Archive for dicembre 2016

AUGURI DI BUONE FESTE

19/12/2016

In previsione delle festivita’ di  fine anno, si desidera formulare sinceri e aentiti auguri agli affezionati lettori ,avvertendo che per quache giorno il Blog non sara’ aggiornato.

INPS:SANZIONI PERCETTORI TRATTAMENTI DS INOSSERVANTI OBBLIGHI POLITICHE ATTIVE

18/12/2016

L’Inps, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.

Le istruzioni tengono conto anche delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (c.d. correttivo al Jobs Act).

Inoltre, la circolare fornisce le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.

 

Applicazione delle sanzioni (ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità)

Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini legislativamente previsti presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato; quest’ultimo deve riportare la disponibilità del soggetto alle seguenti attività:

  1. partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  2. partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  3. accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.

Il successivo art. 21, comma 7, come integrato dall’art. 4, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 185 del 2016,  individua le misure sanzionatorie che i Centri per l’Impiego adottano nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI, di DIS-COLL e di Mobilità, in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.

Si riporta di seguito, per ciascuna tipologia di violazione, la corrispondente sanzione prevista dal richiamato art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 150 del 2015, e si evidenziano in grassetto, per comodità di lettura, le modifiche/integrazioni introdotte dal d.lgs. 185/2016.

A)  In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti dall’art.20 commi 1 e 2 lett.d) e dall’art.21 commi 2 e 6, per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

 

B)  In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro di cui all’art.20 co.3 lett.a) si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto A;

 

C)  In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione di cui all’art. 20 co. 3 lett. b) e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza di cui all’art 26 del decreto stesso, si applicano le seguenti sanzioni:

1)   la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;

2)   la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

 

D)  In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 25 si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Si precisa che:

–      le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego.

–      la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;

–      nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;

–      qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.

 

 

Applicazione delle sanzioni (ASDI)

Anche l’ASDI (assegno di disoccupazione), istituito dall’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e disciplinato dal successivo decreto interministeriale 29 ottobre 2015, è pienamente inserito nel sistema delle politiche attive così come riformato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (circolare INPS n. 46 del 3/3/2016 e Hermes 2323 del 24/05/2016).

Il diritto all’ASDI, infatti, è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, i cui contenuti sono stati dettagliati nel paragrafo 2 della presente circolare, ad al conseguente rispetto dei c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, di seguito enumerati.

Tanto il citato decreto legislativo n. 150 richiamato, all’articolo 21, comma 8, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6, prevedono che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata, da parte del servizio competente, alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione di una sanzione, la cui misura dipende dalla tipologia di obbligo violato:

 

A)  nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, si prevede:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

 

B)  nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), le norme richiamate prevedono:

1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

 

C)  in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), o di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

 

Anche per l’ASDI, nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio preveda la decurtazione pari ad un quarto o ad una mensilità di prestazione e il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato sia di durata inferiore alla misura della sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione entro i limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato.

Laddove, invece, la comunicazione del provvedimento sanzionatorio da parte  dei Centri per l’Impiego avvenga tardivamente ed in data successiva al termine di percezione della prestazione, per cui al soggetto  nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego, richiedendo all’interessato l’importo pari a quello delle giornate di prestazione indebitamente erogate.

 

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Le sanzioni di cui sopra sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del richiamato Decreto legislativo n. 150 del 2015 – dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.

Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

 

Fonte: Inps

L’Inps, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.

Le istruzioni tengono conto anche delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (c.d. correttivo al Jobs Act).

Inoltre, la circolare fornisce le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.

 

Applicazione delle sanzioni (ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità)

Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini legislativamente previsti presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato; quest’ultimo deve riportare la disponibilità del soggetto alle seguenti attività:

  1. partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  2. partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  3. accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.

Il successivo art. 21, comma 7, come integrato dall’art. 4, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 185 del 2016,  individua le misure sanzionatorie che i Centri per l’Impiego adottano nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI, di DIS-COLL e di Mobilità, in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.

Si riporta di seguito, per ciascuna tipologia di violazione, la corrispondente sanzione prevista dal richiamato art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 150 del 2015, e si evidenziano in grassetto, per comodità di lettura, le modifiche/integrazioni introdotte dal d.lgs. 185/2016.

A)  In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti dall’art.20 commi 1 e 2 lett.d) e dall’art.21 commi 2 e 6, per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

 

B)  In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro di cui all’art.20 co.3 lett.a) si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto A;

 

C)  In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione di cui all’art. 20 co. 3 lett. b) e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza di cui all’art 26 del decreto stesso, si applicano le seguenti sanzioni:

1)   la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;

2)   la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

 

D)  In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 25 si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Si precisa che:

–      le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego.

–      la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;

–      nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;

–      qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.

 

 

Applicazione delle sanzioni (ASDI)

Anche l’ASDI (assegno di disoccupazione), istituito dall’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e disciplinato dal successivo decreto interministeriale 29 ottobre 2015, è pienamente inserito nel sistema delle politiche attive così come riformato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (circolare INPS n. 46 del 3/3/2016 e Hermes 2323 del 24/05/2016).

Il diritto all’ASDI, infatti, è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, i cui contenuti sono stati dettagliati nel paragrafo 2 della presente circolare, ad al conseguente rispetto dei c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, di seguito enumerati.

Tanto il citato decreto legislativo n. 150 richiamato, all’articolo 21, comma 8, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6, prevedono che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata, da parte del servizio competente, alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione di una sanzione, la cui misura dipende dalla tipologia di obbligo violato:

 

A)  nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, si prevede:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

 

B)  nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), le norme richiamate prevedono:

1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

 

C)  in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), o di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

 

Anche per l’ASDI, nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio preveda la decurtazione pari ad un quarto o ad una mensilità di prestazione e il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato sia di durata inferiore alla misura della sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione entro i limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato.

Laddove, invece, la comunicazione del provvedimento sanzionatorio da parte  dei Centri per l’Impiego avvenga tardivamente ed in data successiva al termine di percezione della prestazione, per cui al soggetto  nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego, richiedendo all’interessato l’importo pari a quello delle giornate di prestazione indebitamente erogate.

 

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Le sanzioni di cui sopra sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del richiamato Decreto legislativo n. 150 del 2015 – dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.

Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

 

Fonte: Inps

L’Inps, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.

Le istruzioni tengono conto anche delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (c.d. correttivo al Jobs Act).

Inoltre, la circolare fornisce le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.

Applicazione delle sanzioni (ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità)
Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini legislativamente previsti presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato; quest’ultimo deve riportare la disponibilità del soggetto alle seguenti attività:
1.partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
2.partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
3.accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.

Il successivo art. 21, comma 7, come integrato dall’art. 4, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 185 del 2016, individua le misure sanzionatorie che i Centri per l’Impiego adottano nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI, di DIS-COLL e di Mobilità, in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.

Si riporta di seguito, per ciascuna tipologia di violazione, la corrispondente sanzione prevista dal richiamato art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 150 del 2015, e si evidenziano in grassetto, per comodità di lettura, le modifiche/integrazioni introdotte dal d.lgs. 185/2016.

A) In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti dall’art.20 commi 1 e 2 lett.d) e dall’art.21 commi 2 e 6, per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

B) In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro di cui all’art.20 co.3 lett.a) si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto A;

C) In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione di cui all’art. 20 co. 3 lett. b) e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza di cui all’art 26 del decreto stesso, si applicano le seguenti sanzioni:

1) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

D) In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 25 si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Si precisa che:

– le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego.

– la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;

– nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;

– qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.

Applicazione delle sanzioni (ASDI)

Anche l’ASDI (assegno di disoccupazione), istituito dall’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e disciplinato dal successivo decreto interministeriale 29 ottobre 2015, è pienamente inserito nel sistema delle politiche attive così come riformato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (circolare INPS n. 46 del 3/3/2016 e Hermes 2323 del 24/05/2016).

Il diritto all’ASDI, infatti, è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, i cui contenuti sono stati dettagliati nel paragrafo 2 della presente circolare, ad al conseguente rispetto dei c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, di seguito enumerati.

Tanto il citato decreto legislativo n. 150 richiamato, all’articolo 21, comma 8, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6, prevedono che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata, da parte del servizio competente, alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione di una sanzione, la cui misura dipende dalla tipologia di obbligo violato:

A) nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, si prevede:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

B) nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), le norme richiamate prevedono:

1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

C) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), o di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Anche per l’ASDI, nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio preveda la decurtazione pari ad un quarto o ad una mensilità di prestazione e il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato sia di durata inferiore alla misura della sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione entro i limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato.

Laddove, invece, la comunicazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei Centri per l’Impiego avvenga tardivamente ed in data successiva al termine di percezione della prestazione, per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego, richiedendo all’interessato l’importo pari a quello delle giornate di prestazione indebitamente erogate.

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Le sanzioni di cui sopra sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del richiamato Decreto legislativo n. 150 del 2015 – dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.

Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

Fonte: Inps

L’Inps, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.

Le istruzioni tengono conto anche delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (c.d. correttivo al Jobs Act).

Inoltre, la circolare fornisce le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.

Applicazione delle sanzioni (ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità)
Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini legislativamente previsti presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato; quest’ultimo deve riportare la disponibilità del soggetto alle seguenti attività:
1.partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
2.partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
3.accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.

Il successivo art. 21, comma 7, come integrato dall’art. 4, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 185 del 2016, individua le misure sanzionatorie che i Centri per l’Impiego adottano nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI, di DIS-COLL e di Mobilità, in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.

Si riporta di seguito, per ciascuna tipologia di violazione, la corrispondente sanzione prevista dal richiamato art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 150 del 2015, e si evidenziano in grassetto, per comodità di lettura, le modifiche/integrazioni introdotte dal d.lgs. 185/2016.

A) In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti dall’art.20 commi 1 e 2 lett.d) e dall’art.21 commi 2 e 6, per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

B) In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro di cui all’art.20 co.3 lett.a) si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto A;

C) In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione di cui all’art. 20 co. 3 lett. b) e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza di cui all’art 26 del decreto stesso, si applicano le seguenti sanzioni:

1) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

D) In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 25 si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Si precisa che:

– le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego.

– la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;

– nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;

– qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.

Applicazione delle sanzioni (ASDI)

Anche l’ASDI (assegno di disoccupazione), istituito dall’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e disciplinato dal successivo decreto interministeriale 29 ottobre 2015, è pienamente inserito nel sistema delle politiche attive così come riformato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (circolare INPS n. 46 del 3/3/2016 e Hermes 2323 del 24/05/2016).

Il diritto all’ASDI, infatti, è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, i cui contenuti sono stati dettagliati nel paragrafo 2 della presente circolare, ad al conseguente rispetto dei c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, di seguito enumerati.

Tanto il citato decreto legislativo n. 150 richiamato, all’articolo 21, comma 8, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6, prevedono che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata, da parte del servizio competente, alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione di una sanzione, la cui misura dipende dalla tipologia di obbligo violato:

A) nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, si prevede:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

B) nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), le norme richiamate prevedono:

1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

C) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), o di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Anche per l’ASDI, nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio preveda la decurtazione pari ad un quarto o ad una mensilità di prestazione e il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato sia di durata inferiore alla misura della sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione entro i limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato.

Laddove, invece, la comunicazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei Centri per l’Impiego avvenga tardivamente ed in data successiva al termine di percezione della prestazione, per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego, richiedendo all’interessato l’importo pari a quello delle giornate di prestazione indebitamente erogate.

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Le sanzioni di cui sopra sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del richiamato Decreto legislativo n. 150 del 2015 – dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.

Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

Fonte: InpsL’Inps, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.

Le istruzioni tengono conto anche delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (c.d. correttivo al Jobs Act).

Inoltre, la circolare fornisce le istruzioni applicative in merito alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1 lett. e), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.

 

Applicazione delle sanzioni (ASpI, NASpI, DIS COLL, Mobilità)

Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini legislativamente previsti presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato; quest’ultimo deve riportare la disponibilità del soggetto alle seguenti attività:

  1. partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  2. partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  3. accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.

Il successivo art. 21, comma 7, come integrato dall’art. 4, comma 1, lett. l) del D.lgs. n. 185 del 2016,  individua le misure sanzionatorie che i Centri per l’Impiego adottano nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI, di DIS-COLL e di Mobilità, in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.

Si riporta di seguito, per ciascuna tipologia di violazione, la corrispondente sanzione prevista dal richiamato art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 150 del 2015, e si evidenziano in grassetto, per comodità di lettura, le modifiche/integrazioni introdotte dal d.lgs. 185/2016.

A)  In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti dall’art.20 commi 1 e 2 lett.d) e dall’art.21 commi 2 e 6, per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

 

B)  In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro di cui all’art.20 co.3 lett.a) si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto A;

 

C)  In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione di cui all’art. 20 co. 3 lett. b) e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza di cui all’art 26 del decreto stesso, si applicano le seguenti sanzioni:

1)   la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;

2)   la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

 

D)  In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’art. 25 si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Si precisa che:

–      le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego.

–      la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;

–      nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;

–      qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.

 

 

Applicazione delle sanzioni (ASDI)

Anche l’ASDI (assegno di disoccupazione), istituito dall’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e disciplinato dal successivo decreto interministeriale 29 ottobre 2015, è pienamente inserito nel sistema delle politiche attive così come riformato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (circolare INPS n. 46 del 3/3/2016 e Hermes 2323 del 24/05/2016).

Il diritto all’ASDI, infatti, è subordinato alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, i cui contenuti sono stati dettagliati nel paragrafo 2 della presente circolare, ad al conseguente rispetto dei c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, di seguito enumerati.

Tanto il citato decreto legislativo n. 150 richiamato, all’articolo 21, comma 8, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6, prevedono che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata, da parte del servizio competente, alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione di una sanzione, la cui misura dipende dalla tipologia di obbligo violato:

 

A)  nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, si prevede:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

 

B)  nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), le norme richiamate prevedono:

1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

 

C)  in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b), o di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua di cui all’articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

 

Anche per l’ASDI, nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio preveda la decurtazione pari ad un quarto o ad una mensilità di prestazione e il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato sia di durata inferiore alla misura della sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione entro i limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato.

Laddove, invece, la comunicazione del provvedimento sanzionatorio da parte  dei Centri per l’Impiego avvenga tardivamente ed in data successiva al termine di percezione della prestazione, per cui al soggetto  nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego, richiedendo all’interessato l’importo pari a quello delle giornate di prestazione indebitamente erogate.

 

Comunicazione della misura sanzionatoria ai soggetti titolari della prestazione

Le sanzioni di cui sopra sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del richiamato Decreto legislativo n. 150 del 2015 – dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.

Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L’Istituto provvederà comunque a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione e della conseguente misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

 

Fonte: Inps

 

MLPS:DATI RELATIVI ACCORDI PREMI PRODUTTIVITA’ DEPOSITATI

18/12/2016

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile i dati relativi al deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali, dai quali si può evincere le aziende che hanno previsto forme di incentivo per la produzione e che potranno detassare i premi di risultato, così come previsto dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Alla data del 14 dicembre 2016 sono stati compilati 17.318 dichiarazioni di conformità, redatta secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016, di cui 11.393 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015.

La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:

Aziendale Territoriale
Regione DTL Totale di cui 2015 Totale di cui 2015 Totale di cui 2015
PIEMONTE 1.422 929 106 73 1.528 1.002
VALLE D’AOSTA 23 17 5 3 28 20
LOMBARDIA 4.385 2.842 521 390 4.906 3.232
BOLZANO 28 23 1 1 29 24
TRENTO 213 129 285 138 498 267
VENETO 1.789 1.094 622 324 2.411 1.418
FRIULI 417 237 57 4 474 241
LIGURIA 321 209 63 53 384 262
EMILIA ROMAGNA 2.083 1.478 832 796 2.915 2.274
TOSCANA 983 680 225 187 1.208 867
UMBRIA 193 126 9 4 202 130
MARCHE 272 173 27 16 299 189
LAZIO 939 556 185 144 1.124 700
ABRUZZO 210 135 12 222 135
MOLISE 32 21 3 1 35 22
CAMPANIA 314 195 38 30 352 225
PUGLIA 167 97 38 12 205 109
BASILICATA 70 40 35 17 105 57
CALABRIA 50 42 15 7 65 49
SICILIA 147 73 53 16 200 89
SARDEGNA 118 78 10 3 128 81
TOTALE 14.176 9.174 3.142 2.219 17.318 11.393

Dei 17.318 contratti depositati*, 13.580 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 10.091 di redditività, 7.781 di qualità.

Passando alle misure previste dagli accordi depositati: 1.839 prevedono un piano di partecipazione e 3.445 prevedono misure di welfare aziendale.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

Min.Lavoro: premi di produttività – 17.318 i contratti di secondo livello depositati

ministero lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile i dati relativi al deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali, dai quali si può evincere le aziende che hanno previsto forme di incentivo per la produzione e che potranno detassare i premi di risultato, così come previsto dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Alla data del 14 dicembre 2016 sono stati compilati 17.318 dichiarazioni di conformità, redatta secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016, di cui 11.393 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015.

La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:

Aziendale Territoriale
Regione DTL Totale di cui 2015 Totale di cui 2015 Totale di cui 2015
PIEMONTE 1.422 929 106 73 1.528 1.002
VALLE D’AOSTA 23 17 5 3 28 20
LOMBARDIA 4.385 2.842 521 390 4.906 3.232
BOLZANO 28 23 1 1 29 24
TRENTO 213 129 285 138 498 267
VENETO 1.789 1.094 622 324 2.411 1.418
FRIULI 417 237 57 4 474 241
LIGURIA 321 209 63 53 384 262
EMILIA ROMAGNA 2.083 1.478 832 796 2.915 2.274
TOSCANA 983 680 225 187 1.208 867
UMBRIA 193 126 9 4 202 130
MARCHE 272 173 27 16 299 189
LAZIO 939 556 185 144 1.124 700
ABRUZZO 210 135 12 222 135
MOLISE 32 21 3 1 35 22
CAMPANIA 314 195 38 30 352 225
PUGLIA 167 97 38 12 205 109
BASILICATA 70 40 35 17 105 57
CALABRIA 50 42 15 7 65 49
SICILIA 147 73 53 16 200 89
SARDEGNA 118 78 10 3 128 81
TOTALE 14.176 9.174 3.142 2.219 17.318 11.393

Dei 17.318 contratti depositati*, 13.580 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 10.091 di redditività, 7.781 di qualità.

Passando alle misure previste dagli accordi depositati: 1.839 prevedono un piano di partecipazione e 3.445 prevedono misure di welfare aziendale.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

Min.Lavoro: premi di produttività – 17.318 i contratti di secondo livello depositati

Pubblicato il 15 Dic 2016
ministero lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile i dati relativi al deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali, dai quali si può evincere le aziende che hanno previsto forme di incentivo per la produzione e che potranno detassare i premi di risultato, così come previsto dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Alla data del 14 dicembre 2016 sono stati compilati 17.318 dichiarazioni di conformità, redatta secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016, di cui 11.393 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015.

La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:

Aziendale Territoriale
Regione DTL Totale di cui 2015 Totale di cui 2015 Totale di cui 2015
PIEMONTE 1.422 929 106 73 1.528 1.002
VALLE D’AOSTA 23 17 5 3 28 20
LOMBARDIA 4.385 2.842 521 390 4.906 3.232
BOLZANO 28 23 1 1 29 24
TRENTO 213 129 285 138 498 267
VENETO 1.789 1.094 622 324 2.411 1.418
FRIULI 417 237 57 4 474 241
LIGURIA 321 209 63 53 384 262
EMILIA ROMAGNA 2.083 1.478 832 796 2.915 2.274
TOSCANA 983 680 225 187 1.208 867
UMBRIA 193 126 9 4 202 130
MARCHE 272 173 27 16 299 189
LAZIO 939 556 185 144 1.124 700
ABRUZZO 210 135 12 – 222 135
MOLISE 32 21 3 1 35 22
CAMPANIA 314 195 38 30 352 225
PUGLIA 167 97 38 12 205 109
BASILICATA 70 40 35 17 105 57
CALABRIA 50 42 15 7 65 49
SICILIA 147 73 53 16 200 89
SARDEGNA 118 78 10 3 128 81
TOTALE 14.176 9.174 3.142 2.219 17.318 11.393

Dei 17.318 contratti depositati*, 13.580 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 10.091 di redditività, 7.781 di qualità.

Passando alle misure previste dagli accordi depositati: 1.839 prevedono un piano di partecipazione e 3.445 prevedono misure di welfare aziendale.

Fonte: Ministero del Lavoro

Min.Lavoro: premi di produttività – 17.318 i contratti di secondo livello depositati

Pubblicato il 15 Dic 2016
ministero lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile i dati relativi al deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali, dai quali si può evincere le aziende che hanno previsto forme di incentivo per la produzione e che potranno detassare i premi di risultato, così come previsto dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Alla data del 14 dicembre 2016 sono stati compilati 17.318 dichiarazioni di conformità, redatta secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016, di cui 11.393 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015.

La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:

Aziendale Territoriale
Regione DTL Totale di cui 2015 Totale di cui 2015 Totale di cui 2015
PIEMONTE 1.422 929 106 73 1.528 1.002
VALLE D’AOSTA 23 17 5 3 28 20
LOMBARDIA 4.385 2.842 521 390 4.906 3.232
BOLZANO 28 23 1 1 29 24
TRENTO 213 129 285 138 498 267
VENETO 1.789 1.094 622 324 2.411 1.418
FRIULI 417 237 57 4 474 241
LIGURIA 321 209 63 53 384 262
EMILIA ROMAGNA 2.083 1.478 832 796 2.915 2.274
TOSCANA 983 680 225 187 1.208 867
UMBRIA 193 126 9 4 202 130
MARCHE 272 173 27 16 299 189
LAZIO 939 556 185 144 1.124 700
ABRUZZO 210 135 12 – 222 135
MOLISE 32 21 3 1 35 22
CAMPANIA 314 195 38 30 352 225
PUGLIA 167 97 38 12 205 109
BASILICATA 70 40 35 17 105 57
CALABRIA 50 42 15 7 65 49
SICILIA 147 73 53 16 200 89
SARDEGNA 118 78 10 3 128 81
TOTALE 14.176 9.174 3.142 2.219 17.318 11.393

Dei 17.318 contratti depositati*, 13.580 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 10.091 di redditività, 7.781 di qualità.

Passando alle misure previste dagli accordi depositati: 1.839 prevedono un piano di partecipazione e 3.445 prevedono misure di welfare aziendale.

Fonte: Ministero del Lavoro

Min.Lavoro: premi di produttività – 17.318 i contratti di secondo livello depositati

ministero lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile i dati relativi al deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali, dai quali si può evincere le aziende che hanno previsto forme di incentivo per la produzione e che potranno detassare i premi di risultato, così come previsto dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Alla data del 14 dicembre 2016 sono stati compilati 17.318 dichiarazioni di conformità, redatta secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016, di cui 11.393 si riferiscono a contratti sottoscritti nel 2015.

La tabella che segue mostra la distribuzione regionale delle dichiarazioni:

Aziendale Territoriale
Regione DTL Totale di cui 2015 Totale di cui 2015 Totale di cui 2015
PIEMONTE 1.422 929 106 73 1.528 1.002
VALLE D’AOSTA 23 17 5 3 28 20
LOMBARDIA 4.385 2.842 521 390 4.906 3.232
BOLZANO 28 23 1 1 29 24
TRENTO 213 129 285 138 498 267
VENETO 1.789 1.094 622 324 2.411 1.418
FRIULI 417 237 57 4 474 241
LIGURIA 321 209 63 53 384 262
EMILIA ROMAGNA 2.083 1.478 832 796 2.915 2.274
TOSCANA 983 680 225 187 1.208 867
UMBRIA 193 126 9 4 202 130
MARCHE 272 173 27 16 299 189
LAZIO 939 556 185 144 1.124 700
ABRUZZO 210 135 12 222 135
MOLISE 32 21 3 1 35 22
CAMPANIA 314 195 38 30 352 225
PUGLIA 167 97 38 12 205 109
BASILICATA 70 40 35 17 105 57
CALABRIA 50 42 15 7 65 49
SICILIA 147 73 53 16 200 89
SARDEGNA 118 78 10 3 128 81
TOTALE 14.176 9.174 3.142 2.219 17.318 11.393

Dei 17.318 contratti depositati*, 13.580 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 10.091 di redditività, 7.781 di qualità.

Passando alle misure previste dagli accordi depositati: 1.839 prevedono un piano di partecipazione e 3.445 prevedono misure di welfare aziendale.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

.INAIL:ISTRUZIONI SEMPLIFICAZIONE INTRODOTTE CIRCA DURC

18/12/2016

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, con la quale, in relazione alle modifiche intervenute agli artt. 2 e 5 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, da parte del decreto del Ministro del lavoro 23 febbraio 2016, fornisce alcune precisazioni sulle semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva ivi previste.

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

18/12/2016
 Sentenza 14 dicembre 2016, n. 25745

 Rapporto di lavoro – Discussione con il direttore del negozio – Ammonizione scritta – Licenziamento – Violazione delle garanzie procedimentali

  – Sentenza 14 dicembre 2016, n. 25746

 Lavoratore marittimo – Ritiro del libretto di navigazione – Inidoneità fisica – Accertamento

 – Sentenza 14 dicembre 2016, n. 25750

 Licenziamento – Allontanamento dall’ufficio – Mancata autorizzazione – Falsa attestazione della presenza in servizio

CASSAZIONE :PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

15/12/2016
  – Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25550

 Spettacolo – Operatori di ripresa – Omesso versamento contributivo – Qualifica rivestita dai lavoratori – Attività in concreto svolta – Funzionalità, o meno, all’attività di spettacolo

  – Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25551

 Rapporto di lavoro – Malattia professionale – Domanda di riconoscimento – Risarcimento – Accertamento

  Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25552

Indennità di accompagnamento – Invalidi di guerra – Ciechi civili assoluti – Equiparazione – Estensione dell’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari

  Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25553

 Licenziamento collettivo – Criteri di scelta – Anzianità di servizio – Esigenze tecnico-produttive e organizzative – Accordo sindacale

  – Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25554

 Licenziamento collettivo – Illegittimità – Modalità di comunicazione dei licenziamenti – Criteri di scelta

 – Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25556

 Rapporto di lavoro subordinato part time – Accertamento – Licenziamento verbale – Stato di gravidanza

  – Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25559
 – Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25560

 Licenziamento disciplinare – Reiterata prestazione di opera di assistenza e consulenza fiscale e contabile remunerata – Sanzione espulsiva – Proporzionalità

 – Sentenza 14 dicembre 2016, n. 25757

Pensione di inabilità – lndennità di accompagnamento – Consulenza tecnica – Certificazioni mediche

INAIL:CIRCOLARE RELATIVA SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DURC

15/12/2016

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, con la quale, in relazione alle modifiche intervenute agli artt. 2 e 5 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, da parte del decreto del Ministro del lavoro 23 febbraio 2016, fornisce alcune precisazioni sulle semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva ivi previste.

ISTAT:PUBBLICATO COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE TFR

15/12/2016

Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2015, vanno rivalutate dello 1,4450%.

 

 


TFR: il coefficiente di rivalutazione dal 2005

 

DECRETO MINITERNO CONTENENTE MODIFICHE DISCIPLINA PERSIONALE ADDETTO SERVIZI CONTROLLO ATTIVITA’ INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

15/12/2016

Decreto ministeriale 24 novembre 2016

Modifica al decreto 6 ottobre 2009 relativo alla determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13, dell’articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94

 

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009 recante determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94

 

  1. Al decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell’interno, in data 31 marzo 2010, 17 dicembre 2010, 30 giugno 2011 e 15 giugno 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’art. 1, al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione, il personale può essere avviato allo svolgimento dell’attività, nelle more che il Prefetto perfezioni l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 ovvero formalizzi il provvedimento di diniego.»;
  3. b) all’art. 1, comma 4, la lettera c) è sostituta dalla seguente:

«c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all’art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale;»;

  1. c) all’art. 1, comma 4, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:

«h) essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2»;

  1. d) all’art. 2, comma 1, dopo le parole: «l’attualità dei requisiti» sono aggiunte le seguenti: «Il personale può continuare a svolgere le attività di cui all’art. 5 nelle more del completamento delle procedure di revisione biennale.»;
  2. e) all’art. 4, al comma 1-ter, dopo le parole: «responsabilità penale, civile e amministrativa,» sono aggiunte le seguenti: «dandone comunicazione preventiva al Questore competente,»;
  3. f) all’art. 4, al comma 1-ter, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: «L’impiego di personale non iscritto nell’elenco con mansioni di supporto, anch’esso in possesso di contratto di lavoro subordinato con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell’istituto di cui al comma 2, è consentito anche negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, alle condizioni e nelle aliquote stabilite dai Protocolli d’intesa territoriali di cui all’Accordo quadro tra Ministero dell’interno e associazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e spettacolo del 21 giugno 2016;».

A PROPOSITO LICENZIAMENTO DIPENDENTI IMPRESA FALLITA CON MENO 15 DIPENDENTI.

15/12/2016

trattandosi di impresa al di sotto di 15 dipendenti ,non si deve  parlare di licenziamento collettivo ,ma di licenziamenti individuali ovvero plurimi ex legge 604/1966.

Infatti ,si ricorda che  il  licenziamento collettivo risulta  definito dalla legge n.223/91  agli artt.4 e 24 ,che rispettivamente stabiliscono    :.

a) Art.4. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale (spettante  se con piu’ di 15 unita’ in media  nell’ultimo  ,mestre ), qualora nel corsodi attuazione del programma di cui all’articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tuttii lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità;

 b)le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 2 a 12, e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alleimprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione diattività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, inciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, sianocomunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione
Premesso quanto sopra,sull’argomento del titolo  si  osserva  che,come  concordemente sostenuto, non esiste una specifica norma di legge circa le conseguenze sul rapporto di lavoro subordinato per effetto della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.

Alcuni autori ritengono che il contratto continui anche successivamente all’apertura della procedura concorsuale, facendo affidamento sull’art. 2119, secondo comma c.c. il quale afferma che “non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore…”. Altri sostengono che, come il mandato, il contratto si sciolga ed altri ancora, che costituisca scelta del curatore quello di proseguire o di sciogliere il contratto stesso..

La giurisprudenza sembra aver accolto tale ultima tesi dal momento che la Corte di Cassazione ha dichiarato che la cessazione del rapporto di lavoro non deriva automaticamente dal fallimento dell’imprenditore, ma può aversi o per effetto del licenziamento operato dal curatore o dal liquidatore ovvero a causa della dissoluzione della realtà aziendale (Cass., 23 giugno 2001, n. 8617) oppure quando giudici di merito hanno affermato che, qualora sopravvenga il fallimento del datore di lavoro, nel corso di un rapporto di lavoro, al curatore, che non ritenga di poter utilizzare le prestazioni del dipendente a causa della cessazione dell’attività aziendale e delle esigenze della procedura concorsuale, deve riconoscersi, in applicazione dei principi generali desumibili dall’art. 72 l.f., e non derogati dall’art. 2119 c.c., la facoltà di sciogliersi dal rapporto medesimo, senza che in conseguenza di ciò il prestatore di lavoro possa far valere nei confronti della massa un diritto al risarcimento del danno, ancorché espressamente pattuito con il datore di lavoro con riferimento a qualunque causa di cessazione anticipata del rapporto di lavoro (App. Napoli, 16 maggio2007).

Da quanto sopra si evince che alla dichiarazione di fallimento non fa necessariamente seguito la cessazione automatica del rapporto di lavoro.

Sarà il curatore, tenuto conto delle esigenze della procedura, a decidere se continuare o meno il rapporto. Qualora egli ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa, i lavoratori potranno essere licenziati per giustificato motivo nonostante l’art. 2119 c.c..

Pertanto il rapporto di lavoro in corso al momento dell’apertura della procedura è da considerarsi come contratto pendente regolato dall’art. 72 l.fall. che prevede la sospensione del rapporto “fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo…”.

Il rapporto di lavoro pendente prosegue, pertanto, con il curatore e verrà a cessare allorché il curatore stesso avrà manifestato la sua volontà di recedere, non esistendo prospettive per una cessione in blocco dell’azienda, o di parte di essa, per l’esplicazione dell’esercizio provvisorio o per concedere in affitto l’azienda stessa.

E’ da ritenere che, che ove il curatore intenda risolvere il contratto, egli è tenuto a osservare l’obbligo di preavviso sancito dall’art. 2118 c.c. o, in mancanza, a corrispondere l’indennità sostitutiva, che andrà ammessa in privilegio e non in prededuzione, rappresentando la stessa un onere del fallito e non della massa.

Si   precisa in proposito che ad esempio   l’art.133 del ccnl Conterziario riguardanti le imprese artigiane metalmeccaniche ,,dispone che:”Il fallimento dell’azienda non risolve il rappporto di lavoro né e’  giusta causa di risoluzione;solo qualora il curatore decidesse per la risoluzione del rappporto, esso avra’ fine ed il lavoratore avra diritto all’indennita’ di preavviso e al tfr èptrevisti dal ccnl.”

Pertanto ,il vero  protagonistista  in caso di fallimento non e’  il datore di lavoro ,che viene spogliato dell’impresa ,ma il curatore fallimentare ,che  almeno per garbo ,appena nominato. prendera’ contatti con le rappresentanze sindacali interne e/o territoriali per metterle al corrente  sulle  proprie intenzioni circa la sorte dei rappporti di lavoro. in essere nell’impresa fallita.