Archive for ottobre 2009

INNALZAMENTO ORARIO FASCE REPERIBILITA’ PER MALATTIA DIPENDENTI PUBBLICI

29/10/2009

 In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativon.150/09 , il Ministro della Funzione  Pubblica  ha firmato   il provvedimento ,di sua diretta ed esclusiva competenza,sulle nuove fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici  in malattia    , che dovrebbe essere pubblicato presto  in Gazzetta Ufficiale   per entrare   in vigore  da gennaio prossimo .

   Il decreto ministeriale in parola    prevede che le  nuove fasce  di reperibilità per il dipendente pubblico malato , in sostituzione   delle attuali che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19  , saranno  pari a 7 ore e comprenderanno i periodi dale 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni della settimana ,mentre le stesse non riguarderanno i malati oncologici o comunque con patologie gravi che richiedono terapie salva vita ,nonche ‘i malati per causa di servizio.

Inoltre si stabilisce    che , in attesa che il sistema di invio    telematico  dei certificati di malattia  vada a regime , da  gennaio  201o  , tanto nel settore pubblico che in quello privato,   risulterà possibile tanto l’invio della certificazione sanitaria  nel modo tradizionale ,   che   la rimessa  diretta  all’Inps on line  da parte del  medico  o della struttura pubblica,con l’impegno dell’Inps d’inoltrare la stessa all’amministrazione  del dipendente malato.

Infine    è programmato    l’obbligo di  certificazione  rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un dottore convenzionato per malattie di durata superiore a 10 giorni .
 Alla base del nuovo innalzamento delle fasce di reperibilità     sta la constatazione   che nei ultimi tre mesi scorsi     sono cresciute   le assenze dal lavoro per malattia dei dipendenti pubblici  nella  misura rispettivamente del 24,2, 21 e 20 per cento e del del 24,2 per cento,facendo ritenere al  Ministro della Funzione Pubblica che l’assenteismo opportunistico dei lavoratori delle amministrazioni pubbbliche è ripreso.

 Spetterà ai  dirigenti  il compito di vigilare sui casi sospetti onde   evitare passi indietro. Responsabili troppo “permissivi” saranno punti con la decurtazione o la mancata attribuzione della retribuzione di risultato, fino alla  sospensione dall’incarico, con privazione della retribuzione.

   Peraltro è da evidenziare che con  le nuove norme sul lavoro pubblico, rischia anche  il medico se attesta il falso,prevedendosi il carcere,la radiazione dall’albo, la decadenza della convenzione con il Ssn edil  licenziamento in tronco, se dipendente di struttura pubblica.

Infine un  aspetto   non trascurabile   è che  l’impiegato “malato”  subisce  una trattenuta sulla componente accessoria del suo salario, che varia  da 6 a 12, 13 euro al giorno , a seconda del comparto di appartenenza .

ESEMPLARE SENTENZA RIGUARDANTE DIPENDENTE PUBBLICO ASSENTEISTA

29/10/2009

Si richiama l’attenzione sulla sentenza della Corte di Cassazione n.41471 del 28 ottobre emessa a carico di un dipendente comunale assentatosi dal lavoro arbitrariamente,facendosi timbrare il cartellino da un collega.

I l caso riguarda un ‘impiegato del comune di… nei cui riguardi  la   Corte di appello di … , con sentenza del 20 marzo 2006, aveva  confermato   la sentenza del Tribunale di …   in data 7/12/2004, per truffa consumata ai danni del Comune di … per aver  fatto rilevare la propria presenza sul posto di lavoro con la timbratura del cartellino marcatempo nell’orario pomeridiano in cui lo stesso risultava presente presso lo stadio comunale in occasione dell’incontro calcistico  della squadra  del paese ,  condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione e € 100 di multa, con i benefici di legge.

Il lavoratore avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione,che alla conclusione del procedimento instaurato ha dichiarato inammissibile il  ricorso stesso, confermendo la decisione dei giudici di merito,in quanto tra l’altro :

 -e’stata rilevata l’incompatibilità tra la presenza del dipendente presso il campo sportivo e la sospensione del rapporto di lavoro derivante dalla fruizione del permesso ,rilevando che il rimprovero mosso al lavoratore non  è tanto quello di essersi recato ,durante l’orario di servizio,ad assistere ad un incontro di calcio,quanto di aver percepito un ingiusto profitto,ricevendo la retribuzione anche in relazione ai tempi di assenza,con corrispondente danno  del comune;

-è stato accertato inoltre che la registrazione dell’ora d’ingresso era stata effettuata con la complicità di altra person alla quale  il dipedente aveva evidentemente ceduto il tesserino marcatempo,attesa l’incompatibilità con la sua presenza al campo spotivo.

Si  conclude sottolineando che il dipendente in questione,oltre a veder confermata la condanna alla reclusione di sei mesi e a 100 euro di multa già stabilita dai giudici territoriali ,  è stato anche condannato dalla Corte di Cassazione  alle spese del procedimento ,nonche’,ravvisandos i profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità,al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di mille euro .

CHIARIMENTI MINISTETO INTERNO SU MODIFICHE RELATIVE CITTADINANZA

29/10/2009

   Con  la circolare n.13074  del  07  .10. 2009 il Ministero dell’Interno,richiamando la  Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” -espone alcune precisazioni  sulle modifiche intervenute in materia   di cittadinanza , facendo seguito   seguito alle precedenti  circolari in data 6 agosto e 3 settembre 2009  ed in relazione  ai quesiti pervenuti in merito all’applicazione dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 ,modificato dall’art. 1, comma 11 dalla citata legge n. 94.  

Preliminarmente la circolare in questione ricorda che   la nuova formulazione dell’art.5 dispone che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano possa acquisire la cittadinanza italiana: a) quando, dopo il matrimonio risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure b) dopo tre anni dalla data del matrimonio se risiede all’estero. I termini suindicati sono ridotti dalla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. In entrambi i casi, inoltre, si richiede che, al momento dell’adozione del decreto di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

 Per la ipotesi di cui al punto a) si evidenzia come il dettato legislativo, ai fini dell’ammissibilità della domanda, imponga null’altro che l’accertamento dell’esistenza di un rapporto coniugale non meramente strumentale, ma effettivo e duraturo, in costanza del quale sia maturato altresì il prescritto periodo di residenza legale nel territorio dello Stato, a dimostrazione dell’avvenuto inserimento dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale.

Pertanto, conclude la nota ministeriale , può avanzare la richiesta di cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato anteriormente alla data del matrimonio ma anche il coniuge di chi abbia la cittadinanza successivamente a tale data, sempre che la momento della domanda abbia maturato i requisiti previsti dalla norma.

Invece per l’ ipotesi di cui al punto b),il Ministero dell’Interno afferma essere    il caso di precisare che coniuge straniero del nostro connazionale che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all’estero potrà presentare istanza presso la Prefettura competente in base alla nuova residenza senza attendere il naturale termine di due anni di residenza legale nel territorio italiano purché, al momento della presentazione della domanda, lo stesso sia in regola con le norme sul soggiorno e sia iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente.

Quanto sopra perchè è  da ritenersi che il requisito il cui possesso è necessario per poter acquistare la cittadinanza italiana si già stato maturato durante la residenza all’estero. Come già evidenziato, la nuova normativa prevede che, alla data di adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Pertanto, ad esclusione dei provvedimenti adottati prima dell’8 agosto 2009 o che comunque soggiacciono alla precedente normativa (circ. 06/08/2009 “istanze per matrimonio”, punto A), riguardo ai quali non occorre effettuare alcun ulteriore accertamento, per i decreti adottati dopo tale data sarà necessario procedere a detta verifica. A tal fine , con l’atto di convocazione per la notifica del decreto di conferimento,s’ inviteranno gli interessati a produrre la seguente documentazione aggiornata alla data di adozione del provvedimento: – atto integrale di matrimonio; – certificato di esistenza vita del coniuge italiano: il decesso del coniuge, ai sensi dell’art. 149 c.c., determina difatti lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili.

Conclusivamente la circolare in esame afferma   essere  inteso che laddove gli Ufficiali di stato Civile o le Autorità Diplomatiche venissero successivamente a conoscenza di una separazione o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto ma non ancora annotati e trascritti a quel momento, gli stessi ne daranno comunicazione allo scrivente Dipartimento-Direzione Centrale per la revoca del provvedimento. Analogo invito viene rivolto al Ministero degli Affari Esteri per le comunicazioni di rito alle Rappresentanze Diplomatiche-Consolari.

CHIARIMENTI INPS PER RIMBORSO TFR LAVORATORI IN CIG

28/10/2009

 A seguito  di  quesito,l’Inps con il   messaggio n. 23953 del 23 scorso   in materia di   rimborso  delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIG e di irrilevanza dei periodi di CIG in deroga  fornisce le seguenti precisazioni.

   Il quesito ha alla base    domanda se l’intervento della CIG in deroga a seguito della conclusione di un periodo di CIGS possa avere effetto sull’applicazione del rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 464/1972.

 In proposito viene rammentato  che  la norma prima citata   stabilisce che “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.” e che con successive   circolari interpretative  è stato chiarito chiarito che la possibilità di rimborso,  ora riguardante  le quote di TFR ( sostitutivo   dell’indennità di anzianità), è preclusa qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro (prima del licenziamento) ed infine  che le quote rimborsabili sono soltanto quelle dei periodi integrati immediatamente prima del licenziamento,mentre non    si considerano interruttive della sospensione l’astensione per maternità, le festività, la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se regolarmente comunicato.

 Il  messaggio aggiunge  che parimenti  non  è daconsiderare   evento interruttivo la collocazione in CIG in deroga, che mantiene lo stato di sospensione attribuendone il finanziamento ad un fondo di natura non contributiva,pur se la condizione di sospensione per intervento della CIG in deroga  non può prevedere  il  rimborso delle relative quote di TFR maturate ,in quanto non sussiste  alcuna norma che   lo preveda specificamente.

Conclusivamente l’Inps afferma che pertanto     va riconosciuto il rimborso delle quote di TFR maturate durante l’intervento della CIGS (per tale solo periodo) ,anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore dopo un ulteriore periodo di CIG in deroga fruito senza soluzione di continuità  dopo la  conclusione del periodo di CIGS autorizzato.

PARERE DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA SU PERMESSI LEGGE 104/92

28/10/2009

In risposta a corrispondente quesito,il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n.44700 el 23 scorso ha espresso il parere che tra i dipendenti  individuati dalla legge n.104 /92 per usufruire dei permessi previsti dall’art. 33  comma  3 della mesdesimo legge non sono da comprendere quelli  nominati” tutore le gale” ed” amministratore di sostegno” .

Infatti ,si afferma nella precisata nota istituzionale ,è la stessa legge che indica la platea dei soggetti legittimati a fruire delle agevolazioni per poter prestare assistenza a persone con handicap in condizione di gravità e tra queste figure non compaiono il tutore legale e l’amministratore di sostegno,che oltretutto non possono annoverarsi tra i parenti ed affini previsti dallalegge come potenziali beneficiari dei permessi in questione.

Infine la nota del Dipartimento F.P.ricorda che sull’argomento in modo conforme era   intervenuto il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n.41 del 15.5.09.

VERSO L’OPERATIVITA’ DELLE ZONE FRANCHE URBANE

28/10/2009

 Le  Zone Franche Urbane ,in cui per l’Abruzzo , oltre al già previsto    comune di Pescara, risultano  aggiunte le aree del provincia      di L’Aquila colpite  dal terremoto  per cui sono disponibili risorse pari a 45 milioni   ,compiono  un altro passo verso l’operatività ,nel senso che il 28 c.m.presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico   i 23  rappresentanti delle località   interessate  si sono incontrati  ccn il titolare di detto Dicastero per stipulare       il  contratto che specifica ‘ le prime risorse rese disponibili  per le agevolazioni fiscali e contributive  nelle singole zone urbane individuate e   stabilisce    alcuni impegni che il ministero ed i comuni    si sono  assunti  reciprocamente per assicurare l’avvio della rispettiva  Zfu  , mirando  a creare sviluppo e occupazione.
L’istituzione delle Zfu risale a due anni fa, quando   si  stabilì che in determinate zone depresse italiane sorgessero delle aree dove gli imprenditori vanno  esenti dalle tasse,così da dare  in dette zone  circoscritte   una boccata d’ossigeno all’economia.
Il governo stabilì per il primo anno una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per il primo anno d’attività, e altrettanti per il secondo.  Poi è trascorso del tempo   in attesa dell autorizzazione dell’Unione europea,regolarmente intervenuta ,in quanto si  sostiene che  le agevolazioni previste per le zone franche urbane non alterano le condizioni degli scambi ,mentre  è stata fatta dal CIPE con deliberazione dell’8.5.09 la ripartizione delle risorse finanziarie  pari 100 milioni di euro.

E’ da sottolineare che  obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.
 Infatti  le  disposizioni delle   leggi finanziarie in materia  prevedono che:
1) al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle citta caratterizzati da degrado urbano e sociale,sono istituite le zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30 mila;
2) con il Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sono finanziabili i programmi d’intervento alle piccole e microimprese (così individuate dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6.5.03 : le prime sono quelle con un organico inferiore a 50 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro,mentre le seconde sono quelle con organico inferiore a 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni din euro) Infatti è stabilito che in favore di dette imprese che iniziano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012 una nuova attività economica nelle zone franche urbane, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d’imposta.Per i periodi d’imposta successivi,l’esenzione e’limitata,per i primi cinque al 60 %,per il sesto ed il settimo al 40 % e per l’ottavo ed il nono al 20% .L’esenzione in parola spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zone franca,maggiorato,a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta,di un importo pari ad euro 5000,ragguagliato ad anno , per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato,residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d’imposta,fino a concorrenza di euro 3000,per ciacun periodo d’imposta,del valore della produzione netta;
c)esenzione dall’ ici,a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012,per i soli immobili siti nelle zone franche urbane delle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività,nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decrteo del Ministro del Lavoro,solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi ed a condizione che almeno il 30 % degli occupati risiede nel sistema locale di la voro in cui ricade la zona franca urbana.Per gli anni sucessivi l’ esonero è limitato per i primi cinque al 60 %, per il sesto e settimo al 40 % e per l’ottavo e nono al 20 %.L’esonero di cui alla presente lettera spetta ,alle medesime condizioni,anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono attività all’interno della zona franca urbana .
In ordine a quanto sopra ,è da precisare che:
-alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008,le agevolazioni di cuii alle lettere precedenti si applicano nel rispetto della regola de minimis,che consente gli aiuti alle imprese in una misura complessiva massima pari a 200 mila euro nell’arco di un triennio ;
-sono in ogni caso escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione d di automobili,della costruzione navale,della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche,della siderurgia e del trasporto su strada –
Si precisa che la       Zona Franca Urbana del Comune di Pescara,a cui risultano assegnati complessivamente 4.290.065 euro, comprende   135  vie del capoluogo adriatico,  sottolineando altresì     che nel la deliberazione del Cipe sopra citatasono riportate   anche   le seguenti  Sezioni censuarie :

 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433
434 435 436 437 438 439 440 441 442 444 445 446
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
459 460 461 462 463 466 467 467 469 470 471 480
481 482 483 484 487 488 489 490 491 492 493 494
495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506
634 635 715 716 717.
 Per ulteriori notizie si   rinvia a quanto riportato su questo blog in data 3 aprile  09 sull’argomento  ,compreso l’elenco completo delle strade che fanno parte della zona franca urbana  di Pescara ,auspicando che per favorire l’0peratività delle Zone Franche Urbane dell’Abruzzo ,le amministrazioni  comunali interessate istituiscano  con sollecitudine appositi sportelli  per coordinare il ricevimento delle istanze  dei numerosi imprenditori,che si prevede   sono    interessati  ad avviare le attività aziendali destinatarie   delle agevolazioni fiscali ed esenzioni contributive per i lavoratori da impiegare , in attesa  di confacenti  chiarimenti operativi    da parte   dei bandi comunali che specificheranno i soggetti beneficiari e le modalità per accedere ai varii benefici  .

 

 

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

27/10/2009

Si riporta di seguito l’elenco delle aziende operanti in Abruzzo per cui risulta intervenuto il provvedimento di cigs   da parte del Ministero del Lavoro nel periodo dall’8 al 23 ottobre 2009: 

–  FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS                                                                                S.p.a.

  con sede in :  VIMODRONE                                                                          –  MI

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di : L?Aquila e Pescara

    Decreto              del 08/10/2009 n.   47396 

    Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     01/06/2009   al     31/05/2010

MAGAZZINI GABRIELLI                                                                                                   S.p.a.

  con sede in :  ASCOLI PICENO                                                                     –  AP

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     MONTESILVANO                                                                                          –   PE

  Decreto              del 19/10/2009 n.   47592 

     Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     17/07/2009   al     16/01/2010

–   SDS                                                                                                                              S.r.l.

  con sede in :  MONTESILVANO                                                                    –  PE

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     MONTESILVANO                                                                                          –   PE

  Decreto              del 19/10/2009 n.   47591

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     24/07/2009   al     23/07/2010

  Con autorizzazione al pagamento diretto –

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

26/10/2009

Si richiama l’attenzione sulle seguenti massime della Corte di Cassazione:

Sentenza n.20845 del 29.9. 09 :ai sensi dell’art.56 omma 6 del dec.leg.vo n.29/93,nel pubblico impiego privatizzato  l’espetamento di mansioni superiori alla qualifica deve essere retribuito conformandosi  al principio della retribuzione proprzionata alla qualifica e sufficiente di cui all’art.36 della Costituzione,potendo detto precetto costutuzionale essere rispettato  atttraverso la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di competenza.

 

Sentenza n.21122 del 2.10.09 : il parametro normativo che contraddistengue il rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo s’individua nel vincolo di soggezione personale del prestatore al potere organizzativo,direttivo e disciplinare del datore di lavoro, cui consegue la limitazione della sua autonomia e l’inserimento nell’organizzazione aziendale.Pertanto gli altri elementi (assenza di rischio ,continuità dellaprestazione,l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione ed altri) ,pur avendo natura sussidiaria e non decisiva ,possono costituire gli indici rivelatori complessivamente considerati e tali da prevalere sull’eventual volontà contraria manifestata dale parti,attraverso cui diventa evidente nel caso concreto l’essenza del rapporto e cioè la subordinazione ,mediante la valutazione complessiva dellasituazione.

 

-Sentenza n.21212 del 5.10.09 : il direttore generale  di  ASL può essere licenziato  soltanto in presenza di gravi motivi e sempre che sia stato acquisito dall’Ente procedente il parere della Conferenza dei sindaci , che si rivela non è necessario   quando sussista il requisito della particolare gravità ed urgenza.

 

Sentenza n.21707 del 14.10.09: il dipendente , che a causa di vaccinazione obbligatoria subisce una lesione ,non ha dirito ad alcun indennizzo, se la lesione riportata risulta insignificante.Infatti in questo ambito il parametro di riferimento è la tabella annessa al dpr 384/81 ,  graduata in otto categorie.Pertanto, quando il danno scende sotto la soglia dell’ultima categoria,l’Amministrazione interessata appare esentata dall’obbligo di risacire   il danno . 

 

– Sentenza n.21797 del 14.10.09 : nel processo del lavoro ,il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ,previsto quale condizione di procedibilità della domanda, deve venir eccepito dal convenuto nella memoria difensiva e può essere rilevato d’uffico dal giudice entro l’udienza di cui all’art.46 c p  c (costituzione del convenuto ).Pertanto ,ove l’improcedibilità dell’azione ,anche se segnalata, non venga  rilevata  dal giudice entro il termine sopra indicato,la questione non può più essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.

DISEGNO DI LEGGE REGIONE ABRUZZO SU APPRENDISTATO

25/10/2009

A breve la collettività produttiva,lavorativa e  professionale    abruzzese dovrebbe disporre  di un nuovo strumento  normativo  destinato  alla regolamentazione dell’apprendistato.

Infatti presso il    Consiglio della Regione Abruzzo sta per essere avviato   l’esame di un  apposito disegno di legge ,che una volta approvato   regolamenterà detto istituto,così da affiancare ed integrare      la disciplina   statale   contenuta,come è noto, negli articoli  49 e seguenti del decreto legislativo n.276/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

In attesa  che con la pubblicazione sul Bura il provvedimento diventi operativo ,sostituendo così le disposizioni amministrative approvate in materia  dalla Giunta  in via transitoria  e sperimentale  ,a seguito di Accordi con le rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative in sede nazionale e territoriale,di seguito si anticipano gli aspetti significativi  del suddetto, che risulta composto    da complessivi 36  articoli.

Anzitutto  si ritiene di  richiamare l’attenzione  sulle finalità   perseguite dal disegno di legge , precisando che esso    prevede   di supportare l’inserimento nel mondo del lavoro

dei giovani, aumentandone la professionalità e l’occupabilità, promuovendo  la

qualità degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilità,

la diffusione sul territorio, l’utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione

didattica  e  trasformando  gli esiti positivi dello stesso in stabile occupazione .

Inoltre   stabilisce  che     la Giunta Regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le 

Province , definisce nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, ed in coerenza con il sistema regionale dellqualifiche, gli aspetti formativi dell’apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l’identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati.

Invece circa i profili formativi,dopo aver precisato che il  profilo formativo è l’insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimidi competenza per ciascuna figura professionale  o per gruppi di figure professionaliaffini, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno e/o interno all’impresa, formale e non formale,  indica  che compete alla Giunta Regionale la definizione degli stessi  , d’intesa con le associazioni dei datori e

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le Province ,  in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni,ai sensi dell’articolo 52, Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, nr. 276, che individua gli standard minimi nazionali.

 Quindi il provvedimento  passa ad intrattenersi   della  formazione formale   ,  che viene definita come  la formazione attuata, tramite una specifica progettazione,in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro ed avvertendo che  in tal caso essa  deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla

produzione di beni o servizi  ,al fine di conferire all’apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l’acquisizione di adeguata capacità professionale.  trasversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi,mentre gli  organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato  o le imprese medesime qualora dispongano di capacità formativa, provvedono all’erogazione della formazione formale, restando precisato altresì che,  in caso di formazione esclusivamente aziendale  degli apprendistati professionalizzanti,  è  rimessa integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali, la definizione della nozione di formazione aziendale, nonché l’individuazione, per ciascun profilo formativo ,della durata, delle modalità di erogazione della formazione e delle modalità  di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.

Nello specifico viene precisato che la formazione formale si attua mediante la formazione:

a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta

da quella produttiva;

b) attuata mediante una specifica progettazione in cui sono esplicitati

l’analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard

minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;

c) realizzata e supportata da figure professionali competenti;

d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;

e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità

e le procedure stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale, d’intesa

con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente

più rappresentative sul piano regionale e con le   Province  .

Particolarmente significativa si rileva  la parte che il provvedimento dedica alla trattazione del piano formativo individuale  , destinato a delineare  delinea il percorso formativo dell’apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi   ed in relazione alle competenze possedute dall’apprendista  .

   Le disposizioni relative  a tale  argomento proseguono  stabilendo che il piano formativo individuale descrive, tenendo conto peraltro  delle competenze già possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che l’apprendista deve seguire al fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di riferimento ,nonche ‘ attribuendo ad apposita  Deliberazione di Giunta Regionale, da emanarsi d’intesa con le organizzazioni  sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamentpiù rappresentative sul piano regionale e con le  Province  ,la definizione  di  un modello unico per la formulazione dei piani formativi individuali ,che comunque devono essere   coerenti  con i profili formativi disciplinati dalla Giunta Regionale  e che    vanno redatti     tenendo conto delle caratteristiche di quelli indicati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale ,avvertendo che in ogni caso gli stessi devono:

 a) indicare il percorso di formazione da svolgersi all’esterno o all’interno dell’impresa, od in entrambe le sedi, e l’articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto;

b) l’acquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo,di competenze in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa;

c) descrivere il percorso formativo dell’apprendista, con riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata del contratto di apprendistato;

 d) costituire elemento essenziale del contratto d’apprendistato;.

e) essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per l’Impiego territorialmente

competente entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro di apprendistato unitamente alla comunicazione di assunzione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, Legge, 28 novembre 1996, nr. 608, così come modificato dall’articolo 1, comma 1180, Legge, 27 dicembre 2006, nr. 296.

 Infine si stabilisce che i    datori di lavoro possono allegare al piano formativo individuale inviato alCentro per l’Impiego territorialmente competente la valutazione di coerenza con ilprofilo formativo di riferimento rilasciata dall’ente bilaterale cui abbiano aderito e che entro  quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione, il Centro perl’Impiego territorialmente competente verifica la coerenza dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso di valutazione

negativa, ovvero di silenzio-rigetto, il datore di lavoro è tenuto alla riformulazionedel piano e successivamente gli stessi  Centri per l’Impiego trasmettono alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali i piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i profili formativi.

Si conclude la presentazione del provvedimento regionale in considerazione , elencando i  rimanenti aspetti   disciplinati nello stesso:

– certificazione delle competenze

– tutore aziendale

– offerta formativa degli enti accreditati

– accrtamento delle competenze acquisite

– crediti formativi e relativo riconoscimento

– certificazione del percorso formativo

– libretto formativo

– oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna dell’apprendistato -sistema e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato

– incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

– commissione  regionale apprendistato 

– tipologie    dell’apprendistato

– disposizioni finali e transitorie.

 

 

 

 

 

 

 

PREPENSIONAMENTO PER I DIPENDENTI PUBBLICI ?

22/10/2009

Di prepensionamento si parla con una certa insistenza, sostenendosii che lo stesso   contribuerebbe  a    ridurre il numero dei dipendenti pubblici “anziani”,  ad intaccare in maniera significativa  il blocco del turn over  ed a  favorire l’assunzione di un certo numero di lavoratori giovani .

 La  prospettiva di cui si parla  interessa soprattutto il personale della scuola,ma riguarda un  po’ tutto il settore  pubblico ,dove da anni il reclutamentoa tempo indeterminato  di nuove unità  è vistosamente limitato e comunque avviene in misura tale da rivelarsi insufficiente rispetto ai bisogni occupazionali  ed all’esigenza di certezza nel futuro.

L’occasione  per verificare la fondatezza di riuscire a  legiferare in merito  al prepensionamento dei pubblici dipendenti è offerta agli organi parlamentari dall’approvazione della finanziaria 2010,attualmente all’esame della Commissione bilancio del Senato ,presso cui infatti  risulta presentato apposito emendamento della maggioranza  .

La proposta di prepensionamento dovrebbe riguardare un consistente numero di dipendenti pubblici,a cominciare da quelli della scuola,prevedendo  l’uscita dal lavoro su base volontaria  e fino a concorrenza delle risorse disponibili ,che risultano pari a 7 milioni di euro  nel primo anno di applicazione,a 21 milioni di euro nel secondo anno e di 14 milioni  nel  2012.

 E ‘da  evidenziare  che la   possibilità di uscita anticipata   sarebbe riservata al personale in possesso:

– di un’anzianità contributiva pari o superiore a 34 anni e di un’età pari o superiore a 59 anni;

– di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’ età pari o superiore a 58 anni ;

– di un’anzianitàcontributiva pari o superiore a 36 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni.

Secondo i promotori  , quella proposta  sarebbe un’operazione non molto costosa ,che oltretutto permetterebbe di conseguire  il    risultato   dello svecchiamento delle piante organiche e dell’immissione in ruolo di una parte dei precari della P.A.,venendo d incontro peraltro alle lavoratrici ,nei cui riguardi ,come è noto dall’anno prossimo  sarà innalzato il     limite minimo d’età per la pensione.