Alla base del ricorso su cui si e’ pronunciata la Suprema Corte con la sentenza sottostaste di parziale reciproca soccombenza ,sta il giudizio promosso dalla Spa Poste Italiane nei confronti di un dipendente, chiedendo che venisse accertata la legittimità delle sanzioni disciplinari della sospensione per quattro giorni ed un giorno, irrogategli il 10.5 ed il 22.3.05, rispettivamente per inadempimento contrattuale -consistito nel rifiuto, per vari giorni consecutivi, di eseguire la prestazione lavorativa relativa alla copertura in zona di recapito di un collega assente, secondo i meccanismi operativi dell’areola- ed inoltre per essersi assentato arbitrariamente dal lavoro dopo aver richiesto ingiustificatamente un giorno di ferie.
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In primo grado il convenuto R. aveva eccepito la irregolarità della procedura di contestazione disciplinare e nei merito la legittimità del suo rifiuto di effettuare quella che l’accordo 27.04.2004 aveva definito prestazione aggiuntiva, per avere egli esercitato il suo diritto di sciopero indetto dal sindacato di appartenenza Cobas PT CUB.
Il Tribunale respinse il ricorso, ritenendo che la sanzione era illegittima per violazione della procedura di contestazione,.
Avverso tale sentenza proponeva appello Poste Italiane s.p.a., ribadendo nel merito la le difese svolte in primo grado e sostenendo che il rifiuto del dipendente di consegnare la posta nella zona di adibizione di un collega facente parte della medesima area territoriale costituirebbe inadempimento contrattuale e non esercizio del diritto di sciopero , insistendo per il resto per la riforma della sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Milano respingeva il gravame, compensando le spese del grado. Ritenevano i giudici di appello che, pur esclusa l’illegittimità del comportamento datoriale per aver fissato l’audizione personale in luogo diverso da quello di lavoro proprio del R. (presso la sede centrale, raggiungibile facilmente in metropolitana) e poco dopo la fine dell’orario di lavoro, la sanzione del 10.5.05 risultava illegittima, rientrando il rifiuto di svolgimento delle mansioni nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di sciopero; così come risultava illegittima la sanzione del 22.3.05, essendo emerso che la richiesta di ferie da parte del R. era connessa alla sua necessità di presenziare ad una udienza in Tribunale, circostanza di cui la società Poste era informata.
Nel merito del ricorso ,la Corte ha precidsarto di aver avuto modo in caso analogo di osservareche in tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga, come nel caso oggi in esame, una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale (Cass. 12.1.2011 n. 548, Cass. 16.10.2013 n. 23528, Cass. 6.11.2014 n. 23672).
Nella sentenza da ultimo citata la Corte ha poi rimarcato che il rifiuto di alcuni portalettere di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza, di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo previsto dall’accordo sindacale del 29 luglio 2004, non costituisce astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, sicché può dare luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente senza che il comportamento datoriale, di irrogazione delle sanzioni, sia qualificabile come antisindacale.
In definitiva,la Corte ,riunendo sce i ricorsi ,accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo e rigetta il quarto; rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta la domanda inerente l’illegittimità della sanzione disciplinare del 10.5.2005. Condanna il R. al pagamento della metà delle spese de! presente giudizio di legittimità, che si liquidano per l’intero in €.100,00 per esborsi, ed €3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Conferma la statuizione sulle spese inerenti la fase di merito.
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