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LEGGE STABILITA’ 2014:DISPOSIZIONI PER SOCIETA’ A PARTERCIPAZIONE LOCALE

31/12/2013

Per ciò che attiene alle società a partecipazione locale,  la legge n.147/2013:

1)   detta una nuova disciplina  dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una miglior trasparenza ed un più immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti, con una precisa responsabilizzazione finanziaria che si determina anche sui bilanci delle amministrazioni in relazione alle eventuali perdite degli enti partecipati. Si dispone poi che a decorrere dal 2014 gli enti e società partecipati dalle amministrazioni locali debbano concorrere agli obiettivi di finanza pubblica;

2)      estende altresì  alle aziende speciali e alle istituzioni le norme sul contenimento dei costi di personale applicate all’amministrazione controllante;

3)    modifica alcune disposizioni già vigenti che riguardano le società in house per i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’ente locale controllante  ;

4) in relazione alla nuova disciplina così introdotta, vengono conseguentemente soppresse le disposizioni attualmente vigenti che impongono ai comuni con popolazione inferiore ai 30mila abitanti di mettere in liquidazione entro il 30 settembre 2013 le società partecipate e che dispongono lo scioglimento ovvero l’alienazione entro il 31 dicembre 2013 di società che prestano servizi nei confronti della PA per oltre il 90 per cento del loro fatturato, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche

A conferma di quanto sopra  precisato ,si rinvia all’esame dei sottostanti commi:

550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall’anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l’ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente.

553. A decorrere dall’esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante.

555. A decorrere dall’esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

556. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da: «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale.».

557. All’articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l’ente locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

558. All’articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, d’intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

559. All’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le parole da: «nonché» a: «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’ente locale controllante ai sensi dell’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008».

560. Il comma 5-bis dell’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

561. Il comma 32 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

562. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell’articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell’articolo 9 sono abrogati;

b) al comma 4 dell’articolo 4 le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato».

LEGGE STABILITA’ 2014:FONDO POLITICHE ATTIVE LAVORO E CONTRATTO RICOLLOCAZIONE

30/12/2013

Il  sottoriportato comma 215 della legge n.147/13 prevede l’istituzione,  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione

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215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l’anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

LEGGE STABILITA’ 2014: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LAVORATORI ESODATI

30/12/2013

Riguardo ai lavoratori di cui al titolo ,la legge in esame estende la platea dei lavoratori c.d. esodati, includendovi un massimo di ulteriori 23.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia. Inoltre, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziate a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale.

Di seguito si riporta il testo dei commi  congtenenti  le disposizioni riguardanti i suddetti lavoratori :

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 194 non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.

196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.

197. I benefìci di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l’anno 2014, 250 milioni di euro per l’anno 2015, 197 milioni di euro per l’anno 2016, 110 milioni di euro per l’anno 2017, 83 milioni di euro per l’anno 2018, 81 milioni di euro per l’anno 2019 e 26 milioni di euro per l’anno 2020.

198. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 è subordinata all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all’effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l’anno 2014, 12 milioni di euro per l’anno 2015, 35 milioni di euro per l’anno 2016, 38 milioni di euro per l’anno 2017, 37 milioni di euro per l’anno 2018, 69 milioni di euro per l’anno 2019 e 26 milioni di euro per l’anno 2020

LEGGE STABILITA’ 2014: MISURE RIGUARDANTI PREMI ED INDENNITA’ INAIL

30/12/2013

La legge n.147/13  contiene  ,tra’altro, disposizioni relativeai premi ed allre indennita  riguasrdanti l’Inail e precisamente:

a) prevede la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell’I.N.A.I.L. (comma 128);

b)  riconosce, dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall’I.N.A.I.L. a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T. intervenuta nel periodo 2000-2013 (comma 129);

c)    reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro (commi 130 e 131)

A conferma di quanto sopra ,si riportano  di  seguito i testi dei commi prima citati :

128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell’ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014, 600 milioni di euro per l’anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all’articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall’INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell’importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente. A decorrere dall’anno 2016, l’INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall’ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 128.

130. Al primo comma dell’articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’alinea è sostituito dal seguente: «Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell’articolo 116:».

131. I benefìci a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all’articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.

LEGGE STABILITA’ 2014:DISPOSIZIONI RELATIVE DETRAZIONI FISCALI LAVORO DIPENDENTE

30/12/2013

L’argomento di cui al titolo  risulta trattato dal comma 127 dell’art.unico della legge di stabilita n.147 del 27.12.2013 /13 ,che è intervenuto

sull’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, apportando  le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro»;

c) il comma 2 è abrogato.

In sintesi il provvedimento in esame:

      ridetermina l’importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente, sia relativamente alle fasce di reddito cui si applicano le detrazioni, sia relativamente all’importo di tali detrazioni (comma 76, come modificato in sede referente). Specificamente:

       l’importo della detrazione spettante per redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro (in luogo degli originari 35.000) è rideterminato in 978 euro (anziché gli originari 669 euro), aumentato del prodotto tra 902 euro (prima 1.211 euro) e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 (e non più 35.000 euro) diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro (in precedenza 27.000 euro) (lettera b) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera b) dell’articolo 13, comma 1 del T.U.I.R);

       l’importo della detrazione per redditi superiori a 28.000 euro (in luogo di 35.000 euro), ma non a 55.000 euro è pari a 978 euro (prima 669 euro), per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 (in luogo di 20.000 euro) (lettera c) del comma 76 in esame, che incide sulla lettera c) dell’articolo 13, comma 1 del T.U.I.R);

       abroga il comma 2 dell’articolo 13 del T.U.I.R che aumenta l’entità delle detrazioni previste dalla sopra citata lettera c) dell’articolo 13 del T.U.I.R., relativamente a fasce di redditi individuati tra 23.000 euro 28.000 euro. Conseguentemente a tale modifica, vengono eliminati i fattori che rendevano le aliquote marginali effettive più elevate nello scaglione immediatamente successivo a 28.000 rispetto a quello superiore;

 Di seguito  .si riporta il testo modificato del sopra richiamato

Art. 13

Altre detrazioni

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

a) 1.840 euro, 1.880 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro» 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e’ aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta’ non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu’ redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,(1) 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno.(1)

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e’ maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis

LEGGE STABILITA’: PREVISTE DECADENZA E RESTITUZIONE CONTRIBUTI IN C ASO DELOCALIZZAZIONE PRODUZIONI EXTRA UE

30/12/2013

Al fine di scoraggiare e contrastare  i processi di trasferimento in territori extra  UE  delle produzioni industriali di imprese italiane ed estere dai siti incentivati ,il legislatore ha inserito specifiche disposizioni  che se non rispettate comportano  la decadenza dai benefici spettanti e la restituzione dei contributi erogati.

Le predette disposizioni sono previste dai commi 60 e 61 della legge n. 147/2013,che cosi’ recitano :

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all’Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l’obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalita’ e i tempi di restituzione.

Riguardo alle  suddette  norme ,si evidenzia che:

a) sono coinvolte le imprese italiane ed estere operanti nel territorio italiano;

b),tali imprese  ,a decorrere dall’1.1.2013 ,se ricevano contributi pubblici in conto capitale;

c) laddove   entro tre anni dalla concessione degli stessi trasferiscano le produzioni dai siti incentivati in uno Stato extra UE con   una riduzione di personale pari almeno al 50%

d)  decadono dai benefici con l’obbligo di restituire i contributi ricevuti.

Infine si rimarca che spetta  ai  soggettin erogatori dei contributi  stabilire  modalita’ e  tempi della restituzione.

LEGGE STABILITA’ 2014:PROROGA CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ PENSIONI D’ORO

30/12/2013

L’argomento di cui al titolo e’ regolamentato nei commi  486e 487  dell’articolo unico della legge di stabilita’,che appunto   prevede , per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà   sulla parte eccedente  i 90 mila euro lordi annui,  che viene fissato in una quota pari al:

  • 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui);
  • 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui);
  • 18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese).

Di seguito si riporta il corrispondente testo normativo dei commi richiamati:

486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei princìpi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato

LEGGE STABILITA’ 2014:MODIFICHE DISPOSIZIONI LEGGE N.92/12

30/12/2013

Le modifiche di cui al titolo sono previste dai commi  135  e 136 dell’articolo unico della legge di stabilita’ 2014 ,che dispongono quanto di seguito specificato:

A)COMMA  135:”Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse”.

In proposito  si ritiene opportuno evidenziare che:

1)il comma 28 dello stesso art.2 della sopra citata legge prevede che:” Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”;

2).il comma 30 dell’art.2 ,prima  che fosse introdotta nell’ordinamento giuridico  il comma 135 dell’articolo unico della legge di stabilita’ 2014,  stabiliva che  la restituzione del contributo addizionale  , in caso di trasformazione del rapporto   da termine  a tempo indeterminato  nei limiti delle ultime sei mensilita’;

3) invece,dal 1º gennaio 2014  , con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data,risultando soppresse le parole” nei limiti delle ultime sei mensilita”,la restituzione del contribuzione interviene  per tutte le mensilita’  decorse prima  della data di trasformazione del rappprto a tempo indeterminato

B)  COMMA.136.:”All’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è abrogato”,significando quanto segue:

1) l’art.12 comma 1 del d.lvo n.276/03 prevedeva che”1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio di attivita’ di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita’ di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale”

2) l’art.2 ,comma 39 ,della legge 92/12 aveva previsto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l’aliquota contributiva di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a carico delle agenzie di somministrazione ,passasse dal 4 al   al 2,6 %

3)  l’abrogazione del comma 39 dell’art.2 della legge n.92/12 ,disposta dal comma 136 della legge distabilita’ 2014,fa venir meno la riduzione al 2,6 % ed il ripristino del contributo a carioco delle agenzie del lavoro in somministrazione  nella misura originaria  del 4%della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, da  rimettere   a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell’ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro

LEGGE DI STABILITA’ 2014:DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LSU E LPU

30/12/2013

Le disposizioni che trattano l’argomento degli lsu e lpu sono previste  dai   sottostanti commi da207 a 2012 dell’art.unico della legge n.147/13:

207. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l’anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all’articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all’eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell’ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell’anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l’anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l’anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l’anno 2014.

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell’ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell’utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell’entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime.

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l’effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell’ente, l’entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l’effettiva sostenibilità dell’onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

LEGGE STABILITA’ 2014:INCOMPATIBILITA’ PENSIONE E TRATTAMENTI ECONOMICI OMNICOMPRENSIVI

30/12/2013

Premesso che l’art.23 ter della  legge n 214/2011 ,dispone  al comma 1 quanto segue :

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno.”

si richiama l’attenzione sul comma 489 della legge di stabilita’ 2014 ,che riguardo all’argomento del titolo recita:

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i princìpi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

Infine, si rinvia al seguente post   relativo al precitato dpcm previsto dall’art.23 ter comma 1 della leghìgge n.214/11

PUBBLICATO DPCM LIMITI COMPENSI PRESTAZIONI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il Dpcm di cui al titolo,il cui testo viene  sotto riportato  ,è quello che  reca la data del 23 marzo 2012 e riguarda il  limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

Art. 3

Limite massimo retributivo

1. A decorrere dall’ entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all’articolo 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell’anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell’economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all’ammontare del predetto trattamento.

2. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al comma 1, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno. A tale fine, i soggetti destinatari di cui all’articolo 2 sono tenuti a produrre all’amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l’indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 4

Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali

1. A decorrere dall’entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all’articolo 3, il personale di cui all’articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l’intero trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l’incarico ricoperto, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell’amministrazione di appartenenza.

2. Se l’assunzione dell’incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell’amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all’ ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale di cui all’ articolo 2 anche nell’ ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell’ambito della medesima amministrazione.

4. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l’incarico ricoperto, ove consentito.

Art. 5

Personale nei confronti del quale non trova applicazione il limite massimo retributivo

1. Per il personale con qualifica dirigenziale cui non si applica la disposizione di cui all’ art.3, a causa del mancato raggiungimento del limite massimo retributivo ivi previsto, le pubbliche amministrazioni provvedono, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico.

Art. 6

Determinazione delle modalità per l’assegnazione delle risorse al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato

1. Il Ministero dell’ economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato indica con proprio provvedimento le modalità attraverso le quali le risorse rivenienti dall’applicazione dei limiti retributivi previsti dal presente decreto sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 4, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 7

Determinazione della retribuzione del Presidente e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell’anno 2011, in euro 293.658,95. Il trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorità indipendenti è determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 aprile 2012, n. 89.