Archive for giugno 2009

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO LEGGE SUGLI INTERVENTI PER SISMA ABRUZZO

30/06/2009

Sul Supplemento Ordinario n.99 della Gazzetta Ufficiale n.147 del 27 scorso risulta pubblicato il testo coordinato del decreto legge n.39/09 e della legge di conversione n. 77/09 che riguardano gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo.
Si segnala che le modifiche ed integrazioni apportate al testo del decreto legge in sede di conversione in legge non hanno interessato l’articolo 8 contenente le disposizioni sulle provvidenze attinenti la materia del lavoro,che pertanto sono le medesime esposte su questo blog in data 30 aprile scorso ,a cui si rinvia.

ISTITUITO ELENCO MEDICI COMPETENTI SU TUTELA E SICUREZZA LAVORO

30/06/2009

Si richiama l’attenzione sul Decreto del Ministro del Lavoro del 4 marzo 2009 ,con cui ,in conformità alla previsione dell’art.38 comma 4 del dec.leg.vo n.81/08, si è provveduto all’istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materiadi tutela e sicurezza sui luoghi
Il predetto elenco e’ tenuto presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l’aggiornamento.
Nell’elenco sono iscritti tutti i medici chesvolgono l’attivita’ di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38, del decreto legislativo n. 81/08.
Si stabilisce che i sanitari che svolgono l’attivita’ di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all’Ufficio ministeriale sopra indicato il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attivita’, nonchè a comunicare, con le stesse modalita’, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell’attivita’.
Si precisa che il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previstodall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81/08 ,quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di
medico competente, comporta, per l’interessato, l’obbligo della
comunicazione del possesso del necessario requisito formativo
mediante l’invio all’Ufficio ministeriale competente della
certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita
autocertificazione.
Si prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettui con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati ,mentre l’esito negativo della verifica comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco in questione
Infine si sottolinea che l’ elenco dei medici competenti e’ consultabile attraverso il portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ,restando precisato peraltro che l’iscrizione all’elenco non costituisce di per se’ titolo abilitante all’esercizio dell’attivita’ di medico competente.

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Si conclude precisando che il decreto esaminato è entrato in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.146 del 26.6.09.
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VARIAZIONI REGOLAMENTAZIONE ASSENZE PER MALATTIA DIPENDENTI PUBBLICI INTRODOTTE DA DECRETO ANTICRISI

29/06/2009

Il Decreto legge approvato il 26 scorso dal Consiglio dei Ministri contiene anche variazioni rispetto alla disciplina vigente sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici , rappresentate da alcune modificazioni apportate al testo dell’art.71 del decreto legge n.112/08,convertito in legge n.133 ,che di seguito si precisano .
La prima variazione interessa il personale del comparto sicurezza e difesa ,nonchè quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per cui risulta stabilito che,a decorrere dall’anno 2009,limitatamente alle assenze per malattia del predetto personale gli emolumenti di carattere continuativo correlato allo specifico status ed alle pecuriali condizioni d’impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale .
La seconda variazione si riferisce al comma 2 del citato art.71 ,in quanto , nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni ed in ogni caso dopo il secondo evento nell’anno solare ,si prevede che ai fini della giustificazione dell’ assenza stessa non occorre necessariamente presentare la certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica ,ma risulta idonea anche quella di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale .
La terza variazione interessa il comma 3 dell’art.71, nel testo del quale risultano soppresse le seguenti parole :”Le fasce di reperibilità del lavoratore ,entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo,sono dalle ore 8,00 alle ore 13 ,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni,compresi i non lavorativi e i festivi”.Di conseguenza dalla data d’entrata in vigore del decreto legge in esame si applicheranno le fasce di reperibilità generali (ore 10-12 ed ore 17-19).
La quarta variazione comporta l’abrogazione del comma 5 dell’art.71, in cui si dispone che le assenze dal servizio per malattia dei dipendenti delle pp.aa. per i primi dieci giorni non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzionedelle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Tuttavia à da sottolineare che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data d’entrata in vigore del decreto legge in esame.
La quinta variazione si caratterizza per l’aggiunta dei commi 5 bis e 5 ter all’art.71.
Il primo dei commi aggiunti mira a superare le incertezze e le difficoltà insorte nell’individuazione del soggetto tenuto a sopportare le spese per le visite fiscali richieste dalle pubbliche amministrazioni alle AA .SS .LL. I Con il nuovo comma viene stabilito che detti accertamenti rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
Il secondo dei commi aggiunti stabilisce che a decorrere dall’anno 2010 per il finanziamento del Servizio Nazionale Sanitario è individuata una quota di finanziamento destinata agli accertamenti per le assenze per le malattie dei dipendenti pubblici e che gli stessi vanno effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

COMUNICATO MINISTERO LAVORO SU CONTINUITA’TRA CIGO E CIGS

29/06/2009

Si segnala che in data 16.6.09 il Ministero del Lavoro ha emesso apposito comunicato per confermare che , consumato il periodo massimo di 52 settimane ammesso dalla normativa vigente sul ricorso alla integrazione salariale ordinaria,alle imprese è consentito,senza soluzione di continuità ,permanendo le generali condizioni di depressione della domanda globale ,richiedere la cigs per crisi aziendale per evento imprevisto ed improvviso,disciplinato dall’art.1 comma 1 lettera e) D M n .31826 del 18.12.02 .
Il comunicato ministeriale prosegue precisdando che la domanda della cigs,facendo uso dell’apposita modulistica CIGS-Solid,acquisibile sul sito lavoro.gov.it sezione ammortizzatori sociali,non necessita della ricognizione di specifiche ragioni aziendali,nè obbliga a presentare piani di risanamento ed indicare lavoratori in esubero.
Le indicazioni ministeriali si concludono riportandosi alla recente interpretazione ,diffusa d’intesa con l’Inps, sul calcolo per giorni e non per settimane della cigo,che,essendo valida per i periodi successivi alla adozione del nuovo indirizzo interpretativo ed all’intero trimestre nell’ambito del quale lo stesso risulta adottato, comporta un significativo ampliamento della durata dell’integrazione guadagni ordinaria.

NUOVE REGOLE SULL’INVALIDITA’ CIVILE

29/06/2009

Tra le misure contenute nel decreto legge anticrisi approvato dal Consiglio dei Ministri , in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale,si ritiene di evidenziare quella relativa all’invalidità civile .
Infatti si prevede che,al fine di contrastare le frodi in materia,dal prossimo anno le Commissioni delle aziende sanitarie locali per l’accertamento dell’invalidità ,cecità ,sordità,handicap e disabilità siano integrate da un medico dell’Inps,come componente effettivo .
Inoltre si stabilisce che l’accertamento definitivo è effettuato dall’Inps che a tal fine si avvarrà delle proprie risorse umane,finanziarie e strutturali,mentre l’Istituto diventa competente anche in merito agli accertamenti riguardanti la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di qualsiasi invalidità civile.
Dall’inizio del prossimo anno,le richieste per conseguire i benefici d’invalidità civile,cecità civile,sordità civile,handicap e disabilità,complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti sono rimesse all’Inps,secondo le modalità fissate dall’Istituto,che provvede a inoltrarle in via telematica in tempo reale alle AA SS LL.
Riguardo a quanto sopra,si specifica che entro 90 giorni si dovrà sottoscrivere apposito Accordo tra il Ministero del Lavoro e La Conferenza Stato-Regioni per disciplinare le modalità concessorie dell’Inps nei procedimenti d’invalidità civile,cecità civile,sordità civile,handicap edisabilità,mentre nei successivi 60 giorni si realizzera’ specifica convenzione dell ‘Inps con le Regioni per regolare gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari all’erogazione dei trattamenti connessi allo stato d’invalidità civile.
Le ulteriori novità introdotte dal decreto legge anticrisi riguardano le modifiche alla disciplina del contensioso in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali e la revisione delle tabelle d’invalidità.
Rispetto al contensioso si stabilisce che in caso in cui il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio,alle indagini dovrà assistere un medico legale dell’Inps su richiesta formulata ,a pena di nullità,dal consulente nominato dal giudice.
Invece per quanto concerne le tabelle d’invalidita’ ,si dispone la nomina entro 30 giorni da parte del Ministro del Lavoro di una Commissione incaricata dell’aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali dell’invalidità civile ,ferme a quelle del D .M .5.2.1992,senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica .

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO CONTENUTE NELLA MANOVRA D’ESTATE

28/06/2009

Il Consiglio dei Ministri del 26 scorso ha approvato un decreto legge sulla manovra con cui s’intende incidere in modo significativo sulla crisi economica e finanziaria del sistema produttivo nazionale.
Di seguito, ,facendo riferimento alle parti del testo del provvedimento rese note ,si illustrano le disposizioni che ,riguardando il lavoro , s’interessano del c.d.premio di occupazione e del potenziamento degli ammortizzatori sociali.
Per quanto riguarda il primo , il decreto legge , per incentivare la conservazione e valorizzazione del personale dipendente,prevede in via sperimentale nel biennio 2009/2010 che i percettori di trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati dall’impresa di appartenenza a partecipare a progetti di formazione o riqualificazione,che possono includere attività produttiva finalizzata all’apprendimento.
A tale scopo sarà neccessario che le imprese interessate provvedano a stipulare uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con le medesime parti sociali con cui risulta sottoscritta l’intesa sul ricorso agli ammortizzatori sociali.
Ai partecipanti alle predette attività formative dalle imprese di appartenenza sarà liquidata a titolo retributivo la differenza tra l’ammortizzatore sociale e la retribuzione.
Per finanziare la spesa derivante dall’attuazione di quanto sopra è previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2009 e di 150 milioni di euro per l’anno successivo,mentre entro trenta giorni con decreto del Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia ,saranno definite le modalità sul procedimento per l’ accordo e sulle comunicazioni all’Inps anche ai fini del monitoraggio della spesa.
Passando agli ammortizzatori sociali ,è da evidenziare che il provvedimento in esame anzitutto disciplina la destinazione di 25 milioni di euro nel 2009 per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cigs per cessazione di attività da realizzare sulla base di specifici accordi in sede governativa comportanti la verifica che sia stato concretamente attuato il piano di gestione delle eccedenza.
Inoltre prevede in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’aumento dal 60 all’80 % della misura della cigs riservata ai lavoratori interessati da riduzione di orario di lavoro per i contratti di solidarietà difensivi di cui all’art.1 della legge n.863/84, disponendo per la relativa spesa di 40 milioni di euro nel primo anno e di 150 milioni di euro nel secondo anno , conformandosi alle modalità operative che spettera’ al Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia ,fissare, nonchè realizzando il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga,mentre risulta assegnato sempre all’Inps il compito di monitorare le spese da sostenere .
Infine nel decreto legge si stabilisce l’erogazione di bonus per l’avvio di attività produttive, nel senso che:
a) i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito hanno la possibilità di mantenere le mensilità di trattamento non ancora fruite qualora ne fanno richiesta per intraprendere una nuova attività autonoma,un’auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa ,cumulando tale bonus con l’incentivo per il credito alla cooperazione ex lege n.49/1985 ,restando stabilito che se trattasi di beneficiario di cig in deroga ,il lavoratore per ottenere il bonus in parola deve prima dimettersi dall’impresa di appartenenza .Le modalita ‘ e le condizioni per dare attuazione a quanto sopra saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia;
b) in via sperimentale per il biennio 2009/2010 il percettore di cigs per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa,di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale , può richiedere, per intraprendere un’attività autonoma,per avviare un’auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa , le mensilità del trattamento d’integrazione salariale straordinaria deliberate ,ma non ancora fruite con l’aggiunte, se trattasi di soggetto rientrante nelle previsioni di cui all’art.16 della legge n.223/91, del trattamento di mobilità per numero di mesi pari a 12, a condizione che, dopo l’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, il lavoratore si dimetta dall’impresa di appartenenza .
Anche in questo caso il predetto bonus è cumulabile con il beneficio previsto dalle norme sul credito alle cooperative contenute nella legge n.49/1985.

DATI INPS SU RICHIESTE CIG IN DEROGA ZONE COLPITE DA SISMA

25/06/2009

Sull’ argomento relativo al titolo,si ritiene opportuno premettere che, in conformità alla previsione dell’Accordo tra Ministero del Lavoro e Regione Abruzzo del 17.4.09 , venne sottoscritto dal CICAS-Comitato intervento crisi aziendali e di settore-, in data 27 aprile scorso, apposito accordo quadro per l’utilizzo delle risorse assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione in imprese operanti nei comuni dell’Abruzzo compresi nell’elenco di cui sopra ,in cui si stabili’ che gli ammortizzatori sociali in deroga devono riguardare , senza esclusione di settori produttivi , i lavoratori subordinati e si stabili’ tra l’altro di autorizzare la concessione di 13 settimane di cassa integrazione guadagni in deroga in favore di operai,impiegati,intermedi ,quadri sia a tempo indeterminato che determinato ,nonche’ di apprendisti e somministrati,di imprese che non rientrano nell’ambito della vigente legislazione a regime in tema di ammortizzatiori sociali ,sospesi o ad orario ridotto a decorrere dal 6 .4 .09 .
Le corrispondenti direttive fornite dagli organi istituzionali competenti ha consentito la presentazione delle domande della cig in deroga suddetta (alla DRL ed all’Inps ) da parte dei datori di lavoro interessati da difficoltà produttive ,nonche’ ,in caso di inerzia dei medesimi ,direttamente da parte degli stessi dipendenti.
La Direzione regionale Inps di L’Aquila ha effettuato un primo monitoraggio sulla consistenza delle richieste ,che ha evidenziato essere allo stato n. 1571 le aziende della provincia aquilana che hanno complessivamente inoltrato domanda per conseguire dall’ Istituto di previdenza l’integrazione salariale in deroga per le maestranze sospese e prive di retribuzione .
Sembra il caso di sottolineare che il trattamento di cig ,pari all’80 % dell’ultima retribuzione percepita dai lavoratori,viene definita in deroga in quanto concerne le imprese non destinatarie della generale disciplina legislativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni.
Infine si precisa che i lavoratori interessati a ricevere la cig in deroga,secondo i dati Inps, risultano essere complessivamente n.7.195 ,di cui n. 6.761 sono i dipendenti delle 1.571 imprese che hanno presentato le domande e n.434 che invece hanno formulato la richiesta direttamente .
Non senza qualche incertezza e difficoltà a causa delle particolari condizioni logistiche in cui il personale degli Uffici interessati si trova ad operare, sono in corso le verifiche sulle istanze da parte degli organi preposti al fine di riscontrare che ricorrono le condizioni previste ed i requisiti stabiliti ,prima di procedere alle autorizzazioni di competenza ed alla liquidazione dei trattamenti previdenziali spettanti.

PILLOLE DI… GIURISPRUDENZA

25/06/2009

Si evidenziano le seguenti decisioni della Corte di Cassazione,in relazione alle questioni affrontate:

-Sentenza n.8205 del 6.4.09 :alla stregua della vigente normativa (art.44 comma 6 dec.legge n.269/03,convertito in legge n.326/03),l’indennità di cigs spetta per sole dodici mensilità e ciascuna delle stesse risulta comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive,purche’ il totale non superi i massimali prefissati .

-Sentenza n.14586 del 22.6.09 : non costituisce giusta causa di licenziamento l’abbandono temporaneo del posto di lavoro se tale inadempienza risulta essere la prima mancanza a fronte di una lunga carriera lavorativa.In caso di licenziamento per giusta causa ,ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso,viene in considerazione ogni comportamento che per la sua gravità sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali,essendo determinante ,ai fini del giudizio di proporzionalità ,l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che ,per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento,appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti ,conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.Spetta al giudice valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato,ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale…,assegnandosi a tal fine preminente rilievo… alle precedenti modalità di attuazione del rapporto ed in specie alla sua durata e all’assenza di precedenti sanzioni.

-Sentenza n . 14693 del 23.6.09 : nella controversia avente per oggetto l’assoggettabilità ad IRAP dell’attività di avvocato svolta dal contribuente ,basata sulla dedotta illegittimità del presupposto impositivo,stante l’ausilio di un solo dipendente part time ed un modesto impiego di beni strumentali,l’impostazione del ricorrente non è stata accettata,sostenendosi che la stessa fa riferimento a parametri di valutazione estremamente labili ed ambigui , in relazione alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per cui il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo :
a) sia il responsabile in qualsiasi forma dell’organizzazione;
b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione ,oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

24/06/2009

Si riporta l’elenco delle aziende operanti in Abruzzo per cui il Ministero del Lavoro ha emesso il provvedimento per la cigs nel periodo dal 16 al 23.6.09 :

1. INTERMOBILI S.r.l.
con sede in : PINETO – TE
Causale di intervento : concordato preventivo
Unita’ aziendali di :
PINETO – TE
Decreto del 17/06/2009 n. 46238
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 25/11/2008 al 24/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto –
Il presente decreto annulla il D.D. n. 44664 del 18/12/2008, limitatamente al periodo dal 25/11/2008 al 28/10/2008.

2. METALPRESSE SRL Societa’ a responsabilita limitata
con sede in : ATESSA – CH
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita’ aziendali di :
ATESSA – CH
Decreto del 17/06/2009 n. 46212
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/03/2009 al 29/03/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/03/2009 al 29/03/2010
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46056 del 25/05/2009 .

3. TEXCOLOR Societa’ a responsabilita limitata
con sede in : SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – TE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita’ aziendali di :
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – TE
Decreto del 17/06/2009 n. 46207
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/03/2009 al 15/03/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/03/2009 al 15/03/2010

RIPARTIZIONE RISORSE APPRENDISTATO

24/06/2009

Con Decreto 4 giugno 2009 il Ministero del Lavoro ha disposto la
ripartizione e assegnazione delle risorse per le attivita’ di
apprendistato, saldo 2008, alle regioni e alle province autonome.
Di seguito si riportano gli aspetti rilevanti del provvedimento.
Nell’art.1 si prevede che l’ammontare complessivo delle risorse disponibili e’ ripartito fra le regioni e le province autonome di
Bolzano e Trento, per il 70% in base al numero degli apprendisti
occupati in ciascun territorio e per il restante 30% secondo quote
proporzionali al numero degli apprendisti formati nell’anno 2007,
come risulta dai dati di monitoraggio regionale, prevedendo un limite
minimo di 412.800,00 euro per ciascuna regione.
L’art.2 dispone che per il trasferimento del saldo delle risorse per l’annualita’2008 vengono impegnati, al netto dell’anticipo di cui al decreto direttoriale n. 143/CONT/II/08 del 10 novembre 2008, ulteriori euro 40.000.000,00 per il finanziamento delle attivita’ di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato previste dalla normativa vigente
anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta’.
Inoltre precisa che una quota fino al 10% del totale delle risorse assegnate puo’ essere utilizzata per il finanziamento di azioni di
sistema e di accompagnamento collegate all’attivita’ formativa e che
le risorse di cui al presente decreto non e’ rimborsabile la
retribuzione degli apprendisti.
Infine l’art. 3 prescrive che:
– a partire dal giorno successivo alla data del decreto
e previa trasmissione di copia dello stesso alle amministrazioni
interessate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali procede al trasferimento delle risorse a saldo ;
– entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le
province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con
atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse
trasferite ;
– le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla
base di criteri da stabilire d’intesa con il coordinamento delle
regioni e delle province autonome.
Si conclude riportando le somme riguardanti la regione Abruzzo, come previste dalle tabelle allegate al provvedimento ministeriale esaminato :

TABELLA 1 : Ripartizione totale risorse

Ripartizione in base apprendisti formati :1.135728
Ripartizione in base apprendisti occupati :213.666
Totale :1.349.394

TABELLA 2 Dati Apprendisti

Apprendisti occupati (media gen.- dic.08) :13.139
Apprendisti formati : 1.106

TABELLA 3 Risorse a saldo

Totale Tabella 1 : 1.349.394
Anticipo : 883.716
Saldo : 465.678

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