Archive for marzo 2010

COLLEGATO LAVORO:PRESIDENTE REPUBBLICA CHIEDE MODIFICHE

31/03/2010

Il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il ddl collegato lavoro chiedendo una nuova deliberazione avendo dichiarato perplessità circa « l’estrema eterogeneità della legge e in particolare la complessità e problematicità di alcune disposizioni».

Le osservazioni del Capo dello Stato si riferiscono in particolare agli articoli 20 e 31 del provvedimento legislativo «che disciplinano temi attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale».
L’articolo 20 concerne la sicurezza del lavoro a bordo del naviglio di Stato,che sarebbe esluso dall’applicazione della legge delega in materia di lavori usuranti.
L’articolo 31 del provvedimento, che aveva suscitato polemiche, riguarda il ricorso all’arbitrato nelle controversie tra datore di lavoro e lavoratore in caso di licenziamento senza giusta causa. Le nuove norme, secondo le voci contrarie alla riforma, potrebbero portare ad aggirare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che prevede la reintegrazione del lavoratore.

Il Presidente della Repubblica «ha perciò ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento da parte delle Camere affinché gli apprezzabili intenti riformatori che traspaiono dal provvedimento possano realizzarsi nel quadro di precise garanzie e di un più chiaro e definito equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale».

COMUNICATO MINISTERO INTERNO FLUSSI STAGIONALI 2010

31/03/2010

Attraverso il Comunicato 29 marzo 2010,il Ministero dell’Interno informa che , in attesa della firma del decreto flussi stagionali 2010 e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è avviata dalla suddetta data la procedura per la pre – compilazione delle domande ,che si svolge tramite il sistema SUI WEB .
Come negli anni precedenti, tale procedura è riservata alle sole associazioni datoriali accreditate e si svolge tramite il sistema SUI WEB all’indirizzo https://sportellounicoimmigrazione.interno.it.,mentre le modalità operative per l’accreditamento attraverso la prefettura competente sono le stesse degli anni precedenti.

INDICAZIONI MINISTERO LAVORO SU DELEGA ADEMPIMENTI CIGS

31/03/2010

Si richiama l’attenzione sulla Circolare 29 marzo 2010, n. 09 con cui il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni in ordine alle istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al D.P.R. 218/2000 ,prevedendo che ,per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria e per contratti di solidarietà, di cui al D.P.R. 218/2000, è necessario produrre apposita procura per la presentazione dell’istanza medesima.

Il responsabile aziendale, o chi ne svolge le attività, dovrà sottoscrivere apposita delega che autorizza il referente (consulente, collaboratore o dipendente) ad effettuare tutte le operazioni connesse alla presentazione di ogni istanza indicando gii atti per i quali tale delega è stata conferita. Alla citata delega dovrà essere allegata copia di un documento valido del delegante.

Per facilitare la compilazione di detto atto di delega, è stato predisposto l’apposito sottoriprodotto modello ,da compilare
per ogni istanza ,evidenziando che la delega e la copia del documento dovranno essere allegati a tutte le domande di integrazione salariale di cui al D.P.R. 218/200 presentate al competente Ufficio ministeriale .
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Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O.-Div IV Roma

D DELEGA
Ai fini presentazione domanda cigs dpr n.218/2000
Il/La sottoscritt
Cognome
Nome
Codice Fiscale

in qualità di responsabile aziendale

D I C H I A R A
di autorizzare il sig.

nella veste di” referente” ad effettuare tutte le operazioni inerenti alla presentazione dellarichiestad’integrazione salariale di cui al dpr n.218/2000 per la società:

Denominazione Azienda :

Periodo della domanda :dal al

Si allega copia del seguente documento d’identità del dichiarante in corso di validità:

Data

Firma leggibile del delegante e timbro aziendale

IN ARRIVO DECRETO FLUSSI 2010 LAVORATORI EXTRACOMUNITARI ATTIVITA’ STAGIONALI

30/03/2010

Fonti ministeriali danno per imminente la pubblicazione del provvedimento per richiedere agli Sportelli Unici Immigrazione le autorizzazioni per le assunzioni dei lavoratori extracomunitari da utilizzare nelle attività stagionali
Si parla per il 2010 di 80 mila di nuovi permessi che riguarderanno in particolare assunzioni con rapporto subordinato a termine in agricoltura e turismo ,mentre potrebbe esserci una piccola quota per gli ingrassi non stagionali ,per lo più lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda la prima ,si tratta di soddisfare le richieste delle imprese che saranno impegnate nelle operazioni della raccolta della frutta ( fragole e ciliege ),cui seguirà prima quella dei pomodori e delle cipolle e poi quella delle mele e pere , accompagnata peraltro dalle attività della floricoltura.
l decreto flussi è atteso anche dagli operatori e dalle associazioni del settore turismo ,visto che sono prossime la vacanze di Pasqua,le gite scolastiche ed i fin settimana nelle aziende di agriturismo ,soprattutto in regioni a tipica vocazione per tali attività.
Dalla data che sarà fissata dai competenti organi istituzionali ,scatterà il clic day per la presentazione delle richieste aziendali,che sono già state acquisite dalle associazioni di categoria,che per previsioni normativa risultano abilitate a sostituirsi alle imprese deleganti.
A seguito della presentazioni delle richieste aziendali,occorrerà aspettare che gli Sportelli Uni Immigrazioni rilascino i nulla osta per i lavoratori interessati e sono in molti a dirsi preoccupati per possibili intralci ed intoppi in proposito,considerato tra l’altro che i predetti Sportelli sono tuttora impegnati nelle operazioni della sanatoria prevista dalla legge n.102/09 per colf e badanti,visto che i dati diffusi indicano nel 30/40 per cento rispetto al totale il numero delle pratiche definite dalle Prefetture ,imputando i la mancanza di un rusultato superiore alla complessità del procedimento amministrativo e alla carenza delpersonale addetto,malgradol’arrivo di unità assunte a termine con lavoro somministrato.

PILLOLE DI… GIURISPRUDENZA

30/03/2010

Si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni della Corte di Cassazione relative a questioni di lavoro e legislazione sociale:

-Sentenza n.5401/2010 : L’iniziale contestazione disciplinare non può essere modificata in corso di causa.In tal caso i fatti ulteriori non valgono ad integrare il contenuto dell’avvenuta contestazione ,ma presentano un carattere sostanzialmente innovativo ,venendo a spostare e ad alterare ,purnell’ambito della fattispecie contestata ,i termini dell’iniziale contestazione,affidando quindi la giustificazione del procedimento disciplinare ad elementi che sono stati ,in realtà.sottratti al contradittorio,essendo stato l’esercizio del diritto di difesa orientato nel senso suggerto dall’iniziale contestazione.

– Sentenza n.6340/2010 :In tema di previdenza deicittadini extracomunitari,l’art. 22 del dec.leg.vo n.286/98 deve essere interpretato nel senso che i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e ladciato il territorio nazionale hanno facoltà di chiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria solo se abbiano cessato l’ttività lavorativa e il trasferimento dal territorioitaliano abbia carattere di definitività.

– Sentenza n.6724/2010: Nel caso dilavoro autonomo la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro non consente di comprendere tra le attività protette tutte quelle che possano essere ricollegate soltante occasionalmente e indirettamente all’esercizio dellattività ,come avviene per quelle di carattere amministrativo ed imprenditoriale di gestione dell’azienda .Ne consegue che non ha diritto al trattamento per infortunio in itinere l’artigiano che riporta gravi lesioni in un incidente stradale mentre si recava a svolgere alcune formalità amministrative e burocratiche connesse alla propria attività.

– Sentenza n.6727/2010: La mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato dalla legge non comporta la leicità del recessodel datore di lavoro ,bensì preclude al lavorator soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno ai sensi dellart.18 dellalegge n.300/70.

-Sentenza n.6735/2010 :La richiesta del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere l’indennità sostitutiva al posto della reintegra nel posto di lavoro costituisce esercizio di un diritto derivante dall’ illegittimità del recesso.Ne consegue che l’obbligo di reintegrazione facente caricoal datore di lavoro si estingue soltanto con il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione ,per la quale abbia optato il lavoratore,non già con la semplice dichiarazione da questi resa di scegliere l’indennità in luogo della reintegra.Pertanto il risarcimento del danno va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giornodel pagamento dell’indennità sostitutiva e non finoall data in cui il dipendente ha operato la scelta.

– Sentenza n.6748/2010 :Nelle controversie in materie di pubblico impiego privato,l’attivazione della procedura di accertamento sull’efficacia ,validità ed interpretazione dei contratti collettivi prevista dall’art.64 del dec.leg.vo n.165/01 trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello di appello.

– Sentenza n.6340/2010 :In tema di previdenza deicittadini extracomunitari,l’art. 22 del dec.leg.vo n.286/98 deve essere interpretato nel senso che i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e ladciato il territorio nazionale hanno facoltà di chiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria solo se abbiano cessato l’ttività lavorativa e il trasferimento dal territorioitaliano abbia carattere di definitività.

OPERATIVO PROGETTO REGIONALE “LAVORARE IN ABRUZZO”

29/03/2010

Il 7 febbraio scorso questo blog ha esposto il contenuto della delibera della Giunta della la Regione Abruzzo n.26 del 21 gennaio scorso di approvazione di un progetto che prevede l’utilizzazionedelle economie del precedente P.O.R. F.S.E. Abruzzo 2000-2006 per erogare aiuti finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro ,investendo sul capitale umano per creare un contesto migliore per le imprese
Rispetto a quanto sopra ,si segnala che il predetto progetto,denominato” Lavorare in Abruzzo”,è diventato operativo ,nel senso che la DETERMINAZIONE INTERDIRIGENZIALE DEL 18-03-2010NR. 24/DL14 e NR. 76/DL15 della DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE EDISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZI – POLITICHE STRUTTURALI DELL’OCCUPAZIONE
– POLITICHE DELLA TRANSNAZIONALITÀ, DELLA
GOVERNANCE E DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA
FORMATIVO
UFFICIO – POLITICHE DI REINSERIMENTO E SOSTEGNO AL REDDITO
DI LAVORATORI ESPULSI O IN FORZA AD AZIENDE IN CRISI
– RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE REGIONALE
ha approvato l’Avviso pubblico-Allegato A- contenente le istruzioni che i datori di lavoro devono rispettare per partecipare all’assegnazione degli incenti previsti per le assunzioni , in cui tra l’altro si stabilisce che le domande aziendali di partecipazione, da formulare utilizzando l’apposito modello , insieme agli allegati e alla documentazione richiesta ,devono essere inoltrate in doppio esemplare originale alla REGIONE ABRUZZO – Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali – Via Raffaello, nr. 137 – c.a.p. 65124– Pescara (PE).in un unico plico esclusivamente a mezzo Raccomandata postale A/R, a partire dalle ore 08:00 del diciassettesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel B.U.R.A. ed entro il termine di dieci giorni dall’apertura dello sportello e che, a tal fine, farà fede la data di spedizione postale ,mentre , ai sensi dell’articolo 2963,
comma 3, c.c., se tale termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguentenon festivo.
Evidenziando che la Determinazione di cui sopra con l’allegato Avviso risulta pubblicato sul BURA -numero speciale 13 del 26.03.2010,si precisa che il termine di presentazione delle domande decorrerà dal 12.04.2010 e si concluderà il decimo giorno successivo a tale data.
Inoltre si ricorda che :
-le disponibilità del progetto sono costituite da 20 milioni di euro ,da distribuire in misura paritaria frale quattro province abruzzesi .
– i lavoratori interessati dal presente avviso pubblico devono risultare, in data non successiva al 31-12-2009, residenti presso un Comune della Regione Abruzzo, oppure iscritti all’A.I.R.E. tenuta da un Comune della Regione Abruzzo, ovvero iscritti presso un Centro per
l’Impiego della Regione Abruzzo.
Sono ammissibili tutte le assunzioni e/o trasformazioni con contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali) previste dall’ordinamento, nonché le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 49, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276 della durata di almeno ventiquattro mesi, fatta eccezione per le assunzioni/trasformazioni che interessano:
a) i pensionati;
b) i lavoratori che operano nel settore della pesca;
c) i lavoratori che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli,
secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) nr. 1857/2006 della
Commissione, del 15-12- 2006.
d) i lavoratori che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione
dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento
(CE) nr. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui l’importo dell’incentivo è fissato in base al prezzo, od al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari, od immessi sul
mercato dalle imprese interessate, ovvero l’incentivo è subordinato al fatto di venireparzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
e) i lavoratori delle agenzie di somministrazione non utilizzati direttamente dalle agenzie stesse;
f) i lavoratori a domicilio;
g) i dirigenti privati;
h) i soci lavoratori di società cooperative;
i) i soggetti che nell’ultimo rapporto di lavoro, cessato da non meno di dodici mesi antecedenti la pubblicazione del presente avviso, siano stati dipendenti di datori di lavoro che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/imprese che
provvedono alle assunzioni, ovvero con questi ultimi in rapporto di collegamento o controllo,ai sensi dell’articolo 2359 c.c..
Si conclude rinviando all’esame della documentazione integrale relativa all’argomento pubblicata sul sito Regione Abruzzo-Home Page Portale -Settore Istruzione e Lavoro – Sezione FIL- Voce Programma Lavorare inAbruzzo-che comprende:

Determinazione Interdirigenziale 18-03-2010, nr. 24/DL14, nr. 76/DL15

Allegato A – Avviso

Allegato B – Istanza per l’ammissione agli incentivi

Allegato C – Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo previsto nell’utilizzo dell’incentivo

Allegato D – Autocertificazione del titolo di studio del lavoratore

Allegato E – Autocertificazione incremento occupazio

VOUCHER IN TABACCHERIA

28/03/2010

Il 26 scorso è stata firmata la convenzione tra i presidenti dell’Inps e della Federazione Italiana Tabaccai in cui si stabilisce che dalla metà di aprile prossimo in sei regioni italiane (Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia) i ”buoni lavoro” potranno essere venduti e incassati in tabaccheria.
La convenzione costituisce un altro passo nella direzione di rendere l’Inps e i suoi servizi piu’ vicini ai cittadini e ai loro bisogni , aprendo un canale in piu’ per assicurare una distribuzione piu’ facile e capillare del buono lavoro, introdotto con lo scopo di far emergere il lavoro nero e irregolare per tutte le attivita’ occasionali ed accessorie L’attivita’ di vendita, incasso, pagamento e rimborso dei buoni lavoro (i cosiddetti ”voucher”) sulla rete delle tabaccherie,che è stata valutata ed autorizzata dalla Banca d’Italia, viene resa possibile dall’operatore finanziario Banca Itb ,partner dei rivenditori di generi di monopolio , evidenziando che al momento sono circa 5mila le tabaccherie aderenti alla Fit che possono eseguire le attivita’ finanziarie garantite da Itb, ma si tratta di un numero in rapida crescita, che potrebbe essere di 15mila gia’ entro la fine del 2010.
”Per l’Inps e’ una collaborazione molto importante: la rapida diffusione dei voucher – commenta il presidente dell’Istituto, – deve poter contare su una crescente facilita’ di vendita e di incasso. Gia’ con ”reti amiche” abbiamo avuto modo di operare insieme alla rete dei tabaccai per alcuni tipi di pagamenti; questa convenzione e’ mirata alla semplificazione dell’uso del voucher, in sintonia con l’estensione nell’uso dello strumento prodotta dalla recente legge finanziaria”.
Si precisa che i voucher distribuiti a tutto febbraio in Italia sono 4,1 milioni di pezzi equivalenti a 10 euro cadauno. La vendita e’ stata condotta da agosto 2008 a tutt’oggi secondo i due canali che rimarranno attivi: il voucher cartaceo, distribuito presso le sedi Inps, dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo con bollettino alle Poste, e il voucher telematico, che si puo’ utilizzare tramite il sito istituzionale Inps.
I prestatori d’opera pagati con voucher sono stati oltre 55mila, piu’ uomini che donne (in rapporto di tre a uno), oltre il 22% sono ragazzi sotto i 25 anni di eta’, mentre quasi il 40% sono persone oltre i 65 anni. La recente possibilita’ di remunerare prestatori di lavoro occasionale e accessorio anche da parte della committenza pubblica ha portato alla vendita di oltre 100mila voucher.
Nel complesso le regioni dove e’ stata piu’ massiccia la diffusione dei voucher sono il Veneto (quasi 800mila buoni lavoro), l’Emilia Romagna (490mila), il Piemonte e la Lombardia (con 400mila ciascuno) e la Toscana (con 380mila)
Infine si evidenzia che il valore di ogni voucher è di 10 euro e comprende un 13% per contribuzione Inps,un 7% per assicurazione Inail ,un 5% per il compenso all’Inps per la gestione del servizio,mentre il netto per i lavoratori risultaessere di 7,50 euro.

OCCUPATI E DISOCCUPATI IN ABRUZZO SECONDO L’ ISTAT

25/03/2010

Il 24 scorso l’Istat ha diffuso i dati relativi ad occupati e disoccupati relativi al IV trimestre 2009.
In base a tali dati ,in Abruzzo il numero degli occupati risulta pari a 497 mila unità ,che segnalano, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, una riduzione nell’occupazione di n.13 mila unità.
Il tasso di occupazione regionale è pari al 55,8 per cento ( a fronte del 57,1 per cento di quello nazionale) con una diminuzione di 3,6 punti percentuali ,che invece in ambito italiano è stata di 1,4 punti percentuali.
Il numero delle persone in cerca di occupazione nella regione ha raggiunto il valore di 39 mila unità ,mentre lo stesso dato nel corrispondente periodo dell’anno precedente contava 4 mila unità in meno.
Il tasso di disoccupazione nella media dell’ultimo trimestre 2009 è salita dal 5,7 % del 2008 al 7,1 % con un aumento di 1,4 punti percentuali
Per un quadro complessivo della situazione occupazionale e disoccupazionale abruzzese, che oggettivamente in misura determinante ha risentito del disastroso sisma che ha colpito il territorio regionale il 6 aprile 2009, con conseguenze che il sistema produttivo potrà riassorbire nel medio- lungo termine ,di seguito si riportano i dati completi riguardanti l’ Abruzzo ,così come diffusi dall’Istat,sottolineando che oltre a quelli relativi al IV trimestre del 2009-Iv ,si espongono i dati dei due anni precedenti per i raffronti del caso .

1.OCCUPATI PER SETTORE ATTIVITA’ E POSIZIONE PROFESSIONALE
IV Trimestre- migliaia di unità

AGRIOLTURA
DIPEN. INDIP. TOTALE
2007 7 16 23

2008 9 9 18

2009 6 13 19

INDUSTRIA
DIPEN: INDIP TOTALE
2007 123 32 155

2008 128 32 160

209 117 29 146

SERVIZI
DIPEN . INDIP . TOTALE
2007 232 98 330

2008 233 99 332

2009 235 93 328

TOTALE
DIPEN. INDIP. TOTALE
2007 361 147 508

2008 370 139 510

2009 363 135 497

2.POPOLAZIONE PER CONDIZIONE PROFESSIONALE
Periodo : IV trimestre- Dati assoluti in migliaia
FORZE DI LAVORO
OCCUPATI IN CERCA OCCUP.
(a) (b)
2007 508 33

2008 510 35

2009 497 39

NON FORZE DI LAVORO POPOLAZIONE(a+b+c+d)
(d) (e)

2007 772 1.313

2008 779 1.325

2009 797 1.333

T A S S I

Attività Occup. Disocc.

2007 62,6 59,1 5,5

2008 63,0 59,4 5,7

2009 60,2 55,8 7,1

industria

ISTRUZIONI INPS PER ANTICIPAZIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI PER REIMPIEGO IN ATTIVITA’ AUTONOMA O COOPERATIVA

25/03/2010

Si riassumono le istruzioni fornite dall’ INPS con il Messaggio 23 marzo 2010, n. 8123i n ordine all’incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito ,in riferimento alla previsione dei
commi 7 e 8 dell’art. 1, il D.L. 78/09, convertito con modificazioni . in L. 102/09, che sono state rese operative dal decreto interministeriale n. 49409/09 con cui sono state stabilite le modalità e le condizioni applicative.

Sono beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 7-ter, comma 7 3 i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa( ossia un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro), o per associarsi in cooperativa. ed il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità o di giornate pari a quelle autorizzate in favore del lavoratore e dal medesimo non ancora percepite al momento della presentazione della domanda di anticipazione.
Le istruzioni Inps precisano che le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio. Del pari non rilevano eventuali sospensioni dell’attività aziendale successive a quella per cui si richiede il beneficio ,mentre le
somme corrisposte di cui sopra sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
I lavoratori che intendano avvalersi dell’incentivo in oggetto devono presentare alla sede INPS territorialmente competente alla erogazione del trattamento di sostegno al reddito, entro i termini di fruizione del trattamento medesimo, apposita domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere utilizzando il modello allegato al messaggio in esame SR78ANT/AMM

La predetta sede INPS, a seguito della presentazione della domanda, provvede,previa la verifica di competenza, all’erogazione del 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo mentre l’erogazione del restante 75% del benefico è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
Al fine dell’erogazione del 75% del beneficio, l’INPS deve verificare che il lavoratore interessato che abbia fatto richiesta di presentazione per associarsi in cooperatriva presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’INPS dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione stabilita ed ,in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate .

Per quanto concerne l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 8, si sottolinea che ne possono beneficiare i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoariale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.
Il diritto alla prestazione compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Il diritto compete altresì nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Al lavoratore è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi. Nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;

b) il medesimo soggetto possa far valere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Il beneficio , consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite. ,fermo restando che le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.
Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.
Ai soli lavoratori con un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi,di cui sei di lavoro effettivo è corrisposto anche un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi.
Per ottenere il beneficio in oggetto gli interessati devono presentare all’INPS entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito, formale richiesta utilizzando il modulo di domanda allegato al messaggio in commento8SR78 ANT/AMM recante la specificazione circa l’attività da intraprendere
L’Inps,effettuate le verifiche di competenza ,quantifica il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse, eroga il 25% dell’ incentivo , interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo,mentre l’erogazione del
estante 75% dell’incentivo, nonché dell’indennità di mobilità sino a 12 mesi è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, all’avvio di un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all’associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio all’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

Se il lavoratore associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.

A seguito della suddetta comunicazione:

a) il lavoratore presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.

b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presente entro 15 giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all’art. 1 comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’INPS dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate.

Le domande di anticipazione di cui al messaggio dovranno essere acquisite e tenute in evidenza in attesa della circolare che comprenderà anche le istruzioni di carattere procedurale e contabile per la liquidazione del beneficio.
Ad integrazione di quanto sopra riportato come da previsione del messaggio n. 8123 del 23.3.2010, ai fini di orientamento dei lavoratori interessati a richiedere l’incentivo , si ritiene confacente riportare :
A ) lo stralcio della circolare Inps n.70 del 30.3.1996 riguardante l’anticipazione in unica soluzione dell’indennità di mobilità per òlo svolgimnto di un’attivitàautonoma ovvero per associarsi in cooperativa,stante l’analogia con la fattispecie trattata dal messaggio prima citato:
“…La domanda deve essere corredata dalla documentazione
necessaria per attestare che l’interessato ha assunto iniziative per
poter svolgere l’attivita’ lavorativa autonoma o per associarsi in
cooperativa. …nel caso in cui perl’esercizio di un’attivita’ lavorativa autonoma sia richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio oppure in albi professionali oppure in albi di categoria, alla domanda dovra’ essere allegata la certificazione attestante la suddetta autorizzazione o iscrizione.
Piu’ in particolare, con riferimento alle attivita’ maggiormente
ricorrenti, si precisa che, in attuazione della norma citata:
– per le attivita’ commerciali, deve essere certificata l’iscrizione
nell’apposito Registro (REC) che conferisce, nella generalita’ dei
casi, l’abilitazione soggettiva all’esercizio dell’attivita’,
oppure, per gli agenti e rappresentanti di commercio o per i
mediatori, l’iscrizione negli appositi ruoli tenuti presso le
Camere di Commercio; deve essere altresi’ documentata, se non gia’
conseguita, la richiesta di autorizzazione amministrativa al
Comune o all’Autorita’ di P.S., laddove tale autorizzazione sia
prescritta per l’esercizio dell’attivita’ denunciata;
– per l’attivita’ artigiana, deve essere certificata l’iscrizione
nell’Albo di categoria, tenuto dalle Commissioni provinciali per
l’artigianato, costituite presso le Camere di Commercio;
– per le attivita’ professionali, deve essere certificata
l’iscrizione nei relativi albi;
– per le attivita’ per le quali non esista l’albo o non sia
obbligatoria l’iscrizione, come pure nei casi di attivita’
commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora
rilasciata la relativa autorizzazione, devono essere forniti tutti
gli elementi necessari per dimostrare che si intenda
effettivamente svolgere l’attivita’ dichiarata (partita IVA,
contratto di affitto, utenze, ecc.).
Per quanto concerne l’attivita’ associata in cooperativa
deve essere prodotto anche l’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attivita’ allo stesso assegnata.”

B ) lo stralcio della circolare Inps n.70 del 30.3.1996 sempre riguardante l’anticipazione in unica soluzione dell’indennità di mobilità:
” – Svolgimento di un’attivita’ autonoma in qualita’ di
coadiuvante nell’ambito di imprese commerciali o
artigianali.
In tali situazioni e’ possibile procedere
all’accoglimento della domanda, sempre che l’attivita’ per la
quale avviene l’iscrizione nei relativi elenchi di categoria
sia iniziata dopo la richiesta di anticipazione.
3 – Svolgimento di attivita’ autonome assoggettate a ritenuta
di acconto e per le quali non e’ prevista l’iscrizione in
appositi albi professionali e/o elenchi di categoria.
Gli assicurati che intendano intraprendere tali
attivita’, quale ad esempio quella di consulente
informatico, possono ottenere la concessione
dell’anticipazione ….qualora
dalla documentazione prodotta risultino assunte le
iniziative necessarie per l’avvio di un’attivita’ con
caratteristiche di continuita’ (apertura partita IVA,
acquisizione locali, utenze elettriche e telefoniche,
fatture di acquisto di attrezzature necessarie per lo
svolgimento dell’attivita’ stessa, ecc.)
4 – Svolgimento di attivita’ mediante associazione ad una
cooperativa
Puo’ essere riconosciuto il diritto all’anticipazione
… sia nel caso in cui i
lavoratori che richiedono ( l’anticipazione) si
associno in cooperativa di produzione e lavoro prima della
data del loro collocamento in …, purche’ l’attivita’
non sia iniziata prima di tale data, sia nel caso in cui si
associno, dopo il licenziamento, ad una cooperativa gia’
esistente ed operante.
5 – Svolgimento di attivita’ da parte di soci di societa’
diverse da quelle cooperative.
Nei casi di costituzione di societa’ in nome collettivo
o di societa’ in accomandita semplice, puo’ essere
riconosciuto il diritto all’anticipazione di cui trattasi al
richiedente che sia “socio d’opera” ovvero
contemporaneamente “socio d’opera e di capitale”, purche’
dall’atto costitutivo della societa’ risulti che
l’interessato e’ tenuto a svolgere una determinata
attivita’, connessa al raggiungimento dell’oggetto sociale.
I richiedenti che invece risultino essere
esclusivamente “soci di capitale” non hanno diritto alla
corresponsione anticipata … in quanto non svolgono
attivita’ lavorativa; mantengono pero’ il diritto a percepire
– in presenza di tutti gli altri requisiti di legge –
l’indennita’ … in forma mensile.”

INPS PRECISA REQUISITI LAVORATORI SOMMINISTRATI PER ACCESSO AMMORTIZZATORI IN DEROGA

25/03/2010

L’INPS nel Messaggio 24 marzo 2010, n. 8255 anzitutto premette che in base all’ art. 19, comma 8, della legge n. 2/2009 la possibilità di accesso agli ammortizzatori in derogaèprevista anche per i lavoratori in somministrazione e che l’ art. 7 ter della legge n. 33/2009, ha stabilito l’estensione dei requisiti di accesso dei beneficiari degli ammortizzatori in deroga anche ai lavoratori in somministrazione.

Quindi su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica che,considerata la particolare specificità del lavoro in somministrazione, la valutazione dei requisiti per l’accesso alle predette misure di sostegno a tali lavoratori debba avvenire con le seguenti modalità:

1. l’anzianità di servizio utile va considerata come anzianità di lavoro maturata nel settore presso una o più Agenzie in quanto datori di lavoro;

2. stante la natura temporanea delle prestazioni e le discontinuità lavorative intercorrenti tra le stesse, i periodi di lavoro utili vanno considerati, sia per la cassa che per la mobilità in deroga, come periodi cumulabili tra di loro all’interno del periodo di riferimento previsto;

3. ai fini della mobilità, l’anzianità di servizio, va intesa a far data dalla instaurazione del primo rapporto di lavoro tra il lavoratore e una Agenzia.