Di seguito si precisano gli aspetti rilevanti dell’argomento specificato nel titolo , previsto dall’art.3 del disegno di legge di stabilita 2016 , presentato al Senato per l’iter di approvazione .
Nel comma 1 si dispone l’abrogazione del comma 430 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva di assicurare maggiori entrate nella misura di 3.272 milioni nel 2016 e di 6.272 milioni a decorrere dal 2017. ,che ,secondo la norma , abrogata, sarebbero dovute derivare da variazioni delle aliquote di imposta e da riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti.
Il comma 2 modifica il comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dispone variazioni all’aliquota IVA del 10 per cento di cui alla lettera a) del citato comma 718, nonché all’aliquota IVA del 22 per cento di cui alla lettera b) del comma medesimo.,che rispettivamente prevedevano :
a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017; b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018;
Infione il comma 3, intervenendo sul comma 632 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprime la previsione che demandava ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’aumento delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell’accisa sul gasolio usato come carburante.
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