Archive for luglio 2012

AGEVOLAZIONI E BENEFICI INVALIDITA’ CIVILE

31/07/2012

L’attribuzione dell’invalidita’ civile da parte della competente Commissione Asl pari al 75% non comporta    il riconoscimento della “condizione di gravita’”  e pertanto   non spetta all’invalido civile ed ai familiari previsti dalla legge   di usufruire dei permessi giornalieri  ed orari  dal lavoro.

Invece ,si puo’ usufruire delle seguenti  agevolazioni ai  sensi dell’art. 3, comma 1°, della Legge 104/1992 ,secondo cui:è
 persona handicappata» colui che presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo svantaggio sociale o di
Le prestazioni stabilite in favore della persona riconosciuta «handicappata» vengono assegnate in
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e
alla efficacia delle terapie riabilitative.
 Di seguito si elencano i benefici e le agevolazioni di cui ha diritto l’interessato:
 Agevolazioni tributarie e fiscali:
IMU: detrazione massima di € 154,94 (limiti reddituali di € 12.911,42)
deduzioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico riconosciuti «portatori di handicap»
Prestazioni di assistenza sociale e sanitaria:
 spese mediche generiche (medico di medicina generale): deduzione totale dal reddito complessivo
 pese per assistenza specifica (infermieristica e riabilitativa): deduzione totale dal reddito complessivo
pese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica durante il ricovero: in caso di retta, la
deduzione totale dal reddito complessivo è solo per le spese mediche e paramediche suddette
 rasporto in ambulanza: detrazione IRPEF del 19% e IVA al 4%
Prevenzione e diagnosi precoce (programmazione sanitaria):
 specialistiche: detrazione IRPEF del 19% (sull’eccedenza di € 129,11)
Diritto all’informazione e allo studio, servizi educativi e sociali:
 ussidi tecnici ed informatici (detrazione IRPEF del 19% e IVA al 4%)
Integrazione nel mondo del lavoro:
 collocamento mirato (legge n. 68/1999),se disoccupato ed iscritto relative liste
Fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato:
 rilascio del contrassegno arancione di sosta e circolazione (difficoltà di deambulazione)
 agevolazioni auto (solo in caso di impedite o ridotte capacità motorie e obbligo di auto adattata): IVA
4%, detrazione IRPEF del 19%, esenzione dal bollo auto, esenzione dalla imposte di trascrizione sui
passaggi di proprietà e rimborso 20% ASL adattamenti alla guida
Sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e servizi residenziali:
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
 contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
 costruzione rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche (esterne o interne): detrazione IRPEF
del 19% e IVA 4%.
 rasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della sedia a ruote
Esercizio del diritto di voto:
 è prevista l’assistenza di un familiare o di un altro elettore, volontariamente scelto come
accompagnatore, purché questi risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Protesi e ausili tecnici:
 acquisto poltrone per persone non deambulanti
 apparecchi per il contenimento fratture, ernie e problemi della colonna vertebrale

arti artificiali per la deambulazione
Agevolazioni contributive pensione :

I lavoratori con invalidità superiore al 74% hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici.Tale beneficio decorre dalla data di riconoscimento dell’invalidita ‘,purche’ sia in atto  un rapporto di lavoro privato o pubblico.Pertanto ,poiche’ il verbale dellla Commissione potrebbe non indicare la percentuale d’invalid non è sufficiente per accedere a questi benefici in quanto non evidenzia la percentuale di invalidità  assegnata  ,l’interessato deve   presentare al   datyore di lavoro apposita comunicazione ,attestando che risulta   riconosciuto invalido civile con la percentuale  di almeno il 74% dallaCommissione …della ASL di ,.,,,in data ……….per le seguenti infermita’…………,unendo copia del verbale e precisando che la documentazione venga  acquisita al fascicolo personale.Quando sara’ il momento della domanda di pensione sara’ evidenziato  il   diritto  alla maggiorazione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio.
Permessi per cure
Il decreto legvo n.,119/2011 riconosce agli invalidi civili con percentuale superiore al 50% di usufruire ogni anno di 30 giorni di permesso retribuito,anche frazionati , per provvedere alle cure necesarie per l’infermita’ da cui sei affetto.La richiesta va fatta al datore di lavoro con istanza scritta allegando la prescrizione sanitaria del medico di famiglia circa le prestazioni curative da fare,mentre a cure effettuate devi esibire di volta in volta o cumulativamente la documentazione rilasciata dalla struttura anche privata che ha reso le porestazioni curative.Tali permessi hanno lo stesso trattamento della malattia-
Agevolazioni sul lavoro
A norma della legge n.68/99 , si ha titolo    a mansioni compatibili con la natura ed il grado  dell’ invalidita’ Pertanto  l’invalido civile occupato obbligatoriamente  ovvero riconosciuto tale a norma dell’art.4 comma 4  della legge n.68-99, deve essere  adibito ad attivita’ che non costituiscono rischio di aggravamento per la tua salute , per l’incolumita’ dei compagni di lavoro ,nonche’ pericolo per le attrezzature di lavoro .Si  suggerisce  che, nel presentare il verbale e l’attestazione circa la percentuale d’invalidira’ riconosciutata ,si richieda  al datore di lavoro  una visita del medico competente dell’azienda,affinche’ si pronunci circa l’eventuale compatibilita’ o meno delle mansioni   assegnate , valutando se sia  opportuno lo spostamento in altre mansioni e in altro posto di lavoro.

 

ISTRUZIONI MINISTERO INTERNO CIRCA SANZIONI MINIME E SANATORIA EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI

31/07/2012

La circolare del Ministero dell’Interno sottoriportata  n.27 luglio 2012, n. 6410 concerrne il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE ,che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare” -.con relativa modificazione degli articoli 22 e 24 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed introduzione di una disposizione transitoria riguardante la sanatorioa di stranieri irregolasrmente impiegsati al lavoro.

—————————————————————————————-

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 172, del 25 luglio 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, in vigore dal prossimo 9 agosto 2012, che, recependone l’impianto normativo vigente in materia di immigrazione le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/52/CE, che modifica gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e introduce, all’articolo 5 del decreto legislativo in analisi, una disposizione transitoria finalizzata all’emersione di rapporti di lavoro irregolare.

Con riguardo alle modifiche apportate dal legislatore all’articolo 22, si evidenzia l’inserimento dopo il comma 5, dei commi 5-bis e 5-ter, che disciplinano i motivi di rifiuto e di revoca del nulla osta lavoro.

In particolare,

il comma 5-bis introduce una preclusione ad ottenere il nullaosta all’ingresso di lavoratori stranieri qualora il datore di lavoro abbia riportato, nell’ultimo quinquennio, una condanna in sede penale per i reati di particolare gravità riconducibili:

– al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

– all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis codice penale;

– al reato previsto dello stesso articolo 22, comma 12;

alla luce di tali dispositivi, pertanto, codeste questure, per il rilascio del prescritto nulla osta di polizia (indispensabile, come noto, per la concessione del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico), dovranno avere cura di verificare, nei termini esplicitamente previsti dal legislatore, il possesso, non solo in capo al lavoratore ma anche al datore di lavoro, dei prescritti requisiti soggettivi;

il comma 5-ter prevede che il nulla osta al lavoro debba essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, debba essere revocato nell’ipotesi in cui:

a) gli specifici documenti, presentati ai sensi del precedente comma 2, dell’articolo 22, siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati contraffatti,

b) ovvero qualora lo straniero si rechi presso lo sportello unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, entro i termini di otto giorni, esplicitamente previsto dall’articolo 22, comma 6 (salvo, chiaramente, il ritardo sia dipeso da causa di forza maggiore);

lo stesso comma stabilisce che la revoca adottata dal competente Sportello unico debba essere comunicata al Ministero degli Affari Esteri tramite i collegamenti telematici, anche per le eventuali attività correlate alla successiva revoca del visto di ingresso.

Si evidenzia, inoltre, l’inserimento, dopo il comma 12, dei commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinques. Mentre, infatti, il comma 12, dello stesso articolo 22, già prevede la specifica fattispecie di reato nell’ipotesi di mero impiego da parte di un datore di lavoro di uno straniero privo del permesso di soggiorno, il legislatore con il comma 12-bis ha inteso introdurre delle aggravanti nei casi di impiego irregolare accompagnato da particolare sfruttamento lavorativo, riconducibili alle ipotesi di cui all’articolo 603-bis del codice penale, terzo comma. Di particolare interesse, in tale ambito:

i commi 12-quater e 12-quinques che introducono la possibilità di rilasciare uno specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari alla straniero che:

1) abbia denunciato il proprio datore di lavoro;

2) e cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro;

alla luce di tali dispositivi, codeste questure, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, cureranno il rilascio del prescritto permesso di soggiorno, con validità semestrale, rinnovabile alla scadenza, fino alla definizione del procedimento penale, ovvero provvederanno alla revoca nel caso non sussistano più le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Si evidenzia che nei casi in analisi dovrà essere utilizzato il nuovo codice motivo soggiorno UMAN 5 – sfruttamento ambito lavorativo articolo 22, TUI, all’uopo istituito, con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari e riconducibili alla specifica, nuova, fattispecie introdotta dalla norma in esame.

Si segnala, infine, l’abrogazione del comma 7, del già richiamato articolo 22,. Tale intervento abrogativo si è resa necessaria la luce dell’entrata in vigore del sistema della comunicazione obbligatoria, di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 510/96 convertito con legge 608/1996 (da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 1180, della legge 296/2006), al competente Centro per l’impiego, che assorbe gli obblighi di comunicazione dal datore di lavoro nei confronti della competente Prefettura, con l’invio del modello unico. Ciò, unitamente al fatto che l’articolo 4 della legge 183 del 2010 ha, peraltro, introdotto sanzioni amministrative più gravi a fronte della violazione del predetto obbligo di comunicazione.

Relativamente all’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sottolinea la chiara volontà, espressa dal legislatore, di estendere le previsioni in materia di rifiuto e di revoca del nulla osta al lavoro contenute nei commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 22, anche al lavoro subordinato di tipo stagionale.

Con riguardo, infine, ai contenuti della disposizione transitoria, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo in esame, nel precisare che sarà cura di questa Direzione Centrale fornire le necessarie indicazioni di carattere tecnico-operativo, a seguito dell’adozione del Decreto interministeriale previsto dal comma 1, si richiama l’attenzione delle SSLL sui seguenti dispositivi:

– al comma 1 è precisato che:

a) la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (9 agosto 2012) occupano alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della stessa dichiarazione di emersione, un lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale;

b) il lavoratore straniero deve essere presente sul territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011; tale presenza dovrà essere attestata mediante documentazione proveniente da organismi pubblici;

c) la dichiarazione deve essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre pp.vv., Secondo le modalità che verranno fissate con lo specifico decreto interministeriale;

– al comma 3 è previsto che sono ammessi alla procedura di emersione i datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che non risultino condannati:

a) per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) ai sensi dell’articolo 603-bis codice penale;

c) per i reati previsti dall’articolo 22, comma 12, dello stesso novellato decreto legislativo 286/98;

– al comma 4 è chiarito che non possono accedere alla procedura anche quei datori di lavoro che, a seguito dell’espletamento di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione, non hanno provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno o all’assunzione dello straniero (salvo, chiaramente, cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro);

– al comma 5 è precisato che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore e alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo di retributivo, contributive fiscale;

– al comma 6 è previsto che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 luglio 2012, n 109 (9 agosto 2012) fino alla definizione del procedimento di regolarizzazione instaurato, sono sospesi i procedimenti penali e amministrative sia nei confronti del datore di lavoro che nei confronti del lavoratore straniero; tuttavia, tale previsione deve essere letta alla luce delle successive disposizioni contenute nei commi 11 e 13 dello stesso articolo 5 in esame

– al comma 9 è previsto che contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno i datori di lavoro effettui la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego ovvero, in caso di lavoro domestico, all’INPS;

– al comma 11 è precisato che, nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione, lo straniero non può essere espulso tranne che nei casi specificatamente previsti nel successivo comma 13, e così sintetizzabile:

a) qualora risulti destinatario di un provvedimento di espulsione, comminato ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) qualora risulti segnalato, nel SIS, da un altro Stato Schengen, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia ai fini della non ammissione;

c) qualora risulti condannato, anche con la sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;

d) qualora lo straniero sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone; né la valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con la sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.

– al comma 13, infatti, sono specificatamente indicati i lavoratori stranieri che non sono ammessi alla procedura di emersione.

Per quanto concerne l’azione di contrasto all’immigrazione illegale, occorre tenere presente che il legislatore ha escluso dalla procedura di emersione:

– il lavoratore straniero che appartiene ad una delle categorie indicate al comma 13, precedentemente illustrate, pur se presenti sul territorio nazionale prima del 31 dicembre 2011;

– Il lavoratore straniero che non appartiene ad una delle categorie di cui al citato comma 13, qualora lo stesso non sia presente sul territorio nazionale, ininterrottamente, almeno dal 31 dicembre 2011.

A tale proposito, si legge ancora di più l’esigenza di far precedere ogni attività correlata all’allontanamento dello straniero da un’attenta valutazione della sua situazione personale, rilevabile dalla rituale intervista o documentabile mediante la compilazione del “foglio notizie”, come indicato con la circolare n. 400/A2011/10.2.5 del 29 giugno 2011, a firma del Signor Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

CONSIGLIO NAZIONALE COMMERCIALISTI:NOTA RELATIVA TIROCINIO

31/07/2012

L’argomento di cui al titolo trova trattazione nella nota del 27 luglio 2012,n.61,che fa riferimento alla disciplina del tirocinio ,a seguito della circolare del Ministero Giustizia del 6 luglio scorso ,prevedendo quanto si riporta di seguitpo.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

il 4 luglio scorso il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare interpretativa sull’articolo 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012.

Cambiando radicalmente orientamento rispetto al precedente parere del 18 aprile scorso (inviato dal Consiglio Nazionale agli Ordini con informativa n. 45 del 23 maggio 2012), il Ministero della Giustizia ha affermato la retroattività delle disposizioni che prevedono la durata di 18 mesi del tirocinio che, dunque, devono trovare applicazione anche alle situazioni in essere alla data del 24 gennaio 2012. La circolare che TI allego, che è pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, è stata inviata direttamente al Consiglio Nazionale dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero stesso.

Anche in assenza di ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si può ipotizzare l’applicazione della nuova interpretazione a coloro che ante 24 gennaio 2012 hanno iniziato il tirocinio nella sezione “tirocinanti esperti contabili” essendo aia in possesso della laurea triennale (tirocinio sez. B) e per coloro che hanno iniziato il tirocinio nella sezione “tirocinanti commercialisti” essendo già in possesso della laurea specialistica/magistrale o di una laurea quadriennale rilasciata dalle Facoltà di Economia. A costoro potrà essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio al compimento del diciottesimo mese di praticasi precisa, però, che il tirocinio di 18 mesi non consente l’automatica iscrizione nel Registro dei revisori legali, a motivo dell’obbligo di un tirocinio di 36 mesi per questa attività (art. 3 D.Los. 27 gennaio 2010, n. 39). Questo problema è stato fatto presente al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito della più ampia questione sull’equipollenza tra Tesarne da Dottore commercialista ed Esperto Contabile e Tesarne da Revisore Legale.

Del tutto insolute, invece, rimangono le questioni relative al tirocinio contestuale agli studi in convenzione (convenzione CNDCEC-MIUR siglata il 13 ottobre 2010).

Tali questioni sono state poste all’attenzione sia del Ministero della Giustizia che di quello dell’Università già a partire dal mese di febbraio scorso ma ad oggi, purtroppo, le nostre richieste di chiarimenti sono rimaste senza esito, nonostante sia di tutta evidenza la imprescindibile necessità di considerare la specificità del nostro Ordinamento professionale in virtù del quale, caso unico nel panorama delle professioni regolamentate, il tirocinio contestuale agli studi universitari di secondo livello è possibile già a partire dal 2008.

Per questa ragione il Consiglio Nazionale auspica (ed in tal senso ha lavorato e sta lavorando) che tutte le questioni ancora insolute (tra le quali anche la sorte delle convenzioni territoriali stipulate in virtù della convenzione quadro del 2010) possano essere risolte dal futuro D.P.R., che dovrà essere emanato entro il 13 agosto prossimo e che conterrà disposizioni sul tirocinio.

INDICAZIONE MINISTERO LAVORO A REGIONI SOSPENSIONE APPLICAZIONE MODIFICHE DISCIPLINA COLLOCAMENTO PREVISTE LEGGE N.92/2012

30/07/2012

Le  modifiche disposte   dalla legge n.92/2012 in materia di collocamento  sono contenute nel  comma 33 dell’art.4 della  predetta   e fanno riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181

Questo blog ,qualche giorno fa pubblicato un post(ttp://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=19682&action=edit) dedicato al suddetto  argomento , in cui   alla fine   è stato sollecitato , onde  rendere operative le citate   modifiche  all’art.4 del dec.legvo n.181/00, l’intervento normativo delle   Regioni  e   Province autonome ,competenti in materia di collocamento ,a seguito di s conforme indicazione del Ministero del Lavoro.

La  predetta premura   del post ha trovato realizzazione ,nel senso che con  la   nota  n.10587 del 19.07 .2012 la Direzione Generale   politiche attive  servizi per il lavoro (All.1)  ,nel  fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia di servizi per l’impiego,sottolinea che tali   disposizioni diventano efficaci ,e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l’emanazione dei provvedimenti regionali cui  il medesimo articolo 4 del d. lgs. N. 181/2000.

Inoltre aggiunge   essere necessario  che da parte  delle  Regioni e Province Autonome  siano emanati   in tempi congrui i  provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi d’attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini.

Infine la nota  in questione  ,dopo aver  affermato   che, in  caso contrario,  il Ministero potrà intervenire autonomamente, invocando il principio di sussidarietà, costituzionalmente garantito  che, naturalmente, verrà meno al momento dell’emanazione dei suddetti provvedimenti,conclude essere in teso che, fino a tale data, restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

Alle sopra esposte  indicazioni ministeriali , risulta essersi  conformata   la Regione Abruzzo , che  sollecitamente ha rimesso alle quattro Province  la nota della Direzione Politiche Attive Lavoro n.177033 del 30.07.2011 (Allegato 2)

Pertanto ,come  esplicitato chiaramente   dalla documentazione sia  ministeriale ,che regionale,in Abruzzo l’efficacia delle  modifiche in materia di collocamento apportate dal  comma 33 dell’art.4 della legge di riforma del lavoro resta sospesa ,in attesa delle norme che la Regione si appresta ad adottare , così che continuano   a trovare   applicazione quelle previgenti.

ALLEGATI

N.1

 Ministero Lavoro e P.S.Dir.Gen.politiche servizi per lavoro

Prot.n.10587 del 19.07.2012

A tutte le regioni e provincie

Autonome

Loro sedi

E p.c.

Coordinamento delle regioni

Componenti del Tavolo Tecnico SIL

Loro sedi

Oggetto: Articolo 4, comma 33, lett. c) della legge 28 giugno 2012, n.92. Livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i servizi per l’impiego. Prime indicazioni.

La presente nota intende fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia di servizi per l’impiego.

In particolare l’art. 4, comma 33, lett b) della suddetta legge apporta modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, individuando dei principi “nuovi” che stanno alla base dell’accertamento dello stato di disoccupazione e degli interventi per contrastare la disoccupazione di lunga durata, precedentemente individuati dall’articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo, così come novellato dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 diccembre 2002, n. 297.

In base alla nuova disposizionela perdita e la sospensione dello stato di disoccupazioneè disciplinata dai seguenti principi:

  1. perdita dello stato di disoccupazione in caso di      mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del      servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui      all’articolo 3 del decreto legislativo n. 181/2000;
  2. perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto      senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno      ed indeterminato o di lavoro temporaneo nell’ambito di bacini, distanza      dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici stabiliti dalle      Regioni;
  3. sospensione dello stato di disoccupazione in caso      di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Tali disposiszioni diventano efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l’emanazione dei provvedimenti regionali cui  il medesimo articolo 4 del d. lgs. N. 181/2000 rinvia.

Tuttavia al fine di dare concretezza all’obiettivo delle nuove disposizioni e attuare anche per i servizi al lavoro i “livelli essenziali per le prestazioni” cui l’art. 117 della Costituzione fa riferimento, occorre che codeste Regioni e Province Autonome emanino in tempi congrui i provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi d’attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini.

In caso contrario, questo Ministero potrà intervenire autonomamente, invocando il principio di sussidarietà, costituzionalmente garantito  che, naturalmente, verrà meno al momento dell’emanazione dei suddetti provvedimenti.

Resta inteso che, fino a tale data, restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

Si auspica di poter addivenire ad un orientamento comune in tempi brevi, tale da assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, contrastare con interventi efficaci ed omogenei la disoccupazione di lunga durata, garantendo contestualmente una governace dei servizi per l’impiego. A tal proposito, la scrivente si rende disponibile fin da subito ad attivare un tavolo tecnico di confronto.

Il Direttore Generale

N.2

Regione Abruzzo   Direzione Politiche Attive Lavoro Formazione ed Istruzione,Politiche Spociali-  Pescara

Prot.n.177033  del 30.07.2012

Alle  Amministrazioni Provinciali

Dirigenti   Lavoro e Formazione

AQ-CH-PE-TE

OGGETTO:Art.4 comma 33 lett.c) legge 28 giugno 2012 ,n.92

L’art.4 ,comma 33 ,della legge 28 giugno 2012,n.92,introduce modigficazioni al d,lgvo n.181/00 ,in particolasre agli artt 3 e 4.

I commi 1 ,sia dell’art.3 sia dell’art.4 del dec.legvo n.181/2000,rinviano espressamente a provvedimenti regionaòli la disciplina delle prestazioni concernenti i servizi per l’impoiego e le procediure in materia di accertamento dello stsato di disoccupazione.

Il Ministero con nota del 19 luglio 2012 che siu allega ha chiesto alle Regioni di emanare in temèpi congrui i provvediomenti attuativi e di garantirew un orientamento comune ,rendendosi dispoinibiler ad attivare da subitoo un tavolo tecn ico di confronto.

Pertanto,nelle more della emanaszione degli atti attuativi e in coerenza con quanto espresso nella nota del Direttore Generale per le politiche dei servizi per l’impego ,si ribsadisce che restano in vigore i provvedimenti regionali gia’0 emanati sulla base della normativa previgente.

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale

LINEE GUIDA SICUREZZA LAVORO LAVORATRICI MADRI

30/07/2012

Pubblicato sul sito del ministero del Lavoro l’opuscolo informativo “Tutela della salute delle lavoratrici madri – Linee di indirizzo per l’applicazione del D.Lgs. n. 151/2001, artt. 7, 8, 11 e 12”.

Il documento, curato dalla Direzione regionale del Lavoro per il Veneto, fornisce utili indicazioni sia in merito alla tutela della salute della lavoratrice madre sia di quella del nascituro   e puo’ costituire  una  guida utile guida per il datore di lavoro che deve adempiere agli obblighi di tutela nei confronti delle dipendenti in stato di gravidanza e allo stesso tempo un valido mezzo di informazione per le lavoratrici che devono conoscere i propri diritti.

Il documento evidenzia quanto recentemente stabilito dall’art. 15 del DL 5/2012 convertito in L 35/2012, “Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza” ed è completato da utili appendici che supportano la valutazione dei rischi e la formulazione della segnalazione del datore di lavoro alle DTL.

Opuscolo  informativo (formato .pdf 692,9 Kb)

COMUNICATO ARAN RIPARTIZIONE PREROGATIVE SINDACALI COMPARTO REGIONI_AUTONOMIE LOCALI

30/07/2012

Con la Nota A.Ra.N. 2 aprile 2012, prot. 14500,rimessa a   tutti gli Enti del comparto Regioni e Autonomie locali,avente ad OGGETTO: Ottemperanza alla sentenza n. 58899/11 del 19 maggio 2011 emessa dal Tribunale di Roma – Revoca ammissione con riserva del CSA Regioni e Autonomie locali per il biennio 2008-2009,l’Aran ebbe a comunicare che

“Al fine di dare piena ottemperanza alla sentenza in oggetto, si comunica, per gli adempimenti di competenza, che il Comitato Direttivo di questa Agenzia, nella seduta del 28 marzo 2012, ha preso atto della sentenza del Tribunale di Roma n. 58899/11 del 19 maggio 2011, non appellata.

A tale riguardo, si comunica che è revocata l’ammissione con riserva alle trattative nazionali relative al Comparto Regioni e Autonomie locali. Conseguentemente, ai sensi della vigente normativa contrattuale, il CSA Regioni Autonomie Locali perde la titolarità dei permessi e delle prerogative nei luoghi di lavoro.

Si comunica, inoltre, che in data 30 marzo 2012 è stata sottoscritta, presso l’Agenzia, l’ipotesi di CCNQ di modifica del CCNQ del 9 ottobre 2009, con la quale i distacchi ed ai permessi di cui all’art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998, per la quota assegnata con riserva al CSA Regioni e autonomie locali ed alla CISAL, sono stati riassegnati alle organizzazioni e confederazioni rappresentative nel comparto Regioni ed autonomie locali.”

Di seguito si pubblica il    il sottostante Comunicato  dell’ARAN  datato   27 luglio 2012,relativo al  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DI MODIFICA DEL CCNQ 9 OTTOBRE 2009

Art. 1 Ripartizione delle prerogative sindacali nel Comparto Regioni-Autonomie locali

1. In esecuzione della sentenza n. 58899/11 emessa dal Tribunale di Roma in data 19 maggio 2011, le prerogative sindacali di cui all’art. 2 sono distribuite come segue:

a) i distacchi di cui all’art. 2, comma 1 sono ripartiti secondo la tavola n. 2bis;

b) il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 6 dell’art. 2 è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 3bis;

c) il contingente dei permessi di cui all’art. 2, comma 7 è distribuito come indicato nella tavola n. 4bis.

2. Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, le tabelle 2, 3 e 4 del CCNQ 9 ottobre 2009 sono sostituite dalle seguenti tabelle 2bis, 3bis e 4bis.

TAVOLA 2 BIS-REGIONI – AUTONOMIE  LOCALI

Orzanizzazioni sindacali  rappresentative

Numero distacchi

Confederazioni

numero distacchi

CGIL FP

211

CGIL

23

CISL FPS

174

CISL

19

UIL FPL

101

UIL

11

ASGB/USAS

1

TOTALE e

486

54

TAVOLA 3 BIS DISTACCHUI CUMULATI A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni

numero distacchi

CGIL

44

CISL

36

UIL

21

TOTALE

101

TAVOLA 4 BIS REGIONI E AUTONOMIE LOCALI PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Orzanizzazioni sindacali rappresentative

Ore permessi

CGIL FP

43.188

CISL FPS

35.680

UIL FPL

20.555

TOTALE e

99.423

Provvedimento pubblicato nella G.U. 27 luglio 2012, n. 174.

MESSAGGIO MINISTERO ECONOMIA CIRCA FERIE NON GODUTE PERSONALE SCUOLA

29/07/2012
Data Roma,  24   luglio 2012
Messaggio 113/2012
Destinatari RTS
Tipo Messaggio
Area Stipendi

 

 

OGGETTO: Applicazione art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012. Corresponsione ferie non godute al personale della scuola.

Il MIUR con circolare del 16 luglio 2012, nell’impartire prime indicazioni circa l’applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in riferimento all’art. 5 comma 8 che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ha chiarito che detto disposto si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.

Considerato anche il parere della Ragioneria Generale dello Stato IGB, IGF e IGOP, si informa che è sospeso il pagamento del compenso per ferie non ancora fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato, in attesa della conversione in legge del decreto legge 95/2012.

PRIME INDICAZIONI MIUR APPLICAZIONE OBBLIGO SPENDING REVIEW CIRCA FRUIZIONE FERIE-RIPOSI -PERMESSI PERSONALE SCUOLA

29/07/2012
DI SEGUITO  SI RIPORTA IL TESTO DELLA NOTA N.442 DEL 16.7.2012 RELATIVO ALL’ARGOMENTO DI CUI AL    TITOLO
L’art. 5 comma 8 del decreto legge in oggetto dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Detto disposto si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.

Ambiti territoriali scolastici e revisori dei conti (art. 6 comma 20)

L’art. 6 comma 20 prevede innovazioni in materia di ambiti territoriali scolastici e di revisori dei conti, con decorrenza dal 2013.

Pertanto, fermo restando l’attuale vigenza degli incarichi, per tutto il 2012 rimangono invariate le attuali composizioni degli Ambiti territoriali delle istituzioni scolastiche, fatte salve le necessarie modifiche che interverranno a partire dal mese di settembre a seguito del piano di dimensionamento della rete scolastica per l’ A.S. 2012/2013.

Supplenze brevi e saltuarie (art. 7 comma 38)

L’art. 7 comma 38 dispone che il pagamento delle spettanze fisse per il personale supplente breve sia effettuato dal Service Personale Tesoro (SPT) del Mef, come peraltro già avviene per gli altri dipendenti.

Considerato che per dare compiuta attuazione al citato comma 38 occorre che il Mef e questo Ministero adeguino i rispettivi sistemi informativi, si informa che codesta scuola dovrà proseguire a gestire direttamente liquidazione e pagamento per gli stipendi dei supplenti brevi, senza modifiche rispetto alla prassi in essere, sino a che non saranno diffuse ulteriori istruzioni circa l’applicazione della norma in esame.

Quindi, sino a che non verranno diffuse ulteriori istruzioni, ogni scuola dovrà continuare ad iscrivere in bilancio gli impegni di spesa corrispondenti ai contratti sottoscritti coi supplenti brevi e a pagare quanto dovuto. Naturalmente anche questa Direzione proseguirà, sino al compiuto passaggio al nuovo sistema, ad assegnare ed erogare alle scuole le corrispondenti risorse finanziarie, sulla base dei criteri e con la tempistica usuali.

Tesoreria unica per le istituzioni scolastiche ed educative (art. 7 comma 34)

L’art. 7 comma 34 stabilisce che la liquidità delle istituzioni scolastiche ed educative sia depositata su conti correnti di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, cioè Banca d’Italia.

Tale innovazione non comporta adempimenti in capo alle scuole, né modifica l’operatività, che continua ad avvenire mediante emissione di mandati e reversali nei confronti della propria banca cassiera.

L’ammontare della disponibilità di cassa non è modificata dal passaggio in Tesoreria Unica. Il fondo di cassa continua ad essere disponibile alle istituzioni come prima, permettendo quindi di assolvere a tutte le operazioni di pagamento ed incasso.

Sull’argomento saranno diffuse in seguito istruzioni operative. In particolare entro agosto si provvederà alla trasmissione dello schema tipo della convenzione di cassa aggiornato secondo la nuova normativa.

Contributo ai Comuni per la mensa gratuita al personale scolastico (art. 7 comma 41)

In merito al c.d. “contributo per la mensa scolastica”, di cui all’art. 7, comma 41 del Decreto Legge n. 95/2012 si conferma che le assegnazioni ed erogazioni non saranno più disposte alle istituzioni scolastiche, ma direttamente a favore degli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

Pertanto, per effetto delle nuove disposizioni, non si procederà più all’usuale rilevazione riguardante il numero dei pasti fruiti dal personale scolastico avente diritto.

Delega ai docenti di compiti (art. 14 comma 22)

L’art. 14 comma 22 ribadisce, a mezzo di una interpretazione autentica dell’art 25 comma 5 del d.lgs. 165/2001, che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più docenti suoi collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell’esonero o semi-esonero dall’insegnamento, pertanto ai collaboratori in questione non è dovuto e quindi non può essere liquidato e pagato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, fermo restando il compenso previsto dall’art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL 29/11/2007 nell’ambito del Fondo d’Istituto.

Accertamenti medico-legali sul personale scolastico (art. 14 comma 27)

L’art. 14 comma 27 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè dal 7 luglio u.s., le istituzioni scolastiche ed educative non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico. Sarà invece cura del Ministero provvedere ad assegnare ed erogare alle Regioni le somme previste dal medesimo comma a titolo di rimborso forfetario per gli accertamenti in questione.

Quindi le istituzioni scolastiche ed educative non dovranno più iscrivere impegni di spesa, nei propri bilanci, per gli accertamenti medico-legali richiesti a decorrere dal 7 luglio u.s., né ovviamente dovranno pagare le corrispondenti prestazioni. Naturalmente dalla medesima data le stesse istituzioni non saranno più destinatarie di assegnazioni ed erogazioni finanziarie relative gli accertamenti di cui trattasi.

Nulla è innovato, invece, per gli accertamenti antecedenti il 7 luglio u.s., che continuano a formare impegno di spesa e a dover essere pagati a carico del bilancio scolastico. Sarà cura di questa Direzione assegnare alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse finanziarie, ad integrazione di quelle assegnate con la nota recante indicazioni circa la predisposizione del Programma Annuale 2012, come già avvenuto nello scorso e.f. 2011.

DOMANDE LAVORATORI ON LINE PER INDENNITA’ MOBILITA’ IN DEROGA

29/07/2012
OGGETTOD .Si riporta la sottostante circolare inps n.102 del 27.7.2012 che prevede le istruzioni opersative alle strutture e all’utenza in ordine all’argomento in oggetto,fermo restando che la modalitaq’ onn line per la presentazione della domando in questione sara’ vigente dall’1.9.2012. Nuove modalità di presentazione della domanda di mobilità in deroga dal 01/04/2012. Utilizzo del canale telematico.
SOMMARIO: 1.Premessa2.Presentazione della domanda di mobilità in deroga direttamente da cittadino tramite WEB3.Presentazione della domanda di mobilità in deroga tramite Patronato4.Presentazione della domanda di mobilità in deroga tramite Contact Center5.Istruzioni procedurali 6.Periodo transitorio – esclusività canale telematico
  1. Premessa.

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.

In relazione alla citata disposizione, il Presidente dell’Istituto ha adottato la determinazione n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” la quale ha previsto dal 1 gennaio 2011 – pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo – l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi. Le disposizioni attuative delle determina di cui sopra sono state adottate con circolare n. 169 del 31 dicembre 2010.

Successivamente, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle prestazioni. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con circolare n. 110 del 30 agosto 2011.

In relazione a quanto sopra, a partire dal 1° luglio 2012 la presentazione delle domande di indennità di mobilità in deroga avviene attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB-servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact center integrato – n. 803164.

Al fine informare i potenziali beneficiari in ordine all’innovazione in discorso è previsto un periodo transitorio durante il quale saranno comunque garantite le tradizionali modalità di presentazione.

Al termine del periodo transitorio i tre canali sopracitati diventeranno esclusivi ai fini della presentazione delle istanze di prestazione/servizio.

Si forniscono di seguito le istruzioni sui servizi telematizzati al cittadino in materia di indennità di mobilità in deroga.

  1. Presentazione della domanda di mobilità in deroga direttamente da cittadino tramite WEB.

Dal 1° luglio 2012 è operativa la procedura che consente al cittadino l’invio telematico delle domande di mobilità in deroga. Di seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati, rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto, per le istruzioni di dettaglio.

Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso:

Servizi on line –-> Servizi per il cittadino à Autenticazione con PIN à Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito à Disoccupazione, Mobilità e Trattamento speciale edilizia à Mobilità in deroga.

Di seguito si riporta l’articolazione del servizio:

Sezione Informazioni:

Tale sezione riporta sinteticamente  le principali caratteristiche della prestazione in argomento (beneficiari, requisiti, importi, durata).

Sezione Invio domanda

Tale sezione visualizza più  sottosezioni:

–      ”Dettaglio Dati Anagrafici” e “Dettagli Indirizzi”:  i campi sono popolati con i dati in possesso dell’istituto (Arca e Anagrafica  Lavoratori). Il cittadino ha la possibilità di variare il domicilio.

–      “ultima posizione lavorativa utile ai fini della concessione della mobilità in deroga”: le informazioni sono reperite automaticamente tramite i dati che risiedono nei DB in possesso dell’Istituto (in particolare Unilav e Uniemens). Il cittadino può variarli o integrarli.

Sezione Compilazione domanda

Questa sezione consente di completare l’acquisizione della domanda e di procedere all’invio vero e proprio.

In caso di richiesta di ANF, all’utente verrà chiesta la compilazione degli ulteriori dati necessari per l’eventuale calcolo della prestazione.

Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.

Il manuale per l’invio telematico delle domande di mobilità in deroga verrà reso disponibile sia sulla pagina Intranet attraverso il seguente percorso: Processi à Prestazioni a sostegno del Reddito à Area Download (Sezione Informazioni), sia all’interno dell’applicazione stessa.

  1. 3.   Presentazione della domanda di mobilità in deroga tramite Patronato.

Il servizio per la trasmissione telematica all’Istituto delle domande di “Disoccupazione Ordinaria e Mobilità Ordinaria” da parte degli Enti di Patronato, è stato integrato per consentire l’invio delle domande di “Mobilità in deroga”.

Per utilizzare il nuovo servizio i Patronati dovranno eseguire il download dalle pagine web ad essi dedicate presenti sul sito www.inps.it, della versione aggiornata del pacchetto di acquisizione. Successivamente dovranno selezionare ‘Acquisizione domande di disoccupazione ordinaria’ e specificare come tipo domanda:  “mobilità in deroga”.

I Patronati possono, in alternativa, predisporre con un proprio programma i files contenenti i dati delle domande di mobilità in deroga secondo il tracciato fornito nell’area di download, e successivamente sottoporre i files prodotti al programma di controllo fornito dall’INPS.

  1. 4.   Presentazione della domanda di mobilità in deroga tramite Contact Center.

Il servizio di acquisizione delle domande di mobilità in deroga è disponibile anche attraverso il Contact Center integrato Inps-Inail telefonando al numero verde  803 164.

Le domande potranno essere acquisite con o senza PIN del cittadino.

L’operatore della struttura INPS territorialmente competente dovrà gestire le domande degli utenti dotati di PIN come domande da sportello virtuale del cittadino.

Nel caso in cui l’utente non sia dotato di PIN, i dati essenziali della domanda verranno acquisiti dal Contact Center. Successivamente copia di questa, con gli estremi identificativi, verrà inviata a stretto giro di posta all’utente che provvederà a firmarla, eventualmente integrarla e a farla pervenire, corredata di copia del documento d’identità, a mezzo Fax al n. 800.803.164 o per posta alla Struttura INPS competente.

Qualora l’utente, con o senza PIN, abbia manifestato all’operatore di Contact Center l’intenzione di richiedere l’ANF e/o le detrazioni d’imposta per familiari a carico, allo stesso dovrà essere inviata per posta la necessaria modulistica che dovrà debitamente compilare e inoltrare attraverso una delle due modalità sopra indicate.

Il Contact Center fornirà, inoltre, tutte le informazioni e il supporto ai cittadini che utilizzano il canale web di cui al paragrafo 2.

  1. Istruzioni procedurali.

L’operatore di sede provvederà al caricamento delle domande dalla procedura DSWEB prelevandole dal link “Domande via Internet” posto sulla barra delle applicazioni.

Le domande telematiche di mobilità in deroga saranno evidenziate nella procedura con la medesima numerazione delle domande di mobilità ordinaria che di seguito si riporta e saranno contraddistinte dal ‘codice intervento’ 998 (Mobilità in deroga da web) che dovrà essere modificato in base al codice associato al decreto di autorizzazione della prestazione in deroga:

Sportello del cittadino                                        440.000 – 459.999

Patronato                                                           460.000 – 469.999

Contact center tramite sportello del cittadino    470.000 – 479.999

  1. 5.   Periodo transitorio – Esclusività del canale telematico.

E’ previsto un periodo transitorio, fino al 31 agosto 2012, durante il quale le domande potranno ancora essere presentate secondo le consuete modalità.

Al termine di detto periodo e quindi dal 1° settembre 2012, il canale telematico indicato al precedente paragrafo 2 diventerà l’unico mezzo di presentazione delle richieste di mobilità in deroga.

Da tale data non sarà procedibile una domanda di mobilità in deroga che pervenga all’Istituto in forma cartacea o attraverso altri canali telematici non previsti dalla presente circolare.

Il Direttore Generale

RISULTATI ATTIVITA’ VIGIILANZA MINISTERO LAVORO PRIMO SEMESTRE 2012

28/07/2012

L’attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro delle Strutture
territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 1° semestre
2012 ha portato a ispezionare 69.498 aziende. Il 52% di queste sono state
trovate in una situazione di irregolarità, sono stati cioè contestati 36.426
illeciti.

Nel corso delle attività, sono state verificate n. 200.109
posizioni lavorative.

I lavoratori irregolari sono risultati 73.325 di
cui 22.587 totalmente in nero (pari al 31%). Gli importi introitati (non
accertati ma riscossi) a seguito dell’irrogazione delle sanzioni ammontano ad €
61.983.539.

Nel corso del primo semestre sono state sospese 4.311
aziende per l’utilizzo di personale in nero. Le principali violazioni
riscontrate nel periodo gennaio-giugno 2012 hanno riguardato la disciplina in
materia di orario di lavoro (12.879) e l’illecita intermediazione di manodopera
(6.335 lavoratori).

Sono stati disconosciuti 7.270 rapporti di lavoro
autonomi fittizi. Inoltre, sono state riscontrate irregolarità amministrative e
penali relative all’occupazione delle lavoratrici madri (n. 183), dei disabili
(n. 496), dei minori (n. 405). Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta si
segnala, in particolare, l’Operazione “Mattone sicuro” finalizzata a rafforzare
nel settore edile il contrasto al lavoro sommerso e gli interventi di tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso delle attività,
svolte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e dai militari dell’Arma
dei Carabinieri, nel periodo 21 maggio-30 giugno 2012 sono state ispezionate
7.682 aziende di cui il 57% è risultato irregolare mentre i lavoratori
irregolari sono pari a 2.939.

Significativa è la percentuale dei
lavoratori totalmente in nero (1.531) pari al 52%, con punte del 77% in Lazio,
del 68% in Campania, del 66% in Puglia.

Sono state  contestate 5.312
violazioni prevenzionistiche, deferite all’Autorità giudiziaria 3.078 autori di
illeciti penali, adottati 496 provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale e disposti 24 sequestri.