Archive for novembre 2016

INPS:PRECISAZIONI CIRCA RICHIESTE CIGO PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI

30/11/2016

L’Inps, con il messaggio n. 4824 del 29 novembre 2016, fornisce alcune precisazioni in merito alla nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

In particolare, viene precisato che la nuova disciplina consente alle aziende di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente al mese di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.

Al riguardo fa, altresì, presente che, in fase di prima applicazione, è possibile inviare un’unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.

Ad esempio per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un’unica domanda. Invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio.

 

Fonte: Inps

 


 

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPUDENZA LAVORO

30/11/2016

 – Ordinanza 28 novembre 2016, n. 24106

Sanzione disciplinare – Violazione del dovere di segretezza – Documenti aziendali riservati – Codice disciplinare

 – Ordinanza 28 novembre 2016, n. 24148

Decreto di espulsione – Assenza di un titolo valido di soggiorno – mancata presentazione della dichiarazione di presenza in Italia

– Ordinanza 28 novembre 2016, n. 24158

Irap – Medico convenzionato con il ssn – Compensi corrisposti a due dipendenti – Autonoma organizzazione – Sussiste

 – Ordinanza 28 novembre 2016, n. 24171

 Dipendente Ministero – lndennità integrativa speciale – Retribuzione globale

  – Sentenza 24 novembre 2016, n. 23989

Crediti d’imposta per società di persone – Bonus assunzioni – Non previsto per il datore di lavoro che viola le norme sulla sicurezza

 –
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2016, n. 24116

 Malattia professionale – Carcinoma polmonare – Mansioni svolte – Eredi – Richiesta risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale Prescrizione – Lettera

  Sentenza 28 novembre 2016, n. 24121

Lavoro

Licenziamento – Impugnazione – Decadenza – Art. 32 I. 183/2010 – Diritto di difesa

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

30/11/2016

PERIODO DALL’8 AL 23 NOV.2016


Denominazione azienda: COOPSERVICE Soc.Coop.

Con sede in: REGGIO NELL’EMILIA Prov: RE

Causale di Intervento: Contratti di solidarietà

Unità di: L’AQUILA Prov: AQ

Settore: Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

Unità di: CHIETI Prov: CH

Settore: Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

Unità di: PESCARA Prov: PE

Settore: Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

Decreto del: 11/11/2016 N. 97653

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 01/06/2016 al 31/05/2017

Pagamento diretto INPS: No

Denominazione azienda: EUROBOY

Con sede in: GORLA MAGGIORE Prov: VA

Causale di Intervento: Contratti di solidarieta

Unità di: PINETO Prov: TE

Settore: Fabbricazione di tappeti e moquette

Decreto del: 08/11/2016 N. 97606

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 12/09/2016 al 11/09/2017

Pagamento diretto INPS: Si


Denominazione azienda: CANTINE DRAGANI

Con sede in: ORTONA Prov: CH

Causale di Intervento: Contratti di solidarieta

Unità di: ORTONA Prov: CH

Settore: Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.

Disposizione del: 16/11/2016 N. 97677

Revoca del pagamento diretto INPS limitatamente dal 20/10/2016 al 18/06/2017

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Denominazione azienda: HATRIA

Con sede in: TERAMO Prov: TE

Causale di Intervento: Crisi aziendale

Unità di: TERAMO Prov: TE

Settore: Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

Decreto del: 18/11/2016 N. 97758

Approvazione del programma C.I.G.S. dal: 17/10/2016 al 16/10/2017

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 17/10/2016 al 16/10/2017

Pagamento diretto INPS: No


Denominazione azienda: HI TECH ELETTRONICA

Con sede in: L’AQUILA Prov: AQ

Causale di Intervento: Crisi aziendale

Unità di: L’AQUILA Prov: AQ

Settore: Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca

Decreto del: 16/11/2016 N. 97684

Annullamento del trattamento di C.I.G.S limitatamente dal 17/10/2016 al 14/04/2017

 

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Denominazione azienda: M.I.V.V. S.p.A.

Con sede in: SANT’OMERO Prov: TE

Causale di Intervento: Contratti di solidarieta

Unità di: SANT’OMERO Prov: TE

Settore: Lavori di meccanica generale

Decreto del: 17/11/2016 N. 97737

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 17/10/2016 al 28/02/2017

Pagamento diretto INPS: No


Denominazione azienda: MAGLIFICIO DEGLI ANGELI S.R.L.

Con sede in: ROSORA Prov: AN

Causale di Intervento: Contratti di solidarieta

Unità di: ROSORA Prov: AN

Settore: Fabbricazione di tessuti a maglia

Decreto del: 18/11/2016 N. 97775

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 01/09/2016 al 31/08/2017

Pagamento diretto INPS: No

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Denominazione azienda: PIEMMEAUTO

Con sede in: L’AQUILA Prov: AQ

Causale di Intervento: Crisi aziendale

Unità di: AVEZZANO Prov: AQ

Settore: Riparazioni meccaniche di autoveicoli

Decreto del: 18/11/2016 N. 97764

Approvazione del programma C.I.G.S. dal: 12/09/2016 al 11/09/2017

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 12/09/2016 al 11/09/2017

Pagamento diretto INPS: Si

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Denominazione azienda: SAES ADVANCED TECHNOLOGIES

Con sede in: AVEZZANO Prov: AQ

Causale di Intervento: Contratti di solidarieta

Unità di: AVEZZANO Prov: AQ

Settore: Fabbricazione di altri articoli nca

Decreto del: 16/11/2016 N. 97693

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 01/09/2016 al 31/08/2017

Pagamento diretto INPS: No

 

ANPAL:DELIBERAZIONE ELATIVA ASSEGNO RICOLLOCAZIONE PERCETTORI NASPI

30/11/2016

ANPAL – Comunicato 29 novembre 2016

Delibera Anpal per l’assegno di ricollocazione ai percettori di NASpI

Da 1.000 a 5.000 euro che le persone che percepiscono la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) da almeno 4 mesi potranno spendere presso le agenzie accreditate o presso i centri per l’impiego per l’acquisto di servizi di ricollocazione.

La delibera adottata dal Consiglio d’amministrazione dell’Anpal il 28 novembre rende operativo l’assegno di ricollocazione, introdotto dal decreto legislativo n. 150/2015.

L’ammontare dei voucher è graduato in funzione del profilo personale di occupabilità: più alta è la distanza del disoccupato dal mercato del lavoro più alto sarà l’assegno e quindi il sostegno per a reinserirsi nel mercato.

Nel dettaglio la delibera Anpal prevede: da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato); da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi.

Allo scopo di testare il funzionamento della misura si partirà da subito con una prima fase di sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, per un campione di almeno 20.000 soggetti destinatari, scelti mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicato dall’INPS.

La definitiva entrata a regime è invece prevista per il primo semestre del 2017.

 

PRESENTAZIONE DID SU PORTALE ANPAL

30/11/2016

ANPAL – Comunicato 29 novembre 2016

Da oggi è possibile presentare la DID sul portale dell’Anpal

Da oggi chi è senza lavoro e non percepisce sostegni al reddito può presentare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) sul portale dell’Anpal.

La DID è l’atto con cui una persona priva di un’occupazione si rivolge al servizio per l’impiego per richiedere un ausilio nella ricerca di una nuova occupazione.

Con la presentazione della DID il cittadino prenota un appuntamento presso un centro per l’impiego, allo scopo di analizzare i punti di forza e di debolezza e stipulare un patto di servizio personalizzato che ne definisce il percorso individualizzato per l’inserimento nel mercato del lavoro.

La DID può essere presentata sul portale Anpal – già durante il periodo di preavviso – anche dai lavoratori dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento.

Come fare? È necessario registrarsi all’area riservata inserendo username e password e selezionando dichiarazione di immediata disponibilità.

Se l’utente è in possesso del Pin Inps, procede all’autenticazione e inserisce le informazioni richieste sulle esperienze professionali e lavorative, utili pure al calcolo dell’indice di profilazione quantitativo.

La procedura si conclude con la prenotazione dell’appuntamento al centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio.

Se l’utente non è in possesso del Pin Inps è prevista una procedura semplificata. La sua immediata disponibilità al lavoro viene acquisita con riserva e – al momento del primo contatto con il centro per l’impiego – sarà invitato a confermare lo stato di disoccupazione e a convalidare l’autenticazione, munito di un documento d’identità.

Per tutto il 2016 e i primi mesi del 2017, la DID potrà essere presentata anche sui portali regionali o presso i centri per l’impiego.

 

ANPAL:ACCREDITAMENTO SERVIZI LAVORO ED ALBO SOGGETTI ACCREDITATI

30/11/2016

Accreditamento nazionale dei servizi per il lavoro ed Albo Nazionale dei soggetti accreditati – Attuazione dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150

1 Premessa.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 disciplina, all’articolo 12, l’accreditamento dei servizi per il lavoro. In particolare, il comma 2 dell’articolo in parola stabilisce che qualora ne facciano richiesta a codesta Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito, ANPAL), le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 276 possano essere accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che l’ANPAL istituisca “l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento”.

Il “Protocollo di intesa concernente l’avvalimento del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro” del 22 settembre 2016, prevede che “per lo svolgimento delle attività di competenza, l’ANPAL si avvale della Direzione per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero”. In attuazione del citato protocollo, le attività amministrative di attuazione della presente determina sono svolte, fino alla piena operatività dell’ANPAL, dalla Direzione per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero.

2 Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

In attuazione del Protocollo di intesa del 22 settembre 2016, è istituito l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.

L’albo è articolato su tre sezioni:

1. soggetti accreditati a livello nazionale, ove sono iscritte le agenzie per il lavoro di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di intermediazione che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, facciano richiesta di accreditamento nazionale ai servizi per il lavoro;

2. soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalle Regioni e Province autonome, secondo i rispettivi sistemi;

3. agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano ancora istituito un proprio regime di accreditamento (ai sensi dell’art. 12, comma 3 del citato decreto n. 150/2015. I soggetti che possono richiedere l’iscrizione nella predetta terza sezione sono le agenzie iscritte ad almeno una delle sezioni dell’Albo informatico delle agenzie per il lavoro.

3 Sezione 1 dell’Albo – Accreditamento nazionale a norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015

A norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, i soggetti legittimati a far domanda di accreditamento nazionale ai servizi per il lavoro sono le agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a) e c), del decreto legislativo n. 276/2003, ossia le società autorizzate mediante il regime ordinario allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro di tipo generalista o dell’attività di intermediazione. Tra queste va fatta rientrare anche la fondazione dei consulenti del lavoro, di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 276/2003, la cui autorizzazione e iscrizione all’Albo informatico sono subordinate al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 276/2003.

Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, gli altri soggetti autorizzati ex lege alla intermediazione, secondo il regime particolare di cui all’articolo 6, comma 1 del citato decreto n. 276.

3.1 Procedura

In attuazione del Protocollo di intesa del 22 settembre 2016, la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei soggetti aventi diritto all’accreditamento nazionale, una procedura telematica per la presentazione dell’istanza.

Il termine previsto per il procedimento istruttorio è di 60 giorni, durante i quali l’ANPAL si pronuncia sull’istanza, accogliendola o rigettandola, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini procedimentali, laddove l’amministrazione ravvisi la necessità di richiedere informazioni e documenti ulteriori, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 241/1990 s.m.i.

Nel caso di accoglimento, l’ANPAL adotta il provvedimento di accreditamento e contestualmente provvede all’iscrizione della richiedente nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Qualora sia decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, senza che l’ANPAL abbia richiesto integrazioni documentali e/o si sia pronunciata in merito, l’istanza si intende accolta.

I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro hanno l’obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, pena la revoca dell’accreditamento.

3.2 Rapporto tra accreditamento e autorizzazione

L’autorizzazione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituisce il presupposto necessario per poter richiedere l’accreditamento nazionale. L’ANPAL definisce regole di parallelismo tra autorizzazione e accreditamento, in particolare per quanto riguarda la provvisorietà e la decadenza.

Restano, pertanto, fermi in capo alle agenzie gli obblighi previsti per il mantenimento dell’autorizzazione de quo. Se l’Agenzia richiedente è autorizzata in via provvisoria, l’accreditamento sarà provvisorio. Quando l’autorizzazione alla somministrazione di lavoro e/o alla intermediazione diviene a tempo indeterminato anche l’accreditamento nazionale ai servizi per il lavoro diverrà contestualmente a tempo indeterminato, con aggiornamento dello stato, nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Si precisa che nell’ipotesi in cui venga revocata l’autorizzazione vi sarà la decadenza automatica dall’accreditamento nazionale dei servizi per il lavoro e la conseguente cancellazione dall’Albo. Diversamente, la revoca dell’accreditamento nazionale non comporta la decadenza automatica dall’autorizzazione.

4 Sezione 2 dell’Albo – Rapporto con i sistemi di accreditamento regionale ai servizi per il lavoro e comunicazione delle informazioni utili a garantire il coordinamento della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano all’ANPAL gli elenchi dei soggetti in possesso di accreditamento regionale.

I soggetti accreditati dalle regioni e province autonome hanno l’obbligo di inviare all’ANPAL, ogni informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 150/2015, ivi comprese le offerte di lavoro, laddove disponibili.

In un’ottica di leale collaborazione tra amministrazioni regionali e ANPAL, inoltre, laddove ad un’agenzia per il lavoro sia stato revocato l’accreditamento regionale, la regione provvederà a darne comunicazione all’ANPAL, entro cinque giorni dall’emissione del provvedimento, affinché quest’ultima possa aggiornare prontamente la seconda sezione dell’Albo nazionale. L’ANPAL provvede a comunicare tempestivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i casi di inottemperanza all’obbligo di conferimento dei dati dei soggetti accreditati, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza delle amministrazioni regionali.

L’obbligo di interconnessione e di conferimento dei dati di cui sopra è finalizzato anche alle attività di monitoraggio e valutazione, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 150/2015.

5 Sezione 3 dell’Albo – Procedura per l’accreditamento ai servizi per il lavoro nelle regioni che non abbiano un sistema di accreditamento regionale.

Le agenzie per il lavoro che intendano operare nel territorio di una regione che non abbia un sistema di accreditamento regionale possono richiedere l’accreditamento ai servizi per il lavoro, nelle more dell’adozione del sistema da parte delle suddette regioni. A tal fine, le agenzie, già in possesso di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato ad almeno una delle sezioni dell’Albo delle agenzie per il lavoro, devono presentare istanza telematicamente sul portale ANPAL, con le credenziali rilasciate in sede di autorizzazione, compilando on-line il formulario.

IL NUOVO PORTALE ANPAL

29/11/2016

L’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro ha pubblicato il nuovo portale.

In particolare, i lavoratori potranno:

  • presentare la dichiarazione di disponibilità al lavoro-DID
  • la richiesta dell’assegno di ricollocazione
  • inserire il proprio curriculum vitae e consultare offerte di lavoro

le aziende potranno:

  • inviare le comunicazioni obbligatorie.

Il Ministero del lavoro fa presente che al portale ANPAL si potrà accedere con le stesse credenziali utilizzate su Cliclavoro.

GOVERNO :PUBBLICATO DECRETO SCIA

29/11/2016

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, recante norme di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il provvedimento riporta altresì semplificazioni in materia edilizia e in materia di pubblica sicurezza.

Il Decreto entra in vigore l’11 dicembre 2016.

 

La Tabella allegata al Decreto.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

29/11/2016

 

 – Ordinanza 24 novembre 2016, n. 24100

Trattamenti pensionistici – INPS – Controversie – Ricorso in via amministrativa – Decadenza

 

 –Sentenza 24 novembre 2016, n. 24024

 Traffico aereo – Clausola sociale – Transito lavoratori presso altrà società – Assunzione ex novo – Perdita di scatti di anzianità e cassa di previdenza

Sentenza 24 novembre 2016, n. 24026

Licenziamento – Illegittimità – lndennità sostitutiva della reintegrazione – Richiesta al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado

 – Sentenza 24 novembre 2016, n. 24028

 Licenziamento – Superamento del periodo di comporto – Reintegrazione – Mansioni compatibili con invalidità

 – Sentenza 24 novembre 2016, n. 24032

Società di trasporti – Rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Trattamento economico e normativo

  – Sentenza 24 novembre 2016, n. 24033

 lndennità di accompagnamento – Misura – Invalidi di guerra – Adeguamento automatico

TESTO LEGGE STABILITA’ 2017 RIGUARDANTE OTTAVA SALVAGUARDIA ESODATI APPROVATA CAMERA

29/11/2016

Come è noto,tra le materie disciplinate dalla legge di stabilita’ 2017 figura  la regolamentazione dell’0ttava salvaguardia per gli esodati, di cui il provvedimento legislativo si occupa     ,il cui testo ,approvato dalla Camera ,e’ riportato di seguito.

 

ART.33.

(Misure in materia di salvaguardia dei

lavoratori dall’incremento dei requisiti di

accesso al sistema pensionistico)

 

A seguito dell’attività di monitorag-

gio e verifica relativa alle misure di salva-

guardia previste dall’articolo 24, comma

14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

  1. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall’arti-

colo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,

  1. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1,

commi da 231 a 234, della legge 24 dicem-

bre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11

-bis

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,

convertito, con modificazioni, dalla legge

28 ottobre 2013, n. 124, dall’articolo 1,

commi da 194 a 198, della legge 27 dicem-

bre 2013, n. 147, dall’articolo 2 della legge

10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi de-

creti attuativi del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8

ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio

2014, pubblicati, rispettivamente, nella

Gazzetta Ufficiale

  1. 171 del 24 luglio 2012,n. 17 del 21 gennaio 2013,
  2. 123 del 28maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014,

nonché dall’articolo 1, commi da 265 a 276,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa

possibile in relazione alle misure per le

quali la certificazione del diritto al bene-

ficio è da ritenere conclusa nonché adel pre-

sente articolo, i complessivi importi indi-

cati al quarto periodo del comma 235 del-

l’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono

rideterminati in 243,4 milioni di euro per

l’anno 2013, 908,9 milioni di euro per

l’anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per

l’anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per

l’anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per

l’anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per

l’anno 2018, 734,8 milioni di euro per

l’anno 2019, 388,1 milioni di euro per

l’anno 2020, 194,8 milioni di euro per

l’anno 2021, 103,5 milioni di euro per

l’anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l’anno

2023, cui corrisponde la rideterminazione

del limite numerico massimo in 137.095

soggetti. La ripartizione dei complessivi li-

miti di spesa e numerici di cui al primo

periodo del presente comma è effettuata ai

sensi dell’articolo 1, comma 193, della legge

  1. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito

dall’articolo 1, comma 235, della legge

  1. 228 del 2012, l’autorizzazione di spesa

di cui al primo periodo del predetto

comma 235 è incrementata di 641,85 mi-

lioni di euro per l’anno 2017, di 405,7

milioni di euro per l’anno 2018, di 106,54

milioni di euro per l’anno 2019, di 76,97

milioni di euro per l’anno 2020, di 50,22

milioni di euro per l’anno 2021, di 10,48

milioni di euro per l’anno 2022 e di 2

milioni di euro per l’anno 2023

 

  1. In considerazione del limitato uti-

lizzo, come anche accertato ai sensi del-

l’articolo 1, comma 263, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, ai fini dell’accesso

al pensionamento secondo i requisiti e le

decorrenze vigenti prima della data di en-

trata in vigore dell’articolo 24 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, della salvaguardia di cui al-

l’articolo 22, comma 1, letteraa), del de-

creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, nonché della circostanza che

risultano trascorsi i termini decadenziali di

comunicazione degli elenchi nominativi di

cui all’articolo 3 del decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre

2012, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 17 del 21 gennaio 2013, all’articolo 22,

comma 1, alinea, del citato decreto-legge

  1. 95 del 2012, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole:

« ulteriori 35.000 soggetti » sono sostituite

dalle seguenti: « ulteriori 19.741 soggetti

 

214.Le disposizioni in materia di re-

quisiti di accesso e di regime delle decor-

renze vigenti prima della data di entrata in

vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

  1. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai

sensi del comma212del presente articolo,

le salvaguardie ivi indicate, continuano ad

plicarsi ai seguenti soggetti che maturano i

requisiti per il pensionamento successiva-

mente al 31 dicembre 2011:

 

a)nel limite di11.000 soggetti, ai

lavoratori collocati in mobilità o in tratta-

mento speciale edile ai sensi degli articoli 4,

11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o

ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16

maggio 1994, n. 299, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,

a seguito di accordi governativi o non go-

vernativi, stipulati entro il 31 dicembre

2011, ovvero da aziende cessate o interes-

sate dall’attivazione, precedente alla data

di licenziamento, delle vigenti procedure

concorsuali quali il fallimento, il concor-

dato preventivo, la liquidazione coatta am-

ministrativa, l’amministrazione straordina-

ria o l’amministrazione straordinaria spe-

ciale, previa esibizione della documenta-

zione attestante la data di avvio della

procedura concorsuale, anche in mancanza

dei predetti accordi, cessati dall’attività la-

vorativa entro il 31 dicembre2014 e che perfezionano, anche mediante il versa-

mento di contributi volontari, entro tren-

tasei mesi dalla fine del periodo di frui-

zione dell’indennità di mobilità o del trat-

tamento speciale edile, i requisiti vigenti

prima della data di entrata in vigore del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento

volontario di cui alla presente lettera, an-

che in deroga alle disposizioni dell’articolo

6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile

1997, n. 184, può riguardare anche periodi

eccedenti i sei mesi precedenti la domanda

di autorizzazione stessa e può comunque

essere effettuato solo con riferimento ai

trentasei mesi successivi al termine di frui-

zione dell’indennità di mobilità o del trat-

tamento speciale edile indicato dalla pre-

sente lettera. Eventuali periodi di sospen-

sione dell’indennità di mobilità, ai sensi

dell’articolo 8, commi 6 e 7, della leggeore della presente legge

per svolgere atti-vità di lavoro subordinato, a tempo par-

ziale, a tempo determinato, ovvero di la-

voro parasubordinato mantenendo l’iscri-

zione nella lista, si considerano rilevanti ai

fini del prolungamento del periodo di frui-

zione dell’indennità stessa e non compor-

tano l’esclusione dall’accesso alle salva-

guardie di cui al presente comma;

 

b)nel limite di 9.200 soggetti, ai la-

voratori di cui all’articolo 1, comma 194,

lettera a), della legge 27 dicembre 2013,

  1. 147, i quali perfezionano i requisiti utili

a comportare la decorrenza del tratta-

mento pensionistico, secondo la disciplina

vigente prima della data di entrata in vi-

gore del decreto-legge 6 dicembre 2011,

  1. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l’ot-

tantaquattresimo mese successivo alla data

di entrata in vigore del medesimo decreto-

legge n. 201 del 2011;

 

c)nel limite di 1.200 soggetti, ai lavo-

ratori di cui all’articolo 1, comma 194,

letteraf), della legge 27 dicembre 2013,

  1. 147, i quali perfezionano i requisiti utili

a comportare la decorrenza del tratta-

mento pensionistico, secondo la disciplina

vigente prima della data di entrata in vi-

gore del decreto-legge 6 dicembre 2011,

  1. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il

settantaduesimo mese successivo alla data

di entrata in vigore del medesimo decreto-

legge n. 201 del 2011;

 

d)nel limite di 7.800 soggetti, ai la-

voratori di cui all’articolo 1, comma 194,

lettere b),c) ed), della legge 27 dicembre

2013, n. 147, i quali perfezionano i requi-

siti utili a comportare la decorrenza del

trattamento pensionistico, secondo la disci-

plina vigente prima della data di entrata in

vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,

  1. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l’ot-

tantaquattresimo mese successivo alla data

di entrata in vigore del medesimo decreto-

legge n. 201 del 2011;

 

e)nel limite di 700 soggetti, ai lavo-

ratori di cui all’articolo 24, comma 14,

lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limi-

tatamente ai lavoratori in congedo per as-

sistere figli con disabilità grave ai sensi

dell’articolo 42, comma 5, del testo unico

delle disposizioni legislative in materia di

tutela e sostegno della maternità e della

paternità, di cui al decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i

requisiti utili a comportare la decorrenza

del trattamento pensionistico, secondo la

disciplina vigente prima della data di en-

trata in vigore del decreto-legge n. 201 del

2011, entro l’ottantaquattresimo mese suc-

cessivo alla data di entrata in vigore del

medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

  1. e) identica;

f)nel limite di 800 soggetti, con esclu-

sione del settore agricolo e dei lavoratori

con qualifica di stagionali, ai lavoratori con

contratto di lavoro a tempo determinato e

ai lavoratori in somministrazione con con-

tratto a tempo determinato, cessati dal

lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 di-

cembre 2011, non rioccupati a tempo in-

determinato, i quali perfezionano i requi-

siti utili a comportare la decorrenza del

trattamento pensionistico, secondo la disci-

plina vigente prima della data di entrata in

vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,

  1. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il

settantaduesimo mese successivo alla data

di entrata in vigore del medesimo decreto-

legge n. 201 del 2011.

 

215.Per i lavoratori di cui al comma 214 lettera a)

, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data ante-

cedente a quella di entrata in vigore della

presente legge e per i quali siano decorsi i

termini di pagamento, sono riaperti a do-

manda i termini dei versamenti relativi ai

trentasei mesi successivi alla fine del pe-

riodo di fruizione dell’indennità di mobilità

o del trattamento speciale edile come spe-

cificato nel medesimo comma 214

.

216.Ai fini della presentazione delle

istanze da parte dei lavoratori, da effet

uare entro il termine di decadenza di

sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, si applicano per

ciascuna categoria di lavoratori salvaguar-

dati le specifiche procedure previste nei

precedenti provvedimenti in materia di sal-

vaguardia dei requisiti di accesso e di re-

gime delle decorrenze vigenti prima della

data di entrata in vigore dell’articolo 24 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabi-

lite con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali 14 febbraio 2014,

pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 89 del16 aprile 2014.

 

L’INPS provvede al moni-

toraggio delle domande di pensionamento

inoltrate dai lavoratori di cui al comma214

del presente articolo che intendono avva-

lersi dei requisiti di accesso e del regime

delle decorrenze vigenti prima della data di

entrata in vigore del medesimo decreto-

legge n. 201 del 2011, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,

sulla base della data di cessazione del rap-

porto di lavoro, e provvede a pubblicare nel

proprio sitointernet, in forma aggregata al

fine di rispettare le vigenti disposizioni in

materia di tutela dei dati personali, i dati

raccolti a seguito dell’attività di monitorag-

gio, avendo cura di evidenziare le domande

accolte, quelle respinte e le relative moti-

vazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il

raggiungimento del limite numerico delle

domande di pensione e dei limiti di spesa,

anche in via prospettica, determinati ai

sensi dei commi214e218, primo periodo,

del presente articolo, l’INPS non prende in

esame ulteriori domande di pensionamento

finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti

dai commi da214a218del presente arti-colo

 

217 I dati rilevati nell’ambito del mo-

nitoraggio svolto dall’INPS ai sensi del

comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della

relazione di cui all’articolo 2, comma 5,

della legge 10 ottobre 2014, n. 147

218.I benefìci di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di

30.700soggetti e nel limite massimo di137milioni di euro

219.Al fine del concorso alla copertura

degli oneri derivanti dai commi da 214a 218

del presente articolo l’autorizzazione

di spesa di cui all’articolo 1, comma 235,

primo periodo, della legge 24 dicembre

2012, n. 228, come rifinanziata anche ai

sensi del comma212del presente articolo,

è ridotta di 134 milioni di euro per l’anno

2017, di 295 milioni di euro per l’anno

2018, di 106,54 milioni di euro per l’anno

2019, di 76,97 milioni di euro per l’anno

2020, di 50,22 milioni di euro per l’anno

2021, di 57,10 milioni di euro per l’anno

2022 e di 54 milioni di euro per l’anno

2023.

  1. Al fine del concorso alla copertura

degli oneri derivanti dai commi da 214 a

218 si provvede altresì mediante corrispon-

dente riduzione dell’autorizzazione di

spesa relativa al Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui

all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, per 3 milioni di euro per

l’anno 2017, per 10 milioni di euro per

l’anno 2018, per 22 milioni di euro per

l’anno 2019, per 30 milioni di euro per

l’anno 2020, per 31 milioni di euro per

l’anno 2021, per 28 milioni di euro per

l’anno 2022, per 18 milioni di euro per

l’anno 2023, per 10 milioni di euro per

l’anno 2024, per 6 milioni di euro per

l’anno 2025 e per 3 milioni di euro per

l’anno 2026

 

221.Le risorse residue dell’autorizza-

zione di spesa di cui all’articolo 1, comma

235, primo periodo, della legge 24 dicembre

2012, n. 228, come conseguenti dai commi

da 212 a 219

, concorrono alla copertura dei

maggiori oneri derivanti dalle misure in

materia pensionistica previste dalla pre-

sente legge, e, conseguentemente, all’arti-

colo 1, comma 235, della legge 24 dicembre

2012, n. 228, sono soppressi i primi tre

periodi e gli ultimi due periodi. Qualora

dall’attività di monitoraggio di cui al

comma216del presente articolo dovessero

venire accertate, anche in via prospettica,

economie rispetto ai limiti di spesa di cui al

comma 218, primo periodo, del presente

articolo, le stesse confluiscono nel Fondo

sociale per occupazione e formazione, di

cui all’articolo 18, comma 1, lettera a)

, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2.

  1. Al fine di portare a conclusione la

sperimentazione di cui all’articolo 1,

comma 9, della legge 23 agosto 2004,

  1. 243, a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, la facoltà pre-

vista dal medesimo articolo 1, comma 9, è

estesa alle lavoratrici che non hanno ma-

turato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti

previsti dalla stessa disposizione per effetto

degli incrementi della speranza di vita di

cui all’articolo 12 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

  1. Per le lavoratrici di cui al comma 222

del presente articolo, restano fermi, ai

fini dell’accesso al trattamento pensioni-

stico, il regime degli incrementi della spe-

ranza di vita di cui all’articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, il regime delle decor-

renze, nonché il sistema di calcolo delle

prestazioni applicati al pensionamento di

anzianità di cui all’articolo 1, comma 9,

della legge 23 agosto 2004, n. 243.

  1. Gli oneri derivanti dai commi 222

e 223 sono valutati in 18,3 milioni di euro

per l’anno 2017, in 47,2 milioni di euro per

l’anno 2018, in 87,5 milioni di euro per

l’anno 2019, in 68,6 milioni di euro per

l’anno 2020, in 34,1 milioni di euro per

l’anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per

l’anno 2022.

  1. A quota parte degli oneri di cui al

comma 224 si provvede:

a)quanto a 4,5 milioni di euro per

l’anno 2019, a 2,5 milioni di euro per

l’anno 2020, a 0,9 milioni di euro per

l’anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per

l’anno 2022, mediante le maggiori entrate

derivanti dalle misure di cui ai commi 222

e 223;

b)quanto a 22,2 milioni di euro per

l’anno 2018, a 52,5 milioni di euro per

l’anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per

l’anno 2020, mediante il versamento all’en-

trata del bilancio dello Stato da parte

dell’Istituto nazionale della previdenza so-

ciale (INPS), in deroga a quanto previsto

dall’articolo 5 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 150, di una quota pari

a 22,2 milioni di euro per l’anno 2018, a

52,5 milioni di euro per l’anno 2019 e a

33,6 milioni di euro per l’anno 2020 delle

entrate derivanti dall’aumento contributivo

di cui all’articolo 25 della legge 21 dicem-

bre 1978, n. 845, con esclusione delle

somme destinate al finanziamento dei

fondi paritetici interprofessionali nazionali

per la formazione continua di cui all’arti-

colo 118 della legge 23 dicembre 2000,

  1. 388;

c)quanto a 25 milioni di euro per

l’anno 2018, a 30,5 milioni di euro per

l’anno 2019, a 32,5 milioni di euro per

l’anno 2020, a 33,2 milioni di euro per

l’anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per

l’anno 2022, mediante corrispondente ri-

duzione dell’autorizzazione di spesa rela-

tiva al Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  1. Nelle more dell’esercizio della de-

lega di cui all’articolo 2, comma 4, della

legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il soste-

gno degli oneri derivanti dalle prestazioni

di vecchiaia anticipata per i giornalisti

dipendenti da aziende in ristrutturazione o

riorganizzazione per crisi aziendale, di cui

all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981,

  1. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018

e 2019, di 5 milioni di euro per l’anno 2020

e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, in

aggiunta a quanto previsto dall’articolo1-bis

del decreto-legge 24 giugno 2014,

  1. 90, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conse-

guentemente aumentati i limiti di spesa di

cui all’articolo 41-bis, comma 7, del decre-

to-legge 30 dicembre 2008, n. 207, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-

braio 2009, n. 14.

  1. I trattamenti di vecchiaia antici-

pata di cui ai commi da 226 a 232 del

presente articolo sono erogati ai giornalisti

interessati dai piani di ristrutturazione o

riorganizzazione presentati al Ministero

del lavoro e delle politiche sociali prima

della data di entrata in vigore della pre-

sente legge, ancorché ne siano esauriti i

termini di durata. In tal caso, non si tiene

conto, ai fini della decorrenza dei tratta-

menti ovvero della decadenza del termine

di sessanta giorni previsto dall’alinea del

comma 1 dell’articolo 37 della legge 5

agosto 1981, n. 416, del periodo intercor-

rente tra la data di scadenza del piano di

ristrutturazione o riorganizzazione e

quella di entrata in vigore della presente

 

egge, dalla quale inizia a decorrere nuo-

vamente il predetto termine. L’Istituto na-

zionale di previdenza dei giornalisti italiani

prende in considerazione le domande di

pensionamento secondo l’ordine cronolo-

gico di presentazione dei piani, nel rispetto

dei limiti di spesa di cui al comma 226 del

presente articolo e delle condizioni di cui

all’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114.

  1. Agli oneri derivanti dalle presta-

zioni di vecchiaia anticipata finanziate ai

sensi dei commi da 226 a 232 del presente

articolo concorre il contributo aggiuntivo a

carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 41-

bis, comma 7, secondo periodo, del

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,

convertito, con modificazioni, dalla legge

27 febbraio 2009, n. 14.

  1. L’instaurazione di rapporti di la-

voro dipendente o autonomo di cui agli

articoli 2222 e seguenti del codice civile,

anche in forma di collaborazione coordi-

nata e continuativa, ovvero la sottoscri-

zione di contratti per la cessione del diritto

d’autore, con i giornalisti che abbiano op-

tato per i trattamenti di vecchiaia antici-

pata finanziati ai sensi dei commi da 226

a 232 del presente articolo comporta la

revoca del finanziamento concesso, anche

nel caso in cui il rapporto di lavoro sia

instaurato con un’azienda diversa facente

capo al medesimo gruppo editoriale.

  1. All’onere derivante dall’attuazione

del comma 226 si provvede:

a)quanto a 5,5 milioni di euro per

l’anno 2017, mediante corrispondente ri-

duzione della quota del Fondo per il plu-

ralismo e l’innovazione dell’informazione

destinata per l’anno 2017 agli interventi di

competenza della Presidenza del Consiglio

dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma

4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

b)quanto a 5,5 milioni di euro per

l’anno 2018, a 5,5 milioni di euro per

l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno

2020 e a 1,5 milioni di euro per l’anno

2021, mediante corrispondente versamento

all’entrata del bilancio dello Stato, per pari

importo e per i medesimi anni, delle ri-

sorse disponibili su apposita contabilità

speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di

euro della quota del Fondo per il plurali-

smo e l’innovazione dell’informazione de-

stinata per l’anno 2017 agli interventi di

competenza della Presidenza del Consiglio

dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma

4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

  1. Alla compensazione dei conse-

guenti effetti finanziari sui saldi di finanza

pubblica recati dal comma 230 si provvede

mediante corrispondente utilizzo del

Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 189, pari a 5,5 milioni di

euro per l’anno 2018, a 5,5 milioni di euro

per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per

l’anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per

l’anno 2021.

 

  1. Il Fondo di cui all’articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,

  1. 154, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incremen-

tato di 17,5 milioni di euro per l’anno 2017.