Archive for marzo 2017

RITIRO,SOSPENSIONE E REVOCA PATENTE GUIDA CONDUCENTI IMPRESE AUTOTRASPORTI:CONSEGUENZE DISCIPLINARI CARIVO DIPENDENTI

31/03/2017
 1.INFORMAZIONI E CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Con la legge 29 luglio 2010, n. 120,entrata in vigore il 13 agosto 2010, sono state apportate alcune rilevanti modifiche al Codice della Strada (D.lgs 30 aprile 1992,n. 285),  che appaiono  finalizzate a   a consolidare lemisure di prevenzione  per gli incidenti stradali e di
repressione  a carico dei  comportamenti scorretti al volante .
Nell’ambito di dette misure, quella che    incide direttamente sulla disciplina dei rapporti di lavoro   e’ quella prevista dall’art. 43 della citata  legge     n. 120/2010,  che ha modificando il testo dell’art. 219 del Codice della Strada, prevedendo che
la revoca della patente, se disposta come sanzione accessoria al reato di guida in stato di ubriachezza o dopo
aver assunto droghe, costituisce giusta causa di licenziamento delle persone che guidano veicoli per motivi professionali
.La norma agevola la repressione di determinati comportamenti, in quanto rende certo e inattaccabile il
provvedimento di licenziamento e, soprattutto, indica la volontà del legislatore di perseguire con fermezzatali comportamenti.
La richiamata disposizione deve essere anche coordinata con le norme della contrattazione collettiva attualmente
vigenti per il settore maggiormente interessato dalla norma, e cioè quello dei trasporti e delle spedizioni ,fermo restando
  la novità legislativa evidenziata non altera  le  accennate  disposizioni collettive ,ma  si affianca  alle stesse , rafforzando il sistema sanzionatorio applicabile agli illeciti disciplinari commessi al volante.
2.AMBITO DI APPLICAZIONE LEGGE
La legge specifica che il licenziamento per giusta causa può essere comminato ai conducenti di cui all’articolo
186bis, comma 1, lettere b), c)ed) .
Mediante il rinvio a  a teli norme , si individuano come destinatari della nuova disciplina i seguenti soggetti:
-i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone(C.d.S: art. 85 – servizi di linea; art. 86 – servizio di piazza con autovettura con conducente taxi; art. 87 – servizio di linea);
 -i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cos(C.d.S: art. 88 – trasporto perconto terzi; art. 89 – servizio di linea; art.90 – per conto terzi in servizio di piazza);
-i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, diautoveicoli trainanti un rimorchio che comporti unamassa complessiva totale a pieno carico dei dueveicoli superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché diautoarticolati e di autosnodati.
La norma, dopo aver circoscritto il proprio ambito di applicazione ai  sopra indicati soggetti,fissa   due     presupposti oggettivi per l’applicabilità del licenziamento per giusta causa (art. 219, comma 3quater),ossia:
-la patente deve essere oggetto di un provvedimento di “revoca”;
-la revoca deve essere stata disposta come sanzione accessoria all’accertamento di uno dei reati di cui         gli articoli 186, comma 2, lettere b)e c) (guida in stato di ubriachezza), e 18(guida in stato di alterazione psico fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti) del    C.d .s.
3.PROVVEDIMENTI CHE INCIDONO SU  PATENTE   GUIDA
  I  provvedimenti amministrativi che vanno a incidere sull’abilitazione alla guida di autoveicoli  sono diversi ,posdto che ,infatti ,la
patente uò essere oggetto di ritiro,  sospensione o direvoca.
Non tutti gli illeciti commessi al volante, quindi, sfociano nella revoca della patente; questa precisazione
appare rilevante, in lquanto la nuova norma in materia di licenziamento per giusta causa trova applicazione
solo nella terza, e più grave, delle situazioni sopra descritte  ,vale  a dire la revoca ella patente .
Invece, per casi di sospensione o ritiro della patente, continuano ad applicarsi i principi generali in materia di
responsabilità disciplinare del dipendente; l’eventuale licenziamento (così come l’applicazione di misure
disciplinari di carattere conservativo) potrà essere comunque comminato, ma dovrà essere accompagnato
dall’accertamento di un comportamento che rompe l’elemento fiduciario con il datore di lavoro, oppure
determina un inadempimento notevole degli obblighi contrattuali o, infine, è previsto dal codice disciplinare
come illecito.
3.1 RITIRO   PATENTE
Il ritiro costituisce, nella generalità dei casi, unasanzione accessoria di alcune specifiche violazioni(ad esempio guida con patente scad
uta o con patente estera da parte di conducenti residenti in
Italia da oltre un anno); una volta ritirata,la patente viene restituita dall’autoritàamministrativa solo dopo che sono state adempiute le formalità omesse(nel caso degliesempi sopra citati, rinnovo od ottenimento della patente italiana).
3.2 SOSPENSIONE   PATENTE
La sospensione (artt. 218 e 129 C.d.S.) della patente consiste, invece, nella privazione di validità del ocumento, con la quale si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo; può essere isposta a tempo indeterminato (quando, ad esempio, vengono meno i requisiti fisici e psichici perguidare), oppure come sanzione accessoria conseguente ad alcune violazioni del codice della strada (ad esempio superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, guida contromano,ecc.).
Una volta terminato il periodo di sospensione, la patente riprende validità
3.3 REVOCA   PATENTE
Infine, la revoca (art. 116, commi 13 e 18, 120, 130, 130-bis, 219 Cod..della Strada  )     consiste nella privazione definitiva di efficacia e validità del documento di guida; una volta revocata la patente, il titolare si trova nella stessa situazione di chi non ha mai conseguito la patente stessa.
La revoca può essere disposta in caso di perdita permanente dei requisiti fisici e psichici prescrittidalla legge, oppure nel caso in cui sia collegata alla violazione di alcune violazioni delle norme delC.d.S. (circolazione con patente sospesa, incidente con guida sotto l’effetto di droghe, ecc.).
Il titolare può tornare in possesso di una nuova patente (di categoria non superiore a quellarevocata) solo al momento in cui sono cessati i motivi che hanno determinato la revoca, previo uperamento degli esami, e comunque solo dopo che sono decorsi almeno due anni dalla revoca;se la revoca è disposta a seguito di guida sotto l’effetto dell’alcool o della droga non èpossibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall’accertamento del reato(art. 219, comma 3-ter, nuovo testo).
4.ILLECITI  DA CONSIDERARE    FINI   NORMA
Con riferimento al secondo presupposto di applicabilità della norma (accertamento della guida sotto
l’influenza di alcol o droghe), il dipendente può essere licenziato solo se viene condannato per uno dei reati di cui  all’art. 186, comma 2, lettere b)e c), ed all’art. 187.
Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (art. 186),si aggiunge che
dovranno sussistere tutte le seguenti condizioni:
 -accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro;
-applicazione della relativa condanna penale (ammenda da euro 800 a euro 3.200 e arrestofino asei mesi, se la quantità non supera 1,5 grammi per litro);
-ammenda da euro 1.500 a euro 6.000  ed arresto da sei mesi a un anno,( qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
 Circa il provvedimento      di     revoca,         è      dire che   esso                non può essere disposto per qualsiasi illecito, ma solo quando il guidatore è recidivo(in tal caso la sanzione scatta automaticamente) oppure quando il conducente provoca un incidente stradale e sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemicosuperiore a 1,5 grammi per litro
.
Per quanto riguarda la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti(art. 187), è possibile irrogare il licenziamento per giusta causa solo in presenza delle seguenti condizioni:
 -condanna penale(ammendada euro 1.500 a euro 6.000 e arrestoda sei mesi a un anno) perguida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
 -revoca della patente, che può essere disposta in caso di recidiva nel trienni, oppure quando ilconducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale
5.COORDINAMENTO CON   DISCIPLINA LEGALE E CONTRATTUALE RIGUARDANTE
  LICENZIAMENTO
Occorre in primo luogo osservare che l’art. 43 della legge n.120/2010 prevede che il datoire di lavoro puo’ licenziare per
giusta causa il dipendente destinatario del provvedimento di revoca  della patente di guida,  ma senza imporrei adottare tale scelta, né introduce alcun automatismo.
Vale a dire che per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà sempre necessaria l’iniziativa del datore di lavoro e lo svolgimento di un procedimento disciplinare conforme alle norme dello Statuto dei lavoratori(contestazione dell’addebito e provvedimento disciplinare conseguente).
Tale procedimento disciplinare sarà notevolmente agevolato dalla tipizzazione legislativa della giusta causa:
in altri termini, non sarà possibile contestare la riconducibilità dei fatti previsti dalla nuova norma ad un’altra
“giusta causa” di licenziamento, in quanto questa riconducibilità è sancita espressamente dalla legge.
In questo modo risulta afforzata la tenuta giudiziaria del provvedimento di recesso ,      che       , di fatto,potrà essere invalidato solo se mancano i presupposti oggettivi previsti    dalla legge (qualifica del conducente  ,revoca della patente, condanna penale per guida sotto l’effetto di alcool o droghe) oppure se la procedura disciplinare non è stata correttamente esperita.
Con riferimento alla contrattazione collettiva, alcuni contratti,  già regolamentavano          gli effetti disciplinari di alcune violazioni al Codice della Strada commesse dai dipendenti.
Il Contratto collettivo che, a questi fini, appare maggiormente interessato dalla nuova norma è quello delsettore “Trasporto e spedizione merci”, siglato in data 9 novembre 2006  ,ggiornato  nel 2013 ,che all’ articolo  32  disciplina l’ipotesi del”ritiro della patente.2,disponendo al comma 1:
“l’autista cui sia ritirata la patente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di sei mesi. Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti l datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue
spese l’autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi (comma 2), e potrà
sospendergli la retribuzione; invece, nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione
del posto di cui sopra, l’azienda dovrà adibire l’autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la
retribuzione propria del livello al quale viene adibito. Se il ritiro della patente si prolunga oltre il periodo di sei
mesi, oppure l’autista non accetta di essere adibito al lavoro cui l’azienda lo destina, si fa luogo alla
risoluzione del rapporto di lavoro (comma 4)”.
Questa disciplina non confligge con la nuova norma del Codice della Strada, in quanto si applica a un’ipotesi
diversa .Infatti, l ‘art.43 della legge 120/2010   afferma    la legittimità del licenziamento per giusta causa nei casi in cui la
patente sia oggetto di revoca,invece , la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro si applica al caso -meno grave – del ritiro della patente.
Pertanto, le due discipline (il nuovo Codice della Strada e il Ccnl) possono coesistere, ed anzi vanno a
costruire un sistema sanzionatorio articolato con una giusta gradualità: infatti, l’ipotesi più grave (revoca della
patente per guida sotto l’effetto di droghe o alcol) è sanzionabile con il licenziamento per giusta causa,mentre l’ipotesi meno grave (ritiro della patente per  un      periodo non superiore a 6 mesi) è sanzionata con la     sospensione dalle mansioni.
Infine,si ritiene confacente soffermare l’attenzione in modo particolare sul   provvedimento di  “sospensione della patente,che ,come sopra riportato  ,essendo prevista   e disciplinata dagli artt. 218 e 129 C.d.S., consiste  nella privazione di validità del documento, con  cui  si impedisce al titolare di circolare alla guida di qualsiasi veicolo   e    può esseredisposta a tempo indeterminato (quando, ad esempio, vengono meno i requisiti fisici e psichici per guidare), oppure a tempo determinato ,come sanzione accessoria conseguente ad alcune violazioni del codice della strada (ad esempio superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, guida contromano,ecc.).,così che, una volta terminato il periodo di sospensione, la patente riprende validita’.
A tale fattispecie non  solo non risulta   applicabile , non essendo previsto dalla norma legislativa , il licenziamento per giusta causa , stabilito  dall’art.43 della  legge 120/2010  solo   per” la     revoca della patente” ,ma  neppure l’art.32 del vigente ccnl ,  concernente    l’ipotesi del”ritiro della patente”
Pertanto, occorrerebbe che  ,  tra   datore di lavoro e dipendente  colpito da provvedimento di sospensione della patente  ,con la mediazione  e l’assistenza dellle rappresentanze sindacali, si procedesse ad  individuare   , applicare  condivise  soluzioni   riguardanti   sanzioni disciplinari che ,a fronte della violazione del rapporto fiduciario , siano  idonee a non incentivare  l’instaurarsi di contenzioso da parte del lavoratore   ,che si mostri  favorevole ,    ad esempio a  :
-l’aspettiva senza retribuzione e senza  maturazione  di  tutti ovvero alcuni istituti contrattuali (ferie,13ma ,  anzianita’aziendale  e contribuzione,ecc ):
-l’assegnazione ad altre mansioni ,estendendo   la previsione dell’art.32 del ccnl e,quindi, corrispondendo al dipendente interessato  la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.
Quanto sopra,nella consapevolezza   delle  parti del rapporto di lavoro che ,nel  caso di sospensione della patente,pur  potendosi  applicare   ,  onde   bilanciare    almeno parzialmente     l’intervenuta   lesione del rapporto fiduciario, una delle sanzioni dsciplinari  di cui alla   vigente legislazione e/o all’autonomia contrattuale( richiamo e  multa ) che  le  stesse oggettivamente  sono   inadeguate  ed in debito  per difetto   a confronto con  la mancanza contestata ,  dovendosi inoltre tener  conto   che persino  la     sospensione dal servizio e dalla retribuzione  ,nell’ipotesi  in esame ,potrebbe rivelarsi  non confacente   , posto che    che ,come è risaputo,l’art.7 della legge 300/70     fissa  la durata massima della predetta     a 10 giorni , che  ,  se si   pone  a confronto     l’ importanza della mancanza commessa ed il   grado  di  afflizione della sanzione disciplinare da comminare ,  risulta un limite temporale del tutto   insufficiente  rispetto a   quello della  sospensione della patente,che di regola è   misurabile   in  mesi.
 Pertanto,  in attesa      che       il legislatore ovvero     la  contrattazione  collettiva riesca a  superare    la carenza    evidenziata in   sul punto  ,  approvando  una  regolamentazione  definitiva    circa      le possibili  conseguenze  da porre a carico del dipendente sotto il profilo  disciplinare in presenza della  sospensione      della patente, al pari di quanto   e’ gia’  sussiste  per il ritiro e la revoca dell’abilitazione alla guida,   si suggerisce di dedicare attenzione ed interesse  all’eventualità di sottoscrivere     accordi collettivi  di secondo     livello ,così come  stabilisce ,ad  esempio    ,   l’art.8  legge n.148/2011

INPS:ISTRUZIONI PER ESENZIONE IRPEF TRATTAMENTI PENSIONISTICI VITTIME DOVERE E FAMILIARI SUPERSTITI

30/03/2017

L’Inps, con il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017, fornisce le istruzioni procedurali circa l’esenzione dall’imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esenti dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:

–      alle vittime del dovere;

–      alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

–      ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata.

L’Istituto precisa che il regime di esenzione fiscale in argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’articolo 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato.

Profili procedurali

  1. Per i soggetti per i quali le informazioni erano disponibili presso questo Istituto, l’esenzione delle ritenute a titolo di IRPEF e di acconto dell’addizionale comunale è stata applicata d’ufficio a decorrere dai ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile 2017. Sulla successiva rata di maggio si provvederà al rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, già applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017, nonché dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo.
  2. i soggetti non individuati d’ufficio possono presentare istanza all’Istituto con le modalità per le quali si rinvia al paragrafo successivo. L’esenzione verrà applicata dal primo rateo di pensione utile, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017.

 

Modalità di presentazione dell’istanza da parte degli interessati

Possono inviare istanza alla sede INPS territorialmente competente:

– le vittime del dovere (feriti);

– le categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

– i loro familiari superstiti.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite gli intermediari abilitati oppure direttamente dall’interessato accedendo alla sezione servizi online del sito http://www.inps.it.

L’INPS rammenta che per accedere è necessario essere in possesso di SPID ovvero di pin dispositivo rilasciato da Inps oppure della carta nazionale dei servizi.

Il format di domanda, identico per i pensionati di tutte le gestioni, chiede tra l’altro di indicare la prestazione sulla quale effettuare l’esenzione e di compilare una dichiarazione di responsabilità con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status.

 

AGENZIA ENTRATE:ISTITUZIONE CAUSALI RISCOSSIONE CONTRIBUZIONE PENSIONATI CASSA UNICA GESTIONE EX INPDAP

30/03/2017

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 40/E del 29 marzo 2017, con il quale istituisce la causale per la riscossione della “contribuzione alla Cassa Unica del credito – Pensionati aderenti di cui al D.M. 45/2007” e delle causali per la riscossione della contribuzione accertata a seguito di “Note di Rettifica” sulle denunce inviate (Enti pubblici), di competenza dell’INPS – gestione ex INPDAP, da utilizzare nei modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP).

A tal fine, per consentire il versamento dei suddetti contributi mediante i modelli di pagamento F24 e F24 EP, si istituiscono le seguenti causali:

“P910” denominata “Contribuzione Cassa Unica del credito – Pensionati aderenti di cui al DM 45/2007”;

“P169” denominata “CASSA CTPS – Contributi da note di rettifica”;

“P269” denominata “CASSA CPDEL – Contributi da note di rettifica”;

“P369” denominata “CASSA CPI – Contributi da note di rettifica”;

“P469” denominata “CASSA CPUG – Contributi da note di rettifica”;

“P569” denominata “CASSA CPS – Contributi da note di rettifica”;

“P669” denominata “CASSA INADEL – Contributi da note di rettifica”;

“P769” denominata “CASSA ENPAS – Contributi da note di rettifica”;

“P869” denominata “CASSA ENPDEP – Contributi da note di rettifica”; 

“P969” denominata “CASSA Unica del credito – Contributi da note di rettifica”.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “codice ente”, il codice 0003;

– nel campo “codice sede”, la sigla provincia della sede provinciale/territoriale INPS – gestione ex INPDAP, desumibile dalla “Tabella T2 – sigla delle province italiane”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– nel campo “codice posizione”, nessun valore;

– nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di inizio e fine competenza del contributo, nel formato “MM/AAAA”.

In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, le suddette causali contributo sono esposte in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “sezione”, la lettera “Q”;

– nel campo “codice”, la sigla provincia della sede provinciale/territoriale INPS – gestione ex INPDAP, desumibile dalla “Tabella T2 – sigla delle province italiane”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– nel campo “estremi identificativi” (formato da 17 caratteri), i dati in base alle istruzioni fornite dall’Istituto;

– nel campo “riferimento A”, il mese e l’anno di inizio competenza del contributo, nel formato “MM/AAAA”;

– nel campo “riferimento B”, il mese e l’anno di fine competenza del contributo, nel formato “MM/AAAA”.

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

30/03/2017
 – Sentenza 27 marzo 2017, n. 7801

 Lavoro – Contratto a tempo indeterminato – Collaboratore professionale – Mancato superamento della prova – Recesso – Impugnativa – Termine di decadenza

 – Sentenza 28 marzo 2017, n. 7925 

  Inps – Contributi omessi – Sanzioni civili – Accertamento ispettivo – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato

 – Sentenza 28 marzo 2017, n. 7926

Licenziamento – Dipendente dell’Agenzia delle entrate – Violazione delle norme del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa – Procedimento disciplinare – Termine

 – Sentenza 29 marzo 2017, n. 8143 

Professionista – Avvocato – Pensione di vecchiaia – Riliquidazione – Computo dei contributi

 – Sentenza 29 marzo 2017, n. 8144

Inpgi – Contributi omessi – Collaboratore fisso dell’azienda – Prova

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2017, n. 8146

Lavoro, Fiscale

Professionisti – Geometri – Cancellazione dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza – Rapporto di pubblico impiego – Incompatibilità

 – Sentenza 29 marzo 2017, n. 8147

Lavoro – Carica di direttore generale – Sovrapposizione di incarichi – Incompatibilità – Riconoscimento del compenso

I.N.L. :DISPOSTO TRASFERIMENTO PRIME RISORSE FINANZIARE

29/03/2017

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro informa che il Decreto 28 dicembre 2016 è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 10 marzo 2017.

Con detto Decreto, si trasferiscono le prime risorse all’Ispettorato nazionale del lavoro e si individua la data di effettiva operatività dell’Agenzia al 1° gennaio u.s.

 

 

INPS:PRECISAZIONI CIRCA CONTRIBUZIONE PRESTAZIONE EROGATA LAVORATORI PER ESODO

29/03/2017

L’Inps, con il messaggio n. 1360 del 28 marzo 2017, fornisce alcune precisazioni in merito alla prestazione erogata al lavoratore, con finanziamento interamente a carico del dal datore di lavoro, dalla data di esodo fino alla data di maturazione della prestazione pensionistica (prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012).

Per tali periodi il datore di lavoro è tenuto a versare anche la contribuzione figurativa correlata.

L’Istituto ha elaborato un apposito algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei due anni o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo e che abbiano prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell’arco del biennio o quadriennio di riferimento.

Ove nel biennio o quadriennio precedente l’accesso all’esodo il lavoratore abbia fruito di un periodo di part time, il medesimo algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata.

Qualora il biennio o quadriennio precedente sia stato interessato unicamente da rapporto di lavoro prestato in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura.

Pertanto – operando in ogni caso l’algoritmo – nell’esposizione della contribuzione correlata flussi mensili Uniemens, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo ex art. 4, Legge 92/2012.

Dovranno, invece, essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all’interno degli elementi sotto riportati:

–      <Qualifica1> = “T” o “V” a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;

–      <Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Al fine di permettere il corretto accreditamento delle settimane di contribuzione correlata per i lavoratori esodati la cui decorrenza del trattamento pensionistico cade all’interno del mese (es. lavoratori ferrovieri e postali) è stata inoltre istituita in <tipocessazione> dell’elemento <cessazione> una nuova causale, individuata dal codice 5, avente come significato “Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico”.

In tale campo il datore di lavoro indicherà la data di cessazione della prestazione di esodo di cui al citato art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012.

 

 

Fonte: Inps

 

INPS:INDICAZIONI RELATIVE 14MA MENSILITA’ PENSIONATI

29/03/2017

L’Inps, con il messaggio n. 1366 del 28 marzo 2017, fornisce le prime istruzioni per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha incrementato la misura della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e che ha previsto, altresì, che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo.

Come è noto, l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.

L’articolo 1, comma 187 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 con la tabella A di cui all’allegato D annessa alla citata legge di bilancio

Il predetto articolo 1, comma 187, lettera b) ha sostituito le parole “e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del FPLD”  con le parole “e spetta: nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

L’articolo 1, comma 187, lettera c) ha sostituito il primo periodo dell’articolo 5, comma 2, con i seguenti periodi : “Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

La norma in argomento ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Trattamento minimo 2017

mensile = € 501,89

annuale = € 6.524,27

annuale x 1,5 = € 9.786,86

annuale x 2= € 13.049,14

 

La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura.

Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017, di cui alla Tab. A, all. D, art.1, co 187, lettera a, L. 232/2016.

 

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo
Fino a 15 Fino a 18 437
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 546
Oltre 25 Oltre 28 655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo
Fino a 15 Fino a 18 336
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420
Oltre 25 Oltre 28 504

 

La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017.

Si rammenta che il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.

 

 

Fonte: Inps

 

CASSAZIONE :PILLLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

29/03/2017

– Sentenza 24 marzo 2017, n. 7675

Lavoro subordinato – Congedo di maternità – Successiva aspettativa non retribuita per accudire prole – Nuova gravidanza – Richiesta all’Inps dell’indennità di maternità – Intervallo di tempo superiore a sessanta giorni – Sussiste

 Sentenza 24 marzo 2017, n. 7679

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa – Natura subordinata dell’attività – Prova

 – Sentenza 24 marzo 2017, n. 7681

Indennità di disoccupazione – Licenziamento per giusta causa – Domanda di restituzione dell’Inps – Decadenza dal diritto

 – Sentenza 24 marzo 2017, n. 7683

   – Assegni familiari – Riliquidazione delle spese del giudizio – Tariffa professionale

 – Sentenza 24 marzo 2017, n. 7685

Lavoro – Contratto a progetto – Risoluzione anticipata – Inadempimenti gravi – Giustificazione del recesso

 – Sentenza 24 marzo 2017, n. 7686

Licenziamento collettivo – Trasferimento d’azienda – Conservazione dell’entità aziendale – Configurabilità

 – Sentenza 24 marzo 2017, n. 7687

Licenziamento – Procedimento disciplinare – Mancata individuazione dell’ufficio competente – Conseguenze di carattere patrimoniale

FONDAZIONE C.L.: APPROFONDIMENTO SU RAPPORTI LAVORO ALTERNATIVI A LAVORO ACCESSORIO ABROGATO

28/03/2017

La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 24 marzo 2017, un approfondimento con le possibili tipologie contrattuali da utilizzare come valida alternativa ai buoni lavoro, per regolarizzare i rapporti di lavoro occasionale.

Il documento della Fondazione Studi prende in esame il contratto di somministrazione, le collaborazioni coordinate e continuative ed il lavoro intermittente, comparando i costi – su base mensile e su base oraria – di queste forme contrattuali con quelli derivanti dal contratto di lavoro accessorio per rilevare le differenze ed i vantaggi per il datore di lavoro ed il lavoratore.

I.N.L.:ISTRUZIONI OPERATIVE PER ATTIVITA’ VIGILANZA ASPETTI PREVIDENZIALI EDV ASSICURATIVI

28/03/2017

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. 103/2017/RIS del 27 marzo 2017, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in materia di vigilanza qualora intervengano profili di natura previdenziali ed assicurativi.

 

Questo il testo integrale della nota:

Oggetto: attività di vigilanza – profili previdenziali e assicurativi

Con il D.I. 28 dicembre 2016 è stata individuata la data di piena operativa dell’Ispettorato nazionale de lavoro nel 1° gennaio 2017.

A partire dalla stessa data, come previsto dal D.P.C.M. 23 febbraio 2016, anche al personale ispettivo degli Istituti previdenziali è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Rispetto ai poteri e prerogative che tale qualifica comporta ed agli adempimenti connessi alla funzione, questa Amministrazione ha già avviato uno specifico percorso formativo che prevede ulteriori iniziative a livello territoriale da avviare nei prossimi giorni.

Ciò premesso va altresì evidenziato che, salvo le ipotesi di espressa delega da parte della A.G., l’attività di polizia giudiziaria nell’ambito di accertamenti di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, in considerazione della ormai quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con la sola eccezione  della materia della salute e sicurezza sul lavoro), appare assolutamente residuale.

Ordinariamente invece l’attività del personale ispettivo ha come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori – salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio – una  verifica di carattere generale.

Ciò premesso, così come avviene per gli accertamenti di carattere lavoristico, normalmente finalizzati al riscontro di specifiche fattispecie di violazione, anche gli accertamenti ispettivi nella materia previdenziale e assicurativa sono orientati alla verifica sul rispetto dei relativi obblighi nei confronti degli Istituti, ferma restando la contestazione, notificazione e gestione di quegli illeciti amministrativi, che il personale ispettivo INPS e INAIL era già tenuto a trattare prima dell’entrata in vigore del citato D.I. 28 dicembre 2016.

In tal senso, il personale ispettivo degli Istituti avrà cura di evidenziare tale ambito di accertamento all’interno del verbale conclusivo, sostituendo la parte di testo “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …:” con il seguente testo: “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …, e attiene esclusivamente alla materia previdenziale/assicurativa di competenza dell’Istituto”, nell’apposito riquadro in premessa agli esiti.

Pertanto, qualora in fase di primo accesso o nel prosieguo dell’accertamento emergano, con evidenza, ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo degli Istituti, fino a quando non saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in materia di lavoro, avrà cura di interessare l’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine dar vita ad un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che lavoristica.

Parimenti, sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa, il dirigente  territoriale dell’Ispettorato, unitamente al dirigente territoriale/referente regionale dell’Istituto, in presenza di violazioni previdenziali/assicurative nel corso di una vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica, valuteranno l’opportunità di ampliare l’ambito dell’accertamento ed unificarne gli esiti.

 

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro