Tra i numerosi argomenti affrontati dalle disposizioni del Collegato lavoro,si segnala quello disciplinato dall’ art.5 dello stesso ,che si sofferma sugli adempimenti formali cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni a cominciare dalle comunicazioni ai competenti servizi per l’impiego relative al personale,che dal provvedimento in esame risultano agevolate , nel presupposto posto che è abbastanza eccezionale registrare irregolarità a carico delle stesse per la costituzione e risoluzione dei rapporti di lavoro. Infatti il comma 1 del predetto articolo, apportando corrispondenti modifiche ed aggiunte al testo dell’art.9 bis comma del dec.legge n.519/96 convertito in legge n 608/96,stabilisce che a differenza degli gli enti pubblici economici e dei datori di lavoro privati ,le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare ,come le Agenzie di lavoro somministrato ,entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione ,di proroga,di trasformzione e di cessazione al servizio competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro,l’assunzione ,laproroga ,la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
La norma sopra riportata ,che, detto per inciso, si applica anche alle istituzioni scolastiche ,che già utilizzavano la normativa speciale contenuta nel D.l . n.147/07 convertito nella L. 176/07 ,costituisce una rilevante innovazione ,in quanto ,eliminando l’obbligo della comunicazione di assunzione preventiva,introdotta per contrastare il lavoro nero,elimina un superfluo appesantimento per gli adempimenti a carivo delle PP. AA.,considerato che ,come già prima accennato ,è assai difficile riscontrare che l’occupazione pubblica avviene in nero .
Va da sè che la nuova disposizione trova applicazione dalla data d’entrata in vigore del collegato lavoro a tutte le amministrazioni elencate nell’art.2 del dec.leg.vo n.165/01,mentre,come detto, continuano ad applicare la normativa generale gli enti pubblici economici.
Inoltre si ritiene di sottolineare che il termine del 20 del mese successivo riguarda per le PP.AA. non soltanto la comunicazione di assunzione,ma anche gli altri adempimenti relativi al rapporto di lavoro per cui dal la disciplina generale viene fissata la scadenza di cinque giorni , osssia la proroga del termine dei contratti a tempo determinato,la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, la trasformazioe dei CFL,la modifica da tempo parziale a tempo pieno ed il comando o distacco.
Per quanto riguarda specifiche situazioni ,tra cui le progressioni di carrirera e le supplenze e reggenze dei segretari comunali,pur con un orientamento positivo, stante che la norma in questione introduce un rattamento più favorevole, appare comunque confacente attendere di conseguire indicazioni definitive dai competenti organi istituzionali.
Un’altra importante norma per i lavoratori delle PP.AA. risulta introdota dal comma 3 dell’art.5 del collegatolavoro attraverso speciiche modifiche apportate al testo del comma 2 dell’art.4 bis del dec.leg.vo n.181/200,nel senso che si stabilisce che all’atto dell’ instaurazione del rapporto di lavoro ,il datore di lavoro pubblico può assolvere all’obbligo d’informazione previsto dal dec.leg.vo n.152/1997 consegnando, entro il il 20 del mese successivo alla data di assunzione, la copia della comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro al servizio impiego competente ovvero la copia del contratto individuale di lavoro ,restando precisato che l’obbligo in questione non sussiste per il personale di cui allì art.3 del dec.leg,vo n.165/01 ,ossia per magistrati ordinari,amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia ,nonche’ per dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita’ nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre1990, n.287. ed infine per professori e ricercatori universitari .
Si conclude lapresente esposizione ,sottolineando il contenuto del comma 2 dell’ art.5 in commento,che inserisce ,dopo il comma 1 dell’art 21 della legge n.69/ 09,il comma 1 bis, impone alle pubbliche amministrazioni , peraltro già tenute a pubblicarli sui rispettivi siti,di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telemtica i dati relativi alle retribuzioni annuali ,ai curricula ,agli indirizzi di posta elettronica ed ai recapiti telefonici dei dirigenti e dei segretari degli enti locali ,seguendo modalità che saranno fissate con apposita circolare del Ministro della Funzione Pubblica ,che provvederà a pubblicare detti dati sul proprio sito,mentre il mancato rispetto dell’ adempimento sarà oggetto di valutazione negativa ai fini delle performace indivi duale dirigenziale.