Per dare riscontro alla richiesta di chiarimenti sull’argomento indicato nel titolo della presente esposizione , tra l’altro distinguendo tra formazione esterna ed interna aziendale , sembra utile ed opportuno premettere una breve trattazione sugli aspetti di carattere generale relativi al contratto in questione, tenendo conto delle competenze dello Stato ,delle regioni e della contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda il primo,si ricorda che la Corte Costituzionale ,a cui si erano rivolte alcune Regioni sostenendo l’illegittimita’ di specifiche disposizioni del decreto legislativo n.276/03 ha emesso la sentenza n.50 del 10.1.2005 precisando che quello di apprendistato ,in quanto contratto di lavoro a tutti gli effetti,è sottoposto alla disciplina dell’ordinamento civile,di competenza esclusiva dello Stato,alla cui disciplina provvede appunto ,a seguito della legge n.30 del 14.2.2003,con il suddetto decreto legislativo negli articoli 49 e seguenti, che ha registato nel tempo diverse modifiche ed integrazioni nel testo iniziale .
Alle regioni è assegnata,invece. la competenza sui profili professionali dell’apprendistato,che spetta alle stesse regolamentare d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale nel rispetto di alcuni criteri e principi direttivi riportati nelle lettere da a) ad e) del sopra citato art.5,mentre ,in attesa che ciascuna regione legiferi in merito, le indicazionni contenute nell’art.86 comma 13 del dec.leg.vo n.276/03 e la circolare del MLPS n.30 del15.7.05 fanno salve le previsioni rispettivamente degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi nazionali di categoria ,con l ‘ulteriore precisazione contenuta nelle istruzioni della citata circolare ministeriale che “qualora il ccnl applicato preveda la regolamentazione dell’istuto ,ma non contenga una precisa i disciplina dei profili formativi ,le parti,in accordo tra loro,potranno determinarne il contenuto vuoi con riferimento ai profili formativi predisposti dall’ISFOL in vigenza della legge n.196/97,vuoi mediante l’ausilio degli Enti bilaterali e,qualora previsto dal ccnl applicato,previo parere di conformità degli stessi ,vuoi infine tenendo conto di quanto stabilito dai provvedimenti regionali fin qui adottati in materia di disciplina sperimentale dell’apprendistato”.
In proposito , è da ricordare che con la precedente circolare n.40 del 14.10.2004 il Ministero del Lavoro ritenne possibile che le Regioni,nell’ambito delle competenze a loro attribuite, rendessero operativo l’a.p. dando luogo a regolamentazioni ,non necessariamente nella forma della legge regionale,che consentissero di definire anche i profili formativi dell’istituto .
In effetti , sono state molte le Regioni ,comprese alcune di quelle che di lì a poco avrebbero legiferato in materia, che , conformandosi alla suddetta indicazione ministeriale , hanno adottato specifici provvedimenti contenenti una disciplina transitoria dell’istituto in parola ,la cui vigenza ed efficacia restano, qualora siano rispettosi dei principi e criteri direttivi contenuti nel decreto legislativo n.276/03 ,in considerazione del fatto che la cooperazione tra livello regionale ,livello regionale e parti sociali è il meccanismo individuato dal suddetto dec.legislativo per mettere a regime il nuovo apprendistato .
In Abruzzo, dove Regione non ha ancora legiferato,la disciplina dell’apprendistato professionalizzante al momento è caratterizzata dalla regolamentazione contenuta in alcune deliberazioni di Giunta ,dei cui aspetti significativi si accenna nel seguito di questa esposizione.
Il legislatore statale , pera<ltro,nel chiaro intento di accelerare il processo di messa a regime dell’istituto in esame, ha introdotto con la legge n.80/2005 il comma 5 bis al testo originario dellart .49 del piu’ volte richiamato dec.leg.vo n.276/03, che attribuisce la definizione della disciplina dell’a.p. ai medesimi soggetti che hanno la competenza alla stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro,prevedendo testualmente che :” Fino alla approvazione della legge regionale prevista dal comma 5 ,la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” .
Di conseguenza, dal 15 maggio 2005,data d’entrata in vigore della citata legge n.80/05, riportandosi all’affermazione della circolare del MLPS n.30/05,si può immediatamente instaurare,anche in mancanza della legge regionale, un contratto di apprendistato professionalizzante riferendosi ai cc. cc. nn. ll. stipulati anche prima della predetta data , che direttamente o indirettamente stabiliscono gli elementi minimi di erogazione ed articolazione della formazione , pur restando operative le disposizioni delle delibere di Giunta regionale approvate transitoriamente,che,sembra il caso di aggiugere , rivestono carattere e valore integrativo ed efficacia suppletiva rispetto ad una disciplina della contrattazione collettiva carente e/o assente su aspetti importanti dell’istituto.
Pertanto i soggetti istituzionali ,le aziende , i rappresentanti delle associazioni sociali ed i professionisti interessati ad operare in materia di a.p. preliminarmente dovrebbero procedere all’individuazione della /e fonte/i di regolamentazione dell’istituto da utilizzare in aggiunta alle regole base contenute nel decreto legislativo n.276/03, attraverso appunto il richiamo rispettivamente alle leggi regionali e/o alle contrattazioni di categoria e/o alle regolamentazioni transitorie approvate con delibere di Giunta, avvalendosene nell’esercizio di compiti,funzioni ed attività di rispettiva competenza e diretto impegno, tenendo conto non soltanto che ormai sulla materia sono molte le regioni che hanno legiferato, ma altresì che tutti i contratti collettivi dei più importanti settori produttivi prevedono un’articolata disciplina sull’apprendistato professionalizzante .
Per quanto concerne l’Abruzzo ,poiche’ la Regione , come sopra già accennato ,non ha approvato sull’a. p. specifiche leggi , si può fare affidamento ,a completamento della regolamentazione stabilita dalla contrattazione collettiva ad alcuni provvedimenti amministrativi , consultabili sul sito web “Regione Abruzzo-Home Page Portale” ,Voce Formazione , dei quali appaiono particolarmente rilevanti i seguenti:
1) Accordo Quadro del 10.2.2005 tra Regione e rappresentanti di associazioni datoriali, organizzazioni sindacali dei lavoratori,delle cooperative,degli artigiani e dei consulenti del lavoro per la disciplina transitoria dell’a.p.in Abruzzo;
2) DGRA n.91 del 15.2.2005 di approvazione dell’Accordo Quadro de l n.1) ;
3) DGRA n.583 del 21,6.2005 contenente gli indirizzi operativi e la modulistica per l’attivazione dell’art 49 dec . leg.vo n.276/03;
4) DGRA n.791 dell’8.8.2005 di approvazione di criteri operativi aggiuntivi a quelli di cui al n. 3) ;
5) DGRA del 22.02 .20056 n.119 relativa ad ulteriori indirizzi operativi apprendistato professionalizzante ;
6) DGRA del 26.04.2006 n.431 contenente indicazioni circa appr .prof. nte e requisiti tutor.
Venendo all’aspetto che risulta costituire l’argomento principale della richiesta di chiarimenti in riscontro ,ossia la formazione professionale da realizzare nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante e la sua distinzione tra esterna ed interna,è da dire anzitutto che l’esame delle varie fonti di regolamentazione dell’istituto permete d’individuare i seguenti principi comuni riguardo alla stessa :
– a ) previsione di un monte ore di almeno centoventi ore medie per anno di formazione formale,che è il processo in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato e non finalizzato prioritariamente alla produzione di beni e servizi ;
– b) rinvio alla contrattazione nazionale,territoriale o aziendale stipulata tra associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione ,anche all’interno degli enti bilaterali,dell’effettiva durata,delle concrete modalità di erogazione e dela pratica articolazione della formazione,che può essere esterna e/o interna alle singole aziende;
– c) acquisizione attraverso la formazione di competenze a carattere trasversale di base e tecnico professionali ;
– d) la formazione sulle competenze di base ,da realizzare nel primo periodo di ogni anno di svolgimento del rapporto ,salvo diversa previsione della disciplina contrattuale,che ,ad esempio , potrebbe prevedere lo svolgimento anticipato delle ore degli anni successivi e deve perseguire gli obiettivi articolati su competenze relazionali,organizzazione aziendale,disciplina del rapporto di lavoro ed assicurazioni sociali,antinfortunistica ,prevenzione e sicerezza ,mentre quella tecnico professionale va indirizzata, nel rispetto del settore produttivo cui appartiene l’azienda, a far conseguire ,mediante anche l’esperienza lavorativa ,di conoscere i prodotti e servizi dell’impresa, saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionaltà da raggiungere, riuscire ad applicare le tecniche ed i metodi dilavoro, conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro( attrezzature,macchinari e strumenti ) ;
– e) la formazione esterna all’azienda ,che di regola riguarda le competenze di base,deve essere svolta in ambienti organizzati e strutturati( enti di formazione accreditati,istituti scolastici pubblici o paritari),mentre per quella tecnico professionale da svolgere in azienda ,necessita la sussistenza di condizioni epresupposti di idoneità e capacità formativa delle strutture di svolgimento della formazione di cui alle leggi regionali,ai contratti collettivi e /o alle delibere delle Giunte regionali ;
-f) la formazione può essere anche esclusivamente aziendale,in base al comma 5 ter dell’art 49 del dec.leg,vo n.276/03,aggiunto al testo originario dello stesso dall’art.23 del dec.legge n.112/08,su cui il MLPS ha fornito indirizzi applicativi con la circolarer n.27 del 10.11.08 ,qualora manchi una legge regionale di regolamentazione del contratto di apprendisto professionalizzante ovvero qualora detta regolamentazione non risulti applicabile in quanto non contempla determinati profili formativi o figure professionali .In questi casi è possibile ,appunto, stipulare validamente un contratto di apprendistato sulla base della disciplina contenuta nel ccnl di cui al comma 5bis dell’art. 49 del dec.leg.vo n.276/03.In questo canale,che nella citata circolare viene definito “parallelo” , la formazione può svolgersi anche fisicamente fuori dall’azienda,se così prevedono i contratti collettivi,a condizione ovviamente che sia l’impresa ad erogare direttamente o anche solo indirettamente la formazione e purchè non sono erogabili finanziamenti pubblici ,salvo diversa ed autonoma determinazione regionale in merito. Tale possibilità trova immediata applicazione e ciò con riferimento alla nozione di formazione esclusivamente aziendale contenuta anche in contratti collettivi stipulati sulla scorta del quadro normativo preesistente al comma 5 ter citato ;
– g) indicazione nel piano formativo generale ed individuale della formazione da impartirte all’apprendista,nonche’ dell’eventuale qualifica da acquisire in base agli esiti del percorso di formazione esterna ed interna all’impresa con riconoscimento della stessa ai fini contrattuali;
– h ) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
– i) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate,facendo riferimento ,in mancanza di specifica disposizione in merito nelle leggi regionali ovvero nella contrattazione collettiva di categoria ovvero nelle delibere di Giunta regionali, al decreto del Ministro del Lavoro del 28.2 2000 ;
– l) i datori di lavoro sono tenuti a predisporre un percorso formativo da esporre nel piano generale ed individuale circa la formazione degli apprendisti da assumere,che deve risultare coerente con il profilo formativo di riferimento,dovendosi specificare la formazione interna e/o esterna all’azienda,le ore previste ,i soggetti che la realizzeranno ,il nominativo del tutor , i requisiti professionali dello stesso ,ecc., evidenziando che non di rado la stessa disciplina regionale contrattuale prevede apposita modulistica da utilizzare allo scopo.
In relazione a quanto precede , appare confacente richiamare l’attenzione su taluni aspetti che di regola sono presenti in modo significativo nella regolamentazione tanto dei contratti collettivi che delle delibere della Giunta Regione Abruzzo in materia di formazione , suggerendo per gli approfendimenti del caso la consultazione dei testi integrali degli accordi collettivi e dei provvedimenti amministrativi regionali di riferimento :
– il cumulo dei periodi di apprendistato
-l’individuazione della formazione professionale per le tematiche tecnico professionali e trasversali,da erogare in tutto o parte all’interno dell’azienda ,qualora questa disponga di capacità formativa
– le 120 ore di formazione medie annue , nonche’ le modalità di ripartizione della formazione teorica e la possibilità di una diversa distribuzione della formazione nell’arco della durata del contratto,salvo una quantita minima annua
-le competenze e le funzioni del tutor con previsione tra i requisiti di un minimo di ore di formazione specifica
-il piano formativo individuale secondo apposito schema
-la capacità formativa dell’mpresa,che deve essere espressamente dichiarata dal datore di lavoro secondo i requisiti standard da possedere e che sono analiticamente individuati in apposita modulistica
-l’inquadramento e la retribuzione dell’ apprendista
-l’attribuzione della qualifica previa attestazione dell’attività formativa realizzata
– i profili professionali.
La parte conclusiva di questa trattazione vierne riservata all’esame di quanto previsto dall’art. 53 comma 3 del decreto legislativo n.276/03 ,relativo alla sanzione a carico del datore di lavoro in caso di inadempimento dell’erogazione della formazione per esclusiva responsabilità del datore di lavoro medesimo.
Ai finifini dell’applicazione o meno della sanzione in parola,consistente nel versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramemnto contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato ,maggiorata del 100%, necessita che gli organi istituzionali competenti acquisiscano e forniscano in ordine alla asserita diretta responsabilità esclusiva dell’imprnditore per la mancata qualificazione dell’apprendista elementi risultanti fondati e circostanziati ,così da resistere alle contestazioni ed opposizioni che il datore di lavoro non mancherebbe di manifestare in sede di contenzioso , attraverso il riportarsi ad aspetti di diritto e di fatto espressamente e chiaramente presi in considerazione e disciplinati dalla regolamentazione legislativa statale e/o regionale ,laddove esistente ,nonchè dalla contrattazione collettiva rispetto a quanto riservata alla stessa ed infine ,per la regione Abrzzo, alla previsione delle delibere di Giunta,che si ribadisce sono da considerare, in relazione all’attuale mancata legiferazione , ad adiuvandum rispetto alla normativa dei contratti collettivi .
Si aggiunge di ritenere che risulta oggettivamente praticabile un applicazione coerente e consona del richiamato articolo 53 comma 3 , malgrado le innegabili incertezze operative derivanti prevalentemente dalla pluralità delle fonti normative a cui bisogna fare riferimento in materia di apprendistato professionalizzante , considerando peraltro che che il regime applicativo dell’istituto risulta ancora lontano dal registrare una definitiva sedimentazione e d un significativo consolidamento ,come dimostrano la disposizioni che il Ministero del Lavoro ha periodicamente emanato ,anche di recente , per assicurare l’uniformità e conformità operativa rispetto alle regole da rispettare,
Ma per conseguire il risultato stabilito, come gia’ detto , necessita riportarsi costantemente e con diligente attenzione ai testi normativi , così da verificare e valutare se sia o meno inetrvenuto il rispetto da parte dei datori di lavoro degli adempimenti posti a loro carico dalla normativa , con l’avvertenza che ogni situazione esaminata può presentare elementi ed aspetti differenti e quindi rendere indispensabile specifici riscontri e valutazioni differenziate ,da condurre non solo con professionalità e competenza,ma anche con buon senso , tenendo distinte le situazioni di effettiva mancata formazione perche sono stati omessi tutti gli adempimenti o almeno quelli fondamentali prescritti per dare attuazione al progetto formativo, da quelle in cui si registra soltanto qualche irregolarità veniale, che ad esempio,potrebbe riguardare una limitata e parziale assenza di ottemperanza all’obbligo della formazione di base ,che ,soprattutto in caso di apprendistato ancora in essere ovvero trasformato in contratto di normale lavoro, potrebbe essere possibile ancora recuperare con il ricorso ad apposita ” disposizione ” prevista dall’art.14 del decreto legislativo n.124/2004.
Si termina richiamando di nuovo la circolare del MLPS n.27/08 nella parte relativa alle conseguenze di cui all’art .53 del dec.legislativo n . 276/03 a carico del datore di lavoro che non rispetta l’obbligo di formazione nei confronti dell’apprendista,che appaiono inevitabili trattandosi di formazione da svolgere esclusivamente all’interno dell’azienda e con non sempre sono nelle condizioni di riuscire a soddisfare gli impegni nei tempi e nei modi concseguente imputazione alla medesima della mancata realizzazione della stessa ,mentre ciò potrebbe non essere nell’ipotesi di progetto formativo da condurre parzialmente o totalmente all’esterno,affidandosi a soggetti terzi,soprattuto enti formativi accreditati e non dal sistema regionale ,posto che i datori di lavoro per i motivi diversi ,anche discendenti da fattori oggetivi ed estranei alla loro volonta’ e a quella dei committenti (assenze prolungate degli apprendisti,incertezza del periodo di formazione , ridotto numero di iscritti e frequentanti,carenza e ritardi nella disponibilità dei finanziamenti pubblici ,ecc.), che non andrebbero tracurati all’atto della valutazione circa l ‘ottemperanza o meno del debito formativo a favore degli apprendisti per esclusiva responsabilità del datore di lavoro coinvolto .