Archive for novembre 2008

ESAME DISEGNO LEGGE COLLEGATO FINANZIARIA 2009-PARTE QUINTA :MODIFICHE RELATIVE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

30/11/2008

 Con la presente trattazione , concernente  gli aspetti sotto specificati sulla Pubblica Amministarazione ,si conclude l’esame del disegno di legge n.1167  in corso di approvaszione   da parte del Parlamento  .

 

1.  DELEGHE AL GOVERNO   PER  LAVORI USURANTI E RIORGANIZZAZIONE ENTI VIGILATI DA MINISTERO LAVORO

E’ prevista l’attribuzione al Governo di due deleghe.

Con la prima ,da  esercitare entro tre mesi,si dovrebbe disciplinare attraverso uno o più decreti legislativi la possibilità, per  i  dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a far data dal 1° gennaio 2008,di conseguire ,a domanda,il diritto al  pensionamento con requisiti  inferiori  rispetto a quelli   stabiliti per   la generalità dei lavoratori subordinati.

Con la seconda,da realizzare entro dodici  mesi  mesi, si dovrebbe  procedere alla riorganizzazione di alcuni enti pubblici ( Ist.Superiore Sanità,Agenzia nazionale servizi  sanitari  ,Istituti zooprofilattici,Croce Rossa Italiana,Lega Italiana lotta contro tumori,Agenzia italiana farmaco,ISFOL ,Italia Lavoro s p a,nonche’ alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del Lavoro con i predetti istituti ed enti, realizzando altresì il riordino delle competenze degli stessi .

 

 2.  MOBILITA’ PUBBLICI DIPENDENTI

Nell’ipotesi di trasferimento di funzioni e compiti dello Stato a regioni ed enti locali,si applicano al personale adibito agli stessi  , le disposizioni dell’articolo 33 del dec. leg.vo n.165/01,con possibiltà che il personale, che oppone rifiuto per due volte in cinque anni al  trasferimento per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell’amministrtazione sia considerato in posizione di esubero con l’applicazione del predetto art.33.

Inoltre,con l’aggiunta di un nuovo comma all’art.30 del dec.leg.vo n.165/01,si prevede la possibilità di   assegnazione temporanea per motivate  esigenze organizzative risultanti dalla programmazione   di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.

 

3.  RAPPORTO A PART TIME DIPENDENTI PUBBLICI

 In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art.73 del  decreto  legge n.112/08 in materia di rapporti a  tempo parziale,per cui non risulta obbligatorio l’accoglimento della domanda di trasformazione del contratto da tempo pieno  a parte time dei dipendenti delle pp.aa.,si riconosce alle stesse la possibilità  di sottoporre entro 180 giorni a nuova valutazione i provvedimenti  già adottati in materia prima del 25.6.08 ,data  d’entrata in vigore del sopra citato decreto legge.

4.  ASPETTATIVA PER ATTIVITà PROFESSIONALE ED IMPRENDITORIALE

 In relazione a corrispondenti esigenze organizzative dell’Amministrazione di appartenenza,ai pubblici dipendenti   potrebbe essere accordato,a domanda e relativa documentazione probante ,un periodo non superiore a 12 mesi di aspettativa per dedicarsi ad attività professionali ed imprenditoriali , restando  applicabile quanto previsto dall’art.23 bis del dec.leg.vo n.165/01  .

 

5.  SPECIFICITA’ FORZE ARMATE ,  POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

Ai fini della definizione degli ordinamenti,delle carriere e dei contenuti del rapporto d’impiego e della tutela economica,si prevede di riconoscere la specificità del ruolo delle Forze armate e di polizia, nonchè  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento altresì allo stato  giuridico del rispettivo personale.

 

6.  PROCEDURE CONCORSUALI

Sono diverse le modifiche previste    per i concorsi di assunzione nelle pubbliche amministtrazioni,di cui al dec.leg.vo n.165/01 ed in particolare si evidenziano le seguenti:

-a) sostituzione del testo del comma 1 dell’art.35 del citato decreto legislativo ,relativo alle  modalità di accesso nelle pp.aa.;

b) l’aggiunta di una nuova disposizione  nel comma 4 del sopra menzionato art .35 , riguardante l’articolazione delle dotazioni organiche per area o categoria,profilo professionale e posizione economica;

c) l’individuazione da parte delle pp.aa. ed enti pubblici non economici dei posti da mettere a concorso con riferimento alle sedi di servizio ovvero ad ambiti regionali;

d) il riconoscimento di titolo di preferenza nelle procedure di progressione verticale della  permanenza del personale nelle sedi carenti di organico,da individuare e rendere note;

e) la validita’ per quattro anni dalla data di pubblicazione delle graduatorie  dei concorsi delle pp.aa.per il   reclutamento del personale  e la previsione  di apposita valutazione  stabilita nel bando dei concorsi  del requisito della residenza  dei partecipanti , quando lo stesso sia strumentale all’assolvimento dei servizi.

 

7. DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE

Anzitutto si sottolinea l’abrogazione ,a decorrere dal 1° luglio 2009,di alcune disposizioni contenute nell’art.1 della legge n.296/06 e dell’art.3 della legge n.244/07,rela tive al personale precario delle pp.aa.,ad eccezione delle norme speciali  riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ,mentre si fanno  salve le procedure di stabilizzazione in corso ,per cui  risulta attivate le relative prove selettive   alla data d’entrata in vigore del collegato alla finanziaria 2009,che in ogni caso si devono concludere entro il 30.6.09.

Inoltre: – 1)   a decorrere dal 1°   luglio 2009,le pp.aa. non possono proseguire in alcun caso ,alla scadenza dei relativi contratti ,i rapporti co.co.co.e quelli subordinati a termine in contrasto con la previsione degli articoli 7,comma 6 e 36 del dec.leg,vo n.165/01 e ciò vale anche per i contratti prorogati  a norma dell’art.1 comma 519 della legge n.296/06 e dell’art.3 commi 92 e 95 della legge n.244/07,che ,ove  negli stessi manchi un termine di scadenza, si risolvono il 30 giugno 2009 ; -2)  nel triennio 2009-2011 ,le pp.aa. possono   bandire concorsi per assunzioni a tempo indeterminato,riservando sino al 40 % dei posti a concorso per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1°gennaio 2007 con rapporto a tempo determinato da almeno tre anni,anche non continuativi,ovvero che consegue tale  requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente  al 29 .9.2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni ,anche non continuativi  ,nel quinquennio 2002/06,e per il personale non   dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto a tempo determinato che  raggiunge i tre anni di anzianità in virtù di contratti  stipulati anteriormente al 28.9.2007; -3) nel predetto triennio 2009/2011,le pp.aa.di cui al precedente n.2) ,previo espletamento delle procedure di mobilità ,possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami,valorizzando con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata  dal personale  previsto al numero precedente e dal  personale con   anzianità lavorativa di almeno tre anni,anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28.9.2007 con contratti di co.co.co stipulati prima di tale data;- 3) nello stesso triennio di cui sopra,le pp.aa.,limitatamente alle qualifiche dell’art .16 legge n.56 /87 ,posono assumere il personale in possesso dei requisiti di anzianita’ previsti  nel precedente n.1) maturati  nelle medesime qualifiche e presso la stessa amministrtazione.A tal fine ciascuna amministrazione predispone apposite graduatorie,previa prova d’idoneità ove non già svolta  all’atto dell’assunzione,che hanno efficacia sino al 31.12.2011 .

8. MODIFICHE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE RAPPORTI LAVORO

 Si prevedono norme di variazione ed integrazione  alla disciplina delle cerificazioni dei rapporti di lavoro di cui al titolo VIII del dec.legislativo n.276/00,che  sostanzialmente tendono a ridurre il contenzioso in materia di lavoro, stabilendosi  tra l’altro che il   giudice : a)nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’ interpretazione delle  relative clausole non può discostarsi dalle valutazioni delle parti ,espresse in sede di certificazione dei predetti contratti,salvo il caso di erronea qualificazione del contratto ,di vizi del consenso o di difformità tra programma negoziale certificato e la sua valutazione successiva ; b )  nel valutare le motivazioni del licenziamento tiene conto ,oltre che delle fondamentali regole del vivere civile ,delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi;-nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento  tiene conto di elementi e parametri fissati dai predetti contratti collettivi,considerando  comunque le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata  dal datore di lavoro,la situazione  del mercato di lavoro locale,l’anzianità e le condizioni del lavoratore,nonchè i comportamenti delle parti anche prima del licenziamemto. 

I criteri e le modalita’ in base a cui le pp.aa.  ,che abbiano manifestato l’esigenza di proseguire     non oltre l’espletamento delle prove concorsuali di cui ai suddetti numeri 1) e 2)    alcuni dei rapporti a tempo determinato, saranno disciplinati da apposito dpcm da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore  del collegato alla finanziaria 2009.

 

ESAME DISEGNO LEGGE COLLEGATO FINANZIARIA 2009-PARTE QUARTA:MODIFICHE DISCIPLINA PERMESSI PER ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP,CERTIFICATI MALATTIA ED ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

29/11/2008

 Preliminarmente è da menzionare   la delega che s’intende attribuire al Governo, affinche’ entro sei mesi  emani uno o più decreti legislativi finalizzati  al riordino della normativa vigente in materia di congedi ,aspettative e permessi, comunque denominati ,fruibili dai lavoratori  dipendenti di datori di lavoro pubblici  o privati in base ai principi e criteri direttivi specificati  nell’art.17 del ddl n.1167 in esame. 

Per quanto riguarda gli  argomenti specificati  nel titolo ,di seguito si evidenziano per ciascuno degli stessi gli aspetti significativi e rilevanti.

 

1.MODIFICHE DISCIPLINA PERMESSI ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP IN CONDIZIONI DI GRAVITA’

Anzitutto si sottolinea che  si prevede la sostituzione  del     testo precedente del comma 3 dell’art.33 della legge n.104/92  ,   disponendo che  per fornire assistenza a persona portatrice di handicap in condizione di gravita’e non ricoverata a tempo pieno,il lavoratore dipendente pubblico o privato  ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile  retribuito coperto da contribuzione figurativa, da utilizzare anche in maniera continuativa.

Le persone da assistere risultano  così individuate   : coniuge ,parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di gravita’ da assistere abbiano compiuto i 65 anni d’età  oppure  siano anch ‘ essi affetti  da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 Viene chiarito peraltro che Il diritto al permesso non può venire riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per assistere la medesima persona in condizione di gravità,mentre nel caso di assistenza allo stesso  figlio in  condizione di gravità il diritto ai permessi è ricosciuto ad entrambi i genitori,anche adottivi,che possono fruirne alternativamente.

Inoltre viene modificata una parte  del testo del comma 5 del citato art.33,in quanto  si riconosce   al      lavoratore dipendente che assiste una persona in condizione di gravità  il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina,non già al   domicilio proprio,bensì’ a quello della persona da assistere.

Infine, nel comma 7 bis aggiunto allo stesso art .33 si prevede,accanto alla verifica della responsabilità  disciplinare,la decadenza dal diritto ai permessi  in questione a carico del lavoratore dipendente nell’ipotesi che il datore di lavoro  accerti ,avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione ,l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei predetti .

Altre norme  in  cui  s’intende  apportare variazioni  sono : 1)l’art.42 del dec.leg.vo n.151/01,per il quale ,oltre alla soppressione del comma 3,risulta programmata  la sostituzione  del comma 2 , venendo stabilito  il riconoscimento ad entranbi i genitori ,anche adottivi,di bambino in situazione di gravità il diritto di fruire  alternativamente   dopo il compimento del terzo  anno d’età dei permessi  di cui all’art .33 comma 3 legge n.104/92,con la precisazione che si consente il godimento  degli stessi    anche in maniera continuativa nell’ambito del mese ;   2) l’art.20 comma 1 della legge n.53/2000, per cui dovrebbe registrarsi la soppressione delle  parole da “nonchè” a  ” non convivente “,risultanti ormai superate  a seguito delle   nuove disposizioni in materia   di permessi  sopra riportate ; 3) il comma 5 dell’art.71 del dec.legge  n.112/08 riguardante la non equiparazione alla presenza in servizio  delle assenze per malattia dei dipendenti  delle pubbliche amministrazioni ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa ,fatte salve quelle derivanti da specifiche situazioni e condizioni personali,il cui testo e’ in odore di abrogazione.

Si conclude sull’argomento evidenziando la previsione dell’obbligo a carico delle pubbliche amministrtazioni  di comunicare alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica-  una serie di dati ed informazioni sui permessi usufruiti per la legge n.104/92 ,al fine   di costituire una banca dati informatica per  procedere ad opportuni monitoraggi  del fenomeno ed intervenire  anche con modifiche normative funzionali a combattere e prevenire irregolarità ed abusi in materia.

 

 

2.   CERTIFICATI DI MALATTIA  ED ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE COMPARTO DIFESA E SICUREZZA

 

In primo luogo si prevede che, per   realizzare un quadro informativo delle assenze per malattie del personale dipendente pubblico e privato,    dal 1° gennaio 2009 la certificazione sanitaria relativa  ad assenza per malattia deve essere rimessa direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all’INPS,conformandosi alle modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente.Sarà cura dell’Istituto  inoltrare detta certificazione immediatamente all’amministrazione o datore di lavoro privato  interessati.

 Inoltre si precisa ,a modifica di quanto riportato al comma 2 dell’art.71 dec.legge n.112/08 convertito in legge n.!33/08,il cui testo precedente  è  sostituito  ,che la certificazione  medica  da produrre per la malattia dei pubblici dipendenti va rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ovvero da un medico convenzionato con il servizio sanitario  nazionale.

 Infine è da notare la previsione che a decorrere dall’anno 2009  per le assenze per malattia di cui all’art.71 comma 1 del dec.legge n.112/08 del personale del comparto  sicurezza e difesa ,nonchè del personale del Corpo nazionale  dei vigili del fuoco gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status ed alle peculiari condizioni d’impiego di tale pertsonale sono equipartati  al trattamento economico fondamentale  

Resta inteso che  le disposizioni sopra riportate saranno efficaci ed applicabili  soltanto   a seguito della loro approvazione definitiva da parte del Parlamento e  della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ESAME DISEGNO LEGGE COLLEGATO FINANZIARIA 2009-PARTE TERZA:NUOVA DISCIPLINA PER CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

28/11/2008

Le novità da esaminare in questa  terza parte del collegato alla legge finanziaria  2009 discendono  dal nuovo testo  degli articoli 410,410 bis- secondo comma – ,411,412,412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.

La prima rilevante innovazione    riguarda il carattere non più obbligatorio del  tentativo di concilizione ,poichè lo stesso,fatta eccezione per  quello davanti alla Commissione di certificazione previsto dall’art.80 del dec.leg.vo n.276/03, che  appunto  conserva il carattere   dell’ obbligatorietà   ,    diviene facoltativo , nel senso  che può essere attivato preventivamente da chi  ( lavoratore ,anche tramite l’associazione sindacale , ovvero   datore di lavoro e pubblica amministrtazione ) indende  proporre in giudizio una domanda  relativa ai rapporti previsti dall’art.409  c.p.c. e dall’art.63 comma 1 del dec.leg,vo n.165/01.

La seconda grande novità  è che il tentativo di conciliazione può essere promosso presso la Commissione di concilizione, individuata    secondo  i criteri contenuti nell’art.413 del c.p.c.  ,anche per tutte le controversie per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni  devolute al giudice ordinario  in funzione di giudice del lavoro , che  le norme precedenti  stabiliscono doversi esperire    avanti al collegio di conciliazione   ,a norma degli art .65 e 66 del citato dec.legvo n.165/01,che quindi  vengono meno operativamente e non devono più essere costituiti ,evidenziando  in proposito   i seguenti aspetti :  

– la richiesta del tentativo di conciliazione alla commissione determina l’interruzione della   prescrizione e la sospensione, per  la durata dello stesso  ,nonchè per i 20 giorni successivi  alla sua   conclusione   ,del   decorso di ogni  termine    di decadenza ;

-la Commissione di conciliazione,da istituire presso le direzioni provinciali del lavoro  (con provvedimento del direttore della stessa) ,è presieduta dal medesimo direttore o delegato o da un magistrato collocato a riposo  e mantiene  l’attuale  composizione qualitativa e quantitativa  dei membri,restando altresì confermate le previgenti regole circa l’eventuale istituzione di sottocommissioni  e   loro funzionamento;

 – la richiesta  del tentativo di cociliazione ,debitamente sottoscritta dall’istante ,va consegnata ovvero spedita mediante raccomandata A R alla dpl e per conoscenza alla controparte  e deve contenere gli elementi  analitamente prescritti dalle  disposizioni  in commento  ,a cui sinvia per utile consultazione;

-la controparte entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta deposita presso  la commissione di conciliazione una memoria difensiva con le eccezioni e le domande in via riconvenzionale,

– entro  i 10 giorni  successivi    all’avvenuto deposito della memoria di controparte,che quindi attesta l’in tenzione di partecipare al tentativo di conciliazione (non obbligatorio) ,la commissione  fissa la comparizione delle parti  per il tentativo di conciliazione ,da effettuare entro i successivi 30 giorni ;

 -il lavoratore può farsi rappresentare ovvero assistere  da un’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;

– al rappresentante delle pp aa che concilia la lite,anche in sede giudiziale,non può  venire  contestata alcuna   responsabilità,salvo i casi di dolo e colpa grave ;

– il tentativo di conciliazione s’intende  espletato decorsi  inutilmente 60 giorni dalla presentazione della richiesta. 

Del processo  verbale di concilizione s’interessa il nuovo testo dell’art .411 c.p.c.,che in buona misura  conferma la disciplina previgente in materia  in ordine a:

– il provvedimento del giudice che dichiara esecutivo  il verbale di intervenuta conciliazione,anche parziale,sottoscritto dalla commissione e dalle parti  ;

-la predisposizione del verbali di mancata conciliazione contenente la proposta della commissione di bonaria  composizione  della lite    non  accettata dai controvertenti e le valutazioni degli stessi ;

– l’inosservanza delle disposizioni dell’art 410 cpc per il tentativo  di conciliazione svolto in sede sindacale ,  che continua ad essere praticabile   secondo le regole e le prassi  previgenti,comprese quelle del deposito e della  dichiarazione  per rendere esecutivo  il relativo   verbale  a cura  della dpl e del giudice del tribunale nella cui circoscrizione risulta redatto . 

Il nuovo testo dell’art. 412 cpc  contiene la disciplina sulla risoluzione arbitrale della lite,che ,su indicazione delle parti,può intervenire in qualunque fase del tentativo di conciliazione ovvero alla conclusione negativa  dello stesso    , affidando   l’arbitrato alla stessa commissione   precisando il termine di emanazione del lodo entro 60 giorni e le norme applicabili ,compresa l’equità, e restando stabilito peraltro che il lodo  produce effetti tra le parti con efficaia di  titolo esecutivo,a seguito  del provvedimento del giudice  su istanza della parte interessata.

 Si richiama altresì l’attenzione su    quanto stabiliscono gli articoli  412 ter e  412 quater rispettivamente  sulla possibilità che la conciliazione e l’arbitrato di competenza della commissione provinciale  riguardo  alle   medesime materie  siano  svolti anche presso le sedi indiucate e  con le modalità  previste dai contratti collettivi sottoscritti  dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative  ovvero innanzi al collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un  terzo  membro ,in funzione di presidente,scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e  gli  avvocati ammessi al patrocinio davanti   alla Corte  di   Cassazione,secondo le modalità e le procedure contenute nel nuovo testo dell’art 412 quater al  cui esame analitico si rinvia .

ESAME DISEGNO LEGGE COLLEGATO FINANZIARIA 2009- PARTE PRIMA: PREVISIONI PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

26/11/2008

 Dopo il via libera della Camera, si trova all’esame del  Senato con il numero 1167 il disegno di legge collegato alla manovra di finanza  pubblica  che tra l’altro prevede  disposizioni in materia di ammortizzatori sociali da applicare nel 2009 ,i cui aspetti principali di seguito si espongono,in attesa , fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni ,della loro  approvazione definitiva e successiva  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

1.Ammortizzatori sociali in deroga   

 

 

Anche per il  2009, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ,è prorogato nel limite

di 450   milioni di euro   il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga   che vengono disposti con provvedimento del Ministro del Lavoro ,di concerto con il Ministro dell’Economia , per situazioni occupazionali  riguardanti aziende non beneficiarie degli interventi ordinari generali della CIGS  , dell’indennità di mobilità e  della disoccupazione speciale ,che riguardano  settori ed   aree regionali    stabiliti  in    accordi intervenuti in sede governativa  entro il 15.06.2009 , recuperando    intese stipulate in sede territoriale   entro il 20.05.2008.

Inoltre,nell’abito delle predette risorse  finanziarie sono consentite con decreto del Ministro del Lavoro  ,di concerto con il Ministro dell’Economia, proroghe dei trattamenti  in deroga già concessi  ai sensi dell’art.2 comma 521 della legge n.244/07, qualora i  piani di gestione delle

eccedenze  abbiano comportato una riduzione nella misura pari almeno al 10% del

numero dei destinatari dei trattamenti previdenziali scaduti il 31.12.2008 , avvertendo che

in tali casi la misura del trattamento previdenziale è ridotta del 10% per la prima

proroga, del 30% nel caso di  seconda proroga   e del 40% nel caso di proroghe  successive  da erogare  a condizione della   frequenza da parte dei beneficiari   di specifi programmi di reimpiego,anche miranti alla riqualificazione professionale ,organizzati dalle regioni interessate.

Peraltro si stabilisce che l’erogazione dei trattamenti  in deroga di cui sopra è subordinata alla sottoscrizione da parte dei  lavoratori beneficiari presso i Centri Impiego  di apposito patto di servizio,le cui modalità sono definite con provvedimento del Ministro  del Lavoro,mentre il rifiuto  a sottoscrivere il patto di servizio  comporta la perdita del diritto  a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale  a carico del datore di lavoro,fatti salvi i diritti già maturati.

 

 

 

 2.   CIGS  ed indennità di  mobilità ai dipendenti da imprese

commerciali con più di 50 dipendenti , agenzie di viaggio e turismo, compresi gli

operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di

15 dipendenti.

 

 

Il trattamento previdenziale di cigs e di mobilità in questione può essere concesso sino al 31.12.2009  con decreto del Ministro del  Lavoro nel limite di spesa     pari a 45 milioni di Euro a carico del Fondo per l’occupazione,di cui 12 milioni di euro sono riservati  per la concessione  nel corso dell’anno prossimo di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria,nonchè alla contribuzione figurativa ed al trattamento  per il nucleo familiare ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi  della legge n. 84/94,in applicazione di modalità affidate all’Inps .

 

 

 

   3. Proroga a 24 mesi situazioni di crisi aziendali per cessazione di attività

   Per il finanziamento nell’anno 2009 della proraga a 24 mesi della cigs delle situazioni di crisi aziendale caratterizzate da cessazione di attività di cui all’1 comm1 dec.legge n.249/04 convertito in legge 291/04,sono disponibili 30 milioni di euro.

 

 

 

 4. Inserimento nelle liste di mobilità lavoratori licenziati per riduzione personale da aziende  occupanti sino a 15 dipendenti

 Nell’anno 2009 i suddetti lavoratori possono essere iscritti nelle liste di mobilità

senza titolo alla relativa indennità, mentre per finanziare le agevolazioni alle imprese che

assumono detti lavoratori dalle liste di mobilità, ai sensi dell’art.8 L.223/91 ,sono disponibili

per  ciascuno degli anni 2008 e 2009   45 milioni di euro .

 

 

 5 . Contratti di solidarietà senza CIGS

E’ prorogata al 31.12.2009  la possibilità di stipulare contratti di solidarietà senza CIGS, ma utilizzando il contributo economico  erogato dal   Ministero del lavoro pari al 50% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, da ripartire in  pari misura  ,salvo diversa intesa in merito, tra lavoratori ed imprese interessate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECISAZIONI MINISTERO LAVORO SU NOZIONE GRAVE INFERMITA’ PREVISTA DA LEGGE N.53/2000

26/11/2008

Premesso che:

-l’art.4 comma 1 della legge n.53/2000   consente ai lavoratori di utilizzare tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di documentata ”  grave infermità  “del coniuge o di un  parente entro il secondo grado o  del convivente;

-a seguito d’interpello ,la Dgai del Ministero del Lavoro   con nota n. 25/I/0007476 ebbe a precisare di   ritenere che,in assenza di riferimenti legislativi che forniscono un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di  “grave infermità “,il richiedente  i tre giorni di permesso retribuito deve presentare   all’Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico diagnostico  rilasciata dalla competente struttura medico legale ,che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell’infermità ,facendo riferimento alla documentazione medica proveniente da strutture  sanitarie pubbliche,in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria un’attestazione ufficiale di “grave infermità ” (es.  DM 26.3 .1999  Ministero Difesa ) ;

-sono state sollevate osservazioni circa la soluzione prospettata nella risposta all’interpello fornita con la nota sopra citata ,stante tra l’altro l’indisponibilità delle strutture medico legali delle AA .SS. LL. ad esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti;

la stessa Dgai  ha riesaminato la  questione   sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai riferimenti normativi relativi al concetto di “grave infermità”  ,nonchè alle modalità di fruizione dei permessi ,  ed ha precisato  con la nota n.25/I/0016754 del 25 scorso di   considerare idoneo allo scopo    in questione il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica,  che la qualificazione medico legale in termini di grave  infermità,sottolineando altresì che tale soluzione trova  riscontro nella circolare Inps n.32 del 3/ 3 /2006 relativa alle cerificazioni per usufruire dei permessi   della legge  n.104/92.

Peraltro, ha  osservato ulteriormente il Ministero  del Lavoro  che,dovendosi ritenere salvi i trattamenti di miglior favore  stabiliti dalla contrattazione collettiva  ,  nel  pubblico impiego il ccni comparto ministeri all’art.18 comma 2 prevede la fruibilità di permessi di  tre giorni o in alternativa di 18 ore utilizzabili in modo frazionato per qualsiasi motivo di carattere familiare o personale,debitamente documentati.

PILLOLE DI … GIURISPRUDENZA

25/11/2008

 Si  segnalano le seguenti decisioni della Corte di  Cassazione  del 17 scorso relative a questioni di lavoro e legislazione sociale :

1 )  n.27135: è pari a 120 giorni dalla notifica il termine  ,avente  carattere sostanziale  e senza che sia consentita sanatoria,per proporre ricorso giudiziale contro un provvedimento definitivo di mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli  o di cancellazione dagli stessi ;

2 )  n.27307 :compete alla giurisdizione del giudice ordinario il ricorso del docente in materia di accertamento del  diritto all’inserimento nelle graduatorie ed alla   precedenza rispetto ad altri soggetti ;

3) n. 27310 :le autorità italiane non possono negare l’asilo all’appartenente ad un credo religioso di  etnia perseguitata nel paese di origine ,motivando semplicemente trattarsi di repressione generalizzata   nei riguardi di migliaia di cittadini ;

  4) n.27330 :è illegittimo il licenziamento   in periodo di prova   intervenuto per un rapporto subordinato instaurato subito dopo   un contrato d’inserimento professionale svolto presso la medesima azienda e con le stesse mansioni.

INDICAZIONI MINISTERO LAVORO ALLE STRUTTURE TERRITORIALI PER INOTTEMPERANZA TRASMISSIONE CONTRATTI A TEMPO PARZIALE

25/11/2008

E’ noto che il decreto legislativo n.276/03 tra l’altro ha stabilito l’abrogazione della disposizione contenuta nel decreto legislativo n.61/2000 circa l’obbligo di deposito presso le Direzioni Proviciali del Lavoro  territorialmente competenti dei contratti part time.

Peraltro ,a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea n.C/ 55/07 del 24,4,2008,avente ad oggetto il rinvio pregiudiziale di interpretazione   sulla direttiva del Consiglio 97/ 81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6.6.1997,che sostanzialmente ha riconosciuto l’illegitimita’ della predetta disposizione  inserita nel  dec.leg.vo n.61/00  riguardante l’obbligo di deposito dei contratti part time, la DGAI del Ministero del Lavoro con nota n.16497 del 20 scorso ha diramato istruzioni alle proprie strutture periferiche al fine di rivedere ,alla luce dell’interpretazione fornita  sulla direttiva comunitaria,anche i rapporti sorti in epoca antecedente alla sentenza sopra richiamata.

Infatti ,la precitata nota ministeriale esprime l’opportunità che le strutture territoriali ,esercitando il potere di autotutela per i procedimenti sanzionatori ancora in corso e relativi alle violazioni irrogate a norma dell’art.8 del dec.leg.vo n.61/00,   diano   corso all’annullamento  ex tunc delle ordinanze ingiunzioni in attesa di venir emesse,di quelle gia emesse e non ancora esecutive ed infine di quelle emesse e per cui risulta in corso il giudizio di opposizione, tutte censurabili per violazione di legge.

ISTRUZIONI MINISTERO LAVORO PER ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE INTERESSATO DA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

25/11/2008

Con  circolare n.28 dell’11 scorso la Direzione Generale Risorse Umane del Ministero del Lavoro fornisce istruzioni   alle strutture centrali e territoriali in merito alle assenze che il personale dipendente registra   per l’audizione in procededimenti disciplinari a carico.

La direttiva ministeriale esclude in questi casi che ,in carenza di specifica normativa contrattuale,  quelle in questione   possano  farsi rientrare nelle ipotesi di assenze per motivi di servizio,affermando ,in linea con la posizione espressa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica, che trattasi di assenze riguardanti la tutela di un  proprio interesse personale ,benchè connesso all’attività lavorativa ,e non dell’Amministrazione.

Pertanto  ,il dipendente  interessato ad assentarsi dal servizio in quanto controparte di procedimento disciplinare,  davanti sia all’Ufficio Procedimenti  Disciplinari che agli Organi deputati all’esame di eventuali ricorsi contro provvedimenti sanzionatori dell’Amministrazione di appartenenza,  a giusticazione della  mancata prestazione   lavorativa potrebbe far ricorso all’art.18 comma 2 del ccnl comparto ministeri del 16.5.1995  sui permessi retribuiti per particolari motivi familiari e personali debitamente documentati,ovvero, in caso d’indisponibilità degli   stessi perchè interamente usufruiti , imputare l’assenza alle ferie oppure a permesso orario con obbligo di recupero,secondo la libera ed autonoma determinazione personale.

LA FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

24/11/2008

Per dare riscontro alla richiesta di chiarimenti   sull’argomento indicato nel titolo della presente esposizione   ,  tra l’altro distinguendo  tra formazione esterna ed interna aziendale ,  sembra  utile ed opportuno   premettere una breve trattazione  sugli  aspetti di carattere generale  relativi al contratto in questione, tenendo conto       delle competenze dello  Stato ,delle regioni e della contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda il primo,si ricorda che la Corte Costituzionale ,a cui si erano rivolte alcune  Regioni    sostenendo l’illegittimita’ di specifiche   disposizioni  del decreto legislativo n.276/03 ha emesso   la sentenza n.50 del 10.1.2005 precisando    che  quello di apprendistato ,in quanto contratto di lavoro a tutti gli effetti,è sottoposto alla disciplina dell’ordinamento civile,di competenza esclusiva dello Stato,alla cui disciplina provvede appunto ,a seguito della legge n.30 del 14.2.2003,con il suddetto decreto legislativo   negli articoli  49 e seguenti,  che      ha registato nel tempo diverse modifiche   ed integrazioni  nel testo iniziale   .

 Alle regioni    è assegnata,invece. la competenza sui profili   professionali  dell’apprendistato,che  spetta alle stesse regolamentare d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano  regionale  nel rispetto di alcuni criteri e principi direttivi  riportati nelle  lettere  da  a) ad  e)  del sopra citato art.5,mentre ,in attesa che ciascuna regione legiferi in merito, le indicazionni contenute nell’art.86 comma 13 del dec.leg.vo n.276/03 e la circolare  del MLPS n.30 del15.7.05 fanno salve le previsioni  rispettivamente degli accordi interconfederali  e dei contratti collettivi nazionali di categoria  ,con l ‘ulteriore precisazione   contenuta nelle istruzioni della citata circolare   ministeriale  che “qualora il ccnl applicato preveda la regolamentazione dell’istuto ,ma non contenga una precisa i  disciplina dei profili   formativi ,le parti,in accordo tra loro,potranno determinarne  il contenuto vuoi con riferimento  ai profili formativi predisposti dall’ISFOL in vigenza della legge n.196/97,vuoi mediante l’ausilio degli Enti bilaterali e,qualora previsto dal ccnl applicato,previo parere di conformità degli stessi ,vuoi infine  tenendo conto di quanto stabilito dai provvedimenti regionali fin qui adottati in materia di disciplina sperimentale dell’apprendistato”.

 In proposito , è da ricordare che con  la precedente circolare n.40 del 14.10.2004 il    Ministero del Lavoro ritenne possibile che le Regioni,nell’ambito delle competenze a loro attribuite, rendessero operativo l’a.p.  dando luogo a regolamentazioni ,non   necessariamente nella forma della legge regionale,che consentissero di definire anche i profili formativi dell’istituto .

   In effetti  ,  sono state molte le  Regioni ,comprese alcune di quelle che   di lì a poco   avrebbero legiferato in materia,  che  , conformandosi   alla suddetta indicazione ministeriale ,  hanno adottato specifici provvedimenti  contenenti una disciplina transitoria dell’istituto in parola ,la cui vigenza ed efficacia restano, qualora siano   rispettosi dei principi e criteri direttivi contenuti nel decreto legislativo n.276/03    ,in considerazione del fatto che    la cooperazione tra livello regionale ,livello regionale e parti sociali  è  il meccanismo   individuato dal  suddetto dec.legislativo   per mettere a regime il nuovo apprendistato .

 In   Abruzzo, dove  Regione non ha  ancora legiferato,la   disciplina dell’apprendistato  professionalizzante   al momento  è caratterizzata dalla regolamentazione contenuta  in  alcune deliberazioni di    Giunta  ,dei cui aspetti significativi   si   accenna   nel seguito di questa esposizione. 

 Il legislatore statale , pera<ltro,nel chiaro intento di accelerare il processo di messa a regime  dell’istituto in esame,  ha introdotto con la legge n.80/2005 il comma 5 bis al testo originario dellart .49 del piu’ volte richiamato dec.leg.vo n.276/03, che attribuisce la        definizione della    disciplina dell’a.p. ai medesimi soggetti che hanno la competenza alla  stipula dei contratti collettivi  nazionali di lavoro,prevedendo testualmente  che :” Fino alla approvazione della legge regionale prevista dal comma 5 ,la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da  associazioni dei datori di lavoro e prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” .

 Di conseguenza, dal 15 maggio 2005,data d’entrata in vigore della citata legge n.80/05, riportandosi all’affermazione della circolare del MLPS n.30/05,si può immediatamente instaurare,anche in mancanza della legge regionale, un contratto di apprendistato  professionalizzante riferendosi ai cc.  cc. nn. ll. stipulati  anche prima della predetta data , che direttamente o indirettamente stabiliscono gli elementi minimi di erogazione ed articolazione della formazione , pur restando operative le disposizioni  delle delibere di   Giunta regionale approvate transitoriamente,che,sembra il  caso di aggiugere  ,   rivestono   carattere e valore integrativo ed efficacia suppletiva rispetto ad  una disciplina  della contrattazione collettiva carente e/o assente su aspetti  importanti dell’istituto.

Pertanto  i soggetti istituzionali ,le aziende , i rappresentanti    delle associazioni   sociali ed    i  professionisti  interessati ad operare   in materia di a.p.  preliminarmente dovrebbero   procedere all’individuazione della /e  fonte/i  di regolamentazione dell’istituto  da utilizzare in aggiunta      alle  regole base contenute nel     decreto legislativo n.276/03,  attraverso   appunto  il richiamo rispettivamente alle leggi regionali    e/o alle   contrattazioni di categoria  e/o alle regolamentazioni  transitorie  approvate  con delibere di Giunta,  avvalendosene  nell’esercizio di  compiti,funzioni ed attività  di rispettiva competenza e  diretto impegno,  tenendo conto   non soltanto che ormai sulla materia   sono   molte le regioni che hanno   legiferato,  ma altresì che  tutti i contratti collettivi  dei      più importanti settori produttivi prevedono  un’articolata disciplina  sull’apprendistato professionalizzante   .

Per quanto concerne l’Abruzzo ,poiche’ la   Regione , come sopra già accennato ,non ha approvato sull’a. p.  specifiche leggi ,  si può fare affidamento  ,a completamento della regolamentazione stabilita dalla   contrattazione collettiva   ad alcuni    provvedimenti amministrativi  , consultabili sul sito web “Regione Abruzzo-Home Page Portale” ,Voce Formazione , dei quali    appaiono particolarmente  rilevanti i seguenti:

1) Accordo   Quadro del 10.2.2005  tra Regione e rappresentanti di associazioni datoriali, organizzazioni   sindacali dei lavoratori,delle cooperative,degli artigiani  e dei consulenti  del lavoro per la disciplina transitoria dell’a.p.in Abruzzo;

2) DGRA n.91 del 15.2.2005  di approvazione dell’Accordo Quadro  de l n.1) ;

3) DGRA n.583 del 21,6.2005 contenente   gli  indirizzi operativi e  la modulistica  per  l’attivazione  dell’art 49 dec . leg.vo n.276/03;

4) DGRA n.791 dell’8.8.2005 di approvazione   di criteri operativi aggiuntivi a quelli di cui al n. 3) ;

5) DGRA del  22.02 .20056 n.119    relativa ad   ulteriori  indirizzi operativi apprendistato professionalizzante ;

6) DGRA del  26.04.2006 n.431  contenente indicazioni circa appr .prof. nte  e requisiti tutor. 

 

Venendo all’aspetto che risulta  costituire  l’argomento   principale della richiesta di chiarimenti in   riscontro ,ossia la formazione  professionale da   realizzare  nell’ambito del   contratto di apprendistato professionalizzante e la sua distinzione  tra esterna ed interna,è da dire  anzitutto che l’esame delle varie fonti di  regolamentazione dell’istituto    permete d’individuare i seguenti     principi comuni riguardo alla stessa : 

 – a ) previsione di un monte ore   di almeno centoventi ore medie per anno di formazione formale,che  è il processo in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato e non finalizzato prioritariamente alla produzione di beni e servizi ;

– b) rinvio alla contrattazione nazionale,territoriale  o aziendale  stipulata tra associazioni dei datori di lavoro e delle   organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più   rappresentative per la determinazione ,anche all’interno degli enti bilaterali,dell’effettiva durata,delle concrete  modalità di erogazione e dela pratica articolazione della formazione,che può essere  esterna e/o interna alle  singole aziende;

– c) acquisizione attraverso la formazione di competenze  a carattere trasversale   di base e tecnico professionali ;

– d) la formazione  sulle competenze di base ,da realizzare nel   primo periodo di ogni anno di svolgimento del rapporto ,salvo diversa previsione della disciplina contrattuale,che ,ad esempio ,   potrebbe prevedere lo svolgimento  anticipato delle ore  degli anni successivi e deve perseguire  gli obiettivi  articolati su competenze relazionali,organizzazione aziendale,disciplina del rapporto  di lavoro ed assicurazioni sociali,antinfortunistica  ,prevenzione e sicerezza ,mentre quella tecnico professionale  va indirizzata, nel rispetto del settore produttivo cui appartiene  l’azienda, a far conseguire ,mediante anche l’esperienza lavorativa ,di conoscere i  prodotti e servizi dell’impresa,  saper applicare le basi tecniche  e scientifiche della professionaltà da raggiungere,   riuscire ad applicare le tecniche ed i metodi dilavoro,  conoscere  e saper  utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro( attrezzature,macchinari e strumenti ) ; 

– e) la formazione esterna all’azienda ,che di regola riguarda  le competenze di base,deve essere svolta in ambienti organizzati e strutturati( enti di formazione accreditati,istituti scolastici pubblici o paritari),mentre per quella  tecnico professionale  da svolgere in azienda ,necessita  la sussistenza di condizioni  epresupposti di idoneità    e   capacità formativa  delle strutture  di svolgimento della formazione di cui alle leggi regionali,ai contratti collettivi e /o  alle delibere delle Giunte regionali ;

-f) la formazione può essere anche esclusivamente aziendale,in base  al comma 5 ter dell’art 49      del dec.leg,vo n.276/03,aggiunto al testo originario dello stesso  dall’art.23 del dec.legge n.112/08,su cui il MLPS ha fornito indirizzi applicativi con la circolarer n.27 del 10.11.08 ,qualora manchi una legge regionale di regolamentazione del contratto di apprendisto professionalizzante  ovvero qualora detta regolamentazione  non risulti applicabile in quanto non contempla determinati profili formativi o figure professionali .In questi casi è possibile ,appunto, stipulare validamente un  contratto di apprendistato sulla base della  disciplina contenuta nel ccnl di cui al comma  5bis dell’art. 49 del dec.leg.vo n.276/03.In questo canale,che nella citata circolare viene definito “parallelo” , la formazione può svolgersi anche fisicamente fuori dall’azienda,se così  prevedono i contratti collettivi,a condizione ovviamente che sia l’impresa ad erogare direttamente o anche solo indirettamente la formazione e purchè non  sono erogabili  finanziamenti pubblici  ,salvo diversa ed autonoma determinazione regionale in merito. Tale possibilità trova immediata applicazione e ciò    con riferimento alla  nozione  di formazione  esclusivamente aziendale  contenuta anche in contratti collettivi stipulati    sulla scorta del quadro normativo preesistente al comma 5 ter citato ;

 – g) indicazione nel piano formativo generale ed individuale della formazione  da impartirte all’apprendista,nonche’ dell’eventuale qualifica da acquisire in base agli esiti  del percorso di formazione esterna ed  interna all’impresa  con riconoscimento della stessa ai fini contrattuali;

– h )  registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

 – i) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate,facendo riferimento ,in mancanza di specifica disposizione in merito nelle  leggi regionali ovvero nella contrattazione collettiva di categoria ovvero  nelle delibere di  Giunta regionali, al decreto del Ministro del Lavoro del 28.2 2000 ;

– l)   i datori di  lavoro sono tenuti a predisporre un percorso formativo da esporre nel piano generale ed individuale  circa la formazione degli apprendisti da assumere,che deve risultare  coerente con il profilo formativo   di riferimento,dovendosi specificare  la formazione  interna   e/o  esterna all’azienda,le ore previste   ,i soggetti che la realizzeranno ,il nominativo   del tutor   ,  i requisiti professionali dello   stesso ,ecc.,  evidenziando  che non di rado la stessa disciplina regionale     contrattuale   prevede apposita modulistica da utilizzare allo  scopo.

In relazione a quanto  precede    ,  appare  confacente richiamare l’attenzione su taluni  aspetti   che di regola sono presenti  in modo significativo       nella   regolamentazione tanto  dei contratti collettivi che delle delibere della Giunta Regione  Abruzzo in  materia di formazione ,  suggerendo  per gli approfendimenti del caso la  consultazione dei testi integrali degli accordi collettivi  e dei provvedimenti  amministrativi regionali di riferimento   :      

 – il cumulo dei periodi di apprendistato

-l’individuazione  della formazione  professionale per le tematiche  tecnico   professionali  e trasversali,da erogare in tutto o parte all’interno dell’azienda ,qualora questa disponga di capacità formativa

– le 120  ore di formazione medie annue  , nonche’ le modalità di ripartizione  della formazione teorica e la possibilità di una diversa distribuzione della formazione nell’arco della durata del contratto,salvo una quantita minima annua  

-le competenze e le funzioni del tutor con previsione tra i requisiti di un minimo di ore   di formazione specifica

-il piano formativo individuale  secondo  apposito schema   

-la capacità formativa dell’mpresa,che deve essere espressamente dichiarata dal datore di lavoro secondo i requisiti standard da possedere e che sono  analiticamente individuati    in     apposita modulistica  

-l’inquadramento e la retribuzione dell’ apprendista

-l’attribuzione della qualifica previa attestazione dell’attività formativa  realizzata

– i profili professionali.

La parte    conclusiva di questa  trattazione vierne riservata all’esame di quanto previsto dall’art. 53 comma  3 del decreto legislativo n.276/03 ,relativo alla sanzione a carico del datore di lavoro in caso di  inadempimento  dell’erogazione della formazione per  esclusiva responsabilità del datore di lavoro medesimo.

      Ai finifini dell’applicazione o meno  della   sanzione in parola,consistente nel versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramemnto contrattuale superiore  che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato ,maggiorata del 100%, necessita  che gli organi istituzionali competenti    acquisiscano  e forniscano  in ordine alla asserita   diretta  responsabilità esclusiva dell’imprnditore  per  la mancata qualificazione dell’apprendista  elementi risultanti fondati e circostanziati ,così     da     resistere   alle contestazioni ed opposizioni che il datore di lavoro non mancherebbe di   manifestare  in sede di contenzioso ,  attraverso il riportarsi    ad aspetti  di diritto e di fatto  espressamente e chiaramente presi in  considerazione  e disciplinati dalla regolamentazione legislativa statale e/o regionale ,laddove  esistente  ,nonchè  dalla contrattazione collettiva rispetto a  quanto riservata alla stessa  ed infine ,per la regione Abrzzo, alla previsione delle delibere di Giunta,che si ribadisce  sono da considerare, in relazione all’attuale  mancata legiferazione , ad adiuvandum rispetto alla  normativa dei  contratti collettivi .

Si aggiunge   di ritenere che   risulta oggettivamente   praticabile        un  applicazione coerente e consona del richiamato articolo 53 comma 3 ,  malgrado le  innegabili  incertezze operative derivanti   prevalentemente  dalla   pluralità  delle fonti normative a cui bisogna fare riferimento  in materia di    apprendistato professionalizzante ,  considerando peraltro che che il regime    applicativo  dell’istituto  risulta  ancora  lontano dal registrare      una  definitiva sedimentazione e d  un  significativo consolidamento   ,come dimostrano  la disposizioni che il Ministero del Lavoro  ha  periodicamente emanato ,anche di recente  ,  per  assicurare l’uniformità e conformità  operativa  rispetto alle  regole da rispettare,     

Ma per conseguire il risultato  stabilito, come gia’ detto ,  necessita           riportarsi costantemente e con   diligente attenzione  ai testi normativi , così da verificare  e valutare  se sia o meno inetrvenuto il  rispetto  da  parte dei datori di lavoro degli    adempimenti  posti  a loro carico dalla normativa ,  con l’avvertenza che ogni situazione esaminata può presentare elementi ed aspetti differenti e quindi rendere indispensabile    specifici riscontri    e valutazioni differenziate    ,da condurre non solo con   professionalità  e competenza,ma anche con buon senso  , tenendo distinte     le situazioni di effettiva mancata formazione  perche sono stati  omessi  tutti gli adempimenti  o almeno  quelli fondamentali  prescritti  per dare attuazione al   progetto formativo, da quelle in cui   si registra  soltanto qualche irregolarità  veniale, che ad esempio,potrebbe riguardare  una limitata e parziale  assenza   di    ottemperanza all’obbligo della formazione di base   ,che ,soprattutto  in caso di    apprendistato ancora in essere   ovvero   trasformato  in  contratto di normale  lavoro,   potrebbe  essere  possibile ancora recuperare   con il ricorso ad   apposita ” disposizione ”  prevista dall’art.14    del decreto legislativo n.124/2004.

Si termina richiamando di nuovo la  circolare del MLPS n.27/08 nella parte relativa alle conseguenze di cui all’art .53 del dec.legislativo n . 276/03 a carico del datore di lavoro che non rispetta l’obbligo di formazione nei confronti dell’apprendista,che  appaiono inevitabili  trattandosi di formazione  da svolgere esclusivamente  all’interno dell’azienda  e con non sempre  sono nelle condizioni di  riuscire  a soddisfare gli impegni nei tempi e nei modi concseguente imputazione alla medesima  della mancata realizzazione  della stessa ,mentre ciò  potrebbe non essere nell’ipotesi di progetto formativo da condurre  parzialmente o totalmente all’esterno,affidandosi a  soggetti terzi,soprattuto enti formativi accreditati e non  dal sistema regionale ,posto che   i datori di lavoro per i motivi  diversi ,anche  discendenti da fattori oggetivi ed estranei alla loro  volonta’  e  a quella dei committenti  (assenze prolungate degli apprendisti,incertezza  del periodo di formazione ,    ridotto numero di iscritti e frequentanti,carenza  e ritardi  nella disponibilità dei finanziamenti pubblici ,ecc.), che non andrebbero tracurati       all’atto della valutazione circa l ‘ottemperanza o meno del debito formativo  a favore degli apprendisti per esclusiva responsabilità del datore di lavoro  coinvolto .

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE LAVORO NERO

21/11/2008

 

In base alla definizione  della legge (art   36 bis  legge n.248/06 ) ,è lavoratore in nero quello non risultante da  scritture o altra documentazione obbligatoria  . In pratica  risulta in linea di massima tale il prestatore che svolge attività lavorativa senza contratto e senza busta paga e che quindi formalmente risulta non occupato.

Per combattere  il triste fenomeno del lavoro nero ,dopo altri precedenti provvedimenti normativi, che purtroppo non hanno sortito gli effetti sperati,il legislatore ha messo in campo  la disciplina  contenuta nei commi da 1191 a 1201 della legge n.296/06 con   l’ob iettivo di  incentivare l’emersione del predetto fenomeno negativo,tanto più dannoso  in quanto altera la normale concorrenza tra le imprese  .

Il meccanismo della  citata disciplina legislativa ha previsto    la possibilità per  tutti i datori di lavoro di non pagare   un terzo dei contributi previdenziali,assistenziali ed assicurativi evasi nel periodo dichiarato d’irregolare   impiego di ma nodopera e ciò anche quando  siano intervenuti accertamenti e sanzioni amministrative per  evasioni contribuitive aventi carattere non definitivo .

Per   avviare la procedura dell’emersione in parola,il datore di lavoro    d’ accordo con le rappresentanze sindacali e  con eventuale  conciliazione con il prestatore interessato,deve aver  rivolto  formale istanza alla sede competente dell’Inps,utilizzando la modulistica di cui alla circolare n.116 del 7.9.07  ,improrogabilmente entro il termine del 30.9.2008  

  secondo la   previsione della legge n.31/08 ,di conversione del dec.legge n.248/07 .  

Le istanze prodotte entro la scadenza stabilita ,dopo la relativa istruttoria    dell’Inps  , passano all’esame e definizione  della  Commissione  formata dai direttori   delle sedi di ciascuna provincia  di DPL,Inail ed Inps.  

Accade che  una Ditta , interessata ad una pratica di emersione  in favore di due lavoratori utilizzati in nero, si è vista respingere l’istanza di regolarizzazione e relative  agevolazioni contributive dallacompetente Commissione provinciale con provvedimento motivato dal fatto che i lavoratori sarebbero stati regolarizzati in data antecedente l’accordo sindacale previsto dalla normativa  ,la quale tuttavia non pone alcune termine perentorio per porre in essere i vari adempimenti,tranne quello per proporre la domanda di regolarizzazione.

Nell’ambito della procedura  prevista per il predetto ricorso straordinario, necessita conseguire   il parere del Consiglio di Stato,che    , espresso con atto n.2008°1073 del 24 settebre 2008 , risulta  porsi  in senso contrario alla tesi negativa del Ministero del Lavoro  ,in quanto afferma che dalle disposizioni legislative che disciplinano la materia dell’emersione non sembra emergere un principio ostativo alla sanatoria per quelle imprese  che,come nella specie,a seguito di accertamenti ispettivi abbiano immediatamente regolarizzato   le posizioni dei  propri lavoratori irregolari  e solo successivamente abbiano stipulato l’accordo aziendale o sindacale da  allegare all’istanza di regolarizzazione.Quello che conta,aggiunge il Consiglio di Stato, è che l’accordo sia stato allegato alla domanda e che con esso siano state realizzate le due finalità considerate dalle  disposizioni in esame:da un lato l’emersione del lavoro nero,con conseguente beneficio dei lavoratori e delle casse dell’erario;dall’altro la stabilizzazione seppure limitata dei lavoratori, come prevista dal comma 1200 della legge n.296/06 .Finalità che nel caso in esame l’accordo aziendale persegue ,poiché lo stesso non solo ha preso atto dell’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori mediante contratto di lavoro subordinato già stipulati,ma ha anche disposto la proroga degli stessi al fine del raggiungimento del termine minimo biennale previsto dal legislatore come condizione per la regolarizzazione stessa.