In previsione della scadenza delle determinazioni assunte in merito agli ammortizzatori sociali in deroga nella seduta precedente,il 28.10.2011 il CICAS è tornato a riunirsi in Pescara presso la sede dellaGiunta Regione Abruzzo per le conseguenti decisioni ,che si illustrano di seguito.
In via preliminare, è stato ribadito che, in base all’intesa Stato – Regioni del 20.04.2011, le autorizzazioni circa trattamenti degli Ammortizzatori in Deroga devono essere contenute entro la data del 31 dicembre 2011.
Successivamente , risultano esposti i risultati dell’attività di monitoraggio posta in essere da Italia Lavoro-UT Abruzzo con la collaborazione dell’INPS e della DRL, in base a cui le misure di Cig in deroga poste in essere dal CICAS hanno interessato dall’inizio dell’anno 4230 lavoratori circa, per una spesa complessiva di circa euro 36.400.000,00, contribuendo così ad evitare la fuoriuscita dal sistema produttivo dei lavoratori di aziende interessate dalla crisi ,assicurando nel contempo agli stessi un sostegno economico.
Per la mobilità in deroga,invece è risultato che la stessa ha interessato dall’inizio dell’anno circa 2300 lavoratori per una spesa complessiva di euro 9.500.000,00 circa.
Inoltre si è atto che da parte delle Amministrazioni Provinciali sono state poste in essere azioni di politiche attive in favore di lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga in attuazione degli interventi di cui al “Patto delle Politiche Attive del Lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi percettori di ammortizzatori sociali in deroga”.
In merito alle nuove misure d’intervento degli ammortizzatori sociali in deroga per l’ultimo periodo del 2011 , premesso che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regione, collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica che continua a protrarsi, dal Comitato ,evidenziata la necessità di confermare, anche per il prossimo bimestre, le strategie adottate con successo sinora e contestualmente di dare ulteriore impulso alle misure di politica attiva di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato con DGR 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo , richiamato:
– l’accordo quadro del 28/04/2010 che, sulla base delle esigenze del territorio, così come verificate e condivise, ha individuato i lavoratori destinatari dei trattamenti di ammortizzatori in deroga, nonché l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi;
– l’Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011;
– la disponibilità finanziaria residua ,a fronte delle risorse assegnate per il 2011 alla Regione Abruzzo ;
all’unanimità, risulta stabilito quanto segue ,previa conferma che :
– le determinazioni odierne integrano l’accordo quadro del 28/04/2010 e successive modifiche.
– continuano a trovare applicazione le disposizioni relative :
– alla lettera “a” dei punti 2 e 3 del verbale CICAS del 05/11/2010 , che rispettivamente stabiliscono:
° punto 2 lett. a) del verbale CICAS del 05/11/2010;-Concessione di 13 settimane di cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dall’01/11/2010, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa. La presente misura annulla e sostituisce la precedente di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 che a sua volta annullava esostituiva la lettera a) del verbale CICAS del 20/05/2009.
- Punto 3 lettera g) del verbale CICAS del 05/11/2010;): Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa.
– alla lettera “g” del punto 3 del verbale cicas del 5.11 2010 .ed alla lettera “i” del punto 4 del verbale CICAS del 28/04/2010 , che rispettivamente prevedono:
- Punto 3 lettera g) del verbale CICAS del 05/11/2010;): Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa.
- Punto 4 lettera i) del verbale CICAS del 28/04/2010): Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e
– al punto “6”del verbale CICAS del 28/04/2010 ,secondo cui:
– Punto 6 del verbale CICAS del 28/04/2010 A favore dei datori di lavoro che hanno in atto sospensioni del lavoro, e che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 , del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge 102/2009, utilizzano i lavoratori sospesi, percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttive di beni o servizi connessi all’apprendimento, la durata massima delle misure di cui al punto 3 lettera a) e d) e punto 4, lettera a), b) e g), del presente accordo, è di 26 settimane previo accordo sindacale.
– alla lettera “h” del punto 2 del verbale CICAS del 25/07/2011 ,secondo cui :
Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.05.2011 al 31.07.2011 sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera b) del verbale del 10.11.09, alle lettere b) e c) del verbale del 29/01/2010, alle lettere c) e d) dei verbali del 28/04/2010 e del 05/11/2010 e delle lettere b) e c) del 28/01/2011.
– alla lettera “i” del punto 2 del verbale CICAS del 25/07/2011 ,secondo cui:
Proroga sino al 31/07/2011 della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi dal lavoro, o ad orario ridotto per carenza di attività e beneficiari del provvedimento di cui alla lettera “i” del verbale del 28/01/2011.
– alla lettera “j” del punto 2 del verbale CICAS del 25/07/2011 ,secondo cui :
Proroga sino al 31/07/2011 della mobilità in deroga in favore dei lavoratori di cui alla DGR 433/06 inseriti in specifici percorsi di stabilizzazione
– alla lettera “k” del punto 3 del verbale CICAS del 25/07/2011 ,secondo cui :
Proroga sino alla data del 31/12/2011 della mobilità in deroga in favore dei lavoratori di cui al protocollo del 23/09/2008, così come modificato dalla nota della Direzione Generale ASL 1, del 30/11/2010, prot. n. 0104236, inseriti in specifici percorsi di stabilizzazione
– alla lettera “l” del punto 3 del verbale CICAS del 25/07/2011 .secondo cui :
Concessione/Proroga della mobilità in deroga, per un periodo massimo di 52 settimane e comunque non oltre il 31/12/2011, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.05.2011 ed il 31.07.2011, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga. Purché detto trattamento consenta al lavoratore, nel corso del 2011, la maturazione del diritto alla pensione e sempre che, in capo allo stesso, permanga lo stato di disoccupazione.
- 1. In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, per i quali si rinvia al successivo punto 3, stabilisce che le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:
CIG IN DEROGA
INTERVENTI
a) Proroga, sino alla data del 31/12/2011, della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe.
b) Proroga, sino al 31/12/2011, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi dal lavoro e ad orario ridotto per carenza di attività già beneficiari del provvedimento di cui alla lettera “e”, del verbale del 28.04.2011.
MOBILITA’ IN DEROGA
INTERVENTI
c) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011 risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.
d) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91.
e) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.
f) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga concessa in forza delle punto 2 lettera “e” del verbale CICAS del 25.07.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;
g) Con riferimento all’Avviso pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l’accesso a percorsi integrati per l’utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d’Appello de L’Aquila, in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui al predetto Avviso pubblico, già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza al 31.12.2011, visto il punto 11 dell’Accordo Stato-Regioni del 20.04.2011, si dispone la proroga della mobilità in deroga fino al 31.12.2011, fatta salva la possibilità di riconoscere in favore degli stessi, compatibilmente con le risorse previste e disposte nella c.d. “Legge di stabilità” a valere per il 2012, di un periodo di proroga sino alla durata residua dei Percorsi integrati di cui al citato Avviso pubblico. Tale disposizione non ha effetto retroattivo.
1. 2. In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto 2, le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:
CIG IN DEROGA
INTERVENTI
a) Proroga, fino alla data del 31/12/2011 della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe;
b) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori sospesi, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa e per i quali, dal periodo 01.11.2011 al 31.12.2011, risulti scadere l’indennità di cassa in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera a) dei verbali CICAS del 27.04.09, del 10/11/2009, del 28/04/2010, del 05/11/2010 del 28/01/2011, del 20.04.2011 e del 25.07.2011.
c) Proroga, fino al 31/12/2011, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi dal lavoro, o ad orario ridotto per carenza di attività, già beneficiari del provvedimento di cui alla lettera “ i ” del verbale CICAS del 20.04.2011 e lettera c) del verbale CICAS del 25.07.2011.
MOBILITA’ IN DEROGA
INTERVENTI
d) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.
e) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 28.01.2011, delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 20.04.2011 e delle lettere d) ed e) del verbale CICAS del 25.07.2011, nei confronti dei quali, entro la data del 31.12.2011, sia scaduta o venga a scadere la mobilità in deroga. Sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.
f) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.
g) Proroga sino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91.
h) Concessione sino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;
i) Proroga sino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011 risulti scadere la mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lett. h) del verbale CICAS del 25.07.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;
j) Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.11.2011 al 31.12.2011 sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alle lettere b) e c) del 28/01/2011 e del 20.04.2011 e delle lettere d) ed e) punto 3 del verbale CICAS del 25.07.2011.
k) Con riferimento all’Avviso pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l’accesso a percorsi integrati per l’utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d’Appello de L’Aquila, in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui al predetto Avviso pubblico, già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza al 31.12.2011, visto il punto 11 dell’Accordo Stato-Regioni del 20.04.2011, si dispone la proroga della mobilità in deroga fino al 31.12.2011, fatta salva la possibilità di riconoscere in favore degli stessi, compatibilmente con le risorse previste e disposte nella c.d. “Legge di stabilità” a valere per il 2012, di un periodo di proroga sino alla durata residua dei Percorsi integrati di cui al citato Avviso pubblco. Tale disposizione non ha effetto retroattivo.
- 3. I componenti del CICAS all’unanimità hanno ribadito che l’impresa e/o i lavoratori vanno tenuti indenni da qualsiasi onere relativo alla definizione del verbale di accordo sindacale funzionale alla richiesta dell’indennità di cassa in deroga.
- 4. Le Amministrazioni Provinciali, anche a seguito dell’Intesa Stato-Regioni del 20.04.2011, hanno confermano l’impegno a porre in essere le azioni di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato con DGR 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nei tempi di utilizzo delle risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga.
- 5. E’ stato ribadito che al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie , perla CIG in deroga va utilizzato il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell’INPS, tanto anche in considerazione delle nuove disposizioni dell’Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga.
- 6. Risulta riniviata alla Conferenza dei Servizi la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica per accedere all’utilizzo delle determinazioni definite dal Cicas
- 1. 7. L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, conseguenti ai provvedimenti decisi nell’odierna riunione, è subordinata alle disponibilità finanziarie, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.
1.8. Infine risulta deciso che il contenuto del verbale circa gli ammortizzatori sociali decorre del 28.10.2011 ,ossia dalla data della sottoscrizione dello stesso.
Per quanto concerne le varie ,risulta decisoquanto di seguito riportato:
a) Procedura di mobilità.
Su indicazione del Rappresentante della Direzione Regionale I.N.P.S. ,il quale ha fatto presente essere necessario, affinchè l’INPS possa procedere alla liquidazione dell’indennità di mobilità in deroga, porre in essere una specifica autorizzazione, in cui si riportera’ il riferimento puntuale alle misure previste dagli Accordi regionali in sede CICAS, nonché l’elenco nominativo dei lavoratori autorizzati, corredato dalle domande di richiesta in formato cartaceo.,fermo restando che l’Istituto provvederà alla liquidazione delle indennità di mobilità richieste, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente.
L’indicazione suddetta , condivisa dal rappresentante dellaRegione ,atto di quanto espresso dal dott. Liberati, che ha concordato sull’importanza di produrre un decreto autorizzativo ,osservando che alle Province sono demandate le competenze di cui alla L.R. 76 del 16.09.1998, ha affermato di ritenere che tale procedura possa essere validamente implementata a cura delle stessed ha suggerito che tale provvedimento possa trovare applicazione, previa definizione delle modalità di attuazione in sede di Conferenza dei Servizi.
b) lavoratori utilizzati in ASU
I rappresentanti delle OO.SS.hanno rappresentato la necessità di valutare la possibilità di procedere nei confronti dei lavoratori utilizzati in ASU con un ulteriore periodo di mobilità in deroga ,conststo che ,anche in conseguenza dell’ultima legge di stabilità, gli Enti sono nell’assoluta impossibilità di porre in essere procedure di stabilizzazione ,per cui necessita’ non favorire eventuali interruzioni ,che creerebbero un danno pesantissimo nei confronti della collettività.
In il Presidente ha fatto presente che, in base all’Accordo Stato Regioni del 20/04/2011 ,gli interventi disposti dal CICAS non possono andare oltre il 31/12/2011 ed i lavoratori di che trattasi già beneficiano di mobilità in deroga sino a tale data. Pertanto ha dichiarato che in occasione della condivisione dell’Accordo quadro per l’anno 2012, compatibilmente con le risorse assegnate, saranno prese in considerazione le misure da porre in essere.Dopo approfondita discussione,l’indicazione del Presidente sulla questione viene approvata dal Cicas.
_____________________________
In relazione alle determinazioni Cicas sopra riportate si ritiene confacente richiare l’attenzione sulle seguenti precisazioni .
1.Chiarimenti sulla cigs e la Cigo
Al fine di orientamento degli operatori interessati si ritiene confacente specificare i datori di lavoro rientranti nella disciplina in materia di intervento straordinario ed ordinario di integrazione salariale , previsto dalla lettera a) :
A) Datori di lavoro interessati cigs
La disciplina della cigs trova applicazione alle seguenti imprese,comprese le cooperative di produzione e lavoro :
industriali,comprese quelle edili e lapidee con un organico medio di oltre 15 dipendenti nell’ultimo semestre ;
artigiane,comprese quelle edili e lapidee , con un organico medio di oltre 15 dipendenti nel semestre precedente ,ma solo in conseguenza di integrazione straordinaria riconosciuta ad imprese committenti esercitanti l’influsso gestionale,che si ha quando la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa artigiana nei confronti di quella committente ha superato nel biennio precedente il 50 % del fatturato complessivo dell’impresa artigiana stessa ;
appaltatrici di servizi mensa o ristorazione con un organico medio di oltre 15 dipendenti nel semestre precedente alla condizione che l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa deve registrare una contrazione dell’attività di mensa direttamente connessa alla contrazione dell’attività dell’azienda committente con ricorso da parte della stessa alla cigs,compresa quella per contratto di solidarietà ;
esercenti attività commerciali con un organico medio nel semestre precedente di oltre 200 dipendenti ovvero sino al 31.12.09 di oltre 50 dipendenti:
editrici di giornali quotidiani e periodici ed agenzie di stampa a diffussione nazionale senza alcun limite minimo dell”organico medio nel semestre precedente;
cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi con un organico medio di oltre 15 addetti nel semestre precedente ;
appaltatrici di servizi di pulizia ,anche se costituite in cooperative,con un organico medio di almeno 15 addetti nel semestre precedente per cui sono versati i contributi cig ed che inoltre subiscono una contrazione dell’attività dell’attività dell’azienda committente con ricorso da parte della stessa alla cigs,compresa quella per contratto di solidarietà ;
di vigilanza (fino al 31.12. 2011 ) con un organico medio di almeno 15 addetti nel semestre precedente;
agenzie di viaggio e turismo,compresi gli operatori turistici (fino al 31.12. 2011) con un organico medio di oltre 50 addetti nel semestre precedente.
Per quanto riguarda il numero minimo dei dipendenti che le imprese devono avere in organico ,è da osservare che :
-si deve fare riferimento alla media degli occupasti nell’ultimo semestre;
– detta media deve risultare superiore a 15 ovvero a 50 ovvero a 200 dipendenti ,anche se a seguito della media scaturisce un numero con frazione,es.15,3 – 50,6 – 200,1 ;
-nel calcolo sono da ricomprendere anche gli apprendisti ,i dirigenti i lavoratori con contratto d’inserimento,i lavoratori a tempo determinato (non stagionale) ed i lavoratori a domicilio , mentre i lavoratori part time (art.6 dec.leg.vo n,61/2000) sono da computare in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.Ai fini dell’arrotondamento è necessario sommare gli orari dei singoli lavoratori part time gliorri dei singoli con il seguente meccanismo : esempio tre unità n rganico apart.time di 18,20 e 24 ore settimanali.Lasomma dei tre orari parziali fa 62 ,che divioper 40 ore dell’orario normale comporta1 unita’ più22 ore,che superano la meta’ dell’orario normale ,comportando l’arrotondamenro a 2unità complessive . Invece non sono computabili i lsu ed i co co co, anche a progetto.
-per le richieste formulate prima che sia trascorso un semestre dal trasferimento di azienda,il calcolo del numero di dipendenti superiore a 15 va fatto per il periodo decorrente dalla data del trasferimento;
-per le aziende in procedura concorsuale ,il computo dei dipendente si fa nell’ambito dei sei mesi precedenti la data di ammissione alla procedura ;
-per le imprese con attività plurime,occore effettuare il calcolo occupazionale in relazione ad ogni distinta attività
B) Datori di lavoro interessati cigo
B.1) Settore Industria
L ‘ integrazioni salariale ordinaria e prevista per le imprese industriali e vi rientrano le lavorazioni accessorie non industriali che sono direttamente connesse con l’attività delle stesse aziende .Inoltre possono beneficiarne anche le società cooperative svolgenti attività similari a quelle industriali ed infine sono comprese le imprese agricole cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Dall’intervento ordinario della Cassa integrazione sono escluse:
– le imprese di navigazione marittima ed aerea o ausiliarie dell’armamento ;
– le imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, ivi comprese le imprese ausiliarie aventi in appalto servizi che si identificano con i compiti di esercizio di linea propri (manovre, scambi e freni, frenatori, smistamento carri) o collaterali (manipolazione merci su scali e impianti ferroviari) delle imprese ferroviarie ;
– le imprese industriali esercenti impianti di trasporto e risalita a fune;
– le imprese ferro-tramviarie esercenti autoservizi integrativi del trasporto su rotaia
– le imprese esercenti autoservizi pubblici di trasporto ;
– le imprese dello spettacolo ;
– le imprese della pesca industriale e della piccola pesca ;
– le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari ;
– le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, barrocciai e simili
-le imprese del terziario,del credito ,delle assicurazioni e dei servizi tributari;
– le compagnie ed i gruppi portuali ;
– le società e gli enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.,limitatamente ai soci con rapporto di lavoro dipendente.
La durata cigo
L’ art 2. 6, Legge n. 164/1975 dispone che l’integrazione salariale è corrisposta per un periodo massimo di tre mesi (13 settimane) consecutivi, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino ad un massimo complessivo di 12 mesi (52 settimane). Superato tale limite, per la stessa unità produttiva non possono essere richiesti ulteriori interventi della Cassa prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività produttiva (
In caso di interventi non consecutivi, la durata dell’integrazione non può comunque eccedere 12 mesi (52 settimane) nell’arco di un biennio (fermo restando che il biennio è costituito da 104 settimane consecutive, la settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo al fine di verificare l’eventuale superamento del limite massimo è da ricomprendere nel biennio stesso come centoquattresima settimana).
In base al citato art. 6, L. n. 164, i periodi di sospensione determinati da eventi “oggettivamente non evitabili” (eventi determinati da causa di forza maggiore e caso fortuito e quindi esterni all’azienda, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio d’impresa) ed i periodi di chiusura per ferie collettive non si considerano ai fini del calcolo dei limiti massimi di intervento della Cassa integrazione
B.2) Aziende edilizia
Una normativa specifica in materia di cig ordinaria , discendente soprattutto dalle leggi n.77/1963 , n.14/1970,n. 1058/1971 e n.427/1975 , concerne il settore edile e dei materiali lapidei e trova applicazione alle seguenti aziende :
-a) industriali e artigiane dell’edilizia e affini (costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, esercenti linee elettriche e telefoniche, nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature );
-b ) industriali esercenti le attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei . ,in cui rientrano i materiali lapidei, le attività di escavazione del marmo , dell’alabastro, del granito, diorite, quarzite, sienite ,del travertino , delle ardesie , delle pietre silicee , delle pietre calcaree ,dei tufi e delle pietre affini (pozzolana, pietra pomice, trachite, serizzo, pietra arenaria);
– segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali;
– produzione dei granulati, cubetti, polveri e similari;
– produzione di pietrame e pietrisco;
– lavorazione delle selci;
– produzione di sabbia (sia silicea che ferrifera) e ghiaia, comprensiva dell’attività preliminare di estrazione del materiale);
– lavorazioni di marmi compositi (formati in blocchi).
Sono invece escluse le attività di escavazione di gesso, scagliola, argilla, marna, tripolo, talco, farine fossili, caolino ; c) artigiane esercenti le attività di escavazione e lavorazione di cui sopra, a condizione che la lavorazione sia strettamente collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo all’attività di escavazione
Pertanto avuto riguardo allo stretto collegamento che deve sussistere fra le due attività ai fini in esame, sono escluse dal campo di applicazione della disciplina in oggetto:
– le aziende esercenti esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei;
– i lavoratori addetti alla lavorazione del materiale, quando tale attività venga svolta in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.
Nel caso di aziende esercenti promiscuamente attività di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo e della successiva attività di trasformazione, trovano applicazione i seguenti criteri:
– sono escluse le attività di escavazione e/o lavorazione strettamente collegate e subordinate all’attività di trasformazione rispetto alla quale si pongono come prima fase del ciclo produttivo;
– qualora invece le attività di escavazione e/o lavorazione e quella di trasformazione possono considerarsi indipendenti nel senso che il materiale estratto e/o lavorato è destinato alla trasformazione soltanto nei limiti del fabbisogno aziendale ed ha, invece, in misura prevalente, una destinazione diversa, le due attività saranno considerate separatamente, se organizzate autonomamente con operai stabilmente ed esclusivamente addetti a ciascuna di esse. Nel caso contrario si dovrà tener conto della prevalenza nel complesso aziendale delle singole attività esercitate, desumibile da vari fattori quali, ad esempio, l’organizzazione aziendale, l’attrezzatura degli impianti e dei macchinari, il fatturato .
Durata cig edilizia
L’integrazione viene corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane consecutive (escludendosi i periodi di sospensione o riduzione per i quali non sia stato richiesto l’intervento), prorogabili per successivi periodi trimestrali nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro (a nulla comunque rilevando la circostanza che nei primi tre mesi sia stata disposta la sospensione), fino ad un massimo complessivo di 52 settimane consecutive
Un successivo nuovo intervento non può essere richiesto prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa della normale attività produttiva.
La durata dell’integrazione non può comunque eccedere 52 settimane (computandosi anche quelle in cui la sospensione è stata solo parziale) nell’arco di un biennio “mobile” (ossia 104 settimane immediatamente precedenti la settimana per la quale l’integrazione è richiesta); i periodi di chiusura per ferie collettive si considerano neutri a questi fini.
Nell’ambito di detto tale limite ,periodi di sospensione che si succedono possono essere oggetto di integrazione solo allorchè, esauriti gli effetti dell’evento che ha dato luogo alla precedente sospensione, vi sia stata una ripresa dell’attività lavorativa effettiva e non fittizia.
B3) Aziende agricole
Datori di lavoro interesssati
Alla disciplina della cisoa sono interessate :
a) le aziende dedite ad attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse ;
b) le società cooperative agricole di lavoro.
Invece i beneficiari del trattamento in questione possono essere i lavoratori seguenti:
– quadri, impiegati e operai agricoli con contratto a tempo indeterminato,ricordando che ,ai sensi dell’art. 8, comma 3, L. n. 457/1972, vanno considerati a tempo indeterminato gli operai agricoli, i salariati fissi i quadri e gli impiegati che prestano annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda ;
– braccianti che al momento dell’assunzione abbiano garantito un minimo di giornate lavorative non inferiore a 181;
– soci di cooperative agricole riconosciuti dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. ,con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite ;.
– operai dipendenti da:
a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione, ovvero imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, oppure consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
c) imprese che in forma singola o associata si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;
d) imprese non agricole singole od associate, qualora addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonchè ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purchè connesse ad attività di raccolta;
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tale attività
Durata
La Cisoa ha una durata messima di 90 giornate nell’anno solare .
2.Successione cigs e cigo
Riguardo all’argomento del titolo ,si ritiene confacente richiamare l’attenzione sui messaggi Inps n.25623 del 12. 10.2010 e n.19350 dell’11. 10.2011.
Nel primo l’Istituto inopinatamente ,stante la esplicita e chiara previsione dell’art.6 della legge n.164/75 ,secondo cui :”Qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi d’integrazione salariale ,una nuova domanda può essere proposta per la medesima unita’poduttiva per la quale l’integrazione è stta concessa ,quando sia trascordo un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita’ lavorativa”,ha stabilito quanto segue.
“Continuano a pervenire quesiti circa la possibilità che un’azienda che abbia già fruito di un periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria e di un successivo periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per “evento improvviso ed imprevisto” possa richiedere, senza soluzione di continuità un ulteriore periodo di CIGO.
“Con messaggio INPS n. 6990 del 27.03.2009 è stato chiarito che “nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l’istanza di CIGO, o ritenere legittima l’autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime” basandosi tali prestazioni su presupposti differenti, e ben potendosi essere mutata o aggravata nel corso della sospensione la situazione su cui era fondata l’autorizzazione di CIGO.”
“In proposito, tenuto conto delle diverse causali eventualmente addotte per una richiesta di un nuovo periodo di CIGO, si ritiene ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell’evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell’attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.”
Nel secondo,preso atto che il ritenere “ammissibile che un’azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge”, in effetti si poneva oggettivamente in contrasto con la disposizione dell’art.6 sopra citato ,ha ritenuto confacente fare un’importante precisazione circa la condizione che deve ricorrere per consentire che dopo un periodo di cigo ,seguito da uno di cigs ,venga ammesso senza soluzione di continuita’ un ulteriore periodo di cigo.
Infatti nel messaggio dell’11 otobre 2011 l’Inps precisa opportunamente che ,nel caso in cui un’azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di cassa ordinaria, seguite da 52 settimane di cassa straordinaria e intenda chiedere un ulteriore periodo di ordinaria, visto quanto prevede l’art. 6 della legge 164/75, di ritenere che l’anno di cassa integrazione straordinaria possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa,ma solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l’attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure a orario ridotto.
Pertanto, conclude il messaggio, nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di cassa integrazione straordinaria a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa.
3.Anzianita’ aziendale per cig in deroga
Per usufruire del trattamento in questione i lavoratori devono disporre di un’anzianita’ aziendale di almeno 90 giorni
4. Durata ‘ rapporto lavoro per indennita’ mobilita’ in deroga
Trova applicazione l’art.16 legge n.223/91 ,secondo cui” il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, deve poter far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni” .