Tra le modifiche apportate dal decreto l.gvo 150/15(,entrato in vigore dal 25 settembre dello scorso in attuazione della legge delega n.183/2014 , alla regolamentazione in materia lavoro ) figurano quelle relative alla definizione dello” stato di disoccupazione” , che Regione Abruzzo ha reso operative fornendo primi indirizzi operativi ai Centri Impiego tramite le rispettive Province con nota del 9 maggio scorso ,il cui contenuto risulta esposto di seguito.
Preliminarmente si ricorda che in Abruzzo l’organizzazione ed i compiti dei servizi dell’impiego ,nonché le linee guida per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro hanno trovato regolamentazione in modo specifico :
a) nel Dec.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 ,
b)nella legge regionale n.76/03 ,
c) nella DGRA n.157/2006 ,
Prima di porre a confronto vecchie e nuove disposizioni sullo” stato di disoccupazione ” , si ritiene opportuno evidenziare che nel decreto legvo n.150/15 dedicato alla materia , ,il CDM del 10 giugno ha approvato in via preliminare le seguenti variazioni:
a) modifica in parte delle funzioni attribuite all’ANPAL. ,nel senso che:
1) da un lato, si chiarisce quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell’ANPAL, tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell’articolo 18 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015,
2) dall’altro, si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome.
b) la reintroduzione della previsione che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo , parasubordnato o subordinato dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile (corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)., pari ad 8000 euro per redditi da lavoro dipendente ed assimilati ,compresi quelli da collaborazioni coordinate e continuative, e ad euro 4800 per redditi da lavoro autonomo .
Premesso quanto or ora esposto, si procede all’analisi degli indirizzi operativi sullo stato di disoccupazione rimessi ai Servizi impiego territoriali dalla Regione Abruzzo, come prima anticipato.
1) Lo stato di disoccupazione
a) Secondo dec.legvo 181/00( art.1 c,2) e la Dgra 157/06
La definizione dello stato di disoccupazione , stabilita dall’art.1,c.2,lett.c, del d.legvo 181/00 ,come modificato dal d.legvo n.297/02, resa operativa in Abruzzo con la DGRA n.157/06, prevede:
“Ad ogni effetto, si intende per: “stato di disoccupazione”, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti “, individuati dalla successiva lett.g) ne “i centri per l’impiego di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ”
A sua volta,l’art.15 del DGRA n.157/06 , definisce lo stato di disoccupazione precisando che lo stesso concerne le persone ,che, in eta’ fissata dalla legge, sono in cerca di un’occupazione , senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa ovvero essendo rimaste prive di lavoro , oppure siano occupate con un reddito personale non superiore, nell’anno solare ad 8.000 € (in caso di lavoro subordinato ,pensione o cococo), c) ovvero a 4.800 € (in caso di lavoro autonomo), nel corrente “anno solare ,che ,malgrado la terminologia non corretta,in quanto si sarebbe dovuto indicare “anno civile”,deve intendersi riferita al periodo che va dall’1 gennaio al 31 dicembre , essendo notorio che per “anno solare” si considera un periodo di 365 giorni, che può decorre da qualsiasi giorno del calendario (si veda a tal proposito Cass. n.6599/1993, Cass. civ. sez. lavoro n. 27/05/1995, n, 5969, circ min. Lav n. 2/2001, n. 18/2012),
Inoltre ,si stabilisce essere fondamentale che dette persone abbiano reso la dichiarazione di immediata disponibilita’ alla ricerca di un posto di lavoro
Peraltro, va ricordato che l’iscrizione all’elenco anagrafico dei Centri Impiego dalle fonti normative sopra citate risulta consentito pure alle” persone occupate”,che essendo in cerca di diversa occupazione si affidano in merito ai servizi delle predette strutture,che ,tuttavia,sono impegnate a dedicare l’impegno istituzionale di competenza ,laddove lo stato di disoccupazione non è previsto quale requisito essenziale , con priorita’ ad inoccupati e disoccupati regolarmente iscritti come tali. .
b) Secondo dec.legvo n.150/15 (art.19)
Il D.Lgs. 150/2015 (,che si occupa delle politiche attive per l’impiego negli artt da 18 a 28),definisce all’art. 19 la condizione di disoccupazione, considerando disoccupati i lavoratori “privi di impiego” che dichiarano, in forma telematica, al Portale Nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego
In proposito , a Circolare Mlps n. 34 del 23 dicembre 2015,dedicata ad dec.legvo 150/15 ,evidenzia che :
- occorre essere privi di impiego , vale a dire non svolgere alcuna attività lavorativa ,sia di tipo subordinato ,che di tipo autonomo. ,risultando l’unica attività lavorativa compatibile quella svolta con il lavoro accessorio per esplicita previsione normativa (art. 49, c. 4, del D.Lgs. n. 81/2015).Ma, come sopra evidenziato ,tale previsione ora contrasta con la variazione apportata al dec.lgvo n.150/15 , pur se non ancora vigente , dal CDM nella riunione del 10 giugnoscorso ,che ha reintrodotto la norma secondo cui lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo parasubordinato o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile (corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)., pari ad 8000 euro per redditi da lavoro dipendente ed assimilati ,compresi quelli da collaborazioni coordinate e continuative, e ad euro 4800 per redditi da lavoro autonomo .
- secondo la nota del Ministero del Lavoro . n. 2866 del 26/02/2016 si consente di essere considerati privi di impiego anche ai soggetti in possesso di partita IVA non movimentata negli ultimi 12 mesi.;
- inoltre, si conferma che sono da considerare privi di impiego, coloro che sono interessati da fattispecie ,che pur se remunerate, non costituiscono rapporto di lavoro, come, ad esempio: tirocini, borse di studio, borse lavoro, servizio civile ed attività di pubblica utilità.
- infine necessita dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Lo stato di disoccupazione costituisce requisito necessario per avere accesso alla NASPI e all’ASDI (articoli 3 e 16, D.Lgs. n. 22/2015), alla DIS-COLL (art. 15, D.Lgs. n. 22/2015), oltre che per l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato (art. 8, L. n. 68/1999, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 151/2015).
La Circolare del Mlps n. 34 del 23 dicembre 2015 conferma che ,ai fini dell’accesso ai servizi e alla misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione non rappresenta un requisito esclusivo, e ciò nel rispetto della convenzione dell’OIL n. 122/1964, nonché del principio di non discriminazione e di quanto previsto dall’art. 29 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE; sicché l’accesso a questi servizi e misure non può non essere accordato a coloro che lo richiedano, anche se impegnati in attività lavorative .
Invece , si conferma il criterio di priorità per i soggetti disoccupati, nella offerta dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.
Lo stato di disoccupazione è, peraltro , considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo ovvero concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di NEET (ossia i giovani che on studiano,non frequentano corsi di formazione e non lavorano),he,appunto,presuppone lo stato didisoccupazione): che in questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti:
– al momento della registrazione al Programma,
– al momento dell’inizio del servizio o della misura di politica attiva.
A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l’inizio del servizio o della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al momento dell’evento da verificare (di volta in volta il momento della registrazione ovvero dell’inizio della misura).
L’assenza di lavoro subordinato o di altro rapporto rientrante tra le tipologie soggette a comunicazione obbligatoria è verificata d’ufficio, sulla base delle informazioni registrate nella Scheda anagrafico-professionale (SAP).
L’assenza di attività lavorativa autonoma o impresa individuale, con o senza regime di partita IVA o comunque di altro reddito da lavoro non riconducibile a lavoro subordinato, deve essere autocertificata,.ex dpr n.445/2000
Un’ulteriore situazione , citata nell’art. 19, c.4,del D.Lgs. 150/2015 , fa riferimento al “Lavoratore a rischio disoccupazione” , riferendosi ai lavoratori dipendenti che, per accelerare la presa in carico da parte dei CPI, possono effettuare la relativa dichiarazione al Portale nazionale delle politiche del lavoro sin dal momento del ricevimento della comunicazione di licenziamento, risultando in corso l’eventuale periodo di preavviso.
Resta stabilito che in questo caso il lavoratore acquisisce lo status di disoccupato dal momento della perdita effettiva del rapporto di lavoro.
2)La modalità di rilascio della DID
a)Secondo dec.legvo 181/00(art 2.c.1) e DGRA 157/06(art.15, c.1,lett.c)
La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione da parte dell’interessato presso il centro per l’impiego nel cui ambito si trovi il suo domicilio, della dichiarazione (DID) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e attestante l’attività lavorativa svolta in precedenza e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
La dichiarazione (DID) può essere presentata:
- direttamente dal soggetto interessato, recandosi al Centro per l’impiego;
- utilizzando i servizi informatici messi a disposizione dalla Regione;
- mediante i servizi di cooperazione applicativa dell’Inps.
b)Secondo Dec.legvo n.150/15(art.19 c.5)
La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) viene rilasciata al Portale Nazionale delle politiche attive , attualmente non disponibile e, sulla base delle indicazioni fornite in fase di registrazione, si individua automaticamente una classe di profilazione ,secondo la previsione dell’art. 19, c.5, del D.Lgs. n. 150/2015
Si avverte che nella Regione Abruzzo , in attesa della piena operatività del Portale Nazionale, le DID verranno rilasciate dai lavoratori, in possesso dei requisiti sopra indicati, direttamente al CPI attraverso la sottoscrizione di persona, mentre in prospettiva saranno rilasciate attraverso i sistemi informativi regionali, attraverso il canale di cooperazione applicativa.
Così come stabilito dall’art.. 21, c. 1, del D.Lgs. n. 150/2015, “la domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e d’ indennità di mobilità, prodotta dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità”.
3)Conferma stato di disoccupazione
a) Secondo dec.legvo 181/01 e Dgra 157/06
Detti provvediment1 non prevedono espressamente uno specifico adempimento per la conferma dello stato di disoccupazione
b) Secondo dec.levo 150/15 (art.20)
In materia , l’art. 20, del D.Lgs. 150/2015 dispone che:
a)Entro 30 gg. dalla dichiarazione telematica il lavoratore disoccupato, conferma lo status contattando il CPI (art. 20 c.1). I percettori di sostegno al reddito, invece, contattano i CPI entro 15 giorni (art.21 c. 2).
b)Spetta, al CPI definire le modalità con cui essere contattato dal lavoratore disoccupato e comunque, nel caso in cui non vi fosse una attivazione diretta del medesimo nei primi 30 gg. dalla registrazione, spetta al CPI stesso a contattarlo per la profilazione ,che ne valuta il livello di occupabilità ,(non appena verrà reso disponibile il servizio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e per la stipula del patto di servizio.
c)La nuova disciplina modifica i criteri dell’identificazione del CPI “competente”-,
In generale, infatti, deve essere garantita al lavoratore, la facoltà di scegliere il CPI con cui stipulare il Patto di Servizio Personalizzato. ,tuttavia ,in via transitoria, nelle more della predisposizione del sistema informativo unico, il lavoratore disoccupato rilascia la DID, conferma lo status e sottoscrive il Patto di Servizio, presentandosi personalmente al CPI.
Per i cd. percettori di sostegno al reddito il CPI competente è quello del domicilio indicato nella domanda inoltrata all’INPS.
Per i beneficiari di ASDI il CPI competente come specificato nel decreto MLPS del 29 ottobre 2015 è quello di residenza.
La nuova disciplina non prevede ulteriori conferme periodiche, poiché è delegato al Patto di Servizio Personalizzato il compito di stabilire le modalità con cui si sostanzia e si rende effettiva la disponibilità del lavoratore.
4)Accesso ai servizi competenti ed alle misure di politica attiva
a) Secondo dec.legvo n.181/00(Art.3) e Dgra 157/06 (art.17)
L’art.3 d.lvo 181/00 recita:
1.Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca direinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lungadurata, non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.
1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l’offerta delle seguenti azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale
c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito
1-ter Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salarial e o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall’attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l’offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato
Si aggiunge che l‘art.17 della Dgra n.157/06 dispone un “Colloquio di orientamento” ,prevedendo che:
1. Il primo colloquio di orientamento è svolto dal Centro per l’impiego entro tre mesi dalla dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.
2. Nel corso del primo colloquio di orientamento il Centro per l’impiego:
a) accerta e registra le effettive disponibilità del lavoratore;
b) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva del lavoro;
c) prescrive obblighi di ripresentazione .
3. Al fine di rendere maggiormente efficienti i meccanismi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, il lavoratore e l’operatore del servizio per l’impiego sottoscrivono, entro e non oltre sessanta giorni dal primo colloquio, un patto di servizio integrato in cui sono riportate le risultanze del colloquio stesso. Mediante il patto di servizio integrato il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano individuale di attività con funzione di orientamnto, formazione, riqualificazione professionale, tirocinio e e ogni altra iniziativa proposta dal servizio per l’impiego volta a favorire l’integrazione professionale o a migliorare le possibilità di inserimento lavorativo.
b) Secondo il dec.legvo 150/15(art.20 commi da 2 a 6)
I richiamati commi dell’art.20 dispongono quanto segue:
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui alcomma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri perl’impiego, con le modalita’ definite da questi, entro il termine di15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego entro iltermine stabilito con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1, perstipulare il patto di servizio di cui all’articolo 20. 3. Ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI)di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e’necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di serviziopersonalizzato, redatto dal centro per l’impiego, in collaborazionecon il richiedente, a seguito di uno o piu’ colloqui individuali. 4. Il beneficiario di prestazioni e’ tenuto ad attenersi aicomportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cuiall’articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gliobblighi e le sanzioni di cui al presente articolo. 5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, illavoratore che fruisce di benefici legati allo stato didisoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo. 6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita’ dicui all’articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto diservizio personalizzato, il beneficiario puo’ essere convocato neigiorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso dialmeno 24 ore e non piu’ di 72 ore secondo modalita’ concordate nelmedesimo patto di servizio personalizzato.
5) La sospensione dello stato di disoccupazione
a) Secondo dec.legvo 181/00 /art.4 ,c.1,lett.c) e Dgra 157/06(art.18)
La sospensione dello stato di disoccupazione trova applicazione in riferimento allo svolgimento di attività a tempo determinato non superiore a 4 mesi (se il soggetto è giovane di età non superiore ai 25 anni) ovvero a 29 se laureato), a 8 mesi, se adulto, a condizione che il reddito annuo di tale attività superi i limiti prima indicati(8000 ovvero 4800 euro) : in tal caso viene mantenuta la data di decorrenza dello stato didisoccupazione ,mentre non viene conteggiato ,nel periodo complessivamente maturato prima e dopo il rapporto a termine in questione , il numero dei mesi riferiti alla singola attività lavorativa che, nell’anno solare, ha comportato il superamento dei limiti di reddito.
b) Secondo dec.legvo 150/15(art.19, comma 4)
In continuità con la previgente normativa ,secondo l’art.19,comma 4, ,lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
La Nota del Ministero del Lavoro, Prot. n. 2866 del 26/02/2016 ha chiarito che:
1) in caso di attribuzione di una CO (a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro) ad un soggetto che abbia rilasciato la DID, verrà prevista “in automatico” la sospensione dello stato di disoccupazione, per la durata massima di sei mesi.Qualora il contratto di lavoro abbia ab origine una durata superiore ai sei mesi e nel termine di sei mesi non interviene una C.O. di cessazione del rapporto di lavoro, si procederà alla decadenza dallo stato di disoccupazione, a far data dall’inizio del rapporto di lavoro.
3) Laddove, invece, intervenga una C.O. di cessazione entro il termine di sei mesi (ad esempio, entro tre mesi), la sospensione dello stato di disoccupazione terminerà dopo i tre mesi. e la durata della disoccupazione ricomincia a decorrere da tale termine.
Quanto sopra specificato ,che fa riferimento al l’art.19, comma 4 del dec.legvo n.150/15 ed ai chiarimenti forniti dalla del MLPS Prot. n. 2866 del 26/02/2016 ,dovrebbe ormai non trovare piu’ applicazione da quando sara’ operativa la ricordata variazione apportata dal CDM nella riunione del 10 giugno scorso , che ,appunto , reintroduce la disposizione che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo ,parasubordinato o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile (corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)., pari ad 8000 euro per redditi da lavoro dipendente ed assimilati ,compresi quelli da collaborazioni coordinate e continuative, e ad euro 4800 per redditi da lavoro autonomo .
6) Conservazione dello stato di disoccupazione
a)Secondo dec.legvo 181/00 )(art.4) e Dgra 157/06(art.18)
La conservazione dello stato di disoccupazione, nel d.lvo 181/00 e’ previsto dall’art.4 e dall’art 18 della Dgra 157/06 ,stabilendo che la stessa opera per coloro che svolgono un’attività lavorativa tale da assicurare un reddito non superiore al reddito minimo annuale personale escluso da imposizione fiscale(8000 euro per dipendente, cococo o pensione.ovvero 4800 euro per lavoro autonomo)
b) Secondo dec.legvo 150/15
Il D.Lgs. n. 150/2015.,che non prevede più l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione per conseguimento del reddito di cui all’art.4 del dec.legvo n.181/00, stabilisce ,invece ,che il soggetto che ha rilasciato la DID, ha sottoscritto il Patto di servizio personalizzato e continua ad essere privo di impiego, per mantenere lo stato di disoccupazione deve presentarsi al CPI quando viene convocato e partecipare alle misure di politiche attive concordate nel Patto di servizio.
Un’eventuale assenza deve essere dovuta ad un “giustificato motivo” che ricorre nei casi specificati dalla Nota del Ministero del Lavoro, Prot. n. 2866 del 26/02/2016 e deve essere addotta nelle tempistiche indicate nella Nota medesima.
Pertanto , il “giustificato motivo”, ricorre in caso di:
- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile o servizio di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni comprovato impedimento oggettivo e/o cause di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimi.
Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l’applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità.
Laddove il Centro per l’impiego abbia la necessità di ricevere chiarimenti, in merito a fattispecie specifiche relative alla sussistenza o meno di un giustificato motivo, potrà presentare una richiesta di parere, per il tramite dei competenti uffici regionali e mediante comunicazione via pec, alla Direzione Generale, all’indirizzo di posta dgpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it (e successivamente all’ANPAL, una volta che la stessa sia stata costituita), prospettando nella richiesta la possibile soluzione da adottare.
Decorsi venti giorni dalla ricezione della richiesta, senza che la Direzione Generale (e, in seguito, l’ANPAL) si sia pronunciata, si produrrà il silenzio assenso verso la soluzione indicata dal Centro per l’impiego.
Riguardo a quanto sopra ,tuttavia ,necesita attendere i chiarimenti e gli indirizzi degli organi istituzionali competenti in riferimento alla modifica al decreto legvo n.150/15 apportata dal CDM nella riunione del 10 giugno scorso ,cui si e’ fatto cenno sopra ,ma non ancora vigente.
7)Calcolo dell’anzianità di disoccupazione
a)Secondo dec.legvo 181/00(art. 2 ,c.6) ) e Dgra 157/06 (art.21)
L’anzianità di disoccupazione viene calcolata a partire dalla data di rilascio della DID. Essa viene calcolata in mesi commerciali, per cui i periodi fino a quindici giorni all’interno di un unico mese non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero
b) Secondo dec.legvo 150/15
Si conferma, come ribadito anche nella Nota del Ministero del Lavoro, Prot. n. 2866 del 26/02/2016 che , ai fini del calcolo della durata sia dello stato di disoccupazione ,che dei periodi di sospensione, il calcolo è giornaliero e si utilizza il criterio delle giornate di calendario..
8)La perdita dello stato di disoccupazione
a) Secondo dec.legvo 181/00 (art.4,lett b) e c)), Dgra 157/06 (art.19)
Essa interviene :
a)a seguito di attività lavorativa a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore ai 4 mesi, se il soggetto è giovane,ovvero ad a 8 mesi, se adulto, con un reddito annuo conseguito, con riferimento alla singola attività , superiore ai limiti annui di 8000 ovvero 4800 euro ;
b) in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 del dec.legvo 181/00; c) in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovan e , considerando congrua l’offerta che prevede profilo profesionale equivalente ,ossia comportante un medesimo inquadramento contrattuale rispetto a quello previsto dal patto di servizio sottoscritto mentre il lavoro e’ previsto nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni ,ricordando che per l’Abruzzo sono fissati sedi di lavoro distanti entro 50 km dal domicilkio e comunque raggiungibili entro 80 minuti con mezzi pubblici
b) Secondo il d.legvo 150/15
Si perde lo stato di disoccupazione nei seguenti casi:
1)Avvio di un’attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato della durata superiore a 6 mesi: la perdita è automatica e regolata dai meccanismi della sospensione (art. 19, c. 1, del D.lgs. n. 150/2015).
2)Avvio di un’attività di lavoro autonomo di qualsiasi durata :la perdita viene accertata nel momento in cui, come da Patto di Servizio Personalizzato, vi è una comunicazione con autocerticazione da parte dell’utente (art. 19, c. 1, del D.Lgs. n. 150/2015).
3)In caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua in assenza di giustificato motivo (art. 20, c. 3, lett. c, D.Lgs. n. 150/2015)
Pertanto ,in relazione alla perdita dello Stato di disoccupazione, il D.lgs. 150/2015 inasprisce, attraverso i nuovi meccanismi di condizionalità per i percettori il regime sanzionatorio in caso di mancata partecipazione alle misure di politica attiva concordate, prevedendo la decurtazione progressiva delle indennità prima della decadenza del trattamento e dallo stato di disoccupazione.
Comunque ,anche su tale aspetto ,sara’ opportunpo attendere i chiarimenti degli organi istituzionali riguardanti le modifiche decise nella riunione del 10 giugno scorso dal CDM al dec.legvo n.150/15 ,a seguito dell’entrata in vigore delle stesse
La Nota del Ministero del Lavoro, Prot. n. 2866 del 26/02/2016 stabilisce che le sanzioni previste per i beneficiari di NASPI, ASPI e Dis-Coll vanno applicate anche ai soggetti non percettori di strumenti di sostegno al reddito, con la duplice finalità di responsabilizzare i soggetti che si rivolgono ai CPI per ottenere servizi e misure di politiche attive del lavoro, e di alleggerire il carico di lavoro degli operatori dei CPI.
In particolare:
- Ai beneficiari di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e indennità di mobilità (art. 21 comma 7, D.Lgs. 150/2015)
- In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alla terza convocazione del CPI per la sottoscrizione del patto (art. 20, c. 1, lett. b e art. e art. 21, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 150/2015), al terzo mancato appuntamento con il responsabile delle attività del patto (art. 20, c. 2, lett. d, del D.Lgs. n. 150/2015)
- alla terza mancata partecipazione alle iniziative di orientamento previste (art. 20, c. 3, lett. a, del D.Lgs. n. 150/2015)
- In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alla seconda convocazione per iniziative di riqualificazione e formazione (art. 20, c. 3. lett. b, del D.Lgs. n. 150/2015).
- Ai beneficiari di strumenti di ASDI (Assegno di Disoccupazione):
- In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alla terza convocazione o appuntamento fissati per la sottoscrizione del patto (art. 21, c. 3, del D.Lgs. n. 150/2015)
- In caso di seconda mancata partecipazione alle iniziative di orientamento in assenza di giustificato motivo (art. 20, c. 3, lett. a, del D.Lgs. n. 150/2015)
- In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di riqualificazione e formazione (art. 20, c. 3, lett. b, del D.Lgs. n. 150/2015).
- In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione per i motivi sopra elencati (art. 21 comma 7 e 8 del D.Lgs 150/2015) e secondo le specifiche indicazioni per i titolari di assegno di ricollocazioni (art. 21 comma 4) non è possibile effettuare un nuovo rilascio della DID prima che siano trascorsi due mesi.
9) Le specifice novita dec.legvo n.150/15
a)Cumulabilità della NASpI e DIS–COLL e dell’ASDI con i redditi da “lavori di scarsa intensità”
La normativa vigente in materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS–COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo,(1) individua il reddito che consente di continuare a percepire le prestazioni sociali o assistenziali nel reddito corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13, del T.U.I.R (D.P.R. n. 917/1986).
Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo o impresa individuale.
Il Decreto del Ministero del Lavoro del 29 Ottobre 2015(2) all’art.4 “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e decadenza” prevede nel caso in cui, durante il periodo di percezione dell’ASDI, si instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, al soggetto sono applicabili i limiti di compatibilità e gli obblighi di comunicazioni previsti nel caso di Naspi e DIS-COLL all’art.9 e 10, del D.Lgs.22/2015.
b)Allineamento della condizione occupazionale degli iscritti e gestione flusso utenti.
Il flusso di utenti che si presentano agli sportelli, dovrà essere gestito ai sensi della vigente normativa.
Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2015, il CPI di riferimento dovrà provvedere ad aggiornare d’ufficio lo stato di disoccupazione dei lavoratori che, alla data del 24/09/2015, risultavano essere in “conservazione” dello stato di disoccupazione per attività lavorativa di scarsa entità. Tali lavoratori sono ricondotti allo stato di “occupati in cerca di altra occupazione”, ove non applicabile l’istituto della sospensione. Ai fini di tale procedura, ed in particolare delle tempistiche e delle modalità attuative, si procederà alla pulizia degli archivi secondo la tempistica e gli standard tecnici che saranno definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Riportiamo per completezza alcuni esempi indicati nella Nota del Ministero del Lavoro, Prot. n. 2866 del 26/02/2016:
Nell’ipotesi di sottoscrizione della DID anteriormente al 24/9/2015 e contestuale sussistenza di un contratto di lavoro di durata inferiore ai sei mesi sottoscritto prima del 24/9, la sospensione durerà dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di scadenza dello stesso. Il soggetto manterrà l’anzianità di disoccupazione pregressa, che aveva prima dell’inizio del rapporto di lavoro. Se alla scadenza del contratto (successiva al 24/9), il soggetto risulta privo di impiego, lo stesso continuerà a maturare l’anzianità di disoccupazione.
Es.1. contratto di lavoro stipulato 1/5/2015 con scadenza 1/10/2015 (5 mesi): il soggetto mantiene l’anzianità di disoccupazione che aveva (eventualmente) prima del 1/5/2015 e per tutta la durata del rapporto di lavoro (1/5/2015 – 1/10/2015), lo stato di disoccupazione è sospeso. Dal 2/10/2015, il CPI verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015. Laddove gli stessi sussistano, l’anzianità di disoccupazione pregressa si cumulerà con l’anzianità acquisibile dal 2/10/2015. Il soggetto non è tenuto ad effettuare una nuova DID
Nell’ipotesi di contratto di lavoro superiore a sei mesi con reddito inferiore a 8.000 euro (o 4.800 euro in caso di attività autonoma) stipulato prima del 24/9/2015. Il soggetto mantiene in l’anzianità di disoccupazione fino al 23/9/2015. Dal 24/09/2015, decade dallo stato di disoccupazione. Una volta terminato il contratto, il soggetto che abbia i requisiti di cui all’art. 19 effettuerà una nuova DID e la durata della disoccupazione comincerà nuovamente a decorrere.
Es.2. Contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi sottoscritto il 1/5/2015 con termine al 31/1/2016, con reddito inferiore a 8.000 euro: il soggetto dal 24/9 decade dallo stato di disoccupazione, ai sensi della nuova normativa. Dal 01/02/2016, il soggetto, se privo di impiego ai sensi dell’articolo 19, dovrà effettuare una nuova DID. Laddove non sussistano i requisiti dell’articolo 19, dal 01/02/2016 sarà occupato in cerca di nuova occupazione.
Es. 3. Contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi sottoscritto il 20/7/2015 con termine al 15/3/2016 (contratto, ad oggi, attivo), con reddito inferiore a 8.000 euro: Dal 24/9 al 15/3 sarà iscritto come occupato in cerca di nuova occupazione. Dal 16/3/2016, se privo di impiego ai sensi dell’art. 19, maturerà nuovi periodi di anzianità di disoccupazione, dopo aver effettuato una nuova DID.
- Se il soggetto era iscritto prima del 24/9 senza rapporti di lavoro, mantenendo tale status anche dopo il 24/9, non vi sarà soluzione di continuità rispetto al pregresso, con contestuale maturazione dell’anzianità di disoccupazione a far data dall’iscrizione. Il soggetto non deve effettuare una nuova DID.
- Se il soggetto si è iscritto successivamente al 24/9, laddove abbia un successivo rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi, lo stato di disoccupazione è sospeso dalla data di sottoscrizione del contratto, fino alla sua scadenza.
Es.4. Soggetto iscritto il 25/9; rapporto di lavoro dal 1/10/2015 al 31/12/2015: matura anzianità dal 25/9 al 30/9 e dal 1/1/2016 in poi.
- Se il soggetto si è iscritto dopo il 24/9 e successivamente sottoscrive un contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi, a prescindere dal reddito che ne ricava, l’anzianità di disoccupazione matura dal 24/9 alla data di sottoscrizione del contratto. Successivamente, decade e, pertanto, a far data da una nuova iscrizione (DID) maturerà un nuovo periodo di disoccupazione.
Es. 5. Soggetto effettua la DID il 25/9 (privo di impiego) e sottoscrive un contratto di lavoro dal 1/10/2015 al 30/9/2016. Il soggetto matura l’anzianità di disoccupazione solo dal 25/9 al 30/9, con successiva decadenza dallo stato di disoccupazione. Dal 1/10/2016, in presenza dei requisiti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, effettua una nuova DID, con decorrenza dell’anzianità di disoccupazione ex novo.
c) Occupati in cerca di altra occupazione
L’argomento di cui al titolo ,non e’ una novita’ assoluta ,perche’ prevista ache dalla previgente normativa, secondo cui, ad esempio ,gli occupati iscritti nell’elenco anagrafico,partecipano alle graduatorie ( cc .dd.sui presenti o di giornata) per le assunzioni presso le pp.aa.
Nel decreto legvo 150/15 la persona occupata in cerca di altra occupazione che si rivolge al CPI, pur non sottoscrivendo un Patto di Servizio, è presa in carico dal Centro medesimo ed è identificata e distinta dalle altre categorie di lavoratori.
La presa in carico, che avviene esclusivamente su richiesta del lavoratore, comporta per lo stesso, a seconda delle aspirazioni e delle esigenze, la possibilità di accedere ai servizi di incontro domanda e offerta di lavoro, alla consulenza orientativa finalizzata alla ricerca di lavoro più mirata e calibrata sulle proprie esperienze e/o aspirazioni, ma anche ad altri servizi erogati dai CPI, purché compatibili con l’orario di lavoro dell’utente.
d) La Condizione di “Non occupazione”
Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 150/2015 risalta la cosi’ detta Condizione di “Non occupazione” (art. 19, c.7): ossia, la condizione dei soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa. Questa fattispecie è stata inserita per evitarne l’ingiustificata registrazione come disoccupati, specificando che, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015, le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionavano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione, si intendono oggi riferite alla condizione di “non occupazione”.
La Circolare n. 34/2015 chiarisce che, in analogia alle disposizioni dell’art. 9 e 10 del D.Lgs. n. 22/2015 (dettate con riferimento alla NASpI) a tutela del diritto alla prestazione, per coloro che svolgono una attività lavorativa di “scarsa intensità” si intendono in condizione di “non occupazione” anche coloro che pur svolgendo una attività lavorativa ne ricavino un reddito annuo minimo escluso da imposizione (inferiore a € 8.000 per lavoro subordinato o parasubordinato e € 4.800 per lavoro autonomo).
Le amministrazioni interessate provvederanno, a verificare che il soggetto, che faccia richiesta di prestazioni sociali/assistenziali, risulti privo di impiego o svolga attività lavorativa da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del DPR 917/1986.
Nelle more della stipula delle Convenzioni tra Anpal e le amministrazioni interessate, si rinvia a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive e di idonei controlli che le amministrazioni sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni.
e)Collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
La previgente disciplina sul collocamento dedica a quello dei disabili gli artt da 29 a 31 della DGRA n.157/06, cui si fa rinvio
Invece l’art. 18, c. 3, del D.Lgs. n. 150/2015 dispone che:
Le norme del Capo II “Principi generali e comuni in materia di Politiche Attive del Lavoro” si applichino al collocamento dei disabili, di cui alla L. n. 68/1999, “in quanto compatibili”.
La Circolare n. 34/2015 chiarisce quali siano le norme compatibili, al fine di garantirne un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, come di seguito specificato.
Le attività di politica attiva del lavoro previste dall’art. 18 del D.lgs. n.150/2015 dovranno essere svolte anche ai fini del collocamento mirato.
La persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, deve avere il requisito dello stato di disoccupazione, (art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 150/2015) ed iscriversi nell’elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato.
L’iscrizione, però, è compatibile con lo svolgimento di lavoro subordinato e di attività lavorativa in forma autonoma, definite di “scarsa entità” (ossia il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione o che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti) come chiarito nella nota Prot. 2866 del 26/02/2016.
Anche la permanenza nell’elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, analogicamente come alla condizione di “non occupazione” ed alle disposizioni di cui agli art. 9 e 10, del D.Lgs. n. 22/2015 dettate con riferimento alla NASpI; pertanto
a) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), decade dall’iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi; in tal caso, l’iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro
b) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000), conserva l’iscrizione
c) l’iscritto che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ 4.800) ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, conserva l’iscrizione.
La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’art. 20, del D.Lgs. n. 150/2015; in merito ai contenuti, la circolare evidenzia che si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità, nella:
- individuazione del profilo personale di occupabilità,
- definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile,
- accettazione di congrue offerte di lavoro,Alla persona iscritta negli elenchi si applica l’art. 21, del D.Lgs. n. 150/2015 recante “rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito”.In merito alle sanzioni, trovano applicazione il comma 7, il comma 8 e il comma 9 dell’articolo 21 del D.lgs. n. 150/2015, considerato che la disciplina dei benefici ordinari connessi alla disoccupazione è stata del tutto innovata rispetto alle norme previgenti e che, in via generale, le nuove disposizioni risultano essere di maggior favore rispetto alle antecedenti con particolare riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione.In merito all’art. 25 del D.lgs. n. 150/2015, ed in particolare ai principi indicati ai fini della definizione di offerta di lavoro congrua, il posto di lavoro offerto deve essere corrispondente ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione.In rapporto al lavoratore assunto ai sensi della Legge 68/99, viene chiarito che si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 26 del D.lgs. n. 150/2015. In particolare, in merito alle attività di pubblica utilità a beneficio della comunità, resta fermo il principio generale secondo cui al lavoratore con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le sue “minorazioni” (vd. Articolo 10, comma 2 della legge n. 68/1999)
Infine, la Circolare suggerisce che le Regioni debbano individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato dei datori di lavoro.
[1] Combinato disposto degli articoli 9 “Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato” c. 3, e 10 “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale” c. 1 e 15 “Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL” c. 12, del D.lgs. n. 22/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della L. n. 183/2014”, come modificati dal c. 3, dell’art. 34 “Abrogazioni e norme di coordinamento”, del Decreto.
[2] Decreto del Ministero del Lavoro del 29 Ottobre 2015 “Attuazione dell’art.16, c.6, del D.Lgs.n.22/2015 in materia di Assegno di Disoccupazione (ASDI)”.