Nel testo della lettera che il Governo ha rimesso all’Unione Europea per illustrare gli interventi programmati per determinare condizioni favorevoli alla crescita dell’Italia ,nella lettera f) , dal titolo “Modernizzazione della Pubblica amministrazione”,tra l’altro, si asserisce:”Per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costosa la pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli enti territoriali (oltre al vigente blocco del turnover del personale) renderemo effettivi con meccanismi cogenti/sanzionatori: a. la mobilità obbligatoria del personale; b. la messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione salariale e del personale; c. il superamento delle dotazioni organiche ”
Appena conosciuta , la suddetta previsione ha determinato perplessita’ circa l’effettiva possibilita’ che ai dipendenti pubblici siano estesi ammortizzatori sociali che sono caratteristici e propri del settore produttivo privato ,come appunto risultano essere l’integrazione salariale ,nonchè la procedura di mobilita’ e relativa indennita’ ,cui si ricorre in caso di crisi aziendale e di esuberi che impongono riduzioni collettive di personale .
In via di principio nulla vieterebbe che detti strumenti trovino applicazione pure per i dipendenti pubblici ,ma in tal caso sarebbe indispensabile l’intervento di riforma del legislatore ,che con apposito provvedimento estenda la cig e la mobilita’ anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni , stabilendo altresi’ che le stesse siano tenute al versamento dei contributi per finanziare la spesa derivante dal pagamento delle prestazioni sostenuta dall’Inps .
Tuttavia, a ben valutare la questione ,partendo dal testo citato all’inizio della presente trattazione, non ci vuol molto a convincersi che nella letera del Goveno non si prevedono nuovi interventi legislativi,ma piuttosto il ricorso a quelli che gia’ sono gia disciplinati dall’ordinamento giuridico e che riguardano direttamente i pubblici dipendenti , che bisogna mirare a rendere operativi ed obbligatori,a pena di sanzioni in caso di inosservanza .
Per quanto concerne la mobilita’ ,di cui si parla nella lettera citata,si reputa improbabile che essa significhi l’attivazione di licenziamenti collettivi riguardanti personale pubblico esuberante in determinate zone e/o comparti accompagnati dal riconoscimento per un determinato periodo dell’ammortizzatore sociale ,in attesa e nella prospettiva che ,previ incentivi economici e/o contributivi di favorire la rioccupazione degli stessi presso datori lavoro privati.
Coltivare detta prospettiva significherebbe cadere in un equivoco , posto che il significato da dare alla indicazione di una “mobilita’ obbligatoria “,contenuta nel documento in questione ,in realta’ non puo’ che riferirsi all’art.30 del decreto legvo n.165/01 , che concerne il passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni e che ,nei commi da 1 a 4 , dispone quanto segue :
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e’ disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e’ o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.b
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e’ disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza ”
Che questo va ritenuto l’esatto significato da dare alla previsione della “mobilita’ obbligatoria ,peraltro trova conferma nei seguenti elementi :
a)la mancanza nel testo in esame di un’esplicita previsione circa l’introduzione di nuovi strumenti
b) le disposizioni contenute al riguardo in recenti provvedimenti legislativi,vale a dire il dec.leg n.98/2011 convertito in legge n.111/2011 e il dec.leg.n.38/2011 ,convertito in legge n.148/2011, evidenziando che :
– il primo, in ordine al contenimento delle spese per il publico impiego , tra l’altro prevede che con uno o piu’ regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione el’innovazione e dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorieta’ delle procedure di mobilita’ del personale tra le pubbliche
amministrazioni;
-il secondo ,invece, al comma 19 dell ‘art.1 introduce una modifica al testo del comma 2 bis dell’art.30 dec.legvo n.165/01, sopra richiamato ,secondo cui “il trasferimento(nei ruoli dele pp.aa.) può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.
Ciò che nella lettera rimessa alla UE in effetti il Governo ha dichiarato di voler promuovere per i dipendenti pubblici onde accrescere l’efficianza e il contenimento dei costi della burocrazia pubblica è ” la messa a disposizione2 o meglio in disponibilita’ , che corrisponde al collocamento in mobilita’ del settore privato.
Pertanto si tratta di dar corso all’applicazione dell’art.33 , del dec.legvo n.165/08 , che sotto il titolo” Eccedenze di personale e mobilità collettiva” ,recita quanto segue:
” . 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l’articolo 4, comma 11 e l’articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all’interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all’esame delle cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L’esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell’ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all’esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell’ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.”
Come si constata ,quindi ,gli strumenti appaiono gia’ predisposti dal legislatore .Si tratta di utilizzarli con e tempi , che saranno suggeriti dal senso di responsabilita’ e dalle gravi diffficolta’ nazionali ed internazionali esistenti ,confidando tuttavia che questo avvenga senza trascurare i bisogni della collettivita’ .
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