Archive for ottobre 2010

COLLEGATO LAVORO : ADEMPIMENTI FORMALI PP.AA.

31/10/2010

 Tra i  numerosi argomenti affrontati dalle disposizioni del  Collegato lavoro,si segnala quello disciplinato dall’  art.5 dello stesso  ,che si sofferma sugli  adempimenti formali  cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni a cominciare dalle comunicazioni ai competenti servizi per l’impiego  relative al personale,che dal     provvedimento in esame risultano   agevolate    , nel presupposto posto che è abbastanza  eccezionale  registrare irregolarità a carico delle stesse per la costituzione e risoluzione dei rapporti di lavoro. Infatti il comma 1 del predetto articolo, apportando corrispondenti modifiche ed aggiunte al testo dell’art.9 bis comma del dec.legge n.519/96 convertito in legge n 608/96,stabilisce che a differenza degli gli enti pubblici economici e dei datori di lavoro privati ,le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare ,come le Agenzie di lavoro somministrato ,entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione ,di proroga,di trasformzione e di cessazione al servizio competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro,l’assunzione ,laproroga ,la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

 La norma sopra    riportata ,che, detto per inciso, si applica anche alle istituzioni scolastiche ,che già utilizzavano la normativa speciale contenuta nel D.l . n.147/07 convertito nella L. 176/07 ,costituisce una rilevante innovazione ,in quanto ,eliminando l’obbligo della comunicazione di assunzione preventiva,introdotta per contrastare il lavoro nero,elimina  un superfluo appesantimento per gli adempimenti   a carivo delle PP. AA.,considerato che ,come già prima accennato ,è assai difficile riscontrare  che l’occupazione pubblica avviene in nero  . 

Va da sè che la nuova disposizione trova applicazione dalla data d’entrata in vigore del collegato lavoro a tutte le amministrazioni elencate nell’art.2 del dec.leg.vo n.165/01,mentre,come  detto, continuano ad applicare la   normativa generale gli enti pubblici economici.

Inoltre si ritiene di sottolineare    che il termine del 20 del mese successivo riguarda per le PP.AA. non soltanto la comunicazione di assunzione,ma  anche gli altri adempimenti relativi al rapporto  di  lavoro per cui  dal la disciplina generale viene  fissata la scadenza di cinque giorni , osssia  la proroga del termine dei contratti a tempo determinato,la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, la trasformazioe dei CFL,la modifica da tempo parziale a tempo pieno  ed il comando o distacco.

Per quanto riguarda  specifiche situazioni ,tra cui le progressioni di carrirera e le supplenze e reggenze dei segretari comunali,pur con un orientamento positivo, stante che la  norma in questione  introduce un rattamento più favorevole, appare comunque confacente  attendere di conseguire  indicazioni definitive dai competenti organi istituzionali.

Un’altra  importante norma    per i  lavoratori delle  PP.AA. risulta introdota dal comma  3 dell’art.5 del collegatolavoro  attraverso  speciiche modifiche apportate  al testo  del comma 2  dell’art.4 bis del dec.leg.vo n.181/200,nel senso che si stabilisce che all’atto dell’ instaurazione del rapporto di lavoro ,il datore di lavoro pubblico può assolvere  all’obbligo d’informazione previsto dal dec.leg.vo n.152/1997 consegnando, entro il il 20 del mese successivo alla data di assunzione, la copia della comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro  al servizio impiego competente   ovvero  la copia del contratto individuale  di lavoro ,restando  precisato che l’obbligo  in questione non  sussiste per il   personale  di cui allì art.3 del dec.leg,vo n.165/01 ,ossia  per magistrati ordinari,amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia ,nonche’ per dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita’ nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre1990, n.287. ed  infine per professori e ricercatori universitari .

 Si conclude  lapresente esposizione ,sottolineando il contenuto del comma 2 dell’ art.5 in commento,che inserisce ,dopo il comma 1 dell’art 21 della legge n.69/ 09,il comma 1 bis, impone alle pubbliche amministrazioni , peraltro già tenute  a pubblicarli  sui rispettivi siti,di comunicare al  Dipartimento della Funzione Pubblica in via telemtica i dati relativi alle retribuzioni annuali ,ai curricula ,agli indirizzi di posta elettronica ed ai   recapiti telefonici dei dirigenti e dei segretari  degli enti locali   ,seguendo  modalità  che  saranno fissate con apposita circolare del Ministro della Funzione Pubblica ,che provvederà a pubblicare detti dati sul proprio sito,mentre il mancato rispetto dell’ adempimento sarà oggetto di valutazione negativa ai fini delle performace indivi duale  dirigenziale.

SUPERATI 10 MILIONI DI VOUCHER VENDUTI

31/10/2010

E’ quanto si legge nel  Messaggio Inps 27 ottobre 2010, n. 26958 sull’andamento della vendita in Italia dei buoni lavoro ,che  attribuisce parte del merito della  aumentato ricorso ai voucher alla vendita degli stessi presso le tabaccherie e all’opera di sensibilizzazione dell associazioni datoriali

 In poco piu di poco più di due anni   e dopo l’iniuziale sperimentazione attuata  per la sola attività della vendemmia ,attualmente  l’utilizzo del “buono lavoro”  risulta  esteso a tutti i settori produttivi e a molti datori e prestatori d’opera ,pur rimarcandosi che resta il limite invalicabile di una attività di lavoro che deve essere occasionale e accessorio.

La crescita costante nell’utilizzo dei voucher è dovuta non solo agli indubbi vantaggi di flessibilità per datori di lavoro e lavoratori, cui garantisce retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, ma anche all’allargamento della rete di distribuzione.  che   ha senz’altro contribuito a “banalizzare” la modalità di utilizzo dei buoni lavoro  

Inoltre  vieene sotolineato  che per consolidare il ricorso a questo strumento occorre  rendere l’approccio al sistema dei voucher il più semplice e “amichevole” possibile, in modo da renderlo utilizzabile dal maggior numero possibile di committenti e lavoratori.  Infine viene evidenziato che la  previsione di un ulteriore aumento delle vendite in tabaccheria ha suggerito la creazione di un servizio telefonico dedicato (chiamando il Contact Center 803.164 e selezionando la voce “gestione automatizzata dei voucher”) che consente ai committenti di attivare i buoni lavoro e ai lavoratori retribuiti attraverso i voucher di avere qualsiasi tipo di informazione.

Il riconoscimento del committente e del lavoratore è reso possibile con l’ausilio di un assistente vocale che, attraverso la comunicazione verbale dei voucher posseduti e l’indicazione del codice fiscale, permette l’accesso ai servizi disponibili.

Il comunicato si conclude con  il seguente prospetto  relativo al dettaglio della diffusione dei voucher diviso per regione.

Regione  Numero buoni venduti (equivalenti 10 €)
Piemonte  1.082.749
Valle D’Aosta  27.519
Liguria  120.456
Lombardia  1.150.891
Veneto  1.690.470
Trentino Alto Adige  649.828
Friuli Venezia Giulia  931.585
Emilia Romagna  1.223.539
Toscana  788.056
Marche  381.598
Umbria  138.967
Lazio  367.440
Abruzzo  130.033
Molise  25.260
Campania  117.316
Puglia  144.011
Basilicata  40.857
Calabria  37.272
Sicilia  164.805
Sardegna  122.994
Totale cartacei  9.335.646
Voucher telematici  800.000
Totale venduti  10.135.646

 

MESSAGGIO INPS COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO BENEFICIARI CIGS

31/10/2010

Con il Messaggio 25 ottobre 2010, n. 26718 , l’Inps ha richiamato le proprie  strutture territoriali ad intervenire affinche’   sia rispettato da parte dei beneficiari della cigs l’art.8 della legge 160/1988,  che prevede   nel comma  comma 5,l’obbligo dei lavoratori di  comunicare  preventivamente   all’Istituto  lo svolgimento di lavoro dipendente o autonomo remunerato. ,come peraltro  ribadito anche nella Circolare INPS n. 130 del 4 0ttobre 2010.

 Infatti viene evidenziato nel messaggio citato che sono stati rilevati casi (es. Aziende in Amministrazione Straordinaria quali Aziende del Trasporto Aereo e Aziende di Call Center) in cui lavoratori non hanno adempiuto a tale preciso obbligo, confermato anche da costante giurisprudenza intervenuta sul tema

Pertanto si dispone di procedere ad un puntuale controllo di tutte le succitate situazioni e al contestuale recupero delle indennità indebitamente percepite che, peraltro, danno luogo ad ingiustificato arricchimento o, ricorrendone gli elementi soggettivi ed oggettivi, a fatti penalmente rilevanti.

 

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COLLEGATO LAVORO: ETA’ PENSIONABILE DIRIGENTI MEDICI S.S.N. E CERTIFICATI MALATTIA

31/10/2010

  Gli argomenti   di cui al titolo  sono  disciplinati  rispettivamente dagli   artt.22 e 25.

Per quanto riguarda i dirigenti medici, il citato articolo 22 stabilisce  che   al  comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,le parole :”dirigenti medici del servizio   sanitario  nazionale ” sono sostituite  dalle segueni: ” dirigenti medici e del ruolo sanitario del S. s. n.” e  le parole: «fatta salva l’applicazione dell’articol16 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell’interessato,al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non puo` superare  il  settantesimo anno e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”.  

Pertanto dal  24.11.2010, data d’entrata in vigore della legge n.183/2010  (Collegato Lavoro) ,il testo del comma 1 dell’art.15 nonies del  dec.legvo n.502/1992 ,relativo  alla  disciplina dell’età pensionabile , risulta essere il seguente:”1.Il limite massimo d’età per il collocamento a riposo dei dirigenti  medici  e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale ,ivi compresi i responsabili di struttura complessa ,è stabilito al compimento del 65 .mo anno d’età ovvero,su istanza dell’interessato ,al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo  . In ogni caso il  limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età d’età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti .E’ abrogata la legge  19.02.1991 n.50,fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto  il beneficio”

In base al nuovo  testo della predetta disposizione,l’età di pensionamento per il personale medico citato non risulta elevata a 70 anni ,che invece costituiscono il limite di permanenza in servizio per coloro che ,dopo il 65.mo anno,disponendo di un’anzianita’ effettiva inferiore a 40 anni ,intendono  proseguire il  servizio ,facendone  richiesta all’Amministrazione di appartenenza.

Si ricorda che  la legge 19 febbraio 1991, n. 50  sopra citata  conteneva  la  disciplina del  collocamento a riposo del personale medico dipendente.

 Il testo dell’art.22 del collegato lavoro è formato altresì dai commi  2 e 3 ,il cui contenuto si esamina di seguito.

Il comma 2 fa riferimento al comma 1 dell’art.16 del dec.legvo n.503 del 30.12.1992,al quale in fine viene aggiunto  un nuovo periodo e di conseguenza dal  24 novebre 2010 il predetto risulta essere il seguente:”E’ in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano ladomanda almeno 90 giorni primadel compimento del limite di età per il collocamento a riposo”

  Il comma 3 invece  prevede che la disposizione contenuta nel comma 1 dell’art.15 nonies del dec.legvo n.502/92 ,come modificato dall’art.22 comma 1 del collegato lavoro ,trova  applicazione anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del S S N in servizio alla data del 31 gennaio 2010    .

Come si vede la disposizione introdotta dal comma 3 dell’art.22 della legge n.183/2010 ha  una portata retroattiva  rispetto alla data d’entrata in vigore della legge in cui risulta contenuto,nel senso che anche i dirigenti medici e del ruolo sanitario del S S N in servizio alla data  del 31.gennaio 2010 ,avendo più di 65 anni d’età ,ma un’anzianita’ effettiva inferiore a 40 anni ,se intendono  proseguire il  servizio   ,possono farne richiesta all’Amministrazione di appartenenza.

Nel caso di medici dirigenti in servizio il 31.01.2010 ed  anche  alla data di entrata in vigore con portata retroattiva   dell’art.22 comma 3 della legge n.183/2010,l’applicazione  della disposizione privista  dallo stesso non presenta  difficoltà di sorta,che invece potrebbero  intervenire  nel caso di  medici dirigenti in servizio il 31.01.2010,ma che in data successiva  hanno  lasciato il servizio       ,in quanto  collocati a riposo  a seguito  del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni ,in applicazione dell’art.72 comma 11 della legge n.133/08, nel testo   sostituito dall’art.17  comma 35 novies della legge n.102/09. Infatti per costoro si porrebbe la necessità di richiedere ed ottenere la riammissione in servizio,che peraltro non sempre risulta possibile ed in particolare risulta esclusa proprio dall’art. 22 comma 1  dellalegge n.183/2010,che nell’utima parte dichiara che”… la permanenzain servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”

A questo punto si esprime l’auspicio che al piu’ presto intervengano  confacenti istruzioni applicative da parte degli organi ministeriali competenti  circa le modalità di attuazione  della disposizione esaminata,onde superare il contenzioso esistente e prevenire quello ulteriore che si potrebbe determinare .

Nel frattempo  si ritiene di esprimersi su alcuni aspetti dell’art.22 esaminato che possono  dar luogo ad incertezze ap plicative  di ordine generale.

 In primo luogo  alla donanda  come deve intendersi la previsione del   “servizio effettivo”,si  risponde che deve intendersi   esclusivamente quello prestato in costanza di attività lavorativa, senza quindi tenere conto di alcun periodo di riscatto (laurea, servizio militare,ecc) e sul punto un aiuto ci viene dall vicende legislative che hanno caraatterizzato l’art.72 comma  11 della  legge n.133/08,che dapprima faceva riferimento all’anzianita’ contributiva utileper i 40 anni che determinavano il pensionamento,e poi,con la modifica apportata dall’art.17 comma 35 novies della legge n.102/09,ha ripiegato  su quella effettiva

Un secondo aspetto da considerare riguarda l’eventuale discrezionalità dell’amministrazione di accoglere o respingere la domanda di permanenza i servizio ed in merito si precisa che la domanda può non trovare aoglimento se si determina un aumento del numero dei dirigenti.

Un terzo aspetto   a cui si fa riferimento  è quello relativo alla possibilità della domanda di riammissione in servizio per l’applicazione del comm3 dell’art.22in esame ,ma in proposito, pur esprimendo  un orientamento favorevole ,si reputa utile ed opportuno attendere le istruzioni ministetiali  al riguardo.

   Passando  all’art. 25 ,si osserva che, al fine di   realizzare un quadro completo delle assenze per malattia   del personale dipendente pubblico e privato,  il medesimo   prevede che  dal 1° gennaio  2010   in tutti i casi di assenza per malattia  dei dipendenti di datori privati ,per il rilascio e la trasmissione dell’attestazione di malattia si applicano le disposizioni  contenute nell’art.55 septies del dec.legvo n.151/01,così che:

1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e’ immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.

  Inoltre si precisa ,a modifica di quanto riportato al comma 2 dell’art.71 dec.legge n.112/08 convertito in legge n. 33/08,il cui testo precedente  è  sostituito  ,che la certificazione  medica  da produrre per la malattia dei pubblici dipendenti va rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ovvero da un medico convenzionato con il servizio sanitario  nazionale.

 Infine è da notare la previsione che a decorrere dall’anno 2009  per le assenze per malattia di cui all’art.71 comma 1 del dec.legge n.112/08 del personale del comparto  sicurezza e difesa ,nonchè del personale del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status ed alle peculiari condizioni d’impiego di tale pertsonale sono equipartati  al trattamento economico fondamentale.

ACCORDO PER RILANCIO APPRENDISTATO

28/10/2010

  Il Minitero del Lavoro ha reso noto di aver sotoscritto il 27.10.2010 un Accordo    con le Regioni, le Province Autonome e le parti sociali, u che vuole rilanciare lo strumento fondamentale dei contratti di apprendistato per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con un contenuto formativo garantito dalle Regioni o in sussidiarietà dalle parti sociali e dagli enti bilaterali ,consideraro che tale istituto ,pur con una certa flessione registrata di recente per la grave crisi  del sistema produttivo, rappresenta il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità utili a valorizzare e accrescere le competenze delle persone e sostenere la produttività del lavoro .

  Nel testo dell’intesa tra l’altro si legge  che le parti  hanno convenuto su quanto segue:

1) di dare un nuovo impulso alla occupazione giovanile in apprendistato conferendo, per lavoratori e imprese, immediata certezza al quadro giuridico e istituzionale di riferimento attraverso una fase di transizione di dodici mesi nella quale, in attesa della definizione di una revisione e di un definitivo chiarimento della normativa vigente, le parti concordano:

(a) di confermare il quadro di operatività dell’apprendistato professionalizzante, come disposto dai commi 5 e 5 bis dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003,  con particolare riferimento alla funzione surrogatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi interconfederali là dove la Regione non abbia regolamentato la materia d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

(b) di confermare, per le ipotesi di cui al comma 5 ter dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di formazione esclusivamente aziendale, e alla luce della sentenza n. 176 del 2010 della Corte Costituzionale, le previsioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi interconfederali che hanno disciplinato l’apprendistato professionalizzante anche in applicazione di detto comma, che rimangono valide per le Regioni che non hanno già provveduto a definire compiutamente la normativa ai sensi dell’articolo 49,  commi 5 e 5 ter, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003;

2) di avviare un tavolo tripartito per la definizione:

(a) di una mappatura condivisa della normativa concretamente applicabile Regione per Regione, settore per settore;

(b) delle linee guida condivise per la riforma dell’apprendistato professionalizzante secondo la delega contenuta nella legge n. 247 del 2007 in corso di riattivazione nell’ambito del disegno di legge “c.d. collegato lavoro” valorizzando la formazione aziendale di tipo formale, la risorsa della bilateralità, il ruolo dei fondi interprofessionali e la tracciabilità sul libretto formativo del cittadino;

(c) di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato;

3) di confermare che, in caso di imprese multi-localizzate, per l’attivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione su tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove l’impresa ha la propria sede legale.

CIRCOLARE MINISTERO ECONOMIA UTILIZZO MEZZO PROPRIO PUBBLICI DIPENDENTI

28/10/2010

 Qualche giorno fa questo  blog ha  reso noto   che  con  la Deliberazione n. 949 del 12 ottobre 2010 la Corte dei Conti della Lombardia, pronunciadosi sul personale degli enti locali  in merito all’argomento  specificato nel  titol o,era pervenua  alle seguenti conclusioni   :” …pur raccomandandosi un’attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. da parte dell’amministrazione provinciale nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all’art. 6 comma 12 del d.l. n.78 , convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell’organizzazione dei servizi degli enti locali.Pertanto, in vigenza dell’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della  “

 A fronte di quanto sopra , ora si registra  sul medesino argomento anche la pronuncia del Ministero dell’Economia e Finanze ,che nella  Circolare 22 ottobre 2010, n. 36  , riassunta di seguito ,mani festa un orientamento  che appare  non pienamnte aderente rispetto al parere della  Corte dei Conti lombarda.

 In particolare,   richiamando    le richieste di  chiarimenti delle Ammministrazioni  in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 dell ‘ articolo 6 del dec.leggge n.78/ 2010 cnvertito in legge n.122/2010 ,il dicastero concorda sulla   necessità dell’esclusione, dall’ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi ai sensi del 4° periodo del comma 12. ,in considerazione del fatto che tale personale si trova a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate e, conseguentemente, costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio.

 Aggiunge altresì,  che le suindicate criticità determinano disfunzioni sull’efficacia dell’azione amministrativa di alcuni uffici anche con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio sopra indicate.

 Inoltre   afferma  che permane  la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso, impegnando a   tal proposito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio.

 Infine  precisa  che conserva efficacia l’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale, evidenziando che detta

  disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato – per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 – ma, altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio.

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

(1) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. con modif. in legge 30 luglio 2010, n. 122; (2) legge 30 luglio 2010, n. 122; (3) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. con modif. in legge 30 luglio 2010, n. 122; (4) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

 

in vigenza dell’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite dall’ordinamento. 

Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 31 m

in vigenza dell’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite dall’ordinamento. 

aggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122. Utilizzo del mezzo proprio.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.122, proseguendo nell’azione di contenimento della spesa pubblica, già avviata con precedenti provvedimenti e leggi finanziarie, ha previsto all’articolo 6 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento.

In particolare, in ordine all’ultimo periodo del comma 12, ove viene stabilito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”, le Amministrazioni evidenziano numerosi dubbi che, se non chiariti, potrebbero rendere la disposizione inefficace per il contenimento della spesa pubblica.

In particolare, le Amministrazioni chiedono chiarimenti in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 del citato articolo 6, evidenziando la necessità dell’esclusione, dall’ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi ai sensi del 4° periodo del comma 12.

Quanto precede in considerazione del fatto che tale personale si trova a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate e, conseguentemente, costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio.

E’ stato, altresì, evidenziato che le suindicate criticità determinano disfunzioni sull’efficacia dell’azione amministrativa di alcuni uffici anche con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio sopra indicate.

Al riguardo, si ritiene di poter convenire sull’esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo.

Resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso.

A tal proposito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio.

Va precisato che conserva efficacia l’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

Tale disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato – per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 – ma, altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio.

 

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

(1) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. con modif. in legge 30 luglio 2010, n. 122; (2) legge 30 luglio 2010, n. 122; (3) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. con modif. in legge 30 luglio 2010, n. 122; (4) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

[1] RIFERIMENTI NORMATIVI

COLLEGATO LAVORO :MISURE CONTRO LAVORO NERO

27/10/2010

 L’argomento  specificato nel titolo  è disciplinato   dalle disposizioni    dell’art.4 del provvedimento in esame   ,il cui contenuto innovativo rispetto alle previgenti norme    viene evidenziato  di seguito.

 Il  comma 1 dell’art.4 dispone   modifiche  che  interessano  la misura delle sanzioni per il lavoro nero e gli organi competenti all’irrogazione delle stesse,prevedendosi , a ttraverso la  sostituzione  del testo  del  comma 3  del decreto legge n.12/02 convertito in legge n.73/02, che  : Ferme  restando le sanzioni gia’ previste dalla normativa in vigore (es. per omessa comunicazione obbligatoria ai servizi impiego e/o omessa consegna al lavoratore  lettera assunzione,prospetto paga,Lul),  al datore di lavoro privato ,con l’esclusione  di quello  domestico  ,  per  l’impiego di lavoratori subordinati, non  gia’,come  stabilito  da  precedente norma,    non risultanti   dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,bensì  senza la comunicazione preventiva d’instaurazione del rapporto di lavoro,si applica la sanzione aggiuntiva amministrativa( cosi’ detta maxi sanzione) per  ogni lavoratore  da 1500 a 12000 euro ,maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro  effettivo ,mentre l’importo  di detta sanzione aggiuntiva è fissato  da  1000 a  8000 euro a lavoratore, con l’aggiunta   di 30 euro per giornata lavorativa nel caso che   il prestatore sia  regolarmente occupato per un successivo periodo  ,venendo  infine    aumentato   del 50%  l ‘importo delle  sanzioni  civili connesse all’evasione dei contributi  e  premi riferiti a ciascuno dei  lavoratori   di cui sopra  .

Da quanto sopra    risulta in primo che:

a ) la misura della   la maxi sanzione   appare  aumentata     rispetto a quella    stabilita   in precedenza  con il chiaro intento di  disincentivare  il    lavoro sommerso ;

  b)  la maxi  sanzione interviene per la mancata attivazione della preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione ai Centri Impiego competenti  ;

 b)  la maxi sanzione si applica soltanto  per i  lavoratori subordinati in nero  ,mentre prima   puniva l’utilizzazione  dei     lavoratori non risultanti da documentazione obbligatoria  a prescindere  dalla qualificazione dipendente o autonoma della prestazione ,comprese le collaborazioni familari  non denunciate;

 c) la maxi sanzione  non colpisce  l’impiego in nero  del personale domestico  , non riguarda   le prestazioni in nero  in favore dei datori di lavoro pubblici ( esclusi    gli enti  pubblici  economici ) , come individuati   nel decreto legislativo n.165/01  ,fecendo presente che  in   tali situazioni     è  esclusa la maxi sanzione,ma si applicano le sanzioni  previste per l’omissione  degli specifici adempimenti obbligatori) ;

 d )  non  si  può applicare  la maxi sanzione  nè alcuna altra sanzione    per le prestazioni  per cui non è previsto l’obbligo della comunicazione preventiva ai servizi impiego( prestazioni occasionali ed accessorie,collborazioni  familiari ,che richiedono  rispettivamente la comunicazione anticipata al centro contatto inps-inail e ladenuncia preventiva inail

  e)   la misura  della  maxi sanzione viene ridotta  nel caso in cui il lavoratore, dopo un periodo in nero, risulta  aver  lavorato  con  un  normale  rapporto subordinato  ,purche’ la regolarizzazuine      sia avvenuta  in modo spontaneo e senza   intervento degli organi ispettivi .

In secondo luogo ,     si evidenzia  che l’importo delle sanzioni civili per le violazioni  dei contributi e premi sono aumentate del 50% con la contemporanea abolizione dell’importo minimo   di  3 mila  euro  disposto dalla normativa previgente  , il che determina  un trattamento piu’ favorevole per i datori di lavoro  ,almeno per le violazioni di limitata durata. 

 Inoltre è da prendere atto    che risulta sostituito il comma 4 dell’art.3 della legge n.73/02 ,così che  il nuovo testo    esclude   l’applicazione  della maxi sanzione e della maggiorazione del   50% delle sanzioni per contribui e premi   ,se gli adempimenti contributivi oppure altri adempimenti  obbligatori assolti in precedenza   evidenziano la volonta’ del datore di lavoro interessato di non occultare il rapporto,anche se   con   qualificazione  differente .

Tale previsione  potrebbe considerarsi come una reintroduzione nell’ordinmento giuridico del c.d. ravvedimento operoso ,  gia’ disciplinato dall’art.19 comma 5 del dec.leg.vo n.276 /03 ,ma poi soppresso dall’art.1 comma 1185 della legge n.296/06.

Al riguardo, ocorre attendere disposizioni e direttive mnisteriali atte ad assicurare comportamenti datoriali ed istituzionali conformi ed uniformi rispeto alla disposizione  di cui sopra,ma nel frattempo si ritiene che nella direzione della disposizione in questione si potrebbero porre :

– una documentazione obbligatoria avente data certa  antecedente   all’ispezione (dencia mensile al’Inps , precedenti versamenti fiscali e contributivi effettua ti;

-comunicazione tardiva ai servizi impiego prima dell’accesso ispettivo,che comporterà comunque la sanzione.

invece non dovrebbe consentire di evitare la maxi sanzioni altri documenti,come ad esempio:la registrazione su LUL che non è adempimento obligtorio e deve essere realuzzato dal 16 del successio mese;l consegna del contratto di lavoro al posto della copia della omunicazione obbligatoria,trattandosi di scrittura privata;l’esistenza di tesserini di rionoscimento obbligatorioper i catieri edili ,che mancano di dat certa e poso determinarela onsibilità del rapporto di lsvoro solo a seguito di accertmento ispettivo.

 Altro aspetto rilevante s’individua nel nuovo testo del comma 5 dell’art.3 della legge n.73/02 disposta dal comma1 dell’art.4 del collegato lavoro ,secono cui competenti   all’irrogazione delle  sanzioni  previste dal comma 3  sono  gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro,fisco e previdenza mentre spetta alla    DPL  ricevere il rapporto ai sensi dell’art.17 legge n. 689/81,con la competenza esclusiva dellastessa a disporre l’ordinanza ingiunzione. 

 Una partiolare novità normativa riguardante il  lavoro nel settore turitico è introdotta dal comma 2 del’art.4 del ollegato in esame ,che ,  integrando  il testo del coma 2 dell’art.9 bis della legge n. 608 appunto prevede  che se ildatore i lavoro non ha tutti i dati anagrafici relativi al lavoratore ,lo può  assumere limitandosi a rendere noti prevenivamente e quindi senza essere sanzionato soltanto il nomuinativo   dello stesso  e la tipologia contratuale ,mentre nei successivi tre giorni  deve comunicare i dati mancnti . 

In proposito si ritiene che detta   disposizione richiama la procedura per le assunzioni d’urgenza di cui all’  art.1 comma 1180 della legge n .296/06 ,pur prevedeno termini pi contenuti ed  escludendo particolari esigenze   d’imprevedibilità ed improcrastinbilità dell’assunzione.

  Si conclude sottolineando che  con  il   comma  3 dell’art.4 del collegato lavoro     viene   modificato il testo dell’art.36 bis della legge n.248/2006 ,poichè nel comma 7 bis dello stesso, aggiunto dalla legge n.247/ 07, si registra la sostituzione della parola “constatate” con quella “commesse” e di conseguenza  si definisce la vexata quaestio relativaalla competenza dell  ‘’Agenzia dell’Entrate   adadottare    le sanzioni   per lavoro nero di cui all’art.3 legge n.73/02  per le   violazioni intervenute prima dell’11.08.2006,data d’entrata in vigore della legge n.248/06 di conversione del decreto legge n.223/06 .

COLLEGATO LAVORO : DELEGHE AL GOVERNO

27/10/2010

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell’entrata in vigore,si  dà corso a l’esame delle disposizioni significative e rilevanti del ” collegato lavoro”,che in settima lettura parlamentare è stato  approvato definitivamente il 19 0ttobre 2010.

Alcune delle  disposizioni  del provvedimento in parola  non risultano immediatamente operative, in quanto  riguardano  l’attribuzione di   deleghe  al Governo ,necessitano che siano emanati i corrispondenti decreti legislativi .

Di seguito si trattano le disposizioni che prevedono dette deleghe.

REVISIONE DISCIPLINA LAVORI USURANTI

 
 La prima disposizione ,contenuta nell’art.1, riguarda la delega per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti ,che,già prevista dalla legge n.247/07,mira ad ottenere che entro tre mesi il Governo emani uno o più decreti legislativi per fissare i criteri per l’attribuzione dei benefici in favore dei lavoratori interessati.
Si ricorda che,a decorrere dal 1° gennaio 2008 ,a domanda è prevista ,la riduzione di tre anni sull’età minima per il pensionamento di anzianità,senza però scendere al di sotto dei 57 anni ,disponendo di almeno 35 anni di contribuzione versata.
Inoltre si evidenzia che risulta necessaria una permanenza effettiva nelle attività ritenute usuranti di almeno sette anni nel periodo 2008/2017 ovvero per almeno metà della vita lavorativa dal 2018 in poi.
Si aggiunge che il comma 2 dell’art.1 integra i principi fissati nella legge n. 247/2007 con una clausola disalvaguardia finalizzata a garantire priorità nella decorrenza del trattamento pensionistico, qualora vi siano scostamenti tra la copertura finanziaria ed il numero delle domande presentate ,nel senso che ,a parità di maturazione deirequisiti, vale la data dipresentazione dell’istanza.

RIORGANIZZAZIONE ENTI VIGILATI DA MINISTERO LAVORO


La seconda disposizione da commentare è contenuta nell’art.2 e concerne la delega ,da esercitare entro 12 mesi, per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro  ,restando previsto che la stessa si  ispiri  ai seguenti criteri e principi:
a) snellimento e semplificazione della struttura amministrativa nell’ottica dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, con il riordino delle competenze dell’ISFOL, dell’Istituto per gli Affari Sociali e della società Italia Lavoro SpA;
b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di
funzionamento, con riorganizzazione dei relativi centri di spesa;
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute ed Enti ed Istituti vigilati, con possibilità per le suddette AmministrazioniCentrali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli stessi. Parimenti, viene riconosciuta all’INAIL la possibilità di emanare direttive specifiche all’ISPESL in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’ottica dell’effettivo coordinamentopostulato dall’art. 9 del D.L.vo n. 81/2008: tutto questo nel quadro delle direttive e degli indirizzi emanati dal Ministero del Lavoro in “concerto” con quello della Salute;
d) organizzazione del Casellario centrale degli infortuni;
e) obbligo a carico dei soggetti vigilati di cambiare i propri statuti e di
adeguarli ai principi contenuti nell’emanando decreto legislativo: il tutto entro i sei mesi successivi;
f) concertazione tra vari Ministeri ( Lavoro, Salute, Economia, Funzione Pubblica, Sviluppo Economico e Difesa – limitatamente alla Croce Rossa Italiana -), con un iter procedimentale ben definito;
g) assenza di nuovi oneri per lafinanza pubblica;
h) riordino degli organismi collegiali centrali del Ministero della Salute
finalizzato ad eliminare le duplicazioni, a razionalizzare le strutture che svolgono mansioni omogenee, a limitare il numero delle strutture ed a diminuire il numero dei componenti degli stessi.

RIORDINO NORMATIVA CONGEDI,ASPETTATIVE E PERMESSI


La terza disposizione da considerare è quella contenuta nell’art.23 che prevede la delega per il riordino della normativa in materia i congedi ,aspettative e permessi,da esercitare entroun semestre,tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
-coordinamento formale e sostanziale di tutta la normativa di riferimento,con l’obiettivo di semplificare ed aggiornare il quadro normativo;
– indicazione esplicita delle disposizioni abrogate;
-riordino delle tipologie di permessi, alla luce del loro contenuto ed avuto riguardo alle situazioni costituzionalmente tutelate;
– ridefinizione dei presupposti oggettivi e dei requisiti soggettivi,
razionalizzazione e semplificazione delle modalità di fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi,così da pervenire ad una applicazione uniforme della disciplina;
e) razionalizzazione dei documenti da presentare, con particolare
riferimento alle situazioni di handicap “ex lege” n. 104/1992, o affette da patologie neuro vegetative od oncologiche.

DIFFERIMENTO TERMINI E CRITERI PER DELEGHE AMMORTIZZATORI SOCIALI ,SERVIZI IMPIEGO,INCENTIVI OCCUPZIONE,APPRENDISTATO E  OCCUPAZIONE  FEMMINILE
La quarta disposizione da richiamare è quella prevista dall’art.46 che si riferisce al differimento dei termini fissati dallalegge n.247/07 per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatoi sociali,di servizi per l’impiego ,d’ incentivi per l’occupazione e l’apprendistato e di occupazione femminile.
Le deleghe sulle predette materie devono essere attuate entro 24 mesi rispettando i seguenti criteri e principi:

a) sgravi orientati a favorire i regimi di orario flessibili, nell’ottica della
conciliazione tra i tempi di vita familiare e quelli di lavoro e ad incrementare l’occupazione femminile;
b) revisione della normativa sui congedi parentali, con un’ottica finalizzata alla loro estensione ed incremento;
c) rafforzamento, nella previsione dell’art. 9 della legge n. 53/2000, del
part-time e del telelavoro;
d) rafforzamento dell’azione finalizzata ai servizi per l’infanzia e per gli
anziani non auto sufficienti;
e) orientamento dei Fondi comunitari, in via prioritaria verso l’occupazione femminile;
f) rafforzamento delle iniziative e delle disposizioni finalizzate a garantire l’effettiva parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione di sistemi di raccolta e di elaborazione dei dati in grado di far emergere ogni discriminazione;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire l’imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni finalizzate ad agevolare l’accesso ed il rientro sul mercato del lavoro di personale femminile, anche attraverso la formazione professionale mirata;
j) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro sulla materia

RAPPORTO TRA PENSIONE E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

27/10/2010

E’ noto che  l’attuale normativa consente dopo il pensionamento di continuare a lavorare , senza limitazioni, sia con contratti di lavoro dipendente che in forma di lavoro autonomo.

La possibilità di cumulare pienamente pensioni e redditi da lavoro è valida sia per chi percepisce una pensione di vecchiaia   , sia di anzianità. In quest’ultimo caso, non c’è distinzione se il relativo calcolo avviene col metodo retributivo o con quello contributivo.

La materia è regolata principalmente da due leggi. La Legge n. 388 del 2000 (art. 72) ha reso possibile il cumulo, dal 1° gennaio 2001, per le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva di almeno 40 anni. La Legge n. 133 del 2008 (art. 19) ha invece eliminato qualsiasi vincolo di cumulo anche a tutte le pensioni di anzianità.

Premesso quanto sopra  ,potendo accadere  che l’azienda del   dipendente pensionato   abbia necessità di fare ricorso  all’ integrazione salariale  (ordinaria ,straordinaria-compresa quella per i contratti di  solidarietà disciplinati dalla legge n.863/84 – ed in  deroga   ) viene da chiedersi se sussiste o meno  compatibilità tra tale trattamento previdenziale e la pensione di cui è beneficiario il dipendente coinvolto nel programma  d’intervento della cassa guadagni. 

 La risposta in merito   è  contenuta nell’ art.7 del decreto legge n.791 del 22,12.81,convertito in legge n.54 del 26.2.82, che  recita quanto segue:
“Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni é equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.”
Ciò significa che il  trattamento di integrazione salariale è equiparato alla retribuzione percepita per l’attività prestata alle dipendenze di terzi, anche ai fini della disciplina del cumulo con la pensione.

 Pertanto al  lavoratore pensionato che sia posto in Cig si applica  lo stesso regime di cumulo di pensione – retribuzione in atto prima del collocamento in integrazione salariale    .

 Conseguentemente le integrazioni salariali sono soggette alla medesima normativa che regola il cumulo pensione e redditi da lavoro, illustrata con la  circolre Inps n.108 del9.12.2008,a cui si rinvia ,sottolineando che quanto sopra vale tanto per la cigo,quanto per la cigs (compresa quella per i contratti di solidarieta’ ,nonche’ per la cig in deroga.

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

26/10/2010

Per le  particolari e rilevanti questioni trattate,si richiama l’attenzione sulle  decisioni della Corte di Cassazione sottoriportate.

Sentenza n.20966 dell’11.10 2010:  Il condono Irap previsto dallalegge 289/02 decade se il contribuente paga le rate in ritardo ,in quanto non appare configurabile in tema di condono ,proprio per il carattere eccezionale di tale  istituto ,un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore .( E’ da ossrvare  che  questa decisione  risulta opposta a quella n.22569/09, secondo cui  anche qualora il contribuente salti il pagamento dell’ultima rata ,l’amministrazione non può annullare la richiesta di beneficio ,potendo infatti l’Ufficio iscrivere al ruolo le somme eventualmente dovute con relative sanzioni ed interessi.

–  Sentenza n.  36276dell’11.10.2010: Risponde di estorsione il consulente del lavoro che insieme al datre di lavoro ,sotto la minaccia di licenziamento ,costringe il dipendente a sottoscrivere una busta paga con corrispettivi superiori rispetto a quelli percepiti.  

Sentenza n.21562 del 20.10.2010: All’avvocato che si avvale della collaborazione di una apprendista,seppure a tempo parziale,non può essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap pagata,in quanto  nella fattispecie risultano sussistenti le tipiche connotazioni dell’autonoma organizzazione nell’attività dello studio legale.

Sentenza n.21511 del 20.10.2010: Il versamento di  denaro  a titolo di anticipazione fatto dal titolare di impresa individuale non è una sopravvenienza attiva dell’impresa e quindi non è imponibile. 

Sentenza n.21698 del 21.10.2010:Lo studio professionale che non è in regola con le norme sulla sicurezza non ha diritto alle agevolazioni fiscali sull relative spese ed inoltre è legittima l’ispezione della Guardia di Finanza in cui viene richiesta la documentazione circa la valutazione dei rischi. 

Sentenza n.21274 del 15.10.2010: In tema di retribuzioni,il fatto che un’impresa non sia iscritta   ad associazioni sindacali non la esime  dall’applicazione della parte economica della contrattazione collettiva ed in particolare di quellaconcernente i minimi   retributivi non derogabili. L’art.36 dellaCostituzione dispone che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ,la cui entità deve essere individuata  nei minimi stabiliti per ciascuna qualifica professionale,mentre non sussiste un diverso criterio oggetivo a tale scopo  . 

Sentenza n.21143 del 13.10.2010:In caso di mancato pagamento del TFR da parte del datore di lavoro , l’intervento del Fondo di garanziaInps,data la sua funzione  prettamente previdenziale ,opera ancha a favore del cessionario a titolo oneroso del credito spettante al lavoratore,in quanto l’intervento è previsto genericamente in favore degli “aventi diritto”,tra i quali rientrano anche i cessionari a titolo oneroso del credito del lavoratore    che ,in forza di  un rapporto di garanzia,abbiano provveduto a corrispondere al primo cessionario la somma dovuta dal datore di lavoro insolvente. 

Sentenza n.21283 del 15.10.2010:Il momento d’insorgenza del diritto agli accessori come effetto del ritardato pagamento dei ratei di pensione da parte dell’Inps,e con esso il momeno d’inizio del relativo termine di prescrizione ,coincide con il 121° giorno successivo  a quello di proposizione della domana di pensione  .

Sentenza n.21281 del15.10.2010: In tema d’indennità di accompagnamento,ai fini della valutazione dell’imposibilità di deambulare non rilevano contesti episodici ,ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto ,non in rapporto ad una soltanto delle possibili applicazioni del vivere quotidiano,ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari finalizzata al compimento di alcuni atti,rilevando quindi requisiti diversi e più igorosi della semplce difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti di vita quotidiana.

Sentenza n.21279 del 15.10.2010: In tema di contratti di agenzia ,il mero fatto della sospenione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’agente dovuta allo stato di detenzione in carcere non integra il presupposto per la risoluzione per giusta causa del contratto di agnzia d parte del proponente.

Sentenza n.20646 del 20.9.2010:  Il principio di onnicomprensività della retribuzione ,ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità,poi confluita nel trattamento   di fine rapporto ,trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli  autoferrotranvieri con diritto a pensione,con conseguente nullità di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità d’indennità corrisposte in maniera continuativa  o che adottino una nozione  di contribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa ,come il compenso per lavoro traordinario continuativo,il quale è computabile anche ai fini del trattamento di fine rapporto.