Archive for ottobre 2012

INPS CONFERMA RIDUZIONE MISURA CIG IN DEROGA

30/10/2012

L’argomento di cui al titolo risulta trattato nel sottostante  messaggio  n. 17338 del 25 ottobre 2012,con cui l’Inps ribadisce che alla cig in deroga continuano ad applicarsi le riduzioni del 10% nel caso di prima proroga ,del 30% nel caso di seconda proroga e del 40%  nel caso di  proroghe successive della cig in deroga ,sottolineando altresi’ che dette riduzioni intervengono dopo 12 mesi d’intervento del trattamento previdenziale in parole a favore di ogni singolo lavoratore .

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La legge di stabilità 2012 – legge 12 novembre 2011, n.183 – conferma tra le riduzioni dei trattamenti di cassa

integrazione guadagni in deroga da applicare alle proroghe, il cui ammontare viene ridotto del 10% nel caso

di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. Si

ribadisce, inoltre che i trattamenti di sostegno al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,

possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza – da parte dei lavoratori coinvolti – di specifici

programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione, come

da messaggio n.4592 del 14 marzo 2012.

In merito si ricorda che le disposizioni relative alla modalità di applicazione delle riduzioni da operare sui

trattamenti di CIGS, mobilità e trattamenti speciali in deroga in caso di proroghe dei trattamenti stessi sono

state dettate con circolare n. 57 del 13 marzo 2007 e con successivo messaggi n. 20024 del 30 luglio 2010.

In particolare nell’ambito della cassa integrazione in deroga, si conferma che l’abbattimento deve essere

applicato trascorsi 12 mesi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, dove i dodici mesi si

intendono relativamente all’orario contrattuale denunciato dall’azienda. Pertanto, l’abbattimento viene

effettuato considerando le ore di cassa integrazione in deroga effettivamente fruite da ogni singolo

lavoratore, nell’arco delle autorizzazioni complessivamente concesse alla società.

Si precisa, altresì che, nell’arco temporale dei 12 mesi, oltre il quale deve essere operata la riduzione

percentuale, vanno compresi anche periodi non continuativi di fruizione del trattamento da parte del

lavoratore.

Si rammenta, infine che, con messaggio n. 2650 del 14 febbraio 2012, è stata rilasciata la funzione Controlli e

segnalazioni automatiche sui beneficiari delle prestazioni CIG a pagamento diretto al fine di conseguire una

maggiore automazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni. La

suddetta applicazione attualmente fornisce un supporto agli utenti di sede nella gestione dei pagamenti

diretti CIG, segnalando, tra l’altro la necessità di applicare gli abbattimenti alla prestazione di CIG richiesta

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL AZIENDE ARTIGIANE CHIMICHE

30/10/2012

Di seguito si riportanoi minimi retributivi, in vigore dall’1 novembre 2012, per i dipendenti delle aziende precisate nel titolo:

applicano il CCNL artigianato dei chimici, gomma, plastica, vetro:

Livelli Minimo
7 1.793,68
6 1.675,82
5 S 1.583,27
5 1.507,92
4 1.428,85
3 1.349,27
2 1.289,85
1 1.204,98

Apprendistato professionalizzante

7 (1°-12° m.) 1255,58
7 (13°-24° m.) 1345,26
7 (25°-36° m.) 1524,63
7 (37°-48° m.) 1583,27
7 (49°-54° m.) 1675,82
7 (55°-60° m.) 1793,68
6 (1°-12° m.) 1173,07
6 (13°-24° m.) 1256,87
6 (25°-36° m.) 1424,45
6 (37°-48° m.) 1507,92
6 (49°-54° m.) 1583,27
6 (55°-60° m.) 1675,82
5S (1°-12° m.) 1108,29
5S (13°-24° m.) 1187,45
5S (25°-36° m.) 1345,78
5S (37°-48° m.) 1428,85
5S (49°-54° m.) 1507,92
5S (55°-60° m.) 1583,27
5 (1°-12° m.) 1055,54
5 (13°-24° m.) 1130,94
5 (25°-36° m.) 1349,27
5 (37°-42° m.) 1428,85
5 (43°-48° m.) 1507,92
4 (1°-12° m.) 1000,20
4 (13°-24° m.) 1071,64
4 (25°-36° m.) 1289,85
4 (37°-42° m.) 1349,27
4 (43°-48° m.) 1428,85
3 (1°-12° m.) 944,49
3 (13°-24° m.) 1011,95
3 (25°-30° m.) 1204,98
3 (31°-36° m.) 1349,27
2 (1°-12° m.) 902,90
2 (13°-24° m.) 967,39
2 (25°-30° m.) 1204,98
2 (31°-36° m.) 1289,85

Apprendisti

G1 (1°-6° m.) 728,61
G1 (7°-12° m.) 809,56
G1 (13°-18° m.) 877,03
G1 (19°-24° m.) 917,50
G1 (25°-30° m.) 971,47
G1 (31°-36° m.) 1.025,45
G1 (37°-42° m.) 1.106,40
G1 (43°-48° m.) 1.146,88
G1 (49°-54° m.) 1.187,36
G1 (55°-60° m.) 1.214,34
G2 (1°-6° m.) 728,61
G2 (7°-12° m.) 836,55
G2 (13°-18° m.) 944,49
G2 (19°-24° m.) 1.011,95
G2 (25°-30° m.) 1.146,88
G2 (31°-36° m.) 1.214,34
G3 (1°-6° m.) 728,61
G3 (7°-12° m.) 1.079,42
G3 (13°-15° m.) 1.214,34

apprendisti impiegati

1°-6° m. 728,61
7°-12° m. 944,49
13°-18° m. 1.079,42
19°-24° m. 1.214,34

apprendisti ultraventenni

1°-6° m. 1.071,64
7°-12° m. 1.143,08
13°-18° m. 1.257,39
19°-24° m. 1.285,97

DECRETO MLPS COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PROLUNGAMENTO SCADENZA LAVORO T.D.

30/10/2012

Si richiama   l’art.1 ,comma 9 ,lett.f), in cui si  prevede che  all’articolo 5 del dec.legvo n.368/01,dopo il comma 2 ,e’ inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il  datore  di  lavoro  ha
l’onere  di  comunicare  al  Centro  per  l’impiego  territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente  fissato,  che
il rapporto continuera’ oltre tale  termine,  indicando  altresi’  la
durata della prosecuzione. Le modalita’ di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali da adottare  entro  un  mese  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione»;

per segnalare  che il citato decreto ministeriale del  10.10 .2012 risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta  n. 251 del 26 ottobre 2012ed   entra in vigore il 25 novembre 2012.

Di seguito si riporta  il testo del provedimento in questione.

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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2012

Modalita' di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di  lavoro
oltre il termine inizialmente fissato. (12A11365) 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                 Finalita' e ambito di applicazione 

  Il presente decreto definisce le modalita' di  comunicazione  della
prosecuzione del rapporto di lavoro  oltre  il  termine  inizialmente
fissato. 

                               Art. 2 

                     Modalita' di comunicazione 

  La  prosecuzione  del  rapporto  di   lavoro   oltre   il   termine
inizialmente fissato, va comunicata al centro per  l'impiego  ove  e'
ubicata la sede di lavoro secondo le modalita' di trasmissione di cui
al decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  30
ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie. 

                               Art. 3 

                         Disposizioni finali 

  Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 

    Roma, 10 ottobre 2012 

In ordine a quanto previsto dal riportato decreto si sottolineano i seguenti aspetti:

a) la comunicazione secondo le modaliita' fissate dal dec.mlps del 30.ott.207,
va effettuata entro la data di scadenza del termine inizialedel rapporto 
b) la comunicazione obbligatoria va fatta al centro per  l'impiego  ove  e'
ubicata la sede di lavoro
c) l'obbligo di comunicazione si applica ai rapporti a  t.d.la cui scadenza    
del  termine iniziale è fissato al 25.11.2012 ovvero in data successiva 
d) l'inottemperanza comporta la sanzione amministrativa prevista per la mancata 
comunicazione preventiva di assunzione
e) il decreto ministeriale  in parola  si ritienme  che  trova applicazione anche ai contratti
 in somministrazione a tempo determinato, stante la  previsione dell'art.22,comma 2
 del dec,.legvo n.276/03 secondo cui:"2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro
 tra somministratore e prestatore di lavoro é soggetto alla disciplina di cui
 al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni 
caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5,commi 3 e seguenti.
 Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato,

con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo

applicato dal somministratore”


									

PREVISTO DPCM PER ATTUARE DICHIARAZIONE ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ DIRIGENTI PUBBLICI E BLOCCO STIPENDI MAGISTRATI

29/10/2012

Si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n.223/12 ha dichiato illegittimi i commi 9 e 22 della legge n.122/2010.

Il comma 2 recita:”In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale
e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5
per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché
del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta
riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore
a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici
di diretta collaborazione dei Ministri di cui all’art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si
applica sull’intero importo dell’indennità. Per i procuratori ed avvocati dello
Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini
del presente comma, anche gli onorari di cui all’articolo 21 del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non
opera ai fini previdenziali”

Il comma 22 ,a sua volta prevede che:” Per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981(personale della magistratura) non sono erogati, senza
possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il
conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015
l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno
2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni
2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l’indennità speciale di cui
all’articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011,
2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per
l’anno 2012 e del 32 per cento per l’anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini
previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.”

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 scorso ha deciso di corso all’attuazione delle conseguenze    della  decisione della Consulta in via amministrativa ,vale a dire   attraverso l’emanazione di appposito DPCM,ai sensi della legislazione vigente.

COMUNICATO INPS MODALITA’ RICHIESTE BONUS ASSUNZIONI

29/10/2012

In riferimento e seguito alla circolare  n.122/12 ,l’inps il 26 scorso in apposito comunicarto  evidenzia che i datori di lavoro che entro il 31 marzo 2013 stabilizzano rapporti di lavoro a  termine, di collaborazione coordinata (anche in modalità progetto) e di  associazione in partecipazione con apporto di lavoro, possono essere ammessi ad un incentivo pari a 12mila euro. Incentivi di importo minore possono essere
riconosciuti a chi instaura, sempre entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a
tempo determinato di durata minima di 12 mesi. L’incentivo riguarda uomini con
meno di 30 anni o donne di qualunque età, ed è autorizzato dall’Inps nei limiti
delle risorse appositamente stanziate dall’apposito decreto del ministero del
lavoro.
Le modalità di invio della domanda di ammissione all’incentivo sono
illustrate nella circolare n° 122 del 17 ottobre 2012.
La procedura è raggiungibile dal sito internet dell’istituto nella sezione “Servizi per le aziende e consulenti” e dal
menu aziende “Dichiarazione di responsabilità del contribuente”.
All’interno della procedura è inserito un contatore che evidenzia le risorse del bonus al
momento disponibili.

CDM :APPROVATO PROVVEDIMENTO ARMONIZZAZIONE REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO

29/10/2012

Su proposta del Ministro del Lavoro, il Consiglio dei Ministtri nella riunione del 26 scorso  ha approvato il regolamento per armonizzare i requisiti di accesso al nuovo sistema pensionistico per le categorie professionali che hanno requisiti diversi rispetto a quelli in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria. Si tratta, in particolare, del comparto difesa-sicurezza, Vigili del fuoco e soccorso pubblico e di iscritti a fondi Inps, ex-Enpals e ex-Inpdap.

Vengono gradualmente incrementati i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia del personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza, le Forze di polizia a ordinamento civile e i Vigili del fuoco, nel rispetto delle peculiarità ed esigenze di queste categorie.

È importante osservare che, anche a seguito dell’intervento normativo in questione, i lavoratori dei settori interessati mantengono comunque condizioni e requisiti di accesso al sistema pensionistico tipici delle loro carriere. Passando alle novità di interesse per gli iscritti ai fondi Inps, ex-Enpals ed ex-Inpdad, si osserva che per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere è previsto l’aumento di un anno, da 55 a 56, dell’età pensionabile di vecchiaia, mentre per l’accesso alla pensione anticipata il requisito minimo contributivo è di 37 anni e due mesi per il 2013, e di un ulteriore mese per il 2014. Disposizioni di armonizzazione sono dettate per ulteriori categorie di lavoratori, fra cui quelli iscritti al fondo dello spettacolo, nonché per gli spedizionieri doganali e per i lavoratori del settore marittimo. Lo schema di regolamento passa ora all’esame delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

Per il testo del provvedimento di armonizzazione relativo al personale comparti sicurezza-difesa ,vv.ff.e soccorso pubblico,nonche’ iscritti fondi inps,ex enpals ed ex inpdap,cliccare sul seguente link :http://www.ilnuovogiornaledeimilitari.it/upload/documenti/VARIE/Schema%20accesso%20sist%20pens%20del%20per%5B1%5D.pdf

OBBLIGO CONSULTAZIONE SINDACALE ANCHE RAPPRESENTANTI DIRIGENTI IN PROCEDURE MOBILITA’

29/10/2012

In ordine all’argomento di cui al titolo,si segnala il deferimento dell’Italia al Corte di Giustizia della UE  per la carenza nell’attuazione della legislazione comunitaria sul licenziamentyi collettivi ,prevista dalla direttiva n.98/ 59.di misure nazionali che diano attuazione adeguata  akl riguardo , in particolare per quanto riguarda i dirigenti, ai quali non sono applicate le garanzie procedurali sull’informazione e consultazione dei rappresentanti sindacali previste per gli altri lavoratori   nell’applicazione della legge n.223/91   contenente la regolamentazione della procedura di mobilita’  per i datori di lavoro   con oltre 15 dipendenti in organico.

La Commissione ha  rilevato  che l’esclusione dei dirigenti costituisce non solo una discriminazione ingiustificata contro tale categoria, ma può anche determinare in certi casi un indebolimento ingiustificato della tutela di altre categorie di lavoratori sul posto di lavoro. In particolare, essa può rendere più difficile raggiungere la soglia di licenziamenti richiesta dalla legge per attivare la procedura di informazione e consultazione. Al fine di assicurare un’adeguata attuazione della direttiva, la definizione di «lavoratori»non può essere lasciata alla discrezione degli Stati membri. Al contrario, i «lavoratori devono essere definiti in modo uniforme in tutta la Ue, in linea con gli obiettivi della direttiva, con il principio di parità e con la carta dei diritti fondamentali della Ue». ,facendo rientrare nella definizione  anche i dirigenti di grado basso e intermedio che hanno un livello elevato di competenza professionale ma non esplicano il ruolo di datore di lavoro e non hanno un potere reale per gestire i mezzi di produzione all’interno dell’impresa.

VIGILANZA MLPS CANTIERI EDILI DENOMINATA “MATTONE SICURO”

28/10/2012

Alla luce della Convenzione per la cooperazione tra Comandi provinciali dei Carabinieri e DTL, che prevede,tra l’altro, la programmazione e la realizzazione di tempestivi interventi congiunti volti a contrastare fenomeni illeciti di particolare gravità in ambito lavoristico, nonché a seguito di preliminari contatti intercorsi con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,   la DGAI del Ministero del Lavoro  ha  programmato su tutto il territorio nazionale, un’azione di vigilanza in edilizia, denominata operazione “Mattone sicuro”.

Gli accessi ispettivi  sono stati mirati al contrasto dell’impiego di lavoratori irregolari o in nero, del caporalato edegli appalti illeciti, particolarmente diffusi in tale settore, nonché al contenimento del rilevante fenomenoinfortunistico, attraverso l’attenta verifica delle condizioni di lavoro, anche sotto il profilo prevenzionistico.

La vigilanza   risulta  svolta nel periodo dal 21 maggio al 30 settembre  c.a conn  l’obiettivo di sottoporre a controllo almeno n. 15.000 aziende edili dislocate su tutto il territorio nazionale secondo la ripartizione a livello regionale, di seguito indicata,

 

Regione /N. aziende da ispezionare

Abruzzo /820

Basilicata /210

Calabria/ 890

Campania/ 1950

Emilia Romagna/ 950

Friuli Venezia Giulia /370

Lazio /1120

Liguria /800

Lombardia /1200

Marche /600

Molise/ 290

Piemonte/ 1160

Puglia /1670

Toscana /1280

Sardegna/ 1180

Umbria /310

Valle D’Aosta /20

Veneto /680

Di seguito  i risultati di detta operazione di vigilanza  pubblicati  dal Ministero del Lavoro .

A) 18.207 le aziende controllate di cui 10.817, quota che
rappresenta il 59% del totale, sono risultate non in  regola.

B) Differenze si rilevano a livello territoriale nelle  diverse regioni: il Molise la regione che in  percentuale conta la quota più alta di imprese irregolari: il 94% di quelle sottoposte a visita ispettiva. A seguire Liguria (78%), Calabria (77%), Basilicata (76%), Sardegna (70%), Puglia (67%), Lombardia e Abruzzo (66%).

C) 7.653 i lavoratori non in regola di cui quasi la  metà, il 49% pari a 3.680 unità, è risultata essere completamente in nero.Scorporando il dato per regione si registrano picchi di lavoro nero
in Puglia (67%) in Campania (65%), nel Lazio (63%) e in Calabria (57%).

D) Le attività di vigilanza hanno portato per 1.138 casi ad adottare provvedimenti di  sospensione dell’attività imprenditoriale. Disposti inoltre 44 sequestri.

E) Contestate 12.887 violazioni  prevenzionistiche delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e n.7.260 le persone deferite all’Autorità giudiziaria.

I  suddetti dati   attestano che in masteria di    sicurezza sul lavoro,   nonostante la diminuzione del numero di infortuni degli ultimi anni ed il miglioramento generale intervenuto   , c’è ancora   molto da fare.
 

Gli accertamenti ispettivi, d’intesa con gli Uffici di livello regionale, saranno coordinati dai Direttori

territoriali e saranno effettuati dal personale ispettivo – amministrativo e tecnico – delle Direzioni territoriali

e regionali congiuntamente con i Carabinieri appartenenti ai corrispondenti N.I.L. e con il necessario

supporto dei militari dell’Arma Territoriale e dei Nuclei Operativi dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del

Lavoro di Milano, Napoli e Roma.

La pianificazione degli accessi sarà, altresì, preceduta da un’accurata un’operazione di intelligence effettuata

QUOTE ROSA ORGANI COLLEGIALI SOCIETA’ PARTECIPATE

28/10/2012

Il CDM nella riunione del 26 scorso ha approvato lo schema di provvedimento di cui alla  legge 12o / 2011  ,secondo cui    nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in mercati regolamentati almeno un terzo dei membri debba appartenere “al genere meno rappresentato” e che per il primo mandato di applicazione della legge la quota deve essere pari almeno a un quinto. Come noto, sulle società quotate è già stato adottato dalla Consob l’apposito regolamento (Cfr. delibera Consob n. 18098/2012).

L’articolo 3 della legge estende, inoltre, la disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo anche alle società pubbliche costituite in Italia, non quotate in mercati regolamentati, e rinvia ad un successivo regolamento la definizione dei relativi termini e modalità di applicazione.

L’approvazione del regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge da parte del Consiglio dei ministri consente di disciplinare in maniera uniforme, per tutte le società interessate, la vigilanza sull’applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Le nuove regole consentono alle singole società a controllo pubblico di modificare i propri statuti per assicurare l’equilibrio tra i generi. L’equilibrio si considera raggiunto quando il genere meno rappresentato all’interno dell’organo amministrativo o di controllo ottiene almeno un terzo dei componenti eletti.

In ragione del criterio di omogeneità con le società quotate, si stabilisce che l’obbligo di presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato divenga efficace dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del regolamento e per tre mandati consecutivi.

Per assicurare la gradualità dell’applicazione del principio, si stabilisce che per il primo mandato al genere meno rappresentato va riservata una quota apri ad almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti.

GOVERNO APPROVA DECRETO LEGGE ABOLIZIONE PRELIEVO 2,5O TFR DIPENDENTI PUBBLICII

28/10/2012

Il Consiglio nella riunione del 26 scorso ha   approvato un decreto legge che, in attuazione della   sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia.

In  merito alla   predetta  sentenza  della Corte Costituzionale , che ha dichiarato illegittima la trattenuta del 2,50% presente nei  prospetti paga dei dipendenti pubblici  come “opera di previdenza(2,50 % dell’80 % della base contributiva lorda, dunque il 2% del totale),  si forniscono  le seguenti precisazioni :

1)laentanza richiamata riguarda l’art.12 comma 10 della legge n.122/10,secondo cui:”Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 223, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973)

2)  l’ art.12, comma 10, del D.L. 78/2010, cinvertito  in legge n.122/2010  , in base all’art. 136 della Costituzione e all’art. 30, terzo comma, della Legge 11.3.1953 n. 87,  ha cessato di avere efficacia dal 18 ottobre u.s. e cioè dal giorno dopo la pubblicazione nella G.U. – 1^ serie speciale – n. 41 del 17.10.2012,  e dunque ne annulla gli effetti presenti, passati e futuri, e conseguentemente quelli economici.

3)Il pronunciamento della Corte vale per tutti i dipendenti pubblici assunti prima del 2001, che secondo alcune stime ammontano a circa 2 milioni,  in quanto ai dipendenti  assunti successivamente a quella data non viene applicata la ritenuta essendo stato ridotto proporzionalmente il loro stipendio.

4)La sentenza della Corte, in virtù della sua inappellabilità,  obbliga tutte le Amministrazioni, da una parte a sospendere da subito la trattenuta in busta paga  e dall’altra a restituire le somme indebitamente trattenute dal 1.01.2011.

5)Per quanto attiene l’adeguamento delle buste paga con esclusione della trattenuta in argomento, la cosa  sarebbe  avvenire con una certa rapidità

6)Per quanto invece riguarda gli effetti retroattivi della sentenza, e cioè la restituzione ai lavoratori delle somme illegittimamente trattenute dal 1 gen. 2011,  la questione appare un po’ più complessa, non fosse altro che per la dimensione economica ( si parla  di 3,8 mld di € di costo complessivo per le casse pubbliche).  Quindi dovrà essere operata una variazione di bilancio per restituire ai lavoratori le trattenute operate nel 2011 e nel 2012.

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 scorso ha la  finalita’ di   dare attuazione  in maniera uniforme e conforme all’aggiornamento delle tabelle retributive  ed ai  rimborsi degli arretrati spettanti ai  pubblici dipendenti .interessati