Archive for Maggio 2009

MODALITA’ RILASCIO DURC ISCRITTI GESTIONE SEPARATA

31/05/2009

L’inps ,a fronte di corrispondenti quesiti,con il messaggio n. 12027 del 27.5.09,ha precisato che nei confronti dei soggetti iscritti alla gestione separata,da individuare con il codice fiscale, ,la regolarità contributiva viene attestata transitoriamente ,non già a mezzo del Durc, ma tramite le singole certificazioni cartacee rilasciate da Inps e/o Inail .
Quanto sopra ,in attesa della messa in linea della nuova procedura che prevede apposita implementazione per gestire le predette richieste .

CIRCOLARE INPDAP SU ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTI PUBBLICI

31/05/2009

Con la Circolare n.13 del 28.5.09 l’ Inpdap interviene sull’applicazione dell’art.71 comma 1 dec.legge n.112/08,convertito in legge n.133/08,che ,in merito alle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ,stabilisce l’esclusione nei primi dieci giorni di ogni indennità o emolumento ,comunque denominati,aventi carattere fisso e continuativo,nonchè di ogni altro trattamento economico accessorio.
Al riguardo, l’Istituto anzitutto afferma che,come precisato dalla circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n.8/08,la norma citata stabilisce che la trattenuta deve applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo girno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l’assenza si protrae oltre oltre tale termine e pertanto,in tale ultima ipotesi (ad es.es.,malattia di undici giorni o più) i primi dieci giorni devono sempre assoggettati alle ritenute prescritte,mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico-economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comporta.
Inoltre la circolare precisa che la decurtazione in questione opera per tutte le fasce retributive previste dai CCNL.
Infine,in risposta alle corrispondenti richieste di chiarimenti, nella circolare si precisa che le modifiche introdotte dal comma 1 dell’art.71 prima citato attengono al solo trattamento retributivo dei dipendenti pubblici e non incidono sulla vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.

ISTRUZIONI INPS SU LAVORO ACCESSORIO ATTIVATO DA IMPRESA FAMILIARE

28/05/2009

Si richiama l’attenzione sulla circolare Inps n.76 del 26 scorso con cui vengono fornite istruzioni operative all’utenza ed alle strutture sul ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio disciplinato dagli articoli 70/72 del dec.lerg.vo n.276/03 da parte dell’impresa familiare di cui all’art.230 c.c. operante nelle attività dei settori commercio ,turismo e servizi alberghiero , che in gran parte si riporta con conferma a precedenti disposizioni in materia .
Si sottolinea che l’ Istituto nel documento citato,dopo aver ricordato la nozione d’impresa familiare e precisato che essa può far ricorso ai voucer soltando quando opera in qualità di datore di lavoro,ossia nei confronti di soggetti estranei all’impresa familiare stessa ,si intrattiene sui seguenti argomenti:
– i buoni lavoro
– i limiti edconomici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio
– la procedura con voucher telematico
– l’accreditamento anagrafico dei prestatori
– la registrazione delle imprese familiari
– la richiesta dei voucher
– il versamento all’Inps del corrispettivo per i voucher
– la rendicontazione dei voucher utilizzati ed il pagamento al prestatore
– la comunicazione preventiva a cura del committente
– l’accredito contributivo.

Il testo integrale della circolare è consultabile e scaricabile dal sito http://www.Inps.it

INDICAZIONI OPERATIVE INPS PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2009

28/05/2009

Di seguito, si riassumono gli indirizzi operativi contenuti nella circolare Inps n.75 del 26 scorso per l’ applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 ,che preliminarmente :
-si riporta sotto il profilo normativo all’art.. 2, comma 36, della legge n. 203/2008, all’art. 19 della L. 2/2009 ed all’art. 7-ter della L. 33/2009 ;
-richiama l’Accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e le Province autonome per la gestione dei predetti i ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010 con la previsione nello stesso dello stanziamento da parte dello Stato di risorse nazionali per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE ;
– richiama gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, nell’ambito dei quali si stabilisce che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione figurativa ;
-sottolinea che in base all’articolo 19, comma 8, della L.2/2009, “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione” che,contrariamente agli anni scorsi, non è previsto alcun termine per la stipula degli intese territoriali e per il loro recepimento in sede governativa,poichè detto il termine ,inizialmente previsto dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008, è stato eliminato dall’articolo 7-ter, comma 4, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 ;
– evidenzia che il comma 9 del medesimo articolo prevede che possano essere finanziate proroghe, per periodi non superiori a 12 mesi, di ammortizzatori in deroga già concessi a valere sulle risorse dell’anno 2008, con l’osservanza di “abbattimenti” delle prestazioni e con l’obbligo di frequenza di programmi di reimpiego ,mentre il comma 10-bis dell’articolo 19 prevede che, “ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ;

-rappresenta che il trattamento, erogabile in caso di licenziamento, si applica ai soli lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità concesso per le vie ordinarie, è pari all’indennità di mobilità e la relativa durata è fissata con il provvedimento di concessione. La contribuzione figurativa – prevista nei soli casi in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria – avrà la durata e la valenza (ai fini della misura del trattamento di pensione) di quella prevista per l’indennità di disoccupazione ordinaria ,ferma restando ,a norma del comma 10 del medesimo articolo 19, sancisce che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi quelli “in deroga”, “è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale”. secondo le modalità di applicazione di tale comma c precisate con il decreto interministeriale, previsto dal comma 3 dello stesso art. 19 ,firmato il 20 scorso ed in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;
-precisa che in base agli Accordi Ministero Lavoro /Regioni e Province autonome , l’autorizzazione della concessione dell’ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende,con la coseguente previsione del seguente percorso :

a) in attuazione del comma 3 dell’articolo 7 ter della legge 33/2009, la Regione trasmette all’Inps, in via telematica, le informazioni relative alle autorizzazioni concesse, comprensive dell’indicazione dell’utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa ;

b) alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l’Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese devono inviare tali dati all’Inps esclusivamente in via telematica sulla base dell’apposita procedura Inps.

c) il pagamento della prestazione può avvenire solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità -sulla base di una modulistica definita dall’Inps ,- a partecipare a progetti di riqualificazione o, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un’offerta lavorativa congrua,con la precisazi che le dichiarazioni dei lavoratori dovranno essere sottoscritte dai medesi con la modulistica che le aziende inviano all’Inps con le informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo mese (All. 3 SR41 alla circolare)).
Successivamente la circolare afferma che ,giusta la previsione dell’art.
7-ter , comma 3,della legge n.33/09 , “in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.”

L’impresa interessata dovrà quindi:

– presentare telematicamente domanda all’Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali (verbale di consultazione sindacale) e dall’elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall’Inps all’indirizzo http://www.inps.it – domande CIGS. L’applicazione sarà accessibile mediante PIN agli utenti Aziende e consulenti.

– presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra.

La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i seguenti requisiti:

requisiti formali della domanda ;

– esistenza di adeguata capienza nell’ambito dello stanziamento assegnato alla Regione ai sensi dei decreti interministeriali;
– per le domande relative a sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, rispetto del termine di presentazione della domanda alla Regione previsto dal comma 2 dell’articolo 7-ter (venti giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro).

– i requisiti soggettivi.
Verificato che ricorrono i prescritti requisiti, la sede darà luogo all’anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La circolare aggiunge che a fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l’Istituto effettuerà l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ,mentre decorsi
quattro mesi senza che sia intervenuto alcun provvedimento autorizzatorio, o in caso di reiezione del provvedimento stesso, la sede procede, dandone comunicazione alla regione, al recupero delle prestazioni anticipate, presso l’azienda, mancando i prescritti requisiti.

Riguardo a quanto dispone il comma 3 del citato art.7 ter della legge n.33/09 ,per cui le Regioni devono trasmettere all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori e l’elenco dei lavoratori,le indicazioni dell’Inps contenute nella circolare in esame prevedono che la trasmissione deve essere effettuata in via telematica e secondo le modalità definite in apposita convenzione tra INPS e singola Regione.
Alla ricezione dei provvedimenti di autorizzazione regionali, la sede competente provvederà a mutare la natura dell’autorizzazione, da provvisoria in definitiva e nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio non contempli il pagamento diretto la sede muterà le modalità di pagamento e, a decorrere dalla mensilità successiva a quella di emanazione del suddetto provvedimento, la prestazione sarà anticipata dall’impresa e successivamente conguagliata in sede di dichiarazione e versamento degli oneri contributivi.

La parte finale dela circolare n.75 è dedicata ai seguenti argomenti disciplinati dall’art.7 ter della legge n.33/09:
a) estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità , così che mentre l’ integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento, si applicherà, invece, alle indennità di mobilità concesse in deroga alla normativa vigente, il requisito relativo all’ “anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni ,restando escluso
che si estenda alle indennità di mobilità in deroga, l’altro requisito riguardante la sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a termine valendo il principio speciale – contenuto nell’articolo 19, comma 8 del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 – secondo cui “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.Inoltre opportunamente si avverte che nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva, in entrambi i casi sopra descritti, il secondo periodo della norma prevede che, con esclusivo riferimento ai lavoratori che fruiscono di prestazioni “in deroga”, l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: che non si tratti di redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni; che il lavoratore operi in regime di monocommittenza; che il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).
In merito ai suddetti criteri la circolare sottolinea che gli stessi si applicano a decorrere dal 11 aprile 2009, data di entrata in vigore della norma, facendo riferimento:
-per l’indennità di mobilità, alla data del licenziamento;
– per le integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda.

b) eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le imprese che intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga,così che laddove non vi sia intervento degli enti bilaterali, è consentito un provvedimento in deroga, in forza del quale i lavoratori potranno fruire dell’integrazione salariale (ovvero, in caso di licenziamento, di mobilità) ;
c)alla possibilita’ in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010 che ai lavoratori interessati da sospensione ex art. 19, comma 1 (lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati), possa essere concesso, a valere sulle medesime risorse previste dal comma 1, un trattamento equivalente a quello previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.
d) alla compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009, mentre l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

La suddetta ultima disposizione – con efficacia limitata al solo anno 2009 – secondo la circolare Inps ha la seguente duplice portata:
-da una parte amplia l’ambito soggettivo di applicabilità del “lavoro accessorio”, che potrà quindi essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
-dall’altra consente di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000 euro per anno solare,
Quindi la norma consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero di prestazioni di sostegno del reddito di effettuare lavoro accessorio, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.
Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie previste nel primo comma dell’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003.
Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito, per le quali si rimanda ad istruzioni impartite in precedenza (per le integrazioni salariali si vedano le circolari n. 171 del 4.8.1988, n. 179 del 12.12.2002 e n. 75 del 12.4.07; per la disoccupazione ordinaria la circ. n. 3-275 Prs del 03.10.1957, punto XI; per la mobilità la circ. n. 16 del 23 gennaio 1997).
Destinatari della disposizione sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. In tale seconda accezione, quindi, si fanno rientrare le indennità direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell’anno precedente (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con remunerazione da attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone.
Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l’integrazione salariale o l’altra prestazione a sostegno del reddito, per l’intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta. Nel caso della mobilità, in particolare non si applicherà l’istituto della sospensione dell’indennità di cui all’articolo 8, comma 7, della legge n. 223/1991.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro ad anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno 2009 e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.

NUOVI CHIARIMENTI E MODULISTICA INPS PER INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE LAVORATORI SOSPESI

27/05/2009

Dopo le prime indicazioni impartite con la circ. n. 39 del 6 marzo 2009 ed il successivo messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009 in merito all’attuazione del comma 1 dell’ art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’Inps torna sull’argomento di cui al titolo con la circolare n.73 del 26 scorso per fornire chiarimenti ulteriori alla luce delle modifiche introdotte alla predetta normativa dall’art.7 ter del decreto legge n .5/09 , convertito in legge n.33/09 .
Di seguito si evidenziano gli aspetti della circolare suddetta ritenuti di particolare rilievo .
Anzituto all’Istituto preme sottolineare che:
a) il comma 1-bis dell’art. 19 del decreto legge n.185/08 risulta modificato dall’art.7 ter della legge n.33/09, nel senso che, nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dalle lettere da a) a c), 1° comma dello stesso articolo 19, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente ;
b) l’art. 7-ter, introducendo il comma 1-ter, garantisce, in via transitoria e per il solo biennio 2009-2010, ai lavoratori beneficiari delle tutele di cui alle citate lettere da a) a c), una prestazione di importo equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga, sanando la sperequazione fra i diversi trattamenti ;
-c) il comma 1, lett. a) e b), dell’art. 19 dec.legge n.185/08 ,nel fare riferimento alla legge n. 1272/1939 e alla legge n. 160/1988, intende individuare esclusivamente i requisiti soggettivi di assicurazione e contribuzione per accedere all’indennità giornaliera da riconoscere ai lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali e occupazionali a partire dal 1.1.2009 .

Successivamente la circolare ,a cui risulta allegato il modulo di domanda (Ds/Sosp) per i trattamenti di disoccupazione disciplinati dal piu volte citato art.19,passa a fornire chiarimenti e istruzioni operative sugli stessi ,prevedendo che:

1. Per ottenere i trattamenti di cui all’art. 19, comma 1, il lavoratore o l’apprendista sospeso devono presentare domanda all’Inps entro 20 giorni dall’inizio della sospensione stessa. Qualora la domanda sia stata presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda ,mentre nelle ipotesi di domande giacenti, si procederà comunque alla liquidazione della prestazione dall’inizio della sospensione, anche se presentate successivamente a 20 giorni. Infine per le sole domande giacenti non corredate dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, si soprassiede alla richiesta e si procede comunque alla loro definizione.

2. Per crisi aziendali e occupazionali ,che determinano la sospensione e la spettanza dei trattamenti di disoccupazione in parola,si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinano mancanza di lavoro ,identificabili in:
a) crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati;
b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazioni di lavoro;
c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte;
f) ritardati pagamenti oltre 150 giorni in caso di appalti o forniture presso la Pubblica Amministrazione.

3. In mancanza di una norma che prevede espressamente l’erogazione della prestazione per 90 giornate consecutive, si ritiene che la tutela possa essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornaliere e pertanto in tal caso sarà comunque sufficiente:
– una sola domanda da parte del lavoratore all’atto della sospensione, anche se la ripresa lavorativa avviene per oltre 5 giorni;
– una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all’atto della presentazione della domanda;
– un’unica dichiarazione del datore di lavoro attestante le motivazioni della sospensione nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

4. Si ritiene che, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, le provvidenze previste dall’art. 19, comma 1 sono da riconoscere anche ai lavoratori termali sospesi, fermo restando il carattere di eccezionalità sancito dallo stesso art. 19, che riconduce le tutele alla situazione di crisi occupazionale.

5. In considerazione che l’ art. 19, comma 1, lettere a) e b) prevede espressamente che le tutele ivi previste “…non si applichino ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale…” e che la lettera c) dello stesso articolo prevede, in via sperimentale per un triennio, un’indennità a favore degli apprendisti sospesi o licenziati da aziende colpite da crisi aziendale o occupazionale, ma non fa alcun cenno alle esclusioni stabilite dalle citate lettere a) e b ,si ritiene che anche da parte di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale potrà essere attivata la procedura di sospensione o licenziamento nei confronti degli apprendisti

6. L’ immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale prevista dall’art. 19, comma 1-bis deve essere resa all’Inps dal lavoratore sospeso all’atto della presentazione della domanda per l’indennità di cui al comma 1, lettere da a) a c) rendendo l’apposita dichiarazione che è parte integrante del mod. DS/Sosp allegato alla circolare.
Peraltro gli apprendisti licenziati continueranno a dichiarare lo stato di disoccupazione ai centri per l’impiego e comunicheranno all’Inps, in occasione della presentazione della domanda, di avervi adempiuto.

7. Conclusivamente la circolare si riporta alle previsioni normative circa
l’obbligo del datore di lavoro a comunicare alla sede dell’Inps, competente per territorio, la sospensione dell’attività lavorativa e delle relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati , subordinando l’eventuale ricorso all’utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga all’esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del citato comma 1.dell’art.19 decreto legge n.1805/09 .

-la decadenza del beneficiario di un trattamento a sostegno del reddito dal diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, fatti salvi i diritti già maturati, qualora rifiuti un lavoro congruo o rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione.

ISTRUZIONI E MODULISTICA INPS PER INDENNITA’ UNA TANTUM PER CO.CO.CO A PROGETTO

27/05/2009

Rispetto all’ argomento di cui al titolo,discipinato dall’articolo , comma 2, D.L.185/08, convertito nella L.2/09, integrato dall’articolo 7 ter della L. 33/09,si richiama l’attenzione sulla circolare dell’Inps n.74 del 26 scorso ,in ordine alla quale si evidenziano alcuni aspetti che appaiono particolarmente significativi per l’utenza.

Preliminarmente la circolare provvede a sottolineare la portata innovativa, dell’indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni,da attribuire in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse disponibili e nei soli casi di fine lavoro .
Successivamente specifica che per l’anno 2009 la dotazione finanziaria a tale scopo risulta costituita da 200 milioni di euro, ed altresi’ che in tale anno è liquidabile in un’unica soluzione una somma pari al 20 per cento del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali in via congiunta ricorrono le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;

c) con riferimento all’anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;

e) non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Infine le disposizioni contenute nella circolare n. 74 chiariscono quanto segue :

1. I destinatari di tale forma di sostegno al reddito sono i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 24,72 % nel 2008 e 25,72% nel 2009) in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa ;
2 .l’erogazione dell’indennità in questione è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda , previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale;
3. si determina il diritto all’indennità al sussistere, in via congiunta, delle seguenti condizioni:
a)monocommittenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce glac/m);
b) dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2009 (primo anno di erogazione del beneficio) si deve considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro (minimale di reddito 2008);
c)accredito contributivo: nell’anno precedente (es. 2008) devono essere accreditati almeno 3 mesi ( e non devono risultare accreditati almeno 2 mesi . Pertanto, nell’anno precedente devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10. Il reddito del 2008 deve essere compreso tra 5.000 euro e 11.516,00 euro (pari ad una contribuzione IVS di 2.764 euro);
d) devono essere accreditati presso la relativa gestione separata, nell’anno di riferimento, almeno tre mesi (es. per il 2009, con un minimale vigente di 14.240,00 euro, il reddito per avere tre mesi di accredito deve essere di almeno 3.560,00 euro) ;
4) la domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato alla circolare
Nei casi in cui la “fine lavoro” si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009,mentre se l’ evento “fine lavoro” si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell’evento ;
5. la prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008 che (quadro RC del modello UNICO o UNICO MINI 2009 oppure Parte C – Sezione 2 del CUD 2009) per la richiesta formulata nel corrente anno ,ricordando che per gli anni 2010 e 2011 l’una tantum deve essere commisurata al 10 % del reddito da lavoro per l’anno precedente,salvo variazione normativa;
6. il diritto a percepire l’indennità una tantum di cui trattasi,al pari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e’ subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale . In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo , il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia’ maturati .

La circolare si conclude con la precisazione che risulta realizzata un’apposita procedura automatizzata per la gestione delle domande ,i cui dettagli operativi saranno forniti, successivamente, dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici .

ACCORDO PER SNELLIRE PROCEDURA CONSULTAZIONE SINDACALE PER CIGO IN DEROGA IMPRESE OPERANTI COMUNI ABRUZZO COLPITI DA SISMA

26/05/2009

Il 5 scorso su questo blog venne data comunicazione che la Conferenza dei Servizi riunitasi il 30 aprile precedente con la partecipazione dei rappresentanti di Regione Abruzzo,Inps,DRL ,Amministrazioni Provinciali di L’Aquila, Pescara e Teramo ,nonchè di Italia Lavoro, aveva approvato ,in attuazione di corrispondente previsione dell ‘Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.4.09,le linee guida e la modulistica che vanno utilizzate da imprese e lavoratori operanti nei comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma per conseguire la cassa integrazione guadagni e l’indennità di mobilità in deroga per 13 settimane ,così come decise dal Comitato d’Intervento Crisi Aziendali e di Settore nella riunione del 27.4.09 .
In particolare per il ricorso alle 13 settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria in deroga in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato ,compresi apprendisti e somministrati,delle imprese non rientranti nell’ambito della vigente legislazione a regime in tema di ammortizzatori sociali, le suddette linee guida prevedono il seguente percorso :
1 ) comunicazione da parte dell’azienda interessata ,anche tramite l’associazione datoriale di riferimento,ovvero, in caso di inerzia aziendale, da parte del lavoratore beneficiario, alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale della necessità di ricorrere alla cigo ;
2) realizzazione di specifica consultazione sindacale,che deve avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale di cui al numero precedente con sottoscrizione di relativo verbale ;
3) presentazione da parte dell’Azienda interessata,anche per il tramite dell’associazione datoriale di riferimento,di apposita istanza alla Direzione Regionale Lavoro di L’Aquila ,corredata dal verbale di consultazione sindacale mentre se , a causa dell’inerzia aziendale , l’istanza viene presentata dal lavoratore beneficiario, la stessa va sottoscritta anche dalla/e organizzazione/i sindacale/i interessata/e a cui risulta rimessa la comunicazione prevista dal precedente numero 1) ;

4 ) provvedimento della Direzione Regionale del Lavoro di accoglimento della domanda di cigo ovvero di reiezione per assenza dei requisiti , da trasmettere all’Inps Regionale per il seguito di competenza ed al soggetto richiedente.
Rispetto a quanto sopra ,si segnala che,allo scopo di accelerare il più possibile l’iter istruttorio delle richieste di cigo in deroga,presso la Direzione Regionale del Lavoro di L’Aquila in data 21.5.09 ,presente il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia aquilana , i rapresentanti sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ha nno sottoscritto un verbale d’accordo con cui,in relazione alle oggettive difficoltà operative determinatesi in conseguenza del sisma , si stabilisce ,ispirandosi a criteri di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia,che nelle realtà produttive in cui mancano le rappresentanze sindacali aziendali, l’esigenza di ricoprrere alla cigo in deroga saranno segnalate direttamente dai datori di lavoro al citato Ordine professionale ,che si attiverà per promuovere gli incontri di consultazione sindacale con le organizzazioni più rappresentative secondo le modalità ed i tempi di cui alle linee guida della Conferenza dei Servizi , con la prospettiva che nelle susseguenti riunioni trovino definizione contestualmente le consultazioni riguardanti molteplici datori di lavoro interessati.
Per concludere si sottolinea che :
-la cigo in deroga per un massimo di 90 giornate continuative o frazionate può essere richiesta ,in presenza di sospensione o riduzione di orario di lavoro dal 6.4.09 , anche dai datori di lavoro non imprenditori,compresi i professionisti ,con o senza pagamento diretto da parte dell’nps , nonchè con o senza previsione di rotazione ;
-in caso d’inerzia dei datori di lavoro ,la richiesta della cigo è attivabile direttamente dai lavoratori sospesi o ad orario ridotto,con relativa sottoscrizione dell’istanza da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
-per richiedere la cigo in deroga e per attivare la consultazione sindacale è disponibile apposita modulistica pubblicata su questo blog in data 28.4.09.

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

25/05/2009

Si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni della Corte di Cassazione relative ad argomenti attinenti al lavoro :

-Sentenza 8.5.09 n.10629 :in caso di mansioni semplici e ripetitive ,l’assoggettamenmto al potere direttivo del datore di lavoro non è l’unico criterio per determinare un lavoro autonomo o subordinato, potendosi fare riferimento ad altri,quali:continuità e durata dell’attivtà,modalità di erogazione del compenso ,regolamentazione dell’ orario.

-Sentenza 18.5.09 n.11417 n.11417: l’atto colpevole del lavoratore,ossia l’atto volontario posto in essere con imprudenza,negligenza o imperizia, purchè motivato da finalità produttive,non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa e non ne esclude pertanto l’indennizzabilità.

-Sentenza 20.5.09 n.21165 : l’uso privato dell’apparecchio telefonico di cui l’impiegato ha disponibilità per ragioni d’ufficio comporta l’appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione e configura pertanto l’ipotesi di cui al primo comma dell’art.314 c.p. (peculato),se non si verte in quella utilizzazione episodica ed economica del telefono,fatta per contingenti e rilevanti esigenze personali,che rende la condotta inoffensiva.

ISTRUZIONI INPS INDENNIZZO 800 EURO MENSILI IN FAVORE LAVORATORI AUTONOMI COMUNI ABRUZZO COLPITI DA SISMA

24/05/2009

Con la circolare n.71 del 21 scorso l’Inps fornisce istruzioni per rendere operativa la erogazione ,prevista dal Dec Legge n.39/09 e dall’Ordinanza P.C.M. n 3783/09,dell’ indennità a sostegno dei lavoratori autonomi operanti nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma, che abbiano dovuto sospendere l’attività .
Ai richiedenti che ne hanno diritto viene liquidata dall’Inps un’indennità mensile di euro 800,00, per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dal 6 aprile 2009 (data dell’evento sismico) , rispettando l’ordine di presentazione delle domande, e la stessa non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 ,fermo restando che il lavoratore che abbia ripreso l’attività lavorativa e’ tenuto a darne tempestivamente notizia all’Istituto .
L’indennizzo e’ erogato alle seguenti categorie di lavoratori che, alla data del 6 aprile 2009 , risultavano operare nei Comuni individuati dall’’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, :
A. collaboratori coordinati e continuativi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19, comma 2, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009 che soddisfino, in via congiunta, le seguenti condizioni:

– che operino in regime di monocommittenza;

– che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’art. 1, co.3 della L. 233/1990, e siano stati accreditati presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;

– che con riferimento all’anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;

– non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta Gestione separata;

B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

C. lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
La domanda si può presentare in qualsiasi sede INPS sul territorio nazionale, secondo il modello allegato alla circolare,il cui testo integrale con unito il facsimile dell’istanza è consultabile sul sito http://www.inps.it

SCHEDA INFORMATIVA SU DECRETO INTERMINISTERIALE PER SOSTEGNO DIPENDENTI DATORI DI LAVORO IN CRISI

24/05/2009

E’ stato inviato alla Corte dei Conti per l’esame di competenza il decreto firmato il 19 scorso dal Ministro del Lavoro,di concerto con il Ministro dell’Economia, che, previsto dall’art.19 comma 3 del dec.legge n.185/08,convertito in legge n.2/09,contiene le disposizioni sugli adempimenti da attivare per le misure di sostegno ai dipendenti di datori di lavoro in crisi .
In attesa della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e richiamando la specifica trattazione sulle disposizioni del deccreto legge e della legge di conversione sopra citati intervenuta su questo blog in data 1.12.08,29.1.09,15.2.09,18.2.09 e 2.4.09 ,
si evidenziano di seguito gli aspetti del decreto in parola ritenuti di particolare rilievo ed interesse .

ARTICOLO 1

Tratta della ripartizione delle risorse disponibile per l’anno 2009,prevedendo che :
-189 milioni di euro sono utilizzabili per la fruizione,anche in forma frazionata e non continuativa , rispettivamente : a) dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con i requisiti normali per 90 giornate ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali ; b) dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con i requisiti ridotti per 90 giornate ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali; c) del contributo economioco pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per 90 giornate agli apprendisti aventi almeno tre mesi di servizio presso il datore di lavoro interessato sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero licenziati ;
– 100 milioni di euro sono invece utilizzabili per liquidare l’indennità una tantum pari al 20 % del reddito percepito l’anno precedente ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps,che si trovano nelle condizioni di cui all’art.19 comma 2 del citato decreto legge n.185/08.

ARTICOLO 2

Precisa,fornendo anche delle esemplificazioni al riguardo, che per crisi aziendali o occupazionali,a cui necessita ricondurre le sospensioni dei lavoratori beneficiari dei trattamenti prtevidenziali stabiliti,sono eventi transitori e di carattere temporaneo discendenti da situazioni di mercato o eventi transitori comportanti per qualunque tipologia di datore di lavoro privato ,mancanza di lavoro,di commesse,di ordini o clienti.
Inoltre esclude dall’applicazione dell’art.19 comma 1 i casi di sospensioni programmate ed i rapporti di lavoro a tempo parziale verticale per i periodi di sospensione contrattualmente programmate.

ARTICOLO 3

Definisce le condizioni che devono sussistere affinche’ i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali fruiscano delle 90 giornate d’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali ,precisando che i beneficiari devono :
1) essere dipendenti da imprese non destinatarie,per settore o dimensione,d’interventi di cigo,cig gestione speciale per l’ edilizia, per i lapidei e per l’agricoltura e cigs,oppure essere di pendenti di imprese artigiane occupanti mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente caratterizzate dall’influsso prevalente di altre imprese,a norma dell’art.12 comma 1 legge n.223/91 ;
2 ) essere in possesso di almeno due anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e di almeno 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l’inizio dello stato di sospensione;
3) aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità immediata durante la sospensione dal lavoro per un percorso formativo o di riqualificazione ,secondo il modello che spetta all’Inps predisporre .
Inoltre l’articolo precisa che, qualora previsto dagli enti bilaterali ,il beneficio in questione spetta anche in caso d’interruzione o fine anticipata della missione nell’ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro .

ARTICOLO 4

Indica le condizioni che devono sussistere affinche’ i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali fruiscano delle 90 giornate d’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti , precisando che i beneficiari devono :
1) essere dipendenti da imprese non destinatarie,per settore o dimensione,d’interventi di cigo,cig gestione speciale per l’ edilizia, per i lapidei e per l’agricoltura e cigs,oppure essere di pendenti di imprese artigiane occupanti mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente caratterizzate dall’influsso prevalente di altre imprese,a norma dell’art.12 comma 1 legge n.223/91 ;
2 ) aver realizzato nell’anno precedente almeno 78 giornate di lavoro,comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia,maternità,ecc.) ;
3) aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità immediata durante la sospensione dal lavoro per un percorso formativo o di riqualificazione professionale,secondo il modello che spetta all’Inps predisporre.
Inoltre l’articolo precisa che, qualora previsto dagli enti bilaterali ,il beneficio in questione spetta anche in caso d’interruzione o fine anticipata della missione nell’ambito dei rapporti di somministrazione di lavoro .

ARTICOLO 5

S’interessa delle condizioni che devono intervenire per consentire l’accesso al contributo economico per non oltre 90 giornate e d ‘ importo pari all’indennita’ ordinaria di disoccupazione agli apprendisti sospesi per crisi aziendali o occupazionali ovvero licenziati, , individuate nelle seguenti:
1) esistenza di rapporti di apprendistato con anzianità di servizio pari ad almeno tre mesi presso il datore di lavoro che provvede alla sospensione o al licenziamento:
2) aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità immediata durante la sospensione dal lavoro per un percorso formativo o di riqualificazione professionale,secondo il modello che spetta all’Inps predisporre ;
L’articolo inoltre prevede che i periodi apprendistato sono considerati nutili a titolo di contribuzione figuratiova ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per accedere alle tutele contemplate nell’art.19 comma 1del decreto legge n.185/08 .

ARTICOLO 6

Fa riferimento al cumulo fra trattamento per sospensione e trattamenti di disoccupazione,nonchè al ricorso all’utilizzo di trattamenti di cig e mobilità in deroga,stabilendo che:
a) la durata prevista dalla legge del trattamento di disoccupazione involontaria non si riduce a seguito del godimemnto del trattamento di cui all’art.19 comma 1 lettere a) e b) del decreto legge n.185/08;
b) gli accordi sindacali da stipulare per il conseguimento del trattamento fissato dall’art.19 comma 1 lettere a),b) e c) per i lavoratori in stato di sospensione devono precisare le modalità di esaurimento dei periodi di tutela di detto trattamento e della successiva fruizione del trattamento di cig in deroga;
c ) ai sensi dell’art.10 legge n.30/03,per le imprese artigiane,commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali,regionali,territoriali o aziendali,il trattamento in deroga costituito dall’indennità una tantum pari al 20 % del reddito percepito l’anno precedente ,da liquidare ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps,che si trovano nelle condizioni di cui all’art.19 comma 2 lettere del citato decreto legge n.185/08,è condizionato al rispetto degli accordi e contratti citati,stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) i soci delle cooperativedi cui al dpr n.602/70 accedono direttamente al contributo economico di cui alla predente lettera c).

ARTICOLO 7

Contiene la disciplina degli adempimenti a carico di datori di lavoro e lavoratori per conseguire la indennità ordinaria non agricola con requisiti normali e ridotti per non oltre 90 giornate in caso di sospensione ,nonche’ il contributo economico di pari duratae d’ importo coprrispondente all’indennita’ di disoccupazione per gli apprendisti sospesi o licenziati.Infati si stabilische che :
-i datori di lavoro interessati alle sospensioni sono tenuti a comunicare in via telematica ai servizi impiego competenti,per il tramite dell’Inps,direttamente ovvero per il tramite degli enti bilaterali ovvero dei soggetti previsti dall’art.1 legge n.12/79,la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, riportandosi a quelle riportate nell’art.2 del decreto interministeriale in esame,e conformandosi alle modalità ed modulo che spetterà all’Inps predisporre ,nonchè avendo cura sia di rimettere alla sede competente dell’Istituto previdenziale predetto la copia degli accordi collettivi stipulati in merito ,sia a comunicare al medesimo ente tempestivamente con le stesse modalità le eventuali riprese lavorative ;
-i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati ,rispettando le modalità fissate dall’Inps ,devono presentare apposita domandaall’Istituto per l’erogazione dei benefici spettanti.

ARTICOLO 8

Subordina l’erogazione dei trattamenti di cui all’art.19 comma 1 dec.legge n.185/08 alla comunicazione mensile da parte dell’ente bilaterale all’Inps dei nominativi dei lavoratori aventi titolo alla percezione della quota integrativa,del relativo periodo di erogazione e dell’impegno ad effettuare la medesima,che comunque deve avvenire non oltre sei mesi dalla comunicazione della sospensione.
Inoltre precisa che l’erogazione dellle prestazioni da parte dell’Inps avviene in base alla data di presentazione delle domande dei lavoratori interessati.

ARTICOLO 9

Fissa le linee guida per l’intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20 % dell’indennità ,a carico degli enti bilaterali,con cui l’Inps stipula apposite convenzioni .

ARTICOLO 10

Prevede l’istituzione da parte dell’Inps di una banca dati dei percettorti dei trattamenti previdenziali e di sostegno al reddito di cui all’art.19 dec.legge n.185/ 08 e di ogni altra informazione utile per la gestione dei trattamenti,ivi compresi i casi di sospensione lavorativa e le relative motivazioni ed infine i nominativi dei lavoratori disponibili ad un percorso di riqualificazione professionale ovvero,in caso di perdita del lavoro,ad un lavoro congruo.
La predetta banca dati,che sarà accessibile ai Servizi impiego,alle Regioni ed alla Dir.Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro , in particolare dovra’ contenere le informazioni sulla qualifica professionale ed il titolo di studio dei percettori del trattamento o sussidio.

ARTICOLI 11 e 12

S’interessano della dichiarazione preventiva di disponibilità all ‘Inps da parte dei lavoratori interessati ai trattamenti previsti dall’art.19 comma 1 dec.legge n.185/08 ad accettare una riqualificazione professionale o un posto di lavoro congruo,secondo le modalità e la modulistica che l’Istituto predispone entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale in esame .
Inoltre stabiliscono la decadenza da qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale ,anche a carico del datore di lavoro,fatti salvi i diritti già maturati, a carico di coloro che rifiutano un lavoro congruo ovvero di sottoscrivere la dichiarazione di disponibilità ovvero di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale ovvero che non vi partecipano senza adeguata giustificazione .
In propsito si prevede che nei suddetti casi i servizi per l’impiego,le agenzie per il lavoro ed i datori lavoro per il tramite dei servizi per l’impiego comunicano tempestivamente all’Inps, secondo le modalità stabilite dall’Istituto ,i nominativi dei lavoratori inadempienti ed a seguito di detta comunicazione l’Inps dichiara la decadenza degli interessati ,dandone informazione agli stessi.
Infine si prevede che l’Inps predispone la modulistica con cui i servizi impiego ,i responsabili delle attività formative ed i datori di lavoro provvedono a comunicare all’Istituto l’accettazione del lavoro congruo o del percorso di riqualificazione, risultando evidenziato che la partecipazione al percorso di riquaficazione si sospende in caso di richiamo al lavoro dei sospesi .

ARTICOLO 13

Riguarda la predisposizione da parte dell’Inps della modulistica per la richiesta dell’indennità una tantum da parte dei co.co.co a progetto di cui all’art.19 comma 2 del decreto legge n.185/08,,da concedere in base alla data di presentazione delle domande,ricordando in merito che dalla legge n.33/09 la misura della stessa risulta aumentata dal 10 al 20 % del reddito percepito nell’anno precedente.