La Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto scorso pubblica il decreto del Ministro del Lavoro datato 6 .7. 2010 con cui,in attuazione della previsione del d.l.vo n.286\98 e del dpr n.394\99, si stabilisce per il 2010 transitoriamente il numero di ingressi in Italia per gli extracomunitari interessati a partecipare ai tirocini formativi e ai corsi di formazione,in conformità alla previsione rispettivamente del dm 142\98 e dell’art.142 comma 1 lett.d) d. l. vo n.112\98.
Per il territorio nazionale il contingente risulta fissato in :
a) 5.000 unita’ per la frequenza a corsi di formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a
24 mesi, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n.
394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le
norme dell’articolo 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unita’ per lo svolgimento di tirocini di formazione e
d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25
marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale .
Peraltro si evidenza che la ripartizione a livello regionale assegna all’ Abruzzo 70 posti per i tirocini formativi
Infine si ritiene di tornare a pubblicare d i seguito il post già presentato su questo blog in data 3.2.09 , sulla regolamentazione dei tirocini formativi per comunitari ed extracomunitari :
Generalità
L’art. 8 del decreto del Ministro del Lavoro n. 142 del 25.03.98 (G.U: n. 108/98), contenente la disciplina generale in materia di tirocini formativi , prevede la possibilità che l’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento sia estesa anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari.
Per i primi le disposizioni in questione prevedono che i tirocini si applicano a condizione che i lavoratori comunitari effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi.
Per i secondi le disposizioni stabiliscono che i tirocini trovano applicazione secondo principi di reciprocità ed in base a criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del Lavoro e P.S., di concerto con il Ministro dell’Interno e della Pubblica Istruzione.
Prima di passare alla trattazione delle modalità previste dalle disposizioni per procedere alla concreta attivazione e svolgimento dei tirocini formativi nei confronti tanto dei comunitari che degli extracomunitari , sembra utile ed opportuno evidenziare aspetti di carattere generale sull’istituto in parola.
Fonti normative
Le norme legislative ed amministrative in materia sono contenute nei seguenti provvedimenti:
· Legge 196/97 art. 18
· D.M. n. 142 del 25.03.98
· Circolare MLPS n. 92 del 15.07.98
· D.M. 22.01.2001
Considerazioni introduttive
Per quanto concerne le finalità dei tirocini formativi si può fare riferimento all’art. 18 della Legge 196/97, secondo cui la loro attivazione ha l’obiettivo di “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Inoltre nel Decreto n. 409/98 relativo all’autonomia didattica degli Atenei, si legge che i tirocini risultano tra le tipologie formative indispensabili nel curriculum dello studente, in quanto strumenti utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e per favorire le scelte professionali.
Peraltro è da sottolineare che nel testo del D.M. 142/98 vengono analiticamente disciplinati tutti i più importanti elementi ed aspetti di questo istituto: durata, destinatari, soggetti promotori, modalità di attuazione dei tirocini, limiti minimi per i soggetti aspiranti.
In definitiva, i tirocini costituiscono uno degli strumenti per l’alternanza scuola-lavoro, forniscono un supporto alle scelte lavorative delle persone, non richiedono altro requisito generale che quello dell’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte del tirocinante, mentre non sono previsti limiti di età, né limitazioni nei confronti dei soggetti aspiranti, vale a dire che i tirocini possono essere realizzati da qualsiasi soggetto pubblico o privato senza che si costituiscano dei rapporti di lavoro, essendo destinati a consentire ai datori di lavoro di verificare la potenzialità di inserimento del tirocinante nella specifica realtà aziendale, valutarne capacità e competenze.
Per attivare un tirocinio formativo occorre l’iniziativa di uno dei soggetti promotori indicati in modo vincolante dall’art. 2 del più volte citato D.M. 142/98( es. : Centri Impiego,Università , Istituti d’istruzione,Centri di formazione ecc.) , mentre gli articoli successivi disciplinano le garanzie assicurative a favore dei tirocinanti nonché il tutorato e la responsabilità dell’inserimento rispettivamente a carico dei soggetti formatori ed aspiranti.
Seguendo le indicazioni contenute nei modelli Allegati 1 e 2 del predetto decreto ministeriale, i soggetti formatori ed aspiranti devono preventivamente sottoscrivere apposite convenzioni e specifici progetti formativi con cui restano vincolati nei confronti degli aspiranti in ordine agli obiettivi e modalità di svolgimento dei tirocinanti.
Il periodo di tirocinio, che si sottolinea non costituisce rapporto di lavoro subordinato, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione, ma a discrezione degli attuatori può dar luogo al riconoscimento di una somma a titoli di assegno di studio, indennità, incentivo, ecc., oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio,sopportate dai tirocinanti .
Infine, ricordato che l’orario di presenza del tirocinante è concordato in sede di definizione del progetto formativo e che il numero di assenze può influire sulla certificazione di frequenza, salvo anticipata risoluzione del rapporto per giusta causa o giustificato motivo che oggettivamente sia d’ostacolo alla prosecuzione dello stesso, si sottolinea che durante il tirocinio formativo, l’ospitante non deve utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale dipendente e/o per colmare vacanze di organico.
TIROCINI per cittadini stranieri
A ) Cittadini comunitari
Passando a trattare dei tirocini formativi per i cittadini stranieri, anzitutto sembra il caso di integrare la precedente elencazione relativa alle fonti che regolamentano gli stessi, indicando anche le seguenti:
· DPR n. 394/99 art. 40, comma 9 , lett. a) – coordinato con il DPR n. 334/2004
· D. Leg.vo 236/98 art. 27, comma 1 , lett. f) – modificato dalla Legge 189/2002
· Circolare MLPS n. 9 del 08.03.2005
· Decreto del Ministro del Lavoro e P.S. di concerto con i Ministri Interno, Pubblica e dell’Università del 22.03.2006 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 11.07.2006.
A livello legislativo la disciplina sui tirocini formativi per gli stranieri, in relazione al rinvio previsto dall’art. 8 del D.M. 142/98 è contenuta nell’art. 27 comma 1 del T.U. approvato con Decreto leg.vo 286/98, ma soprattutto nell’art. 40 comma 9 lett. a) del Regolamento di attuazione dello stesso di cui al DPR 394/99.
Infatti :
· l’art. 27 comma 1 lett. f) recita che “ al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’art. 3 comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per … persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrino nell’ambito del lavoro subordinato”.
· l’art.40 comma 9, lett a) del DPR 394/99, così come modificato con DPR 334/2004, stabilisce che “ la lettera f) del comma 1 dell’art. 27 del T.U., si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbano svolgere nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione .”
A proposito dei tirocini formativi destinati a cittadini comunitari e neocomunitari si ritiene di fare riferimento alla sopra menzionata circolare n. 9/2005 del MLPS – Direzione Generale Immigrazione – Div. II , che, dopo aver evidenziato che il comma 9 dell’art. 40 del nuovo regolamento prevedeva la necessità di nulla-osta al lavoro soltanto nel caso di cui alla lettera b), aggiunge per i casi previsti dalla lettera a), riguardanti appunto i cittadini neocomunitari, che “in proposito deve considerarsi che:
· la nuova regolamentazione contenuta dall’art. 40, comma 9, riconduce l’attività formativa prevista dalla lettera a), nell’ambito della disciplina attuativa dell’art. 18 della legge n. 196/1997 i quale esclude che l’attuazione del tirocinio integri la costituzione di un rapporto di lavoro;
· le esistenti misure attuative dell’art. 18 della legge 196/97, contenute nel D.M. del 25.03.98, n. 142, sono direttamente applicabili anche ai cittadini comunitari , compresi i cittadini bulgari e rumeni (ved. circolare congiunta del Ministeri Interno e Lavoro n.1/09 del 14.1 .09,che estende ai casi previsti dall’art. 27 del T .U.,cui appartengono i tirocini formativi , la deroga all’obbligo dell’autorizzazione preventiva dello Sportello Unico necessaria per il periodio transitorio valido anche nell’anno corrente per tali nazionalità ,senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione per l’ingresso sul territorio italiano.applicative.
Pertanto si stabilisce che, a decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei tirocini formativi nei confronti dei cittadini neocomunitari non richiede il preventivo nulla osta al lavoro.
Tutti i cittadini comunitari accedono ai tirocini formativi in applicazione della regolamentazione generale di cui all’art. 18 legge 196/97 e relative disposizioni attuative”, compreso il D.M. 142 /98 e la circolare MLPS n. 92/90.
B) Cittadini extra comunitari
Per l’oggettiva operatività nei riguardi degli extracomunitari della norma regolamentare di cui alla lettera a) dell’art. 40, comma 9, del nuovo Regolamento approvato con DPR 394/99 è stato necessario definire criteri e misure per estendere ai suddetti la disciplina attuativa dei tirocini formativi contenuta nell’art.8 del D.M. 142/ 98, attraverso un apposito decreto interministeriale.
Tale decreto, dopo il parere espresso dalla Conferenza Stato – Regione e Province autonome nella seduta del 26.01.06, risulta emanato in data 22.3.06 ed è entrato in vigore a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 159 dell’11.07.2006.
Tale decreto prevede quanto segue:
· la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi si applica anche ai cittadini non appartenenti all’ Unione Europea, che pertanto in pratica sono destinatari della normativa emanata in materia dalle singole Regioni ovvero , in difetto della regolamentazione contenuta, nel D.M. 142 del 25/03/98;
· il progetto di tirocinio deve contenere l’indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data del rilascio e di quella di scadenza;
· trova applicazione quanto previsto dall’art. 40 comma 9, lett. a) DPR n. 394/99 ,come modificato dall’art. 37 DPR 334/2004, nel caso che gli extracomunitari siano residenti all’estero, così che nella Convenzione e nel Progetto di tirocinio deve prevedersi a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l’obbligo di fornire al tirocinante l’alloggio idoneo e vitto, nonché l’obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il rientro del tirocinante stesso nel Paese di provenienza, salvo che le Regioni o il soggetto ospitante non assumano a proprio carico gli oneri connessi ai predetti obblighi;
· in difetto di disciplina regionale in materia il progetto di tirocinio va redatto in conformità ai modelli allegati al Decreto interministeriale 22.3.06 e deve essere vistato dall’autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali. Inoltre il progetto vistato deve essere presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto di ingresso. I modelli allegati al citato D.M. 22.03.2006 costituiscono un orientamento ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte della Regione;
· il soggetto promotore è tenuto a comunicare agli stessi soggetti a cui è rimesso in precedenza la convenzione ed il progetto di tirocinio le variazioni circa l’inizio effettivo del tirocinio o la rinuncia del tirocinante;
· restano ferme le altre comunicazioni previste per i cittadini italiani,mentre si rinvia per completezza conoscitiva e valutativa al testo integrale del D.M. 22.03.2006 e soprattutto agli Allegati 1 e 2 dello stesso riguardanti rispettivamente agli schemi di “convenzione” e di “progetto formativo e di orientamento,che per comodità operativa si uniscono alla presente esposizione e che devono essere realizzati rispettivamente tra soggetto promotore ed azienda ospitante, nonché dal soggetto ospitato.
Infine si sottolinea che per dar corso al tirocinio formativo con i comunitari vanno curati gli stessi adempimenti previsti per i lavoratori italiani,mentre per gli extracomunitari occorre seguire il seguente percorso :
– utilizzando la modulistica di cui agli allegati al decreto del MinistroLavoro datato 22.3.2006e sotto riportati alla voce Facsimile A e B ,bisogna stipulare la convenzione con il soggetto promotore , predisponendo il relativo progetto , nel quale tra l’altro sarà previsto l’impegno del soggetto attuatore a sostenere la spesa per il viaggio di rientro del tirocinante al Paese di provenienza al termine dell’esperienza formativa;
-richiedere alla Regione il visto sul progetto formativo,rivolgendo apposita istanza ed allegando copia della convenzione e del progetto formativo, precisando che per l’Abruzzo occorre rapportarsi al Settore Formazione e Lavoro con sede a Pescara in Via Raffaello ;
-richiedere il nulla osta allo Sportello Unico della Prefettura competente con riferimento alla sede di realizzazione del tirocinio formativo ,facendo uso della modulistica stabilita per l’art.27 t.u. n. 86 /98 ;
– avere la disponibilità del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di formazione per il tirocinante ;
– effettuare le comunicazioni di legge in previsione dell’avvio del tirocinio al Centro Impiego ed alla Regione .
3) si uniscono di seguito i fac simile A e B relativi alla convenzione ed al progetto formativo di cui agli allegati 1 e 2 del d.m. del 22.3.06:
Fac Simile A
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO
DI CONTADINI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
TRA
Il/la ……….. (soggetto promotore) con sede in …………
codice fiscale ……………… d’ora in poi denominato «soggetto
promotore «, rappresentato/a dal Sig. ……….. ……………..
nato a ……….. il …………………….
E
……….. (denominazione dell’azienda ospitante) con sede legale in
……….. codice fiscale ……….. d’ora in poi denominato»
soggetto ospitante», rappresentato/a dal Sig. ……….. ………..
nato a …………………… il ……………………
Premesso
Che l’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall’art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell’art.
27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che,
con le modalita’ ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti
all’Unione Europea possono fare ingresso in Italia al fine di
svolgere tirocini di formazione e d’orientamento promossi dai
soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n.
142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione
professionale.
Si conviene quanto segue:
Art. 1.
1. Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la
……….. ……….. (riportare la denominazione dell’azienda
ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.
…….. cittadini extracomunitari di nazionalita’ ……….. in
tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ………..
(riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi
dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del
1997.
Art. 2.
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.
18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce
rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attivita’ di formazione
ed orientamento e’ seguita e verificata da un tutore designato dal
soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo,
e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in
base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto
formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
durata, obiettivi e modalita’ di svolgimento del tirocinio, con
l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici)
presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la
responsabilita’ civile;
l’indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto e
l’alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e
dell’ubicazione di quest’ultimo.
Art. 3.
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di
orientamento il tirocinante e’ tenuto a:
svolgere le attivita’ previste dal progetto formativo e di
orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai
dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e
prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4.
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL., nonche’ per la responsabilita’
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di
incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante
si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla
normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al
numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al
soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o
alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia
di ispezione, nonche’ alle rappresentanze sindacali aziendali copia
della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Il progetto di tirocinio vistato dall’autorita’ competente ai
sensi dei singoli ordinamenti regionali sara’ presentato, a cura del
soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai
fini del rilascio del visto d’ingresso. Il soggetto promotore,
qualora l’inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a
quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai
sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di
rinuncia del tirocinante ne da’ comunicazione ai soggetti ai quali ha
in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di
tirocinio.
4. Il soggetto promotore e’ tenuto a fornire al/ai tirocinante/i
vitto ed alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, al
pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel paese di
provenienza.
5. Il soggetto ospitante e’ tenuto ad inviare alla suddetta
autorita’ competente entro sessanta giorni dalla conclusione
dell’iter formativo una relazione finale sull’andamento e sull’esito
del tirocinio realizzato.
(Luogo)………………….., (data)……………………
(firma per il soggetto promotore)
……………………………
(firma per il soggetto ospitante)
……………………………
Fac simile B
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINO
NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL’ESTERO
(rif. Convenzione n. …….. stipulata in data ………………)
Nominativo del tirocinante …………………… stato civile
……………………………… sesso ….. nato il ………..
Stato di nascita ……………. luogo di nascita ……………..
residente in (Stato estero) ………. localita’ (indirizzo completo)
………….. titolare di passaporto, o altro documento equivalente
(da specificare), ……….. numero ……………….. rilasciato
da ……….. data rilascio ………….. data scadenza ……….
codice fiscale (se gia’ in possesso dell’interessato) ……………
Attuale condizione (barrare la casella):
studente scuola secondaria superiore | |
universitario | |
freguentante corso post-diploma | |
frequentante corso post-laurea | |
allievo della formazione professionale | |
disoccupato/inoccupato | |
Azienda ospitante ………………………………………..
sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ……………..
Tempi di accesso ai locali aziendali ……………………….
Durata del tirocinio numero mesi … data d’inizio prevista ………
data di conclusione prevista ……….
Tutore (indicato dal soggetto promotore)…………………….
tutore aziendale …………………..
Polizze assicurative:
infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ……….;
responsabilita’ civile posizione n. ….. compagnia ………..
Obiettivi e modalita’ del tirocinio ………………………..
…………………………………………………………..
Facilitazioni previste:
il soggetto promotore, a sue cura e spesa, fornira’ al
tirocinante:
il vitto, secondo le seguenti modalita’ di erogazione dei pasti
…………………………………………………………..
la sistemazione nell’alloggio ubicato in (indicare l’indirizzo
completo) …………………. composto da n. …. vani e servizi,
della superficie di mq ………..
| | a sua esclusiva disposizione
| | da condividere con altre n. …. persone.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Obblighi del tirocinante:
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi
per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi
produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di. cui
venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del
tirocinio;
rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di
igiene e sicurezza.
……………., (data) ………………………….
firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
……………………………………………….
firma del tirocinante per asseverazione, da apporre davanti
alla rappresentanza diplomatica o consolare al momento del rilascio
del visto d’ingresso
……………………………………………………..
firma per il soggetto promotore
………………………….
firma per l’azienda ospitante