Archive for Maggio 2017

INPS:NUOVE METODOLOGIE CONTROLLO SIMULAZIONE ASSUNZIONI

31/05/2017

 

L’Inps, con la circolare n. 93 del 30 maggio 2017, avvia l’implementazione di nuove metodologie di controllo delle informazioni trasmesse attraverso le dichiarazioni contributive nonché di quelle disponibili nelle banche dati delle altre pubbliche amministrazioni basate sull’utilizzo di strumenti statistici predittivi preordinati a favorire l’individuazione di fenomeni a rischio di irregolarità.

In particolare, l’attivazione di queste nuove metodologie segna il passaggio, già delineato nell’ambito della circolare n. 147 del 7 agosto 2015, da un approccio di controllo e intervento “ex post” ad un approccio preordinato a limitare l’insorgere delle condizioni che possono determinare situazioni di irregolarità o frode attraverso la definizione di un assetto sistematico di analisi delle informazioni volto a intercettare l’insorgere di comportamenti a rischio prima che si determinino i relativi effetti economici.

In questo quadro viene introdotto il piano operativo – denominato “FROZEN” – preordinato a potenziare la funzione di contrasto alla simulazione di rapporti di lavoro finalizzata alla fruizione indebita di prestazioni previdenziali.

 

Fonte: INPS

 


 

NUOVE PRESTAZIONI ACCESSORIE:TESTO EMENDAMENTO

31/05/2017

Di seguito il testo dell’emendamento  inseruito nel provvedimento della” manovrina ” ,che e’ in corso di approvazione in Parlamento ,concernente le nuove prestazioni accessorie che sostituiranno i voucher

il testo delle nuove prestazioni di Lavoro Occasionale

CdM:APPROVATO PROGRAMMA ASSUNZIONI PRESSO PP. AA.

31/05/2017

Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2017, il DPCM 4 aprile 2017, con l’autorizzazione ad assumere unità di personale in favore di varie amministrazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Tra le varie amministrazioni che potranno assumere personale, vi sono:

  • Presidenza del Consiglio dei ministri
  • Ministero dell’economia e delle finanze
  • Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo
  • Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  • Ministero della giustizia
  • Ministero dello sviluppo economico
  • Inps
  • Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
  • Inail
  • Ministero del Lavoro
  • Ministero dell’interno – Corpo nazionale dei vigili del fuoc

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2017

 

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

31/05/2017

 – Ordinanza 18 maggio 017, n. 12487

Infortunio sul lavoro – Danno non patrimoniale – Risarcimento – Rischio coperto dalla polizza – Danno previdenziale

 
 
 – Ordinanza 29 maggio 2017, n. 13473  

 

Contributi dovuti all’INPS – Sgravi illegittimamente fruiti – Disoccupazione nei ventiquattro mesi antecedenti all’assunzione

 – Ordinanza 29 maggio 2017, n. 13474

 

Inps – Esposizione all’amianto – Rivalutazione contributiva ex art. 13, co. 8, L. n. 257/1992 – Domanda amministrativa – Tempestività

 – Ordinanza 29 maggio 2017, n. 13492

 

Rapporto di lavoro – CCNL Autoferrotranvieri – Superiore inquadramento – Differenze retributive

– Sentenza 29 maggio 2017, n. 13468

 

Licenziamento collettivo – Rispetto della procedura ex Legge 223/1991 – Sussistenza del giustificato motivo oggettivo – Prova

 – Sentenza 29 maggio 2017, n. 13469

 

Inail – Coltivatore diretto – Malattia professionale – Riconoscimento – Prova della esposizione al rischio morbigeno

 
– Sentenza 29 maggio 2017, n. 13482

Lavoro – Dipendente postale – Contratto a termine – Nullità – Rispetto della clausola di contingentamento – Onere probatorio

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

30/05/2017
 
 – Ordinanza 26 maggio 2017, n. 13398

 

Rapporto di lavoro – Contratto a termine – Poste – Nullità – Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

   – Sentenza 26 maggio 2017, n. 13378

 

Licenziamento inefficace – Retribuzioni maturate dalla data del licenziamento

 – Sentenza 26 maggio 2017, n. 13379

 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Soppressione delle mansioni – Esternalizzazione – Reimpiego in altri punti vendita – Possibilità di repêchage

 – Sentenza 26 maggio 2017, n. 13397

 

Rapporto di lavoro – Contratto a tempo determianto – Nullità – Clausola di contingentamento – Osservanza – Mancata dimostrazione

 – Sentenza 29 maggio 2017, n. 13476

 

Licenziamento per giusta causa – Direttore dei lavori – Controllo sulla buona e puntuale esecuzione dell’opera – Omissione

 – Sentenza 29 maggio 2017, n. 13477

 

Rapporto di lavoro – Assenze per motivi di salute – Inidoneità temporanea assoluta alle mansioni – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Certificati medici

 – Sentenza 29 maggio 2017, n. 13478

 

Licenziamento – Gestione dei flussi di cassa e delle ordinazioni – Reintegra – Danni

 – Sentenza 29 maggio 2017, n. 13479

 

Indennità di reperibilità – Differenze retributive

 

DIMISSIONI ,MATERNITA’ E NASPI

30/05/2017

Diversamente dalle dimissioni ratificate in un periodo di lavoro ordinario, quelle durante la maternità permettono di percepire la NASpI.

Generalmente infatti la NASpI non spetta in caso di dimissioni volontarie (non per giusta causa) o di risoluzione consensuale. Spetta però in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio), a patto che le dimissioni siano state convalidate, a norma dell’art. 4, comma 17 e seguenti della Legge n. 92/2012.

 

La riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92 del 2012, art. 55 comma 4 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001) ha infatti introdotto la procedura di convalida delle dimissioni, con particolare riferimento alle dimissioni delle lavoratrici madri per un periodo pari ai primi tre anni di vita del bambino, norma volta a contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco.

A tutela del particolare momento di fragilità in cui si trova la lavoratrice in stato di gravidanza/maternità è dunque necessario che le dimissioni nel periodo fino ad un anno di età del bambino siano convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

 

 

ASSEGNATO AULA CAMERA APPROVAZIONE REGOLAMENTAZIONE NUOVI VOUCHER LAVORO

30/05/2017

 La legge di conversione della manovra bis approda nell’aula della Camera con i nuovi voucher lavoro (ribattezzati PrestO – “Prestazione Occasionale”), strumento di retribuzione oraria sul modello degli ex buoni ma riservati a famiglie e piccole imprese sotto i cinque dipendenti. Le altre aziende dovranno attivare contratti di lavoro flessibile.
Vediamo come si configura la nuova legislazione, contenuta nell’articolo 54-bis della manovra correttiva 2017 (“Disciplina delle prestazionali occasionali. Libretto Famiglia”), approvata dalla commissione Bilancio di Montecitorio e ora sottoposta all’approvazione dell’Aula

Le prestazioni di lavoro occasionale devono essere rispettare i seguenti paletti: tetto a 5mila euro annui ai compensi per singolo lavoratore, di cui al massimo 2mila 500 euro a favore dello stesso utilizzatore. Il datore di lavoro può essere una persona fisica, oppure un’impresa fino a cinque dipendenti. Le imprese  devono registrarsi all’apposita piattaforma INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

Il buono orario netto è pari a 9 euro. Il datore di lavoro paga la Gestione separata nella misura del 33%, e il premio INAIL al 3,5%. Deve trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, una dichiarazione con tutti i dati relativi al rapporto di lavoro. La prestazione non può essere inferiore a quattro ore, 36 euro. Il lavoratore riceve notifica della dichiarazione attraverso un SMS o un messaggio di posta elettronica.

Le famiglie acquistano il Libretto Famiglia, direttamente dalla piattaforma INPS, presso gli uffici postali, oppure rivolgendosi a un patronato. E’ un libretto nominativo, prefinanziato, che contiene buoni da 10 euro per retribuire piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Attenzione: attraverso il Libretto Famiglia si pagheranno anche i voucher baby sitting, per l’acquisto di servizi di baby sitting o per la rete dei servizi per l’infanzia. Si tratta di una prestazione attualmente retribuita attraverso buoni, che sono stati esclusi dallo stop ai voucher lavoro previsto dalla normativa che li ha aboliti, e che passerà al sistema del Libretto Famiglia. Il valore nominale del buono è fissato in 10 euro, il minimo per la retribuzione di un’ora, al netto di 1,65 euro alla Gestione separata, 0,25 euro (25 centesimi) di premio INAIL, 0,10 euro (10 centesimi) per il finanziamento degli oneri gestionali.

PUBBLICATO DECRETO LEGISLATIVO PENSIONE VECCHIAIA ANTICIPATA GIORNALISTI

30/05/2017

Risulta pubblicatosul S.O. n.25  alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, il   DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 69  con le disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell’articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198,che entrera’ in vigore il 13.06.2017

Il decreto legislativo prevede l’innalzamento da 18 a 25 anni del requisito contributivo e da 58 anni a 61 anni (59 anni per le donne) di quello anagrafico per accedere al prepensionamento di cui alla legge 416/1981 con l’obiettivo di raggiungere i 61 anni e 7 mesi entro il 2019 (sia per gli uomini che per le donne).  Il prepensionamento in questione, come noto, è riconosciuto in favore dei giornalisti dipendenti da aziende editrici di quotidiani, agenzie di stampa nazionali e periodici per i quali sia stato dichiarato, con apposito D.M., lo stato di crisi aziendale, entro 60 giorni dall’ammissione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.  In particolare il trattamento previdenziale può essere fruito, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione della pensione di vecchiaia nel regime Inpgi e viene riconosciuta una integrazione contributiva, in favore dei beneficiari, pari al predetto periodo di anticipo, fermo restando il raggiungimento del limite massimo di 30 anni (360 mesi) di anzianità contributiva. Dal 1° gennaio 2019, i 25 anni di versamenti, vengono agganciati all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico pubblico.

In via transitoria viene disposto che, per gli anni 2017 e 2018, ai giornalisti interessati dai piani di esubero non recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applichino, ai fini del prepensionamento, i requisiti anagrafici di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva.

Stretta sulla Cassa Integrazione Straordinaria

Cambia anche la disciplina della CIGS con l’estensione alle imprese editrici del regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale. Queste novità, tuttavia, entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2018. In particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (con inclusione però, a differenza del regime generale, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà. La durata massima dei trattamenti viene ridotta passando a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (ad eccezione della sola causale del contratto di solidarietà che, come nel regime generale, può essere estesa sino a 36 mesi).

Anche gli altri aspetti qualificanti dell’istituto (contribuzione figurativa per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, oneri contributivi ordinari e straordinari a carico dei lavoratori e delle imprese) vengono riportati nell’alveo di quanto previsto per le imprese industriali. In particolare, si introduce, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, il versamento del contributo addizionale in relazione alla durata del beneficio (dal 9 al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate). Resta invariata, invece, la misura dell’integrazione salariale, che ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Sarà un decreto del Ministero del lavoro a definire le causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendale, con particolare riferimento all’andamento negativo o involutivo dei dati economico – finanziari di bilancio, riferiti al biennio precedente la domanda di trattamento nonchè la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro ai fini dell’opzione (in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale) per il prepensionamento.

 

 

CORTE COSTITUZIONALE:LEGITTIMO TETTO 240 MILA EURO RETRIBUZIONE PP.AA.

29/05/2017

Con sentenza n. 124 del 26 maggio 2017, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità del limite imposto dalla legge di stabilità per il 2014 secondo il quale non può essere superato il tetto dei 240.000 euro (anche con il cumulo della pensione derivante da gestioni pubbliche).

La Consulta ha affermato che ” non è precluso al Legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni nel settore pubblico, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole”.
Fonte: Corte Costituzionale

INPS:NECESSARIO DURC REGOLARE PER IMPRESE AFFIDATARIE E PROFESSIONISTI ABILITATI LAVORI RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTO

29/05/2017

L’INPS, con il messaggio n. 2174 del 25 maggio 2017, ha affermato che nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto i lavori di ricostruzione potranno essere finanziati soltanto in presenza di DURC regolare: ciò riguarda sia le imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione che i professionisti abilitati. Tutto questo si evince sia dal D.L. n. 189/2016 che da successivo n. 8/2017.

L’art. 35 del DL. n. 189/2016 subordina l’erogazione del contributo pubblico al rispetto, nei confronti dei dipendenti, del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL, al possesso del DURC generale ed alla verifica puntuale della regolarità contributiva concernente i lavori eseguiti ed al periodo di esecuzione degli stessi. Per tale ultimo  passaggio le imprese affidatarie dovranno richiedere l’attribuzione di una posizione contributiva coincidente con quella del cantiere (codice 7U).

In presenza di più cantieri, nel rispetto della unicità contributiva, le imprese interessate dovranno procedere all’apertura di più unità produttive/operative seguendo le istruzioni fornite con il messaggio n.1444/2017.

 

Fonte: INPS