Messaggio INPS n. 2121 Rimborso somme per prestazioni occasionali

di Gianluigi Pascuzzi [*]

Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegnano, in alcun modo, l’amministrazione di appartenenza.

 

L’INPS ha pubblicato il messaggio 2121 del 25/05/2018 con il quale da indicazioni in merito alla richiesta di rimborso di eventuali somme versate e non utilizzate per prestazioni occasionali e/o Libretto di Famiglia.

 

In particolare viene data comunicazione che sulla piattaforma INPS dedicata alle prestazioni occasionali è stata resa disponibile una nuova funzionalità che consente appunto il rimborso agli utilizzatori delle somme versate.

Oggetto di rimborso, come ben evidenziato dal messaggio, potranno essere le sole somme effettivamente versate e non utilizzate. Resta esclusa la possibilità di richiedere il rimborso per eventuali somme disponibili sul portafoglio dell’utente e relative a concessione di benefici o bonus.

 

La procedura è molto semplice, ovviamente si dovrà procedere alla autenticazione sul portale utilizzando una delle modalità consentite PIN INPS; identità SPID o tramite Carta Nazionale Servizi.

Dopo aver cliccato su Entra in MyINPS nella home page del sito istituzionale si aprirà la pagina dell’autenticazione.

Se invece volete saltare qualche passaggio e accedere direttamente ai servizi Libretto di famiglia o Contratto di Prestazioni Occasionali questo è il link https://servizi2.inps.it/servizi/lacc/default.aspx. La pagina vi si aprirà sempre dopo aver effettuato la necessaria autenticazione.

Una volta entrati nella pagina dedicata si potrà effettuare la richiesta di rimborso dal relativo menù. La procedura richiederà obbligatoriamente un Iban che, per i Contratti di Prestazioni Occasionali, dovrà essere necessariamente riferito a un conto corrente, mentre per i possessori del Libretto di famiglia potrà essere indifferentemente riferito o riferibile a un libretto postale a una carta prepagata o a un conto corrente.

La stessa procedura effettuerà autonomamente un controllo formale sull’Iban digitato, richiedendo eventualmente l’inserimento di un Iban corretto.

Le richieste inserite dagli utilizzatori saranno trattate dalle sedi territorialmente competenti che sono individuate sulla base della residenza del titolare del Libretto di famiglia e della sede legale della persona giuridica nel caso di Contratto di Prestazioni Occasionali. Come già anticipato, la stessa procedura, all’atto dell’accoglimento della domanda, accerta che le somme siano effettivamente versate e disponibili sul portafoglio dell’utente. La struttura territoriale competente avrà l’obbligo di esplicare nel campo note i motivi ostativi al rimborso in caso di reiezione della domanda.

Una volta verificata la congruità della domanda l’operatore attiverà la funzionalità di accoglimento e successivamente di liquidazione. E’ possibile effettuare modifiche alla domanda fin quando questa risulterà nella fase “accolta”. Ovviamente una volta entrata nella fase “liquidazione” non potranno più essere effettuate variazioni.

 

 

[*] Ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara, sede di Chieti

 

Una Risposta to “Messaggio INPS n. 2121 Rimborso somme per prestazioni occasionali”

  1. Messaggio INPS n. 2121 Rimborso somme per prestazioni occasionali - Informa360 TV Says:

    […] Messaggio INPS n. 2121 Rimborso somme per prestazioni occasionali […]

Lascia un commento