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RAPPORTO INDENNITA’ ACCOMPAGNAMENTO E RICOVERO ISTUTUTO

30/10/2011

Si  richiama l’attenzione sul messaggio inps n.18291  del 26 settembre scorso ,il cui testo si riporta di seguito , ,che fornisce precisazioni e chiarimenti sul rapporto intercorrente tra l’indennita’ di accompagnamento ed il ricovero in istituto degli interessati   .

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In esito ai quesiti posti da alcune Sedi, riguardo all’interpretazione da dare al disposto di legge sul riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero, si forniscono i seguenti chiarimenti.

 Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

 L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.

 Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti,  con retta o mantenimento a totale  carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.

 Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico.

 n questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell’interessato o dei suoi familiari.

 Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all’indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale.

Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero.

   Con riguardo ai casi di ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, si osserva che, in linea generale e ferma restando la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in quelle strutture (ad esempio le residenze sanitarie assistenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica

 Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.S.N. e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile.

Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito.

Per quanto concerne poi l’Hospice, questa è una struttura sanitaria che consente le cure e l’assistenza di quei malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia  o che necessitano di un periodo di ricovero per adeguamento della terapia o devono essere seguiti fino al decesso.

Le cure in Hospice sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare (o per assenza o per inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in casa), oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare.

La degenza in Hospice, per il cittadino  è gratuita e le spese sono a totale carico del SSN. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura.

Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital ricovero che, come tale, è ininfluente sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento.

Si ricorda infine che l’interessato, con la dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662,(modificato dalla legge n. 106/2011) ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 45/1986, deve dichiarare l’esistenza o meno di periodi di ricovero gratuito in istituto e, in caso affermativo, deve indicarne la durata.

I periodi di ricovero devono essere dichiarati all’INPS annualmente, rilasciando la dichiarazione ICRIC al CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo,  utilizzando l’apposita procedura on line presente sul sito www.inps.it – funzione dichiarazione ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS.

Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di  accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni, in coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli Enti che  hanno esercitato la potestà concessoria prima dell’attribuzione di detta funzione all’Istituto. 

Si rammenta infatti, in proposito, il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 22 – 29 aprile 1991, nella quale, per la decisione del caso di riferimento, viene applicata   una disposizione del Ministero dell’Interno che non prevedeva la sospensione della prestazione per i ricoveri inferiori al mese.         

L’art 1, comma 254 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede inoltre che i disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo…., a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

Al riguardo, si coglie l’occasione per far presente che non vi sono elementi per limitare tali certificati a quelli redatti da medici specialisti ovvero da medici incaricati di un pubblico servizio. Ne discende che qualsiasi medico in costanza di iscrizione all’albo professionale può certificare la sussistenza dei requisiti per l’esonero.

Quanto ai contenuti del certificato, è evidente che questo deve comprendere la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica.

E’ altresì chiaro che le infermità in diagnosi devono rispondere ad un rigoroso requisito di permanenza, da intendersi come fondata previsione di  insuscettibilità di modificazione migliorativa nel corso del tempo, idonea a sorreggere la certezza del diritto ad un vantaggio il quale, per legge, vale  per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

In ultimo, per quanto attiene alla gravità delle patologie oggetto di certificazione, la ratio della norma sottende che queste siano di entità tale da rendere impossibile una responsabile autocertificazione, non rilevando, di contro, la coincidenza con le condizioni morbose che costituirono il diritto alla concessione del beneficio economico.

 

A PROPOSIT0 DI CIG E MOBILITA’ DIPENDENTI PP.AA

30/10/2011

Nel testo della  lettera che il Governo ha rimesso all’Unione Europea per illustrare gli interventi  programmati per  determinare condizioni favorevoli alla crescita dell’Italia ,nella lettera f) ,  dal  titolo  “Modernizzazione della  Pubblica  amministrazione”,tra l’altro, si asserisce:”Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costosa la pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli enti territoriali (oltre al vigente blocco del turnover del personale) renderemo effettivi con meccanismi cogenti/sanzionatori: a. la mobilità obbligatoria del personale; b. la messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione salariale e del personale; c. il superamento delle dotazioni organiche ”

Appena conosciuta , la suddetta previsione    ha determinato perplessita’ circa l’effettiva possibilita’ che ai dipendenti pubblici siano  estesi  ammortizzatori sociali che sono caratteristici e propri  del settore produttivo privato ,come appunto  risultano essere  l’integrazione salariale ,nonchè la  procedura di mobilita’ e relativa indennita’ ,cui si ricorre in caso di crisi aziendale e di esuberi che  impongono riduzioni collettive di  personale  .

In via di principio nulla vieterebbe che detti strumenti trovino  applicazione pure per i dipendenti pubblici ,ma in tal caso    sarebbe  indispensabile l’intervento  di riforma del legislatore ,che con apposito provvedimento  estenda  la  cig e   la mobilita’ anche ai dipendenti delle   pubbliche amministrazioni  , stabilendo  altresi’ che le  stesse siano tenute al versamento  dei contributi per finanziare la spesa  derivante dal pagamento delle prestazioni  sostenuta dall’Inps   .

Tuttavia, a ben  valutare la questione ,partendo dal testo   citato  all’inizio della presente trattazione, non ci vuol molto a convincersi che nella letera del Goveno  non si prevedono nuovi interventi legislativi,ma piuttosto  il ricorso a quelli che gia’ sono gia disciplinati dall’ordinamento giuridico e che riguardano direttamente i pubblici dipendenti , che bisogna mirare a rendere operativi  ed obbligatori,a pena di sanzioni in caso di inosservanza .

Per quanto concerne la mobilita’ ,di cui  si parla nella lettera citata,si reputa improbabile che essa significhi  l’attivazione  di  licenziamenti collettivi riguardanti personale pubblico esuberante in determinate zone e/o comparti accompagnati dal  riconoscimento   per un determinato periodo dell’ammortizzatore sociale  ,in attesa e nella prospettiva  che ,previ  incentivi economici e/o contributivi  di favorire   la rioccupazione degli stessi  presso  datori lavoro privati.

 Coltivare detta prospettiva significherebbe  cadere  in un equivoco  , posto che   il  significato  da dare alla indicazione di una    “mobilita’ obbligatoria “,contenuta  nel documento in questione    ,in realta’  non puo’  che riferirsi all’art.30 del decreto legvo n.165/01  ,  che concerne il passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni e  che ,nei commi da 1 a   4 , dispone   quanto segue :

“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e’ disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e’ o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.b

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e’ disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza ”

Che questo  va ritenuto  l’esatto significato  da dare alla previsione della “mobilita’ obbligatoria ,peraltro trova conferma  nei seguenti elementi :

a)la mancanza nel testo in esame di un’esplicita   previsione circa l’introduzione di   nuovi strumenti

b) le disposizioni   contenute al riguardo   in recenti provvedimenti legislativi,vale a dire il dec.leg  n.98/2011 convertito in legge n.111/2011 e il dec.leg.n.38/2011 ,convertito in legge n.148/2011, evidenziando che :

–  il primo, in ordine al contenimento delle spese  per il publico impiego , tra l’altro prevede che con uno o piu’  regolamenti  da  emanare  ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   el’innovazione e dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta  la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorieta’ delle procedure   di   mobilita’   del   personale   tra    le    pubbliche
amministrazioni;

-il secondo ,invece, al comma 19 dell ‘art.1 introduce una modifica al testo del comma 2 bis dell’art.30 dec.legvo n.165/01,  sopra  richiamato ,secondo cui “il trasferimento(nei ruoli dele pp.aa.)  può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.

Ciò che nella lettera rimessa alla UE  in effetti il Governo ha dichiarato  di  voler promuovere per i   dipendenti pubblici  onde  accrescere l’efficianza e il contenimento dei costi della burocrazia pubblica   è ” la messa a disposizione2 o meglio in  disponibilita’ ,   che corrisponde  al collocamento in  mobilita’ del settore privato.

Pertanto si tratta di dar corso all’applicazione dell’art.33 ,  del dec.legvo n.165/08 , che sotto  il titolo” Eccedenze di personale e mobilità collettiva” ,recita   quanto segue:

” . 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l’articolo 4, comma 11 e l’articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all’interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all’esame delle cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L’esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell’ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all’esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell’ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.”

Come si constata ,quindi ,gli strumenti  appaiono gia’ predisposti dal legislatore .Si tratta di utilizzarli  con e tempi ,  che  saranno suggeriti dal  senso di responsabilita’  e dalle gravi diffficolta’  nazionali ed internazionali esistenti ,confidando  tuttavia che questo avvenga  senza trascurare  i bisogni della collettivita’ .

DISCIPLINA LICENZIAMENTI DISEGNO LEGGE SENATORE ICHINO N.1873/09 PE

30/10/2011

La scorsa settimana ,il  Governo italiano ha ottenuto  dalla UE  l’approvazione sulla lettera d’intenti  destinata ad illustrare gli interventi  programmati per  determinare condizioni favorevoli alla crescita dell’Italia,tra cui ,alla lettera b)  ,recante il titolo  “Efficientamento del mercato del lavoro “, figura l’approvazione di misure addizionali concernenti il mercato del lavoro ed in particolare l’impegno dell’esecutivo ad approvare ,entro mmaggio 2112 ,
 una riforma della legislazione del lavoro  ” funzionale alla maggiore propensione ad assumere e alle
esigenze di efficienza dell’impresa anche attraverso una nuova regolazione dei licenziamenti per motivi economici nei contratti di lavoro a tempo indeterminato” .

Considerato che   quello di cui sopra  è  uno  degli argomenti  esposti nella lettera d’intenti su cui da subito si è registrato un serrato dibattito , caratterizzato da affermazioni pro e contro la  previsione ” dei licenziamenti per motivi economici”,si ritiene confacente  riportare di seguito lo stralcio  delle disposizioni  del disegno di legge n. 1873 ,predisposto dal senatore Pietro Ichino e presentato insieme ad altri 54 sottoscrittori   al Senato nel  novembre 2009,che trattano  proprio delle risoluzioni dei rapporti di  lavoro,sottolineando che nel complesso ,il  provvedimento in questione,riconosciuto  valido ,efficace e utilizzabile anche dal Presidente del Consiglio,  persegue lo scopo di realizzare un codice semplificato del lavoro con solo 70 articoli  ,avendo     tra le  linee  guida sia  il superamento  dell’attuale disparita’ tra i dipendenti ,  alcuni sono protteti ed altri no. ,sia l’offerta di garanzie sulla profesionalita’ e l’assistenza per chi perde il posto di lavoro.

STRALCIO DISEGNOLEGGE

   Art. 2117. – (Recesso del prestatore di lavoro).

(1)– Il prestatore di lavoro a tempo indeterminato può rassegnare le dimissioni dandone preavviso alla controparte nel termine previsto dal contratto.

    (2) Il prestatore di lavoro che rassegni le dimissioni per colpa grave del datore di lavoro o committente non è tenuto al preavviso. Quando il contratto sia a termine, egli ha diritto in tal caso al risarcimento in relazione al mancato reddito e al danno professionale derivante dalla cessazione anticipata del rapporto. Quando il contratto sia a tempo indeterminato, egli ha diritto al trattamento stabilito dall’articolo 2119 per il caso di licenziamento per motivi non disciplinari. Grava sul datore di lavoro l’onere della prova dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi; grava sul lavoratore l’onere della prova dell’inadempimento degli altri obblighi contrattuali o del diverso motivo delle dimissioni in tronco.
    (3) È vietata la detenzione e conservazione da parte del datore di lavoro, in costanza di rapporto, di un documento sottoscritto da un lavoratore dipendente, contenente una dichiarazione di recesso unilaterale o consensuale dal rapporto con data in bianco. Il trasgressore è punito con l’ammenda da 5.000 a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca fase attuativa di reato più grave, giunto a compimento.
    (4) Il prestatore di lavoro che abbia rassegnato le dimissioni o stipulato la risoluzione consensuale del rapporto, quale che sia la forma dell’atto, ha facoltà di revocare l’atto entro tre giorni dalla sua comunicazione al datore di lavoro o committente, quando si tratti di recesso unilaterale, o dalla sua stipulazione, quando si tratti di recesso bilaterale. La revoca deve essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.
    (5) Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
    (6) In caso di controversia grava sul lavoratore l’onere della dimostrazione della data di comunicazione della revoca, sul datore di lavoro l’onere della dimostrazione della sua tardività rispetto alla data effettiva dell’atto di recesso.

    Art. 2118. – (Recesso del datare di lavoro o committente).

(1) – Il recesso del datore di lavoro o committente deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta.

    (2) Decorso il periodo di prova, il datore di lavoro o committente può legittimamente recedere dal rapporto di lavoro:

        a) per una mancanza grave del lavoratore, mediante licenziamento disciplinare in tronco o con il preavviso previsto dal contratto collettivo o individuale;

        b) per motivi economici, tecnici od organizzativi, mediante l’atto di recesso disciplinato dall’articolo 2119.

    (3) Il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore per difetto della forma scritta, perché determinato da motivo discriminatorio, oppure, quando esso sia stato irrogato con motivazione di natura disciplinare, per difetto di giustificazione o mancato rispetto del procedimento di cui all’articolo 2106. L’impugnazione del licenziamento deve in ogni caso avvenire in forma scritta entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, o, nel caso di difetto di forma scritta, dalla cessazione di fatto del rapporto per iniziativa del datore di lavoro o committente; e, salvo accordo tra le parti, deve essere seguita entro centoventi giorni da impugnazione giudiziale.

    (4) Nel caso del licenziamento disciplinare, fermo quanto disposto dall’articolo 2106, grava sul datore di lavoro o committente l’onere della prova circa la mancanza grave imputata al lavoratore. Quando il licenziamento disciplinare sia viziato da difetto procedurale o da difetto di giustificazione, il giudice, valutate le circostanze, la natura del vizio e il comportamento delle parti, condanna il datore di lavoro o committente al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore, oppure alla ricostituzione del rapporto di lavoro, ovvero a entrambe le sanzioni. Quando non vi sia condanna alla reintegrazione, il risarcimento del danno non può essere inferiore a cinque mensilità più una per ciascun anno di anzianità di servizio. Quando il risarcimento si accompagni alla reintegrazione, esso non può essere superiore all’importo della retribuzione perduta dal lavoratore nel periodo tra il licenziamento e la reintegrazione, dedotti i redditi di lavoro di altra fonte. Quando il risarcimento non si accompagni alla reintegrazione, esso deve comprendere il mancato preavviso contrattuale.
    (5) Nel caso di condanna alla ricostituzione del rapporto di lavoro, ciascuna delle parti ha facoltà di optare, in alternativa alla ricostituzione, per il pagamento a carico del datore di lavoro o committente di un indennizzo sostitutivo pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione.
    (6) Nelle organizzazioni di tendenza a carattere non imprenditoriale che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, religiosa, sindacale, culturale o di istruzione, e nelle unità produttive autonome di dimensioni inferiori ai sedici dipendenti, appartenenti ad aziende di dimensioni complessive inferiori ai sessantuno dipendenti, in caso di soccombenza nel giudizio avente a oggetto un licenziamento disciplinare non può essere disposta la ricostituzione del rapporto di lavoro.
    (7) Nelle unità produttive autonome di dimensioni inferiori ai sedici dipendenti, appartenenti ad aziende di dimensioni complessive inferiori ai sessantuno dipendenti, i limiti del risarcimento di cui al quarto comma sono dimezzati.
    (8) Nel caso di licenziamento illegittimo per violazione di un divieto di discriminazione il giudice dispone la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento del danno. Il lavoratore può esercitare la facoltà di cui al terzo comma.

    Art. 2119. – (Licenziamento per motivo economico, tecnico od organizzativo).

 (1) – Quando non sia stato stipulato il patto di prova, o il relativo termine sia scaduto, il licenziamento non disciplinare deve essere comunicato al lavoratore dipendente con espressa menzione del motivo economico, tecnico od organizzativo. Esso deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a un periodo pari a tanti mesi quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio del lavoratore nell’azienda, con un massimo di dodici, computandosi nell’anzianità anche l’eventuale rapporto a termine che abbia preceduto quello a tempo indeterminato. Dal momento della comunicazione del preavviso, il lavoratore ha la facoltà di optare per la cessazione immediata del rapporto, con conseguente godimento della corrispondente indennità sostitutiva; oppure la facoltà di optare per la prosecuzione della prestazione lavorativa in azienda, nelle condizioni precedenti alla comunicazione del licenziamento, salvo che l’azienda o il reparto abbia cessato del tutto l’attività. Decorsi sei mesi dalla comunicazione, il datore di lavoro ha in ogni caso la facoltà di esonerare il lavoratore dalla prestazione, corrispondendogli la retribuzione corrispondente al preavviso non lavorato.

    (2) All’atto della cessazione del rapporto conseguente a licenziamento non disciplinare, al prestatore che abbia superato il periodo di prova è dovuta dal datore di lavoro, in aggiunta a quanto è oggetto del contratto di ricollocazione di cui all’articolo 2120, un’indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell’ultimo anno di lavoro, quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda, computando si anche l’eventuale contratto a termine tra le stesse parti che abbia preceduto quello a tempo indeterminato, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso spettante al prestatore stesso a norma del primo comma.
    (3) La retribuzione per il periodo di preavviso e la corrispondente indennità sostitutiva sono imponibili ai fini delle assicurazioni obbligatorie. L’indennità di licenziamento non costituisce retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.
    (4) L’indennità di licenziamento di cui al secondo comma e il termine di preavviso minimo di cui al primo comma si dimezzano nei rapporti di lavoro di cui siano titolari datori di lavoro appartenenti al novero definito dal sesto comma dell’articolo 2118.
    (5) L’indennità stessa è ridotta a un quarto di mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un massimo di due mensilità, nel caso di licenziamento di lavoratore che alla data della comunicazione del licenziamento abbia raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia.
    (6) Le esigenze economiche, organizzative o comunque inerenti alla produzione che motivano il licenziamento, non sono soggette a sindacato giudiziale, salvo il controllo, quando il lavoratore ne faccia denuncia, circa la sussistenza di motivi discriminatori determinanti, o motivi di mero capriccio, intendendosi per tali motivi futili totalmente estranei alle esigenze economiche, organizzative o produttive aziendali.
    (7) Quando il lavoratore abbia maturato venti anni di anzianità di servizio e non abbia ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia, il licenziamento motivato con esigenze oggettive si presume dettato da intendimento di discriminazione in ragione dell’età, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al quarto comma dell’articolo 2118, salva prova del giustificato motivo economico, tecnico od organizzativo, della quale il datore di lavoro è onerato in giudizio.
    (8) Ferma restando l’applicazione della disciplina europea della materia, il datore di lavoro che occupi più di quindici dipendenti nell’ambito della stessa provincia, quando il numero dei licenziamenti per motivi economici od organizzativi sia superiore a quattro nell’arco di centoventi giorni, è tenuto ad applicare la procedura di informazione ed esame congiunto preventivo in sede sindacale e amministrativa prevista dalle direttive comunitarie. Gli avvisi e informazioni in funzione dell’esame congiunto in sede sindacale devono essere comunicati alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali; gli avvisi e informazioni in funzione dell’esame congiunto in sede amministrativa devono essere comunicati alla Direzione provinciale per l’impiego competente, oppure, quando il licenziamento riguardi unità produttive dislocate in diverse province della stessa regione, la Direzione regionale, altrimenti la Direzione centrale per l’impiego.

    Art. 2120. – (Assistenza nel mercato del lavoro al lavoratore licenziato).

 (1) – Tra l’impresa che occupi più di quindici dipendenti nella stessa unità produttiva, o comunque più di sessanta complessivamente, e il lavoratore che abbia compiuto il secondo anno di anzianità di servizio, computandosi anche l’eventuale rapporto a termine o di lavoro temporaneo tramite agenzia che abbia preceduto quello a tempo indeterminato, quando il lavoratore stesso abbia perso il posto in conseguenza di un licenziamento non disciplinare, oppure di un licenziamento disciplinare di cui sia stata accertata l’illegittimità in sede giudiziale cautelare o di merito e al quale non abbia fatto seguito la reintegrazione, si instaura un rapporto denominato «contratto di ricollocazione» che comporta, a cura e spese del datore di lavoro o committente per la parte non coperta da programmi statali o regionali, anche mediante un’agenzia terza:

        a) l’erogazione di un trattamento complementare per il periodo di disoccupazione effettiva e involontaria, tale che il trattamento complessivo ammonti al 90 per cento dell’ultima retribuzione per il primo anno, essendo la retribuzione di riferimento soggetta al limite massimo di 40.000 euro annui; qualora lo stato di disoccupazione effettiva e involontaria si protragga oltre il primo anno, l’ammontare complessivo del trattamento garantito al lavoratore si riduce all’80 per cento per il secondo e al 70 per cento per il terzo; il trattamento è condizionato all’assolvimento da parte del lavoratore degli obblighi di cui alle lettere d) ed e); la durata minima del trattamento di disoccupazione che deve essere garantita al lavoratore in stato di disoccupazione effettiva e involontaria è pari alla durata del rapporto di lavoro che lo ha preceduto, dedotto il primo anno, con il limite di tre anni;

        b) l’erogazione di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
        c) la predisposizione di iniziative di formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore;
        d) l’impegno del lavoratore a porsi a disposizione dell’organismo deputato all’erogazione del trattamento di cui alle lettere a), b) e c) per le iniziative da esso predisposte, secondo un orario settimanale corrispondente all’orario di lavoro praticato prima del licenziamento;
        e) l’assoggettamento dell’attività svolta dal lavoratore nella ricerca della nuova occupazione al potere direttivo e di controllo dell’organismo deputato all’erogazione del trattamento;
        f) la possibilità di sospensione delle prestazioni reciproche oggetto del contratto di ricollocazione, per la durata del rapporto di lavoro a termine o in prova in cui il lavoratore si impegni, con conseguente e corrispondente riduzione della durata complessiva residua delle prestazioni stesse.

    (2) Al lavoratore dipendente che abbia superato il periodo di prova ma non il secondo anno di anzianità di servizio, quando abbia perso il posto nelle circostanze indicate al primo comma, deve essere offerto un contratto di ricollocazione che preveda quanto indicato al medesimo primo comma, eccettuata la prestazione di cui alla lettera a).

    (3) II lavoratore è libero di rifiutare il contratto di ricollocazione, o di recederne, anche senza preavviso.
    (4) L’impresa o l’agenzia deputata all’erogazione del trattamento di cui al primo comma possono recedere dal contratto di ricollocazione soltanto quando sia cessato lo stato di disoccupazione effettiva e involontaria del lavoratore, oppure il lavoratore abbia rifiutato senza giustificato motivo un’opportunità di lavoro o un’iniziativa di formazione o riqualificazione professionale che gli siano state offerte, o comunque abbia commesso un grave inadempimento degli obblighi di cui alle lettere d) ed e) del primo comma.
    (5) Le controversie relative alla stipulazione, esecuzione o risoluzione del contratto di ricollocazione sono di competenza del giudice del lavoro, secondo il rito di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile.
    (6) Il costo medio gravante sui datori di lavoro o committenti per il trattamento di cui al primo comma, lettere b) e c), è sostenuto, direttamente o indirettamente, dalle regioni secondo le modalità determinate dalle stesse.
    (7) In caso di insolvenza del datore di lavoro o committente e in assenza di altre forme assicurative, il Fondo di garanzia istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale si surroga al debitore nell’erogazione del trattamento di cui al primo comma. Il conseguente credito del Fondo di garanzia nei confronti del debitore insolvente si colloca al primo grado di privilegio, in concorso con i crediti retributivi dei lavoratori dipendenti.

DECISIONI CICAS REGIONE ABRUZZO RIUNIONE DEL 28.10.2011

30/10/2011

 In previsione della scadenza  delle determinazioni assunte in merito agli ammortizzatori sociali in deroga nella seduta  precedente,il 28.10.2011 il CICAS è tornato a riunirsi  in Pescara presso la sede dellaGiunta Regione Abruzzo  per le conseguenti decisioni ,che si illustrano di seguito.

 In  via preliminare, è   stato ribadito  che, in base all’intesa Stato – Regioni del 20.04.2011, le autorizzazioni circa  trattamenti  degli Ammortizzatori in Deroga devono essere contenute entro la data del 31 dicembre 2011.

 Successivamente , risultano esposti i risultati dell’attività di monitoraggio posta in essere da Italia Lavoro-UT Abruzzo con la collaborazione dell’INPS e della DRL,  in base a cui   le misure di Cig in deroga poste in essere dal CICAS hanno interessato dall’inizio dell’anno 4230 lavoratori circa, per una spesa complessiva di circa euro 36.400.000,00, contribuendo così  ad evitare la fuoriuscita dal sistema produttivo dei lavoratori di aziende interessate dalla crisi  ,assicurando nel contempo  agli stessi un  sostegno  economico.

Per la  mobilità in deroga,invece è risultato che la stessa ha interessato dall’inizio dell’anno circa  2300 lavoratori per una spesa complessiva di euro 9.500.000,00 circa.

   Inoltre si è   atto che da parte delle Amministrazioni Provinciali sono state poste in essere azioni di politiche attive in favore di lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga in attuazione degli interventi di cui al “Patto delle Politiche Attive del Lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi percettori di ammortizzatori sociali in deroga”.

In merito alle nuove  misure d’intervento degli ammortizzatori sociali in deroga   per  l’ultimo periodo  del 2011 , premesso che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regione, collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica che continua a protrarsi,   dal  Comitato ,evidenziata  la necessità di confermare, anche per il prossimo bimestre, le strategie adottate con successo sinora  e  contestualmente di dare ulteriore impulso alle misure di politica attiva di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato  con DGR 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo ,  richiamato:

– l’accordo quadro del 28/04/2010  che, sulla base delle esigenze del territorio, così come verificate e condivise, ha individuato  i lavoratori destinatari dei trattamenti di ammortizzatori in deroga, nonché l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi;

– l’Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011;

– la disponibilità  finanziaria residua ,a fronte delle risorse assegnate per il 2011 alla Regione Abruzzo ;

all’unanimità, risulta stabilito  quanto segue ,previa conferma che :

–   le determinazioni odierne  integrano  l’accordo quadro del 28/04/2010 e successive modifiche.

 –  continuano a trovare applicazione le disposizioni  relative :

–  alla lettera  “a” dei punti 2 e 3 del verbale CICAS del 05/11/2010 , che rispettivamente stabiliscono:

°  punto 2 lett. a) del verbale CICAS del 05/11/2010;-Concessione di 13 settimane di cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dall’01/11/2010, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa. La presente misura annulla e sostituisce la precedente di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 che a sua volta annullava esostituiva la lettera a) del verbale CICAS del 20/05/2009. 

  • Punto 3 lettera g) del verbale CICAS del 05/11/2010;): Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa.

 –  alla lettera “g” del punto 3 del verbale cicas del 5.11 2010 .ed alla lettera “i” del punto 4  del verbale CICAS del 28/04/2010 , che rispettivamente prevedono:

  • Punto 3 lettera g) del verbale CICAS del 05/11/2010;): Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa.
  • Punto 4 lettera i) del verbale CICAS del 28/04/2010): Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e 

 – al punto “6”del verbale CICAS del 28/04/2010 ,secondo cui:

–         Punto 6  del verbale CICAS del 28/04/2010 A favore dei datori di lavoro che hanno in atto sospensioni del lavoro, e che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 , del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge 102/2009, utilizzano i lavoratori sospesi, percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttive di beni o servizi connessi all’apprendimento, la durata massima delle misure di cui al punto 3 lettera a) e d) e punto 4, lettera a), b) e g), del presente accordo,  è di 26 settimane previo accordo sindacale.

– alla lettera “h” del punto 2 del verbale CICAS del 25/07/2011 ,secondo cui :

     Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.05.2011 al 31.07.2011 sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera b) del verbale del 10.11.09, alle lettere b) e c) del verbale del 29/01/2010, alle lettere c) e d) dei verbali del 28/04/2010 e del 05/11/2010 e delle lettere b) e c) del 28/01/2011.

– alla lettera “i” del punto 2 del verbale CICAS del 25/07/2011 ,secondo cui:

Proroga sino al 31/07/2011 della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi  dal lavoro, o ad orario ridotto per carenza di attività e beneficiari del  provvedimento di cui alla lettera  “i” del verbale del 28/01/2011.  

– alla lettera “j” del punto 2 del verbale CICAS del 25/07/2011 ,secondo cui :

Proroga sino al 31/07/2011 della mobilità in deroga in favore dei lavoratori di cui alla DGR 433/06 inseriti in specifici percorsi di stabilizzazione

– alla lettera “k” del punto 3 del verbale CICAS del 25/07/2011 ,secondo cui :

   Proroga sino alla data del 31/12/2011 della mobilità in deroga in favore dei lavoratori di cui al protocollo  del 23/09/2008, così come modificato dalla nota della Direzione Generale ASL 1, del 30/11/2010, prot. n. 0104236,  inseriti in specifici percorsi di stabilizzazione

– alla lettera “l” del punto 3 del verbale CICAS del 25/07/2011 .secondo cui :

 Concessione/Proroga della mobilità in deroga, per un periodo massimo di 52 settimane e comunque non oltre il 31/12/2011,  in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali,  nel periodo compreso tra il 01.05.2011 ed il 31.07.2011,  viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga. Purché detto trattamento consenta al lavoratore, nel corso del 2011, la maturazione del diritto alla pensione e sempre che, in capo allo stesso,  permanga lo stato di disoccupazione.

  1.  1.    In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori  che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, per i quali si rinvia al successivo punto 3, stabilisce che le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:

 

CIG IN DEROGA

INTERVENTI

a)                      Proroga, sino alla data del 31/12/2011, della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa;  nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe.

b)                      Proroga, sino al 31/12/2011, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi dal lavoro e ad orario ridotto per carenza di attività  già beneficiari del provvedimento di cui alla lettera “e”,  del verbale del 28.04.2011.

MOBILITA’ IN DEROGA

INTERVENTI

c)                       Concessione, fino ad un  massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011 risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

d)                      Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91.

e)                       Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire   l’indennità di disoccupazione  o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

f)                        Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga  concessa in forza delle punto 2 lettera “e” del verbale CICAS del 25.07.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

g)                      Con riferimento all’Avviso pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l’accesso a percorsi integrati per l’utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d’Appello de L’Aquila, in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui al predetto Avviso pubblico, già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza al 31.12.2011, visto il punto 11 dell’Accordo Stato-Regioni del 20.04.2011, si dispone la proroga della mobilità in deroga fino al 31.12.2011, fatta salva la possibilità di riconoscere in favore degli stessi, compatibilmente con le risorse previste e disposte nella c.d. “Legge di stabilità” a valere per il 2012, di un periodo di proroga sino alla durata residua dei Percorsi integrati di cui al citato Avviso pubblico. Tale disposizione non ha effetto retroattivo.

1. 2.  In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto 2, le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:

 CIG IN DEROGA

INTERVENTI

 

a)                      Proroga, fino alla data del 31/12/2011 della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe;

b)                      Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori sospesi, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa e per i quali, dal periodo 01.11.2011 al 31.12.2011, risulti scadere l’indennità di cassa in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera a) dei  verbali CICAS del 27.04.09, del 10/11/2009,  del 28/04/2010,  del 05/11/2010 del 28/01/2011, del 20.04.2011 e del 25.07.2011.

c)                        Proroga, fino al 31/12/2011, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi  dal lavoro, o ad orario ridotto per carenza di attività, già beneficiari del  provvedimento di cui alla lettera  “ i ” del verbale CICAS del 20.04.2011 e lettera c) del verbale CICAS del 25.07.2011.

 

MOBILITA’ IN DEROGA

INTERVENTI

 

d)                       Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro  titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali,  nel periodo dal  01.11.2011 al 31.12.2011,  viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.

e)                       Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 28.01.2011, delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 20.04.2011 e delle lettere d) ed e) del verbale CICAS del 25.07.2011, nei confronti dei quali, entro la data del  31.12.2011, sia scaduta o venga a scadere la mobilità in deroga. Sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione.

f)                        Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

g)                       Proroga sino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa allo scadere della mobilità  ex lege 223/91.

h)                      Concessione sino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.11.2011 al  31.12.2011, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire   l’indennità di disoccupazione  o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

i)   Proroga sino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011 risulti scadere la mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lett. h) del verbale CICAS del 25.07.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

j)  Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011 sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alle lettere b) e c) del 28/01/2011 e del 20.04.2011 e delle lettere d) ed e) punto 3 del verbale CICAS del 25.07.2011.

k)                      Con riferimento all’Avviso pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l’accesso a percorsi integrati per l’utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d’Appello de L’Aquila, in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui al predetto Avviso pubblico, già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza al 31.12.2011, visto il punto 11 dell’Accordo Stato-Regioni del 20.04.2011, si dispone la proroga della mobilità in deroga fino al 31.12.2011, fatta salva la possibilità di riconoscere in favore degli stessi, compatibilmente con le risorse previste e disposte nella c.d. “Legge di stabilità” a valere per il 2012, di un periodo di proroga sino alla durata residua dei Percorsi integrati di cui al citato Avviso pubblco. Tale disposizione non ha effetto retroattivo.

 

  1. 3.   I componenti del CICAS all’unanimità hanno ribadito che l’impresa e/o i lavoratori vanno tenuti indenni da qualsiasi onere relativo alla definizione del verbale di accordo sindacale funzionale alla richiesta dell’indennità di cassa in deroga.
  2. 4.       Le Amministrazioni Provinciali, anche a seguito dell’Intesa Stato-Regioni del 20.04.2011, hanno   confermano l’impegno a porre in essere le azioni di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato  con DGR 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nei tempi di utilizzo delle risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga.
  3. 5.  E’ stato ribadito che al   fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie , perla CIG in deroga va utilizzato il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell’INPS, tanto anche in considerazione delle nuove disposizioni dell’Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di  sostegno al reddito in deroga.
  4. 6. Risulta riniviata alla    Conferenza dei Servizi la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica per accedere all’utilizzo delle determinazioni definite dal Cicas
  5. 1. 7.                       L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, conseguenti ai provvedimenti decisi nell’odierna riunione, è subordinata alle disponibilità finanziarie, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

 1.8.    Infine   risulta deciso che   il  contenuto del    verbale  circa gli ammortizzatori sociali decorre del 28.10.2011  ,ossia dalla  data della   sottoscrizione  dello stesso.

 Per quanto concerne le varie  ,risulta decisoquanto di seguito riportato:

a) Procedura di mobilità. 

 Su indicazione   del Rappresentante della Direzione Regionale I.N.P.S. ,il quale ha fatto  presente  essere  necessario, affinchè l’INPS possa procedere alla liquidazione dell’indennità di mobilità in deroga, porre in essere una specifica autorizzazione,  in cui si riportera’  il riferimento puntuale alle misure previste dagli Accordi regionali in sede CICAS, nonché l’elenco nominativo dei lavoratori autorizzati, corredato dalle domande  di richiesta in formato cartaceo.,fermo restando che l’Istituto provvederà  alla liquidazione delle indennità di mobilità richieste, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente.

L’indicazione suddetta ,  condivisa dal rappresentante dellaRegione  ,atto di quanto espresso dal dott. Liberati, che ha concordato  sull’importanza di produrre un decreto autorizzativo ,osservando che    alle  Province sono demandate le competenze di cui alla L.R. 76 del 16.09.1998, ha affermato di ritenere  che tale procedura possa essere validamente implementata a cura delle stessed ha suggerito  che tale provvedimento possa trovare applicazione, previa definizione delle modalità di attuazione in sede di Conferenza dei Servizi.

b) lavoratori utilizzati in ASU

  I rappresentanti delle  OO.SS.hanno rappresentato    la necessità di valutare la possibilità di procedere nei confronti dei lavoratori utilizzati in ASU con un ulteriore periodo di mobilità in deroga ,conststo  che ,anche in conseguenza  dell’ultima legge di stabilità, gli Enti sono nell’assoluta impossibilità di porre in essere procedure di stabilizzazione ,per cui necessita’ non favorire eventuali interruzioni ,che creerebbero un danno pesantissimo nei confronti della collettività.

    In il Presidente  ha fatto presente   che, in base all’Accordo Stato Regioni del 20/04/2011 ,gli interventi disposti dal CICAS non possono andare oltre il 31/12/2011 ed i lavoratori di che trattasi già beneficiano di mobilità in deroga sino a tale data.  Pertanto ha dichiarato che in  occasione della condivisione dell’Accordo quadro per l’anno 2012,  compatibilmente con le risorse assegnate, saranno prese in considerazione le misure da porre in essere.Dopo approfondita discussione,l’indicazione del Presidente sulla questione viene approvata dal Cicas.

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In relazione alle determinazioni Cicas sopra riportate si ritiene confacente richiare l’attenzione sulle seguenti precisazioni .

 1.Chiarimenti sulla cigs e la Cigo

Al fine di orientamento degli operatori interessati  si ritiene confacente specificare i datori di lavoro rientranti nella  disciplina in materia di intervento straordinario ed ordinario di integrazione salariale , previsto dalla lettera a)  :

A) Datori di lavoro interessati cigs

La disciplina della cigs trova applicazione alle seguenti imprese,comprese le cooperative di produzione e lavoro   :

  industriali,comprese quelle edili e lapidee     con un organico medio di   oltre 15 dipendenti nell’ultimo semestre ;

  artigiane,comprese quelle edili e lapidee   ,  con un organico medio  di  oltre 15 dipendenti nel semestre precedente ,ma  solo in conseguenza di integrazione straordinaria riconosciuta ad imprese committenti  esercitanti  l’influsso gestionale,che si ha  quando la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa artigiana nei confronti di quella committente ha superato nel biennio precedente il 50 % del fatturato complessivo dell’impresa artigiana stessa ;

 appaltatrici di servizi mensa o  ristorazione  con un organico medio di  oltre 15  dipendenti nel semestre precedente   alla condizione che l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa  deve registrare una contrazione dell’attività di mensa direttamente connessa alla contrazione dell’attività dell’azienda committente con ricorso da parte della stessa alla  cigs,compresa quella per contratto di solidarietà ;

  esercenti attività  commerciali  con un organico  medio nel semestre precedente di oltre 200 dipendenti ovvero sino al 31.12.09  di oltre 50 dipendenti:

  editrici di giornali quotidiani e periodici ed agenzie di stampa  a diffussione  nazionale senza alcun limite minimo  dell”organico medio  nel semestre precedente;

 cooperative di  trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi con un organico medio di oltre 15 addetti nel semestre precedente ;

  appaltatrici  di servizi di pulizia ,anche se costituite in  cooperative,con un organico  medio di  almeno 15 addetti nel semestre precedente  per cui sono versati i contributi  cig  ed  che inoltre    subiscono  una contrazione dell’attività dell’attività dell’azienda committente con ricorso da parte della stessa alla  cigs,compresa quella per contratto di solidarietà   ;                                                               

  di vigilanza (fino al 31.12. 2011 ) con un organico medio di almeno   15 addetti nel semestre precedente;

 agenzie di viaggio e turismo,compresi gli operatori turistici (fino al 31.12. 2011) con un organico medio di oltre 50 addetti nel semestre precedente.

Per quanto riguarda il numero minimo dei dipendenti che le imprese devono avere in organico ,è da  osservare che  :

-si  deve fare  riferimento alla media degli occupasti nell’ultimo semestre;

– detta media deve risultare superiore a 15   ovvero a 50  ovvero a 200 dipendenti ,anche se a seguito della media scaturisce un numero con frazione,es.15,3 – 50,6 – 200,1 ;

-nel calcolo sono da ricomprendere anche gli  apprendisti ,i dirigenti  i lavoratori con contratto d’inserimento,i lavoratori a tempo determinato (non stagionale) ed i lavoratori a domicilio , mentre   i lavoratori part time (art.6 dec.leg.vo n,61/2000)   sono da computare in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo   pieno.Ai fini dell’arrotondamento è necessario sommare gli orari dei singoli lavoratori part time gliorri dei singoli con il seguente meccanismo : esempio tre unità n rganico apart.time di 18,20 e 24 ore settimanali.Lasomma dei tre orari parziali fa 62 ,che divioper 40 ore dell’orario normale comporta1 unita’ più22 ore,che superano la meta’ dell’orario normale ,comportando l’arrotondamenro a 2unità complessive .   Invece non sono computabili i lsu ed    i co co co, anche a progetto.

-per le  richieste formulate prima che sia trascorso un semestre dal trasferimento di azienda,il calcolo   del numero di dipendenti superiore a 15 va fatto per il periodo decorrente dalla data    del trasferimento;

-per le aziende in procedura concorsuale ,il computo dei dipendente si fa nell’ambito dei sei mesi  precedenti  la data di ammissione alla procedura ;

-per le imprese con attività plurime,occore effettuare il calcolo occupazionale in relazione  ad ogni distinta   attività

B) Datori di lavoro interessati cigo

B.1)  Settore Industria

L ‘ integrazioni salariale   ordinaria    e prevista per  le imprese industriali  e vi rientrano le lavorazioni accessorie non industriali che  sono direttamente connesse con l’attività delle  stesse aziende .Inoltre possono beneficiarne anche le società cooperative svolgenti attività similari a   quelle industriali ed infine sono comprese   le imprese agricole cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

 

   Dall’intervento   ordinario della Cassa integrazione sono escluse:

– le imprese di navigazione marittima ed aerea o ausiliarie dell’armamento   ;

– le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, ivi comprese le imprese ausiliarie aventi in appalto servizi che si identificano con i compiti di esercizio di linea propri (manovre, scambi e freni, frenatori, smistamento carri) o collaterali (manipolazione merci su scali e impianti ferroviari) delle imprese ferroviarie  ;

– le imprese industriali esercenti impianti di trasporto e risalita a fune;  

– le imprese ferro-tramviarie esercenti autoservizi integrativi del trasporto su rotaia    

– le imprese esercenti autoservizi pubblici di trasporto ;

– le imprese dello spettacolo ;

– le imprese della pesca industriale e della piccola pesca ; 

– le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari   ;    

– le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, barrocciai e simili  

-le  imprese del terziario,del credito ,delle assicurazioni e dei servizi tributari;

– le compagnie ed i gruppi portuali  ;

–  le   società e gli  enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.,limitatamente ai soci con rapporto di lavoro dipendente.

La durata cigo

 L’  art 2. 6, Legge  n. 164/1975 dispone che l’integrazione salariale è corrisposta per un periodo massimo di tre mesi (13 settimane) consecutivi, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino ad un massimo complessivo di 12 mesi (52 settimane). Superato tale limite, per la stessa unità produttiva non possono essere richiesti ulteriori interventi della Cassa prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività produttiva (

In caso di interventi non consecutivi, la durata dell’integrazione non può comunque eccedere 12 mesi (52 settimane) nell’arco di un biennio (fermo restando che il biennio è costituito da 104 settimane consecutive, la settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo al fine di verificare l’eventuale superamento del limite massimo è da ricomprendere nel biennio stesso come centoquattresima settimana).

 In base al citato art. 6, L. n. 164, i periodi di sospensione determinati da eventi “oggettivamente non evitabili” (eventi determinati da causa di forza maggiore e caso fortuito e quindi esterni all’azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio d’impresa) ed i periodi di chiusura per ferie collettive non si considerano ai fini del calcolo dei limiti massimi di intervento della Cassa integrazione 

B.2) Aziende edilizia  

  Una       normativa specifica in materia di cig ordinaria  , discendente soprattutto dalle leggi n.77/1963  , n.14/1970,n. 1058/1971 e n.427/1975 , concerne il  settore edile e dei materiali lapidei e trova applicazione alle seguenti aziende :  

 -a) industriali e artigiane   dell’edilizia e affini     (costruzioni edili,   stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e telefoniche, nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature );  

   -b ) industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei . ,in cui rientrano  i materiali lapidei, le   attività di escavazione del marmo , dell’alabastro, del granito, diorite, quarzite, sienite ,del travertino , delle ardesie  , delle pietre silicee  , delle pietre calcaree ,dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria);

– segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali;

– produzione dei granulati, cubetti, polveri e similari;

– produzione di pietrame e pietrisco;

– lavorazione delle selci;

– produzione di sabbia (sia silicea che ferrifera) e ghiaia, comprensiva dell’attività preliminare di estrazione del materiale);

– lavorazioni di marmi compositi (formati in blocchi).

Sono invece escluse le attività di escavazione di gesso, scagliola, argilla, marna, tripolo, talco, farine fossili, caolino ;     c)  artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo all’attività di escavazione

  Pertanto avuto  riguardo allo stretto collegamento che deve sussistere fra le due attività ai fini in esame, sono escluse dal campo di applicazione della disciplina in oggetto:

– le aziende esercenti esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei;

– i lavoratori addetti alla lavorazione del materiale, quando tale  attività venga svolta in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

Nel caso di aziende esercenti promiscuamente attività di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo e della successiva attività di trasformazione, trovano applicazione  i seguenti criteri:

– sono escluse le attività di escavazione e/o lavorazione strettamente collegate e subordinate all’attività di trasformazione rispetto alla quale si pongono come prima fase del ciclo produttivo;

– qualora invece le attività di escavazione e/o lavorazione e quella di trasformazione possono considerarsi indipendenti nel senso che il materiale estratto e/o lavorato è destinato alla trasformazione soltanto nei limiti del fabbisogno aziendale ed ha, invece, in misura prevalente, una destinazione diversa, le due attività saranno considerate separatamente, se organizzate autonomamente con operai stabilmente ed esclusivamente addetti a ciascuna di esse. Nel caso contrario si dovrà tener conto della prevalenza nel complesso aziendale delle singole attività esercitate, desumibile da vari  fattori quali, ad esempio, l’organizzazione aziendale, l’attrezzatura degli impianti e dei macchinari, il fatturato  .

Durata cig edilizia

 L’integrazione viene corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane consecutive (escludendosi i periodi di sospensione o riduzione per i quali non sia stato richiesto l’intervento), prorogabili per successivi periodi trimestrali nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro (a nulla comunque rilevando la circostanza che nei primi tre mesi sia stata disposta la sospensione), fino ad un massimo complessivo di 52 settimane consecutive  

  Un successivo  nuovo intervento non può essere richiesto prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività produttiva.

La durata dell’integrazione non può comunque eccedere 52 settimane (computandosi anche quelle in cui la sospensione è stata solo parziale) nell’arco di un biennio “mobile” (ossia 104 settimane immediatamente precedenti la settimana per la quale l’integrazione è richiesta); i periodi di chiusura per ferie collettive si considerano neutri a questi fini.

 Nell’ambito di detto  tale limite ,periodi  di sospensione che si succedono possono essere oggetto di integrazione solo allorchè, esauriti gli effetti dell’evento che ha dato luogo alla precedente sospensione, vi sia stata una ripresa dell’attività lavorativa effettiva e non fittizia.

B3)  Aziende agricole 

Datori di lavoro interesssati

Alla disciplina della cisoa sono interessate  :

a) le aziende   dedite ad   attività  di  coltivazione del fondo,  silvicoltura,  allevamento del bestiame ed attività connesse ;

b) le  società cooperative agricole di lavoro.

 

  Invece  i    beneficiari  del trattamento in questione  possono essere i lavoratori seguenti:

– quadri, impiegati e operai agricoli con contratto a tempo indeterminato,ricordando che  ,ai sensi dell’art. 8, comma 3, L. n. 457/1972,  vanno considerati a tempo indeterminato  gli operai agricoli, i salariati fissi  i quadri e gli impiegati  che prestano  annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda ;

– braccianti che al momento dell’assunzione abbiano garantito un minimo di giornate lavorative non inferiore a 181;   

– soci di cooperative agricole riconosciuti dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.  ,con previsione    dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro  con previsione di    almeno 181 giornate lavorative annue retribuite  ;. 

– operai  dipendenti da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione, ovvero   imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario,  oppure consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) imprese che in forma singola o associata si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole od associate, qualora addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonchè ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purchè connesse ad attività di raccolta;

e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tale attività  

Durata

La Cisoa ha una durata messima di 90 giornate nell’anno solare  .

2.Successione cigs e cigo

Riguardo all’argomento del titolo ,si ritiene confacente richiamare l’attenzione sui   messaggi Inps n.25623 del 12. 10.2010 e n.19350 dell’11. 10.2011.

Nel primo l’Istituto inopinatamente ,stante la esplicita e chiara previsione dell’art.6 della legge n.164/75 ,secondo cui :”Qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi d’integrazione salariale ,una nuova domanda può essere proposta per la medesima unita’poduttiva per la quale l’integrazione è stta concessa ,quando sia trascordo un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita’ lavorativa”,ha stabilito quanto segue.

“Continuano a pervenire quesiti circa la possibilità che un’azienda che abbia già fruito di un periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria e di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per “evento improvviso ed imprevisto” possa richiedere, senza soluzione di continuità un ulteriore periodo di CIGO.

“Con messaggio INPS n. 6990 del 27.03.2009 è stato chiarito che “nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime” basandosi tali prestazioni su presupposti differenti, e ben potendosi essere mutata o aggravata nel corso della sospensione la situazione su cui era fondata l’autorizzazione di CIGO.”

“In proposito, tenuto conto delle diverse causali eventualmente addotte per una richiesta di un nuovo periodo di CIGO, si ritiene ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.”

Nel secondo,preso atto che il ritenere “ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge”, in effetti si poneva oggettivamente in  contrasto   con la disposizione dell’art.6 sopra citato ,ha ritenuto confacente  fare un’importante precisazione circa la condizione che deve ricorrere per  consentire  che  dopo  un periodo di cigo ,seguito da uno di  cigs ,venga ammesso senza soluzione di continuita’ un ulteriore periodo di cigo.

Infatti nel messaggio dell’11 otobre 2011 l’Inps  precisa  opportunamente che ,nel caso in cui un’azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di cassa ordinaria, seguite da 52 settimane di cassa straordinaria e intenda chiedere un ulteriore periodo di ordinaria, visto quanto prevede l’art. 6 della legge 164/75,   di ritenere  che l’anno di cassa integrazione straordinaria possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa,ma  solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure a orario ridotto.

Pertanto, conclude il messaggio, nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di cassa integrazione straordinaria a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.

3.Anzianita’ aziendale per cig in deroga

Per usufruire del trattamento in questione i lavoratori devono disporre di un’anzianita’ aziendale di almeno 90 giorni 

4. Durata ‘ rapporto lavoro per indennita’ mobilita’ in deroga

 Trova applicazione l’art.16 legge n.223/91 ,secondo cui” il lavoratore, operaio, impiegato o quadro,  deve  poter   far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni” .

 

INDIRIZZI INPDAP ISCRIZIONE PER T.F.S. DIPENDENTI NON DI RUOLO

27/10/2011

Gli indirizzi di cui al titolo sono forniti nella nota Inpdad  26 ottobre 2011, n. 34,.il contenuto della quale si espone di seguito.

1. Premessa

Pervengono a questa Direzione quesiti relativi alla decorrenza dell’iscrizione ai fini dell’indennità premio di servizio o dell’indennità di buonuscita (d’ora in poi TFS) del personale assunto in posizione non di ruolo.

Al riguardo si deve premettere che le ipotesi di seguito indicate attengono esclusivamente al personale in regime TFS e, pertanto, non riguardano il personale c.d. contrattualizzato assunto nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 ovvero in servizio nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000 che rientra nel regime di trattamento di fine rapporto; in questi casi occorre fare riferimento alla circolare n. 11 del 12 marzo 2001 ed alle sue modifiche ed integrazioni successive.

Si ricorda che è in regime TFS il personale contrattualizzato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 nonché il personale in regime di diritto pubblico (1) previsto dall’art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e da altre disposizioni a carattere speciale, qualunque sia la data di assunzione.

Tanto premesso, si precisa quanto segue.

Il personale di ruolo consegue il diritto al TFS dopo almeno un anno di iscrizione all’ex Enpas od all’ex Inadel (2).

Il personale di ruolo è obbligatoriamente iscritto all’Inpdap ai fini del TFS dal primo giorno di servizio (decorrenza economica). Più servizi, ciascuno inferiore ad un anno, se resi in posizione di ruolo, ancorché non continuativi, fanno sorgere l’obbligo di iscrizione all’ex Enpas od all’ex Inadel e qualora cumulativamente ammontino ad un anno o più danno diritto al TFS all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per il personale non di ruolo esistono regole diverse a seconda che si tratti di personale iscritto all’ex Enpas o all’ex Inadel che sono di seguito riepilogate.

 

2. Personale in posizione non di ruolo iscritto all’ex Enpas e destinatario dell’indennità di buonuscita

La legge 6 dicembre 1966, n. 1077, ha esteso ai dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza e previdenza all’epoca vigenti per i dipendenti di ruolo, escludendo nel contempo l’applicabilità di quelle disposizioni nei confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per un periodo inferiore ad un anno.

L’art. 2 del DPR n. 1032/1973 ribadisce quanto già disposto dalla legge n. 1077/66 citata stabilendo che l’indennità di buonuscita non spetta “al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno”. Ne consegue che i dipendenti civili in servizio presso le amministrazioni dello Stato assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno non hanno diritto all’iscrizione all’ex Enpas. In linea generale e salve le eccezioni previste da disposizioni specifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1967, per effetto della legge n. 1077/1966, il diritto all’iscrizione all’ex Enpas per i dipendenti civili non di ruolo dello Stato sorge esclusivamente dopo un anno di servizio continuativo ed in tal caso l’iscrizione retroagisce alla data di inizio del rapporto di lavoro.

Si precisa che più rapporti di lavoro, ciascuno di durata inferiore ad un anno continuativo, prestati senza soluzione di continuità con la stessa amministrazione o con amministrazioni statali diverse (essendo lo Stato unico datore di lavoro), resi in posizione non di ruolo, danno diritto all’iscrizione all’ex Enpas ed alla liquidazione del TFS se la loro durata complessiva è pari o superiore all’anno.

Diversamente, più rapporti di lavoro, ciascuno di durata inferiore ad un anno, prestati anche con un solo giorno di interruzione tra l’uno e l’altro non fanno sorgere il diritto né all’iscrizione né alla liquidazione del Tfs anche se la loro durata complessiva supera l’anno.

3. Personale in posizione non di ruolo iscritto all’ex Inadel e destinatario dell’indennità premio di servizio

A decorrere dal 2 aprile 1968, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968, il personale non di ruolo è iscritto all’ex Inadel “purché abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente”; al compiersi dell’anno di servizio continuativo l’obbligo di contribuzione e l’iscrizione hanno effetto retroattivo, così come disposto dall’art. 11 della stessa legge n. 152/68.

Il personale non di ruolo però, a differenza di quanto sopra precisato per gli iscritti all’ex Enpas, non matura il diritto all’iscrizione all’ex Inadel qualora i servizi siano stati resi presso enti datori di lavoro diversi, anche se i medesimi servizi siano stati svolti in maniera continuativa ed ammontino complessivamente ad un anno continuativo. In tal caso non sorge infatti nei confronti di alcuno di questi l’obbligo del versamento contributivo.

Si rammenta, infine, che solo con deliberazione n. 528 del 20 giugno 1988 il Consiglio di Amministrazione dell’allora Inadel ha stabilito l’obbligatorietà di iscrizione all’ente del personale assunto a tempo determinato a decorrere dalla data della deliberazione stessa, sempre che questo abbia almeno un anno di servizio continuativo.

Ne consegue che servizi resi con contratto a tempo determinato – anche di durata pari o superiore all’anno continuativo – prima della citata data del 20 giugno 1988 non hanno fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’ex Inadel. Pertanto un contratto di lavoro a tempo determinato, antecedente al 20 giugno 1988, anche se seguito da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la stessa Amministrazione, non è utile ai fini IPS, non sussistendo per il primo servizio l’obbligo di iscrizione.

 – Note –

(1) Si riportano le principali categorie (non tutte iscritte all’Inpdap ai fini del Tfs) di pubblici dipendenti, sottratte alla generale disciplina del lavoro pubblico “contrattualizzato”:

– magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari;

– componenti della Corte costituzionale;

– avvocati e procuratori dello Stato;

– personale militare e delle forze di polizia;

– personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

– dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nell’ambito delle materie contemplate dal D.Lgs. C.P.S. 691/1947 (risparmio e funzioni creditizia e valutaria) e dalle leggi n. 281/1985 (tutela del risparmio e valori mobiliari) e n. 287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato) e quindi Banca d’Italia, Consob e Autorità garante della concorrenza e del mercato;

– dipendenti dell’Isvap;

– dipendenti dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità per l’energia elettrica ed il gas;

– dipendenti dell’Autorità garante nelle comunicazioni;

– dipendenti del Garante per la protezione dei dati personali;

– personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (volontari esclusi);

– personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

– professori e ricercatori universitari;

– dipendenti della Camera e del Senato;

– dipendenti della Corte Costituzionale;

– dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

(2) Si veda in merito l’art. 7, comma 1, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (che ha modificato l’art. 2 della legge n. 8 marzo 1968, n 152).

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: legge 8 marzo 1968, n. 152;

CHIARIMENTI INPS SU OPZIONE TRA ASSEGNO INVALIDITA’ E INDENNITA’ DS

27/10/2011

 Premesso che la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 27-7-2011). ha dichiarato illegittimi  l’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché   l’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, l’ articolo 1 della  Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui  non prevede , per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ;

Evidenziato che le   predette   norme , dichiarate    costituzionalmente illegittime    –   pertanto, han  cessato di avere efficacia e non     trovano  applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta-Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 32 del 27-7-2011a  -, riconoscendo così all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni :

 si evidenzia che l’Inps con la  Circolare 26 ottobre 2011, n. 138 fornisce le seguenti istruzioni attuative rispetto a quanto   ,precisando quanto segue.

1)Per un corretto esercizio del diritto di opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. A tal fine è in corso di implementazione la procedura di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione attraverso le modalità telematiche – direttamente da cittadino tramite WEB, Contact center integrato, Patronati/Intermediari dell’Istituto – affinché consentano di manifestare la suddetta opzione avente valore di domanda amministrativa. Nelle more l’opzione in argomento sarà esercitata con apposita richiesta scritta presentata alla Struttura INPS territorialmente competente.

2) Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.

3)In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.

4) I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.

La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.

5)Con l’occasione si precisa che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps a decorrere dal giorno della sua pubblicazione ,mentre non produce  più alcun effetto nei confronti dei rapporti ormai irreversibilmente esauriti anteriormente a detta pronuncia di illegittimità costituzionale, per effetto di intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale oppure all’avveramento della decadenza sostanziale, istituti sanzionatori entrambi riconducibili all’inerzia del titolare del relativo diritto.
 

 .

2. Istruzioni Operative

Si forniscono di seguito le istruzioni operative in attuazione di quanto in premessa.

Per un corretto esercizio del diritto di opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. A tal fine è in corso di implementazione la procedura di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione attraverso le modalità telematiche – direttamente da cittadino tramite WEB, Contact center integrato, Patronati/Intermediari dell’Istituto – affinché consentano di manifestare la suddetta opzione avente valore di domanda amministrativa. Nelle more l’opzione in argomento sarà esercitata con apposita richiesta scritta presentata alla Struttura INPS territorialmente competente.

Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.

In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.

I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.

La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.

Con l’occasione si precisa che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

La statuizione della Consulta non produce, invece, più alcun effetto nei confronti dei rapporti ormai irreversibilmente esauriti anteriormente a detta pronuncia di illegittimità costituzionale, per effetto di intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale oppure all’avveramento della decadenza sostanziale, istituti sanzionatori entrambi riconducibili all’inerzia del titolare del relativo diritto.

RISPOSTA INTERPELLO MINISTERO LAVORO DURATA APPRENDISTATO FIGURE PROFESSIONALI ARTIGIANATO

27/10/2011

Come è noto,tra le  tre   tipologie di apprendistato, previste  dal nuovo  testo unico  disciplinato dal decreto leg.vo n.167/2011,figura quella  che    dall’art.4 è denominata “professionalizzante o di mestiere”,prevedendo che   ,per la sua componente  formativa,  non  puo’  comunque essere di durata superiore a   cinque anni  per le figure professionali
dell’artigianato  individuate  dalla  contrattazione  collettiva   di riferimento.

Premesso quanto sopra si segnala che  Confcommercio e la Confesercenti  ,a norma dell’art.9 dec.legvo n.124/04,risulta chiesto al Ministero del  Lavoro di far conoscere se la  predetta “durata massima di 5 anni, previste per le figure professionali dell’artigianato, possa riguardare anche “profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti”.

 La risposta ministeriale a tale   prevede  che il  riferimento  dell’art.4  alle “figure professionali dell’artigianato” vuole indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani.

A titolo esemplificativo è possibile infatti pensare a tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e che pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza.

Per tutte queste figure – previste nell’ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione – i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, si ritiene pertanto possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.

PROVVIDENZE GRANDI INVALIDI ANNO 2011

26/10/2011

Quanto previsto dal titolo risulta disposto dal decreto Ministero  Difesa  ,Lavoro e Finanze  del 15 luglio 2011 ,pubblicato sulla G.U.n.246 del 21.10.2011,il cui testo si riporta di seguito ,evidenziando agli interessati che :

-alla domanda ,come da fac simile sotto riportato,  va allegata copia del mod.69 o del decreto concessivo della pensione ,se si tratta di prima istanza.

 -per quanto riguarda il momento della presentazione della domanda,  lo stesso  è influente, ai fini della decorrenza dell’assegno, solo per coloro che ne fanno richiesta per la prima volta.Tuttavia  lo stesso costituisce un elemento di valutazione nella formazione delle graduatorie, qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande presentate dagli aventi diritto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                  e

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

                                 Decreta:

                               Art. 1

  1. Alla data del 30 aprile 2011,  il  numero  dei  grandi  invalidi
affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A, numeri 1), 2),  3)  e
4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata  al  decreto  dei
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  aventi  titolo
all’assegno mensile di 878 euro  sostitutivo  dell’accompagnatore  ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288,
e’ di 443 unita’, per l’importo annuo complessivo di euro 4.667.448.
  2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita’
relative all’anno 2011, pari ad euro 3.079.405,  sono  liquidati,  in
via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita’  di  cui  al  comma  1  e,  successivamente,
nell’ordine, e secondo la data di  presentazione  delle  domande  per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti  categorie  di
aventi diritto, affetti dalle invalidita’ di  cui  alle  lettere  A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1;  C);  D);
ed E), numero 1, della citata tabella E:
    a) grandi invalidi che hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di
accompagnamento almeno  una  volta  nel  triennio  precedente  al  15
gennaio, 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di
assicurarlo;
    b) grandi invalidi che dopo  l’entrata  in  vigore  della  citata
legge  n.288  del  2002  hanno  fatto  richiesta  del   servizio   di
accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza
per ottenere l’assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio
dell’Economia e delle Finanze.
  3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi  1  e  2,  nella  misura
mensile di 878 euro ovvero nella  misura  ridotta  del  50%,  secondo
quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 1 della
legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati,
a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31  dicembre  dello  stesso
anno, ovvero dal primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
presentazione della domanda per ottenere  l’assegno  sostitutivo  per
coloro  che  abbiano  richiesto  il  beneficio  per  la  prima  volta
nell’anno 2011.
  4. Ai fini della determinazione della data di  presentazione  delle
domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale. 

    Art. 2

  1. Le domande per la liquidazione  degli  assegni  sostitutivi  per
l’anno 2011, redatte secondo il modello allegato al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate  entro
il 31 dicembre 2011 al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze –
Dipartimento  dell’amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi – Direzione centrale dei  servizi  del  tesoro –  Ufficio  7,
previa  specificazione  delle  infermita’  da  cui  e’   affetto   il
richiedente: Fino al 31 dicembre 2011, gli enti titolari dei progetti
di servizio civile comunicano, entro 30 giorni  dall’attivazione  del
progetto stesso, all’Ufficio nazionale per il servizio  civile  e  al
citato Ufficio 7 del Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  per
quanto di rispettiva competenza, i  nominativi  dei  beneficiari  del
servizio di accompagnamento, indicando il periodo  di  fruizione  del
servizio stesso.
  2. Il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore  viene
anticipato  dalle  amministrazioni  e  dagli  enti   che   provvedono
all’erogazione del trattamento  pensionistico,  previa  comunicazione
autorizzatoria da parte dell’Ufficio 7,  indicato  al  comma  1,  che
curera’ il successivo  rimborso  alle  amministrazioni  e  agli  enti
medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli  1316,  1319  e  2198
Economia.
  Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana.
    Roma, 15 luglio 2011

                      Il Ministro della difesa
                              La Russa

                      Il Ministro dell’economia
                           e delle finanze
                              Tremonti 

 Art. 2

  1. Le domande per la liquidazione  degli  assegni  sostitutivi  per
l’anno 2011, redatte secondo il modello allegato al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate  entro
il 31 dicembre 2011 al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze –
Dipartimento  dell’amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi – Direzione centrale dei  servizi  del  tesoro –  Ufficio  7,
previa  specificazione  delle  infermita’  da  cui  e’   affetto   il
richiedente: Fino al 31 dicembre 2011, gli enti titolari dei progetti
di servizio civile comunicano, entro 30 giorni  dall’attivazione  del
progetto stesso, all’Ufficio nazionale per il servizio  civile  e  al
citato Ufficio 7 del Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  per
quanto di rispettiva competenza, i  nominativi  dei  beneficiari  del
servizio di accompagnamento, indicando il periodo  di  fruizione  del
servizio stesso.
  2. Il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore  viene
anticipato  dalle  amministrazioni  e  dagli  enti   che   provvedono
all’erogazione del trattamento  pensionistico,  previa  comunicazione
autorizzatoria da parte dell’Ufficio 7,  indicato  al  comma  1,  che
curera’ il successivo  rimborso  alle  amministrazioni  e  agli  enti
medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli  1316,  1319  e  2198
Economia.
  Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana.
    Roma, 15 luglio 2011

                      Il Ministro della difesa
                              La Russa

                      Il Ministro dell’economia
                           e delle finanze
                              Tremonti 

   Art. 2

  1. Le domande per la liquidazione  degli  assegni  sostitutivi  per
l’anno 2011, redatte secondo il modello allegato al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate  entro
il 31 dicembre 2011 al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze –
Dipartimento  dell’amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi – Direzione centrale dei  servizi  del  tesoro –  Ufficio  7,
previa  specificazione  delle  infermita’  da  cui  e’   affetto   il
richiedente: Fino al 31 dicembre 2011, gli enti titolari dei progetti
di servizio civile comunicano, entro 30 giorni  dall’attivazione  del
progetto stesso, all’Ufficio nazionale per il servizio  civile  e  al
citato Ufficio 7 del Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  per
quanto di rispettiva competenza, i  nominativi  dei  beneficiari  del
servizio di accompagnamento, indicando il periodo  di  fruizione  del
servizio stesso.
  2. Il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore  viene
anticipato  dalle  amministrazioni  e  dagli  enti   che   provvedono
all’erogazione del trattamento  pensionistico,  previa  comunicazione
autorizzatoria da parte dell’Ufficio 7,  indicato  al  comma  1,  che
curera’ il successivo  rimborso  alle  amministrazioni  e  agli  enti
medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli  1316,  1319  e  2198
Economia.
  Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana.
    Roma, 15 luglio 2011

                      Il Ministro della difesa
                              La Russa

                      Il Ministro dell’economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

 
 Art. 2

  1. Le domande per la liquidazione  degli  assegni  sostitutivi  per
l’anno 2011, redatte secondo il modello allegato al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate  entro
il 31 dicembre 2011 al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze –
Dipartimento  dell’amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi – Direzione centrale dei  servizi  del  tesoro –  Ufficio  7,
previa  specificazione  delle  infermita’  da  cui  e’   affetto   il
richiedente: Fino al 31 dicembre 2011, gli enti titolari dei progetti
di servizio civile comunicano, entro 30 giorni  dall’attivazione  del
progetto stesso, all’Ufficio nazionale per il servizio  civile  e  al
citato Ufficio 7 del Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  per
quanto di rispettiva competenza, i  nominativi  dei  beneficiari  del
servizio di accompagnamento, indicando il periodo  di  fruizione  del
servizio stesso.
  2. Il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore  viene
anticipato  dalle  amministrazioni  e  dagli  enti   che   provvedono
all’erogazione del trattamento  pensionistico,  previa  comunicazione
autorizzatoria da parte dell’Ufficio 7,  indicato  al  comma  1,  che
curera’ il successivo  rimborso  alle  amministrazioni  e  agli  enti
medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli  1316,  1319  e  2198
Economia.
  Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana.
    Roma, 15 luglio 2011

                      Il Ministro della difesa
                              La Russa 

                   Il Ministro dell’economia
                           e delle finanze
                              Tremonti 
ALLEGATO

Modello di domanda per ottenere l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore per il 2011
Al Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento dell’amministrazione generale
del personale e dei servizi del tesoro
Direzione centrale dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina n. 3 – 00182 Roma
Oggetto: richiesta assegno sostitutivo dell’accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.
288) per l’anno 2011
Il/la sottoscritto/a: cognome ………………………… nome ……………………………….
nato/a il …………… a ……………………………………………………………… (prov……),
codice fiscale ………………………………, residente a ………………………………………
(prov……..) in via/piazza ………………………………………..………….. n. ……….
(c.a.p. ……………) tel. …………………………….., grande invalido/a di Tabella E,
lettera ………. (iscrizione n………………………..) come da allegato mod. 69 (1) o decreto
concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge n. 288 del 2002, l’assegno
sostitutivo dell’accompagnatore civile per l’anno 2011.
Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):
2 di avere usufruito per l’anno 2010 dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore o di
aver ricevuto comunicazione dall’Ufficio 7 di cui all’art. 2, comma 2, di averne titolo;
2 di non avere usufruito nell’anno 2011, sino alla data odierna, di accompagnatore del
servizio civile;
2 di aver titolo alla precedenza stabilita dall’art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 2002
richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di
accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore
della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti
allegati;
2 di aver titolo alla precedenza stabilita dall’art. 1, comma 4, della legge sopra
richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di
accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore
della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta
Amministrazione.

ISTRUZIONI INPS PER RECUPERO DA TERZI RESPONSABILI SOMME EROGATE INVALIDI CIVILI

26/10/2011

L’argomento di cui al titolo risulta previsto e disciplinato dagli art.41 e 42 della legge n.183/20110(Collegato Lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010.

In base all’art.41 del provvedimento  suddetto ,  le  pensioni, gli assegni e le indennita`  spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino
a concorrenza dell’ammontare di dette prestazionidall’ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

Inoltre agli   effetti  di quanto sopra  , il valore capitale della prestazione erogata e`aggiornato  mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del collegato lavoro .

  L’art.42 della legge prima   citata  dispone che   a  decorrere dal 1º giugno 2010, nei casi di infermita` comportante incapacita` lavorativa,derivante da responsabilita` di terzi, il medico e` tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all’articolo 2 deldecreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all’ente assicuratore l’esperibilita` delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
 
 Inoltre stabilisce  che in caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all’indennita` di malattia erogata dall’INPS ed imputabili a responsabilita` di terzi, l’impresa di assicurazione, prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno, e` tenuta a darne immediatacomunicazione all’INPS ed  altresì è stabilito   che entro     quindici giorni dal ricevimento della comunicazione sopradetta    , l’INPS trasmette all’impresa di assicurazione un «certificato di indennita` corrisposte» (CIR), attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennita` di malattia ed il relativo importo.
  L’articolo si  conclude con l’indicazione  che  l’impresa assicuratrice procede,conseguentemente,ad accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato di cui sopra.

Per dare attuazione allaprevisioni dei due articoli riportati sopra , l’inps ha provveduto a dare specifiche indicazioni operati con la circolare n.134 del 12 .10 2011, del cui testo si riporta ampio    stralcio  .

OGGETTO: Le azioni di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche ex art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

1. Premessa

L’art. 14, della legge 12 giugno 1984, n. 222, dispone che l’Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla legge medesima è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione. A tal fine, il valore capitale della prestazione pensionistica è calcolato applicando i criteri e le tariffe che sono stati fissati con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 marzo1987, incorso di revisione per il mutato scenario di riferimento normativo.

Il predetto art.14 ha”codificato” in modo specifico l’istituto della surrogazione consentendo di intervenire o di agire in via diretta per il recupero delle prestazioni erogate o, in capitalizzazione, da erogare nelle diverse ipotesi di accertata inabilità o invalidità dell’assicurato.

L’Istituto, quindi, è legittimato a recuperare dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione, gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, allorché l’evento posto a base delle accertate patologie, dipenda da fatto imputabile a responsabilità di terzi.
Pertanto, rimane ferma per l’Istituto, ricorrendone i presupposti di fatto, la possibilità di ottenere, da coloro civilmente responsabili, il rimborso dei ratei corrisposti a titolo di pensione di inabilità/assegno ordinario di invalidità, tra la data di presentazione della domanda e quella del decesso dell’assicurato, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 222/1984.

Il predetto articolo sancisce anche l’azione di surrogazione volta al recupero delle somme erogate a titolo di pensione privilegiata di inabilità disciplinata dall’art. 6, trattandosi di una prestazione introdotta e prevista dalla Legge n. 222/1984.

La legge n. 183/2010, inoltre, ha previsto il recupero anche delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili, corrisposte in conseguenza di fatto illecito di terzi, completando il quadro normativo relativo alle azioni surrogatorie e di rivalsa (messaggio n. 8363 del 7 aprile 2011).

Con circolare n.69 del 30 marzo 2007, avente ad oggetto “Azioni surrogatorie relative alle indennità erogate dall’Istituto per malattia causata da terzi”, sono state fornite indicazioni operative per la gestione di tali azioni.

Al fine di assicurare un maggiore presidio delle azioni surrogatorie sul territorio, è stato a suo tempo istituito, presso la Direzione generale, il Progetto di valenza Nazionale ” Progetto Nazionale Gestione Surrogazione verso Terzi ” ed il nuovo modello organizzativo dell’Istituto, di cui alla circolare 102/2009, ha previsto l’accentramento, a livello provinciale, presso l’Unità organizzativa Controllo Prestazioni dell’area flussi, di tutte le attività surrogatorie (sia per malattia che per prestazioni pensionistiche) e di rivalsa.

Tale accentramento delle attività presso l’Unità organizzativa Controllo Prestazioni (cfr. circ. 102/2009) consente, inoltre, di evidenziare le azioni relative a situazioni di prestazioni economiche di malattia erogate a causa di gravi incidenti che, verosimilmente, potrebbero originare richiesta di prestazione pensionistica.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni in merito al processo produttivo delle azioni surrogatorie da attivare ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, nei confronti dei responsabili e delle loro eventuali compagnie assicuratrici, per il recupero delle prestazioni erogate agli assicurati a titolo di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità.

2. Monitoraggio

Come indicato con messaggio n. 12456 del 16 maggio 2007 è stata avviata, sull’intero territorio nazionale, una prima azione di monitoraggio del processo produttivo delle azioni di surrogazione in oggetto.

Inoltre, per il periodo gennaio-ottobre 2010, è stata effettuata, tramite procedura “surroghe web” (messaggio n. 19589 del 27 luglio 2010), una rilevazione dei dati relativi alle visite mediche di cui alla procedura del fascicolo sanitario (SIGAS).

Tali rilevazioni hanno evidenziato, complessivamente, 2.998 assegni di invalidità e pensioni di inabilità segnalati dalle UOC/UOS medico legali con possibile responsabilità di terzi.

L’analisi dei dati sui flussi procedurali amministrativi, relativi alle prestazioni pensionistiche accolte per inabilità e invalidità accertate, ha consentito di:

rilevare una discrasia tra il numero delle segnalazioni effettuate in sede di visita medico-legale a seguito di accoglimento di domanda di invalidità o di inabilità e il numero ridotto di verifiche effettuate al fine di consentire l’avvio delle azioni surrogatorie;
evidenziare la difficoltà di ricostruire, specialmente a distanza di tempo, un quadro chiaro delle circostanze di fatto alla base delle responsabilità di terzi nella determinazione dell’evento invalidante. Infatti, allorché il riconoscimento della prestazione avviene a notevole distanza di tempo dalla data dell’evento invalidante, non è più rinvenibile la prova dell’ascrivibilità del fatto illecito al suo autore o non è più esercitabile l’azione surrogatoria, qualora non siano stati interrotti con le apposite comunicazioni i termini prescrizionali.

La tempestiva e puntuale attuazione ed integrazione dei compiti relativi all’attività in argomento, affidati alle UOC/UOS medico legali, alle linee di prodotto/servizio Assicurato-Pensionato e all’Unità organizzativa Controllo Prestazioni, è in grado di produrre il recupero di ingenti somme spettanti all’Istituto.

Si evidenzia come, al fine del necessario superamento delle criticità evidenziate, sia indispensabile la collaborazione fra tutte le strutture interessate nel processo e parimenti si sottolinea che, una volta segnalata dalla UOC/UOS medico legale l’eventuale responsabilità di terzi, l’obiettivo di produzione delle azioni da avviare è del 100%.

3. Flusso procedurale

Al fine di agevolare e tracciare tutte le attività necessarie per l’esercizio dell’azione surrogatoria, è stata realizzata l’interconnessione (messaggio n. 19589 del 27 luglio 2010) della procedura “surroghe web” con quella di gestione automatizzata del fascicolo sanitario (Sigas).

In base a tale nuova funzionalità, la segnalazione che la patologia dipende da fatto causato da terzi (registrata nella procedura Sigas), viene trasmessa automaticamente alla procedura surroghe, per l’acquisizione delle informazioni dell’assicurato e per il conseguente avvio delle attività di surroga nei confronti del terzo responsabile.

Inoltre, a supporto delle attività degli operatori, sono disponibili il Flusso Standardizzato di processo per la “Gestione dell’azione di surroga- Prestazioni a sostegno del reddito”, rilasciato con messaggio n. 026464 del 21 ottobre 2010, nonché il Flusso standardizzato “Servizi collegati al conto assicurativo – Pensioni” implementato con la descrizione delle specifiche attività di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche.

I flussi, navigabili sia in modalità guidata che libera, raccolgono, secondo un indice ordinato di attività, l’insieme delle informazioni operative, amministrative e procedurali, ivi compresi gli adempimenti per la contabilizzazione dei pagamenti (mod. IP 518), rendendo immediatamente disponibili le informazioni ed i relativi applicativi gestionali Web.

3.1 Adempimenti delle Strutture medico legali

Al fine di rendere fluido ed efficace il procedimento di surroga, per il recupero delle somme dovute all’Istituto, è di fondamentale importanza che le strutture medico legali svolgano le attività di competenza “in tempo reale” e allo stesso tempo effettuino una puntuale azione di monitoraggio del fenomeno, per evitare la decadenza dei termini.

Le attività previste sono:

  • evidenziare sempre, nella cartella informatica SIGAS – sezione “Anamnesi Lavorativa”, le voci relative alle schermate già previste nella sezione predisposta;
  • attivare il check box, nella casella relativa alla “Responsabilità di Terzi” – sezione “Diagnosi Medico – Legale”, sia per il riconoscimento dello stato di invalidità che di inabilità. L’attivazione del check-box “responsabilità terzi”, comporta l’automatica apertura della fase di lavorazione in procedura “Surroghe Web”.

Attivando il checkbox

● E’ DIPENDENTE da responsabilità di terzi
Oppure

○ APPLICABILE comma 43 art.1 L.335
in questo caso solo per

○ Infortunio in “itinere”

si apre automaticamente una sezione riservata all’acquisizione dei dati inerenti la specifica responsabilità di terzi. Le sezioni interessate devono essere acquisite in forma descrittiva, focalizzando l’attenzione sulla dinamica dell’evento e, per quanto riguarda la diagnosi, con la tutela dei dati in base alle attuali disposizioni di legge sulla Privacy.

  • prelevare, direttamente da Sigas attraverso il link “Stampe”, il modello “Mod. AS1-P” (allegato 2), che ha sostituito il modello “Dich. Terzo”, al fine della compilazione dello stesso da parte dell’interessato direttamente in sede di visita, qualora non presentato in allegato alla domanda di prestazione.
    Qualora l’assicurato non sia in grado di fornire tutti i dati richiesti, il modello, gli verrà consegnato brevi-manu con l’obbligo della compilazione con i dati mancanti e la restituzione entro 15 giorni;
  • biffare, nella pagina “Azione di surroga”, a seconda del caso, uno dei seguenti checkbox:○ AS1-P consegnato in data ………..
    ○ AS1-P compilato in data…………
  • compilare la parte finale del modello AS1, con le considerazioni e il parere medico legale conclusivo sulla azionabilità del recupero economico, ai sensi del citato articolo 14, legge n. 222/1984.

Le suddette risultanze con il giudizio medico legale vengono inviate automaticamente con la mail-Sigas alle competenti linee di prodotto/servizio Assicurato Pensionato.

E’ compito dei Dirigenti Medico Legali, responsabili delle UOC/UOS medico legali, monitorare l’iter procedurale delle domande di prima istanza tramite la funzione di ricerca “statistica” inserita nel F.S.E. (fascicolo sanitario elettronico) alla voce “SITUAZIONE SURROGHE”.

3.2. Adempimenti delle linee di prodotto/servizio Assicurato-Pensionato

Si richiama l’attenzione sull’esigenza di una puntuale gestione delle attività di controllo necessarie per una efficace tutela degli interessi economici dell’Istituto.

Nel rinviare alle istruzioni già impartite con la circolare n. 10 del 16 gennaio 1988, si ribadiscono le principali disposizioni nella stessa contenute, aggiornate in sintonia con il nuovo modello organizzativo dell’Istituto; si rende noto inoltre che, al fine di agevolare il tempestivo esercizio del diritto di surrogazione si è provveduto ad integrare e semplificare la modulistica da utilizzare.

Per l’individuazione delle istanze di prestazioni pensionistiche relative a stati invalidanti dovuti a responsabilità di terzi, la linea di prodotto/servizio dell’area Assicurato/Pensionato deve:

  1. verificare in procedura SIGAS la presenza di una segnalazione in ordine al rapporto causale tra lo stato invalidante e la condotta del terzo;
  2. controllare le informazioni contenute nella domanda di pensione di inabilità e/o dell’assegno ordinario di invalidità (nuovi modelli COD. AP59/AP60);
  3. verificare la dichiarazione, contenuta negli stessi modelli, relativa alla “responsabilità di altri”;
  4. verificare le informazioni contenute nel modello AS1, allegato alla domanda o compilato in sede di visita;
  5. in assenza del modello AS1/P, controllare in procedura SURROGHE WEB, nella pagina Azione di Surroga, la data di consegna all’interessato in sede di visita;
  6. in caso di mancata consegna del modello AS1, evidenziare immediatamente tale situazione all’Unità Organizzativa Controllo Prestazioni per le necessarie e successive azioni;
  7. effettuare gli altri accertamenti di fonte diversa;
  8. provvedere tempestivamente all’accertamento del diritto e della misura della prestazione.

Rilevata l’esistenza del rapporto causale tra l’infortunio occorso all’assicurato (con responsabilità di terzi) ed il suo stato invalidante, l’Unità in discorso deve trasmettere all’Unità Organizzativa Controllo Prestazioni, attraverso la procedura informatica “Comunicazione front office/back office”, la segnalazione che lo stato invalidante a base della richiesta di prestazione è derivante da responsabilità di terzi. Tale segnalazione dovrà contenere tutti i dati necessari previsti dall’apposita scheda (allegato 1) da inviare mediante la funzione allega file.

A titolo cautelativo dovranno essere avviate anche le azioni surrogatorie per il recupero della quota della inabilità costituente parte della prestazione di reversibilità erogata ai superstiti di cui all’art. 2 della legge 222/1984. Sarà cura delle Sedi, di volta in volta interessate, relazionare la Direzione Generale – Progetto Nazionale Gestione Surrogazione verso Terzi, in ordine alle suddette azioni di surrogazione, per il necessario monitoraggio della situazione e per eventuali, ulteriori indicazioni operative.

3.3 Adempimenti dell’ Unità Organizzativa Controllo Prestazioni

L’Unità organizzativa Controllo Prestazioni è tenuta ad avviare con sollecitudine le pratiche di surroga da pensione provenienti dalle segnalazioni presenti nella lista proposta dalla procedura informatica, nella funzione ACQUIS:/VARIAZ. Acquisizione da visite (messaggio n. 12540 del 9 giugno 2011).

L’Unità Organizzativa in discorso, deve provvedere ai seguenti adempimenti:

a) accertare l’eventuale esistenza di una pratica di surrogazione per il recupero delle indennità economiche di malattia relative allo stesso assicurato ed al medesimo evento lesivo (v. circ. n. 69 del 30 marzo 2007). In caso positivo, acquisire il relativo fascicolo e provvedere alla riunificazione delle pratiche di surrogazione.
b) inviare all’assicurato il modello AS1P (allegato 2) di richiesta notizie, qualora il questionario non risulti già acquisito;
c) trasmettere il modello AS2P di richiesta notizie (allegato 3) al competente ufficio di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale, Carabinieri, etc…), sempre che tale adempimento non risulti già precedentemente eseguito per il recupero dell’indennità di malattia;
d) inviare, con la massima sollecitudine con raccomandata A/R, il modello AS3P (allegato 4) al terzo presunto responsabile, alla sua compagnia assicuratrice e per conoscenza al danneggiato (in tale modello è altresì contenuta la diffida al danneggiato e ai suoi eredi a non stipulare accordi con il terzo responsabile con espresso richiamo delle sanzioni comminate dall’art. 142, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005, dall’art. 1916, comma 3, del c.c. e dall’art. 640 del c.p.); tale adempimento deve essere rinnovato a scadenza predeterminata, al fine di consentire la tempestiva interruzione dei brevi termini di prescrizione del diritto di surrogazione;
e) inviare con raccomandata A/R, una volta accertata la responsabilità, il modello AS3 bis (allegato 5) al terzo responsabile, alla sua compagnia assicuratrice e per conoscenza al danneggiato;
f) acquisire i dati concernenti l’ammontare delle prestazioni (allegato n. 1) e determinare il relativo importo; con riferimento alle prestazioni, di cui alla legge n. 222/84, considerate le recenti riforme intervenute nel sistema pensionistico obbligatorio (tra queste l’elevazione del limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia) sono in corso di aggiornamento le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali di dette prestazioni e, pertanto, si fa riserva di successive comunicazioni;
g) inviare (con raccomandata A/R) al terzo responsabile, e/o alla sua compagnia assicuratrice e per conoscenza al danneggiato, l’estratto conto modello AS4P (allegato 6), ove risulti indicato il valore capitale delle prestazioni di cui al punto f), nonché i ratei maturati, comprensivi degli eventuali interessi legali e per svalutazione monetaria, già corrisposti dall’Istituto. Sulla somma così determinata, comprensiva del valore capitale e degli arretrati, devono essere calcolati e richiesti gli interessi legali e la svalutazione monetaria dalla data di liquidazione della prestazione, oltre le spese amministrative. In tale modello è altresì contenuta l’indicazione secondo la quale, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla sua ricezione, tutte le comunicazioni inerenti alla pratica devono essere inviate all’Ufficio legale della sede;
h) decorso il termine di venti giorni dall’invio dell’estratto conto senza che la controparte abbia corrisposto all’Istituto l’intero importo indicato, il fascicolo, con la documentazione in originale comprensiva di tutte le ricevute di ritorno e delle comunicazioni inviate, deve essere trasmesso al competente Ufficio legale. Allo stesso modo, deve essere trasmesso ogni altro atto che pervenga dopo detto adempimento (es. atti di quietanza, copia degli assegni incassati e dei relativi modelli IP 518).

3.4 Adempimenti degli Uffici legali

Gli Uffici Legali Distrettuali e Periferici, in ragione delle rispettive competenze territoriali, curano l’esercizio di tutte le azioni surrogatorie per malattia e invalidità pensionabile, per le quali sono scaduti i termini amministrativi per il pagamento delle somme dovute.

L’Ufficio Legale, provvederà, all’atto dell’invio della diffida legale, a verificare che il calcolo della capitalizzazione della prestazione pensionistica sia aggiornato con tutte le prestazioni erogate in favore dell’assicurato e con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati sulle somme dovute all’Istituto dai civilmente responsabili dell’evento lesivo.

Al fine di assicurare tempi rapidi e completezza dell’azione surrogatoria in via legale, il competente ufficio, prima di procedere alla definizione della pratica di surroga derivante da indennità di malattia erogata a fronte di incidenti di particolare gravita, avrà cura di verificare dal fascicolo trasmesso dalla Unità Organizzativa Controllo Prestazioni, se l’assicurato abbia, nel frattempo, inoltrato richiesta di prestazione di invalidità o inabilità ai sensi della legge 222/1984.

Ove risultasse che la pratica di surroga abbia comportato anche l’erogazione di prestazione per indennità di malattia in favore dello stesso assistito, relativa al medesimo evento lesivo, si provvederà alla trattazione unificata del recupero in via legale; in caso contrario, si provvederà a fare apporre sull’atto di transazione, inviato dalla Compagnia Assicuratrice all’Istituto, la clausola che fa salvi i diritti dell’Istituto ex art. 14 della Legge n. 222/1984.

Preme segnalare che la concessione dell’assegno ordinario d’invalidità (AOI) ha valore triennale e può, in sede di verifica dei postumi permanentemente invalidanti o perché il titolare non ne fa richiesta nei tempi stabiliti, non essere confermata ovvero revocata.

In tali casi, si rappresenta l’opportunità che le azioni surrogatorie siano proseguite per il pagamento del valore capitale dell’assegno d’invalidità secondo il dettato normativo di cui all’articolo 14, comma 2, della Legge n.222/84.

4. Prescrizione

I termini prescrizionali più ricorrenti in relazione all’esercizio del diritto di surroga sono i seguenti:

  • cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi (artt. 2043 e 2947, 1° comma, cod.civ.);
  • due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie (art. 2947, 2° comma, cod.civ.);
  • il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, quando l’evento lesivo è considerato dalla legge come reato, salvo quanto previsto dal 3° comma, 1° capoverso, dell’articolo 2947 cod.civ.

Nella ipotesi di prestazioni erogate in favore di persona trasportata:

  • un anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata, nel caso di trasporto pubblico (artt. 1679 e 1680 cod. civ.) o privato (art. 1681 cod.civ.), a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, salva l’estensione prevista dal comma 2 dell’art. 2951 cod. civ.;
  • due anni per i sinistri occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da esercitarsi nei confronti del vettore (artt. 2043 e 2947, comma 2, cod. civ.).

Nella ipotesi di pregiudizio al diritto di surroga da parte dell’assicurato:

  • un anno per la ipotesi in cui l’Istituto abbia omesso di manifestare la propria volontà di surrogarsi all’assicurato-danneggiato (art. 2952 cod.civ.);
  • dieci anni nel caso in cui l’assicurato abbia reso la dichiarazione ex art. 42, Legge n. 183/2010 e, ciononostante, abbia compromesso l’azione surrogatoria dell’Istituto (art. 2946 cod. civ.): al riguardo, si rimanda alle precisazioni contenute al par. I della Circolare n 10/1988 – Adempimenti dell’Ufficio Liquidazioni Pensioni.

5. Revisione tabelle art. 14, comma 2, legge 222/84

La normativa vigente ha profondamente riformato il sistema pensionistico obbligatorio e complementare elevando, tra l’altro, il limite d’età per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia.

Le tabelle dei coefficienti stabiliscono la somma che deve essere versata all’Istituto (valore capitale della pensione) quando la prestazione erogata e’ soggetta a surrogazione.

Le tabelle attualmente in vigore (decreto ministeriale del 20 marzo 1987, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 4 luglio 1987), non tengono conto della successiva evoluzione – determinando, nelle richieste di rimborso al terzo responsabile, un non più adeguato calcolo delle somme, pertanto, si è reso necessario attivare le procedure per il loro aggiornamento.

La necessità di avere un insieme di tabelle così ampie, trova fondamento nel fatto che l’azione di surroga e’ effettuata oltre che sui valori capitali determinati da rendite vitalizie, anche sui valori capitali correlati a rendite temporanee (lavoratori già in possesso dei soli requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia).

Si e’, infatti, convenuto che il criterio che meglio risponde all’interpretazione letterale dell’enunciato legislativo sia quello di valutare l’onere che l’erogazione anticipata della prestazione comporta per l’Istituto, in termini di capitale di copertura della pensione, per una durata massima pari a quella necessaria per raggiungere i limiti di età fissati nella gestione per la pensione di vecchiaia ordinaria.

Assume così notevole rilievo tecnico, per delimitare la durata della rendita, la presenza o meno dei requisiti di assicurazione e contribuzione fissati per la pensione di vecchiaia, nel presupposto che l’assicurato in possesso dei requisiti, all’età stabilita dalla legge fruirebbe comunque della prestazione. In termini attuariali l’onere soggetto a surroga, se correlato alla contribuzione accreditata, viene concepito come premio unico di un’assicurazione di rendita,temporanea o vitalizia a seconda che sussistano o meno i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia. Per le prestazioni concesse dalla normativa al di fuori della base contributiva accreditata, invece, l’onere è determinato comunque per l’intera durata di vita del titolare, cioè in termini di rendita vitalizia (assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità).

Tale soluzione appare conforme al principio generale in tema di surrogazione in base al quale l’assicuratore (nella fattispecie l’Inps) non può recuperare più di quanto ha versato in conseguenza del sinistro e il terzo responsabile non può pagare più di quanto deve a titolo di risarcimento al danneggiato.

Sulla base del medesimo principio va affrontato e risolto il problema concernente il momento cui riferire il calcolo del valore capitale.

Con apposito messaggio, alla definizione e approvazione con decreto ministeriale, delle citate tabelle saranno fornite le opportune disposizioni operative.

 Si fa infine notare che alla circolare sono uniti n.7 Allegati,che possono essere acquisiti consultando il sito inps.it.

LA FORMAZIONE NEL NUOVO T.U.APPRENDISTATO

26/10/2011

 Il decreto legislativo n.167/2011 ,in vigore dal 25 ottobre c.a, ma che  per essere operativo  effettivamente avra’ bisogno di nuovi provvedimenti da emanare entro      il 25 aprile 2012 ,disciplina  la   formazione che va fornita agli apprendisti   in riferimento  alle tre diverse  tipologie di apprendistato  previste.

In proposito ,l’art.3 del T.u.,dedicato all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ,precisato al comma 1 che la durata della componente formativa nonpuo’ in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale,al comma successivo  stabilisce  che  la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e’ rimessa alle regioni e alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previo  accordo  inConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite  le  associazionidei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri e principi direttivi:

    a) definizione della qualifica o diploma professionale  ai  sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

    b) previsione di un monte ore di formazione, esterna  od  interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del  diploma
professionale in funzione di quanto stabilito al comma  1  e  secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi del  decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;

    c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale  da  associazioni  dei  datori  e
prestatori di lavoro comparativamente  piu’  rappresentative  per  la
determinazione,  anche  all’interno  degli  enti  bilaterali,   delle
modalita’ di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni. 

L’art.4 ,dedicato all’apprendistato professionalizzante  o  di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale  a  fini contrattuali   , invece , attribuisce agli  accordi  interconfederali   ed  ai   contratti   collettivi, in ragione dell’eta’ dell’apprendista  e  del  tipo  di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e  le  modalita’
di erogazione della formazione per  l’acquisizione  delle  competenze
tecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei   profili
professionali   stabiliti   nei   sistemi   di   classificazione    e
inquadramento del personale, precisando che   la  componente  formativa,  non  puo’  comunque
essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato  individuate  dalla  contrattazione  collettiva   di riferimento. 
 Inoltre, prevede che  la  formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,  svolta sotto la responsabilita’ della  azienda,  e’  integrata,  nei  limiti delle  risorse  annualmente  disponibili,  dalla  offerta   formativa pubblica,  interna  o  esterna   alla   azienda,   finalizzata   alla acquisizione di  competenze  di  base  e  trasversali  per  un  monte
complessivo non superiore a  120 ore per la durata del triennio ,venendo  disciplinata dalle Regioni ,sentite le parti sociali e tenuto  conto dell’eta’, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. 
   Peraltro nel comma 4 si sottolinea che  le  Regioni e le associazioni di categoria dei datori  di  lavoro
possono definire, anche nell’ambito della bilateralita’, le modalita’ per il riconoscimento della  qualifica  di  maestro  artigiano  o  di mestiere. 
  Infine , in riferimento   ai datori di lavoro che  svolgono  la  propria  attivita’  in
cicli stagionali,  viene  assegnata ai    contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale  da  associazioni  dei  datori  e  prestatori   di   lavoro  comparativamente piu’ rappresentative  sul  piano  nazionale  di disciplinare  la  formazione nell’eventualita’  che  stabiliscano  specifiche  modalita’  di  svolgimento  del  contratto  di apprendistato, anche a tempo determinato. 

   L’art.5 provvede , nell’ambito  della disciplina generale dell’apprendistsato  di alta formazione e di ricerca ,a definire anche la materia della formazione ,prevedendo che ,attraverso tale contratto, destinato ad   attivita’  di  ricerca,
 al   conseguimento  di  un  diploma  di   istruzione   secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta  formazione,compresi i dottorati di  ricerca,  per  la  specializzazione  tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.  144, con particolare  riferimento  ai  diplomi  relativi  ai  percorsi  di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di  cui all’articolo  7  del  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
Ministri 25 gennaio 2008, nonche’  al praticantato (preliminare  )  per  l’accesso
alle  professioni  ordinistiche  o  (successivo) per  esperienze  professionali   .

La regolamentazione e la durata dei profili formativi sono affidate  alle Regioni, per i  soli  profili  che
attengono  alla  formazione,   in   accordo   con   le   associazioni territoriali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro comparativamente  piu’  rappresentative  sul  piano   nazionale,   le universita’, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di  riconoscimento istituzionale di  rilevanza  nazionale  o  regionale  e  aventi  come oggetto la promozione delle attivita’  imprenditoriali,  del  lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 
  Peraltro ,si richiama l’attenzione sul comma 3 ,secondo cui , in   assenza   di   regolamentazioni   regionali ,  l’attivazione
dell’apprendistato  di  alta  formazione  o  ricerca  e’  rimessa  ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro  o  dalle loro  associazioni  con  le  Universita’,  gli  istituti  tecnici   e professionali e le istituzioni formative o di ricerca  , senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.