Il beneficio interessa tanto i beni strumentali acquistati in proprietà quanto quelli acquisiti in leasing.
Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all’allegato 3 della legge di Stabilità 2016.
L’acconto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per quello successivo corrisponde a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni in commento.
Godono dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi. Non rientrando, quindi, nel beneficio:
– gli investimenti in beni immateriali;
– gli investimenti in beni “usati”.
Per beni “nuovi” si deve intende sia il bene acquistato dal produttore, sia il bene acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001).

Premesso quanto sopra, si richiama l’attenzione  sulla circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, con la quale, fornisce i primi chiarimenti circa il c.d. “super ammortamento” La circolare chiarisce i dubbi interpretativi di recente sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle entrate e recepisce i principi espressi sull’argomento dalla circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, concernente i chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate