Come è noto,tra le materie disciplinate dalla legge di stabilita’ 2017 figura la regolamentazione dell’0ttava salvaguardia per gli esodati, di cui il provvedimento legislativo si occupa ,il cui testo ,approvato dalla Camera ,e’ riportato di seguito.
ART.33.
(Misure in materia di salvaguardia dei
lavoratori dall’incremento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico)
A seguito dell’attività di monitorag-
gio e verifica relativa alle misure di salva-
guardia previste dall’articolo 24, comma
14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
- 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall’arti-
colo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,
- 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1,
commi da 231 a 234, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11
-bis
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013, n. 124, dall’articolo 1,
commi da 194 a 198, della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147, dall’articolo 2 della legge
10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi de-
creti attuativi del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8
ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio
2014, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale
- 171 del 24 luglio 2012,n. 17 del 21 gennaio 2013,
- 123 del 28maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014,
nonché dall’articolo 1, commi da 265 a 276,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa
possibile in relazione alle misure per le
quali la certificazione del diritto al bene-
ficio è da ritenere conclusa nonché adel pre-
sente articolo, i complessivi importi indi-
cati al quarto periodo del comma 235 del-
l’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono
rideterminati in 243,4 milioni di euro per
l’anno 2013, 908,9 milioni di euro per
l’anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per
l’anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per
l’anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per
l’anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per
l’anno 2018, 734,8 milioni di euro per
l’anno 2019, 388,1 milioni di euro per
l’anno 2020, 194,8 milioni di euro per
l’anno 2021, 103,5 milioni di euro per
l’anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l’anno
2023, cui corrisponde la rideterminazione
del limite numerico massimo in 137.095
soggetti. La ripartizione dei complessivi li-
miti di spesa e numerici di cui al primo
periodo del presente comma è effettuata ai
sensi dell’articolo 1, comma 193, della legge
- 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 235, della legge
- 228 del 2012, l’autorizzazione di spesa
di cui al primo periodo del predetto
comma 235 è incrementata di 641,85 mi-
lioni di euro per l’anno 2017, di 405,7
milioni di euro per l’anno 2018, di 106,54
milioni di euro per l’anno 2019, di 76,97
milioni di euro per l’anno 2020, di 50,22
milioni di euro per l’anno 2021, di 10,48
milioni di euro per l’anno 2022 e di 2
milioni di euro per l’anno 2023
- In considerazione del limitato uti-
lizzo, come anche accertato ai sensi del-
l’articolo 1, comma 263, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, ai fini dell’accesso
al pensionamento secondo i requisiti e le
decorrenze vigenti prima della data di en-
trata in vigore dell’articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, della salvaguardia di cui al-
l’articolo 22, comma 1, letteraa), del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonché della circostanza che
risultano trascorsi i termini decadenziali di
comunicazione degli elenchi nominativi di
cui all’articolo 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre
2012, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 17 del 21 gennaio 2013, all’articolo 22,
comma 1, alinea, del citato decreto-legge
- 95 del 2012, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole:
« ulteriori 35.000 soggetti » sono sostituite
dalle seguenti: « ulteriori 19.741 soggetti
214.Le disposizioni in materia di re-
quisiti di accesso e di regime delle decor-
renze vigenti prima della data di entrata in
vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
- 214, ferme restando, nei limiti definiti ai
sensi del comma212del presente articolo,
le salvaguardie ivi indicate, continuano ad
plicarsi ai seguenti soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento successiva-
mente al 31 dicembre 2011:
a)nel limite di11.000 soggetti, ai
lavoratori collocati in mobilità o in tratta-
mento speciale edile ai sensi degli articoli 4,
11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o
ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
a seguito di accordi governativi o non go-
vernativi, stipulati entro il 31 dicembre
2011, ovvero da aziende cessate o interes-
sate dall’attivazione, precedente alla data
di licenziamento, delle vigenti procedure
concorsuali quali il fallimento, il concor-
dato preventivo, la liquidazione coatta am-
ministrativa, l’amministrazione straordina-
ria o l’amministrazione straordinaria spe-
ciale, previa esibizione della documenta-
zione attestante la data di avvio della
procedura concorsuale, anche in mancanza
dei predetti accordi, cessati dall’attività la-
vorativa entro il 31 dicembre2014 e che perfezionano, anche mediante il versa-
mento di contributi volontari, entro tren-
tasei mesi dalla fine del periodo di frui-
zione dell’indennità di mobilità o del trat-
tamento speciale edile, i requisiti vigenti
prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento
volontario di cui alla presente lettera, an-
che in deroga alle disposizioni dell’articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, può riguardare anche periodi
eccedenti i sei mesi precedenti la domanda
di autorizzazione stessa e può comunque
essere effettuato solo con riferimento ai
trentasei mesi successivi al termine di frui-
zione dell’indennità di mobilità o del trat-
tamento speciale edile indicato dalla pre-
sente lettera. Eventuali periodi di sospen-
sione dell’indennità di mobilità, ai sensi
dell’articolo 8, commi 6 e 7, della leggeore della presente legge
per svolgere atti-vità di lavoro subordinato, a tempo par-
ziale, a tempo determinato, ovvero di la-
voro parasubordinato mantenendo l’iscri-
zione nella lista, si considerano rilevanti ai
fini del prolungamento del periodo di frui-
zione dell’indennità stessa e non compor-
tano l’esclusione dall’accesso alle salva-
guardie di cui al presente comma;
b)nel limite di 9.200 soggetti, ai la-
voratori di cui all’articolo 1, comma 194,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013,
- 147, i quali perfezionano i requisiti utili
a comportare la decorrenza del tratta-
mento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vi-
gore del decreto-legge 6 dicembre 2011,
- 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l’ot-
tantaquattresimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge n. 201 del 2011;
c)nel limite di 1.200 soggetti, ai lavo-
ratori di cui all’articolo 1, comma 194,
letteraf), della legge 27 dicembre 2013,
- 147, i quali perfezionano i requisiti utili
a comportare la decorrenza del tratta-
mento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vi-
gore del decreto-legge 6 dicembre 2011,
- 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il
settantaduesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge n. 201 del 2011;
d)nel limite di 7.800 soggetti, ai la-
voratori di cui all’articolo 1, comma 194,
lettere b),c) ed), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requi-
siti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disci-
plina vigente prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,
- 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l’ot-
tantaquattresimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge n. 201 del 2011;
e)nel limite di 700 soggetti, ai lavo-
ratori di cui all’articolo 24, comma 14,
lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limi-
tatamente ai lavoratori in congedo per as-
sistere figli con disabilità grave ai sensi
dell’articolo 42, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di en-
trata in vigore del decreto-legge n. 201 del
2011, entro l’ottantaquattresimo mese suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- e) identica;
f)nel limite di 800 soggetti, con esclu-
sione del settore agricolo e dei lavoratori
con qualifica di stagionali, ai lavoratori con
contratto di lavoro a tempo determinato e
ai lavoratori in somministrazione con con-
tratto a tempo determinato, cessati dal
lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 di-
cembre 2011, non rioccupati a tempo in-
determinato, i quali perfezionano i requi-
siti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disci-
plina vigente prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,
- 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il
settantaduesimo mese successivo alla data
di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge n. 201 del 2011.
215.Per i lavoratori di cui al comma 214 lettera a)
, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data ante-
cedente a quella di entrata in vigore della
presente legge e per i quali siano decorsi i
termini di pagamento, sono riaperti a do-
manda i termini dei versamenti relativi ai
trentasei mesi successivi alla fine del pe-
riodo di fruizione dell’indennità di mobilità
o del trattamento speciale edile come spe-
cificato nel medesimo comma 214
.
216.Ai fini della presentazione delle
istanze da parte dei lavoratori, da effet
uare entro il termine di decadenza di
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano per
ciascuna categoria di lavoratori salvaguar-
dati le specifiche procedure previste nei
precedenti provvedimenti in materia di sal-
vaguardia dei requisiti di accesso e di re-
gime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabi-
lite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 14 febbraio 2014,
pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 89 del16 aprile 2014.
L’INPS provvede al moni-
toraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma214
del presente articolo che intendono avva-
lersi dei requisiti di accesso e del regime
delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del medesimo decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
sulla base della data di cessazione del rap-
porto di lavoro, e provvede a pubblicare nel
proprio sitointernet, in forma aggregata al
fine di rispettare le vigenti disposizioni in
materia di tutela dei dati personali, i dati
raccolti a seguito dell’attività di monitorag-
gio, avendo cura di evidenziare le domande
accolte, quelle respinte e le relative moti-
vazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle
domande di pensione e dei limiti di spesa,
anche in via prospettica, determinati ai
sensi dei commi214e218, primo periodo,
del presente articolo, l’INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti
dai commi da214a218del presente arti-colo
217 I dati rilevati nell’ambito del mo-
nitoraggio svolto dall’INPS ai sensi del
comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della
relazione di cui all’articolo 2, comma 5,
della legge 10 ottobre 2014, n. 147
218.I benefìci di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di
30.700soggetti e nel limite massimo di137milioni di euro
219.Al fine del concorso alla copertura
degli oneri derivanti dai commi da 214a 218
del presente articolo l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 235,
primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come rifinanziata anche ai
sensi del comma212del presente articolo,
è ridotta di 134 milioni di euro per l’anno
2017, di 295 milioni di euro per l’anno
2018, di 106,54 milioni di euro per l’anno
2019, di 76,97 milioni di euro per l’anno
2020, di 50,22 milioni di euro per l’anno
2021, di 57,10 milioni di euro per l’anno
2022 e di 54 milioni di euro per l’anno
2023.
- Al fine del concorso alla copertura
degli oneri derivanti dai commi da 214 a
218 si provvede altresì mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, per 3 milioni di euro per
l’anno 2017, per 10 milioni di euro per
l’anno 2018, per 22 milioni di euro per
l’anno 2019, per 30 milioni di euro per
l’anno 2020, per 31 milioni di euro per
l’anno 2021, per 28 milioni di euro per
l’anno 2022, per 18 milioni di euro per
l’anno 2023, per 10 milioni di euro per
l’anno 2024, per 6 milioni di euro per
l’anno 2025 e per 3 milioni di euro per
l’anno 2026
221.Le risorse residue dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 1, comma
235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come conseguenti dai commi
da 212 a 219
, concorrono alla copertura dei
maggiori oneri derivanti dalle misure in
materia pensionistica previste dalla pre-
sente legge, e, conseguentemente, all’arti-
colo 1, comma 235, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, sono soppressi i primi tre
periodi e gli ultimi due periodi. Qualora
dall’attività di monitoraggio di cui al
comma216del presente articolo dovessero
venire accertate, anche in via prospettica,
economie rispetto ai limiti di spesa di cui al
comma 218, primo periodo, del presente
articolo, le stesse confluiscono nel Fondo
sociale per occupazione e formazione, di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a)
, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
- Al fine di portare a conclusione la
sperimentazione di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 23 agosto 2004,
- 243, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la facoltà pre-
vista dal medesimo articolo 1, comma 9, è
estesa alle lavoratrici che non hanno ma-
turato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti
previsti dalla stessa disposizione per effetto
degli incrementi della speranza di vita di
cui all’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- Per le lavoratrici di cui al comma 222
del presente articolo, restano fermi, ai
fini dell’accesso al trattamento pensioni-
stico, il regime degli incrementi della spe-
ranza di vita di cui all’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, il regime delle decor-
renze, nonché il sistema di calcolo delle
prestazioni applicati al pensionamento di
anzianità di cui all’articolo 1, comma 9,
della legge 23 agosto 2004, n. 243.
- Gli oneri derivanti dai commi 222
e 223 sono valutati in 18,3 milioni di euro
per l’anno 2017, in 47,2 milioni di euro per
l’anno 2018, in 87,5 milioni di euro per
l’anno 2019, in 68,6 milioni di euro per
l’anno 2020, in 34,1 milioni di euro per
l’anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per
l’anno 2022.
- A quota parte degli oneri di cui al
comma 224 si provvede:
a)quanto a 4,5 milioni di euro per
l’anno 2019, a 2,5 milioni di euro per
l’anno 2020, a 0,9 milioni di euro per
l’anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per
l’anno 2022, mediante le maggiori entrate
derivanti dalle misure di cui ai commi 222
e 223;
b)quanto a 22,2 milioni di euro per
l’anno 2018, a 52,5 milioni di euro per
l’anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante il versamento all’en-
trata del bilancio dello Stato da parte
dell’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS), in deroga a quanto previsto
dall’articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, di una quota pari
a 22,2 milioni di euro per l’anno 2018, a
52,5 milioni di euro per l’anno 2019 e a
33,6 milioni di euro per l’anno 2020 delle
entrate derivanti dall’aumento contributivo
di cui all’articolo 25 della legge 21 dicem-
bre 1978, n. 845, con esclusione delle
somme destinate al finanziamento dei
fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all’arti-
colo 118 della legge 23 dicembre 2000,
- 388;
c)quanto a 25 milioni di euro per
l’anno 2018, a 30,5 milioni di euro per
l’anno 2019, a 32,5 milioni di euro per
l’anno 2020, a 33,2 milioni di euro per
l’anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per
l’anno 2022, mediante corrispondente ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa rela-
tiva al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
della legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- Nelle more dell’esercizio della de-
lega di cui all’articolo 2, comma 4, della
legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il soste-
gno degli oneri derivanti dalle prestazioni
di vecchiaia anticipata per i giornalisti
dipendenti da aziende in ristrutturazione o
riorganizzazione per crisi aziendale, di cui
all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981,
- 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018
e 2019, di 5 milioni di euro per l’anno 2020
e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, in
aggiunta a quanto previsto dall’articolo1-bis
del decreto-legge 24 giugno 2014,
- 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conse-
guentemente aumentati i limiti di spesa di
cui all’articolo 41-bis, comma 7, del decre-
to-legge 30 dicembre 2008, n. 207, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2009, n. 14.
- I trattamenti di vecchiaia antici-
pata di cui ai commi da 226 a 232 del
presente articolo sono erogati ai giornalisti
interessati dai piani di ristrutturazione o
riorganizzazione presentati al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali prima
della data di entrata in vigore della pre-
sente legge, ancorché ne siano esauriti i
termini di durata. In tal caso, non si tiene
conto, ai fini della decorrenza dei tratta-
menti ovvero della decadenza del termine
di sessanta giorni previsto dall’alinea del
comma 1 dell’articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, del periodo intercor-
rente tra la data di scadenza del piano di
ristrutturazione o riorganizzazione e
quella di entrata in vigore della presente
egge, dalla quale inizia a decorrere nuo-
vamente il predetto termine. L’Istituto na-
zionale di previdenza dei giornalisti italiani
prende in considerazione le domande di
pensionamento secondo l’ordine cronolo-
gico di presentazione dei piani, nel rispetto
dei limiti di spesa di cui al comma 226 del
presente articolo e delle condizioni di cui
all’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114.
- Agli oneri derivanti dalle presta-
zioni di vecchiaia anticipata finanziate ai
sensi dei commi da 226 a 232 del presente
articolo concorre il contributo aggiuntivo a
carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 41-
bis, comma 7, secondo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14.
- L’instaurazione di rapporti di la-
voro dipendente o autonomo di cui agli
articoli 2222 e seguenti del codice civile,
anche in forma di collaborazione coordi-
nata e continuativa, ovvero la sottoscri-
zione di contratti per la cessione del diritto
d’autore, con i giornalisti che abbiano op-
tato per i trattamenti di vecchiaia antici-
pata finanziati ai sensi dei commi da 226
a 232 del presente articolo comporta la
revoca del finanziamento concesso, anche
nel caso in cui il rapporto di lavoro sia
instaurato con un’azienda diversa facente
capo al medesimo gruppo editoriale.
- All’onere derivante dall’attuazione
del comma 226 si provvede:
a)quanto a 5,5 milioni di euro per
l’anno 2017, mediante corrispondente ri-
duzione della quota del Fondo per il plu-
ralismo e l’innovazione dell’informazione
destinata per l’anno 2017 agli interventi di
competenza della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma
4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
b)quanto a 5,5 milioni di euro per
l’anno 2018, a 5,5 milioni di euro per
l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno
2020 e a 1,5 milioni di euro per l’anno
2021, mediante corrispondente versamento
all’entrata del bilancio dello Stato, per pari
importo e per i medesimi anni, delle ri-
sorse disponibili su apposita contabilità
speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di
euro della quota del Fondo per il plurali-
smo e l’innovazione dell’informazione de-
stinata per l’anno 2017 agli interventi di
competenza della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma
4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
- Alla compensazione dei conse-
guenti effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica recati dal comma 230 si provvede
mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, pari a 5,5 milioni di
euro per l’anno 2018, a 5,5 milioni di euro
per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per
l’anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per
l’anno 2021.
- Il Fondo di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
- 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incremen-
tato di 17,5 milioni di euro per l’anno 2017.