Archive for gennaio 2016

RINNOVATO CCNL SCUOLE PRIVATE CON COLLABORAZIONI DOCENTI

31/01/2016

È stato sottoscritto, in data 26 gennaio 2016, dalla Aninsei e da Cgil, Cisl, Uil e Confsal di settore, il rinnovo del CCNL per le scuole private.

Di particolare importanza è l’allegato 6 che disciplina i rapporti di collaborazione nelle scuole private, con particolare riferimento agli insegnanti, che si pone nella logica prevista dall’art. 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 81/2015.

 

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SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO

31/01/2016

La vicenda di cui si e’ occupata la Corte Suprema,rigettando il  ricorso,risulta originata  dalla  lettera di contestazione di addebito ad un’ausiliaria socio sanitaria  da parte della Azienda  Ospedaliera ,nella quale la si metteva a conoscenza del fatto che il Dirigente Professioni Sanitarie Area Infermieristica ed Ostetrica, a seguito del certificato medico presentato il 26.3.2011, redatto dal dott A. P., aveva “provveduto a richiedere conferma ai medico estensore circa l’avvenuta correzione manuale della prognosi da due a tre giorni”.

Le si comunicava che il dott P., con nota del 11.4.2011 aveva dichiarato che il certificato recava correzioni non apportate dal medico personalmente al momento della compilazione. Nella nota si aggiungeva che “il comportamento da lei tenuto non è osservante delle disposizioni vigenti in materia di corretta giustificazione dell’assenza dal servizio, in quanto è stata prodotta una certificazione che attesta falsamente lo stato di malattia”.

Le giustificazioni fornite dalla dipendente non venivano accettate dalla Azienda Ospedaliera  infliggeva alla  lavoratrice  la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso

L’impugnazione del provvedimento prima al Tribunale e poi alla Corte di Appello non ha trovato accoglimento ed analogo esito ha avuto il gravame in Cassazione ,considerato che, anche dal punto di vista soggettivo, il comportamento risultava grave in base alla congrua motivazione dalla sentenza impugnata  da parte della Corte territoriale ,che  ha logicamente valutato la gravità del fatto e la sua idoneità a minare la fiducia del datore di lavoro in ordine ai futuri adempimenti della dipendente, escludendo inoltre, con adeguata motivazione, che la presenza di uno stato ansioso depressivo, di cui la ricorrente soffriva da molti anni e specie in assenza di qualsivoglia prova circa la commissione del falso in un momento di acuzie della malattia, potesse escludere l’incapacità di intendere e di volere al momento della commissione dell’illecito.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 gennaio 2016, n. 1351

GARANTE PRIVACY:COMUNICATO CIRCA SPESE MEDICHE NEL MODELLO 730

31/01/2016

Si richiama l’attenzione sul sotto evidenziato  comunicato del Garante della privacy ,che , precisando  il  diritto di scelta  dei cittadini sull’indicazione  nel modello 730 delle  spese mediche.,sollecita ad informare i cittadini. , scrivendo al riguardo  al Ministero della salute, Regioni e associazioni di categoria

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GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Comunicato 27     gennaio 2016

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA LICENZIAMENTO PER RIFIUTO SOSTITUIRE COLLEGA ASSENTE

31/01/2016

Alla base del ricorso su cui si e’ pronunciata  la Suprema Corte con la sentenza sottostaste di  parziale reciproca soccombenza ,sta il giudizio promosso dalla Spa Poste Italiane nei confronti di un dipendente, chiedendo che venisse accertata la legittimità delle sanzioni disciplinari della sospensione per quattro giorni ed un giorno, irrogategli il 10.5 ed il 22.3.05, rispettivamente per inadempimento contrattuale -consistito nel rifiuto, per vari giorni consecutivi, di eseguire la prestazione lavorativa relativa alla copertura in zona di recapito di un collega assente, secondo i meccanismi operativi dell’areola- ed inoltre per essersi assentato arbitrariamente dal lavoro dopo aver richiesto ingiustificatamente un giorno di ferie.

 .

In primo grado il convenuto R. aveva eccepito la irregolarità della procedura di contestazione disciplinare e nei merito la legittimità del suo rifiuto di effettuare quella che l’accordo 27.04.2004 aveva definito prestazione aggiuntiva, per avere egli esercitato il suo diritto di sciopero indetto dal sindacato di appartenenza Cobas PT CUB.

Il Tribunale respinse il ricorso, ritenendo che la sanzione era illegittima per violazione della procedura di contestazione,.

Avverso tale sentenza proponeva appello Poste Italiane s.p.a., ribadendo nel merito la   le difese svolte in primo grado e sostenendo che il rifiuto del dipendente di consegnare la posta nella zona di adibizione di un collega facente parte della medesima area territoriale costituirebbe inadempimento contrattuale e non esercizio del diritto di sciopero , insistendo   per il resto per la riforma della sentenza impugnata.

 La Corte d’appello di Milano respingeva il gravame, compensando le spese del grado. Ritenevano i giudici di appello che, pur esclusa l’illegittimità del comportamento datoriale per aver fissato l’audizione personale in luogo diverso da quello di lavoro proprio del R. (presso la sede centrale, raggiungibile facilmente in metropolitana) e poco dopo la fine dell’orario di lavoro, la sanzione del 10.5.05 risultava illegittima, rientrando il rifiuto di svolgimento delle mansioni nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di sciopero; così come risultava illegittima la sanzione del 22.3.05, essendo emerso che la richiesta di ferie da parte del R. era connessa alla sua necessità di presenziare ad una udienza in Tribunale, circostanza di cui la società Poste era informata.

 Nel merito  del ricorso ,la Corte  ha precidsarto di aver avuto  modo in caso analogo  di osservareche in tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga, come nel caso oggi in esame, una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale (Cass. 12.1.2011 n. 548, Cass. 16.10.2013 n. 23528, Cass. 6.11.2014 n. 23672).

Nella sentenza da ultimo citata  la  Corte ha poi rimarcato che il rifiuto di alcuni portalettere di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza, di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo previsto dall’accordo sindacale del 29 luglio 2004, non costituisce astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, sicché può dare luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente senza che il comportamento datoriale, di irrogazione delle sanzioni, sia qualificabile come antisindacale.

In definitiva,la Corte ,riunendo sce i ricorsi ,accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo e rigetta il quarto; rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta la domanda inerente l’illegittimità della sanzione disciplinare del 10.5.2005. Condanna il R. al pagamento della metà delle spese de! presente giudizio di legittimità, che si liquidano per l’intero in €.100,00 per esborsi, ed €3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Conferma la statuizione sulle spese inerenti la fase di merito.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 gennaio 2016, n. 1350

MLPS:CHIARIMENTI SUL DURC CIRCA BENEFICI NORMATIVI /CONTRIBUTIVI

31/01/2016

Si evidenzia che con la circolare sottostante il MLPS fornisce chisarimenti e precisazioni riguardo al Durc con particolare riferimento agli aspetti attinenti a   benefici “normativi e contributivi”

A tal riguardo, stanti i numerosi interventi che hanno interessato la materia negli ultimi anni,  il Ministero ritiene  opportuno – sentiti gli Istituti previdenziali – di dover  formulare   un elenco aggiornato, pur sempre di carattere esemplificativo, delle agevolazioni che si ritengono  subordinate al possesso del DURC.

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MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 28 gennaio 2016, n. 1677

INAIL:PAGAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO 2015/16 IN 4 RATE

28/01/2016

L’Inail con l’istruzione operativa del 22 gennaio 2016, comunica i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della  possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 febbraio 2016, incluso il settore navigazione, i coefficienti da applicare sono i seguenti:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficiente interessi
16 febbraio 2016 16 febbraio 2016 0
16 maggio 2016 16 maggio 2016 0,00172603
16 agosto 2016 22 agosto 2016 0,00349041
16 novembre 2016 16 novembre 2016 0,00525479

 

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell’autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 giugno 2016, i coefficienti da applicare sono invece i seguenti:

 

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficiente interessi
1° e 2° 16 giugno 2016 16 giugno 2016 0
16 agosto 2016 22 agosto 2016 0,00116986
16 novembre 2016 16 novembre 2016 0,00293425

 

Fonte: Inail

MLPS:RINNOVATA DISCIPLINA RAPPORTO LAVORO DIPENDENTI ORGANISMI INTERNAZIONALI IN ITALIA TRIENNIO 2014/16

28/01/2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il rinnovo, per il triennio 2014-2016, della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed organismi internazionali in Italia.

Il documento è stato sottoscritto in data 25 gennaio 2016, presso la stessa sede ministeriale.

 

Disciplina del rapporto di lavoro di dipendenti  (aggiornato al 25 gennaio 2016).

 

Fonte: Ministero del Lavoro

MLPS:CHIARIMENTI INTERVENTO CIGS AZIENDE IN PROCEDURA CONCORSUALE

28/01/2016

Si rappresenta che il Ministero del Lavoro con la nota sottosegnata ha fornto chiarimenti e precisazioni circa   in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti di imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa, nonché dall’articolo 21 del vigente decrerto legvo 148/15  

Con riferimento ad imprese che abbiano richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché dall’articolo 21 del vigente decreto legislativo n. 148/2015, e che, in costanza di fruizione del trattamento richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, il Ministero precisa che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato – ovviamente limitatamente al periodo già richiesto – in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

A tal fine, è necessario che gli organi della procedura concorsuale inoltrino telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Divisione IV, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

Pertanto, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’INPS provvede all’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di ”voltura” presentata dagli organi della procedura concorsuale, potrà essere autorizzata – alle condizioni sopra descritte – con decreto direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


circolare n. 1 del 22 gennaio 2016

INPS :DETERMINAZIONE ANNO 2016 LIMITE MINIMO RETRIBUZIONE GIORNALIERA FINI CALCOLO CONTRIBUZIONE

28/01/2016

L’Inps ha emanato la circolare n. 11 del 27 gennaio 2016, con la quale comunica la determinazione, per l’anno 2016, del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

In particolare, la circolare tratta i seguenti argomenti:

  1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
  2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto Fondo volo
  3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
  4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
  5. Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2016 all’aliquota aggiuntiva dell’ 1%
  6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
  7. Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
  8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
  9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
  10.  Lavoratori dello spettacolo: valori, per l’anno 2016, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri
  11.  Sportivi professionisti: valori, per l’anno 2016, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri
  12.  Datori di lavoro iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap

 

Fonte: Inps

MLPS:RISPOSTA INTERPELLO COCOCO ENTI E SOCIETA’ SPORTIVE

28/01/2016

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 27 gennaio 2016 pdf_icon, ha risposto ad un quesito posto dal CONI e dall’ANCL, in merito all’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

In particolare, gli interpellanti chiedono se il dettato normativo di cui alla lett. d) della citata disposizione possa essere riferito anche al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“….In forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra riportate, nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il Legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Pertanto, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che esulino dall’applicazione della presunzione di subordinazione stabilita dall’art, 2 comma 1, in esame, anche le collaborazioni sportive rese in favore di tali ultimi organismi.”

Fonte: Ministero del Lavoro