DISEGNO LEGGE STABILITA’ 2016:RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

L’argomento precisato nel titolo  e’ trattato   dall’art.20 ,di cui si  evidenziano i  gli  aspetti sotto     riportati.

Il comma 1 prevede che, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre48, l’autorizzazione di spesa è incrementata, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473,

il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre

  • in parziale rettifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi.
  • Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.,ma per  tali  lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
  • Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Il comma 2 proroga, per l’anno 2016, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della societa’ Italia Lavoro Spa con un contributo   nel limite di 12 milioni di euro.

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