Archive for Maggio 2015

MLPS /INPS : AGGIORNATE FAQ RIGUARDANTI ISEE

31/05/2015

Sono state aggiornate dal Ministero del Lavoro e dall’Inps le domande più frequenti pervenute, nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Le F.A.Q aggiornate

Portale ISEE 2015

PUBBLICATO DECRETO MLPS DECONTRIBUZIONE PREMI 2015

31/05/2015

Sula Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2015 ,n.123 risulta pubblicato il   decreto del mlps 8 aprile 2015 ,di determinazione per l’anno 2015 della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007,i cui aspetti si evidenziano di seguito:

1.Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi

Le risorse per l’anno 2015 ,pari a 391 milioni di euro,sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per  la  contrattazione  aziendale  e  del  37,5  per  cento  per  la
contrattazione territoriale

2.Ambito di applicazione 

Con riferimento alle somme  corrisposte  nell’anno  2014,  sulla
retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive  modificazioni,
e’ concesso, con effetto dal 1° gennaio 2015, ai  datori  di  lavoro,
uno sgravio contributivo  sulla  quota  costituita  dalle  erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello, nella misura del 1,60 per cento  della  retribuzione
contrattuale  percepita

3.Indicazioni circa i contratti collettivi


 I ccnl di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia’ avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di
lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita’,
qualita’,  redditivita’,  innovazione  ed  efficienza  organizzativa,
oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento  economico  o
agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini
del miglioramento della competitivita’ aziendale.
Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti
possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  impresedel settore sul territorio.

4.Casi esclusione decontribuzione

Lo sgravio contributivo   non e’ concesso quando:
a)risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto
previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389., secondo cui ::La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo’ essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
b) manca il  rispetto delle condizioni di  cui  all’art.  1,  comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,che impone ai datori di lavoro il  rispetto “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

5.Procedure

Ai fini dell’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all’art.
1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  inoltrano,  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ed
esclusivamente in via telematica, apposita  domanda  all’INPS,contenente gli elementi precisati nell’art 3 del decreto in questione  , anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri  enti  previdenziali,
secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.

6.Modalita’ di ammissione

1L’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1, avviene  a
decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello   fissato
dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
A tal fine, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un  numero
di protocollo informatico

Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all’art.  1,
l’INPS, ferma restando l’ammissione di tutte  le  domande  trasmesse,
provvede all’eventuale riduzione delle somme  richieste  da  ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione  ai  richiedenti

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DECRETO 8 aprile 2015

CIG IN DEROGA E TFR

31/05/2015
Riguardo all’argomento del titolo,si ritiene confacente premettere che a seguito  di corrispondente   quesito,l’Inps con il   messaggio n. 23953 del 23 ottebre 2009 ,  in materia di   rimborso  delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIG e di irrilevanza dei periodi di CIG in deroga ,forni’     risposta ,precisando quanto segue.
Il quesito ha alla base  la   richiesta  di conoscere se l’intervento della CIG in deroga, a seguito della conclusione di un periodo di CIGS possa avere effetto sull’applicazione del rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 464/1972.In proposito  risulta  rammentato  che  la norma prima citata   stabilisce che “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.” e che con successive   circolari interpretative  è stato chiarito chiarito che la possibilità di rimborso,  ora riguardante  le quote di TFR ( sostitutivo   dell’indennità di anzianità), è preclusa qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro (prima del licenziamento) ed infine  che le quote rimborsabili sono soltanto quelle dei periodi integrati immediatamente prima del licenziamento,mentre non    si considerano interruttive della sospensione l’astensione per maternità, le festività, la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se regolarmente comunicato.

Il  messaggio aggiunge  che parimenti  non  è da considerare   evento interruttivo la collocazione in CIG in deroga, che mantiene lo stato di sospensione attribuendone il finanziamento ad un fondo di natura non contributiva,pur se la condizione di sospensione per intervento della CIG in deroga  non può prevedere  il  rimborso delle relative quote di TFR maturate ,in quanto non sussiste  alcuna norma che   lo preveda specificamente.

Conclusivamente l’Inps affermè che pertanto    va  riconosciuto il rimborso delle quote di TFR maturate durante l’intervento della CIGS (per tale solo periodo) ,anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore dopo un ulteriore periodo di CIG in deroga fruito senza soluzione di continuità  dopo la  conclusione del periodo di CIGS autorizzato.

La suddetta posizione dell’Inps ,però’ ,  non  risulta confermata  dal  giudice del lavoro di Brindisi ,che con la   sentenza 805 del 20/5/2015,(commentata su Italia Oggi del 29 maggio 2015) ha chiarito su chi gravi l’onere del pagamento del tfr per i periodi d’integrazione salariale straordinaria in deroga, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo, il lavoratore non sia stato riassorbito.

Si tratta di un intervento di notevole importanza, in quanto affronta un vuoto normativo e giurisprudenziale. A tal fine è utile rammentare che il comma 3 dell’art. 2120 c.c. stabilisce che in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma (ossia la retribuzione imponibile ai fini tfr) l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Sicché, in caso di cigs e cigo, il tfr spetta, considerando la retribuzione come se il lavoratore avesse svolto il normale orario di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore, al termine del periodo di integrazione salariale, venga rioccupato, il trattamento resta a carico del datore di lavoro. Viceversa, è posto a carico della cig se il lavoratore venga licenziato, al termine del periodo di sospensione (come è avvenuto nella vicenda oggi in esame). Sicché, ove si postuli l’esistenza di tale diritto in capo al lavoratore, postulato non condiviso, comunque, da chi scrive, nel vuoto normativo, l’unico canone interpretativo esistente è quello analogico dei principi vigenti per cigs e cigo: solo nell’ipotesi in cui il lavoratore al termine del periodo di cig in deroga venga riassunto, graverà su parte datoriale, l’onere del tfr maturato nel periodo di sospensione. L’arresto giurisprudenziale, al di là delle diverse posizioni difensive, pur nella sua sinteticità, appare comunque apprezzabile, in quanto colma un vuoto normativo e giurisprudenziale certamente foriero di ulteriori giudizi.
Si tratta di aspettare eventuali interventi in proposito da parte della stesso Inps e del Mlps  sulla sentenza sopra evidenziata

INPS:MODALITA’ RILASCIO ATTESTAZIONE ISEE

31/05/2015

Si riporta  il testo del Messaggio 27 maggio 2015, n. 3576 ,contenente chiarimenti sulle modalità di rilascio dell’attestazione ISEE.relativa alle Prestazioni a sostegno reddito ed alle Prestazioni sociali agevolate

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Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2015, nuove modalità dideterminazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di
prestazioni sociali agevolate.
L’Istituto, con circolare 18 dicembre 2014, n. 171, ne ha illustrato i principi normativi e fornito le indicazioni operative.
Poiché nella prima fase applicativa della Riforma, alcuni utenti, su indicazione delle Strutture territoriali,hanno richiesto l’attestazione direttamente alla Direzione generale, con il presente messaggio si
forniscono le opportune precisazioni sulle modalità di rilascio della medesima.
Al riguardo, la circolare n. 171/2014, in recepimento di quanto disposto dall’art. 11 comma 4 del D.P.C.Mcitato e dall’art. 2, commi 1 e 2 del Decreto ministeriale 7 novembre 2014, prevede che, all’esito del
procedimento diacquisizione dei dati rilevanti per il calcolo dell’indicatore, l’INPS, entro il decimo giornolavorativo successivo alla presentazione della DSU, renda disponibile al dichiarante l’attestazione, ilcontenuto della DSU, nonché gli elementi informativi acqu
isiti dagli archivi amministrativi necessari per il
calcolo. In attesa della automatizzazione del rilascio dell’attestazione tramite PEC, i canali mediante i
quali l’Istituto rende disponibile l’attestazione sono i seguenti:
-accesso al portale ISEE disponibile nella sezione del sito “Servizi on
-line”
-“Servizi per il Cittadino” (in tal
caso, l’interessato dovrà essere munito di PIN dispositivo rilasciato dall’INPS);
-sedi territoriali. In tal caso, l’operatore dovrà accedere al sito istituzionale e seguire il percorso “Servizion line” > accedi ai servizi > per tipologia di utente > Enti pubblici e previdenziali> ISEE 2015″; acquisire econsegnare l’attestazione, utilizzando, quale criterio di ricerca, il codice fiscale del dichiarante oppure il numero di protocollo.
-ente incaricato della ricezione della DSU (ad es., Caf), purché in possesso di specifico mandato scritto
conferito dallo stesso dichiarante;
Viceversa, gli altri componenti del nucleo familiare, diversi dal dichiarante, possono richiedere la sola
attestazione riportante l’ISEE all’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali.
In ragione di quanto sopra esposto, atteso che gli uffici della Direzione generale non sono preposte alrilascio dell’attestaz
ione, si raccomandano le Strutture territoriali a rendere disponibile la medesima attestazione al soggetto avente titolo che ne faccia richiesta, con modalità idonee a garantire la sua identificazione.
Si ricorda infine che, nella sezione “Informazioni-domande e risposte” del portale ISEE 2015, è stata pubblicata una raccolta di FAQ, arricchita di quesiti e risposte ulteriori rispetto alla versione già resa
disponibile alle Strutture territoriali con Messaggio 2353 del 2.4.2015

 

APPROVATO DA CONFPROFESSIONI RINNOVO CCNL ADDETTI STUDI PROFESSIONALI

29/05/2015

Approvato da parte del Consiglio generale di Confprofessioni il CCNL degli studi professionali, che dà il via libera all’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, sottoscritta il 17 aprile 2015 da Confprofessioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs)

Tra le novità del CCNL citiamo:

  • il congedo parentale ad ore;
  • gli aumenti retributivi con decorrenza aprile 2015, gennaio 2016, settembre 2016, marzo 2017 e settembre 2017;
  • lo speciale contratto di assunzione a tempo indeterminato per gli over 50 e gli inoccupati/disoccupati di lunga durata;
  • l’aumento salariale per i prossimi 3 anni di 85 euro a regime per il terzo livello.

 

In generale gli argomenti trattati riguardano:

  • campo di applicazione;
  • sistemi di relazioni sindacali;
  • relazioni Sindacali a Livello Decentrato;
  • bilateralità e Welfare;
  • tutele contrattuali;
  • classificazione del personale;
  • assunzione;
  • apprendistato;
  • contratti a tempo determinato;
  • obblighi del prestatore di lavoro;
  • preavviso;
  • orario di lavoro;
  • telelavoro;
  • ferie permessi;
  • tutela della maternità e paternità;
  • trasferte e Trasferimenti;
  • malattie e infortuni;
  • anzianità;
  • passaggi di qualifica;
  • trattamento economico;
  • risoluzione del rapporto di lavoro;
  • norme disciplinari

Il CCNL decorre dal 1° aprile 2015 e scade il 31 marzo 2018

DISPONIBILE MODELLO TELEMATICO PER COMUNICAZIONE C.I.CESSAZIONE CONTRATTO PER OFFERTA CONCILIAZIONE

29/05/2015

Tra le disposizioni contenute nel dec.legvo n.23/15 ,relstivo alle tiìutele crescenti nei licenziamenti figura quelle dell’art.6 , riguardanti l’offerta di conciliazione.

Infatti si prevede che per evitare di andare in giudizio ,si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata.

In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità.

Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Pertanto,in caso di licenziamento dei lavoratori  assunti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame come operai ,impiegati o quadri , al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento( 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento ) , in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ.,(Giudice lavoro,Commissione  Provinciale di Conciliazione  ed in sede sindacale) ed all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(Commissioni di certificazione), un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare  pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapportper ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento ,anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Per i datori non imprenditori e per quelli che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, Statuto dei lavoratori –  l’ammontare dell’importo è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle 6 mensilità

Peraltro, si evidenzia che il comma 3 dell’art.6 del decreto   stabilisce  un   sistema permanente di monitoraggio e valutazione ,come  istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  che assicura il  controllo  sull’attuazione della  suddetta disposizione.

A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis dec.legvo n.181/2000 è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1, la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4bis.(sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.)”

Stante la previsione che il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria  deve essere riformulato in sede istituzionale ,si segnala la nota del  MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 27 maggio 2015, n. 2788  ,contenente le specifiche  istruzioni operative per provvedere alla comunicazione on line dell’offerta di conciliazione ,facendo uso del previsto  modello telematico ,disponibile dall’1.6.2015 nella sezione ADEMPIMENTI ” del portale Cliclavoro ,denominata UNILAV CONCILIAZIONE .

Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all’applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato (prima schermata).

Il sistema (seconda schermata) proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello “UNII_AV_Cess”, relativi a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i seguenti ulteriori campi:

– data di proposta dell’offerta di conciliazione;

– esito (SI/NO) di tale offerta

in caso di esito positivo:

– sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;

– importo offerto;

– esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto.

Da ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

 

SENTENZA CORTE CASSAZIONE RELATIVA DETRAIBILITA’ INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO DA ALIUNDE PERCEPTUM

28/05/2015

Con la sentenza sotto riportata ,la Suprema Corte nel respingere il ricorso aziendale circa il licenziamento illeggittimamente disposto ,ha  affermato che l’aliunde perceptum, detraibile dall’indennità risarcitoria spettante, ex art. 18 l. n. 300 del 1070, al lavoratore illegittimamente licenziato in regime di tutela reale ed il cui rapporto di lavoro sia stato ricostituito senza soluzione di continuità, consiste in quelle utilità, patrimonialmente valutabili, che derivano al lavoratore in ragione del liberarsi di energie lavorative a causa della perdita del posto di lavoro. Vi rientrano tipicamente, ma non esclusivamente, le retribuzioni percepite in altra attività lavorativa che il lavoratore licenziato avvia potuto svolgere dopo la estromissione dal posto di lavoro, avendo egli trovato altra occupazione. Quindi non rientrano nell’aliunde perceptum quanto il lavoratore percepisce ,non già per aver impiegato le sue energie lavorative liberatesi per l’avvenuta estromissione dal posto di lavoro, bensì sulla base della disciplina del rapporto, proprio quale effetto naturale del recesso datoriale e della risoluzione del rapporto di lavoro: il trattamento di fine rapporto ed eventualmente anche l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato; emolumenti questi il cui pagamento da parte del datore di lavoro risulta indebito una volta accertata la illegittimità del licenziamento e ricostituita la continuità del rapporto di lavoro in regime di tutela reale, al pari dell’eventuale trattamento pensionistico (Cass., sez. lav., 23 gennaio 2009, n. 1707; Cass., sez. lav., 16 aprile 2008, n. 9988) o di mobilità (Cass., sez. lav., 28 aprile 2010, n. 10164). Ma il sopravvenuto carattere indebito di tale pagamento non consente al datore, peraltro in grado d’appello, di chiederne la detrazione dall’indennità risarcitoria o la restituzione. La detraibilità, nella specie, dell’indennità sostitutiva del preavviso non è configurabile perché non si tratta di aliunde perceptum nel senso sopra precisato; neppure la restituzione è configurabile come domanda nuova in appello, ammissibile solo se si tratta di restituzioni che dipendono dall’avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado (Cass., sez. II, 9 ottobre 2012, n. 17227). Più in generale cfr. Cass., sez. lav., 22 aprile 2013, n. 9702, che ha chiarito che il regime di tutela reale ex art. 18 l. n. 300/1970 non è condizionato alla restituzione degli importi percepiti a titolo di competenze per fine rapporto, atteso che le due obbligazioni sono disomogenee e si pongono su piani diversi per la loro funzione.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 maggio 2015, n. 10836

PROTOCOLLO INPS-AGENZIE ENTRATE PER CONTROLLI DURC IRREGOLARI E FRODI COMPENSAZIONI

28/05/2015

In ordine alla previsione del titolo si rinvia al contenuto del sottostante Messaggio

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INPS – Messaggio 26 maggio 2015, n. 3547

INPS:NUOVE INDICAZIONI PAGAMENTO PIU’ PENSIONI

28/05/2015

Per chi ha più pensioni, ad esempio perché ha lavorato sia nel pubblico sia nel privato, il pagamento il primo giorno del mese stabilito dal Governo slitta a luglio.

Lo comunica l’INPS, che con il messaggio 3519/2015 fornisce le indicazioni sul versamento delle pensioni il primo del mese, come regola generale a partire da giugno. Si tratta, come noto, di una norma inserita nel decreto 65/2015, lo stesso con cui l’Esecutivo ha stabilito la restituzione dell’indicizzazione 2012 e 2013 in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, che ha bocciato il blocco delle rivalutazioni a suo tempo deciso dalla Riforma Fornero. L’obbligo di pagare tutte le pensioni il primo del mese è contenuto nell’articolo 6 del decreto.

Le nuove disposizioni smontano quanto aveva previsto la Legge di Stabilità (pagamento il 10 del mese per i trattamenti pensionistici risultanti da più gestioni INPS, INPDAP ed ENPALS. Adesso, per coloro che ricevono più assegni facenti riferimento a gestioni diverse, visti i tempi necessari per adeguarsi al dettato del decreto del Governo, il pagamento sarà effetuato sempre il primo del mese ma a partire da luglio.

«considerati i tempi ristretti tra la data di approvazione della norma e la prima data unica di pagamento» non è stato possibile unificare tutti i pagamenti, ma solo quelli relativi ai «titolari di più pensioni nell’ambito delle gestioni pubbliche (che erano effettuati il 16 del mese, ndr) e in quello dello spettacolo e dello sport (che erano effettuati il 10 del mese, ndr), che venivano precedentemente effettuate in maniera disgiunta».

Se il primo del mese cade in un giorno festivo o non bancabile, il pagamento è posticipato al primo giorno utile successivo. Le stesse regole di unificazione si applicano anche ai trattamenti pensionistici pagati all’estero, con l’eccezione delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti, che continueranno ad emettere l’assegno con cadenza bimestrale. Per le pensioni in pagamento all’estero è stata parificata la sola data di pagamento in attesa di completare l’integrazione del processo di pagamento delle pensioni estere di questi contribuenti.

Ad ogni modo, in base al decreto 65/2015 ricordiamo che dal 2017 i pagamenti saranno effettuati non più il primo giorno del mese ma il secondo.

Fonte: messaggio INPS 3519/2015

 

A PROPOSITO ESENZIONE IMU PER TERRENI MONTANI

28/05/2015

Si avvicina il primo appuntamento del 2015 con l’IMU e, aspettando il 16 giugno, l’IFEL illustra brevemente le modalità di esenzione dall’imposta municipale unica per i terreni montani e parzialmente montani, dopo le modifiche del DL n. 4/2015, convertito con legge n. 34/2015. Si tratta del decreto che ha anche modificato i criteri di esenzione IMU per i terreni agricoli, precedentemente stabiliti con il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 il quale prendeva in considerazione la sola altitudine al centro del Comune.

Il nuovo decreto ha quindi stabilito che sono esenti dall’IMU, a partire dall’anno 2015, i terreni agricoli e quelli non coltivati:

  • ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del DL n. 4 del 2015), da chiunque posseduti;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del DL n. 4 del 2015), da chiunque posseduti;
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 99 del 2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del DL n. 4 del 2015).

Quest’ultima esenzione spetta anche nel caso in cui un CD o IAP iscritto alla previdenza agricola conceda il terreno in comodato o in affitto a CD o IAP.

Secondo l’interpretazione fornita dall’IFEL, la dichiarazione IMU il cui termine per la presentazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta, pur essendo obbligatoria anche per i casi di esenzione, non deve essere inviata nei casi di esenzione oggettiva (terreni ubicati nei Comuni totalmente montani o nelle isole minori) essendo le informazioni necessarie al controllo dell’imposta ricavabili dalla banca dati catastale. Diversamente, per i terreni situati nei Comuni parzialmente montani, la presentazione della dichiarazione appare necessaria, qualora sussistano le condizioni previste per l’esenzione e la qualifica del possessore non sia stata in passato già dichiarata al Comune. (Fonte: IFEL – Nota 20 Maggio 2015).