A breve la collettività produttiva,lavorativa e professionale abruzzese dovrebbe disporre di un nuovo strumento normativo destinato alla regolamentazione dell’apprendistato.
Infatti presso il Consiglio della Regione Abruzzo sta per essere avviato l’esame di un apposito disegno di legge ,che una volta approvato regolamenterà detto istituto,così da affiancare ed integrare la disciplina statale contenuta,come è noto, negli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo n.276/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
In attesa che con la pubblicazione sul Bura il provvedimento diventi operativo ,sostituendo così le disposizioni amministrative approvate in materia dalla Giunta in via transitoria e sperimentale ,a seguito di Accordi con le rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative in sede nazionale e territoriale,di seguito si anticipano gli aspetti significativi del suddetto, che risulta composto da complessivi 36 articoli.
Anzitutto si ritiene di richiamare l’attenzione sulle finalità perseguite dal disegno di legge , precisando che esso prevede di supportare l’inserimento nel mondo del lavoro
dei giovani, aumentandone la professionalità e l’occupabilità, promuovendo la
qualità degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilità,
la diffusione sul territorio, l’utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione
didattica e trasformando gli esiti positivi dello stesso in stabile occupazione .
Inoltre stabilisce che la Giunta Regionale, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le
Province , definisce nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, ed in coerenza con il sistema regionale dellqualifiche, gli aspetti formativi dell’apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l’identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati.
Invece circa i profili formativi,dopo aver precisato che il profilo formativo è l’insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimidi competenza per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionaliaffini, da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno e/o interno all’impresa, formale e non formale, indica che compete alla Giunta Regionale la definizione degli stessi , d’intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e con le Province , in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni,ai sensi dell’articolo 52, Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, nr. 276, che individua gli standard minimi nazionali.
Quindi il provvedimento passa ad intrattenersi della formazione formale , che viene definita come la formazione attuata, tramite una specifica progettazione,in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro ed avvertendo che in tal caso essa deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla
produzione di beni o servizi ,al fine di conferire all’apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l’acquisizione di adeguata capacità professionale. trasversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi,mentre gli organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato o le imprese medesime qualora dispongano di capacità formativa, provvedono all’erogazione della formazione formale, restando precisato altresì che, in caso di formazione esclusivamente aziendale degli apprendistati professionalizzanti, è rimessa integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali, la definizione della nozione di formazione aziendale, nonché l’individuazione, per ciascun profilo formativo ,della durata, delle modalità di erogazione della formazione e delle modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.
Nello specifico viene precisato che la formazione formale si attua mediante la formazione:
a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta
da quella produttiva;
b) attuata mediante una specifica progettazione in cui sono esplicitati
l’analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard
minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;
c) realizzata e supportata da figure professionali competenti;
d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;
e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità
e le procedure stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale, d’intesa
con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano regionale e con le Province .
Particolarmente significativa si rileva la parte che il provvedimento dedica alla trattazione del piano formativo individuale , destinato a delineare delinea il percorso formativo dell’apprendista, in coerenza con gli aspetti formativi ed in relazione alle competenze possedute dall’apprendista .
Le disposizioni relative a tale argomento proseguono stabilendo che il piano formativo individuale descrive, tenendo conto peraltro delle competenze già possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che l’apprendista deve seguire al fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di riferimento ,nonche ‘ attribuendo ad apposita Deliberazione di Giunta Regionale, da emanarsi d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamentpiù rappresentative sul piano regionale e con le Province ,la definizione di un modello unico per la formulazione dei piani formativi individuali ,che comunque devono essere coerenti con i profili formativi disciplinati dalla Giunta Regionale e che vanno redatti tenendo conto delle caratteristiche di quelli indicati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale ,avvertendo che in ogni caso gli stessi devono:
a) indicare il percorso di formazione da svolgersi all’esterno o all’interno dell’impresa, od in entrambe le sedi, e l’articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto;
b) l’acquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo,di competenze in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa;
c) descrivere il percorso formativo dell’apprendista, con riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata del contratto di apprendistato;
d) costituire elemento essenziale del contratto d’apprendistato;.
e) essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per l’Impiego territorialmente
competente entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro di apprendistato unitamente alla comunicazione di assunzione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, Legge, 28 novembre 1996, nr. 608, così come modificato dall’articolo 1, comma 1180, Legge, 27 dicembre 2006, nr. 296.
Infine si stabilisce che i datori di lavoro possono allegare al piano formativo individuale inviato alCentro per l’Impiego territorialmente competente la valutazione di coerenza con ilprofilo formativo di riferimento rilasciata dall’ente bilaterale cui abbiano aderito e che entro quindici giorni dalla data di avvenuta ricezione, il Centro perl’Impiego territorialmente competente verifica la coerenza dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso di valutazione
negativa, ovvero di silenzio-rigetto, il datore di lavoro è tenuto alla riformulazionedel piano e successivamente gli stessi Centri per l’Impiego trasmettono alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali i piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i profili formativi.
Si conclude la presentazione del provvedimento regionale in considerazione , elencando i rimanenti aspetti disciplinati nello stesso:
– certificazione delle competenze
– tutore aziendale
– offerta formativa degli enti accreditati
– accrtamento delle competenze acquisite
– crediti formativi e relativo riconoscimento
– certificazione del percorso formativo
– libretto formativo
– oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna dell’apprendistato -sistema e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato
– incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
– commissione regionale apprendistato
– tipologie dell’apprendistato
– disposizioni finali e transitorie.