Si riassumono le istruzioni fornite dall’ INPS con il Messaggio 23 marzo 2010, n. 8123i n ordine all’incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito ,in riferimento alla previsione dei
commi 7 e 8 dell’art. 1, il D.L. 78/09, convertito con modificazioni . in L. 102/09, che sono state rese operative dal decreto interministeriale n. 49409/09 con cui sono state stabilite le modalità e le condizioni applicative.
Sono beneficiari dell’incentivo di cui all’articolo 7-ter, comma 7 3 i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa( ossia un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro), o per associarsi in cooperativa. ed il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità o di giornate pari a quelle autorizzate in favore del lavoratore e dal medesimo non ancora percepite al momento della presentazione della domanda di anticipazione.
Le istruzioni Inps precisano che le eventuali proroghe del trattamento di sostegno del reddito accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio. Del pari non rilevano eventuali sospensioni dell’attività aziendale successive a quella per cui si richiede il beneficio ,mentre le
somme corrisposte di cui sopra sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
I lavoratori che intendano avvalersi dell’incentivo in oggetto devono presentare alla sede INPS territorialmente competente alla erogazione del trattamento di sostegno al reddito, entro i termini di fruizione del trattamento medesimo, apposita domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere utilizzando il modello allegato al messaggio in esame SR78ANT/AMM
La predetta sede INPS, a seguito della presentazione della domanda, provvede,previa la verifica di competenza, all’erogazione del 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo mentre l’erogazione del restante 75% del benefico è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione di sostegno al reddito, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
Al fine dell’erogazione del 75% del beneficio, l’INPS deve verificare che il lavoratore interessato che abbia fatto richiesta di presentazione per associarsi in cooperatriva presenta entro quindici giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
L’INPS dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la documentazione stabilita ed ,in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate .
Per quanto concerne l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 8, si sottolinea che ne possono beneficiare i lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria che, nel corso degli anni 2009 e 2010, ne facciano richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoariale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente.
Il diritto alla prestazione compete in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione. Il diritto compete altresì nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Al lavoratore è liquidato, altresì, un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi. Nelle ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore è sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale;
b) il medesimo soggetto possa far valere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, secondo le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Il beneficio , consiste nella liquidazione del trattamento di integrazione salariale, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite. ,fermo restando che le eventuali proroghe del trattamento di integrazione salariale accordate dopo la data di presentazione dell’istanza non hanno effetto sulla quantificazione del beneficio.
Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario occorre avere riguardo alla percentuale di riduzione mediamente avuta nel periodo precedente.
Ai soli lavoratori con un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi,di cui sei di lavoro effettivo è corrisposto anche un importo equivalente al trattamento di mobilità che sarebbe spettato, per un massimo di dodici mesi.
Per ottenere il beneficio in oggetto gli interessati devono presentare all’INPS entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito, formale richiesta utilizzando il modulo di domanda allegato al messaggio in commento8SR78 ANT/AMM recante la specificazione circa l’attività da intraprendere
L’Inps,effettuate le verifiche di competenza ,quantifica il beneficio spettante in relazione al numero di mensilità di integrazioni salariali non erogate spettanti in base al provvedimento di concessione delle stesse, eroga il 25% dell’ incentivo , interrompendo l’erogazione del trattamento di sostegno al reddito medesimo,mentre l’erogazione del
estante 75% dell’incentivo, nonché dell’indennità di mobilità sino a 12 mesi è effettuata dall’INPS a seguito della presentazione della documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, all’avvio di un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o all’associazione in cooperativa. Nei casi in cui per l’esercizio di tale attività sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione in albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio all’autorizzazione ovvero l’iscrizione negli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.
Se il lavoratore associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge n. 142 del 2001, un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetta rispettivamente alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
La sede INPS, accertata la sussistenza del diritto del richiedente alla prestazione, comunica al richiedente l’accoglimento della domanda.
A seguito della suddetta comunicazione:
a) il lavoratore presenta entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia alla sede INPS competente.
b) il lavoratore che abbia fatto richiesta di prestazione per associarsi in cooperativa presente entro 15 giorni dalla predetta comunicazione copia del contratto di lavoro di cui all’art. 1 comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
L’INPS dispone il pagamento in favore dell’interessato della somma dovuta dopo aver ricevuto la suddetta documentazione e in caso contrario, provvede al recupero delle somme anticipate.
Le domande di anticipazione di cui al messaggio dovranno essere acquisite e tenute in evidenza in attesa della circolare che comprenderà anche le istruzioni di carattere procedurale e contabile per la liquidazione del beneficio.
Ad integrazione di quanto sopra riportato come da previsione del messaggio n. 8123 del 23.3.2010, ai fini di orientamento dei lavoratori interessati a richiedere l’incentivo , si ritiene confacente riportare :
A ) lo stralcio della circolare Inps n.70 del 30.3.1996 riguardante l’anticipazione in unica soluzione dell’indennità di mobilità per òlo svolgimnto di un’attivitàautonoma ovvero per associarsi in cooperativa,stante l’analogia con la fattispecie trattata dal messaggio prima citato:
“…La domanda deve essere corredata dalla documentazione
necessaria per attestare che l’interessato ha assunto iniziative per
poter svolgere l’attivita’ lavorativa autonoma o per associarsi in
cooperativa. …nel caso in cui perl’esercizio di un’attivita’ lavorativa autonoma sia richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio oppure in albi professionali oppure in albi di categoria, alla domanda dovra’ essere allegata la certificazione attestante la suddetta autorizzazione o iscrizione.
Piu’ in particolare, con riferimento alle attivita’ maggiormente
ricorrenti, si precisa che, in attuazione della norma citata:
– per le attivita’ commerciali, deve essere certificata l’iscrizione
nell’apposito Registro (REC) che conferisce, nella generalita’ dei
casi, l’abilitazione soggettiva all’esercizio dell’attivita’,
oppure, per gli agenti e rappresentanti di commercio o per i
mediatori, l’iscrizione negli appositi ruoli tenuti presso le
Camere di Commercio; deve essere altresi’ documentata, se non gia’
conseguita, la richiesta di autorizzazione amministrativa al
Comune o all’Autorita’ di P.S., laddove tale autorizzazione sia
prescritta per l’esercizio dell’attivita’ denunciata;
– per l’attivita’ artigiana, deve essere certificata l’iscrizione
nell’Albo di categoria, tenuto dalle Commissioni provinciali per
l’artigianato, costituite presso le Camere di Commercio;
– per le attivita’ professionali, deve essere certificata
l’iscrizione nei relativi albi;
– per le attivita’ per le quali non esista l’albo o non sia
obbligatoria l’iscrizione, come pure nei casi di attivita’
commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora
rilasciata la relativa autorizzazione, devono essere forniti tutti
gli elementi necessari per dimostrare che si intenda
effettivamente svolgere l’attivita’ dichiarata (partita IVA,
contratto di affitto, utenze, ecc.).
Per quanto concerne l’attivita’ associata in cooperativa
deve essere prodotto anche l’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attivita’ allo stesso assegnata.”
B ) lo stralcio della circolare Inps n.70 del 30.3.1996 sempre riguardante l’anticipazione in unica soluzione dell’indennità di mobilità:
” – Svolgimento di un’attivita’ autonoma in qualita’ di
coadiuvante nell’ambito di imprese commerciali o
artigianali.
In tali situazioni e’ possibile procedere
all’accoglimento della domanda, sempre che l’attivita’ per la
quale avviene l’iscrizione nei relativi elenchi di categoria
sia iniziata dopo la richiesta di anticipazione.
3 – Svolgimento di attivita’ autonome assoggettate a ritenuta
di acconto e per le quali non e’ prevista l’iscrizione in
appositi albi professionali e/o elenchi di categoria.
Gli assicurati che intendano intraprendere tali
attivita’, quale ad esempio quella di consulente
informatico, possono ottenere la concessione
dell’anticipazione ….qualora
dalla documentazione prodotta risultino assunte le
iniziative necessarie per l’avvio di un’attivita’ con
caratteristiche di continuita’ (apertura partita IVA,
acquisizione locali, utenze elettriche e telefoniche,
fatture di acquisto di attrezzature necessarie per lo
svolgimento dell’attivita’ stessa, ecc.)
4 – Svolgimento di attivita’ mediante associazione ad una
cooperativa
Puo’ essere riconosciuto il diritto all’anticipazione
… sia nel caso in cui i
lavoratori che richiedono ( l’anticipazione) si
associno in cooperativa di produzione e lavoro prima della
data del loro collocamento in …, purche’ l’attivita’
non sia iniziata prima di tale data, sia nel caso in cui si
associno, dopo il licenziamento, ad una cooperativa gia’
esistente ed operante.
5 – Svolgimento di attivita’ da parte di soci di societa’
diverse da quelle cooperative.
Nei casi di costituzione di societa’ in nome collettivo
o di societa’ in accomandita semplice, puo’ essere
riconosciuto il diritto all’anticipazione di cui trattasi al
richiedente che sia “socio d’opera” ovvero
contemporaneamente “socio d’opera e di capitale”, purche’
dall’atto costitutivo della societa’ risulti che
l’interessato e’ tenuto a svolgere una determinata
attivita’, connessa al raggiungimento dell’oggetto sociale.
I richiedenti che invece risultino essere
esclusivamente “soci di capitale” non hanno diritto alla
corresponsione anticipata … in quanto non svolgono
attivita’ lavorativa; mantengono pero’ il diritto a percepire
– in presenza di tutti gli altri requisiti di legge –
l’indennita’ … in forma mensile.”