Archive for giugno 2018

Messaggio INPS n. 2121 Rimborso somme per prestazioni occasionali

20/06/2018

di Gianluigi Pascuzzi [*]

Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegnano, in alcun modo, l’amministrazione di appartenenza.

 

L’INPS ha pubblicato il messaggio 2121 del 25/05/2018 con il quale da indicazioni in merito alla richiesta di rimborso di eventuali somme versate e non utilizzate per prestazioni occasionali e/o Libretto di Famiglia.

 

In particolare viene data comunicazione che sulla piattaforma INPS dedicata alle prestazioni occasionali è stata resa disponibile una nuova funzionalità che consente appunto il rimborso agli utilizzatori delle somme versate.

Oggetto di rimborso, come ben evidenziato dal messaggio, potranno essere le sole somme effettivamente versate e non utilizzate. Resta esclusa la possibilità di richiedere il rimborso per eventuali somme disponibili sul portafoglio dell’utente e relative a concessione di benefici o bonus.

 

La procedura è molto semplice, ovviamente si dovrà procedere alla autenticazione sul portale utilizzando una delle modalità consentite PIN INPS; identità SPID o tramite Carta Nazionale Servizi.

Dopo aver cliccato su Entra in MyINPS nella home page del sito istituzionale si aprirà la pagina dell’autenticazione.

Se invece volete saltare qualche passaggio e accedere direttamente ai servizi Libretto di famiglia o Contratto di Prestazioni Occasionali questo è il link https://servizi2.inps.it/servizi/lacc/default.aspx. La pagina vi si aprirà sempre dopo aver effettuato la necessaria autenticazione.

Una volta entrati nella pagina dedicata si potrà effettuare la richiesta di rimborso dal relativo menù. La procedura richiederà obbligatoriamente un Iban che, per i Contratti di Prestazioni Occasionali, dovrà essere necessariamente riferito a un conto corrente, mentre per i possessori del Libretto di famiglia potrà essere indifferentemente riferito o riferibile a un libretto postale a una carta prepagata o a un conto corrente.

La stessa procedura effettuerà autonomamente un controllo formale sull’Iban digitato, richiedendo eventualmente l’inserimento di un Iban corretto.

Le richieste inserite dagli utilizzatori saranno trattate dalle sedi territorialmente competenti che sono individuate sulla base della residenza del titolare del Libretto di famiglia e della sede legale della persona giuridica nel caso di Contratto di Prestazioni Occasionali. Come già anticipato, la stessa procedura, all’atto dell’accoglimento della domanda, accerta che le somme siano effettivamente versate e disponibili sul portafoglio dell’utente. La struttura territoriale competente avrà l’obbligo di esplicare nel campo note i motivi ostativi al rimborso in caso di reiezione della domanda.

Una volta verificata la congruità della domanda l’operatore attiverà la funzionalità di accoglimento e successivamente di liquidazione. E’ possibile effettuare modifiche alla domanda fin quando questa risulterà nella fase “accolta”. Ovviamente una volta entrata nella fase “liquidazione” non potranno più essere effettuate variazioni.

 

 

[*] Ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara, sede di Chieti

 

ISCRIZIONE NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DELLE CATEGORIE PROTETTE EX ART. 18 L. 68/99

03/06/2018

Di Gabriele D’Intino [*]

Le vigenti disposizioni di legge prevedono un collocamento speciale nei confronti di alcune categorie di lavoratori che pur non avendo disabilità di natura psichica o fisica sono considerate svantaggiate.

Normativa di riferimento

– Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915: “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”;

– Legge 13 agosto 1980, n. 466: “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”;

– Legge 26 dicembre 1981, n. 763: “Normativa organica per i profughi”;

– Legge 23 novembre 1998, n. 407: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

– Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

– Legge 17 agosto 1999, n. 288: Disposizioni per l’espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121”:

– Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333: “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

– Legge 23 dicembre 2005, n. 266: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

– Decreto del Presidente Della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243: “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già’ previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

– Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

– Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

– Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

– Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185: “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Categorie protette

In attesa di una revisione organica della disciplina delle “categorie protette”, la legge n. 68/99 prescrive, all’art. 18, comma 2,  una quota di riserva sul numero dei dipendenti occupati dai datori di lavoro pubblici e privati nei confronti  delle sotto indicate categorie di lavoratori, iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio:

– orfani e  coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;

– coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale;

– profughi italiani rimpatriati (legge 763/81);

– vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche se non in stato di disoccupazione (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99);

– familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99);

– vittime del dovere, anche se non in stato di disoccupazione (legge n. 466/80, legge  n. 266/2005,  D.P.R. n. 243/2006);

– familiari delle vittime del dovere, esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (legge n. 466/80, legge  n. 266/2005,  D.P.R. n. 243/2006).

Il medesimo art. 18 prevede che le assunzioni sono effettuate con le stesse modalità stabilite per i lavoratori disabili e che le norme di attuazione sono sancite dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 333/2000.

Requisiti per iscrizione nelle liste

L’art. 1 comma 2 del menzionato D.P.R. n. 333/2000, rubricato “Soggetti iscritti negli elenchi”, prevede che, in attesa di una revisione organica della materia, le categorie di lavoratori innanzi indicate possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, l’iscrizione negli elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all’iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del  collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

Il successivo comma 3 del riportato articolo  prevede che gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio solo se erano minori o di età inferiore a  21 anni se studenti di scuola media superiore o 26 anni purché studenti universitari a carico al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato dichiarato permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa (riconoscimento della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Stato di disoccupazione e iscrizione nelle liste

Possono iscriversi nelle liste speciali delle categorie protette previste dall’art. 18, c.2, della Legge 68/99 le persone che risultino disoccupate.

I “disoccupati” ai sensi dell’articolo 19 – comma 1 del Decreto Legislativo n. 150/2015 sono “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23/12/2015 specifica che i requisiti richiesti ai fini della sussistenza dello stato di disoccupazione sono due:

-l’essere privi di impiego (componente soggettiva);

-dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

In proposito, l’art. 18, comma 3 del richiamato D. Lgs. 150/2015 prevede che le norme del Capo II, che attengono ai “Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro”, si applicano al collocamento dei disabili di cui alla L. n.68/99 “in quanto compatibili” e, pertanto, le attività di politica attiva del lavoro previste nel richiamato art. 18 dovranno essere svolte anche ai fini del collocamento mirato. Inoltre, trova applicazione anche l’art. 19, comma 1, sopra richiamato ai fini della determinazione del requisito dello stato di disoccupazione, imprescindibile ai fini dell’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

Tuttavia, la stessa circolare ritiene applicabile all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato, in via analogica, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015 dettate con riferimento alla NASpI, rinvenendo la medesima ratio a fondamento dei due benefici, ovvero favorire l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate evitando, in particolare, i disincentivi legati alla perdita immediata dei benefici connessi allo stato di disoccupazione.

Pertanto, la nota ministeriale ritiene compatibile la permanenza nell’elenco del collocamento mirato con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:

  1. a) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), decade dall’iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l’iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. Es. Nel caso in cui l’iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo pari a € 9000, della durata di sette mesi, decade dall’iscrizione.

Nel caso in cui l’iscritto svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi un reddito annuo pari a € 9000, della durata di cinque mesi, l’iscrizione è sospesa.

  1. b) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000), conserva l’iscrizione.
  2. c) L’iscritto che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ 4.800) ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l’iscrizione.

La successiva circolare n. 39/2016 dello stesso Dicastero fornisce indicazioni in ordine alle modalità attraverso le quali le persone disoccupate e quelle a rischio di disoccupazione possono iscriversi al sistema informativo unitario di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n.150 del 2015, e in particolare al portale nazionale per le politiche del lavoro che è operativo all’indirizzo http://www.anpal.gov.it dal 29 novembre 2016. La circolare fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità per rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro ed istituisce un regime transitorio fino al 31 marzo 2017 poi prorogato al 30 giugno 2017 con nota ANPAL.

In base all’attuale conformazione delle strutture dell’impiego, il centro per l’impiego territorialmente competente per la residenza dei soggetti interessati, continua a svolgere gli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

Pertanto, ai fini dell’iscrizione negli elenchi delle categorie protette, oltre allo stato di disoccupazione (non necessario solo per le specifiche categorie sopra richiamate), occorre documentare  l’appartenenza ad una delle categorie protette previste dall’art. 18 della legge n. 68/99 attraverso le seguenti certificazioni:

– orfani e vedovi di guerra: certificato d’iscrizione nell’elenco generale tenuto a cura del Comitato provinciale dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la Prefettura;

– orfani e vedovi per causa di servizio: dichiarazione dell’Amministrazione presso la quale il caduto, prestava servizio;

– orfani e vedovi per causa di lavoro: dichiarazione dell’INAIL attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro;

– orfani e vedovi equiparati: dichiarazione attestante che il congiunto è grande invalido, rilasciata dall’ONIG per gli invalidi militari o civili di guerra, dall’INAIL per gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza per gli invalidi per servizio;

– vittime del dovere, della criminalità organizzata o di atti di terrorismo e loro congiunti: certificato del Prefetto del luogo di residenza;

– profughi: attestazione di tale condizione rilasciata dalla Prefettura della provincia di residenza.

Dal 1 gennaio 2008 le disposizioni relative al collocamento obbligatorio previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro (art. 3 – comma 123 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Quota di riserva

I soggetti iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio -raggruppamento non disabili- hanno diritto ad una quota di riserva sull’ammontare dell’organico aziendale dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti, nella misura pari ad un punto percentuale. La  citata quota è pari ad una unità per le aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti.

La base di computo aziendale, da considerare in ambito nazionale, è determinata con le stesse regole previste per il collocamento dei lavoratori disabili.

Assunzione

L’assunzione degli appartenenti alle categorie protette, per esplicito richiamo dell’art. 18, c.2, della L. 68/99, avviene con le stesse modalità previste per i lavoratori disabili[1].

Unica differenziazione consiste nel fatto che l’assunzione dei lavoratori iscritti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 non può avvenire mediante lo strumento della convenzione.

Sanzioni

L’art.8, comma 4, del D.P.R. n. 333/2000 (Regolamento di esecuzione della L. n. 68/99) dispone testualmente che “La sanzione di cui all’art.15, comma 4, della legge n. 68/99, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all’art. 18, comma 2, della citata legge”.

Pertanto, in caso di mancata copertura della quota d’obbligo delle categorie protette di che trattasi per cause imputabili al datore di lavoro, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15, comma 4 della stessa legge, pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3-bis, per ogni giorno di scopertura; pertanto, è pari ad Euro 153,20 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo. Si tratta di una violazione diffidabile e, per espressa previsione del successivo comma 4-bis  del più volte richiamato art. 15 L. 68/99, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la diffida sarà ottemperata previa presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con la persona appartenente alle categorie protette precedentemente avviata d’ufficio. La sanzione decorre dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo in caso di mancata presentazione della richiesta a fronte dell’incremento occupazionale ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dal servizio competente.

[*] Ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara, sede di Chieti.

Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegnano, in alcun modo, l’amministrazione di appartenenza.

[1] Si rinvia per l’approfondimento afferente la richiesta di assunzione alla pubblicazione su questo blog dell’8 Febbraio 2018 inerente “Gli obblighi occupazionali in materia di collocamento obbligatorio”.