguardo, le disposizioni concernenti l’art. 13 in questione devono essere lette in combinato disposto con l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli prevista dal successivo comma 3 nel quale viene ripristinato nuovamente il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993. Lo stesso comma 3 stabilisce, inoltre, che sono beneficiati dall’agevolazione i terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nelle isole minori, già contemplati nell’art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D. L. n. 4 del 2015;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, già esenti in virtù dell’art. 1, comma 4, del D. L. n. 4 del 2015.
Per quanto riguarda le modifiche apportate all’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in virtù dell’esenzione appena illustrata, si precisa che le stesse sono dirette a eliminare le disposizioni che riservano ai CD e agli IAP un particolare trattamento di favore nella determinazione dell’IMU, vale a dire il moltiplicatore ridotto di cui al comma 5, secondo periodo, e la cosiddetta franchigia prevista dal comma 8-bis [(comma 1, lett. a) e lett. b)].
Il comma 1, lett. c) modifica il comma 13-bis stabilendo la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte dell’Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.
La norma in commento prevede, altresì, l’eliminazione al comma 2 della disposizione di cui al comma 8 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 che attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU. Occorre precisare che l’intervento costituisce una mera opera di pulizia del testo poiché detta facoltà deve ritenersi ricompresa nella più ampia potestà attribuita alle predette autonomie dall’art. 80 del D.P.R. n. 670 del 1972, in base alla quale le province stesse hanno istituito TIMI e 1TMIS in sostituzione dell’IMU.
Al comma 4, è stato previsto l’adattamento delle disposizioni concernenti la TASI, operando i necessari interventi nella legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo, al fine di eliminare dal campo di applicazione della TASI l’imposizione, sia nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell’ipotesi in cui è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, [comma 4, lett. a) e b)].
In relazione, invece, ai cosiddetti beni merce [comma 4, lett. c)], vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è stato previsto un regime di favore, ossia l’applicazione di un’aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento e, inoltre, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento. Ovviamente, anche in questa fattispecie è consentito al comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di azzerare l’aliquota.
Il comma 4, lett. d) prevede che il versamento della TASI, nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell’anno 2015. E’ stabilito, inoltre, che in caso di assenza di indicazione della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell’ipotesi di assenza toltale di delibera anche per l’anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento.
Il comma 4, lett. e) modifica il comma 688, dell’art. 1, della legge n. 147 del 2013 stabilendo, come per PIMU, la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione da parte dell’Arriministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.
L’esenzione dall’EVIU riconosciuta, sin dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 per l’abitazione principale ha comportato che la Commissione europea imponesse all’Italia di applicare lo stesso regime fiscale previsto per ÌTMU anche allTvTJE. Le disposizioni di cui al comma 5 recano, pertanto, un’uniformità di disciplina tra IMU e IVIE, attuata attraverso la modifica del comma 15-bis dell’art. 19 del D. L. n. 201 del 2011.
I commi 6 e 7 (compensazione IMU TASI): stabiliscono le modalità di compensazione per i Comuni – al fine di tenere conto dell’esenzione di cui al presente articolo prevista per Ì’MU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli – mediante un incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015. Inoltre, viene aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard al 30 per cento per l’anno 2016, al 40 per cento per l’anno 2017 e al 55 per cento per l’anno 2018.
Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene, a norma del comma 7, attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il comma 8 prevede che per l’anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, seguendo gli stessi criteri utilizzati per la distribuzione delle somme attribuite con D.M. 6 novembre 2014, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013. Le somme in questione non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.
- commi da 9 a 12 concernono la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi “D” ed “E” e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall’applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.
- tema della valutazione catastale degli impianti negli immobili a destinazione speciale, censibili in catasto nelle categorie del gruppo “D” ed “E” è senza dubbio complesso, considerando che le norme e la prassi di settore prevedono che, per questa tipologia di immobili, la rendita catastale – come noto utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare – sia determinata attraverso un procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva che, come tale, è soggetta ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione.
La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati dalla proprietà, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (tramite la procedura “Docfa”) ed è verificata dai tecnici dell’Agenzia delle entrate al momento dell’accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.
In effetti, i documenti di prassi catastale delineano il perimetro concettuale degli impianti da considerare nella stima.
In particolare, la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, emanata dall’Agenzia sul tema, ha chiarito che “… al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell’essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia “fisso”, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare………………. “.
In buona sostanza, come precisato nella circolare sopracitata, sono da considerare, nella determinazione della rendita catastale, gli impianti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione di tali impianti agli elementi strutturali dell’unità stessa.
Ne consegue che, nella determinazione della suddetta rendita catastale, si deve tenere conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’immobile – senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso – e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di “immobiliarità”, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.
L’articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha, da ultimo, indicato la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 quale strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva, finalizzato all’attribuzione della rendita catastale agli stessi.
I principi e i criteri generali utilizzati dall’Agenzia delle entrate per la valutazione degli impianti risultano, dunque, coerenti con il quadro normativo di riferimento.
Tuttavia, continua a riscontrarsi un significativo ricorso alle controversie tributarie da parte dei proprietari delle unità immobiliari in argomento conseguente agli accertamenti delle componenti impiantistiche, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole all’Amministrazione da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Tale prassi giurisprudenziale si è consolidata per talune tipologie di immobili ed impianti, con particolare riferimento alle centrali di produzione di energia elettrica.
La disposizione di cui al comma 9, seppure diretta a rideterminare i criteri di accatastamento degli immobili appartenenti all’intero gruppo catastale D, tuttavia tende ad incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie catastali “D/l – Opifìci” e “D/7 – Immobili per le attività industriali” caratterizzate da una presenza di impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontrabile negli immobili censiti nelle altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere considerata marginale.
In particolare, la predetta disposizione esclude i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” dall’ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto.
I commi da 10 a 12 riguardano l’efficacia temporale delle nuove rendite proposte con “Docfa” e l’erogazione del contributo compensativo ai comuni per effetto del mancato gettito dellTMU e della TASI derivante dall’introduzione della norma in commento.
Il comma 10 dispone che, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma precedente, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura “Docfa”.
Nel dettaglio, dal punto di vista giuridico, occorre precisare che, al comma 11, è stato previsto, limitatamente all’anno 2016, che gli atti di aggiornamento delle rendite relative agli immobili in questione devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto retroattivo al 1° gennaio 2016.
Tale intervento è indispensabile per superare la previsione generale di cui all’art. 13, comma 4, del D. L. n. 201 del 2011, relativo alla disciplina dell’IMU, secondo cui per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando le rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Senza detta modifica le nuove rendite si applicherebbero ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI solo dal 1° gennaio 2017.
E’ stato, altresì, inserito il termine del 15 giugno 2016 per rendere possibile ai contribuenti di versare la prima rata dei tributi entro il termine del 16 giugno con l’applicazione della nuova rendita.
La disposizione contenuta nel comma 12 prevede anche il contributo che deve essere assegnato ai comuni in ragione del minore gettito IMU e TASI derivante dall’applicazione della nonna in questione.
Il contributo è attribuito, a decorrere dall’anno 2017, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 30 giugno 2017 sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
Limitatamente, invece, all’anno 2016, in virtù della disposizione che permette l’efficacia retroattiva dei soli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno, il contributo è determinato sempre con decreto da emanarsi dai medesimi Ministri entro il 31 ottobre 2016 sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2016 e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
La disposizione recata dal comma 13 prevede l’abrogazione dell’art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011 concernente l’istituzione dell’Imposta municipale secondaria (IMUS) a partire dal 2016 che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). La norma demanda a un regolamento governativo l’istituzione dell’IMUS. Si deve sottolineare che la macchinosità del procedimento di approvazione dell’IMUS ha determinato il reiterato rinvio dell’emanazione del regolamento governativo diretto a introdurre le linee guida per l’istituzione di tale imposta. A ulteriore conferma della circostanza che la norma di cui si propone l’abrogazione è da considerare del tutto superflua, occorre ricordare che anche nel progetto di riforma della ed. Locai Tax era stato previsto il superamento dell’istituzione dell’IMUS attraverso l’istituzione di un canone di concessione che racchiudesse in unico testo la disciplina dei diversi canoni e tributi attualmente vigenti, proprio al fine di razionalizzare e di semplificare la materia.
Per quanto riguarda il comma 14, è previsto, limitatamente all’anno 2016, il blocco del potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato.
Le eccezioni al comma in commento riguardano:
- per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e successivi rifinanziamenti.
- la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013;
- il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 246 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000.
Non rientrano, invece, nell’ambito del divieto le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Occorre sottolineare che il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco.
Infine, il comma 15 prevede che, per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del presente articolo, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l’anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma.