Le istruzioni di cui al titolo risultano previste dal documento sotto segnato,,che, rispetto alle indicazioni precedenti contenute nella circolare n.153/13,precisa che”Il beneficiario, invece, è dispensato dall’effettuare la comunicazione di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012,(ossia l’entita’ del reddito ricavabile dall’sattivita’ autonoma che s’intende rendere), qualora presenti la domanda di anticipazione dell’indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo”
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circolare n. 62 del 19 marzo 2015
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