Archive for novembre 2012

COMUNICATI MEF PER DICHIARAZIONE E VERSAMENTO SALDO IMU

29/11/2012

Si richiama l’attenzione sui sottostanti comunicati del 28 novembre scorso relativi agli argomentoi di cui al titolo.

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1.Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012

L’art. 9, comma 3, lettera b) del D. L. n. 174 del 2012, come modificato durante l’iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre.

Pertanto, l’attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, stabilito dall’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.

2. Conferma termine versamento saldo IMU 2012

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorda che il termine per il versamento a saldo dell’IMU resta stabilito al prossimo 17 dicembre 2012.

PARERE DIPARTIMENTO F.P.MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE PER MALATTIA

29/11/2012

In risposta a corrispondente quesito di Azienda Ospedaliera ,ilDipartimento della Funzione Pubblica con la nota n.40033 dell’8 ottobre scorso ha fornito il proprio parere  in merito alla possibilità di ritenere escluse dall’ambito di applicazione del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti, le ipotesi in cui la mancata fruizione si sia determinata in occasione di cessazioni del servizio conseguenti a periodi di malattia ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente,sottolineando che detto
parere  risulta condiviso dal il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS-IGOP con nota n. 94806 del 9 novembre 2012 .

Per il testo integrale della nota citata cliccare sul seguente link:http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1038461/ferie%20non%20godute.pdf

AGENZIA ENTRATE – CIRCOLARE 26 novembre 2012, N. 45/E PAGAMENTO TRIBUTI E CONTRIBUTI SISMA MAGGIO 2012

29/11/2012

Si riporta il testo della circolare di cui al titolo relativa al sisma di  maggio 2012 ,che fornisce indicazioni circa il  finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174  e  risposta a quesiti.

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Sommario

1. Procedura per l’accesso al finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012

2. Individuazione della residenza o sede legale o sede operativa

3. Accesso al finanziamento previsto dal decreto legge n. 174 del 2012 per le imprese aventi sede fuori dal cratere ma con una o più sedi operative dentro il cratere

4. Sospensione collegata alla residenza dell’intermediario

5. Soci e associati di società o associazioni tassate per trasparenza e collaboratori di imprese familiari

6. Rilevanza del limite dei 250 mila euro ai fini della compensazione del credito d’imposta da parte dei soggetti finanziatori

7. Compensazione del credito d’imposta da parte dei soggetti finanziatori in presenza di ruoli

8. Modalità di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori

9. Data della perizia

10. Data di ripresa dei versamenti

Premessa

L’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Il successivo comma 7, stabilisce che, fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all’articolo 3-bis del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere alle banche operanti nei territori del cratere del sisma, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.

L’articolo 1, del decreto-legge del 16 novembre 2012 n. 194, dopo aver chiarito che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, dispone che il finanziamento di cui al comma 7 dell’articolo 11 può essere altresì chiesto:

a) dai titolari di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 e 31 ottobre 2012 e 19 novembre 2012, è stato approvato il modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e sono stati individuati i tempi e le modalità di trasmissione del modello stesso.

Ciò premesso, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito ad alcune questioni interpretative sorte nella fase applicativa delle disposizioni indicate.

1. Procedura per l’accesso al finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012

D. Si chiede di conoscere quali siano gli adempimenti da porre in essere per accedere al finanziamento agevolato previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.

R. Per quanto riguarda le modalità di accesso al finanziamento, si indica la procedura da seguire:

1) entro il 30 novembre, presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, nell’ultima versione è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 ottobre 2012. Nel modello devono essere indicati i dati dei pagamenti sospesi e la previsione mensile degli importi correnti da pagare nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

2) entro il 30 novembre, presentazione alla banca, operante nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, e aderente alla specifica convenzione tra la Cassa depositi e Prestiti e l’ABI, della copia del modello di comunicazione dei dati e della relativa ricevuta telematica di trasmissione all’Agenzia delle entrate, unitamente ad un’autodichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:

– il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012;

– la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai predetti contributi, sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo. Detta circostanza non deve essere dichiarata dai titolari di reddito da lavoro dipendente sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 194 del 2012;

3) per ciascuna scadenza di pagamento dal 17 dicembre 2012 al 30 giugno 2013, presentazione alla banca con la quale è stato contratto il finanziamento, del modello di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi normalmente compilato. Ai sensi del d.P.C.M. 31 ottobre 2012, che ha differito per i soggetti che accedono al finanziamento agevolato le scadenze dal 1° al 16 dicembre 2012 al 17 dicembre 2012, la prima scadenza è il 17 dicembre 2012;

4) qualora il contribuenti rilevi un maggior fabbisogno per il pagamento dei tributi, contributi e premi rispetto a quello indicato nel modello di comunicazione dei dati trasmesso all’Agenzia delle entrate, può richiedere un’integrazione del finanziamento inviando telematicamente un nuovo modello di comunicazione all’Agenzia delle entrate, in sostituzione di quello precedentemente trasmesso. Copia del nuovo modello e della relativa ricevuta telematica di trasmissione all’Agenzia delle entrate devono essere presentate alla medesima banca con la quale è stato contratto il finanziamento, entro il giorno 16 del mese precedente a quello in cui si intende disporre delle maggiori risorse finanziarie.

2. Individuazione della residenza o sede legale o sede operativa

D. L’articolo 1 del decreto 1° giugno 2012, prevede che nei confronti dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori del cratere del sisma del maggio 2012, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 (termine fissato al 30 novembre dal decreto 24 agosto 2012). Si chiede di conoscere cosa si intende per sede operativa.

R. Ai fini della corretta individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della sospensione dei termini degli adempimenti tributari si chiarisce che per “sede operativa” deve intendersi il luogo adibito ad esercizio di attività imprenditoriali o professionali situato nelle zone colpite dagli eventi sismici.

In particolare, si ritiene che possa farsi riferimento alla circolare n. 10/E del 19 marzo 2009, in merito al sisma che ha colpito le province di Campobasso e Foggia, con la quale è stato precisato che per “sede operativa” debba intendersi “il luogo adibito ad esercizio di attività imprenditoriali o professionali, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni, …”. In altri termini, deve considerarsi “sede operativa” solo quella in cui viene svolta l’attività di lavoro autonomo e di impresa.

3. Accesso al finanziamento previsto dal decreto legge n. 174 del 2012 per le imprese aventi sede fuori dal cratere ma con una o più sedi operative dentro il cratere

D. Si chiede di conoscere se le imprese che hanno sedi operative sia dentro sia fuori dal cratere, che hanno riportato danni in quelle dentro il cratere possono anche accedere al finanziamento dei pagamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi obbligatori dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

R. L’articolo 1 del decreto 1° giugno 2012, prevede che nei confronti dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori del cratere del sisma del maggio 2012, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari. L’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ha introdotto la possibilità di accedere ad un finanziamento per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per le altre somme dovute dal 1 ° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Il finanziamento è previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dal decreto legge n. 194 del 2012, in favore dei titolari di reddito d’impresa, degli esercenti attività agricole, arti e professioni e, limitatamente ai tributi, dei lavoratori dipendenti. L’accesso al finanziamento è limitato ai soggetti che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dall’articolo 3-bis del decreto-legge 95 del 2012. L’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede che le imprese aventi sede o unità produttive nei territori colpiti dal sisma hanno i titoli per l’acceso ai contributi previsti dal decreto legge stesso.

Pertanto si ritiene che i soggetti aventi sede fuori dal cratere ma con una o più sedi operative dentro il cratere possano accedere ai finanziamenti agevolati, limitatamente alle somme sospese e a quelle correnti dovute dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

4. Sospensione collegata alla residenza dell’intermediario

D. Si chiede di conoscere se la sospensione prevista per gli intermediari all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 74 del 2012 si estende anche alle imprese assistite.

R. L’articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 74 del 2012, prevede che sono prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Al riguardo si chiarisce che la suddetta sospensione, disposta a favore degli intermediari (ad esempio, professionisti, Caf), si estende anche agli adempimenti a carico di “aziende e clienti non operanti nel territorio” qualora le aziende e i clienti abbiano le scritture contabili o abbiano consegnato i documenti per la predisposizione della dichiarazione dei  redditi ovvero sia in corso un rapporto di assistenza negli adempimenti fiscali, presso professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma.

Al fine di individuare i soggetti interessati dalla sospensione, nelle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2011, nella casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice “4”.

5. Soci e associati di società o associazioni tassate per trasparenza e collaboratori di imprese familiari

D. Si chiede di conoscere se i soci di società trasparenti e i collaboratori di imprese familiari possono accedere al finanziamento agevolato previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, qualora i requisiti per la richiesta dei contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero dall’articolo 3-bis del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, siano in capo alla società o all’imprenditore.

R. L’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dispone che il finanziamento agevolato ivi previsto possa essere richiesto dai titolari di reddito d’impresa.

L’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2012, inoltre, ha esteso la possibilità di richiedere il finanziamento ai titolari di reddito di lavoro autonomo nonché agli esercenti attività agricole di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972. Si ritiene che anche i soci e gli associati persone fisiche di società o associazioni tassate per trasparenza e i collaboratori di imprese familiari possono accedere al previsto finanziamento in quanto titolari della stessa tipologia di reddito prodotta dalle società o associazioni o imprese cui partecipano o collaborano.

6. Rilevanza del limite dei 250 mila euro ai fini della compensazione del credito d’imposta da parte dei soggetti finanziatori

D. Si chiede di conoscere se, ai fini della compensazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, rilevi o meno il limite annuo di utilizzo dei 250 mila euro per la compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

R. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha introdotto nuove regole per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi

In particolare, il comma 53 dell’articolo 1 della citata legge stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, “anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive”, l’importo dei crediti utilizzabile in compensazione dal contribuente non può superare il limite annuale di 250.000 euro.

La stessa norma prevede alcune deroghe espresse per quanto riguarda il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo) e il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della stessa legge n. 296 del 2006 (credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

Con riferimento al limite per la compensazione dei crediti d’imposta, la risoluzione n. 9, del 3 aprile 2008, del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ha chiarito che il limite trova applicazione ai crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese.

Successivamente, l’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, ha previsto che il comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

Ciò premesso, si rileva che l’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevede una nuova forma agevolativa per i soggetti che hanno subito danni per effetto del sisma del maggio 2012, in particolare, prevede per talune tipologie di contribuenti che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero dall’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, la possibilità di accedere al finanziamento garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi e di quelli dovuti fino al 30 giugno 2013.

Il comma 10 del predetto articolo 11, stabilisce che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

Da quanto esposto, emerge che il credito d’imposta in questione non costituisce una agevolazione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto il rimborso da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.

Pertanto, si ritiene che il comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non trovi applicazione al credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 11, del decretolegge n. 174 del 2012.

7. Compensazione del credito d’imposta da parte dei soggetti finanziatori in presenza di ruoli

D. Si chiede di conoscere se, ai fini della compensazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, rilevi o meno la disciplina prevista dall’articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010.

R. L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto un divieto alla compensazione di cui articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La circolare n. 13 del 2011 ha chiarito che, ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24. Ne deriva che devono ritenersi esclusi dall’ambito applicativo del citato articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010 anche il credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012. Ciò in quanto il predetto credito non costituisce un rimborso di imposte ma una restituzione da parte dello Stato degli interessi e delle spese necessarie alla gestione dei finanziamenti previsti dallo stesso articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.

8. Modalità di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori

D. Si chiede di conoscere se è obbligatorio l’utilizzo della delega di versamento cartacea.

R. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19 novembre 2012, stabilisce che i soggetti che richiedono il finanziamento devono comunque presentare, alle rispettive scadenze dei pagamenti, i modelli di versamento compilati secondo le ordinarie modalità, alla banca con la quale è stato stipulato il contratto di finanziamento.

In base al predetto provvedimento, i modelli di pagamento devono essere presentati esclusivamente in formato cartaceo. Ciò tenuto conto della particolare procedura di pagamento e al fine di consentirne una tempestiva attuazione. Inoltre, l’utilizzo del formato cartaceo – in considerazione che il conto corrente che accoglie la provvista, in base alla convenzione Cassa Depositi e Prestiti con ABI, è vincolato – garantisce l’assistenza diretta ai contribuenti nella fase del pagamento assicurando il buon esito dell’operazione in quanto evita gli errori nell’imputazione del conto corrente che potrebbero essere commessi dal contribuente nella fase dell’invio telematico.

Tuttavia, qualora la banca, mediante l’utilizzo dei propri sistemi informatici, sia in grado di assicurare la tempestiva e corretta imputazione al conto corrente vincolato, non si ravvede alcun motivo per limitare la presentazione dei pagamenti alla sola modalità cartacea.

9. Data della perizia

D. In relazione alla circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici sono comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, si chiede di conoscere se le predette perizie possono essere redatte anche successivamente alla presentazione dell’autodichiarazione necessaria per l’accesso al finanziamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n 174 del 2012.

R. Al riguardo, l’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 174 del 2012, prevede che, per accedere al finanziamento agevolato i contribuenti presentano alla banca, tra l’altro, una autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesti:

1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 del decretolegge n. 74 del 2012, ovvero dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012;

2) la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi, sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa.

Dalla formulazione della norma che fa riferimento alle perizie “occorrenti” (e non “occorse”), si ritiene che la perizia possa essere redatta anche successivamente alla presentazione dell’autodichiarazione, nei tempi coerenti per la richiesta dei contributi in questione.

10.Data di ripresa dei versamenti

D. In base al d.P.C.M. 31 ottobre 2012, le imprese che hanno subito dei danni a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e che accedono al finanziamento garantito dallo Stato hanno la possibilità di differire al 17 dicembre 2012, senza alcuna maggiorazione, tutti i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente previsti nel periodo tra il 1° e il 16 dicembre 2012.

Quanto disposto dal dPCM citato sembra in contrasto con la previsione dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012, che prevede per tutti i contribuenti la ripresa di versamenti sospesi il 16 dicembre 2012.

R. Al riguardo si fa presente che la disposizione primaria (articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012) prevede per tutti i contribuenti che hanno fruito della sospensione del pagamento dei tributi prevista dai decreti 1° giugno e 24 agosto 2012, nonché dal decreto-legge n. 74 del 2012, fino al 30 novembre 2012, che la ripresa dei versamenti sia effettuata il giorno 16 dicembre 2012 (spostato al 17 dicembre in quanto il 16 è domenica).

La disposizione non si occupa dei versamenti correnti che possono scadere a partire dal 1° dicembre (data in cui la sospensione cessa di operare), i quali devono essere quindi versati alle rispettive scadenze.

Il d.P.C.M. 31 ottobre 2012, nel prevedere che i soli soggetti che accedono al finanziamento garantito dallo Stato hanno la possibilità di differire al 17 dicembre 2012 i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente previsti nel periodo tra il 1° e il 16 dicembre 2012, consente ai soggetti coinvolti nella procedura di finanziamento di adottare, nella fase di avvio, i necessari atti amministrativi ed adeguare le relative procedure di gestione.

Detti contribuenti hanno così a disposizione più tempo anche per inviare la richiesta di finanziamento alle banche e il modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate (30 novembre 2012).

INTESA CONFPROFESSIONI /SINDACATI STOP AND GO ABBREVIATO RAPPORTI A TERMIONE

29/11/2012

Si riducono i tempi del rinnovo dei contratti a termine per gli studi professionali.

Infatti  ,a fronte della previsione  in merito   della  LEGGE N.92/12, per i professionisti  il tempo  tra la fine di
un contratto a termine e l’inizio di uno nuovo presso la stessa sede lavorativa sarà di 30 giorni se il contratto a termine scaduto è superiore a sei mesi o di 20 giorni se il contratto a termine scaduto è inferiore a sei mesi. ,ricordando che il dec.legvo n.368/’01,dopo   la riforma fornero  ,stabilisce  invece pause rispettivamente di 90 giorni per i contratti sopra i sei mesi e di 60 giorni per quelli al di sotto di  tale soglia.

La riduzione dei tempi, che  agevola i  professionisti impiegati con contratti a termine all’interno di studi
professionali, nasce dall’accordo siglato  il  28 novembre, fra  Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore,  in applicazione della  previsione  dal Decreto sviluppo (Dl 83/2012) circa la possibilità di ridurre il periodo di  pausa tra un contratto a termine e un altro e tale previsione  si applichera’
per tutti gli studi e le aziende che applicano il Ccnl siglato da Confprofessioni e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e
Uiltucs-Uil.

INAIL :OBBLIGO ASSICURATIVO LAVORO INTERMITTENTE DOPO RIFORMA FORNERO

29/11/2012

In merito a quanto previsto dal titolo ,si richiama l’attenzione sulla sottoriportata circolare Inail n.64 del 27 novembre 2012.

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Organo: DIREZIONE GENERALE – DIREZIONE CENTRALE RISCHI – DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 64 del 27 novembre 2012 Oggetto: Il lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt.33-40 del d. l gs. n. 276/2003 dalla l egge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro). Aspetti retributivi e contributivi. Prestazioni.

Quadro di riferimento

Regio decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923: “Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell’orario sancita dall’art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692”. (G. u. n. 299 del 21 dicembre 1923);

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. (G. u. n.257 del 13 ottobre 1965);

Decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”. (G. u. n. 235 del 9 ottobre 2003);

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2004: “Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. (G. u. n. 68 del 22 marzo 2004);

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 ottobre 2004: “Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell’ articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 2762. (G. u. n.259 del 4 novembre 2004)

Legge n. 247 del 24 dicembre 2007: “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. (G. u. n. 301 del 29 dicembre 2007);

Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008: “Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133. – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. (G. u. n. 147 del 25 giugno 2008);

Legge 92 del 28 giugno 2012: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (G. u. n. 153 del 3 luglio 2012, Riforma del lavoro);

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 3 febbraio 2005:“Lavoro intermittente , artt. 33 e segg., d. lgs. n. 276/2003. Chiarimenti e indicazioni operative”;

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  n. 18 del 18 luglio 2012: “ Legge 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. Riforma del lavoro). Tipologie contrattuali e altre disposizioni. Prime indicazioni operative”;

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n.20 del 1° agosto 2012: “ L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro). Lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt. 33- 40 del d. lgs. n. 276/2003. Istruzioni operative al personale ispettivo”;

Circolare Inail n. 22 del 12 aprile 2006: “Lavoro intermittente. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni”

Circolare Inail n. 16 del 27 marzo 2012: avente ad oggetto “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2012.”

1. Premessa

Il quadro normativo introdotto dalla recente Riforma del lavoro1 ha ridefinito le ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente, modificando la disciplina previgente2, al fine di evitare che tale tipologia contrattuale “costituisca un mezzo di sfruttamento dei lavoratori” e venga “utilizzata come copertura nei riguardi di forme di impiego irregolare del lavoro.”

Indicazioni operative su ambito di applicazione, obbligo di comunicazione della chiamata del lavoratore e disciplina del regime transitorio, sono state impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposite circolari, alle quali si rinvia per i necessari approfondimenti3.

Si è ritenuto comunque utile riscrivere, aggiornandola, la circolare4 emanata in vigenza del decreto di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro5, di cui alla Riforma Biagi6, per dettagliare le modifiche sopravvenute, al fine di meglio individuare le fattispecie di riferimento per l’applicazione del premio Inail, tenuto conto, peraltro, della progressiva diffusione di questa tipologia contrattuale.

2. Ambito di applicazione

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa al momento del bisogno. Trattasi di una tipologia di lavoro subordinato con prestazioni che presentano la caratteristica della discontinuità e dell’intermittenza lungo un periodo di tempo particolarmente significativo il quale, necessariamente, non può essere continuativo ma deve essere intervallato, non potendo coincidere la durata del contratto con quella della prestazione.

Rientrano in tale tipologia non solo i contratti intermittenti a tempo determinato, ma anche i contratti intermittenti a tempo indeterminato7.

A decorrere dal 18 luglio 20128, è possibile ricorrere al lavoro intermittente nelle seguenti ipotesi:

1. svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale9;

2. periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno10;

3. soggetti con piu’ di cinquantacinque anni di eta’ e soggetti con meno di ventiquattro anni di eta’ (23 anni e 364 giorni), fermo restando, in tal caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età11.

In assenza di disciplina collettiva in merito alle ipotesi di cui ai punti 1. e 2., si ribadisce la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per le attività elencate nella tabella approvata con il r.d. n.2657/192312, non essendo variata la precedente previsione normativa.

Tuttavia, per effetto delle nuove norme, a decorrere dal 18 luglio 2012, non è più possibile ricorrere al contratto intermittente per periodi predeterminati (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali13).

I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Riforma del lavoro14 secondo le previgenti causali, ma non compatibili con l’attuale quadro normativo, continueranno ad operare sino al 18 luglio 2013.

Dal 18 luglio 2012, quindi, non è più possibile stipulare contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina15.

Coerentemente con i chiarimenti resi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali16, nel caso in cui manchino le condizioni che legittimano la conclusione del contratto e, in caso di violazione dei divieti di ricorso al lavoro intermittente17, i rapporti di lavoro si dovranno considerare a tempo pieno e indeterminato.

3. Divieto di lavoro intermittente

Restano invariate le seguenti ipotesi in cui è vietato il ricorso al lavoro intermittente18:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • salva diversa disposizione degli accordi sindacali, se il rapporto di lavoro intermittente sia attivato presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi19, sospensione dei rapporti o riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del contratto di lavoro intermittente
  • se si tratta di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, o non abbiano rielaborato tale valutazione, ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

4. Obbligo di rispondere alla chiamata

Dal contratto non scaturisce un obbligo del lavoratore di rispondere positivamente alla chiamata.

Tale obbligo, però, può essere espressamente previsto da una clausola contrattuale.

Sulla base dell’obbligo di rispondere alla chiamata, si possono individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente:

a) lavoro intermittente con garanzia di disponibilità ovvero con espressa pattuizione dell’obbligo di disponibilità (ovvero di risposta)

b) lavoro intermittente senza garanzia di disponibilità e senza alcuna indennità per il periodo di reperibilità. Il lavoratore è libero di accettare o meno la chiamata, dunque, senza obbligo di risposta.

La chiamata può essere effettuata:

  • nel rispetto di un termine di preavviso non inferiore ad un giorno lavorativo20
  • a più riprese nell’arco di tutto il rapporto
  • ove il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata; in tal caso, gli compete, per il tempo della disponibilità, la cosiddetta indennità mensile di disponibilità.5. Indennità di disponibilità Nel contratto di lavoro con obbligo di rispondere alla chiamata è previsto il pagamento dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata.La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

    Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2004 è stato stabilito che, nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell’indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal c.c.n.l. applicato21.

    Per effetto della Riforma del lavoro, tale disciplina del compenso si applica anche alle prestazioni di lavoro intermittente da rendersi nei week-end, nelle vacanze natalizie, nelle vacanze pasquali, nelle ferie estive, essendo stato abrogato l’art. 37 del d. lgs. n. 276/2003 che prevedeva: “Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l’indennità di disponibilità – di cui all’articolo 36 – è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro”.

    Ne scaturisce che ai lavoratori con obbligo di risposta alla chiamata per prestazioni da rendersi nei periodi sopra richiamati, l’indennità deve essere corrisposta anche se non c’è stata una chiamata effettiva nel periodo di riferimento.

    Sull’indennità di disponibilità i premi assicurativi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo22.

    La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.20/2012 ricorda che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 37 del d.lgs. n.276/2003, “non trova più applicazione già dal 18 luglio 2012 (sia per i nuovi che per i ’vecchi’ contratti), anche la disposizione secondo cui, per i c.d. periodi predeterminati, l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.” Per tutto il periodo in cui il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità.

    6. Obbligo assicurativo. Aspetti retributivi e contributivi. Prestazioni.

    L’obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di lavoro intermittente continuerà a essere assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (artt.1, 4 e 9 del d.p.r. n.1124/65).

    Sotto il profilo retributivo, per il periodo di attività, il lavoratore intermittente ha diritto al normale trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di settore per il lavoratore comparabile, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente conseguita.

    Peraltro, tenuto conto di quanto chiarito al punto precedente circa l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere comunque l’indennità di disponibilità, ove prevista nel contratto, si precisa che, in costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assicurativo, il premio andrà calcolato, a decorrere dal 18 luglio 2012, sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità, conformemente all’avviso espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Per quanto riguarda le prestazioni, si conferma che l’indennità di disponibilità non può essere considerata, ai fini indennitari, come vero e proprio corrispettivo dell’attività lavorativa prestata e, dunque, per le ipotesi di lavoro intermittente, deve essere applicato l’art. 116 t.u., richiamato dall’art. 117, nella sua formulazione letterale, come indicata nella circolare n.22/2006 e nella nota n.1839 del 17 febbraio 2012 della Direzione centrale prestazioni: “Contratto di lavoro intermittente – calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta. Applicabilità del minimale”.

    Il Direttore generale

    Allegati: 1, 2 e 3

    ________________________________________ 1. Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro). 2. D. lgs. 276/2003, artt. 33 – 40. 3. Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18/2012 e n. 20/2012 reperibili nel sito http://www.lavoro.gov.it/Lavoro. 4. Circolare Inail n. 22/2006. 5. D. lgs. n. 276/2003. 6. Legge n. 30/2003. 7. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20/2012. 8. Data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (artt. 33-40 del d. lgs. n.276/2003). 9. Art. 34, comma 1 del d. lgs. n. 276/2003. 10. Art. 34, comma 1 del d. lgs. n. 276/2003. 11. Art. 34, comma 2 del d. lgs. n. 276/2003. 12. D.m. 23 ottobre 2004. 13. Per effetto dell’abrogazione dell’art. 37 del d. lgs. n. 276/2003; si rinvia sul punto a quanto rappresentato nella circolare n. 20/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 14. Legge n. 92/2012 del 18 luglio 2012. 15. Ovvero con soggetti di età superiore ai 24 anni o con età inferiore a 55 o per prestazioni rese ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. 276/2003 abrogato. 16. Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18/2011 e n. 20/2012. 17. Art. 34, comma 3 del d. lgs. n. 276/2003. 18. Art. 34, comma 3 del d. lgs. n. 276/2003. 19. Articoli 4 e 24 della l. n. 223/1991. 20. Art. 35, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 276/2003. 21. Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del Ccnl applicato. In particolare, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 10.3.2004, la retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell’indennità mensile di disponibilità è costituita da: – minimo tabellare – indennità di contingenza – e.t.r. – ratei di mensilità aggiuntivi. 22. D.lgs. n. 276/2003, art. 36, comma 2. Vedi circolare Inail n. 16/2012, § 3, lettera C.

PRECISAZIONI INPS DECORRENZA DS E MOBILITA’ IN PRESENZA INDENNITA’MANCATO PREAVVISO

29/11/2012

Con il sottostante  Messaggio n.19273/12 l’Inps, alla luce delle sentenze di Cassazione, rivede le regole circa la decorrenza dell’indennità di disoccupazione e dell’indennità di mobilità, ,nerl senso che subirà il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, all’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n. 29237/2011 e Cass. n. 3836/2012).
Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione

INPS – Messaggio 23 novembre 2012, n. 19273 Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità.
Premessa A seguito di segnalazioni pervenute dalle Strutture territoriali relative a incertezze operative riguardanti le tematiche indicate in oggetto, si richiamano i seguenti riferimenti e si forniscono gli opportuni chiarimenti.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali L’art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155, prevede che ” Qualora all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso…”.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 29237/2011 ha affermato che detta disposizione legislativa fissa la decorrenza della indennità disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato. (Identico orientamento è stato adottato per l’indennità di mobilità, v. sent. Cass. n. 3836/2012).
La stessa Corte ha inoltre configurato come rinunciabile l’indennità di mancato preavviso, purché risultante da atti formali espliciti ( es. atto scritto di rinuncia del lavoratore, verbale di conciliazione, accordo tra le parti ), considerandola rientrante fra i cosiddetti diritti disponibili.

Indicazioni operative Alla luce dei riferimenti che precedono, la decorrenza, tanto dell’Indennità di disoccupazione che dell’indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, all’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. n. 29237/2011 e Cass. n. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.

 

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730/ISEE

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ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE LIQUIDAZIONE IVA CONTABILITA’ CASSA

28/11/2012

Le istruzioni di cui al titolo sono contenute nella circolare  26 novembre 2012, n. 44/E sottoriportata

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PREMESSA

1. CARATTERISTICHE DEL CASH ACCOUNTING

2. LIMITE DI VOLUME DI AFFARI

3. DIFFERIMENTO DELL’ESIGIBILITÀ

4. DIFFERIMENTO DELLA DETRAZIONE

5. OPERAZIONI ESCLUSE DAL CASH ACCOUNTING

6. ADEMPIMENTI

6.1 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

6.2 ALTRI ADEMPIMENTI

6.3 ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

7. ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO

Premessa

L’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito articolo 32-bis), ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di IVA per cassa, cd. “cash accounting”, di cui all’articolo 167 bis della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010.

Tale regime prevede che “.. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.” Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l’IVA per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali Il “cash accounting” di cui all’articolo 32-bis entra in vigore, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il 1° dicembre 2012 e sostituisce il regime IVA per cassa previsto dall’articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che, pertanto, è abrogato a decorrere da tale data.

Il regime di IVA per cassa previsto da quest’ultima disposizione si differenzia da quello introdotto dall’articolo 32- bis per alcuni aspetti essenziali e, in particolare, per il fatto di essere applicato in relazione alla singola operazione ed in quanto comporta per il cessionario/committente il differimento della detrazione a partire dal momento in cui effettua il pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati.

L’articolo 32-bis ha stabilito per i soggetti che optano per il regime del “cash accounting” una soglia massima di volume di affari di due milioni di euro.

Trattandosi di un importo superiore ad euro cinquecentomila, è stata avviata la preventiva consultazione del Comitato IVA, come richiesto dall’articolo 167-bis della Direttiva 112 del 2006.

La disciplina attuativa del regime in esame è dettata, secondo quanto previsto dall’articolo 32-bis, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2012 (di seguito Decreto) mentre le modalità per l’esercizio e la revoca dell’opzione per applicare il regime sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2012 (di seguito Provvedimento).

1. Caratteristiche del cash accounting

Il regime del cash accounting consente di differire l’esigibilità dell’IVA per coloro che, operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni – a norma degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 – e avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Anche gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta, possono avvalersi dell’IVA per cassa, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina in esame.

I soggetti che adottano tale regime liquidano l’IVA secondo un criterio di cassa sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive.

In particolare:

– l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

– L’imposta relativa agli acquisti effettuati è detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.

Come accennato in premessa, l’adozione del cash accounting da parte del cedente/prestatore non ha effetti sul cessionario/committente, il quale può esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui l’operazione deve ritenersi effettuata ai sensi dello stesso articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.

Resta fermo che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione sorgerà secondo le regole di tale regime.

In sostanza il nuovo regime deroga al criterio ordinario in base al quale il diritto alla detrazione del cessionario/committente è correlato al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente prestatore. Tale deroga opera sia per il soggetto che adotta il cash accounting, il quale può detrarre l’imposta addebitatagli dal proprio fornitore non quando l’imposta diventa per quest’ultimo esigibile ma solo dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo, sia per il cessionario/committente che effettua acquisti presso un cedente/prestatore in regime di cash accounting. In questo caso, infatti, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli senza attendere che l’imposta diventi esigibile per il proprio cedente/prestatore.

2. Limite di volume di affari

Possono entrare nel regime in esame solo i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a due milioni di euro. Tale importo, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, non deve essere ragguagliato all’anno.

Nel calcolo del limite di volume d’affari richiesto per l’applicabilità della contabilità per cassa, vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive, sia quelle che vengono assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse da tale regime, secondo le ordinarie regole del volume d’affari. Come stabilito dall’articolo 7 del Decreto, il superamento del limite di due milioni di euro di volume d’affari comporta la cessazione automatica del regime dell’IVA per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato. Nella liquidazione relativa all’ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l’IVA per cassa è computato a debito l’ammontare dell’imposta non ancora versata in applicazione del regime IVA per cassa non più spettante. A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi dell’articolo 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell’imposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati.

3. Differimento dell’esigibilità

Come espressamente previsto dall’articolo 32-bis del decreto legge n. 83 e dall’articolo 1 del decreto attuativo, “l’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione”.

Il predetto termine di un anno decorre dal “momento di effettuazione dell’operazione”, da determinare secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nelle ipotesi di fatturazione differita, ad esempio per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, rileva in ogni caso il momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione) a prescindere dalla data di fatturazione dell’operazione.

Il limite annuale in esame non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali. A tal fine è necessario che la procedura sia sta avviata prima del decorso di un anno. In particolare, le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale). Se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), si ritiene che l’esigibilità dell’imposta sia sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare di quest’ultimo.

In caso di revoca della procedura concorsuale, l’IVA diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell’operazione (in questo caso, infatti rimane fermo il termine annuale).

Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del primo comma dell’articolo 26 citato, si ritiene che anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta l’anno decorra dalla effettuazione della originaria operazione.

Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l’imposta diventi esigibile rettificano direttamente quest’ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile.

4. Differimento della detrazione

Il Decreto dispone, per i soggetti che esercitano l’opzione per applicare il sistema IVA di cassa, che il diritto alla detrazione relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (art. 1, comma 3); stabilisce, inoltre, che il diritto alla detrazione è esercitato, ai sensi dell’art. 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento (art. 5 comma 1).

In sostanza, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime IVA per cassa – momento nel quale ordinariamente sorge il diritto alla detrazione e, conseguentemente, sono fissate le condizioni per l’esercizio del diritto stesso – anche se l’esercizio del diritto, nel caso del cash accounting, è differito al momento di pagamento del relativo corrispettivo o al decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione di acquisto. Attraverso tale previsione si è inteso evitare che la percentuale di detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del momento in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla determinazione del cessionario/committente in regime IVA per cassa.

La detrazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633 può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Nel caso di adozione del regime IVA per cassa, pertanto, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell’acquisto (ad esempio in caso di acquisto effettuato a gennaio 2013, con pagamento del corrispettivo a giugno 2013, la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno 2015. In caso di acquisto effettuato a gennaio 2013 il cui corrispettivo non sia pagato entro gennaio 2014, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno 2016).

5. Operazioni escluse dal cash accounting

Il regime di IVA per cassa, in quanto regime speciale, non è applicabile in relazione alle operazioni per le quali l’imposta è applicata secondo regole peculiari, nonché per le operazioni effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, sia se residenti in Italia sia se residenti all’estero. Devono ritenersi esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio di impresa (vedi circolare n. 8 del 13 marzo 2009, paragrafo 6.8), anche nell’eventualità che i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale.

Come espressamente previsto dagli articoli 2 e 3 del Decreto, il regime dell’IVA per cassa non è consentito, in particolare, per le seguenti operazioni.

Operazioni attive

a) operazioni effettuate applicando i regimi speciali di determinazione dell’imposta. Tra queste, si ricordano le operazioni effettuate nell’ambito:

– del regime “monofase” (articolo 74, primo comma, del D.P.R. 633 del 1972);

– del regime per l’agricoltura e attività connesse (articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);

– del regime del margine per beni usati (articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995);

– del regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972);

– dell’agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991).

La relazione tecnica al decreto ministeriale chiarisce che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 633/1972, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

Come già anticipato, nel calcolo del limite del volume d’affari richiesto per l’applicabilità dell’IVA per cassa vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive: sia quelle che vengono assoggettate a tale regime sia quelle che ne sono escluse. Pertanto, non si può applicare quanto precisato nella circolare 22 maggio 1981, n. 18/331568 a proposito di separazione delle attività obbligatoria per legge.

L’applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall’applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (vedi, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall’articolo 74, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972).

b) operazioni di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è disposta in via ordinaria – e senza limite annuale – il differimento dell’esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo, vale a dire:

– le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4;

– le cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.

Per le operazioni previste dall’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del DPR n. 633 del 1972, infatti, l’esigibilità differita rappresenta il regime ordinario e trova applicazione senza limiti  temporali e senza che occorra alcuna annotazione in fattura; al contrario, qualora il cedente o prestatore intenda applicare il regime dell’esigibilità immediata, è necessario esercitare espressa opzione, apponendo sulla fattura l’annotazione “Iva ad esigibilità immediata”  così come chiarito con circolare del 24 dicembre 1997, n. 328, paragrafo 2.2.3.

c) operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile. Infatti, in relazione alle operazioni soggette al reverse charge, il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il differimento dell’esigibilità dell’imposta, in quanto il soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio.

d) cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta.

Operazioni passive

a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile;

b) gli acquisti intracomunitari di beni

c) le importazioni di beni;

d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Fermi restando i casi di esclusione da ultimo elencati, l’adozione del sistema IVA di cassa, riguardando non le singole operazioni ma l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, comporta il differimento della detrazione dell’IVA al momento del pagamento del prezzo relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire dell’IVA per cassa, qualora quest’ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR n. 633 del 1972.

6. Adempimenti

6.1 Esercizio dell’opzione

L’articolo 32-bis dispone che la liquidazione dell’IVA per cassa è adottata in base ad opzione.

Come stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia l’opzione o la revoca per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa si desumono dal comportamento concludente del contribuente e, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, dovranno essere comunicate nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione mediante comportamento concludente.

Coloro che intendono avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.

A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Tale annotazione sulle fatture non costituisce, tuttavia, un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura, come avveniva nel sistema dell’IVA per cassa di cui al DL n.185/2008, ma risponde all’esigenza della regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggetti all’IVA per cassa solo alcune operazioni, escludendo ad esempio quelle effettuate nell’ambito di regimi speciali. L’annotazione, inoltre, esprime, attraverso un chiaro comportamento concludente, l’opzione per la scelta per l’IVA per cassa dal momento che, come precisato dal decreto, detto regime ha effetto a partire dal 1° gennaio ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività e l’opzione è formalmente espressa in un momento successivo.

L’omessa indicazione di tale dicitura non inficia l’applicazione del regime per cassa nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile.

Il sistema dell’IVA per cassa è opzionale, ma una volta espressa l’opzione, il soggetto passivo (con volume d’affari non superiore a due milioni di euro) non può scegliere con riguardo a ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita – anche perché, come già chiarito, l’esercizio di tale opzione ha effetti anche sul diritto alla detrazione dei suoi acquisti – ma è obbligato ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate, (fatte salve le eccezioni elencate al paragrafo 5). L’opzione, inoltre, vincola il contribuente all’applicazione dell’ “IVA per cassa” almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime, come si dirà in seguito.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell’opzione.

Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime. Allo stesso modo l’anno di inizio dell’attività è computato per intero.

6.2 Altri adempimenti

Il regime dell’IVA per cassa incide sul momento in cui l’imposta diviene esigibile ma non riguarda gli altri adempimenti procedurali. Resta fermo, pertanto, l’obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 e di procedere alla registrazione della medesima, avendo presente che l’imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l’IVA non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari nell’anno di effettuazione dell’operazione.

In base all’articolo 4 del Decreto le medesime operazioni partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, nell’anno di effettuazione dell’operazione.

Il cedente o prestatore deve computare l’imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l’opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui, come già chiarito, il cessionario o committente sia stato precedentemente assoggettato a procedure concorsuali.

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica limitatamente al corrispettivo incassato. Resto inteso che per individuare il momento del pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi del quale l’imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario)

6.3 Adempimenti del cessionario o committente Il cessionario o committente che riceve la fattura con IVA per cassa deve numerarla e, ai fini della detrazione, annotarla nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Come espressamente previsto dall’articolo 1 del decreto attuativo, per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto optante, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta fermo che, laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all’atto del pagamento del relativo corrispettivo.

7. Entrata in vigore e regime transitorio

Secondo quanto stabilito dal Decreto, l’opzione per l’IVA di cassa di cui all’articolo 32-bis del decreto legge n. 83 del 2012 può essere esercitata, al ricorrere di tutte le condizioni in precedenza esaminate, con riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Possono accedere al regime di cassa a partire da tale data anche i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con esclusivo riferimento, naturalmente, alle operazioni effettuate nel mese di dicembre.

Contestualmente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il comma 5 dell’articolo 32 bis dispone l’abrogazione delle norme sull’esigibilità differita dell’IVA di cui all’articolo 7 del dl 185/2008. Ciò comporta che il regime previsto dal richiamato articolo 7 non può essere applicato alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, ma resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione.

Come già anticipato in premessa l’articolo 167-bis, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva 2010/45/UE, prevede che gli Stati membri possono applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato IVA.

Al riguardo si rappresenta che il procedimento di consultazione è ancora in corso e ne è prevista la definizione dopo il 1° dicembre 2012. Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell’IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi.

SISTEMA PER CONTATTARE ON LINE AGENZIA ENTRATE PER STUDI SETTORI

28/11/2012

Con comunicato del 26 novembre c.a.l’Agenzia Entrate ha reso noto che risulta   disponibile sul  proprio sito  “Segnalazioni 2012”, la procedura che consente ai contribuenti di comunicare all’Agenzia delle Entrate informazioni o elementi giustificativi in merito a situazioni di non congruità, di non normalità o di non coerenza relativi agli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.

Con “Segnalazioni 2012” è inoltre possibile, analogamente alle versioni 2009 e 2010 dell’applicazione, segnalare alle Entrate le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore per lo stesso periodo.

Comunicazioni a partire da martedì prossimo – Il canale telematico per l’invio delle segnalazioni all’Agenzia sarà aperto dal 27 novembre 2012 al 28 febbraio 2013.

L’applicazione è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) nella sezione “Home -Cosa devi fare- Dichiarare- Studi di settore e parametri – Compilazione

MINISTERO LAVORO:INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

28/11/2012

 Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica interpellosicurezza@lavoro.gov.it.
I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare: – che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche; – che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.

INTERPELLI PUBBLICATI Anno 2012

22 novembre 2012 – n. 7/2012 destinatario: CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato istanza: Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate LINKhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D34D04F2-C7B5-4BD7-B453-19A9161715EA/0/Interpello72012.pdf
22 novembre 2012 – n. 6/2012 destinatario: CSIT – FEDERBINGO – ASCOB istanza: Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro LINKhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E085D0C3-23EB-4719-AC6E-216157FE6CB6/0/Interpello62012.pdf
22 novembre 2012 – n. 5/2012 destinatario: CNOP – Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi istanza: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato LINKhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/08F3C34C-42D1-4D8E-BBEC-7A2541D9433A/0/Interpello52012.pdf

22 novembre 2012 – n. 4/2012 destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri istanza: Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori

LINKhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/229DF3D4-DA7A-4B5B-8D15-E039C478AF99/0/Interpello42012.pdf
22 novembre 2012 – n. 3/2012 destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri istanza: Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione LINKhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BA627E84-961A-417F-A102-9CE9C9E03F34/0/Interpello32012.pdf
22 novembre 2012 – n. 2/2012 destinatario: Confapi – Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria istanza: Formazione degli addetti al primo soccorso LINKhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9EE20724-261E-4D24-B6FF-6705F5759C34/0/Interpello22012.pdf
22 novembre 2012 – n. 1/2012 destinatario: Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Pianificatori istanza: Aziende con più unità produttive – unico servizio di prevenzione e protezioneLINKhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F36E5079-8F2B-4422-A01A-C6429984233F/0/Interpello12012.pdf

ISTRUZIONI MINISTERI LAVORO/ INTERNO APPLICAZIONE DPCM FLUSSI EXTRACOMUNIUTARI 2012″

28/11/2012

Per dare attuazione a quanto stabilito dal  DPCM. 16 ottobre 2012,relativo alla  programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato  per l’anno 2012,i   Ministeri del Lavoro e dell’Interno  hanno  emanato la circolare sottostante 26 novembre 2012, n. 8266

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2012, che ad ogni buon fine si allega in copia.

In base al predetto decreto, entro una quota complessiva di 13.850 unità (art. 1) sono ammessi in Italia n. 2.100 cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, che si aggiungono alla quota di 4.000 ingressi di cittadini stranieri che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 25 luglio 1986, n. 286, già prevista, in via di anticipazione, con il D.P.C.M. 13 marzo 2012 “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012” (art. 2).

Sono, altresì, previste n. 11.750 conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo.

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA

La quota complessiva pari a 13.850 unità è così ripartita:

– 2.000 unità per lavoro autonomo riservate a cittadini stranieri residenti all’estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati (art. 2).

– 100 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino ai terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (art. 3).

– È, inoltre, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

È, altresì, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea (art. 4).

Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite alle Direzioni Territoriali del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -tramite il sistema informatizzato SILEN – sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione, ciò al fine di far coincidere i reali fabbisogni territoriali con le richieste presentate.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a partire dalle ore nove del 7 dicembre 2012 e fino alle ore 24 del 30 giugno 2013. Le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo.

Le richieste a valere sulla quota residuale degli ingressi per lavoro non stagionale prevista, in via di anticipazione, dal D.P.C.M. 13 marzo 2012 (n. 4.000 ingressi di lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione) potranno ancora essere presentate entro i termini sopra indicati fino al 30 giugno 2013(ModeIlo B-PS). Le Direzioni Territoriali del Lavoro -come già avvenuto finora – per le istanze di questo tipo inviate agli sportelli unici per l’immigrazione (SUI), una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l’assunzione provvederanno a segnalare l’esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. La Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver riscontrato il nominativo dei lavoratori tra quelli inseriti nelle liste realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute a conclusione dei programmi nei Paesi di origine, provvede all’attribuzione delle quote tramite il sistema informatizzato SILEN.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk” disponibile per tutti gli utenti registrati sull’home page dell’applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

I modelli da utilizzare per l’invio della domanda sono i seguenti:

– Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato

– Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato

– Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo

– Modello LS richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

– Modello LS1 richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

– Modello LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro

– Modelli A-DOM e B-SUB per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile

– Modello B-PS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.

A partire dalle ore 8.00 del 4 dicembre 2012 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopra indicati.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”. L’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell’area del singolo utente, sarà inoltre possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate.

All’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

GESTIONE DELLE PROCEDURE

Per le domande di conversione il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro -valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti.

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI FIRMATARI DEI PROTOCOLLI DI INTESA

Le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli d’intesa con le associazioni e gli enti di categoria sono confermate. Pertanto, anche per l’attuazione del decreto flussi 2012, le articolazioni territoriali forniranno agli utenti interessati informazioni circa le disposizioni previste dal D.P.C.M. in parola ed, eventualmente, assistenza per la compilazione e l’invio delle istanze.

Le SS.LL sono invitate ad impartire ai Dirigenti responsabili dello Sportello Unico e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune per la circostanza, dando, altresì, la più ampia diffusione ai contenuti del decreto in oggetto, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione estendendo la partecipazione alle associazioni di categoria firmatarie dei protocolli d’intesa ed anche alle associazioni rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.