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CASSAZIONE RIGETTA RICORSO GUARDIA GIURATA LICENZIATA TROVATA A DORMIRE DURANTE ORARIO SERVIZIO

31/07/2013

La  decisione in questione è stata presa dalla Corte di cassazione con la sottostante sentenza Sentenza 30 luglio 2013, n. 18268,respingendo l’impugnazione proposta dal lavoratore interessato , in quanto tutti i motivi esposti sono stati dichiarati infondati.

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Cosenza, M. F., premesso di essere stato dipendente con qualifica di guardia giurata di La T. s.r.l., titolare di un istituto di vigilanza privata, impugnava il licenziamento disciplinare dalla stessa irrogatogli in data 13.01.05 perché sorpreso mentre era addormentato durante un servizio notturno di piantonamento fisso e per altre precedenti contestazioni disciplinari.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal lavoratore, la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza in data 26.01.09 rigettava l’impugnazione.

3.- La Corte, premesso che l’irrogazione della sanzione disciplinare competeva al datore di lavoro e non al questore, non trovando applicazione il r.d.l. 12.11.36 n. 2144 sulla disciplina degli istituti di vigilanza privata, rilevava che il protocollo interno di qualità prevedeva che tutti i servizi erogati dalla società fossero sottoposti ad ispezioni mensili senza preavviso e che, nel caso di specie, l’accertamento ispettivo era stato compiuto da personale dell’Istituto, nel rispetto degli artt 2 e 3 dello statuto dei lavoratori. Esclusa ogni discordanza tra i fatti contestati e quelli su cui era basato il licenziamento, ritenute attendibili le testimonianze dei componenti della squadra ispettiva che aveva riscontrato la mancanza disciplinare, la Corte accertava la veridicità dei fatti contestati, rilevando inoltre che dopo il riscontro della violazione, il M. aveva tenuto nei confronti degli agenti ispettori un atteggiamento irriguardoso e minaccioso. Considerata la gravità del complesso dei comportamenti contestati, aggravati dal fatto che il predetto aveva fornito a sua volta una versione degli eventi ritenuta non credibile, il giudice riteneva irrimediabilmente minato il rapporto fiduciario tra il datore ed il lavoratore e giustificata l’irrogazione della sanzione espulsiva.

4.- Avverso questa sentenza il M. propone ricorso, contrastato con controricorso dal datore di lavoro.

Motivi della decisione

5.- I motivi di impugnazione del M. possono essere sintetizzati come segue.

5. 1.- Violazione degli artt. 2 e 3 della l. 20.05.70 n. 300, con conseguente inutilizzabilità del verbale ispettivo redatto dai componenti la squadra di ispezione. Parte ricorrente contesta la preminenza assegnata dal giudice alle disposizioni del protocollo di qualità aziendale rispetto all’obbligo del datore di non adibire guardie giurate alla vigilanza sull’attività lavorativa e di comunicare, in ogni caso, preventivamente il nominativo dei soggetti incaricati di questo compito. Ritiene altresì insoddisfacente l’argomentazione che le guardie giurate cui erano stati demandati i controlli erano comunque colleghi di lavoro del M., atteso che per l’espletamento del controllo avrebbe potuto essere incaricato personale non munito della qualifica di guardia giurata.

5.2.- Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, avendo il giudice ritenuto attendibili le testimonianze dei componenti della squadra ispettiva nonostante gli stessi avessero querelato il M. per l’atteggiamento da lui tenuto all’atto dell’accertamento. La circostanza addotta a motivazione, che la querela era stata rimessa e la rimessione accettata, si era melata insussistente in quanto al momento della testimonianza la rimessione non era stata ancora effettuata, di modo che i testi erano da ritenere a tutti gli effetti inattendibili, avendo un interesse in causa.

5.3.- Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, avendo il giudice omesso di esaminare le sue doglianze a proposito dell’insussistenza dei requisiti della giusta causa, come desumibili tanto dall’art. 2119 cc. che dall’art. 127 del ccnl di categoria.

5.4.- Insufficiente motivazione in punto di proporzionalità della sanzione irrogata in relazione al comportamento tenuto.

5.5.- Violazione dell’art. 4 del r.d.l. 12.11.36 n. 2144, avendo ritenuto il giudice che l’irrogazione della sanzione competesse al datore di lavoro e non al questore, essendo questi titolare del potere disciplinare sulle guardie giurate.

5.6.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice non avrebbe motivato in ordine alla violazione dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori perpetrata dal datore di lavoro all’atto del licenziamento, atteso che questa avrebbe irrogato il licenziamento per motivi diversi da quelli contestati.

6.- Il quinto motivo (n. 5.5) deve essere esaminato m via prioritaria, ponendo esso in discussione la titolarità in capo al datore di lavoro del potere disciplinare ed assumendo che il potere disciplinare sugli addetti ai servizi di vigilanza privata competerebbe esclusivamente al questore.

Al riguardo deve rilevarsi che il tu. sulle leggi di p.s. 18.06.31 n. 773 assoggetta a licenza prefettizia l’esercizio dell’attività di vigilanza privata (artt. 133-134) e dispone che la nomina delle guardie sia approvata con decreto prefettizio (art, 138). La vigilanza sul servizio reso da tali istituti è, invece, rimessa al questore (r.d.l. 26.09.35 n. 1952 e r.d.l. 12.11.36 n. 2144), prevedendosi che “fermo restando il rapporto di impiego tra guardie e titolari della licenza di polizia” gli istituti che impiegano non meno di venti guardie sono posti “per quanto riguarda il servizio” alle dipendenze del questore, rimettendo a quest’ultimo anche la vigilanza sul loro ordinamento (art. 1 del r.d.l. 2144).

Fatta questa premessa, ad avviso del Collegio, deve rilevarsi che la disciplina del rapporto di lavoro delle guardie dipendenti degli istituti di vigilanza privata è sottoposta ad un duplice regime, di carattere privato per quanto riguarda la disciplina del rapporto di impiego, di carattere pubblicistico per quanto riguarda le prerogative di ordine pubblico alle stesse conferite. Pertanto, l’art. 4 del r.d.l. 2144, per il quale “è attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio … con facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca del prefetto” , deve essere interpretato nel senso che i poteri disciplinari del questore, nonostante la loro ampiezza, non escludono quelli propri del datore di lavoro, che sono limitati al più ristretto ambito della regolazione privatistica del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, deve ritenersi il datore di lavoro legittimato all’irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti alle violazioni delle modalità di espletamento della prestazione fissate dai regolamenti interni, dai contratti collettivi e da quelli individuali. Avendo il giudice di merito accertato che la condotta del dipendente aveva ad oggetto esclusivamente le modalità di esecuzione della prestazione, deve ritenersi correttamente assegnato al datore il potere disciplinare, con conseguente rigetto del primo motivo.

7.- Con il primo motivo (5.1) si lamenta la violazione degli art. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori, sostenendosi l’illegittimità dell’utilizzo di guardie giurate per l’espletamento di compiti di vigilanza sull’attività lavorativa, diversi da quelli consentiti di esclusiva tutela del patrimonio aziendale (art. 2), nonché per la mancata previa comunicazione dei soggetti incaricati della sorveglianza sull’attività lavorativa (art. 3).

Al riguardo deve ritenersi soddisfacente la motivazione del giudice di merito, in quanto, in ragione dell’accertamento di fatto dallo stesso compiuto, emerge che l’attività ispettiva compiuta è frutto di un preciso piano di verifica della qualità del servizio reso, previsto dall’apposito “manuale” vigente presso la società La T.. Per le disposizioni ivi vigenti ed in ragione della natura dell’attività aziendale detta verifica di qualità doveva necessariamente essere svolta sul servizio svolto dalle guardie dipendenti dell’istituto.

Il compito ispettivo assegnato ai tre dipendenti che rilevarono l’inadempienza del M. prescindeva, tuttavia, dalla circostanza che essi rivestissero la qualifica di guardia giurata, atteso che la funzione ad essi assegnata era quella della mera vigilanza, secondo il ruolo assegnato direttamente dal regolamento dell’istituto. Le disposizioni dell’art. 2 dello statuto invocate dal ricorrente, pertanto, sono estranee alla presente controversia in quanto i dipendenti investiti del ruolo ispettivo avevano la qualità di semplice personale di sorveglianza, ex art. 3 dello statuto, essendo irrilevante la circostanza che essi avessero anche la qualità di guardia giurata.

Circa la pretesa violazione di quest’ultima norma, per mancata preventiva indicazione ai lavoratori dei dipendenti incaricati della sorveglianza, il giudice di merito all’esito di un articolato e concludente accertamento di fatto ha concluso che i nominativi (ed a maggior ragione la qualità) dei componenti del gruppo di ispezione erano noti al M.. In ogni caso, il giudice di appello correttamente ha richiamato il principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, che la disposizione di detto art. 3 non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore, derivante dagli artt. 2086 e 2104 c.c., di contrattare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti al fine di accertare eventuali mancanze, già commesse o in corso di esecuzione (Cass. 10.07.09 n. 16196, 12.06.02, n. 8388, 2.03.02 n. 3039 e 3.07.01 n. 8998).

Escluso ogni riferimento all’art. 2, ritenuti adempiuti gli oneri prescritti dall’art. 3 e riscontrata la persistenza della titolarità del potere di controllo diretto del datore di lavoro, il primo motivo deve ritenersi

infondato.

8.- Infondati sono anche i motivi secondo (5.2), terzo (5.3) e quarto (5.4), atteso che attraverso la denunzia dell’insufficienza e della contraddittorietà della motivazione il ricorrente non intende altro che contestare le valutazioni di merito compiute dal Collegio di appello, deducendo in sede di legittimità inammissibili questioni di fatto, aventi il solo scopo di capovolgere il giudizio formulato dal giudice, in questa sede incensurabile perché frutto di procedimento logico congruamente

articolato.

9.- Il sesto motivo è infine inammissibile, in quanto parte ricorrente, nel sostenere che i motivi posti a base del licenziamento non troverebbero riscontro nei fatti indicati nella lettera di contestazione e che il dipendente sarebbe stato licenziato “per una imprecisata condotta complessiva che lo stesso ricorrente avrebbe posto in essere tanto da compromettere il rapporto di fiducia” (pag. 27 ricorso), omette di illustrare adeguatamente la denunziata discrasia. E’ omesso il confronto tra le contestazioni mosse dal datore ai sensi dell’art. 7 dello statuto e le motivazioni adottate nella lettera di licenziamento e, in particolare, non sono forniti al Collegio di legittimità gli clementi essenziali per la valutazione della correttezza logica della pronunzia adottata al riguardo dal giudice di appello, il quale ha escluso ogni difformità tra contestazione e motivi del recesso proprio mettendo a confronto la lettera di contestazione del 6.01.05 e l’atto di recesso del successivo 13.01.05.

10.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, come dì seguito liquidate.

I compensi professionali vanno liquidati in € 3.000 sulla base del d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento alle tre fasi (studio, introduzione, decisione) previste per il giudizio di cassazione ed allo scaglione del valore indeterminato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 50 (cinquanta) per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compensi, oltre Iva e Cpa.

MESSAGGIO INPS CIRCA INGRESSO PER LAVORO IN ITALIA CITTADINI CROATI

31/07/2013

 Si segnala  il sottoriportato   Messaggio 30 luglio 2013, n. 12242 con cui l’inps fa riferimento alla regolamentazione comunitaria ed all’ ingresso della Croazia nell’Unione europea,nonche agli  effetti sulla disciplina in materia di disoccupazione e di prestazioni   familiari.

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Come precisato con circolare n. 109 del 18 luglio 2013, l’Italia ha ratificato, con legge n. 17 del 29 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42), il Trattato di adesione della Croazia all’Unione Europea. Il Trattato, stipulato il 9 dicembre 2011 a Bruxelles e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L112, è in vigore dal 1° luglio 2013. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i regolamenti comunitari n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009, nonché il Regolamento UE n. 1231 del 2010, si applicano anche alla Croazia e sostituiscono la Convenzione di sicurezza sociale tra l’Italia e la Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002, in vigore dal 1° novembre 2003.

Conseguentemente, dal 1° luglio 2013, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come pure le disposizioni contenute nelle circolari e messaggi emanati dall’Istituto in relazione all’applicazione dei regolamenti sopracitati, sono applicabili anche nei rapporti con il predetto Stato.

Si precisa, inoltre, che la Croazia non ha attualmente aderito né all’Accordo tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, né all’Accordo SEE.

Pertanto, le disposizioni emanate dall’Istituto relative a tali Accordi non risultano, ad oggi, applicabili al predetto Stato.

Nei paragrafi successivi, relativamente al settore delle prestazioni a sostegno del reddito, si forniscono istruzioni per la trattazione delle domande di prestazioni di disoccupazione e trattamenti di famiglia.

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

– Erogazione della prestazione e totalizzazione dei periodi di assicurazione

In base alla Convenzione italo-croata, le prestazioni di disoccupazione erano a carico dell’assicurazione dello Stato nel quale il lavoratore era stato iscritto da ultimo, a condizione che risultassero soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione di questo Stato. Per l’accertamento dei requisiti si totalizzavano, se necessario, i periodi assicurativi italiani e croati. L’applicazione della predetta normativa era subordinata alla condizione che il lavoratore fosse stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni erano richieste (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).

Dal 1° luglio 2013, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei confronti dei cittadini croati che abbiano prestato attività lavorativa negli altri Stati comunitari o dei cittadini degli altri stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia sarà determinato in applicazione dei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009.

Pertanto, per l’erogazione della prestazione e la totalizzazione dei periodi di assicurazione non è più richiesto il periodo di assicurazione minimo di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione. Si richiama, in proposito, quanto precisato nella circolare n. 85 del 1 luglio 2010.

– Esportabilità delle prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra Istituzioni

La Convenzione italo-croata prevedeva la possibilità, per il disoccupato beneficiario dell’indennità di disoccupazione che si recava nell’altro Stato contraente, di esportare la prestazione di disoccupazione fino ad un massimo di sei mesi. Le prestazioni venivano corrisposte dall’Istituzione dello Stato in cui il lavoratore si era trasferito e rimborsate dall’Istituzione competente dell’altro Stato (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004).

Dal 1° luglio 2013, in materia di esportabilità della prestazione di disoccupazione, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 64 del Regolamento n. 883 del 2004. Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione italo-croata, in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui si è maturato il diritto alla prestazione. Infatti, in tale ipotesi, la suddetta prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.

Si conferma (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punti 3 e 5) che l’unica forma di rimborso, disciplinata dai nuovi regolamenti, riguarda esclusivamente le prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 65 del citato regolamento, in favore dei disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri).

Con riferimento a quanto sopra esposto, si precisa, infine, quanto segue.

– Le domande di prestazioni di disoccupazione già definite in base alla Convenzione italocroata non devono essere riesaminate dal 1° luglio 2013, data di applicazione dei regolamenti comunitari alla Croazia;

– le domande di prestazioni di disoccupazione in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, aventi decorrenza da data precedente, sono definite in base alla previgente disciplina e lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso i formulari della serie IHR 300;

– le domande di prestazioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2013 sono esaminate in base alle disposizioni dei regolamenti comunitari. Per le modalità di scambio di informazioni relative alle domande da trattare in base alla normativa comunitaria, si richiamano le modalità indicate nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento.

PRESTAZIONI FAMILIARI

In base alla Convenzione italo-croata i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, avevano diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato contraente.

Tuttavia, il diritto alle prestazioni familiari veniva sospeso nel caso in cui dette prestazioni fossero dovute anche in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare (circolare n. 15 del 23 gennaio 2004 punto 14).

Dal 1° luglio 2013 trovano applicazione le disposizioni in materia di prestazioni familiari contenute nei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009.

Pertanto, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione bilaterale, a decorrere da tale data, anche i titolari di indennità di disoccupazione e i pensionati hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero.

Inoltre, per le prestazioni spettanti dal 1° luglio 2013, trovano applicazione le regole di priorità anticumulo previste dai regolamenti comunitari, in luogo di quelle che, nell’ambito della normativa bilaterale, in caso di concorso del diritto a prestazioni in entrambi gli Stati, addossavano l’onere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari. Le Sedi dovranno acquisire le informazioni necessarie ad applicare tali regole di priorità anticumulo, utilizzando i formulari comunitari di rito (Paper Sed F/serie E 400).

Ne consegue che:

– per le prestazioni familiari spettanti fino al 30 giugno 2013, il diritto dovrà essere accertato in base alle disposizioni contenute nella citata Convenzione bilaterale;

– le prestazioni familiari spettanti dal 1° luglio 2013, invece, saranno concesse in base alle norme comunitarie, per la cui applicazione si rimanda a quanto indicato nelle circolari e messaggi già emanati sull’argomento. Le Sedi provvederanno a ricostituire, a domanda, le pensioni in carico nel caso in cui spettino prestazioni per familiari residenti in Croazia, indipendentemente dal regime di liquidazione (autonomo o pro-rata) e dal regime convenzionale applicato (regolamentazione comunitaria o convenzione bilaterale).

RAPPORTO TRA PENSIONI COMPLEMENTARI FRANCESI E DIRITTO ANF

31/07/2013

Con il Messaggio 30 luglio 2013, n. 1223.il cui testo è ripportato di seguito, l’Inps ha disposto chiarimenti circa il  reddito derivante da Pensioni complementari Francesi, ai fini del diritto all’ANF.

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Sono pervenute a queste Direzioni Centrali richieste di chiarimento in merito ai criteri di valutazione dei redditi derivanti da pensioni complementari francesi ai fini della verifica della ricorrenza del requisito del 70% di reddito derivante da lavoro dipendente richiesto, per il diritto all’ANF, di cui alla L. 153/88.

In merito alla natura dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici complementari dell’ordinamento Italiano, si ribadiscono le norme relative alla generale disciplina dell’ANF, ed in particolare i contenuti della circ. n. 12/90, applicativa della L.153/88 istitutiva dell’ANF.

La circolare in parola al punto 4), in merito alla individuazione del requisito del 70% di reddito previsto al comma 10, art.2 L. 153/88, fa esplicito richiamo al concetto di reddito da lavoro dipendente e di reddito ad esso assimilato, di cui al TUIR DPR 917/86 e, in particolare, in ordine al godimento di pensioni, rinvia all’art. 46 (attuale art.49) redditi da lavoro dipendente, del TUIR in parola, ove, al comma 2, chiaramente specificato che: costituiscono, altresì, reddito da lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati

In merito alla natura delle pensioni complementari va, inoltre, evidenziato che lo stesso TUIR, al Titolo I, capo IV, art.50, comma 1, elenca i diversi redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente e alla lettera h-bis) indica specificatamente anche: le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, comunque erogate, (decreto concernente la Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

La questione della applicabilità di tali disposizioni alle pensioni complementari francesi è stata esaminata congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con riferimento alla possibilità di conteggiare le suddette prestazioni ai fini della verifica della sussistenza del requisito del 70% del reddito totale di cui al c. 10 art.2. L.153/88, ha espresso l’avviso che, in conformità alla normativa comunitaria, la pensione complementare francese deve essere considerata come reddito assimilato a quelli derivanti da lavoro dipendente, al pari delle altre prestazioni pensionistiche.

Alla luce di tale chiarimento, ai fini delle verifiche reddituali del diritto e della misura delle prestazioni, i redditi derivanti da tali prestazioni, in fase di definizione di una domanda di pensione o di ricostituzione, dovranno essere acquisiti nel pannello DRED come pensioni estere ai righi 8a/8b, mentre in acquisizione di un REDEST dovranno essere acquisiti nel quadro relativo ai redditi da pensione estera con il codice istituzione 998= regime complementare.

Dovranno essere accolte le istanze di riesame qualora il reddito da pensione complementare francese, già acquisito come rendita vitalizia (rigo39), abbia dato luogo ad una revoca degli ANF. In tal caso le Sedi provvederanno a ricostituire la pensione rettificando Dred così come sopra indicato.


SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA

31/07/2013

Con la Sentenza 30 luglio 2013, n. 18261 la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’appalto di manodopera  e sul divieto d’ Interposizione fittizia di manodopera  ,soffermandosi tra l’altro sulle dichiarazioni dei lavoratori ai funzionari di vigilanza

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 dicembre 2000 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l’opposizione proposta dalla S.N.T. s.r.l. (di seguito S.N.T.) avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 2.812.661.253 a favore dell’INPS per omissioni contributive.

Il Tribunale ha ritenuto che il contratto di appalto di lavoro di facchinaggio (carico e scarico merci e servizio di trasporto mera) stipulato dalla predetta società con la cooperativa D. s.r.l. configurasse una mera fornitura di manodopera e quindi una interposizione fittizia ricadente sotto il divieto dell’art. 1 della legge 1369/60. I lavoratori della cooperativa dovevano dunque considerarsi alle dipendenze della società S.N.T., con la conseguenza che questa era tenuta al pagamento dei contributi.

Il Tribunale rigettava altresì l’opposizione proposta dai legali rappresentanti della società S.N.T., A.C.S. e G.P.S., avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dal Dirigente la Sede INPS di Catania per il pagamento delle sanzioni amministrative conseguenti alle suddette omissioni contributive.

La sentenza, impugnata dalla S.N.T. e dai legali rappresentanti della stessa, veniva confermata dalla Corte d’Appello di Catania nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza di una mera fornitura di manodopera. Ed infatti, come era emerso dalla compiuta istruzione, i soci lavoratori dipendenti della cooperativa, registrati sui libri paga e matricola della stessa, di fatto avevano svolto la loro attività alle dipendenze della S.N.T., la quale era dunque tenuta al pagamento dei relativi contributi.

La Corte rilevava altresì, riformando sul punto la sentenza di primo grado, che doveva tenersi conto del pagamento dei contributi effettuato dalla cooperativa appaltatrice per gli stessi lavoratori e che pertanto, in applicazione del disposto di cui all’art. 1180 cod. civ la somma dovuta dalla S.N.T. per contributi doveva essere decurtata dalla somma versata dalla cooperativa allo stesso titolo, avente questa efficacia satisfattiva rispetto all’obbligo contributivo gravante sul committente. Disponeva quindi una consulenza tecnica contabile, all’esito della quale condannava la S.N.T., previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento, a favore dell’INPS, della somma di € 47.641,34, oltre le sanzioni civili dovute per legge.

Riduceva la sanzione amministrativa comminata a ciascuno dei legali rappresentanti della predetta società ad € 258,22.

Avverso tale sentenza la S.N.T. e i suoi legali rappresentanti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’INPS ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale per un solo motivo, al quale la società ha replicato con memoria.

Motivi della decisione

1. Deve innanzitutto disporsi la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunziando violazione dell’art. 112 c.p.c., deducono di avere eccepito, in primo e secondo grado, che non poteva essere emesso il decreto ingiuntivo sulla base del verbale ispettivo dei funzionari di vigilanza dell’INPS. Sul punto entrambi i predetti giudici hanno omesso ogni pronuncia.

3 II motivo è inammissibile.

A norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (tale norma è stata abrogata dall’art. 47 della legge 18 giugno 2009 n. 69), nei casi previsti dall’art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Esso, come affermato più volte da questa Corte, deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, in modo da ribaltare la decisione impugnata (Cass. 28 maggio 2009 n. 12649; Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Sez. Un. 30 settembre 2008 n. 24339).

Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare.

Il quesito di diritto deve inoltre essere specifico e risolutivo del punto della controversia, dovendo escludersi che la disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. debba essere interpretata nel senso che il quesito e il momento di sintesi possano desumersi dalla formulazione del motivo, atteso che una siffatta interpretazione si risolverebbe nella abrogazione tacita della norma in questione (Cass. Ord. 23 gennaio 2012 n. 910; Cass. Sez. Un. 5 febbraio 2008 n. 2658; Cass. Sez. Un. 26 marzo 2007 n. 7258).

Nella specie il quesito in questione non è stato formulato, onde il motivo è inammissibile.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentano che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente una interposizione fittizia ricadente sotto il divieto dell’art. 1 della legge 1369/60, non ha tenuto conto che la società cooperativa appaltatrice svolgeva attività di trasporto, che era iscritta all’albo degli autotrasportatori, che era in possesso di attrezzature proprie, che aveva lavorato non solo per la S.N.T. ma anche per altre società, che aveva una propria organizzazione, che svolgeva principalmente lavori di facchinaggio e solo marginalmente lavori di trasporto, che il lavoro dei dipendenti della cooperativa venivano diretti da un socio della stessa.

Inoltre, aggiungono, la Corte di merito non ha tenuto conto degli elementi emersi nel procedimento penale a carico dei legali rappresentanti della S.N.T., conclusosi con sentenza di assoluzione per avere il Pretore di Catania ritenuto insussistente la violazione di cui alla legge n. 1369 del 1960, sentenza che, pur non facendo stato nel presente giudizio, offriva sufficienti elementi per escludere che nella specie fosse stato posto in essere un appalto di mere prestazioni di lavoro. Di tale procedimento, peraltro, l’INPS era a conoscenza, ma ha ritenuto di non prenderne parte.

5. Con il terzo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 della legge n. 1369 del 1960.

Deducono che l’interposizione vietata ricorre quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di una autonoma organizzazione. Nella specie era da escludere una siffatta evenienza, come era desumibile dagli elementi di fatto evidenziati nel secondo motivo.

6. Entrambi i predetti motivi sono infondati. Va innanzi tutto precisato che l’art. 1 della L. n. 1369 del 1960 vieta all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono, e che è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per l’esecuzione di opere o di servizi, ove l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fomite dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all’appaltante, con la conseguenza che i prestatori di lavoro, occupano in violazione di tali divieti, sono considerati a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore d quale effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

Attraverso queste disposizioni il legislatore ha inteso contrastare il fenomeno in cui un’impresa, comunemente detta interponente o appaltante, si giovi di una persona fisica o giuridica, la quale conserva lavoratori apparentemente alle proprie dipendenze, per poi destinarli in realtà ad esplicare le proprie mansioni a favore dell’azienda gestita dall’impresa principale.

La sentenza impugnata, dopo aver affermato che il credito azionato dall’INPS traeva origine dal verbale ispettivo del 22 luglio 1994 con il quale era stato riferito che alcuni soci dipendenti della cooperativa D., con mansioni e qualifica di autista, registrati sui libri paga e matricola della stessa, di fatto svolgevano la loro attività alle dipendenze della S.N.T., ha rilevato che le risultanze ispettive erano state confermate dalla compiuta istruttoria.

Ed infatti, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, tutti i soci, sentiti dai funzionari di vigilanza, avevano dichiarato di avere sempre svolto, sin dall’assunzione, o dopo un breve periodo dall’assunzione, le mansioni di autista e non quelle di carico e scarico delle merci, con automezzi di proprietà della S.N.T., ricevendo ogni disposizione dal presidente della cooperativa D., ma anche dirigente e procuratore della S.N.T. dal 1989 al 1992. Era altresì emerso che, sin dal 1988, unico committente della società cooperativa era stata la S.N.T. e che, pertanto, la prima aveva lavorato in esclusiva per la seconda, costituendo parte integrante del relativo ciclo produttivo.

Alla stregua di tali elementi, doveva ritenersi ad avviso del giudice d’appello che il rapporto contrattuale instauratosi tra la società S.N.T. e la cooperativa D., costituendo una mera fornitura di manodopera, ricadeva sotto il divieto dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960.

Doveva poi escludersi nei confronti dell’INPS l’efficacia del giudicato penale che aveva ritenuto insussistente la violazione di cui alla legge n. 1369 del I960 nei confronti dei legali rappresentanti della società S.N.T., con la conseguente assoluzione degli  stessi, posto che a quel giudizio l’Istituto non aveva partecipato.

Ritiene questa Corte che nella motivazione sopra riportata non vi siano carenze, insufficienze, contraddizioni logiche né tanto meno si riscontra l’omesso esame di elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.

Deve in proposito osservarsi, con riguardo alla valutazione delle prove, che questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultane sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidenti venga a trovarsi priva di base «.. tra le altre, Cass. 9 agosto 2004 n. 15355; Cass, 21 aprile 2006 n. 9368; Cass. 18 aprile 2007 n. 9245; Cass. 26 giugno 2007 n. 14752).

Nella specie, la Corte territoriale ha dato sufficientemente conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto che ricorresse nella specie il divieto di interposizione fittizia di manodopera, con motivazione congrua, coerente e immune da vizi, che si sottrae alle critiche che le vengono mosse, le quali sostanzialmente tendono a contrapporre alla valutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito una diversa valutazione favorevole ai ricorrenti.

7. Con il quarto motivo, seguito dal quesito di diritto, è denunziata violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960 e degli art. 1180 e 2036 cod. civ.

Si lamenta che la Corte territoriale, nel ritenere che doveva tenersi conto del pagamento dei contributi effettuati dalla cooperativa, posto che esso aveva effetto estintivo del debito contributivo ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., non essendo configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti dagli enti previdenziali, ha tuttavia escluso, per la parte di contributi ancora dovuti all’INPS, che la S.N.T. avesse diritto alla fiscalizzazione, per avere posto in essere un comportamento vietato dalla legge, costituito dalla interposizione nella prestazione di lavoro.

Ad avviso dei ricorrenti tale assunto è infondato, atteso che la violazione del divieto di intermediazione nell’assunzione di lavoratori subordinati non esclude che il datore di lavoro effettivo abbia diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

8. Il motivo è infondato.

La legge n. 389/89, art. 6, di conversione del D.L. n. 338 del 1989, ha disposto in favore di alcuni settori produttivi, per le imprese operanti nel mezzogiorno, una riduzione, di entità variabile, dei contributi per il servizio nazionale a carico del datore di lavoro (cd. fiscalizzazione degli oneri sociali).

Tale riduzione è stata esclusa dallo stesso art. 6, comma 9, tra l’altro, nell’ipotesi in cui non siano stati denunciati i lavoratori agli istituti previdenziali (lettera a).

Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto che la S.N.T. non avesse diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, atteso, che, dovendo considerarsi i lavoratori occupati alle dipendenze della cooperativa appaltatrice alle dipendenze, a tutti gli effetti, della società committente, la S.N.T. non aveva provveduto alla loro denunzia e alla loro regolarizzazione contributiva.

9. Con il quinto motivo, corredato dal relativo quesito di diritto, denunziando violazione e falsa applicazione della legge n. 1369 del 1960, i ricorrenti deducono che tale legge è stata abrogata, onde non poteva trovare applicazione nel giudizio di appello né, tanto meno, è applicabile nel presente giudizio, in cui dovranno applicarsi “le norme sopravvenuta.

10. Il motivo è infondato. Ed infatti la legge dianzi indicata, abrogata dal d. lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. e), è applicabile ratione temporis nella presente controversia, concernendo omissioni contributive accertate con verbale ispettivo del 22 luglio 1994.

11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INPS, denunziando violazione dell’art. 116, comma 8 e segg., della legge n. 388 del 2000, deduce che la Corte d’appello ha applicato, ai fini della determinazione delle sanzioni, la normativa, più favorevole per il contribuente, di cui alla legge 23 dicembre 2000, art. 116, comma 18. Ma, in base a tale disposizione, il contribuente deve intanto versare la somma dovuta secondo la precedente disciplina; la differenza tra quanto dovuto in base alla più favorevole disciplina e quella precedente costituisce un credito contributivo nei confronti dell’ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio secondo le modalità operative fissate dallo stesso ente.

12. Il motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

Va richiamato sul punto quanto esposto sub n. 3.

13. Avuto riguardo al rigetto di entrambi i ricorsi vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta.

Compensa le spese tra le parti.

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO DIRIGENTE P.A.

30/07/2013

Si richiama l’attenzione sulla sottostante Sentenza 29 luglio 2013, n. 18198 in cui  la Corte di Cassazione ha affrontato e definito  il ricorso per l’estinzione del rapporto di  dirigente della Pubblica Amministrazione,  in riferimento alla tutela reale

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Ancona con sentenza non definitiva, pronunciando sulla domanda di M., proposta nei confronti del Comune di Osimo, avente ad oggetto l’impugnativa della revoca dall’incarico dirigenziale e conseguente risoluzione del rapporto adottati dal predetto Comune, confermava la sentenza di primo grado quanto alla ritenuta illegittimità del recesso -con conseguente condanna del Comune al pagamento di una somma pari a diciotto mensilità di retribuzione -respingendo così i motivi di appello del M. relativi alla natura discriminatoria del licenziamento e degli atti ad esso connesso, alla sussistenza del diritto alla riammissione in servizio, alla risarcibilità dei danni cagionati da atti di gestione del rapporto anteriori al provvedimento di revoca dell’incarico dirigenziale e di recesso, alla omessa pronuncia in ordine al danno retributivo inerente al periodo di preavviso spettante per contratto. Inoltre, sempre con la menzionata sentenza non definitiva la Corte condannava, riformando in tal modo parzialmente la sentenza del primo giudice, il Comune convenuto al pagamento di una somma pari a ventiquattro mensilità della retribuzione a titolo di ristoro del danno patrimoniale e ad un ulteriore somma, liquidata in via equitativa, a titolo di danno alla professionalità. Con successiva sentenza definitiva, poi, la Corte di Ancona rigettava le domande relative al risarcimento del danno all’ integrità fisica e del danno esistenziale ed alla vita di relazione.

In via di estrema sintesi, e per quello che interessa in questa sede, la Corte territoriale rilevava,nell’esaminare in via pregiudiziale l’appello incidentale del Comune di Osimo, innanzitutto, l’infondatezza dell’eccezione concernente la violazione dell’art. 112 cpc in quanto con la domanda introduttiva del giudizio era stato dedotto il difetto del preventivo esperimento della procedura valutazione della responsabilità del dirigente. Considerava, poi, che la contestazione posta a base della revoca riguardava il mancato raggiungimento degli obiettivi. Posto che il problema del maxi parcheggio – in ordine la quale si imputava al M. il rifiuto di assumerne l’incarico – era uno degli obiettivi che rientrava nelle competenze dirigenziali e tecniche. Comunque, osservava la Corte che, prevedendo la contrattazione collettiva recesso per giusta causa nell’ipotesi di responsabilità grave reiterata ed accertata in base alla procedura di valutazione periodica dei risultati da parte dei nuclei di valutazione, rimaneva ulteriormente avvalorata la necessità della previa valutazione del predetto nucleo in caso di recesso. Tanto, inoltre, secondo la Corte, trovava riscontro nell’art. 5 del D.Lgs n. 286 del 1999.

Passando all’esame dell’appello principale proposto dal M., la Corte del merito riteneva, in primo luogo, doversi escludere, anche perché non provata, la natura discriminatoria per ragioni politiche del licenziamento. Affermava, poi, la Corte che nei confronti dei dirigenti non trovava applicazione la tutela reale se non nei casi di licenziamento discriminatorio, né a diverse conclusioni poteva indurre la previsione dell’art. 30 del CCNL avendo tale previsione natura transitoria.

Tanto premesso la Corte reputava di riconsiderare, tenuto conto di vari elementi inerenti lo specifico rapporto di lavoro, la liquidazione equitativa del danno strettamente patrimoniale operata dal Tribunale e dì fissarla in ventiquattro mensilità di retribuzione.

Escludeva, inoltre, il giudice di appello che l’attribuzione al M. dell’incarico di Dirigente responsabile della Polizia municipale e, in prosieguo, di quello più ampio di Dirigente responsabile del dipartimento servizi amministrativi, fosse illegittimo ovvero vessatorio.

Non riteneva, altresì; il predetto giudice configurabile l’intento persecutorio del datore di lavoro con riferimento agli atti di gestione del rapporto anteriori al provvedimento di revoca dell’incarico e di recesso.

Riconosceva, però, il giudice di secondo grado il danno professionale conseguente al richiamato provvedimento, che liquidava in via equitativa. Con sentenza definitiva, da ultimo, la Corte del merito respingeva la domanda concernente il risarcimento del danno alla integrità fisica non emergendo, alla stregua dell’espletata istruttoria, un aggravamento a seguito del provvedimento di revoca e di recesso delle preesistenti malattia; e respingeva altresì la domanda relativa al risarcimento del danno alla qualità dell’esistenza e alle relazioni sociali, essendo tale danno “collegabile alla dequalificazione professionale piuttosto che alla revoca con recesso”.

Avverso questa sentenza il M. ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso il Comune di Osimo, che propone impugnazione incidentale assistita da sei motivi, di cui gli ultimi tre articolati in via subordinata.

Motivi delle decisione

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale il M., deducendo violazione degli artt. 21 e 51 del D.Lgs n. 165 del 2001, 27, 28, 30 CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 10 aprile 1996, 1 stesso CCNL del 12 giugno 1996 nonché degli artt. 10 della Legge n.604 del 1966 e 18 della Legge n. 300 del 1970, pone il seguente quesito di diritto:”se l’illegittimo licenziamento di un dirigente pubblico dipendente di un comune sia assistito da tutela reale ex art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, anche se non rientrante nella previsione dell’art. 28, comma 1°, lett. a) del contratto collettivo nazionale per il personale con qualifica dirigenziale comparto Regioni ed autonomie locali stipulato il 10 aprile 1996 (s.m.i.), ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 e 51 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, nonché degli artt. 27, 28 e 30 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato”. Con la seconda censura del ricorso principale il M., denunciando violazione degli artt. 27, 28, 30 CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 10 aprile 1996 e 1 stesso CCNL del 12 giugno 1996, 1418 c.c. nonché vizio di motivazione,formula il seguente quesito:”se il licenziamento di un dirigente pubblico dipendente di un comune, nullo per cause diverse dalla discriminazione, debba considerarsi tamquam non esset con conseguente diritto del lavoratore ad ottenere la declaratoria di prosecuzione a tutti gli effetti del rapporto di lavoro e il suo ripristino, ai termini della disciplina di diritto civile”. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune di Osimo, sostenendo violazione degli artt 414 n. 4 e 112 cpc nonché carente motivazione, articola il seguente interpello:”se, in caso di previsione di sequenze procedimentali articolate e complesse per l’esercizio del recesso datoriale quali quelle risultanti dagli artt. 21 e 19 del D.Lgs n. 165/2001 e dagli artt 23, 27 e 30 del CCNL per l’Area della Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, risulti assolto o meno l’onere di specifica allegazione ex art. 414 n. 4 cpc del fatto costitutivo dell’asserita inosservanza della procedura di valutazione della responsabilità dirigenziale mediante il solo rinvio a tali previsioni di legge e di contratto collettivo in assenza di indicazione di singolo specifico passaggio ovvero adempimento procedimentale omesso ovvero ancora degli organi appositi non interpellati e se, conseguentemente, l’individuazione da parte del Giudicante, in assenza di tale indicazione da parte del ricorrente, integri o meno iniziativa inammissibile dì integrazione della domanda e conseguente vizio di extrapetizione in violazione dei principi ex art. 112 cpc”.

L’esame di questo motivo del ricorso incidentale è pregiudiziale rispetto alle censure di cui al ricorso principale.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il motivo in esame con il quale si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione è solo in parte ammissibile.

Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione che non si traduce in una pluralità di quesiti – pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n.9470 e 23 luglio 2008 n.20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n.5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770 e da ultimo Cass. SU 5 luglio 2011 n. 14661)- vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063) che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1° ottobre 2007 n. 2063).

Né del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell’art. 366 bis cpc. Tanto, d’altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 n.4 cpc. Né è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225)

Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n, 5624).

Così delimitato l’ambito del devolutum, rileva la Corte che la censura è infondata.

Nella specie, a fronte dell’interpretazione fornita dalla Corte del merito della domanda introduttiva del giudizio – secondo cui era stata dedotto il difetto del preventivo esperimento della procedura valutazione della responsabilità del dirigente – il ricorrente incidentale si limita a prospettare una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dalla predetta Corte di Appello senza specifica idonea deduzione di vizio di motivazione o d’illogicità o di specifica violazione di norme di diritto.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Comune di Osimo, denunciando violazione degli artt. 21 e 19 del D.Lgs n. 165/2001 e dagli artt. 22, 23, 27 e 30 del CCNL per l’Area della Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, 2119 c.c., 1 della Legge n. 604 del 1966, 1362 e 1363 c.c. nonché vizio di motivazione, formula i seguenti quesiti; 1.”se il rifiuto espresso ex ante dal Dirigente dì assumere la relativa responsabilità d’incarico costituisca grave inosservanza delle direttive impartite dal Dirigente ai sensi e per gli effetti dell’ art. 21 del D.Lgs n.65/2001 e s.m.i. nonché giusta causa di recesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 219 c.c. e 1 della L.n. 604/66 applicabili alla fattispecie ex art. 2 comma 2° D.Lgs n.65/2001 e s.m.i.”; 2.”Dica il Supremo Collegio se, nell’interpretazione della lettera di licenziamento irrogata per motivi disciplinari, ai fini della ricerca della volontà del datore di lavoro recedente, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto, sicché le singole frasi vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento e dovendosi concludere, pertanto, nel senso della sussistenza della volontà datoriale di motivare il recesso con riguardo alla grave inosservanza da parte del Dirigente delle direttive impartite, ogni guai volta tale complessivo coordinamento degli elementi della lettera di recesso sottolinea la condotta ex ante tenuta dal dirigente medesimo in sede di rifiuto di assunzione dell’incarico ovvero di esecuzione del medesimo”.

Anche questa critica va valutata in via pregiudiziale rispetto al ricorso principale.

Preliminarmente vanno richiamate le precedenti osservazioni relative alla inammissibilità della censura relativamente al dedotto vizio di motivazione, difettando anche in questo caso la chiara indicazione del fatto controverso.

Tanto precisato, rileva il Collegio che per quanto concerne il primo quesito la Corte del merito ha accertato che “poiché dalla documentazione agli atti il problema del maxi parcheggio era uno degli obiettivi che rientrava nelle competenze dirigenziali e tecniche dell’ing. M., il rilievo – che non fa cenno ad alcuna direttiva al riguardo – attiene proprio al mancato raggiungimento dì un simile obiettivo, addirittura palesatosi attraverso un rifiuto espresso ex ante del Dirigente di assumere la relativa responsabilità”.

Si tratta, quindi, di un accertamento di fatto che in quanto adeguatamente motivato e non specificamente censurato, si sottrae la sindacato di questo giudice di legittimità (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n.20499).

Relativamente al secondo quesito osserva la Corte che l’ interpretazione fornita dal giudice del merito del provvedimento di revoca e licenziamento secondo cui sostanzialmente si è inteso addebitare al M. il mancato raggiungimento degli obiettivi è consona ai criteri interpretativi di cui agli artt. 1305 e ss cc. Invero avuto riguardo al tenore letterale del provvedimento – dove appunto si fa riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi – nonché al contenuto complessivo dello stesso – ed in particolare ai singoli episodi cui sì fa riferimento – non è asseverabile l’assunto del ricorrente incidentale secondo il quale, nella specie, sarebbero stati violati i criteri d’interpretazione denunciati.

Con la terza critica del ricorso incidentale il Comune di Osimo, deducendo violazione degli artt. 20, 21, 22, 51 del D.L.gs n. 165 del 2001, 20 e ss CCNL per il personale dirigente del 10 aprile 1996, articola il seguente interpello:”se al fine di irrogare un licenziamento al dirigente pubblico comparto regioni Enti Locali in ipotesi di maggiore gravità dì grave inosservanza alle direttive impartite dall’ organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ovvero in ipotesi di motivi disciplinari inerenti all’ ambito della responsabilità dirigenziale, sia sufficiente richiedere il parere al Comitato dei Garanti senza il coinvolgimento del nucleo di valutazione”.

La Corte del merito, con riferimento all’art .23 CCNL vigente all’epoca del fatto, ha esattamente rilevato che l’addebito mosso dall’amministrazione al dipendente non consisteva nell’inosservanza di direttive caratterizzata da minore gravità e perciò sanzionata con pene più lievi e comunque conservative, bensì in un’inosservanza particolarmente grave, sanzionata con il recesso. Era perciò necessario che questo fosse preceduto dalla valutazione del competente Nucleo.

La non fondatezza della censura é resa palese da quanto si è,osservato a proposito del quesito precedente, ossia dalla obbligatorietà del parere del Nucleo di valutazione.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale il Comune di Osimo, assumendo violazione degli artt. 2103, 2043 e 2059 c.c., pone il seguente interpello:”se è risarcibile il danno extrapatrimoniale alla professionalità quando esso è causato dall’ illegittimità della revoca dell’incarico e del licenziamento per l’assenza della relativa giustificazione, ma non viene dichiarato ritorsivo o discriminatorio”.

Con la quinta critica del ricorso incidentale il Comune di Osimo, allegando violazione degli artt. 2103 c.c. e 19 D.Lgs n. 165/2001, formula il seguente interpello:”se in ipotesi dì revoca di incarico dirigenziale che sia dichiarata illegittima sia configurabile il danno extrapatrimoniale alla professionalità”.

Con la sesta censura del ricorso incidentale il Comune di Osimo sostenendo violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., pone il seguente quesito:”se in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno extrapatrimoniale non ricorre automaticamente in tutti i casi d’inadempimento datoriale e non può prescindere da specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo”.

L’esame di tali motivi pur non essendo pregiudiziale alla valutazione delle censure di cui al ricorso principale va trattato, per ragioni di convenienza espositiva, in via preliminare.

I motivi in parola, in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico e giuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Al riguardo è opportuno rilevare che la Corte del merito, circa la risarcibilità del danno professionale conseguente ad illegittima revoca dell’incarico dirigenziale, assumeva, innanzitutto, che tale danno ben poteva essere configurabile a tanto non ostando la previsione di cui all’art. 19, comma 10, del D.Lgs n. 165 del 2001 in quanto riferentesi al diverso caso di legittimo conferimento di altri incarichi o di legittimo passaggio ad incarichi differenti.

La predetta Corte, poi, sul rilevo che il M.  aveva chiesto il riconoscimento di danni concernenti il pregiudizio alla professionalità connessi alla revoca dell’incarico dirigenziale “per essere stato costretto alla assoluta inattività per tutto il periodo di preavviso con impossibilità anche d’applicare ed affinare le capacità acquisite nella sua lunga e fortunata carriera” e tenuto conto che tale mancato affinamento sì era verificato nel limitato periodo di preavviso, ha ritenuto di riconoscere la risarcibilità di tale danno, sia pure liquidandolo in via equitativa.

Dalla su riportata argomentazione emerge, in primo luogo, che la Corte del merito, contrariamente a quanto assunto dal Comune, non ha proceduto al riconoscimento del danno in questione senza che questo fosse stato allegato. Sicché l’interpello concernente la mancata allegazione del danno è del tutto infondato.

Parimente sono infondati gli altri quesiti, atteso che questo giudice dì legittimità ritiene corretta la configurabilità di un danno professionale derivante dalla illegittima revoca, e a prescindere dalle ragioni poste a base della stessa, dell’incarico dirigenziale quando tale illegittima revoca, come accertato nel caso di specie, determina un nocumento alla professionalità, non potendosi escludere dì per sé la sussistenza di tale danno per il solo fatto che non si sia trattato di revoca discriminatoria.

Passando all’esame del ricorso principale ed in particolare al primo motivo di censura relativo all’applicabilità della tutela reale al licenziamento illegittimo del Dirigente, rileva il Collegio che la critica, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, è fondata.

E’infatti oramai acquisito alla giurisprudenza della Cassazione il principio secondo il quale la illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente comporta l’applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell’art. 18 della legge n.300 del 1970, con conseguenze reintegratorie, a norma dell’art. 51, secondo comma, del d.lgs. n.165 del 2001, mentre all’ incarico dirigenziale si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria (Cass. 1° febbraio 2007 n. 2233 la quale ha riconosciuto, altresì, una tutela ripristinatoria a fronte di una illegittima revoca dell’incarico dirigenziale – nonché da ultimo Cass. 31 luglio 2012 n. 13710.).

I compiti di nomofilachia, devoluti a questa Corte di cassazione – che hanno trovato un rilevante riscontro nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che tali compiti ha provveduto a rafforzare in linea con quanto voluto dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario – inducono a ribadire anche in questa sede il principio sopra enunciato non sussistendo valide ragioni per discostarsene.

L’esame del secondo motivo del ricorso principale rimane assorbito.

In conclusione il primo motivo del ricorso principale va accolto rimanendo assorbito il secondo motivo. Il ricorso incidentale va respinto.

La sentenza impugnata va, in relazione al motivo accolto, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio dì legittimità, alla Corte di appello di Perugia che si atterrà al principio sopra enunciato.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia.

ORDINANZA MINISTERIALE DIVIETO VENDITA MINORI SIGARETTTE ELETTRONICHE

30/07/2013

Di seguito si  riporta il testo dell’Ordinanza Ministeriale 26 giugno 2013 riguardante il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche

Art. 1

1. E’ vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale.

Art. 2

1. Le autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull’esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all’art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come modificato dall’art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell’8 novembre 2012, n. 189.

Art. 3

1. La presente ordinanza ha efficacia per mesi dodici dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Dalla data indicata al comma 1 cessa l’efficacia dell’ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013, recante «Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2013, n. 100.

3. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

——

Provvedimento pubblicato nella G.U. 29 luglio 2013, n. 176.

CIRCOLARE DIPARTIMENTO F.P. PENSIONAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI SOPRANNUMERARI

30/07/2013

Si richiama l’attenzione sulla sotto riportata circolare del Dipartimento F.P. 29 luglio 2013, n. 3,che fornisce le istruzioni operative per l’attuazione dell ‘Art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in l. n. 135 del 2012, cd. “Spending review”’ — pensionamenti in caso di soprannumero.

1. Premessa. Il regime dei pensionamenti in deroga.

L’art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 2012, cd. ”’Spending review”, nell’ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare in relazione alle situazioni di soprannumero, prevede: “a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (….)”.

Di seguito a quanto chiarito nella direttiva n. 10 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, in presenza di situazioni di soprannumero eventualmente risultanti all’esito delle riduzioni effettuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’art. 2, comma 5, del predetto d.l. n. 95 del 2012, e nei limiti della necessità del riassorbimento, la disposizione disciplina delle particolari ipotesi di pensionamento, prevedendo l’applicazione del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata con l’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La presente circolare è stata elaborata a seguito di confronto istruttorio con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS al fine di dare indicazioni omogenee alle amministrazioni interessate e viene diramata a seguito di informativa sindacale. Le amministrazioni che intendano adottare criteri ulteriori ed eventualmente diversi rispetto agli indirizzi contenuti nella presente circolare dovranno comunque adottare criteri generali e oggettivi da seguire, previa informativa ed eventuale esame con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L’applicazione della norma può comportare “l’esodo volontario”, in caso di dimissioni del dipendente, o la risoluzione unilaterale del rapporto da parte dell’amministrazione, con accesso speciale al pensionamento. Il ricorso ai pensionamenti in deroga di cui al menzionato comma 11 ha comunque carattere sussidiario; rimangono infatti vigenti le normali regole di pensionamento e, quindi, il riassorbimento della soprannumerarietà deve essere compiuto dando priorità ai pensionamenti secondo le regole ordinarie.

2. Destinatari dei pensionamenti in deroga.

I pensionamenti di cui al citato comma 11, lett. a), riguardano le categorie di personale interessate dall’attuazione del processo di riassetto organizzativo disciplinato dall’art. 2. Per l’individuazione dei destinatari si rinvia al contenuto della direttiva n. 10 del 24 settembre 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata sul sito del Dipartimento, a pag. 3 – paragrafo “Amministrazioni destinatarie”.

Considerato il mutato quadro normativo e finanziario rispetto al momento in cui fu approvato il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le procedure di pensionamento in esame riguardano anche i dipendenti già collocati in esonero, alle stesse condizioni degli altri dipendenti.

3. Individuazione delle aree territoriali e/o degli ambiti istituzionali in cui applicare i pensionamenti in deroga.

Gli ambiti istituzionali e/o le aree territoriali in cui applicare i pensionamenti in deroga possono essere prestabiliti da ciascuna amministrazione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, previa informativa ed eventuale esame sindacale ai sensi del menzionato art. 6, che tengano conto dei fabbisogni e del livello di copertura degli organici per sede o per ambito istituzionale.

4. Esodo volontario.

Poiché la norma non stabilisce un ordine di priorità nell’attuazione dei pensionamenti, risponde ad un criterio di ragionevolezza ed all’esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti (quello dell’amministrazione all’assorbimento del soprannumero e quello dei dipendenti a non veder pregiudicate le proprie aspettative professionali) il ricorso prioritario, nei limiti del soprannumero, all’esodo volontario, ossia l’attuazione dei pensionamenti in base alle domande volontariamente presentate dai dipendenti muniti dei requisiti (di seguito illustrati). A tal fine, per il caso di domande eccedenti il contingente del soprannumero, si ritiene ragionevole che sia seguito il criterio della maggior anzianità contributiva. Questo criterio, d’altra parte, si desume anche dalla normativa in esame, lì dove si fa appunto riferimento alla maggior anzianità contributiva per la dichiarazione di eccedenza (art. 2, comma 11, lett. e) “definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera e) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti”). Le pubbliche amministrazioni, pertanto, porranno in essere ogni necessaria attività di immediata informazione sulla accessibilità del diritto a pensione per quei soggetti per i quali il regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico può essere attivato ai sensi dei requisiti richiesti precedententemente all’entrata in vigore dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011.

5. Risoluzione unilaterale del rapporto obbligatoria e pensionamenti in deroga.

Se il ricorso allo strumento dell’esodo volontario non consente l’assorbimento del soprannumero, le amministrazioni devono procedere con la risoluzione obbligatoria del rapporto cui segue l’applicazione del regime derogatorio di accesso al pensionamento. Come visto, la disposizione prevede che si applica, senza necessità di motivazione, l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, facendo in tal modo rinvio allo strumento della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il preavviso di 6 mesi, i cui presupposti debbono pertanto essere integrati con tutti i requisiti pensionistici richiamati nella predetta lettera a) (di seguito illustrati).

Come detto, la norma non enuncia i criteri da seguire per l’applicazione dei pensionamenti in presenza di più soggetti possibili destinatari della disposizione. In proposito, il criterio più ragionevole e desumibile dalla legge è quello che tiene conto del minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico per gli interessati, considerando cioè la maggior anzianità contributiva. In tale ottica, ai fini dell’assorbimento dei soprannumeri, le amministrazioni dovrebbero valutare prioritariamente la risoluzione del rapporto di lavoro al 30 dicembre 2014 (fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 8 circa il regime delle decorrenze a seconda della diversa gestione di appartenenza) nei confronti di quei dipendenti che alla medesima data sono in possesso dell’anzianità contributiva più elevata. Occorre, tuttavia, tener presente che, se nell’ambito dei soprannumerari -cui si applica il regime di deroga – ci sono dei dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o raggiungono il limite ordinamentale dei 65 anni, essendo già titolari del diritto a pensione, o il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per la pensione di anzianità a prescindere dall’età, questi, nell’ambito del soprannumero, devono essere collocati a riposo in via prioritaria anche in presenza di altri possibili destinatari.

Per i casi di dubbio circa l’anzianità contributiva dei dipendenti, si invitano le Amministrazioni a prendere i contatti con l’ente previdenziale di riferimento che provvedere a fornire le informazioni necessarie anche sulla base di eventuali direttive del Ministero vigilante.

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro deve essere preceduta dalla comunicazione del preavviso di 6 mesi in base a quanto stabilito dall’art. 72, comma 11, del citato d.l. n. 112 del 2008, chiarendo ancora una volta che la cessazione del rapporto e la decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro il 31 dicembre 2014.

Rimane salvo naturalmente il regime ordinario del collocamento in quiescenza per limiti di età.

6. Ambito temporale di vigenza dello speciale regime di accesso al trattamento pensionistico.

La norma stabilisce l’ultrattività delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze previgenti rispetto alla riforma operata con il citato art. 24 del d.l. n. 201 del 2011. Tale ultrattività è fissata a tutto l’anno 2014, nei limiti in cui la decorrenza del trattamento avvenga entro tale termine. Conseguentemente, per il periodo considerato, occorre far riferimento ai requisiti di accesso alla pensione previgenti e applicare, se del caso e secondo quanto si dirà di seguito, il regime della finestra mobile, tendendo presente che il pensionamento non potrà aver luogo in presenza di situazioni in cui il dipendente matura i requisiti per l’accesso al trattamento ma non la decorrenza dello stesso entro il 31 dicembre 2014. In sostanza, la norma vuole evitare che ci siano fratture tra il momento della cessazione del rapporto di lavoro e il momento della percezione del trattamento pensionistico.

7. Requisiti di accesso al trattamento pensionistico (disposizioni ante art. 24 del d.l. n. 201 del 2011).

Si ritiene utile riepilogare la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, sia ai fini del diritto all’accesso che della decorrenza del trattamento pensionistico applicabile ai dipendenti interessati dalle disposizioni del citato art. 2, comma 11, lett. a), del predetto d.l. n. 95 del 2012, segnalando che a decorrere dal 1 gennaio 2013 l’applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico deve tener conto dell’adeguamento alla speranza di vita determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2012 (G.u. 13 dicembre 2011, n. 289). Pertanto, a decorrere da tale anno, i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono incrementati di 3 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla 1. n. 243 del 2004 sono incrementati di 0,3 unità. Tali adeguamenti sono stati tenuti presenti nelle tabelle sotto riportate. Gli aumenti per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione di anzianità, posto che l’adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall’art. 24, comma 12, del predetto d.l. n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto legge.

7.1 Requisiti per la pensione di vecchiaia.

a) Requisiti per la pensione di vecchiaia per il personale civile iscritto ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria (gestioni ex INPDAP)

UOMINI

ANNO

ETÀ

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

2011

65

20 (NOTA 1)

2012

65

20 (NOTA 1)

2013

65 e 3 mesi (NOTA 1)

20 (NOTA 1)

DONNE

ANNO

ETÀ

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

2011

61

20 (NOTA 1)

2012

65

20 (NOTA 1)

2013

65 e 3 mesi (NOTA 1)

20 (NOTA 1)

(1) Vale la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al fine di conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico anche se in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 20 anni, a condizione che la stessa sia pari o superiore a 15 anni. Cfr.: circolare INPS n. 16 del 2013.

b) Requisiti per la pensione di vecchiaia per il personale dipendente iscritto all’assicurazione generale obbligatoria ed ai fondi sostitutivi della medesima

UOMINI

ANNO

ETÀ

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

2011

65

20 (NOTA 1)

2012

65

20 (NOTA 1)

2013

65 e 3 mesi (NOTA 1)

20 (NOTA 1)

DONNE

ANNO

ETÀ

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

2011

60

20 (NOTA 1)

2012

60

20 (NOTA 1)

2013

60 e 3 mesi (NOTA 1)

20 (NOTA 1)

(1) Vale la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al fine di conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico anche se in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 20 anni, a condizione che la stessa sia pari o superiore a 15 anni. Cfr.: circolare INPS n. 16 del 2013.

7.2. Requisiti per la pensione di anzianità.

a) Raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica.

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Come detto, a tale requisito non si applicano gli aumenti per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

b) Conseguimento della ed. “quota”, rappresentato dalla somma tra il numero di anni di anzianità di servizio e dell’età anagrafica, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, in base ai requisiti indicati nella Tabella B allegata alla 1. n. 243 del 2004, per il personale dipendente non militare.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi per le quote.

ANNO

ETÀ + ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

dal 1/1/08 al 30/6/09

58 + 35

dal 1/7/09 al 31/12/09

59 (NOTA 1) anni con quota 95 (NOTA 2)

2010

59 (NOTA 1) anni con quota 95 (NOTA 2)

2011

60 (NOTA 1) anni con quota 96 (NOTA 2)

2012

60 (NOTA 1) anni con quota 96 (NOTA 2)

2013

61 anni e tre mesi (NOTA 1) con quota 97,3 (NOTA 2)

(1) Requisito anagrafico minimo richiesto

(2) Anzianità contributiva minima richiesta: 35 anni interamente raggiunti, escludendo la contribuzione figurativa accreditata per malattia e disoccupazione.

Si rammenta che l’art. 24, comma 14, del menzionato d.l. n. 201 del 2011 ha mantenuto in vigore il regime sperimentale speciale previsto per le lavoratrici donne dall’art. 1, comma 9, della 1. n. 243 del 2004, che accorda sino al 2015 il diritto di accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni, nei confronti delle dipendenti che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Tale regime rimane quindi applicabile anche durante il periodo di vigenza della disposizione sui pensionamenti per soprannumero quale sistema di accesso volontario al trattamento. Considerato che la norma accorda una facoltà connessa all’esercizio dell’opzione per il sistema di calcolo contributivo, la sua applicazione può essere soltanto chiesta dalla dipendente interessata e non può invece essere pretesa dall’amministrazione ai fini del pensionamento obbligatorio.

8. Decorrenza del trattamento (finestra mobile).

La norma subordina la possibilità di attuare i pensionamenti alla circostanza che la decorrenza del trattamento avvenga entro il 31 dicembre 2014. In sede applicativa, occorre pertanto verificare in concreto la necessità di applicare il regime della finestra mobile di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Come noto, tale disposizione in generale ha introdotto il posticipo di 12 mesi della decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1 gennaio 2011 (per i dettagli si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 18 dell’8 ottobre 2010 dell’INPDAP e n. 53 del 16 maggio 2011 dell’INPS). Di conseguenza la pensione avrà decorrenza immediata per coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici prima del 1 gennaio 2011 e nei confronti di coloro per i quali siano già decorsi 12 mesi dalla maturazione del primi requisiti utili per l’accesso a pensione (ad es. ha decorrenza immediata la pensione di colui che compie 65 anni il 2 giugno 2012 e che ha maturato il 31 marzo 2011 un’anzianità contributiva pari a 35 anni. In questo caso, il dipendente ha maturato il diritto alla pensione di anzianità il 31 marzo 2011 e quindi al momento del compimento dei 65 anni di età sono già decorsi i 12 mesi dalla maturazione del diritto).

Parimenti, considerato che ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 11, in esame i requisiti devono essere tali da comportare, in base alla previgente normativa, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e tenuto conto che per i requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2011 l’accesso al pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione degli stessi (cd. finestra mobile), i sopra illustrati requisiti sia per le pensioni di vecchiaia che di anzianità devono essere raggiunti al massimo alla data del 30 novembre 2013 per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1 dicembre 2014) ed alla data del 30 dicembre 2013 per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014).

Per quanto attiene al requisito di cui al punto 7.2., lett. a), ovvero i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico per questo canale di uscita anticipata subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 1 mese per requisiti maturati nell’anno 2012 e di 2 mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 (art. 18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111). Di conseguenza, i 40 anni di anzianità contributiva devono essere raggiunti al massimo alla data del 30 settembre 2013 per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1 dicembre 2014) ed alla data del 30 ottobre 2013 per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014).

9. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto “comunque denominato”, il comma 11 del predetto art. 2, lett. a), ai numeri 1 e 2, distingue due fattispecie:

1. per il personale “che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;”

2. per il personale “che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 [e che quindi risulta destinatario del regime previgente in virtù della deroga] -in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”

INPS:MODULO PER INCENTIVI ASSUNZIONE DONNE PARTICOLARI CATEGORIE

30/07/2013

Si riporta il testo del Messaggio INPS 29 luglio 2013, n. 12212 relativo al seguente oggetto:

Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92 – Circolare n. 111 del 24 luglio 2013. Integrazione riguardante gli incentivi per l’assunzione di donne appartenenti a particolari categorie. Pubblicazione del modulo di comunicazione on-line per la fruizione del beneficio.

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Con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione degli incentivi all’assunzione, previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92, in favore di coloro che assumano le seguenti categorie di lavoratori:

uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

La nozione di lavoratore “privo di un impiego regolarmente retribuito” è stata definita dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013 (allegato 1) ed è stata ora chiarita – con particolare riferimento all’incentivo previsto dalla legge 92/2012 – dal Ministero stesso, mediante la circolare n. 34 del 25 luglio 2013 (allegato 2) In sintesi – in conformità al decreto ed ai chiarimenti ministeriali – deve essere qualificata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;

né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.

Si evidenzia che la situazione di “priva di impiego regolarmente retribuito” prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.

Circa i criteri dettagliati di individuazione delle suddette situazioni si rinvia direttamente al decreto ministeriale e alla circolare ministeriale, allegati al presente messaggio; eventuali dubbi potranno essere segnalati alle Sedi Inps presso cui il datore di lavoro assolve gli obblighi contributivi; le Sedi potranno avvalersi della consulenza della Direzione centrale entrate inviando un quesito all’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.

Le parti della circolare 111/2013, in cui è evidenziata la necessità del requisito dell’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi per la categoria degli ultracinquantenni, devono rispettivamente ritenersi integrate con il requisito dell’assenza di “impiego regolarmente retribuito” da almeno sei o ventiquattro mesi.

La donna “priva di impiego regolarmente retribuito” può essere oggetto di un rapporto agevolato, ai sensi dell’articolo 4, l. 92/2012, se risiede in una delle aree ammissibili ai finanziamenti, nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.

La circolare del Ministero del lavoro chiarisce che deve trattarsi di un’area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese; per il periodo 2007-2013 la carta è stata definita con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 (consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, all’indirizzo http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp).

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione contributiva non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate.

In conseguenza dei chiarimenti pubblicati con la circolare 34/2013 del Ministero del lavoro – a parziale scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1 della circolare Inps 111/2013 – i datori di lavoro interessati potranno pertanto applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Rimane ancora preclusa – in attesa della pubblicazione del necessario decreto ministeriale – l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera – in sfavore della donna – di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere.

Il modulo di comunicazione on-line per la fruizione dell’incentivo.

A decorrere dal 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito http://www.inps.it, sarà disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione on- line finalizzata alla fruizione dell’incentivo (cfr. par. 5, circ. 111/2013); il fac-simile del modulo è allegato al presente messaggio (all. 3).

Lo stesso modulo “92-2012” deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazione a scopo di somministrazione.

Il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali.

Per ogni dubbio o segnalazione i datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale aziende; ove non riesca a evadere il quesito – ovvero per problematiche sorte a prescindere da un quesito esterno – la Sede potrà rivolgersi agli uffici di consulenza previsti dalla circolare 135/2011; ove si ritenga opportuno interpellare la Direzione generale, le Sedi utilizzeranno – preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011 – l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it

per problematiche di carattere informatico.

I quesiti di interesse generale e le relative risposte saranno pubblicate come FAQ nel portale INTRANET dell’istituto in conformità a quanto già illustrato con il messaggio Hermes intranet n. 9025 del 2013 e sarà creato un elenco esportabile che verrà periodicamente aggiornato; i quesiti di rilevanza esterna aggiorneranno la corrispondente pagina informativa del sito INTERNET http://www.inps.it, accessibile seguendo il seguente percorso: informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Incentivi all’assunzione> consulta le faq.

Allegato 1

Decreto del 20 marzo 2013

Allegato 2

Circolare n. 34 del 25 luglio 2013

Allegato 3

MODULO 92-2012

Comunicazione per l’applicazione degli incentivi per l’assunzione di ultracinquantenni e donne

(art. 4, commi 8-11, legge 92/2012)

Comunicazione per lavoratore, il cui rapporto è stato oggetto della comunicazione telematica obbligatoria n. ……(NOTA 1),

– con almeno cinquant’anni di età, ovunque residente e “disoccupato da oltre dodici mesi” (art. 4, co. 8)

– donna di qualsiasi età, residente in area svantaggiata e “priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (art. 4, co. 11)

– donna di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” (art. 4, co. 11)

– donna di qualsiasi età, “priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi” (art. 4, co. 11)

– registrato presso il Centro per l’impiego di: (NOTA 2)

– <regione>

– <provincia>

– <comune >

– <denominazione> (NOTA 3)

– <indirizzo mail> (NOTA 4)

– iscritto nella gestione ex-Enpals alla posizione contributiva aziendale contrassegnata dalla matricola (codice gruppo + numero attività) n. < …… > (NOTA 5)

Dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

(i dati aziendali saranno prelevati automaticamente dalla procedura in base alla matricola digitata nella prima pagina di accesso)

Al fine di applicare gli incentivi all’assunzione, previsti dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, art. 4, commi 8-11,

dichiaro che

< il datore di lavoro> ha,

in data <GiornoMeseAnno>, assunto a tempo indeterminato assunto a tempo determinato fino al <GiornoMeseAnno>, prorogato fino al <GiornoMeseAnno> un rapporto a tempo determinato – oggetto della comunicazione telematica obbligatoria n. …… – (NOTA 6) instaurato con trasformato a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato, instaurato con

il seguente lavoratore:

<Codice fiscale, ecc. … >

<categoria> (NOTA 7) <qualifica – mansioni> (NOTA 8)

– il lavoratore è stato somministrato a <… …>

– per il lavoratore sono stati già parzialmente fruiti i benefici, per utilizzazione diretta – a titolo di lavoro subordinato – o indiretta – a titolo di somministrazione -, per complessivi giorni <…>(NOTA 9); pertanto i benefici connessi a questa comunicazione scadono in data <… >

Dichiaro che ricorrono le condizioni di applicazione dell’incentivo; in particolare dichiaro, in proprio ovvero in nome e per conto del datore di lavoro, di essere consapevole che:

1. l’assunzione/ proroga/ trasformazione deve realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (art. 40, reg. (CE) 800/2008);

2. l’assunzione/ proroga/ trasformazione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012);

3. l’assunzione/ proroga/ trasformazione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012);

4. presso la stessa unità produttiva non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012);

5. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (art. 4, co. 12, lett. d), legge 92/2012);

6. la durata legale massima dei benefici è determinata dalla somma dei periodi in cui il lavoratore presta l’attività in favore dello stesso soggetto o in favore di un soggetto collegato, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 4, co. 13, legge 92/2012);

7. a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art.9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del citato D.M. ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito;

8. il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) 800/2008; art. 46, legge 234/2012);

9. il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) 800/2008).

In relazione a quanto dichiarato

comunico di avere diritto all’applicazione della riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per il lavoratore sopra indicato, per il periodo che va dal <… > al <…>

Dichiaro infine di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Mi impegno, altresì, a comunicare tempestivamente all’INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.

L’Istituto osserverà le norme di cui all’articolo 3 del D.LGS n. 196 del 30 giugno 2003, recante il codice in materia di dati personali.

elabora dati invio dichiarazione (NOTA 10)

Note:

1) Inserire il codice della comunicazione obbligatoria prevista dal Decreto del ministero del lavoro del 30 ottobre 2007 (Unilav o Unisomm). In caso di rettifica inserire il codice della comunicazione di rettifica.

2) Se i campi relativi a regione, provincia e comune non appaiono valorizzati, inserire manualmente le indicazioni richieste.

3) Indicare la denominazione del centro per l’impiego, se conosciuta; l’indicazione è facoltativa.

4) Indicare l’indirizzo di posta elettronica del centro per l’impiego, se conosciuto; l’indicazione è facoltativa.

5) Campo da compilare solo in caso di lavoratore iscritto nella gestione ex – Enpals indicando il codice complessivo numerico di 9 cifre.

6) Inserire il codice della comunicazione obbligatoria ove è indicata l’ultima scadenza del rapporto prima di questa proroga.

ESEMPIO: il rapporto ha avuto origine con un contratto a termine dal 01.01.2013 al 19.01.2013; ha avuto una prima proroga fino al 19.02.2013 ed una successiva fino al 19.03.2013. Nel modulo con cui il datore di lavoro comunica l’applicazione dell’incentivo per il rapporto che va dal 20.02.2013 al 19.03.2013 si deve inserire il codice comunicazione riguardante il rapporto immediatamente precedente a quello per il quale si sta procedendo all’invio (nell’esempio si tratta del rapporto che va dal 20.01.2013 al 19.02.2013).

7) Selezionare una delle ipotesi previste dal menu a tendina.

8) Inserire la qualifica e le mansioni.

9) Questo campo deve essere sempre compilato.

Va indicato il numero dei giorni fruiti se, con il medesimo lavoratore, sono stati in precedenza svolti rapporti a tempo determinato o somministrazioni a tempo determinato, per i quali i benefici sono stati fruiti – direttamente o indirettamente – dallo stesso soggetto o da soggetti diversi appartenenti allo stesso gruppo ovvero collegati. ESEMPIO: il datore di lavoro ha fruito dell’incentivo per un rapporto a tempo determinato, che ha avuto origine il 01.01.2013 ed è scaduto il 19.01.2013; il rapporto è stato prima prorogato fino al 19.02.2013 e poi – con successiva proroga – fino al 19.03.2013. Nel modulo con cui il datore di lavoro comunica l’applicazione dell’incentivo per la prima proroga devono essere indicati 19 giorni fruiti; nel modulo relativo alla seconda proroga devono essere indicati 50 giorni fruiti.

Nel caso in cui non vi siano periodi già goduti, deve indicarsi il valore “0” (zero).

10) E’ possibile procedere all’invio della dichiarazione solo dopo aver premuto il tasto “Elabora dati”.

DISPOSIZIONI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE REGOLAMENTAZIONE DIRIGENTI E DIPENDENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

29/07/2013

La normativa sulla dirigenza pubblica è caratterizzata da un quadro in continua evoluzione ,che  ruota, attorno a  tre elementi:

-il rapporto dei dirigenti con il decisore politico;

-la loro collocazione nel disegno organizzativo e nel processo decisionale delle amministrazioni di appartenenza;

-la loro condizione di soggetti ad un tempo attivi e passivi nella gestione dei rapporti di lavoro nelle stesse amministrazioni.

Il citasto quadro  ha preso    le mosse dal d.P.R. n. 478/1972, istitutivo della dirigenza statale, passando  attraverso le leggi e i decreti con i quali si è realizzata, in due fasi, la c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego (l. delega n. 421/1992 e d.lgs. n. 29/1993 e poi l. delega n. 59/1997 e d.lgs. n. 80/1998 e n. 387/1998), successivamente trasfusi nel d.lgs. n. 165/2001; per arrivare,  dopo una serie di ulteriori provvedimenti (fra i quali si segnala la l. n. 145/2002), alla l. delega n. 15/2009 e al conseguente d.lgs. n. 150/2009. ed anche in altri atti legislativi – compresi, specie negli ultimi anni, quelli riguardanti manovre finanziarie – in  ritrovano disposizioni che interessano la tematica dirigenziale.L’ultimo tassello del complesso quadro normativo sulla materia è rappresentato dalla legge n.190/12 e dal decreto leg.vo n.62/2013

Pur nella consapevolezza della presenza nel settore pubblico di diversi tipi di dirigenze: quelle regionali e locali, ed altre dotate di particolari connotati, come quella scolastica e quella sanitaria. per esigenze di sinteticità dell’esposizione,in qyìuesta sede  ci si intratterrà essenzialmente sulle previsioni concernenti la dirigenza amministrativa dello Stato, soffermandosi, in particolare, sulle novità apportate dal d.lgs. n. 150/2009

D’altronde ,va considerato che, pur con tutte le differenze e le specificità, le altre dirigenze sono rette da modelli regolativi largamente dipendenti da quello della dirigenza statale: questo, al di là della questione relativa alla perdurante vigenza, anche dopo la revisione costituzionale intervenuta con la l. cost. n. 3/2001, dell’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001, che impone(va) alle amministrazioni non statali di adeguare i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi ricavabili dalle norme dettate per la dirigenza dello Stato dallo stesso decreto.

Il primo aspetto da trattare riguarda la  distinzione fra politica e amministrazione,nel senso che il   regime della dirigenza pubblica nell’ordinamento italiano è caratterizzato da una netta distinzione fra le sue funzioni e quelle spettanti all’autorità politica

Il punto di arrivo del  percorso normativo sul predetto aspetto  è costituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, che assegna all’organo di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell’attività e della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti, individuando gli atti principali attraverso i quali si esplicano tali funzioni. L’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa sono, invece, demandate in via esclusiva ai dirigenti, che assumono la responsabilità dell’attività svolta e dei relativi risultati; tali attribuzioni dei dirigenti sono derogabili solo ad opera di specifiche ed espresse previsioni legislative.

Tuttavia ,semìna indugiasre su rigidi schematiosmi al riguardo ,sembra confacente riconoscere  che le due funzioni  sono complementari, ed implicano momenti di raccordo e forme di indispensabile collaborazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli ed evitando ingerenze e prevaricazioni. Fra l’organo di governo e i dirigenti intercorre un rapporto non più di carattere gerarchico, bensì di direzione: è emblematico il fatto che l’autorità politica anche in caso di inerzia del dirigente nello svolgimento dei suoi compiti non possa sostituirsi ad esso, ma solo nominare come commissario ad acta un altro dirigente.

Con le norme in questione si è ricercato – e in buona misura realizzato – un punto di equilibrio fra il principio di responsabilità politica e quello di imparzialità dell’amministrazione

Da questo punto di vista, i profili di criticità  riguardano soprattutto il nesso strutturale che intercorre fra gli organi di governo e i dirigenti, specie in riferimento ai poteri di nomina e di rimozione di questi ultimi dagli incarichi ricoperti: alcuni, in proposito, hanno avanzato l’idea di recidere del tutto questo nesso; ma ciò, in un sistema che riconosce alla dirigenza piena e intangibile autonomia funzionale, finirebbe per entrare in contrasto con il principio democratico

Circa i poteri organizzativi e gestionali dei dirigenti è da dire che  a aquest’ultimi spetta, oltre all’adozione degli atti amministrativi, la gestione delle amministrazioni, mediante l’esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Tale attività si estrinseca, fondamentalmente, attraverso l’assunzione «in via esclusiva» delle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e delle misure inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti. In base all’art. 5, co. 2, d.lgs. 165/2001 i dirigenti adottano le loro decisioni esercitando «la capacità e i poteri del privato datore di lavoro»: quindi, non solo le scelte riguardanti la gestione del personale, ma anche quelle di ordine organizzativo sono poste in essere attraverso atti di natura privatistica.

Chiaramente, la potestà organizzativa dei dirigenti si esplica nell’ambito di quanto previsto dalle leggi e dagli atti pubblicistici (normativi o amministrativi) che, sulla base dei principi costituzionali, definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici: sussiste, comunque, un significativo spazio di autonomia operativa per i soggetti preposti alla gestione, rafforzato anche dalla forte restrizione che con il d.lgs. n. 150/2009 hanno subito gli istituti della partecipazione sindacale, esplicitamente ridotti alla sola informazione (pur non potendosi, in realtà, escludere la sopravvivenza o la reviviscenza di forme di consultazione, formale o quantomeno informale).

Sulla questione dell’articolazione della dirigenza statale ,il d.lgs. n. 165/2001 prevede che  i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in precedenza distinti in diverse qualifiche (tre nel d.P.R. n. 748/1972 e due nell’originaria versione del d.lgs. n. 29/1993), sono collocati all’interno di un’unica qualifica. Questo dato non ha un valore meramente formale, né nasce dalla sottovalutazione del ruolo da riconoscere agli elementi più esperti e qualificati all’interno della compagine dirigenziale, ma è la naturale conseguenza del passaggio da una concezione della dirigenza come status, come carriera, ad una incentrata sul dato funzionale: cioè, di quella che è stata autorevolmente definita come la sostituzione della logica burocratica con quella dell’organizzazione.

L’inserimento di tutti i dirigenti nella medesima qualifica non comporta, peraltro, un «appiattimento» della posizione dei soggetti interessati che, come detto, disconosca differenze di esperienza e competenza: infatti, la qualifica unica è articolata al suo interno in due fasce. Peraltro, in relazione alla logica appena ricordata esse sono istituite essenzialmente in funzione dell’attribuzione ai dirigenti degli incarichi, cioè dei compiti da svolgere.

Su tali basi, la scelta, effettuata dal d.lgs. n. 150/2009, di rubricare gli articoli sull’accesso alle due fasce (artt. 28 e 28 bis del d.lgs. n. 165/2001) come se fossero riferiti a due distinte qualifiche appare frutto di un fraintendimento sulla natura delle fasce stesse: come si spiegherebbe, altrimenti, che dirigenti aventi due diverse qualifiche possono essere richiamati a ricoprire, in larga misura, lo stesso tipo di funzioni?

Per l’accesso alla qualifica dirigenziale ed i  passaggi di fascia  si nota che nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici la qualifica dirigenziale si acquisisce attraverso due diversi canali di accesso: concorso pubblico per esami o corso-concorso selettivo di formazione.

I concorsi, indetti dalle singole amministrazioni, sono riservati a dipendenti di ruolo, muniti di laurea, che abbiano maturato una determinata anzianità di servizio (normalmente di cinque anni) nelle posizioni funzionali più elevate; sono ammessi anche dirigenti di altre strutture pubbliche e cittadini italiani con qualificate esperienze di lavoro presso enti od organismi internazionali.

La partecipazione al corso-concorso, gestito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, è aperta a soggetti con un titolo di studio universitario di livello specialistico: questo sistema coniuga il momento della selezione con una consistente fase formativa, ed è finalizzato ad inserire nei ranghi della dirigenza soggetti giovani e con una base culturale innovativa.

Fino all’approvazione del d.lgs. n. 150/2009 l’ordinamento prevedeva una sola modalità per i passaggi di fascia nei ruoli dirigenziali dello Stato: transitavano nella prima fascia tutti i dirigenti di seconda fascia che avessero ricoperto, senza incorrere in sanzioni per responsabilità dirigenziale, un incarico di livello generale per almeno tre anni.

Il decreto del 2009, all’evidente scopo di evitare un “congestionamento” della fascia più elevata, in primo luogo ha aumentato detto periodo da tre a cinque an Inoltre,  ha statuito che in caso di primo conferimento a dirigenti di seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali, la durata dell’incarico è pari a tre anni: il che comporta che per entrare nella prima fascia occorrono almeno due incarichi, o una conferma del primo incarico.

Al tempo stesso, però, il d.lgs. n. 150/2009 ha introdotto un altro sistema per l’accesso alla prima fascia: infatti, per il 50% dei posti disponibili esso avverrà tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni. Si tratta di una innovazione apprezzabile, anche se in parte inficiata da una successiva previsione   secondo la quale, qualora «lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità», alla copertura di una quota di posti fino alla metà di quelli da mettere a concorso si può provvedere, tramite apposita procedura concorsuale, con contratti di diritto privato di durata non superiore a tre anni.

La definizione delle modalità di conferimento degli incarichi di funzioni, unitamente alle vicende successive alla loro attribuzione, costituisce uno degli aspetti più complessi e più discussi del sistema regolativo della dirigenza pubblica: non a caso, il legislatore è ritornato numerose volte   sul testo dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, senza approdare, peraltro, a soluzioni definitive e completamente appaganti.

 Il processo di evoluzione normativa che va dal d.lgs. n. 29/1993 al d.lgs. n. 150/2009, ha consentito una progressiva precisazione, anche sotto l’impulso della giurisprudenza, dei criteri che presiedono all’individuazione dei soggetti affidatari degli incarichi di direzione: il testo dell’art. 19, co. 1, attualmente in vigore elenca una serie di elementi che innestano su dati di ordine oggettivo (natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati e grado di complessità dell’ufficio da ricoprire) la verifica delle caratteristiche soggettive dei destinatari (attitudini e capacità professionali, risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, specifiche competenze organizzative, esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche).

A seguito della l. n. 145/2002, invece, non è più presente nella norma il criterio della rotazione, in precedenza introdotto al fine di garantire flessibilità nell’utilizzazione di una dirigenza concepita fisiologicamente come «generalista» e, quindi, in grado di esercitare (e di accrescere) la sua professionalità operando in sedi e in ambiti funzionali differenti. Peraltro, al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 c.c., per cui essi sono da considerare fra loro equivalenti: il che garantisce un significativo margine di discrezionalità ai soggetti preposti alla scelta.

Per gli incarichi relativi agli uffici di massimo livello riguardanti, nei ministeri, i segretari generali e i capi dipartimento, che coordinano gli uffici di livello dirigenziale generale, ed a quelli di livello generale la decisione è adottata con atti dell’autorità politica, mentre gli incarichi di livello meno elevato sono attribuiti dal dirigente di livello generale .

Il d.lgs. n. 150/2009 contiene, sotto il profilo procedurale, un’importante novità: l’amministrazione prima di assegnare gli incarichi deve pubblicare un avviso indicante il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili ed i criteri di scelta, e deve acquisire e valutare le disponibilità dei dirigenti interessati. Si tratta di una indicazione da valutare positivamente, non solo in omaggio a criteri di trasparenza e pubblicità, ma anche in funzione del perseguimento dei principi di imparzialità e buon andamento nella selezione dei soggetti più adatti a guidare le diverse articolazioni della macchina amministrativa.

Si è a lungo discusso, in rapporto alle variazioni intervenute nelle disposizioni normative, attorno alla natura giuridica degli atti con i quali avviene formalmente l’affidamento degli incarichi. A seguito di una modifica apportata dalla l. n. 145/2002, il testo vigente dell’art. 19, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 prevede che l’incarico viene conferito con un «provvedimento», nel quale sono determinati l’oggetto, gli obiettivi da conseguire e la durata, e che è accompagnato da un contratto individuale, in cui è fissato il trattamento economico legato alla posizione ricoperta. È fuor di dubbio che l’intenzione del legislatore, nell’adottare questa formulazione, fosse quella di riportare la vicenda in un alveo pubblicistico, rovesciando il modello adottato nella precedente versione della norma (derivante dal d.lgs. n. 80/1998), dove i contenuti dell’incarico erano complessivamente definiti attraverso un atto contrattuale. Negli anni successivi si è, però, affermata e consolidata nella giurisprudenza della Cassazione un posizione in base alla quale l’atto in questione, pur essendo qualificato come provvedimento, non ha natura amministrativa, bensì va considerato un atto unilaterale di diritto privato: ora, il fatto che il legislatore nel 2009, nel ridisciplinare ampiamente la materia del lavoro pubblico, pur essendo consapevole di questo orientamento, non abbia sentito la necessità di intervenire sul punto, può essere visto come una tacita accettazione dell’assunto giurisprudenziale.

Naturali destinatari degli incarichi sono i dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato: gli incarichi «apicali» possono essere attribuiti solo ai dirigenti di prima fascia, ai quali è riservato anche il 30% degli incarichi di uffici dirigenziali generali, mentre il restante 70% di questi ultimi può essere conferito anche a dirigenti di seconda fascia

Nell’art. 19, peraltro, è prevista anche la possibilità di ricoprire incarichi dirigenziali, entro determinate percentuali, ricorrendo a dirigenti di altre amministrazioni o di organi costituzionali (co. 5 bis) ovvero – attraverso la stipula di un contratto a tempo determinato – a persone, estranee alla dirigenza pubblica, aventi particolare e comprovata qualificazione professionale (co. 6). L’utilizzazione concreta di quest’ultima possibilità è spesso andata al di là dell’esigenza   di consentire alle amministrazioni di fruire di specifiche competenze reperibili al di fuori delle risorse umane a loro disposizione: da un lato, si è fatto ricorso a soggetti esterni anche quando sarebbe stato possibile fare affidamento su dirigenti di ruolo (con evidenti effetti di demotivazione degli stessi); dall’altro, si è spesso dato luogo  ad una “promozione sul campo”, sia pure in via temporanea, di dipendenti delle stesse amministrazioni privi di qualifica dirigenziale.

Il d.lgs. n. 150/2009 ha in qualche misura cercato di razionalizzare l’uso di questo strumento, prevedendo che il ricorso agli esterni debba essere motivato e circoscritto ai soli casi nei quali la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, ma – disattendendo in parte quanto richiesto dalla l. n. 15/2009 – non ha ridotto (se non in misura simbolica) le percentuali degli incarichi in questione, non ha posto limiti alla loro reiterabilità e ha confermato la possibilità di attribuirli a personale interno alla stessa amministrazioni

Il modello scaturito dalle riforme degli anni Novanta innesta sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti l’assegnazione di incarichi di funzioni dirigenziali aventi un carattere di temporaneità: dopo una serie, piuttosto tormentata e contraddittoria, di vicende normative attualmente la durata degli incarichi è stabilita in un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni.

Fin dall’introduzione, con il d.lgs. n. 80/1998, di un limite temporale per gli incarichi, si è sviluppato un ampio dibattito, nel quale si è paventato il rischio che ne possa derivare una “precarizzazione” della posizione dei dirigenti, ed un loro assoggettamento alla volontà dei vertici politici o, comunque, di chi alla scadenza ha il potere di confermarli o meno nei loro incarichi, con conseguenze negative sull’esercizio imparziale delle loro funzioni.

Sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale, secondo la quale l’attribuzione di incarichi dirigenziali con una durata predefinita – che trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di garantire una maggiore dinamicità nella gestione della risorsa dirigenziale, superando la tradizionale “concezione proprietaria” del posto – non è incompatibile con l’assicurazione di un imparziale, efficace ed efficiente svolgimento dell’attività amministrativa, purché il termine stabilito non sia eccessivamente breve.

La previsione di incarichi a tempo determinato, sicuramente, può suscitare dubbi e perplessità, soprattutto per gli abusi che possono verificarsi (e, in effetti, non di rado si sono verificati) nella prassi applicativa: è, però, improprio vedere in tale caratteristica degli incarichi una forma di spoils system, posto che qui non c’è un automatismo fra rinnovo dei vertici politici e rimozione dei dirigenti. 

 In realtà, per svolgere un ragionamento compiuto sull’opzione del legislatore in favore di incarichi dirigenziali “a tempo”, e per valutare se e in che misura ciò possa incidere sulla capacità del dirigente di agire in modo autonomo e imparziale, occorre verificare quali siano le indicazioni normative riguardanti la revoca anticipata degli incarichi e la decisione di confermare o meno gli incarichi dopo la loro scadenza.

Dopo le modifiche apportate all’art. 19, d.lgs. n. 165/2001 dal d.lgs. n. 150/2009 – modifiche esplicitamente ispirate all’impostazione “garantista” adottata (soprattutto a partire dal 2007) dalla giurisprudenza costituzionale, che ha strettamente collegato le ipotesi di rimozione dei dirigenti ad una verifica sul loro operato – sembrava ormai definitivamente acquisito che gli incarichi possono essere revocati anticipatamente solo nelle ipotesi di accertata responsabilità dirigenziale (su cui v. oltre). Questa conclusione parrebbe, però, venir messa in discussione da una previsione (art. 1, co. 8) inopinatamente inserita nel d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, contenente misure di carattere finanziario, secondo la quale «al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative» le pubbliche amministrazioni possono disporre, nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, «il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto»: in questo modo, di fatto – dietro lo schermo delle esigenze organizzative – si rimette nelle mani dell’amministrazione la sorte dei dirigenti titolari di incarichi di funzioni, che possono vederseli modificati in qualunque momento a prescindere da una valutazione della loro prestazione.

Una vicenda in parte analoga ha interessato anche i casi di mancata conferma degli incarichi dopo la scadenza: qui, non si poteva adottare – pena la “cristallizzazione” delle posizioni funzionali – un automatismo che garantisse al dirigente, in assenza di valutazione negativa, di essere comunque confermato nell’incarico precedentemente ricoperto, né si poteva impedire alle amministrazioni di rimodulare l’articolazione degli incarichi dirigenziali in occasione della revisione dei propri assetti organizzativi; ma era auspicabile che la mancata conferma fosse accompagnata da cautele procedurali a tutela degli interessati. E, in effetti, il d.lgs. n. 150/2009 prevedeva che l’amministrazione laddove avesse deciso di non confermare l’incarico a un dirigente dovesse darne «idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico». Ora, pure questa formulazione è stata modificata in senso peggiorativo da una disposizione inclusa in un provvedimento di ordine finanziario: l’art. 9, co. 32, del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, consente alle amministrazioni di non confermare nell’incarico il dirigente, pur non valutato negativamente, senza alcun preavviso e di assegnargli un nuovo incarico anche di valore economico inferiore.

Si può a ragion veduta affermare che proprio questi due estemporanei interventi legislativi del 2010 e del 2011, più che il carattere temporalmente definito degli incarichi, rischiano di creare una situazione di “instabilità” dei dirigenti rispetto all’autorità abilitata ad assegnare o sottrarre ad essi la titolarità degli uffici.

Il sistema di valutazione dei comportamenti tenuti e dei risultati conseguiti dai dirigenti nell’espletamento delle loro funzioni costituisce l’elemento di chiusura di tutto l’ordinamento della dirigenza pubblica, in quanto i suoi esiti condizionano (o dovrebbero condizionare) in misura determinante molti dei suoi aspetti più rilevanti, dai criteri di conferimento degli incarichi alla revoca degli stessi, dagli istituti premiali alla responsabilità.

La valutazione dei dirigenti, prima disciplinata dal d.lgs. n. 286/1999, ora è oggetto di una serie di previsioni del d.lgs. n. 150/2009, che la inquadrano nel nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance amministrativa (del quale, per la verità, i dirigenti sono protagonisti non solo passivi ma anche attivi, come soggetti preposti alla valutazione del personale).

La prestazione individuale dei dirigenti è valutata ,in base all’art.9 ,annualmente in  riferimento :

«a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi»

La valutazione dei dirigenti di vertice è effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base delle proposte dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) istituito in ogni amministrazione ai sensi dell’art. 14; per gli altri dirigenti, anche se il testo legislativo non è esplicito sul punto, è da ritenere che la competenza spetti al dirigente di livello superiore, mentre l’OIV è chiamato a formulare una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non.

Come detto, le risultanze della valutazione rilevano, tra l’altro, ai fini della responsabilità dirigenziale, che si affianca alle altre forme di responsabilità: essa (in base al testo attuale dell’art. 21, d.lgs. n. 165/201, anch’esso modificato dal d.lgs. n. 150/2009) insorge nel caso in cui siano imputabili al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi – verificato, appunto, attraverso il sistema valutativo – ovvero l’inosservanza delle direttive tramite le quali si definiscono gli indirizzi per l’azione amministrativa. L’accertamento della responsabilità dirigenziale comporta l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico o, in base alla gravità dei casi, la revoca dell’incarico con collocazione del dirigente a disposizione dei ruoli, fino ad arrivare al recesso dal rapporto di lavoro. L’irrogazione di queste sanzioni è subordinata a garanzie procedurali, quali la contestazione dell’addebito e il diritto al contraddittorio; il decreto del 2009 ha, invece, depotenziato – in contraddizione con quanto richiesto dalla l. delega 15/2009 – il ruolo del Comitato dei garanti, ridotto ad una mera funzione consultiva non vincolante.

Infine, sempre il d.lgs. n. 150/2009 ha introdotto un’altra, specifica responsabilità del dirigente per la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato al proprio ufficio, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione.

Lo scorso 28 novembre 2012 è entrata in vigore Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante  “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Con le nuove disposizioni, il legislatore si propone un’ambiziosa riforma dell’intero apparato normativo, sul duplice binario dell’intervento preventivo e dell’azione repressiva. Da un lato, infatti, si stabiliscono rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell’azione amministrativa e, dall’altro lato, s’introducono norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo e afflittivo, le condotte illecite sul terreno della corruzione.

Tra le novità introdotte dalla citata Legge n. 190/2012 rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, oltre alla “rimodulazione” di alcuni reati – presupposto in materia di corruzione – quali la corruzione per atto d’ufficio che diventa “corruzione per l’esercizio della funzione” (art. 318 c.p.) ovvero la concussione (art. 317 c.p.) – si segnala l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie di reato:

il nuovo reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.);

il reato di “corruzione tra i privati” nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 c.c., come riformulato dalla legge in parola.

E’ rimasto, invece, escluso dall’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001 il nuovo reato di “traffico di influenze illecite” di cui all’articolo 346-bis c.p.1

Il nuovo reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.) punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nell’“induzione” rientra ogni comportamento che sia comunque caratterizzato da un abuso dei poteri che valga ad esercitare una pressione psicologica sulla “vittima”. È punito altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

La Legge n. 190/2012 ha inoltre modificato l’art. 2635 c.c., ora rubricato “corruzione tra privati”.

Sono soggetti attivi del reato:

A)    amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società;

B)    coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti indicati al precedente punto A).

Il reato si configura quando il soggetto attivo, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compie o omette atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, un documento alla società cui appartiene. Il reato è sanzionato con la pena da 1 a 3 anni per i soggetti di cui al punto A) e reclusione fino a 1 anno e 6 mesi per i soggetti di cui al punto B).

Le stesse pene sono previste a carico di chi dà o promette denaro o altra utilità. La pena è raddoppiata se la società “danneggiata” è quotata in Italia o in un altro Stato dell’UE. Il reato è procedibile a querela della persona offesa (cioè la società che subisce il danno) ma anche d’ufficio se dal fatto deriva una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi.

La corruzione tra privati, divenuta reato-presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, costituirà fonte di responsabilità per l’ente di appartenenza dell’autore della corruzione. La responsabilità sarà limitata all’ente del quale è esponente il corruttore. Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell’ente nell’ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o “sottoposto”) dia o prometta denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell’articolo 2635 c.c. appartenente a un’altra società nell’interesse o a vantaggio dell’ente di appartenenza.

La fattispecie criminosa appena analizzata è destinata ad avere un impatto significativo sui modelli organizzativi adottati dagli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Sul punto, in attesa d’indicazioni fornite dalle associazioni rappresentative degli enti e/o dalle altre fonti disponibili, si può ragionevolmente ritenere che le misure di controllo da adottare per l’adeguamento dei predetti modelli e volte a prevenire il reato di “corruzione tra privati” potrebbero, in prima istanza, essere individuate tra quelle già previste con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la P.A.

Sotto questo profilo, nell’ambito delle attività di aggiornamento dei modelli organizzativi con riferimento al reato di “corruzione tra privati”, potrebbe essere opportuno:

– agire sui controlli necessari a garantire trasparenza nel C.D. “ciclo attivo” prevendendo, ad esempio, una stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi di vendita e una distinzione di ruoli (segregation of duties), nell’ambito dell’organizzazione, tra responsabilità nei rapporti con il cliente, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento (e relative penali), responsabilità nella scontistica e responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni;

– agire sui controlli necessari a garantire trasparenza nel cd. “ciclo passivo”, verificando i processi che consentano, da un lato, la materializzazione del beneficio derivante dall’accordo corruttivo e, dall’altro lato, la formazione della provvista di danaro necessaria all’esecuzione dell’attività corruttiva;

– implementare flussi informativi diretti all’Organismo di Vigilanza in merito a operazioni di effettuate “fuori soglia” o in deroga agli standard adottati dalla società;

– individuare – ove possibile – le “altre utilità” che possano costituire contropartita di un eventuale accordo corruttivo (omaggi a clienti, gadgettistica, sponsorizzazioni a club, associazioni, ecc., riconducibili ad un ente/cliente o ai suoi singoli manager).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 il decreto legislativo 14, mmarzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di

“Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”.
Il provvedimento, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti
dall’articolo 1, comma 35  della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Dispos
izioni perla prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, riordina, in un unico corpo norma
tivo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione,
trasparenza e pubblicità da parte delle
pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e
sparse in testi normativi non
sempre coerenti con la materia in argomento.
Tuttavia, il decreto legislativo non si limita alla
sola ricognizione e alcoordinamento delle disposizioni vigenti ma modific
a e integra l’attuale quadro
normativo, prevedendo ulteriori obblighi di pubblic
azione di dati ed ulteriori adempimenti.
Tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di
legge, aventi un forte impatto sugli
enti locali, si segnalano:
l’istituzione del diritto del accesso civico,
-l’obbligo di predisporree pubblicare il Piano triennale per la trasparenza,
-l’obbligo di nominare il Responsabile
della trasparenza in ogni amministrazione,
-la rivisitazione della disciplina in materia di
trasparenza sullo stato patrimoniale di politici e
amministratori pubblici e sulle loro
nomine,
-l’obbligo di definire nella home page del sito istituzionale di ciascun Ente
un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”
.
In particolare, il decreto introduce, disciplinandone anche le modalità, l’istituto
dell’ accesso civico, che consiste nella potestà attribuita a tutti i c
ittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e
senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti – d
ocumenti, informazioni o dati – della pubblica amministrazione per i quali è prevista la
pubblicazione.
In tal senso, su ognisito istituzionale dovrà essere resa accessibile e
facilmente consultabile una sezioneapposita denominata “
Amministrazione trasparente” in cui saranno pubblicati
documenti, informazioni o dati per un periodo di 5
anni e a cui il cittadino avrà libero accesso.

Inoltre, ogni amministrazione dovrà pubblicare sulproprio sito, in una apposita
sezione, i riferimenti normativicon i relativi link alle norme di legge statale pu
bblicatenella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività.
Devono altresì essere pubblicate le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni
emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina
l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per
l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
Diventa obbligatorio, poi, per tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001 e dunque anche per gli Enti
Locali, l’adozione del Programmatriennale per la trasparenza e l’integrità
, da aggiornare annualmente, che indica le
 niziative previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza e legalità che lo
sviluppo della cultura dell’integrità. Si ricorda,
infatti, che il d. lgs. n. 150 del 2009,all’articolo 11 disciplinava in la nozione di trasp
arenza e gli obblighi gravanti su ciascuna
amministrazione per garantirne l’effettivo perseguimento.
Tuttavia, le disposizionidell’art. 11, non trovando immediata applicazione p
resso le amministrazioni locali,
rimettevano alla volontà degli enti l’adozione degl
i strumenti indicati dalla norma per
garantire l’attuazione della trasparenza
.Il Programma triennale per la trasparenza e l’inte
grità, ora obbligatorio anche per
gli Enti Locali, deve contenere, inoltre, il nomina
tivo del Responsabile della trasparenza,
che provvede all’aggiornamento del Piano e svolge u
n’attività di controllo
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione pr
evisti dalla normativa vigente.
Il provvedimento disciplina nuovamente gli obblighi
in materia di pubblicazione
della condizione reddituale e patrimoniale dei comp
onenti degli organi di indirizzo politico
nonché delle loro nomine.
A tal proposito, si evidenzia che il decreto in com
mento ha introdotto rilevanti
modifiche alla L. n. 441 del 1982 recante “
Disposizioni per la pubblicità della situazione
patrimoniale di titolari di cariche elettive e di c
ariche direttive di alcuni enti”,
ed ha
abrogato l’articolo 41-bis del d. lgs. n. 267 del 2
000 (introdotto dal d.l. n. 174/2012
convertito, con modificazioni, nella L. n. 213 del
2012), introducendo nuovi obblighi ed
un regime sanzionatorio speciale in relazione alla
mancata o incompleta comunicazione
delle informazioni concernenti la situazione patrim
oniale dei componenti degli organi di indirizzo politico

In attuazione dell’art. 1 commi 49 e 50 della legge n. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 39: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”.

La normativa costituisce uno degli elementi fondamentali della strategia di prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione che la legge ha inteso introdurre, a rafforzamento delle misure, finora prevalentemente penali, di contrasto ai suddetti fenomeni. La grande innovazione rispetto alla disciplina vigente sta nel fatto che la legge di delega, per la prima volta nel nostro ordinamento, considera specificamente gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice, allo scopo di creare le condizioni per assicurarne lo svolgimento in modo imparziale. Questa imparzialità, secondo il legislatore delegante, deve essere assicurata sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto destinatario del possibile incarico ha assunto comportamenti, ha assunto cariche o svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività in potenziale conflitto con l’interesse pubblico.
Cause inconferibilità. In conformità alla delega, nello schema di decreto legislativo sono individuati tre ordini di cause di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice:
1) le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la Pa;
2) la provenienza da incarichi e cariche in enti privati;
3)la provenienza da organi di indirizzo politico.
Cause di incompatibilità. Si prevedono, inoltre, due ordini di cause di incompatibilità per coloro che svolgono gli incarichi predetti:
1) l’incompatibilità con incarichi e cariche in soggetti privati, che si estende al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado ove essi abbiano una posizione di controllo dell’ente o abbiano assunto la carica di presidente o amministratore delegato;
2) l’incompatibilità con cariche in organi di indirizzo politico”.
Sanzioni. “Per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità – si legge ancora nella nota – sono previste sia sanzioni di carattere obiettivo, volte a colpire l’atto adottato in violazione di legge, sia sanzioni di carattere subiettivo, volte a far valere la responsabilità degli autori della violazione.
Sotto il profilo oggettivo si stabilisce la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità, nonchè la nullità dei relativi contratti. Si stabilisce, inoltre, la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile del piano anticorruzione istituito presso ciascuna amministrazione.
Sotto il profilo soggettivo si stabilisce che il responsabile del piano anticorruzione deve segnalare i casi di possibile violazione all’Autorità nazionale anticorruzione (che può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico), all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Si stabilisce, inoltre, che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza; il relativo potere è esercitato – conclude la nota – , per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri, per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante, per le Regioni, le Province e i Comuni da un commissario ad acta nominato dal Ministro dell’Interno”.
.
Non sarà possibile conferire incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice – continua la nota – a chi ha riportato condanne penali (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione. Con una disciplina organica dei “conflitti di interesse”si vieta, inoltre, il conferimento di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice in favore di chi ha ricoperto determinati incarichi e cariche in enti privati, ovvero incarichi di indirizzo politico. Sul modello di esperienze e discipline di altri ordinamenti, sono stati dunque introdotti –in modo sistematico e puntuale- cautele e paletti importanti volti a rafforzare il sistema di prevenzione dei fenomeni di malcostume. Prevista l’incompatibilità – conclude la nota – tra incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice e incarichi e cariche in soggetti privati nonché tra incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice e cariche in organi di indirizzo politico. Sul modello di esperienze e discipline di altri ordinamenti, sono stati dunque introdotti –in modo sistematico e puntuale- cautele e paletti importanti volti a rafforzare il sistema di prevenzione dei fenomeni di malcostume.

Infine, particolare significato e rilevanza  riveste il dec-.legvo n.62/13

Il provvedimento, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (Legge n. 190/2012), in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Tra le disposizioni del codice le principali sono:

  • il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) – anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;
  • la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;
  • la comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
  • l’obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall’assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
  • la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale);
  • il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell’ufficio;
  • gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa;
  • per i dirigenti, l’obbligo di comunicare all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d’interesse con le funzioni che svolgono; l’obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si diffondano notizie non vere sull’organizzazione, sull’attività e sugli altri dipendenti.

E’ infine assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di comportamento.

CONTRIBUZIONE RIDOTTA PER EDILI ANCHE NEL 2013

29/07/2013

In attersa che ,come ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,l’Inps ha ritenuto di fornire sull’argomento riportato nel titolo  le relastive istruzioni opersative    nel Messaggio Inps n.11999/2013 sottoriportato, da seguire  per  ottenere  della riduzione contributiva

—————————-

OGGETTO:

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 29 d.l. 244/1995.

Come è noto, l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

La normativa prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi – decorsi 30 giorni – la riduzione stabilita per l’anno precedente.

Pertanto, se – entro la citata data del 31 luglio – non dovesse intervenire il decreto, a decorrere dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2012, pari a 11,50%.

Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare 28/2013.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013.

Per poter fruire del beneficio è necessario inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil), secondo le modalità descritte nel messaggio 12320/2012.

L’istanza potrà essere inoltrata dopo l’emanazione del decreto ovvero – in mancanza di quest’ultimo –  a decorrere dal 30 agosto 2013.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal Codice di Autorizzazione 7N.

A prescindere dalla data di inoltro, il CA 7N avrà validità da agosto a dicembre 2013.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà  l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, con le modalità descritte nel messaggio 12320/2012; nei casi di matricole sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere il flusso UniEmens relativo all’ultimo mese in cui la matricola era attiva, indicando l’importo del beneficio spettante.

Nell’ipotesi in cui il decreto, successivamente intervenuto, dovesse modificare la misura dello sgravio rispetto all’anno 2012, l’Istituto provvederà a recuperare l’eccedenza, ovvero fornirà alle aziende istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

Il Direttore Generale