Archive for marzo 2017
RITIRO,SOSPENSIONE E REVOCA PATENTE GUIDA CONDUCENTI IMPRESE AUTOTRASPORTI:CONSEGUENZE DISCIPLINARI CARIVO DIPENDENTI
31/03/2017INPS:ISTRUZIONI PER ESENZIONE IRPEF TRATTAMENTI PENSIONISTICI VITTIME DOVERE E FAMILIARI SUPERSTITI
30/03/2017L’Inps, con il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017, fornisce le istruzioni procedurali circa l’esenzione dall’imposta sui redditi relativa ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esenti dall’imposta sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:
– alle vittime del dovere;
– alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata.
L’Istituto precisa che il regime di esenzione fiscale in argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato, a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’articolo 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato.
Profili procedurali
- Per i soggetti per i quali le informazioni erano disponibili presso questo Istituto, l’esenzione delle ritenute a titolo di IRPEF e di acconto dell’addizionale comunale è stata applicata d’ufficio a decorrere dai ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile 2017. Sulla successiva rata di maggio si provvederà al rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, già applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017, nonché dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo.
- i soggetti non individuati d’ufficio possono presentare istanza all’Istituto con le modalità per le quali si rinvia al paragrafo successivo. L’esenzione verrà applicata dal primo rateo di pensione utile, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017.
Modalità di presentazione dell’istanza da parte degli interessati
Possono inviare istanza alla sede INPS territorialmente competente:
– le vittime del dovere (feriti);
– le categorie “equiparate” alle vittime del dovere come individuate dai commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– i loro familiari superstiti.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite gli intermediari abilitati oppure direttamente dall’interessato accedendo alla sezione servizi online del sito http://www.inps.it.
L’INPS rammenta che per accedere è necessario essere in possesso di SPID ovvero di pin dispositivo rilasciato da Inps oppure della carta nazionale dei servizi.
Il format di domanda, identico per i pensionati di tutte le gestioni, chiede tra l’altro di indicare la prestazione sulla quale effettuare l’esenzione e di compilare una dichiarazione di responsabilità con gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status.
AGENZIA ENTRATE:ISTITUZIONE CAUSALI RISCOSSIONE CONTRIBUZIONE PENSIONATI CASSA UNICA GESTIONE EX INPDAP
30/03/2017L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 40/E del 29 marzo 2017, con il quale istituisce la causale per la riscossione della “contribuzione alla Cassa Unica del credito – Pensionati aderenti di cui al D.M. 45/2007” e delle causali per la riscossione della contribuzione accertata a seguito di “Note di Rettifica” sulle denunce inviate (Enti pubblici), di competenza dell’INPS – gestione ex INPDAP, da utilizzare nei modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP).
A tal fine, per consentire il versamento dei suddetti contributi mediante i modelli di pagamento F24 e F24 EP, si istituiscono le seguenti causali:
“P910” denominata “Contribuzione Cassa Unica del credito – Pensionati aderenti di cui al DM 45/2007”;
“P169” denominata “CASSA CTPS – Contributi da note di rettifica”;
“P269” denominata “CASSA CPDEL – Contributi da note di rettifica”;
“P369” denominata “CASSA CPI – Contributi da note di rettifica”;
“P469” denominata “CASSA CPUG – Contributi da note di rettifica”;
“P569” denominata “CASSA CPS – Contributi da note di rettifica”;
“P669” denominata “CASSA INADEL – Contributi da note di rettifica”;
“P769” denominata “CASSA ENPAS – Contributi da note di rettifica”;
“P869” denominata “CASSA ENPDEP – Contributi da note di rettifica”;
“P969” denominata “CASSA Unica del credito – Contributi da note di rettifica”.
In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “codice ente”, il codice 0003;
– nel campo “codice sede”, la sigla provincia della sede provinciale/territoriale INPS – gestione ex INPDAP, desumibile dalla “Tabella T2 – sigla delle province italiane”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
– nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di inizio e fine competenza del contributo, nel formato “MM/AAAA”.
In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, le suddette causali contributo sono esposte in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “sezione”, la lettera “Q”;
– nel campo “codice”, la sigla provincia della sede provinciale/territoriale INPS – gestione ex INPDAP, desumibile dalla “Tabella T2 – sigla delle province italiane”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;
– nel campo “estremi identificativi” (formato da 17 caratteri), i dati in base alle istruzioni fornite dall’Istituto;
– nel campo “riferimento A”, il mese e l’anno di inizio competenza del contributo, nel formato “MM/AAAA”;
– nel campo “riferimento B”, il mese e l’anno di fine competenza del contributo, nel formato “MM/AAAA”.
CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO
30/03/2017– Sentenza 27 marzo 2017, n. 7801
Lavoro – Contratto a tempo indeterminato – Collaboratore professionale – Mancato superamento della prova – Recesso – Impugnativa – Termine di decadenza
– Sentenza 28 marzo 2017, n. 7925
Inps – Contributi omessi – Sanzioni civili – Accertamento ispettivo – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
– Sentenza 28 marzo 2017, n. 7926
Licenziamento – Dipendente dell’Agenzia delle entrate – Violazione delle norme del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa – Procedimento disciplinare – Termine
– Sentenza 29 marzo 2017, n. 8143
Professionista – Avvocato – Pensione di vecchiaia – Riliquidazione – Computo dei contributi
– Sentenza 29 marzo 2017, n. 8144
Inpgi – Contributi omessi – Collaboratore fisso dell’azienda – Prova
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2017, n. 8146
Lavoro, Fiscale
Professionisti – Geometri – Cancellazione dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza – Rapporto di pubblico impiego – Incompatibilità
– Sentenza 29 marzo 2017, n. 8147
Lavoro – Carica di direttore generale – Sovrapposizione di incarichi – Incompatibilità – Riconoscimento del compenso
I.N.L. :DISPOSTO TRASFERIMENTO PRIME RISORSE FINANZIARE
29/03/2017L’Ispettorato Nazionale del Lavoro informa che il Decreto 28 dicembre 2016 è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 10 marzo 2017.
Con detto Decreto, si trasferiscono le prime risorse all’Ispettorato nazionale del lavoro e si individua la data di effettiva operatività dell’Agenzia al 1° gennaio u.s.
INPS:PRECISAZIONI CIRCA CONTRIBUZIONE PRESTAZIONE EROGATA LAVORATORI PER ESODO
29/03/2017L’Inps, con il messaggio n. 1360 del 28 marzo 2017, fornisce alcune precisazioni in merito alla prestazione erogata al lavoratore, con finanziamento interamente a carico del dal datore di lavoro, dalla data di esodo fino alla data di maturazione della prestazione pensionistica (prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012).
Per tali periodi il datore di lavoro è tenuto a versare anche la contribuzione figurativa correlata.
L’Istituto ha elaborato un apposito algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei due anni o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo e che abbiano prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell’arco del biennio o quadriennio di riferimento.
Ove nel biennio o quadriennio precedente l’accesso all’esodo il lavoratore abbia fruito di un periodo di part time, il medesimo algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata.
Qualora il biennio o quadriennio precedente sia stato interessato unicamente da rapporto di lavoro prestato in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura.
Pertanto – operando in ogni caso l’algoritmo – nell’esposizione della contribuzione correlata flussi mensili Uniemens, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo ex art. 4, Legge 92/2012.
Dovranno, invece, essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all’interno degli elementi sotto riportati:
– <Qualifica1> = “T” o “V” a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;
– <Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Al fine di permettere il corretto accreditamento delle settimane di contribuzione correlata per i lavoratori esodati la cui decorrenza del trattamento pensionistico cade all’interno del mese (es. lavoratori ferrovieri e postali) è stata inoltre istituita in <tipocessazione> dell’elemento <cessazione> una nuova causale, individuata dal codice 5, avente come significato “Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico”.
In tale campo il datore di lavoro indicherà la data di cessazione della prestazione di esodo di cui al citato art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012.
Fonte: Inps
INPS:INDICAZIONI RELATIVE 14MA MENSILITA’ PENSIONATI
29/03/2017L’Inps, con il messaggio n. 1366 del 28 marzo 2017, fornisce le prime istruzioni per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha incrementato la misura della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e che ha previsto, altresì, che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo.
Come è noto, l’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.
L’articolo 1, comma 187 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 con la tabella A di cui all’allegato D annessa alla citata legge di bilancio
Il predetto articolo 1, comma 187, lettera b) ha sostituito le parole “e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del FPLD” con le parole “e spetta: nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell’allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
L’articolo 1, comma 187, lettera c) ha sostituito il primo periodo dell’articolo 5, comma 2, con i seguenti periodi : “Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell’importo della somma aggiuntiva spettante, l’importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
La norma in argomento ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Trattamento minimo 2017
mensile = € 501,89
annuale = € 6.524,27
annuale x 1,5 = € 9.786,86
annuale x 2= € 13.049,14
La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura.
Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l’anno 2017, di cui alla Tab. A, all. D, art.1, co 187, lettera a, L. 232/2016.
Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione | Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2017 |
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo | ||
Fino a 15 | Fino a 18 | 437 |
Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 546 |
Oltre 25 | Oltre 28 | 655 |
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo | ||
Fino a 15 | Fino a 18 | 336 |
Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 420 |
Oltre 25 | Oltre 28 | 504 |
La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017.
Si rammenta che il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.
Fonte: Inps
CASSAZIONE :PILLLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO
29/03/2017– Sentenza 24 marzo 2017, n. 7675
Lavoro subordinato – Congedo di maternità – Successiva aspettativa non retribuita per accudire prole – Nuova gravidanza – Richiesta all’Inps dell’indennità di maternità – Intervallo di tempo superiore a sessanta giorni – Sussiste
Sentenza 24 marzo 2017, n. 7679
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa – Natura subordinata dell’attività – Prova
– Sentenza 24 marzo 2017, n. 7681
Indennità di disoccupazione – Licenziamento per giusta causa – Domanda di restituzione dell’Inps – Decadenza dal diritto
– Sentenza 24 marzo 2017, n. 7683
– Assegni familiari – Riliquidazione delle spese del giudizio – Tariffa professionale
– Sentenza 24 marzo 2017, n. 7685
Lavoro – Contratto a progetto – Risoluzione anticipata – Inadempimenti gravi – Giustificazione del recesso
– Sentenza 24 marzo 2017, n. 7686
Licenziamento collettivo – Trasferimento d’azienda – Conservazione dell’entità aziendale – Configurabilità
– Sentenza 24 marzo 2017, n. 7687
Licenziamento – Procedimento disciplinare – Mancata individuazione dell’ufficio competente – Conseguenze di carattere patrimoniale
FONDAZIONE C.L.: APPROFONDIMENTO SU RAPPORTI LAVORO ALTERNATIVI A LAVORO ACCESSORIO ABROGATO
28/03/2017La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 24 marzo 2017, un approfondimento con le possibili tipologie contrattuali da utilizzare come valida alternativa ai buoni lavoro, per regolarizzare i rapporti di lavoro occasionale.
Il documento della Fondazione Studi prende in esame il contratto di somministrazione, le collaborazioni coordinate e continuative ed il lavoro intermittente, comparando i costi – su base mensile e su base oraria – di queste forme contrattuali con quelli derivanti dal contratto di lavoro accessorio per rilevare le differenze ed i vantaggi per il datore di lavoro ed il lavoratore.
I.N.L.:ISTRUZIONI OPERATIVE PER ATTIVITA’ VIGILANZA ASPETTI PREVIDENZIALI EDV ASSICURATIVI
28/03/2017L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. 103/2017/RIS del 27 marzo 2017, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in materia di vigilanza qualora intervengano profili di natura previdenziali ed assicurativi.
Questo il testo integrale della nota:
Oggetto: attività di vigilanza – profili previdenziali e assicurativi
Con il D.I. 28 dicembre 2016 è stata individuata la data di piena operativa dell’Ispettorato nazionale de lavoro nel 1° gennaio 2017.
A partire dalla stessa data, come previsto dal D.P.C.M. 23 febbraio 2016, anche al personale ispettivo degli Istituti previdenziali è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Rispetto ai poteri e prerogative che tale qualifica comporta ed agli adempimenti connessi alla funzione, questa Amministrazione ha già avviato uno specifico percorso formativo che prevede ulteriori iniziative a livello territoriale da avviare nei prossimi giorni.
Ciò premesso va altresì evidenziato che, salvo le ipotesi di espressa delega da parte della A.G., l’attività di polizia giudiziaria nell’ambito di accertamenti di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, in considerazione della ormai quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con la sola eccezione della materia della salute e sicurezza sul lavoro), appare assolutamente residuale.
Ordinariamente invece l’attività del personale ispettivo ha come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori – salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio – una verifica di carattere generale.
Ciò premesso, così come avviene per gli accertamenti di carattere lavoristico, normalmente finalizzati al riscontro di specifiche fattispecie di violazione, anche gli accertamenti ispettivi nella materia previdenziale e assicurativa sono orientati alla verifica sul rispetto dei relativi obblighi nei confronti degli Istituti, ferma restando la contestazione, notificazione e gestione di quegli illeciti amministrativi, che il personale ispettivo INPS e INAIL era già tenuto a trattare prima dell’entrata in vigore del citato D.I. 28 dicembre 2016.
In tal senso, il personale ispettivo degli Istituti avrà cura di evidenziare tale ambito di accertamento all’interno del verbale conclusivo, sostituendo la parte di testo “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …:” con il seguente testo: “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …, e attiene esclusivamente alla materia previdenziale/assicurativa di competenza dell’Istituto”, nell’apposito riquadro in premessa agli esiti.
Pertanto, qualora in fase di primo accesso o nel prosieguo dell’accertamento emergano, con evidenza, ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo degli Istituti, fino a quando non saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in materia di lavoro, avrà cura di interessare l’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine dar vita ad un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che lavoristica.
Parimenti, sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa, il dirigente territoriale dell’Ispettorato, unitamente al dirigente territoriale/referente regionale dell’Istituto, in presenza di violazioni previdenziali/assicurative nel corso di una vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica, valuteranno l’opportunità di ampliare l’ambito dell’accertamento ed unificarne gli esiti.
Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro