Archive for settembre 2010

SENTENZA CONSIGLIO STATO LEGITTIMITA’ FREQUENZA CONTEMPORANEA TIROCINIO CONSULENTE LAVORO E COMMERCIALISTA

30/09/2010

Si ritiene di richiamare l’attenzione sulla sentenza n.06998 del 21 scorso ,con cui il Consiglio di  Stato-Sezione VI -ha rigettatato il ricorso presentato  dal ‘ Consiglio  Nazionale Consulenti Lavoro  per la riforma    della pronuncia del TAR Lazio  che ha accolto il ricorso  di una tirocinante consulente del lavoro  avverso la deliberazione del   Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, recante il rigetto del ricorso gerarchico prodotto dalla  predetta tirocinante per la riforma del provvedimento del Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia del 31 luglio 2002 contenente il diniego di rilascio all’interessata del certificato di compiuta pratica.

Alla base  dei provvedimenti negativi del Consiglio Provinciale  di Venezia e del Consiglio  Nazionale dei Consulenti del Lavoro  nei confronti della tirocinante ricorrente  di primo grado  risultata  posrtata  la questione, ritenuta assorbente e insuperabile, del contemporaneo e inammissibile svolgimento, da parte dell’interessata, del praticantato utile per l’ammissione agli esami abilitativi all’esercizio della professione di consulente del lavoro e di dottore commercialista.

 Il TAR Lazio ha accolto il riorso della tirocinante    sul presupposto della non inconciliabilità, in termini assoluti, dell’esercizio congiunto del suddetto doppio tirocinio, alla luce della normativa di settore ,contro cui ha prodotto  appello  il Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro,che però il Consiglio di stato ha respinto esponendo quanto segue nella propria decisione :

 1)  le diposizioni normative che devono trovare applicazione ai fini della soluzione della questione controversa e che sono contenute nel d.m. 2 dicembre 1997, recante nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ,il cui  art. 4  , dopo aver previsto che il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti presso il proprio studio, precisa che < il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse>.

2) tale  ultima previsione, dal contenuto apparentemente dirimente, deve tuttavia essere letta e interpretata alla luce del quadro normativo d’insieme, ed in particolare delle disposizioni contenute nell’ultimo comma del medesimo art. 4 nonché di quelle del successivo art. 5, relativo al “ periodo di praticantato e modalità di svolgimento”.

Secondo la prima delle richiamate disposizioni <il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale> ; ai sensi del richiamato art. 5, inoltre, <il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere>.

3)  alla luce del quadro normativo richiamato, il Collegio ritiene che meriti condivisione la soluzione della questione fatta propria dai primi giudici ,nel senso che  l’interdizione all’esercizio contemporaneo della pratica per attività professionali diverse, infatti, se letta in abbinata alla previsione del possibile esercizio, nello stesso periodo del praticantato, di un’attività di lavoro subordinato a tempo parziale e soprattutto a quella che dispone un limite minimo giornaliero (nella misura di quattro ore di media) di pratica, astrattamente compatibile con l’esercizio di altre attività professionali, non può che essere letto nel senso che il divieto riguardi l’esercizio in concreto della pratica in concomitanza temporale con altri analoghi impegni di praticantato. In tale prospettiva, se il praticante deve dedicare, nei due anni di pratica per l’ammissione all’esame abilitativo alla professione dei consulenti del lavoro, non meno di quattro ore al giorno (in media), senza poter svolgere nelle medesime ore altra attività di praticantato, ciò significa che l’ulteriore pratica professionale che lo stesso intenda svolgere (con l’osservanza delle disposizioni regolanti tale ulteriore praticantato) deve essere compatibile, sul piano del cumulo degli impegni giornalieri del praticante, con le disposizioni dianzi richiamate.

4) Correttamente pertanto il Tribunale amministrativo, nella impugnata sentenza, ha precisato che la contemporaneità dell’esercizio del praticantato deve riferirsi necessariamente < a quelle forme di praticantato che comportino un impegno destinato effettivamente a sovrapporsi, sotto il profilo temporale, a quello richiesto per il tirocinio di consulente del lavoro>.

 5) Nel caso in esame detta sovrapposizione temporale non è stata provata, il diniego di rilascio di certificato di compiuta pratica trovando fondamento sulla sola (e, per quanto detto, non dirimente) circostanza che la originaria ricorrente nei due anni utili al conseguimento del titolo di accesso all’esame di abilitazione dei consulenti del lavoro avesse anche svolto la pratica di dottore commercialista.

6)Né in senso contrario potrebbe indurre il rilievo dell’appellante secondo cui il praticante dovrebbe dedicarsi nel medesimo periodo all’apprendimento di una sola professione, risultando compatibile (ai sensi dell’art. 4 cit.) il solo svolgimento contemporaneo di attività lavorativa subordinata, sia pure a tempo parziale.

A parte il rilievo fattuale secondo cui un’attività lavorativa potrebbe essere più impegnativa, sul piano delle energie psico-fisiche da impiegare, rispetto all’impegno richiesto dall’esercizio di un ulteriore praticantato, è dirimente a parer del Collegio il dato oggettivo secondo cui al praticante che abbia dimostrato di aver svolto con diligenza il prescritto periodo di pratica per due anni e per non meno di quattro ore giornaliere (di media) non potrebbe essere negato il certificato di compiuta pratica. A diverse conclusioni dovrebbe naturalmente giungersi ove dovesse constare che, in concreto, per il numero e la qualità degli impegni giornalieri assunti, il praticante non abbia dedicato alla pratica di consulente del lavoro l’impegno minimo giornaliero richiesto dalle richiamate disposizioni regolamentari (come, a solo titolo di esempio, potrebbe accadere nel caso in cui lo stesso svolga contemporaneamente un’attività di lavoro ed una doppia pratica professionale).

DENUNCIA ON LINE INAIL MALATTIA PROFESSIONALE

30/09/2010

S i segnala che l’NAIL con circolare  15 settembre 2010, n. 36 ha fornito istruzionio perative in ordine alla denuncia di malattia professionale per via telematica,indicando le modalità di acquisizione del certificato medico con riferimento alla modifica   dell’articolo 53 del Testo Unico n.1124/1965,disposta dalla delibera n. 42 del Presidente-Commissario straordinario dell’INAIL  in data l 14 aprile 2010 ed approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 La predetta  delibera n. 42/2010 prevede che il datore di lavoro che effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica sia esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l’Inail non ne faccia espressa richiesta, qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all’Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore. La modifica, in analogia a quanto già previsto per l’invio telematico della denuncia di infortunio  e nell’ottica della semplificazione dei rapporti tra Inail e datore di lavoro, mira ad evitare che quest’ultimo sia tenuto ad inviare copia dello stesso certificato medico del quale l’Inail sia già venuto in possesso tramite altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo stesso lavoratore).

 In riferimento a quato sopra pertanto:

– Il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico

– L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore

– Il datore di lavoro, al quale l’Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell’art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177.

 

 

INGRESSO ITALIA SENZA VISTO SINO A 90 GIORNI PER STUDIO

30/09/2010

Si segnala che il MINISTERO DELL’INTERNO  ha emanato la Circolare 23 agosto 2010, n. 5500 contenente indicazioni relative all’ingresso per motivi di studio per periodi inferiori a 90 giorni.

  La predetta prevede che, in  seguito all’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri, d’intesa con questo Dicastero, si è ritenuto opportuno, nelle more del perfezionamento del nuovo decreto visti ( che sostituirà la versione del 12 luglio 2000), di applicare sin d’ora, ai cittadini appartenenti ai Paesi terzi elencati nell’Allegato II del Regolamento (CE) 539/2000,sotto  riportati ,i  l’esenzione dall’obbligo del visto per motivi di studio.

Pertanto il provvedimento ministeriale  rende noto che a decorrere dal  1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, per motivi di studio, senza il corrispondente visto d’ingresso per studio.

 Infine viene rammentato   che in attuazione della legge 28 maggio 2007, n. 68 e del successivo decreto del Ministero dell’Interno pro tempore del luglio 2007, il soggiorno in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, a seguito di ingresso avvenuto anche per motivi di studio, presuppone solo l’assolvimento dell’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza. 

 

  ALLEGATO II Regolamento.Ce n.539/2001

  Sono esenti dal visto per soggiorno sino a 90 giorni i cittadini dei seguenti Paesi:

1. STATI

Andorra,Argentina,Australia,Bolivia,Brasile,Brunei,Bulgaria,Canada,Cile,Cipro,Corea del Sud,Costa Rica,Croazia,Ecuador,El Salvador,Estonia,Giappone,Guatemala,

Honduras,Israele,Lettonia,Lituania,Malesia,Malta,Messico,Monaco,Nicaragua,Nuova Zelanda,Panama,Paraguay,Polonia,Repubblica ceca,Romania(1),San Marino,Santa Sede

Singapore,Slovacchia,Slovenia,Stati Uniti,Svizzera,Ungheria,Uruguay,Venezuela.

2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong( 1) e RAS di Macao( 2)

( 1) L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto “Hong Kong Special Administrative Region”.

( 2 L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto “Região Administrativa Especial de Macau”.

3.Regno unito di  Gran Bretagna ed Irlanda del Nord 

Cittadini britannici che non hanno laqualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ai sensi del diritto comunitario:British Nationals (Overseas)

4.L’esenzione del visto si applichera’ ,  a decorrere dalla data d’entrata in vigore di  corrispondente  accordo   da concludere con la CE  ,anche  ai seguenti Paesi :Antigua e Barbuda,Bahama,Barbados,Maurizio,Saint Chistofer (Saint Kitts) eNevis , nonchè Seicelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISSATO PER 2010 CONTINGENTE CORSI QUALIFICAZIONE E TIROCINI FORMATIVI PER EXTRACOMUNITARI

30/09/2010

 

La Gazzetta Ufficiale n.  203 del  31  agosto scorso  pubblica il decreto del Ministro del Lavoro datato  6 .7. 2010 con cui,in attuazione della previsione del d.l.vo n.286\98 e del dpr n.394\99, si stabilisce per il  2010 transitoriamente  il numero di ingressi in Italia per gli extracomunitari     interessati a  partecipare ai tirocini formativi e ai corsi di formazione,in conformità alla previsione rispettivamente del dm 142\98 e dell’art.142 comma 1 lett.d) d. l. vo n.112\98.
Per il territorio nazionale il contingente risulta fissato in :

a)  5.000  unita’  per  la  frequenza   a   corsi   di   formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a
24 mesi, ai sensi  dell’articolo  44-bis,  comma  5,  del  D.P.R.  n.
394/1999, organizzati da enti di formazione  accreditati  secondo  le
norme dell’articolo 142, comma 1, lett. d), del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
   b) 5.000 unita’ per lo svolgimento di  tirocini  di  formazione  e
d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’articolo 2, comma  1,
del decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  25
marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un  percorso  di
formazione professionale .

 Peraltro si evidenza che   la ripartizione a livello regionale  assegna  all’ Abruzzo    70 posti   per i tirocini formativi

  Infine si  ritiene di  tornare a pubblicare d i seguito il post già  presentato  su questo blog in data 3.2.09 , sulla  regolamentazione dei tirocini formativi per comunitari ed extracomunitari :

Generalità

 L’art. 8 del decreto del Ministro del Lavoro n. 142 del 25.03.98 (G.U: n. 108/98), contenente la disciplina generale in materia di tirocini formativi , prevede la possibilità che l’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento sia estesa anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari.

 

  Per i primi  le disposizioni in questione prevedono che i tirocini si applicano a condizione che i lavoratori comunitari effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi.

 Per i secondi  le disposizioni  stabiliscono che  i tirocini   trovano applicazione secondo principi di reciprocità ed in base a criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del Lavoro e P.S., di concerto con il Ministro dell’Interno e della Pubblica Istruzione.

Prima di passare alla trattazione delle modalità previste dalle disposizioni per procedere alla concreta attivazione e svolgimento dei tirocini formativi nei confronti tanto dei comunitari che degli extracomunitari , sembra utile ed opportuno evidenziare aspetti di carattere generale sull’istituto in parola.

Fonti normative

Le norme legislative ed amministrative in materia sono contenute nei seguenti provvedimenti:

· Legge 196/97 art. 18

· D.M. n. 142 del 25.03.98

· Circolare MLPS n. 92 del 15.07.98

· D.M. 22.01.2001

 Considerazioni introduttive

Per quanto concerne le finalità dei tirocini formativi si può fare riferimento all’art. 18 della Legge 196/97, secondo cui la loro attivazione ha l’obiettivo di “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

Inoltre nel Decreto n. 409/98 relativo all’autonomia didattica degli Atenei, si legge che i tirocini risultano tra le tipologie formative indispensabili nel curriculum dello studente, in quanto strumenti utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e per favorire le scelte professionali.

Peraltro è da sottolineare che nel testo del D.M. 142/98 vengono analiticamente disciplinati tutti i più importanti elementi ed aspetti di questo istituto: durata, destinatari, soggetti promotori, modalità di attuazione dei tirocini, limiti minimi per i soggetti aspiranti.

In definitiva, i tirocini costituiscono uno degli strumenti per l’alternanza scuola-lavoro, forniscono un supporto alle scelte lavorative delle persone, non richiedono altro requisito generale che quello dell’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte del tirocinante, mentre non sono previsti limiti di età, né limitazioni nei confronti dei soggetti aspiranti, vale a dire che i tirocini possono essere realizzati da qualsiasi soggetto pubblico o privato senza che si costituiscano dei rapporti di lavoro, essendo destinati a consentire ai datori di lavoro di verificare la potenzialità di inserimento del tirocinante nella specifica realtà aziendale, valutarne capacità e competenze.

Per attivare un tirocinio formativo occorre l’iniziativa di uno dei soggetti promotori indicati in modo vincolante dall’art. 2 del più volte citato D.M. 142/98( es. : Centri Impiego,Università , Istituti d’istruzione,Centri di formazione ecc.) , mentre gli articoli successivi disciplinano le garanzie assicurative a favore dei tirocinanti nonché il tutorato e la responsabilità dell’inserimento rispettivamente a carico dei soggetti formatori ed aspiranti.

Seguendo le indicazioni contenute nei modelli Allegati 1 e 2 del predetto decreto ministeriale, i soggetti formatori ed aspiranti devono preventivamente sottoscrivere apposite convenzioni e specifici progetti formativi con cui restano vincolati nei confronti degli aspiranti in ordine agli obiettivi e modalità di svolgimento dei tirocinanti.

Il periodo di tirocinio, che si sottolinea non costituisce rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione, ma a discrezione degli attuatori può dar luogo al riconoscimento di una somma a titoli di assegno di studio, indennità, incentivo, ecc., oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio,sopportate dai tirocinanti .

Infine, ricordato che l’orario di presenza del tirocinante è concordato in sede di definizione del progetto formativo e che il numero di assenze può influire sulla certificazione di frequenza, salvo anticipata risoluzione del rapporto per giusta causa o giustificato motivo che oggettivamente sia d’ostacolo alla prosecuzione dello stesso, si sottolinea che durante il tirocinio formativo, l’ospitante non deve utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale dipendente e/o per colmare vacanze di organico.

TIROCINI per cittadini stranieri

A ) Cittadini comunitari

Passando a trattare dei tirocini formativi per i cittadini stranieri, anzitutto sembra il caso di integrare la precedente elencazione relativa alle fonti che regolamentano gli stessi, indicando anche le seguenti:

· DPR n. 394/99 art. 40, comma 9 , lett. a) – coordinato con il DPR n. 334/2004

· D. Leg.vo 236/98 art. 27, comma 1 , lett. f) – modificato dalla Legge 189/2002

· Circolare MLPS n. 9 del 08.03.2005

· Decreto del Ministro del Lavoro e P.S. di concerto con i Ministri Interno, Pubblica e dell’Università del 22.03.2006 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 11.07.2006.

A livello legislativo la disciplina sui tirocini formativi per gli stranieri, in relazione al rinvio previsto dall’art. 8 del D.M. 142/98 è contenuta nell’art. 27 comma 1 del T.U. approvato con Decreto leg.vo 286/98, ma soprattutto nell’art. 40 comma 9 lett. a) del Regolamento di attuazione dello stesso di cui al DPR 394/99.

Infatti :

· l’art. 27 comma 1 lett. f) recita che “ al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’art. 3 comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per … persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrino nell’ambito del lavoro subordinato”.

· l’art.40 comma 9, lett a) del DPR 394/99, così come modificato con DPR 334/2004, stabilisce che “ la lettera f) del comma 1 dell’art. 27 del T.U., si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbano svolgere nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione .”

A proposito dei tirocini formativi destinati a cittadini comunitari e neocomunitari si ritiene di fare riferimento alla sopra menzionata circolare n. 9/2005 del MLPS – Direzione Generale Immigrazione – Div. II , che, dopo aver evidenziato che il comma 9 dell’art. 40 del nuovo regolamento prevedeva la necessità di nulla-osta al lavoro soltanto nel caso di cui alla lettera b), aggiunge per i casi previsti dalla lettera a), riguardanti appunto i cittadini neocomunitari, che “in proposito deve considerarsi che:

· la nuova regolamentazione contenuta dall’art. 40, comma 9, riconduce l’attività formativa prevista dalla lettera a), nell’ambito della disciplina attuativa dell’art. 18 della legge n. 196/1997 i quale esclude che l’attuazione del tirocinio integri la costituzione di un rapporto di lavoro;

· le esistenti misure attuative dell’art. 18 della legge 196/97, contenute nel D.M. del 25.03.98, n. 142, sono direttamente applicabili anche ai cittadini comunitari , compresi i cittadini bulgari e rumeni (ved. circolare congiunta del Ministeri Interno e Lavoro n.1/09 del 14.1 .09,che estende ai casi previsti dall’art. 27 del T .U.,cui appartengono i tirocini formativi , la deroga all’obbligo dell’autorizzazione preventiva dello Sportello Unico necessaria per il periodio transitorio valido anche nell’anno corrente per tali nazionalità ,senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione per l’ingresso sul territorio italiano.applicative.

Pertanto si stabilisce che, a decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei tirocini formativi nei confronti dei cittadini neocomunitari non richiede il preventivo nulla osta al lavoro.

Tutti i cittadini comunitari accedono ai tirocini formativi in applicazione della regolamentazione generale di cui all’art. 18 legge 196/97 e relative disposizioni attuative”, compreso il D.M. 142 /98 e la circolare MLPS n. 92/90.

B) Cittadini extra comunitari

Per l’oggettiva operatività nei riguardi degli extracomunitari della norma regolamentare di cui alla lettera a) dell’art. 40, comma 9, del nuovo Regolamento approvato con DPR 394/99 è stato necessario definire criteri e misure per estendere ai suddetti la disciplina attuativa dei tirocini formativi contenuta nell’art.8 del D.M. 142/ 98, attraverso un apposito decreto interministeriale.

Tale decreto, dopo il parere espresso dalla Conferenza Stato – Regione e Province autonome nella seduta del 26.01.06, risulta emanato in data 22.3.06 ed è entrato in vigore a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 159 dell’11.07.2006.

Tale decreto prevede quanto segue:

· la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi si applica anche ai cittadini non appartenenti all’ Unione Europea, che pertanto in pratica sono destinatari della normativa emanata in materia dalle singole Regioni ovvero , in difetto della regolamentazione contenuta, nel D.M. 142 del 25/03/98;

· il progetto di tirocinio deve contenere l’indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data del rilascio e di quella di scadenza;

· trova applicazione quanto previsto dall’art. 40 comma 9, lett. a) DPR n. 394/99 ,come modificato dall’art. 37 DPR 334/2004, nel caso che gli extracomunitari siano residenti all’estero, così che nella Convenzione e nel Progetto di tirocinio deve prevedersi a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l’obbligo di fornire al tirocinante l’alloggio idoneo e vitto, nonché l’obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il rientro del tirocinante stesso nel Paese di provenienza, salvo che le Regioni o il soggetto ospitante non assumano a proprio carico gli oneri connessi ai predetti obblighi;

· in difetto di disciplina regionale in materia il progetto di tirocinio va redatto in conformità ai modelli allegati al Decreto interministeriale 22.3.06 e deve essere vistato dall’autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali. Inoltre il progetto vistato deve essere presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso. I modelli allegati al citato D.M. 22.03.2006 costituiscono un orientamento ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte della Regione;

· il soggetto promotore è tenuto a comunicare agli stessi soggetti a cui è rimesso in precedenza la convenzione ed il progetto di tirocinio le variazioni circa l’inizio effettivo del tirocinio o la rinuncia del tirocinante;

· restano ferme le altre comunicazioni previste per i cittadini italiani,mentre si rinvia per completezza conoscitiva e valutativa al testo integrale del D.M. 22.03.2006 e soprattutto agli Allegati 1 e 2 dello stesso riguardanti rispettivamente agli schemi di “convenzione” e di “progetto formativo e di orientamento,che per comodità operativa si uniscono alla presente esposizione e che devono essere realizzati rispettivamente tra soggetto promotore ed azienda ospitante, nonché dal soggetto ospitato.

Infine si sottolinea che  per dar corso al tirocinio formativo con i comunitari vanno curati gli stessi adempimenti previsti per i lavoratori italiani,mentre per gli extracomunitari occorre seguire il seguente percorso :

– utilizzando la modulistica di cui agli allegati al decreto del MinistroLavoro datato 22.3.2006e sotto  riportati  alla  voce Facsimile A e B ,bisogna stipulare la convenzione con il soggetto promotore , predisponendo il relativo progetto , nel quale tra l’altro sarà previsto l’impegno del soggetto attuatore a sostenere la spesa per il viaggio di rientro del tirocinante al Paese di provenienza al termine dell’esperienza formativa;

 -richiedere alla Regione il visto sul progetto formativo,rivolgendo apposita istanza ed allegando copia della convenzione e del progetto formativo, precisando  che per l’Abruzzo occorre rapportarsi al Settore Formazione e Lavoro con sede a Pescara in Via Raffaello ;

-richiedere il nulla osta allo Sportello Unico della Prefettura competente con riferimento alla sede di realizzazione del tirocinio formativo ,facendo uso della modulistica stabilita per l’art.27 t.u. n. 86 /98 ;

– avere la disponibilità del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di formazione per il tirocinante ;

– effettuare le comunicazioni di legge in previsione dell’avvio del tirocinio al Centro Impiego ed alla Regione .

3) si uniscono di seguito i fac simile A e B relativi alla convenzione ed al progetto formativo di cui agli allegati 1 e 2 del d.m. del 22.3.06:

Fac Simile A
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO
DI CONTADINI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

TRA
Il/la ……….. (soggetto promotore) con sede in …………
codice fiscale ……………… d’ora in poi denominato «soggetto
promotore «, rappresentato/a dal Sig. ……….. ……………..
nato a ……….. il …………………….
E
……….. (denominazione dell’azienda ospitante) con sede legale in
……….. codice fiscale ……….. d’ora in poi denominato»
soggetto ospitante», rappresentato/a dal Sig. ……….. ………..
nato a …………………… il ……………………
Premesso
Che l’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall’art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell’art.
27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che,
con le modalita’ ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti
all’Unione Europea possono fare ingresso in Italia al fine di
svolgere tirocini di formazione e d’orientamento promossi dai
soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n.
142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione
professionale.
Si conviene quanto segue:
Art. 1.
1. Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la
……….. ……….. (riportare la denominazione dell’azienda
ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.
…….. cittadini extracomunitari di nazionalita’ ……….. in
tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ………..
(riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi
dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del
1997.
Art. 2.
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.
18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce
rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attivita’ di formazione
ed orientamento e’ seguita e verificata da un tutore designato dal
soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo,
e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in
base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto
formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
durata, obiettivi e modalita’ di svolgimento del tirocinio, con
l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici)
presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la
responsabilita’ civile;
l’indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto e
l’alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e
dell’ubicazione di quest’ultimo.
Art. 3.
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di
orientamento il tirocinante e’ tenuto a:
svolgere le attivita’ previste dal progetto formativo e di
orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai
dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e
prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4.
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL., nonche’ per la responsabilita’
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di
incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante
si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla
normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al
numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al
soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o
alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia
di ispezione, nonche’ alle rappresentanze sindacali aziendali copia
della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Il progetto di tirocinio vistato dall’autorita’ competente ai
sensi dei singoli ordinamenti regionali sara’ presentato, a cura del
soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai
fini del rilascio del visto d’ingresso. Il soggetto promotore,
qualora l’inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a
quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai
sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di
rinuncia del tirocinante ne da’ comunicazione ai soggetti ai quali ha
in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di
tirocinio.
4. Il soggetto promotore e’ tenuto a fornire al/ai tirocinante/i
vitto ed alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, al
pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel paese di
provenienza.
5. Il soggetto ospitante e’ tenuto ad inviare alla suddetta
autorita’ competente entro sessanta giorni dalla conclusione
dell’iter formativo una relazione finale sull’andamento e sull’esito
del tirocinio realizzato.
(Luogo)………………….., (data)……………………
(firma per il soggetto promotore)
……………………………
(firma per il soggetto ospitante)
……………………………

Fac simile B

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO
NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL’ESTERO
(rif. Convenzione n. …….. stipulata in data ………………)
Nominativo del tirocinante …………………… stato civile
……………………………… sesso ….. nato il ………..
Stato di nascita ……………. luogo di nascita ……………..
residente in (Stato estero) ………. localita’ (indirizzo completo)
………….. titolare di passaporto, o altro documento equivalente
(da specificare), ……….. numero ……………….. rilasciato
da ……….. data rilascio ………….. data scadenza ……….
codice fiscale (se gia’ in possesso dell’interessato) ……………
Attuale condizione (barrare la casella):

studente scuola secondaria superiore | |
universitario | |
freguentante corso post-diploma | |
frequentante corso post-laurea | |
allievo della formazione professionale | |
disoccupato/inoccupato | |
Azienda ospitante ………………………………………..
sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ……………..
Tempi di accesso ai locali aziendali ……………………….
Durata del tirocinio numero mesi … data d’inizio prevista ………
data di conclusione prevista ……….
Tutore (indicato dal soggetto promotore)…………………….
tutore aziendale …………………..
Polizze assicurative:
infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ……….;
responsabilita’ civile posizione n. ….. compagnia ………..
Obiettivi e modalita’ del tirocinio ………………………..
…………………………………………………………..
Facilitazioni previste:
il soggetto promotore, a sue cura e spesa, fornira’ al
tirocinante:
il vitto, secondo le seguenti modalita’ di erogazione dei pasti
…………………………………………………………..
la sistemazione nell’alloggio ubicato in (indicare l’indirizzo
completo) …………………. composto da n. …. vani e servizi,
della superficie di mq ………..

| | a sua esclusiva disposizione
| | da condividere con altre n. …. persone.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Obblighi del tirocinante:
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi
per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi
produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di. cui
venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del
tirocinio;
rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di
igiene e sicurezza.
……………., (data) ………………………….
firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
……………………………………………….
firma del tirocinante per asseverazione, da apporre davanti
alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio
del visto d’ingresso
……………………………………………………..
firma per il soggetto promotore
………………………….
firma per l’azienda ospitante

CHIARIMENTI SU DETASSAZIONE 10% PER STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO

29/09/2010

 Dopo la nota congiunta con il Ministero del Lavoro   recante il protocollo n.2010/13950,l’AGENZIA DELLE ENTRATE  ha emanato la Circolare 27 settembre 2010, n. 48/E   per fornire  ulteriori precisazioni sui compensi per gli incrementi di produttività discendenti da lavoro notturno e straordinario , per il cui intero compenso spetta  l’imposta  sostitutiva del 10%  invece di quella ordinaria ,cosi ‘ come esposto nella  risoluzione n. 83 /2010 

 Nella predetta  risoluzione  è  precisato che per gli anni 2008 e 2009 i lavoratori possono applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,chiarendo che, a tal fine, il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d’imposta 2008 e 2009.

Peraltro daparte delle  associazioni dei datori dei lavoro,dei   sindacati e della Consulta dei CAF  è stato rappresentato la difficoltà di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti – che comportano specifiche attività per ciascun periodo d’imposta – per permettere ai dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata.

Pertanto per superare le asserite difficolta a carico dei lavoratori,la circolare in esame   prevede l’adozione di    una procedura che consenta di richiedere, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati.

In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.

Tale soluzione  richiede che il datore di lavoro riporti nel CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della richiamata risoluzione n. 83 del 2010.

La circolare affronta anche  la problemativa circa il regime fiscale applicabile alle somme erogate a seguito dello sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili,   facendo  presente quanto segue.

L’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto – in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende – uno sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate.

Le aziende che hanno ricevuto dall’INPS la comunicazione dell’ammissione al beneficio devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti.

Le somme restituite, in quanto costituiscono la quota di contribuzione di competenza del dipendente che non è stata inserita nell’imponibile fiscale nel momento in cui il premio è stato erogato, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente, così come chiarito con la risoluzione n. 136 del 2005 per una ipotesi analoga.

La medesima risoluzione ha altresì chiarito che l’ammontare della contribuzione recuperata e relativa ad anni pregressi, rientra tra “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.

 

 

 

ASSUNZIONI IN POSIZIONI RESPONSABILITA’ ENTI LOCALI DOPO RIFORMA BRUNETTA

29/09/2010

 Due sono stati gli aspetti del dec. leg.vo n.150/2009 che in particolare hanno suscitato l’attenzione ed animato la discussione  degli addetti ai lavori interessati alla materia di cui al titolo  ,ossia  :

1) le progressioni verticali riservate al personale interno

 2) gli incarichi per le posizioni della categoria D)

Per quanto riguarda l’argomento sub 1),da subito sia   la Corte dei Conti della Lombardia che l’Anci si sono schierate a favore della tesi  per cui l’art.62 della riforma Brunetta non fosse immediatamente operativo e che quindi almeno per il 2010 potesse trovare ancora applicazione l’art.91 del TUEL,nella parte in cui consente i concorsi riservati esclusivamente al personale dipendente

Tale posizione però è stata superata essendo intervenuta  la deliberazione n.10/2010 del Servizio Autonomie della Corte dei conti ,in cui si sostiene che le norme del D.lgs. 150/2009 concernenti le progressioni di carriera sono immediatamente applicabili agli   enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2010, senza necessità di adeguamento al contesto e alla regolamentazione locale.

Pertanto le selezioni verticali, a prescindere se siano state già programmate o meno, non possono più essere effettuate a partire dall’entrata in vigore del decreto in parola , che ,occorre rammentare, si fa’ carico di una ormai consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ,che   di fatto equipara  la mobilità verticale  a nuovo accesso, prevedendo procedure uniformi.

 In linea con la predetta pronuncia della Sezione Autonomie, con cui,si ribadisce , la questione della portata applicativa delle nuove norme in materia di percorsi verticali viene risolta in modo restrittivo e diametralmente opposto rispetto alle precedenti posizioni assunte sia dall’ANCI che dalla Corte dei Conti della Lombardia ,risulta essere pure la Corte dei Conti d’Abruzzo ,che nella deliberazione n.340 del 14 settembre 2010  ha affermato l’impossibilità dall’entrata in vigore del dec.leg.vo n.150/09 di  :

 1)   coprire i posti di cat.C mediante procedura selettiva interna

2) procedere mediante concorso interamente riservato a personale interno ,in quanto dall’1.1,2010 il primo comma dell’art.24 del gia’ citato dec.leg.vo n.150/09 dispone che “ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del dec.leg.vo n.165/01 ,come introdotto dal’art.62 del dec.leg.vo n.150/01 ,le amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno ,nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di personale”.

Anche sull’argomento sub 2) ,si sono fronteggiate   due tesi differenziate.

Da una parte  l’Anci, la Corte dei Conti  Lombardia ed alcuni autori ,che affermano non essere cambiato  quasi nulla rispetto alle   per le assunzioni dei responsabili di categoria D) a tempo determinato negli Enti Locali,così che alle stesse  ai quali si continuano ad applicare gli artt.109 e 110 del TUEL,che, in quanto norme speciali , possono essere cambiate soltanto con un’espressa e specifica modificazione legislativa  , non individuabile nella legge Brunetta.

 Le Sezioni Corte dei Conti della Puglia e( di recente )dell’Abruzzo  ed alcuni altri    autori sostengono il contrario,ossia che dopo la riforma Brunetta anche agli Enti Locali deve trovare applicazione la nuova disciplina  sugli  incarichi per le posizioni di responsabilità di categoria D) a termine  contenuta nell’ art.19 del dec.leg.vo n.165/01 ,  affermando peraltro che  con tale norma non risulta essere stata intaccata l’autonomia dei predetti enti ,che continuano ad essere competenti a stabilire l’architettura organizzativa,  escludendosi che il sistema di reclutamento del personale  sia affidato all’autonomia regolamentare,ma è disciplinato dalla legge .

  Si osserva inoltre che pure  su questo aspetto i sostenitori dell’applicazione del TUEL cercano di accreditare soluzioni che tendono a privilegiare argomentazioni di carattere formale ,a discapito di soluzioni di ordine sostanziale.

In questa sede si propende  per la   tesi delle due citate Sezioni della Corte dei Conti ,apparendo assai deboli le ragioni portate ad esempio dall’ Anci ,che ,come per le progressioni verticali,insiste a sostenere la mancanza di un’abrogazione espressa da parte del dec.leg.vo n.150 a carico dell’art.110 commi 1 e 2 del Tuel, trascurando di tener conto  peraltro che nell’ordinamento giuridico opera l’abrogazione tacita, che appunto  interviene quando la legge anteriore risulta abrogata da legge posteriore e questo avviene ,non solo per esplicita previsione del legislatore,ma anche per incompatibilità tra vecchia e nuova norma regolante la materia interessata.

Per giunta è da sottolineare che nella fattispecie in esame sussiste un’esplicita previsione dell’art.40 comma1 lett.f) del dec.leg.vo 150/09 che estende l’applicazione dei commi 6 e 6 bis dell’art.19 del dec.leg.vo n.165 /01 a tutte le pubbliche amministrazioni come previste nell’art.1 comma 2 del testo unico sul pubblico impiego, nel cui ambito senz’altro gli enti locali sono  contemplati espressamente ,cosicchè   viene meno ogni contestazione basata sulla distinzione tra legge generale e speciale ,c posto  che la citata deliberazione della Corte dei conti pugliese dichiara che : “per volontà espressa del legislatore … la nuova norma speciale in tema di dirigenza statale trova applicazione anche in tutte le altre amministrazioni pubbliche con la conseguente inefficacia delle relative norme speciali previgenti nell’ottica della riconduzione ad unità della disciplina giuridica”.

Conclusivamente,per   completezza informativa, ricordato che il T.U.n.267/2000 ed il CCNL enti locali del 31.3. 1999 per l’assunzione anche a tempo determinato nelle posizioni di categoria D) richiedono il possesso del diploma di laurea,sia pure breve,si ritiene di richiamare l’attenzione sulla deliberazione n.702 del 20.5.2010 della Corte dei Conti dellaLombardia ,che appare del tutto innovativa,in quanto ,pur ribadendo   il possesso del requisito dell’alta specializzazione che deve essere individuato in concreto dall’ente interessato  e che lo stesso è, in via ordinaria, riconosciuto alla laurea trattandosi di un incarico di direzione di un ufficio,  i magistrati della sezione lombarda rilevano però possibili casi di eccezione, soprattutto negli enti di minori dimensioni (  sino a 5 mila abitanti),  nei quali l’attività di specifici settori, in particolare quelli tecnici, può essere svolta da soggetti che, anche se privi di titolo di studio universitario, siano in possesso del titolo di studio specificatamente richiesto per l’esercizio di una particolare attività, nonché di idonea e documentata esperienza di settore.

SICUREZZA LAVORO SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

28/09/2010

Il Ministero del Lavoro nelle faq in materia di sicurezza del lavoro ha risposto ad un quesito  posto in data 1.9.2010  rieguardante le società sportive dilettantistiche precisando quanto segue.

 Mentre  si applicano le  norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro alle associazioni sportive dilettantistiche che abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti ,  è prevista una deroga alla generale applicabilità delle norme in materia nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.

Infatti l’art. 3 comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 nel prevedere l’applicabilità delle norme antinfortunistiche ai lavoratori a progetto di cui sopra, rimanda, per la definizione degli stessi, all’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, che espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (..) come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, salva comunque l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore.

Per tali lavoratori si esclude, altresì, l’equiparazione ai volontari di cui alla legge 266 del 1991, per i quali è previsto uno speciale regime dal comma 12 bis dell’art. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, equiparazione possibile unicamente se la associazione rientra, in base allo statuto e all’atto costituivo, fra quelle di volontariato di cui alla citata legge.

Pertanto il Ministero ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409 del codice di procedura civile anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, e cioè quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l’applicazione degli articoli 21 e 26 del medesimo testo normativo.

In materia si applicano i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

NECESSARIO INCREMENTO PRODUTTIVITA’ PER DETASSARE STRAORDINARIO

28/09/2010

 Per detassare gli  straordinari è necessario  che    tali  compensi  determinino l’incremento della competitività

In tali termini si sono espressi il Ministero del  Lavoro  e l’Agenzia Entrate   nella nota congiunta  recante il protocollo n. 2010/134950)   ,a seguito dei dubbi sorti sulla detassazione sulla detassazione dopo la risoluzione 83/2010.

 In questo modo  sono liberalizzate tutte le somme soggette a detassazione comprese anche quelle dovute per prestazioni eccedenti quelle ordinarie.

 Per  dimostrare la reale correlazione tra lavoro straordinario e parametri di produttività è sufficiente che il lavoratore dichiari per iscritto la motivazione della somma corrisposta.

 Altrimenti è  l’azienda stessa che può farsi carico di presensutare una dichiarazione atestante  che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività legati alla redditualità aziendale.

I risultati positivi ottenuti non devono essere necessariamente valutati sul fronte puramente finanziario, e quindi non devono obbligatoriamente aver prodotto un utile per l’impresa o il professionista.

Rimane da chiarire la questione delle modalità di recupero delle somme, e forse si apre la strada alla possibilità di detassare gli straordinari arretrati in occasione della compilazione del prossimo modello 730/2011 relativo al periodo di imposta 2010.

REGISTRATO DECRETO INTERMINISTERIALE INCENTIVO ASSUNZIONI BENEFICIARI AMMORTIZZATORI SOCIALI

28/09/2010

 Registrato alla Corte dei Conti il 23 settembre 2010, reg. 15, foglio 343 il Decreto Interministeriale n. 53343 del 26 luglio 2010, relativo alla riduzione contributiva prevista dall’art.2, comma 134, della Legge 23 dicembre 2009 n.191 (legge finanziaria 2010), a favore dei datori di lavoro che assumono entro il 31.12.2010  lavoratori beneficiari  di  trattamento di disoccupazione.  

Il   Decreto in questione, che è in attesa di essere   pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale riguarda  le  assunzioni relative alle seguenti fattispecie:

a)   ASSUNZIONE DISOCCUPATI (Art 2 COMMa   134  parte prima legge n.191/09)

In via sperimentale soltanto per l’anno 2010 è previsto un particolare incentivo in favore dei beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro(quindi non deve trattarsi di cassintegrti   ,ma di disoccupati ) che siano in possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva ed accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza .Il beneficio consiste nel riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31.12.2010. La contribuzione figurativa integrativca è pari alla differenza tra il contributo accreditato nell mansioni di provenienza ed il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto .

Il predetto beneficio è concesso a domanda, nel limite di 40 milioni di euro e nel rispetto delle modalità disciplinate conil sopra citato   decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia.

b)  ASSUNZIONE PERCETTORI DISOCCUPAZONE CON ALMENO 50 ANNI D’ETA’ (ART .2 COMMA  134   seconda partelegge n.191/09)

Si stabilisce l’ applicazione della contribuzione prevista per gli apprendisti in via sperimentale  per  il  2010 ai datori di lavoro che procedono all’assunzione dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con i requisti normali che abbiano almeno 50 anni d’età. Peraltro si prevede che il predetto beneficio, se l’assunzione riguarda soggetti in mobilità o che percepiscono l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali con almeno 35 anni di anzianità contributiva,si prolunga sino all data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31.12. 2010  .

  Il   beneficio  in questione si consegue a domanda entro il limite di 120 milioni di euro, da produrre secondo  le  modalità dovranno  fissate con  il sopra menzionato decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’ Economia.

PILLOLE DI … GIURISPRUDENZA

27/09/2010

 Si segnalano le seguenti decisione della Corte di Cassazione che appaiono meritevoli di particolare considerazione in relazione agli aspetti  del lavoro e della previdenza sociale   che risultano affrontati: 

Sentenza n.19834/2010:Il diplomato all’istituto geometri ha una formazione specifica per il disegno tecnico in generale e di progettazione ed a maggior ragione per il disegno tecnico meramente esecutivo e traspositivo di particolari dei progetti esecutivo.

Pertanto il contratto di apprendistato oggetto di controversia deve ritenersi illegitimo con conseguente rigetto  dell’opposizione proposta dall’appellante contro il recupero della contribuzione   a parte dell’Inps.In tale prospettiva non sussiste contrasto tra la previsione dell’art.16,comme 2, legge n. 196/97 ( che prevede un impegno ridotto nel monte ore di formazione per il contratto di apprendistato     dei  soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere) ela contrattazione collettiva secondo cui non è ammesso l’apprendistato per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali  di stato.

Sentenza n.19358/2010: Iltempo impiegato dal lavoratore per indossare ladivisa aziendale e per svestirla si considera rario di lavoro.In merito occorre partire anzitutto dalla definizione legale di cui all’art.1 del decreto leg.vo n.66/03,secondo cui per orarrio di lavoro s’intende “quasiasi periodo in cui il lavortore  sia al  lavoro ,a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio dellasua attività  o delle sue funzioni”. Resta inteso che il tempo pr indossare la divisa aziendale costituisce una reale messa a disposizione delle energie d del lavoratore in favore del datore di lavoro.Inoltre bisogna verificare la previsione della contrattazione  collettiva in materiadi attivitàpreparatorie,  con la conseguenza che se le stesse  configurano dei normali comportamenti di diligenza propedeutica allo svolgimento dellaprestazioe lavorativa,sono soggettealpotere direttivo del datore di lavorodando luogo alla retribuzione.

Sentenza n.2007/2010 : Una volta che un lavorator rivendichi differenze  retributive di difficile quantificazione ,è potere-dovere del giudice avvalersi di un consulnte tecnico per la determinazione del quantum della prestesa.Infatti nel rito del lavoro la disponibilità dell prove da parte del giudice è ampia ,poichè trovan ingresso le prove d’uffiio e quelle he superano i limiti previsti dalla procedura ordinaria,

Sentenza n.2003/2010:Ai fini del riconoscimento dell’indnnità di accompagnamento l’incapacità di deambulare e di compiere gli ati quotidiani della vita deveessereassoluta e non transitoria o di entitànon grave o  tale comunque da tradursi in una persistene dificoltà anzicchè in un’assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti di vita quotidiana.